PROTOCOLLO QUADRO
tra
L’ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (di seguito anche “ENAC”), codice fiscale 97158180584, con sede legale in Roma, Viale Xxxxxx Pretorio n. 118, in persona del Presidente, Dott. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx;
e
L’AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI (di seguito anche “AGENZIA” o
“ADM”), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
e
ENAV S.p.A. (di seguito anche “ENAV”), codice fiscale/partita IVA 02152021008, con sede legale in Roma, Via Salaria, n. 716, in persona della Presidente, Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx;
qui di seguito anche denominate singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE
• ENAC è l’autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione;
• ENAC garantisce la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati sia durante le operazioni aeronautiche sia a terra in ambito aeroportuale, sicurezza intesa nella duplice accezione di safety, quale forma di tutela dell’incolumità delle persone coinvolte nelle operazioni aeronautiche, che di security, quale forma di prevenzione e neutralizzazione di atti di interferenza illecita che possono essere messi in atto nei confronti del sistema di aviazione civile, in aeroporto e a bordo degli aeromobili;
• ENAC cura la definizione e la verifica dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
• ENAC cura l’istruttoria per l’affidamento in concessione delle strutture e dei beni del
demanio aeroportuale e dei servizi aeroportuali che viene effettuato sulla base della valutazione del livello di affidabilità, efficienza e competitività dei soggetti economici e imprenditoriali coinvolti; provvede, inoltre, alla regolazione tariffaria, alla predisposizione degli accordi di traffico, al rilascio delle licenze di esercizio per i vettori aerei, alla verifica delle condizioni che possano giustificare l’istituzione di oneri di servizio pubblico su specifici collegamenti, all’attuazione del decreto legislativo relativo al libero accesso al mercato dei servizi a terra (handling) negli scali italiani;
• ENAC elabora e propone la pianificazione dello sviluppo del sistema aeroportuale nazionale; rilascia la certificazione degli aeroporti e degli eliporti; provvede all’apposizione dei vincoli per la sicurezza della navigazione aerea nelle zone limitrofe agli aeroporti e la definizione dei parametri per la determinazione della capacità aeroportuale ai fini dei programmi di ampliamento delle infrastrutture e dell’attività di gestione delle bande orarie; svolge compiti di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea;
• ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all’evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria, concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente e che, a tali fini, ha competenze specifiche in materia di controlli sulla movimentazione transfrontaliera del denaro contante in entrata ed uscita dal territorio unionale e nazionale e della logistica per l’importazione e l’esportazione di merci;
• ADM, in particolare, esercita il controllo delle merci e dei rifiuti oggetto di scambi internazionali; può sottoporre a controllo i mezzi di trasporto e le spedizioni, nonché le persone che si trovino negli spazi doganali o che provengano dal confine dello Stato; esercita le predette funzioni di polizia giudiziaria e tributaria al fine di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa tributaria, extratributaria; svolge attività di intelligence sui flussi commerciali a rischio che transitano per porti, aeroporti e valichi di frontiera;
• ADM, nell’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa vigente, monitora
e analizza, mediante l’attivazione e la gestione di proprie banche dati, nonché attraverso gli uffici competenti, i flussi commerciali e le altre informazioni in possesso, allo scopo di elaborare profili di rischio;
• ADM esercita attribuzioni di polizia giudiziaria e tributaria nei limiti definiti: dall’articolo 57 del c.p.p.; dagli artt. 30 e 31 della L. n. 4/1929, dagli articoli 324 e 325 del D.P.R. n. 43/1973; dall’articolo 32 del D.L. n. 331/1993 convertito dalla L. n. 427/1993 e dagli artt.18, 19 e 58 del D.Lgs. n. 504/1995
• ADM, unitamente alle altre autorità di polizia valutaria, esercita le funzioni amministrative e di polizia tributaria e giudiziaria inerenti l’accertamento delle violazioni sulle banconote, le monete metalliche e gli altri strumenti negoziabili equivalenti, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e delle disposizioni unionali e nazionali ivi richiamate o ad esso successive;
• ENAV è una società per azioni quotata – il cui capitale è detenuto in maniera maggioritaria dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sottoposta alla vigilanza dell’ENAC - che opera come fornitore dei servizi alla navigazione aerea civile presso gli aeroporti di competenza e nello spazio aereo di competenza italiana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 691-bis cod.nav. e della ulteriore normativa, anche sovranazionale, applicabile;
• ENAV eroga il servizio di controllo del traffico aereo (ATCS), nonché il Servizio Informazioni Volo (FIS), il servizio informazioni aeronautiche (AIS) e il servizio di osservazioni e previsioni meteorologiche, limitatamente all'emissione dei bollettini meteorologici relativi agli aeroporti (METAR) e allo spazio aereo di competenza;
• ENAV è responsabile del controllo di aeroporto e di avvicinamento presso 44 aeroporti italiani dove, dalle torri di controllo, gestisce i decolli, gli atterraggi gli avvicinamenti finali all'aeroporto, la fase di allontanamento dall'aeroporto stesso e la movimentazione al suolo degli aeromobili;
• l’Aeronautical Operational Information System (AOIS) di ENAV, attraverso le piattaforme tecnologiche e le banche dati on-line integrate nel sistema ATM (Air Traffic Management) nazionale e internazionale, assicura la ricezione, l'elaborazione e la distribuzione a utenti interni ed esterni delle informazioni aeronautiche operative relative ai piani di volo (NOTAM, informazioni meteorologiche e messaggi di Air Traffic Flow Management);
• ENAV è una delle aziende su cui sono attivati i poteri speciali (cd. “Golden power”) - di cui al D.L. n. 21/2012 conv. in L. n. 56/2012 - che il Governo può esercitare al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori strategici e di interesse nazionale
CONSIDERATO CHE
• le Parti hanno reciproco interesse ad attivare forme di collaborazione integrata per il raccordo, il sostegno e il potenziamento delle attività di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile e, in generale per rendere più efficace e incisiva l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art.2 Oggetto
1. Il presente Protocollo è finalizzato a predisporre, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle Parti, le opportune forme di raccordo per programmare e coordinare le rispettive attività in un quadro coordinato di riferimento, al fine di ottimizzare nei rispettivi ambiti di competenza, come stabiliti per legge, le attività in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva in materia di trasporto aereo.
Art.3
Azioni programmatiche
1. La collaborazione tra le Parti si caratterizzerà per le seguenti tipologie di azioni:
a. collaborazione nelle attività di presidio di legalità nei siti aeroportuali di minori dimensioni anche attivando il monitoraggio delle tratte aeree seguite per giungere o partire da tali scali;
b. cooperazione nelle attività di vigilanza delle aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge;
c. accesso ai rispettivi sistemi informativi non classificati, secondo protocolli di sicurezza delle informazioni ed interoperabilità da definirsi, al fine di un’azione sinergica di vigilanza informativa nelle materie di comune interesse;
d. possibilità di avvalersi, da parte di ENAC, nell’ambito dell’esercizio del relativo potere di vigilanza ispettiva in materia di trasporto aereo, della collaborazione degli agenti e degli ufficiali di ADM per le attività che rientrano nell’esercizio delle specifiche funzioni di polizia tributaria e giudiziaria, fatte salve specifiche competenze di altri Organi dello Stato;
e. partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di analisi e ricerca da realizzarsi in ambito nazionale e internazionale nelle materie di comune interesse;
f. reciproco confronto e interazione in occasione dell’adozione di provvedimenti di normazione secondaria nelle materie di comune interesse;
g. coordinamento degli interventi istituzionali in materie di comune interesse;
h. segnalazione reciproca dei casi in cui, nell’ambito di procedimenti e attività di rispettiva competenza, emergano fattispecie alla cui applicazione è preposta l’altra Parte ma che riguardino tematiche di interesse comune;
i. collaborazione per la promozione e lo sviluppo di iniziative a favore del Xxxxx Xxxxxxx.
2. Le attività di collaborazione tra le Parti, saranno dettagliate attraverso Protocolli operativi, i quali specificheranno puntualmente gli ambiti di attività, gli eventuali oneri ed ogni altro rilevante profilo.
Art. 4 Tavoli tecnici
1. Per la definizione dei Protocolli esecutivi strumentali al perseguimento degli obiettivi indicati, verranno istituiti appositi Tavoli tecnici i cui componenti saranno, di volta in volta, designati dalle Parti mediante apposito scambio di note.
2. Lo scambio di note di cui al comma precedente potrà avvenire utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica:
a. per ADM, xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx
b. per ENAC, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
c. per ENAV, xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Art. 5 Oneri
1. Le Parti sostengono le attività di propria competenza, rientranti nell’Accordo, con le risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi. Il presente Protocollo non comporta scambio di risorse economiche tra le Parti.
Art. 6
Protezione dei dati personali
1. Laddove, nel perseguimento delle iniziative di collaborazione di cui al presente Protocollo ed ai relativi protocolli esecutivi, risultasse rilevante lo scambio ovvero il trattamento di dati inerenti persone fisiche, le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.196/2003, novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalle previsioni del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 679/2018 (GDPR).
2. Ciascuna Parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso
le altre Parti o per il loro tramite e si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità consentite dai rispettivi ordinamenti o previste dal presente accordo.
3. In ogni caso, potranno essere divulgati, in osservanza ai divieti di legge, i dati ritenuti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali che le Parti intendono perseguire in ossequio al principio di minimizzazione dei dati.
4. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvederà ad impartire adeguate istruzioni ai rispettivi incaricati del trattamento.
Art. 7
Tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva – Informazioni Privilegiate – Codice Etico
1. Qualora la diffusione non autorizzata di specifiche informazioni attinenti all’esecuzione della presente Convenzione, in base ad una analisi del rischio, possa determinare un danno attuale o potenziale agli interessi della Repubblica, secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, ciascuna delle Parti contraenti può procedere alla notifica alle altre Parti, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5 e ss.mm.ii.
2. Le parti provvedono alla classificazione ed alla comunicazione delle informazioni classificate attraverso i rispettivi Organi Centrali di Sicurezza.
3. ENAC e ADM danno atto che ENAV è una società le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, in quanto tale, soggetta alla normativa in materia di prevenzione del market abuse di cui, tra l’altro, al Regolamento (UE) n. 596/2014; per il caso in cui nel corso dell’esecuzione delle attività di coordinamento di cui al presente Protocollo dovesse venire in essere una
fattispecie riconducibile a tale normativa, esse Parti si impegnano a conformarsi alle indicazioni contenute nella policy a tal fine adottata da ENAV, pubblicata sul relativo sito istituzionale e che dichiarano di conoscere.
4. ENAC e ADM dichiarano di conoscere ed accettare i contenuti di cui al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 di cui ENAV è dotata.
Art. 8 Durata
1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale delle Parti, con possibilità di rinnovo tacito.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 9 Controversie
1. Le Parti convengono che per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo, allorché non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 10 Pubblicazione
1. ENAC e ADM procedono alla pubblicazione del presente Accordo sui rispettivi siti Internet ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.
Letto, approvato, sottoscritto Roma, 1/8/2022
ENAC Il Presidente Dott Xxxxxxxxx Xx Xxxxx Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993 | ADM Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993 | ENAV Il Presidente Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. n.39/1993 |