ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione. FRANCHIGIA: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
CAPITOLATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
GESSATURA: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
INABILITÀ la temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere in tutto o in parte alle
TEMPORANEA: attività dichiarate in polizza.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INVALIDITÀ l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in
PERMANENTE: parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura pubblico o privato, regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi gli stabilimenti termali).
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
PREMESSA
Identificazione degli Assicurati – Limitazione dell’assicurazione agli infortuni professionali
Il contratto viene stipulato per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa, rispettivamente:
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali:
A) Presidenti e Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e dei Consigli di Amministrazione Regionali dell’Agenzia, nell’espletamento dei rispettivi incarichi,
B) Componenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e dei Consiglio di Amministrazione Regionali, nell’espletamento dei rispettivi incarichi,
C) Direttore Generale,Vicedirettore Generale e Dirigenti dell’Agenzia, durante le 24 ore di ciascun giorno di validità dell’incarico,
D) Componenti Ordinari e Supplenti del Collegio dei Revisori dell’Agenzia, nell’espletamento dei rispettivi incarichi, per gli infortuni subiti durante l’espletamento del loro mandato e delle funzioni ed attività connesse con la carica ricoperta, svolte anche all’esterno.
La garanzia è estesa al rischio in itinere, ovvero al tragitto dal domicilio o dimora anche occasionale e viceversa, nonché agli infortuni sofferti durante i viaggi ed i trasferimenti di andata e ritorno e viceversa effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione non escluso dalla presente polizza.
Esclusivamente per tali viaggi e trasferimenti la garanzia ha effetto dalle ore 00.00 del giorno precedente e termina alle ore 24.00 del giorno successivo.
Nonché,
E) Segretari Comunali e Provinciali in disponibilità presso l’Agenzia (art. 49 CCNL del 16/5/2001),
F) Dipendenti in missione
per gli infortuni che le persone autorizzate dalla Contraente subiscano in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio e limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio, durante la guida di mezzi di trasporto previsti dal presente contratto, compresi ciclomotori e motocicli, propri o di un familiare o in proprietà, locazione, uso, comodato alla Contraente dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo del mezzo di trasporto a quello in cui ne discende; l’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del mezzo di trasporto, durante tutte le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale:
a). Componenti del Comitato Tecnico Scientifico, in occasione della riunioni annuali,
b). Direttore, Vice Direttori, Dirigenti e Direttori delle Scuole Interregionali, durante le 24 ore per ciascun giorno di validità dell’incarico,
per gli infortuni subiti durante l’espletamento del loro mandato e delle funzioni ed attività connesse con la carica ricoperta, svolte anche all’esterno.
La garanzia è estesa al rischio in itinere, ovvero al tragitto dal domicilio o dimora anche occasionale e viceversa, nonché agli infortuni sofferti durante i viaggi ed i trasferimenti di andata e ritorno e viceversa effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione non escluso dalla presente polizza. Esclusivamente per tali viaggi e trasferimenti la garanzia ha effetto dalle ore 00.00 del giorno precedente e termina alle ore 24.00 del giorno successivo.
Nonché,
c). Dipendenti in missione,
d) Segretari comunali in disponibilità presso la Scuola,
per gli infortuni che le persone autorizzate dalla Contraente subiscano in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio e limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio, durante la guida di mezzi di trasporto previsti dal presente contratto, compresi ciclomotori e motocicli, propri o di un familiare o in proprietà, locazione, uso, comodato alla Contraente dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo del mezzo di trasporto a quello in cui ne discende; l’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del mezzo di trasporto, durante tutte le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.
e) corsisti, tutor, responsabili di corso e docenti durante corsi di formazione e aggiornamento organizzati per segretari comunali e provinciali, nei locali e nelle sedi ad essi adibiti.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si prenderanno a riferimento i registri tenuti dalla Contraente.
La Contraente resta, altresì, esonerata dall’obbligo di comunicare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto.
La Contraente ha facoltà di chiedere l’estensione della garanzia a tipologie di soggetti diversi rispetti a quelli innanzi descritti, alle stesse condizioni stabilite nel presente contratto.
La comunicazione resa in tal senso, unitamente al pagamento del premio, costituiranno parte integrante del contratto stesso e data di efficacia della variazione.
Qualora la tipologia di nuovi soggetti dovesse essere caratterizzata da maggiore gravità di rischio rispetto a quelle descritte alle categorie A) usque G), verrà applicata una maggiorazione del premio base pari al 50%.
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenza del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente è esentato da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
Art.3 - Durata dell’assicurazione -
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 dello 01.08.2010 e scadenza alle ore 24.00 dello 01.08.2013 e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dallo 01.08.2010 allo 01.08.2011; successivamente il premio sarà corrisposto in rate annuali.
Art. 4 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art.5 – Proroga dell’assicurazione
Alla scadenza dello 01.08.2013 il contratto si intende cessato, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge vigente al momento di esercizio del diritto, il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; la Società dovrà dare comunicazioni scritta al Contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni successivi alla data della richiesta.
Art. 6 - Regolazione del premio
Si conviene che, qualora le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni premio fossero superiori al 10% del premio anticipato nella annualità di riferimento, non si procederà alla esazione delle stesse, a condizione che non si verifichino variazioni dei capitali assicurati e degli elementi variabili assunti a parametro di valutazione del rischio in misura superiore al 30%.
Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata o telex, con preavviso di sei mesi. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Anche il Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento dell'indennizzo dovuto.
Art.8- Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.10 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 11 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Art.12 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.15 - Coassicurazione e delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono inoltrate o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale, per tutti gli Assicurati, per gli infortuni previsti in premessa.. Sono compresi in garanzia anche:
- la pratica di sport non professionale, ad esclusione di paracadutismo e sport aereo;
- la partecipazione a servizi antincendio nei limiti aziendali;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, anche in occasione di legittima difesa e solidarietà sociale;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo, limitatamente al caso di inoperabilità e nel limite del 10% del capitale assicurato per la Invalidità Permanente;
- ernie traumatiche.
Art.2 – Rimborso spese mediche
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria all’Art.18 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni, il rimborso delle spese di pronto soccorso, di ricovero in istituto di cura pubblico o privato, di intervento chirurgico anche ambulatoriale, nonché per accertamenti diagnostici, visite mediche, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio.
Sono compresi i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo auto-ambulanza o qualsiasi altro mezzo pubblico o privato.
Il rimborso verrà limitato ad un massimo di due viaggi.
La garanzia è altresì estesa al rimborso, fino al limite di Euro 3.000,00 delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente all’estero e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art.3 – Diaria per ricovero
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera indicata all’Art.18 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero.
Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
Art.4 – Diaria per gessatura
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l’applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l’indennità giornaliera indicata all’Art.18 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno in cui l’Assicurato si sia trovato nella totale incapacità fisica ad attendere all’attività professionale e, comunque, di effettiva applicazione dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.
Art.5 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà, comunque, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico stesso, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica di cui alla Tabella A) allegata al D.P.R. n. 1763 del 28/12/1965, il tutto entro il limite di Euro 8.000,00 per evento.
Art.6 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, Aerotaxi, Autorità Civili e Militari, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
- Euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- Euro 1.000.000,00 per il caso morte per persona e di:
- Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- Euro 5.000.000,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 7 – Calamità naturali
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, frane e valanghe, con l’intesa che l’esborso massimo della Società non potrà superare l’importo di Euro 5.000.000, 00 (Euro cinquemilioni) per sinistro, qualunque sia il numero delle persone infortunate.
Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 8 – Invalidità permanente da malattia professionale
L’assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27/03/1965 n. 130 anche alle malattie, contratte in servizio e per cause di servizio, che abbiano per conseguenza la morte e l’invalidità permanente e che si manifestino nel corso di validità della presente polizza, o entro un anno dalla cessazione della stessa, che riducano l’attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della totale.
Art. 9 – Commorienza
Qualora il medesimo infortunio, entro due anni dal giorno dell’evento, provochi la morte dell'assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società liquida ai figli minori un ulteriore importo pari al 100% della somma spettante per il caso di morte.
Il maggiore esborso della Società in relazione alla presente norma non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per ogni evento, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti.
La presente norma non è operante per il rischio volo.
Art. 10 – Rischio guerra
A parziale deroga delle esclusioni, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
ESCLUSIONI
Art. 11 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’Art. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell’alpinismo.
Art. 12 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza :
1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a 75 (settantacinque anni)
Limitatamente alle figure professionali A)- B)- C) si intendono assicurate le persone di età superiore, comunque non oltre gli 85 anni, definite in buona salute da certificazione medica preesistente alla stipula del presente contratto ed allegata allo stesso.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 13 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 14 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli art. 60 e 62 C.C.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all’applicazione delle franchigie relative previste dalla
Xxxxx, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio abbia causato il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro.
In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito all’Art.18 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art. 15 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 16 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di liquidazione da parte della Società.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 17 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
CATEGORIE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 18 – Categorie e Somme assicurate
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito indicate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
Art.1.A) – B) – C) – D)
L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati gli Amministratori della Contraente limitatamente agli infortuni verificatisi durante l’espletamento del loro mandato e funzioni connesse con la carica ricoperta, compresi rischi in itinere, viaggi e trasferimenti, come specificato in Premessa:
Garanzia | Somme assicurate in Euro per persona |
Caso Morte | 800.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 800.000,00 |
Rimborso Spese Mediche | 4.000,00 |
Diaria da ricovero – max 360 gg. per sinistro | Giornalieri 100,00 |
Diaria per gessatura | Giornalieri 100,00 |
Numero di Assicurati Agenzia | |
A) Presidente naz. Vice Presidente naz. B) Compon. Cons Amm. Naz. e Reg. dell’Agenzia C) Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Dirigenti dell’Agenzia D) Compon. Ordinari e supplenti Collegio Revisori Agenzia | n. 1 Assicurato n. 1 Assicurato n. 169 Assicurati n. 5 Assicurati n. 5 Assicurati |
Numero di Assicurati Scuola Sup P. A. L. | |
B) Componenti Comitato Tecnico- scientifico C) Direttore, Vice Direttori della Scuola, nonché Direttori delle scuole interregionali e Dirigenti | n. 6 Assicurati n. 19 Assicurati |
Art.1. E)
Garanzia | Capitale per persona |
Caso Morte | 400.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 400.000,00 |
Rimborso Spese Mediche | 2.000,00 |
Diaria da ricovero – max 360 gg. per sinistro | Giornalieri 80,00 |
Diaria per gessatura – max 180 gg. per sinistro | Giornalieri 80,00 |
L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Personale Dipendente della Contraente limitatamente agli infortuni in missione/servizio come specificato in Premessa:
Numero di Assicurati Agenzia | |
E) Dipendenti e segretari in disponibilità utilizzati dell’Ages durante la guida di mezzi di trasporto della Contraente stessa | n. 3 veicoli |
E) Dipendenti e segretari in disponibilità utilizzati dell’Ages durante la guida di mezzi di trasporto propri e/o familiari, esclusi quelli della Contraente |
Numero di Assicurati Scuola Sup. P. A. L. | |
E) Dipendenti e segretari in disponibilità utilizzati della Scuola durante la guida di mezzi di trasporto della Contraente stessa | n. 1 veicolo |
E) Dipendenti e segretari in disponibilità utilizzati della Scuola durante la guida di mezzi di trasporto propri e/o familiari, esclusi quelli della Contraente |
Art. 19 – Inclusioni/esclusioni di Assicurati
L’assicurazione è automaticamente estesa ad eventuali nuovi Assicurati in aumento al numero sopraindicato purchè il Contraente ne dia comunicazione alla Società al termine di ogni annualità assicurativa, non oltre 30 giorni dalla scadenza stessa; ugualmente le esclusioni/cessazioni degli Assicurati verranno notificate dalla Contraente al termine di ogni annualità assicurativa, non oltre 30 giorni dalla scadenza stessa.
Il Contraente è esonerato dal dichiarare i dati anagrafici degli assicurati e per la loro identificazione si farà riferimento agli atti/registri depositati presso il Contraente.
Per gli appartenenti alla categoria E) (Dipendenti e segretari in disponibilità utilizzati Ages e SSPAL) ai fini dell’individuazione delle generalità delle persone assicurate e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali la Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
a. data e luogo della trasferta;
b. generalità del dipendente autorizzato alla trasferta;
c. numero dei chilometri percorsi limitatamente alla trasferta – adempimento di servizio effettuati con utilizzo di mezzi di trasporto dell’Assicurato o suo familiare;
x. xxxxxxxxxxxxx redatta dalla Contraente e da presentare alla Società in caso di sinistro, che il conducente era in missione per conto e su autorizzazione della stessa Contraente.
La Contraente si impegna altresì a comunicare, di volta in volta ed ai fine della relativa inclusione in garanzia, tutti i dati identificativi dei nuovi veicoli da assicurare in proprietà, locazione, uso, comodato alla Contraente stessa, nonché gli estremi identificati dei veicoli da escludere e la relativa data di cessazione.
Art. 20 – Franchigia sul caso di Invalidità Permanente
L’indennità per l’Invalidità Permanente per ciascuna categoria di assicurati verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia.
Art. 21 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 22 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ