TRIBUNALE DI BOLOGNA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
IV SEZIONE - CIVILE FALLIMENTARE
PROPOSTA DI ACCORDO
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7, 1° COMMA, L.27.01.2012 N.3
CON ISTANZA URGENTE DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE XXXXXX XXXXX X. 0000/00 XXX
Il sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 28.03.1976, residente in Bologna, via xxx Xxxxxx Xxxxx n. 20, c.f. PSSNNZ76C28L219W (di seguito chiamato anche « debitore
»), ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza San Xxxxxxxxx n. 7, presso lo Studio e la persona dell’avv. Xxxxxxxxx Xxxxx (c.f. GLLCST71D67L049S – pec xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto, con l’ausilio della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (c.f. BLTFNC84L59A944J – pec xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx), iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con n. 2616/A, con Studio in Bologna, via Xxxxxx Xxxxx n. 127,
PREMESSO CHE
- con istanza ex art. 15, L. n. 3 depositata il 16/02/2016 prot. n. 420/2016 il debitore ha chiesto all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n. 3/2012 (doc. n. 1);
- l’OCC, con provvedimento del 31/05/2016 prot. n. 1155/16, ha nominato la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, come in epigrafe indicata, per svolgere i compiti e le funzioni previste dalla normativa indicata (doc. n. 2);
Verificato che
- il proponente si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.6, co. 2 lett. a), Legge n. 3/2012 ossia in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
- ai sensi dell’art. 7, co 2, lett. a) della L. n. 3/2012 lo stesso proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;
- ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. b) della L. n. 3/2012, lo stesso non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n.3/2012;
- non ha subito, per cause a lei stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L. n.3/2012;
- il debitore si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato professionista designato per la ricostruzione della situazione finanziaria e patrimoniale;
Considerato che
- l’art. 7, comma 1, della L. n. 3/2012 prevede che “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.”
- l’art. 9 della predetta legge, prevede il deposito della proposta di accordo presso il Tribunale territorialmente competente che deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 9, commi 2 e 3;
tanto premesso e considerato, il sig. Xxxxxx Xxxxxxx deposita la presente
PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 3/2012
Al fine di rappresentare dettagliatamente le ragioni che hanno condotto l’odierno proponente a presentare la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (di seguito per brevità anche solo la proposta), si pregia di illustrare quanto segue.
1) Sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni
Il sig. Xxxxxx Xxxxxxx ha svolto per diversi anni l’attività di agente di commercio nel settore enologico.
Verso la fine dell’anno 2012, ha deciso di cessare l’attività a causa dell’insostenibilità dei costi e della forte contrazione del fatturato (doc. n. 3).
Già in quel periodo gli scarsi margini di redditività, venivano destinati al soddisfacimento delle necessità vitali del debitore e della sua famiglia, incontrando notevoli difficoltà a far fronte alle spese legate all’attività, quali costi dell’autoveicolo, contributi, diritti camerali.
Per due anni il sig. Passero rimaneva in cerca di occupazione stabile, con brevi parentesi lavorative: nell’anno 2013, per pochi mesi, ha lavorato presso la Phoebis
s.r.l. di Bologna in qualità di autista, e successivamente presso l’azienda vinicola Cà Beltrami di Xxxxxxxx Xxxxx di Monte San Xxxxxx (BO); nell’anno 2014, è stato saltuariamente occupato nell’attività di ristorazione della Manvit s.r.l., xxx xxx Xxxxx x. 00, Xxxxxxx; tuttavia, quanto introitato nel biennio 2013-2014 (al lordo, € 7.780 per il 2013 ed € 621 per il 2014 - cfr. infra doc. 6) non era sufficiente al sostentamento di una famiglia di quattro persone; conseguentemente, l'indebitamento, come nel prosieguo meglio qualificato, è divenuto insostenibile;
la coniuge del ricorrente, di nazionalità nipponica, sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxx, da tempo aveva ugualmente difficoltà a reperire un’occupazione, penalizzata dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.
Soltanto nel gennaio 2015, il debitore veniva assunto dalla Pantarei Srl di Bologna, società operante nel settore della ristorazione, con la qualifica di cameriere di sala e un contratto a tempo determinato; successivamente il ricorrente veniva assunto dalla medesima società con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2) Sulle ragioni dell’incapacità del ricorrente ad adempiere alle proprie obbligazioni
Come anzidetto, l’incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni risale temporalmente al periodo in cui svolgeva l’attività di agente di commercio.
L’andamento negativo dei redditi ha determinato un’esposizione debitoria nei confronti di enti previdenziali, dell’amministrazione finanziaria e di altri enti di diritto pubblico, nonché dell’agente della riscossione.
La mancanza di liquidità ha avuto anche ripercussioni negative sulla vita famigliare del debitore, che, suo malgrado, si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione dell’immobile sito in Monte San Xxxxxx (BO), adibito ad abitazione famigliare unitamente alla moglie e alle due figlie minori; il contratto di locazione,
stipulato in data 01.11.2007, era sostenibile all’epoca della sottoscrizione, in quanto il sig. Passero svolgeva attività lavorativa; le sopraggiunte, prolungate e gravi difficoltà economiche ne hanno reso impossibile l’adempimento; pertanto, il ricorrente subiva un’intimazione di sfratto; successivamente, il credito costituito dai canoni di locazione veniva azionato dalla proprietaria dell’immobile con procedimento monitorio ed è oggetto di procedura espropriativa mobiliare presso terzi (datore di lavoro) dinanzi al Tribunale di Bologna, rubricata al n. 3649/2015 RGE. Il procedimento esecutivo pende dinanzi alla dottoressa Xxxxxxx del Tribunale di Bologna ed è stata rinviata alla data del 2 Marzo 2017 su istanza
del debitore, in attesa di completare la fase istruttoria e procedere al deposito del presente ricorso.
3) Sulla solvibilità del debitore e sugli atti disposizione negli ultimi 5 anni
Riguardo la solvibilità e la diligenza del ricorrente nell’adempiere alle proprie obbligazioni, si precisa come lo stesso non abbia mai subito protesti né esecuzioni individuali negli ultimi 5 anni ad eccezione della predetta esecuzione mobiliare presso terzi pendente innanzi a codesto Tribunale, rubricata al n. 3649/2015 RGE, promossa dalla proprietaria dell’immobile, sig.ra Xxxx Xxxxxx, sulla scorta di un precetto notificato in data 11/09/2015 recante l’importo di € 23.642,73, derivante da canoni di locazione scaduti e spese di esecuzione.
L’importo pignorato dal creditore presso il terzo (datore di lavoro), è aumentato della metà ex art. 546, comma 1, c.p.c., e corrisponde complessivamente ad € 35.464,09.
4) Indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
Ad oggi non si ha conoscenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
5) Attuale condizione reddituale e necessità finanziarie dei ricorrenti
Il sig. Xxxxxxx è coniugato in regime di comunione dei beni e vive con la moglie, attualmente priva di occupazione, e le due figlie minori di quattro e otto anni a carico (doc. n. 4).
Il nucleo famigliare, così composto, risiede in un immobile di proprietà di un Ente ecclesiastico, concesso in comodato d’uso, con pagamento di un contributo minimo fisso, nonché delle utenze utenze e degli oneri condominiali.
Il sig. Passero, come anticipato precedentemente, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di cameriere, ed il suo stipendio netto mensile è mediamente di € 1.200,00.
Come risulta dall’elenco delle spese correnti della famiglia su base mensile (doc. n. 5), il sig. Passero individua la necessità finanziaria per il sostentamento della propria famiglia in € 1.152,28 mensili.
Ai fini della valutazione di congruità di tale importo è utile prendere a riferimento i seguenti indicatori:
a) la soglia di povertà assoluta come individuata dall’Istituto Nazionale di Statistica, pari ad € 1.631,56 1;
b) la spesa media mensile famigliare individuata dall’Istituto Nazionale di Statistica, pari ad € 1.788,812.
Il sig. Passero, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma, deposita a tal fine le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. n. 6) da cui emerge la percezione dei seguenti importi.
1 Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. Ultimo dato disponibile aggiornato al 2015 con riferimento a un nucleo famigliare composto da due adulti e due bambini, residente in un’area metropolitana del nord Italia.
2 Ultimo dato disponibile aggiornato al 2013 con riferito a un nucleo famigliare mono-componente.
Dichiarazione redditi 2014 – anno d’imposta 2013 | Dichiarazione redditi 2015 – anno d’imposta 2014 | Dichiarazione redditi 2016 – anno d’imposta 2015 | |
Reddito lordo | € 7.780 | € 621 | € 17.582 |
6) Dichiarazione circa gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
Il sig. Xxxxxx Xxxxxxx dichiara di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni.
*** *** ***
7) Situazione patrimoniale
Sotto il profilo patrimoniale, il sig. Xxxxxx Xxxxxxx ha elencato a norma di legge i beni di sua proprietà (doc. n. 7).
Dal predetto documento emerge che il sig. Passero non è proprietario di alcun bene immobile.
Il sig. Passero è proprietario di un motociclo marca Honda tg. AB 34490 serie M immatricolato nel 1997, ed acquistato usato in data 01/06/2015 per il prezzo di € 350,00; motoveicolo (scooter), acquistato usato, targato AB34490; il debitore esclude tale bene dalla presente proposta, poiché l’eventuale vendita, da un lato apporterebbe nella procedura un importo irrilevante, ma, dall’altro, si vedrebbe privato dell’unico mezzo motorizzato che possiede per effettuare gli spostamenti e raggiungere il posto di lavoro.
Per ciò che riguarda altri beni mobili, gli unici di cui è proprietario consistono in mobili e arredi dell’abitazione ed effetti personali, che non rientrano nella presente proposta poiché trattasi di beni impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c., ovvero di beni di uso
comune e destinati comunque alla vita quotidiana del debitore e della propria famiglia dal valore commerciale prossimo allo zero, la cui liquidazione (anche forzata) risulterebbe antieconomica per i creditori.
Il ricorrente è intestatario del conto corrente n. 001024195909 aperto presso Poste Italiane nel gennaio dell’anno 2015 al fine di vedersi ivi accreditato l’emolumento mensile da parte del datore di lavoro.
Il ricorrente è, altresì, intestatario di un libretto di risparmio postale nominativo ordinario nr. 0832433338 acceso sempre presso l’Ufficio Postale di Bologna Ponente; tale libretto era utilizzato quando la famiglia ancora non disponeva di un conto corrente, per allocarvi piccole somme costituite dagli aiuti dei familiari nei momenti di difficoltà lavorativa ed economica del sig. Passero.
L’attuale saldo di questo libretto include parte della somma messa a disposizione della procedura dalla suocera del sig. Passero.
Come da separata autocertificazione, il sig. Passero non possiede deposito titoli, quote, partecipazioni, cassette di sicurezza, altri strumenti finanziari (doc. n. 8).
* * * * *
8) Quantificazione del passivo patrimoniale
Nella presente sezione viene data illustrazione delle obbligazioni assunte dal debitore. Tali obbligazioni sono state quantificate attraverso le evidenze documentali, nella disponibilità del debitore, come da prospetto che si allega (doc. n. 9) e come si riporta in sintesi di seguito
ELENCO CREDITORI | IMPORTO |
Agenzia Entrate | 77,23 |
Cciaa di Bologna | 253,64 |
Inps Bologna | 8.757,56 |
Prefettura di Bologna | 4.514,78 |
Regione E.R. | 811,30 |
Equitalia Servizi di Riscossione | 1.282,65 |
Sig.ra Xxxx Xxxxxx | 23.642,73 |
TOTALE CREDITI | 39.339,89 |
E così complessivamente per € 39.339,89.
Si fa presente che non risultano debiti riguardanti i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea ed alle ritenute operate e non versate, per cui il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento a norma dell’art. 7, comma 1, L. 3/2012.
Il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate per € 77,23 è riferibile a interessi sanzioni e spese riferite ad IVA 2008, per cui l’imposta in linea capitale è stata integralmente saldata.
Si precisa che l’indicazione degli importi sopra elencati è soggetta ad errore di calcolo e suscettibile di rettifiche.
Si precisa ulteriormente che l’elenco dei crediti appena riportato non rappresenta ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., né promessa di pagamento ex art. 2730 c.c.; pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la presente proposta non trovasse accoglimento da parte dei creditori, il contenuto della stessa non potrà essere utilizzato dai creditori in sede giudiziale o extragiudiziale in senso sfavorevole al ricorrente.
9) Proposta di accordo
Come anzi detto il sig. Passero non è proprietario di alcun bene immobile o mobile, e il suo unico attivo è costituito dallo stipendio che percepisce mensilmente, che si ricorda essere di circa Euro 1.200,00 netti.
In base a quanto sopra esposto e descritto, il sig. Xxxxxx Xxxxxxx intende formulare ai propri credito un accordo di ristrutturazione dei debiti, secondo due differenti modalità.
x. Xxx confronti della creditrice Xxxx Xxxxxx si prevede la messa a disposizione della somma di € 5.150,00 attualmente depositata sul libretto postale a lui intestato e derivante da:
❖ Euro 600,00 quale somma pervenuta in successione mortis causa;
❖ Euro 1.050,00, somma liquidata in data 30.03.2016 al sig. Passero dalla
Compagnia Assicuratrice Allianz S.p.A. per un sinistro stradale occorso al ricorrente il 03.07.2015;
❖ Euro 3.500,00, somma messa a disposizione da un terzo assuntore,
famigliare del ricorrente.
La somma sopra individuata, che si ricorda essere già nella disponibilità del sig. Passero, verrà destinata al pagamento della creditrice Xxxx Xxxxxx, entro dieci giorni dal decreto di omologa della presente proposta.
b. Nel rispetto del principio della par condicio creditorum, è prevista la soddisfazione dei rimanenti creditori (Enti Impositori ed Ente Riscossore) attraverso il pagamento di una minima quota percentuale; ciò, in considerazione della capacità reddituale del ricorrente ed anche in ragione dell’avvenuto pagamento, in favore dei medesimi enti, negli ultimi due anni, di rate mensili da
€ 140,00 ciascuna in ossequio ad un piano di rateazione, tuttora in regolare ammortamento, concesso da Equitalia nel 2015. L’importo complessivo da versare, come risultante dalla somma di quanto attribuito ai vari Enti nella percentuale del 3% del debito residuo, ammonta ad euro 470,91.
L’assegnazione delle somme a ciascun Ente dovrà avvenire calcolando la percentuale del 3% sul rispettivo debito residuo; quanto alle modalità di pagamento,
la proposta prevede che alla fine del mese successivo alla data dell’omologa del presente piano, venga corrisposto l’importo di € 262,73 all’Inps;
entro la fine del mese successivo (id est nei 30 giorni successivi al pagamento dell’Inps) saranno pagati i rimanenti creditori, ciascuno secondo gli importi riportati nell’ultima a colonna a destra del seguente prospetto:
CREDITORI | Debito residuo | Offerta | Importo proposto |
Xxxx Xxxxxx | 23.642,73 | - | 5.150,00 |
Agenzia Entrate | 77,23 | 3% | 2,32 |
Cciaa di Bologna | 253,64 | 3% | 7,60 |
Inps Bologna | 8.757,56 | 3% | 262,73 |
Prefettura di Bologna | 4.514,78 | 3% | 135,44 |
Regione E.R. | 811,30 | 3% | 24,34 |
Equitalia Servizi di Riscossione | 1.282,65 | 3% | 38,48 |
39.339,89 | 5.620,91 |
10) Relazione del Gestore della Crisi
La presente proposta di accordo è stata formulata con l’apporto del Professionista facente funzione di Organismo di composizione della crisi. L’approvazione del piano, dopo attenta valutazione, è contenuta nell’allegata relazione, elaborata con obiettività ed imparziale giudizio (doc. 10).
I compensi del Professionista, dott.ssa Xxxxxxxx, sono stati preventivamente quantificati secondo le indicazioni del D.M. 202/2014 (doc. 11) e il loro pagamento è escluso dal quantum messo ad esclusiva disposizione dei creditori.
* * * * *
Tutto ciò premesso,
Il sig. Xxxxxx Xxxxxxx, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di
composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi della L. 3/2012,
CHIEDE
che l’Xxx.xx Giudice del Tribunale di Bologna voglia:
=> In via preliminare:
- fissata l’udienza di comparizione, disporre la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nelle forme e nei termini di cui all’art. 10, comma 1, della l. 3/2012;
- stabilire idonee forme di pubblicità della proposta e del decreto;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, in particolare la procedura esecutiva mobiliare presso terzi rubricata al n. 3649/2015 RGE né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo anteriore.
=> In via principale:
- pervenute le dichiarazioni sottoscritte di consenso alla proposta da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, ovvero, raggiunta tale percentuale mediante mancate dichiarazioni ex art. 11, comma 1, L. 3/2012;
- trasmessa ai creditori la relazione del Professionista, decorsi i termini di cui all’art. 12, comma 1, L. 3/2012, e ritrasmessa la successiva relazione del Professionista ai sensi della norma citata, omologare l’accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, L. 3/2012, disponendone l’immediata pubblicazione e sancendone, all’esito, l’obbligatorietà ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. 3/2012.
-
Si unisce procura speciale e si allegano, in copia, i seguenti documenti:
1. Istanza di nomina OCC
2. Comunicazione nomina Gestore della Crisi
3. Visura registro imprese
4. Certificato di stato di famiglia
5. Elenco spese sostentamento
6. Dichiarazioni dei redditi 6a. Modello 730/2016 6b. Modello 730/2015 6c. Modello 730/2014
7. Elenco beni di proprietà del debitore
8. Dichiarazione sostitutiva non possesso strumenti finanziari
9. Elenco creditori 9a. Estratti di ruolo 9b. Atto di precetto
10. Relazione del Gestore della Crisi e attestazione
11. Preventivo compenso OCC
Con osservanza. Bologna, 23 febbraio 2017 Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx