Decreto nr. 252 del 02/08/2019
Decreto nr. 252 del 02/08/2019
OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DIRETTO DI LAVORO AUTONOMO CON DUE OSTETRICHE A SUPPORTO XX.XX.XX. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL P.O. DI DESENZANO/LONATO E DEL P.O DI GAVARDO/XXXX’
IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018
Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Xxxxx Xxxxxxx
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
del Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO che:
• a livello internazionale l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove storicamente buone pratiche per l’assistenza alla nascita, con uno sguardo all’appropriatezza e alla sostenibilità delle cure, raccomandando di “raggiungere una madre e un bambino in salute con il minor livello di cure possibile compatibile con la sicurezza” (WHO, 1996);
• in Italia, il riferimento è la Linea Guida 20 “Gravidanza Fisiologica”, elaborata dal Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità in cui si ribadisce che la gravidanza e il parto sono processi fisiologici e, conseguentemente, ogni intervento assistenziale proposto deve avere benefici dimostrati ed essere accettabile per le donne in gravidanza. La stessa Linea Guida raccomanda, altresì, che alle donne con gravidanza fisiologica venga offerto il Modello assistenziale basato sulla presa in carico da parte dell’Ostetrica/o.
• il Ministero della Salute ha recentemente incoraggiato soluzioni organizzative che rispondano non solo a criteri di qualità e sicurezza, ma garantiscano una maggiore continuità nell’assistenza ostetrica al peri-partum.
• il Comitato Percorso Nascita nazionale, che coadiuva e supporta le Regioni nella costruzione della nuova rete dei Punti Nascita sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti
n. 137/CU) e del D.M. 70/2015, ha sottolineato che risulta necessario che l’assistenza sia nell’accompagnamento alla gravidanza, sia al parto e al post partum/puerperio per donne e neonati, venga modulata nel rispetto della sua natura fisiologica, sapendo cogliere e individuare, laddove necessario, la patologia da indirizzare a strutture adeguate. (Ministero della Salute DGPROGS 0034949-P-31/10/2017);
PREMESSO altresì che Regione Lombardia con la Delibera 268/2018 ha recepito le “Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio (BRO)” del Ministero della Salute ed ha sostenuto che “l’implementazione del modello della presa in carico a cura dell’Ostetrica\o nella gestione del percorso nascita fisiologico, che garantisca la continuità assistenziale ostetrica, deve prevedere risorse dedicate in maniera precipua, anche integrando i requisiti di accreditamento, e tenendo conto delle indicazioni rilevabili dalla letteratura internazionale e non”;
CONSIDERATO che in ottemperanza alle indicazioni regionali l’Azienda ha attivato il progetto “ Percorso nascita fisiologico a conduzione ostetrica” presso l’Area Territoriale Aziendale a far data dal mese di settembre 2018 e successivamente dal mese di gennaio 2019 ha provveduto ad implementare l’ambulatorio per il BRO presso le strutture ospedaliere, come stabilito dalla DGR n. 268 del 28.6.2018 – Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale, indirizzi per l’appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica”;
RILEVATO che la Direzione SITRA in data 1.8.2019 ( prot.n. 31736) ha segnalato che assenze improvvise e non prevedibili delle ostetriche presso le XX.XX.XX. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Gavardo/Salò e del P.O. di Desenzano/Lonato impongono l’urgenza di supportare il personale al fine di garantire la continuità assistenziale sia in sala parto che presso gli ambulatori BRO ed evitare pertanto di incorrere nell’interruzione di pubblico servizio;
ACCERTATO che per lo svolgimento delle attività di cui trattasi in Azienda non è attualmente disponibile alcuna risorsa in quanto la dotazione organica delle Ostetriche risulta gravata dalle seguenti assenze:
P.O. Gavardo
ai sensi del D.Lgs. 151/2001 delle titolari delle matricole n.31348 e n. 31548;
per malattia di lunga durata della titolare matricola n.22807 e dal 31.7.2019 della titolare della matricola n. 23337;
P.O. Desenzano
ai sensi del D.Lgs n. 151/2001 delle titolari delle matricole n. 31545 e n. 30641 per dimissioni per mobilità dal 1.05.2019 della titolare della matricola n. 41105;
ACCERTATO altresì che si è provveduto in data 9.07.2019 ad una riorganizzazione del personale con assegnazione temporanea al P.O. di Gavardo dell’ Ostetrica Giusteri Xxxxxx Xxxxxx in servizio presso il P.O. di Desenzano;
TENUTO CONTO che per gestire l’attività di sala parto, l’attività ambulatoriale ed il percorso di basso rischio ostetrico sono necessarie:
P.O. Gavardo n.13,6 ostetriche, oggi presenti n. 9,6 di cui n.2 esonerate dai turni notturni;
P.O. Desenzano n.13,7 ostetriche, oggi presenti 10,7 di cui n.3 esonerate dai turni notturni;
CONSIDERATO che la Direzione SITRA ha raccolto la disponibilità delle Ostetriche Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata il 01.12.1989 e Xxxxxxx Xxxxxx, nata il 17.09.1992, che risultano in possesso delle competenze, dell’esperienza e della professionalità necessaria per supportare il personale delle XX.XX.XX. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Desenzano/Lonato e del P.O. di Gavardo/Salò, come da curricula agli atti;
RITENUTO, vista l’urgenza, di stipulare contratto diretto di lavoro autonomo con le suddette ostetriche fino al 30/09/2019 in attesa di procedere alla stipula di contratti di lavoro strutturato;
CONSIDERATO:
-che le attività professionali delle suddette collaboratrici saranno rese a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo erogato sulla base di fatture mensili, salvo verifica della compatibilità della prestazione stessa con le modalità e le condizioni stabilite, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati in relazione al lavoro programmato;
-che in ogni caso le attività verranno rese nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione da parte del professionista, cui viene chiesto esclusivamente di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
RITENUTO di convenire che al suddetto incarico professionale siano applicate le condizioni contrattuali di cui all’allegato schema di disciplinare predisposto dal Servizio Risorse Umane – Xxxxxxx Xxxxxxxx non dipendenti, oltre che le altre condizioni applicate di prassi e di diritto ai rapporti libero professionali per lo svolgimento di funzioni analoghe;
RITENUTO altresì che tali condizioni siano congrue e adeguate all’attività che le suddette professionista dovranno svolgere e compatibili con il mandato di questa Direzione Generale;
VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017 n.75, in base al quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti iscritti in ordini o albi, come nel presente caso;
ATTESO che con decreto n. 727 del 3 agosto 2009 (ex A.O. di Desenzano) sono state disciplinate le procedure per gli incarichi di collaborazione esterna, come previsto dall’art 7, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001 n.165;
ATTESO altresì che il regolamento adottato prevede all’art.4 – ultimo comma, la possibilità di conferire incarico diretto nel caso di provata urgenza tale da compromettere l’attività sanitaria;
VISTA la D.G.R. n.XI/1046 del 17.12.2018 con oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario f.f., dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo f.f.;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di stipulare contratto diretto di lavoro autonomo fino al 30.09.2019, con le Ostetriche Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata il 01.12.1989 e Xxxxxxx Xxxxxx, nata il 17.9.1992, a supporto delle XX.XX.XX. del
X.X. xx Xxxxxxx e del P.O. di Desenzano, in attesa di procedere alla stipula di contratti di lavoro strutturato ;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema di disciplinare composto da n. 5 pagine;
3. di subordinare in ogni caso l’effettiva decorrenza della suddetta collaborazione alla sottoscrizione del relativo contratto da parte delle collaboratrici;
4. di precisare che l’efficacia del presente contratto è subordinata agli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.33/2013;
5. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in Euro 8.750,00 ( lordo omnicomprensivo), verrà registrato nella contabilità aziendale - Area ospedaliera- nell' anno 2019 con imputazione al conto “consulenze, convenzioni di personale sanitario di terzi” codice 1320001001 e sarà gestito nei budget trasversali con i seguenti codici:
Xxxxxxxxx 00.00.000.000/XXX/X00 (P190078801) 5.000,00 Marini 00.00.000.000/XXX/X00 (P190078802) 3.750,00
7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali;
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
In data in Desenzano d/Garda Località Montecroce, presso la sede legale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
con sede in Desenzano del Garda (Prov. Brescia ) Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx,
Il collaboratore
nata il 14.3.1964 a Bozzolo (Mn), in forza della delega del Direttore Generale di cui al prot. n. 693 del 07.01.2019, autorizzata alla sottoscrizione del presente incarico in esecuzione del decreto n. del
e
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Nata il 1.12.1989
Xxxxxx Xxxxxxx
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Nata il 17.9.1992
PREMESSO
quanto riportato nella deliberazione aziendale di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’Azienda è addivenuta alla medesima decisione, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai risultati che l’Azienda intende raggiungere mediante il presente incarico e che qui si intendono integralmente riportati
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il collaboratore professionista è incaricato di svolgere attività professionale di ostetrica a supporto della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia e del progetto: “ Percorso di nascita fisiologico a conduzione ostetrica”
Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni di natura temporanea riferite agli obiettivi specifici perseguiti dall’Azienda.
Nello svolgimento dell’attività dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore Sanitario e dal Direttore di Presidio per le responsabilità che per legge agli stessi competono.
Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista
Il collaboratore
Tale attività verrà svolta dal collaboratore professionista, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione.
Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze aziendali secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell’ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto.
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il collaboratore professionista dovrà essere a conoscenza del codice comportamentale, adottato da questa Azienda (consultabile sul sito www.asst-garda.it- (amministrazione trasparente- disposizioni generali- atti generali) e dovrà attenersi alle procedure anche di prevenzione dei reati previsti dal D.lgs 231/01 in uso presso l’Azienda.
In caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti si potrà dare luogo a risoluzione o decadenza del rapporto instaurato.
Il collaboratore sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte. In relazione a quanto sopra, l’Azienda ha una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi che non copre la colpa grave, pertanto il collaboratore dovrà presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, una propria polizza professionale che copra la colpa grave. Il professionista si obbliga altresì a presentare polizza assicurativa personale relativa agli infortuni sul lavoro.
La stipulazione delle polizze di cui sopra ed i successivi rinnovi delle stesse dovranno essere adeguatamente documentate con la consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento. Eventuali variazioni anomale dei parametri assicurativi ( quali,ad esempio, eccessiva sinistrosità, continui cambiamenti di compagnie assicurative) potranno essere considerate al fine di valutare l’operato del collaboratore professionista, sino a poter comportare, in caso di particolare rilevanza, motivo di risoluzione anticipata del rapporto.
Il Collaboratore professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre alla risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell’eventuale danno.
E’ fatto salvo, in ogni caso, ed in particolare nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la possibilità di chiedere al professionista il risarcimento per l’eventuale danno e/o il peggior danno subito.
Art. 3 Sede di lavoro
La sede di svolgimento della collaborazione professionale è individuata in ambito aziendale presso presso il P.O. di Desenzano/P.O. di Gavardo, secondo le necessità connesse all’espletamento dell’incarico.
Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento
Il presente contratto di collaborazione professionale ha decorrenza dal e termina il 30.9.2019.
In qualsiasi momento le parti possono consensualmente risolvere il presente contratto.
Inoltre le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna di esse, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 5 giorni di anticipo, fatta salva la possibilità di concordare tra le Parti un diverso termine.
Il collaboratore
In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte a titolo di penale una indennità equivalente all’importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante al suddetto preavviso, salva la facoltà della parte non inadempiente di provare un danno ulteriore.
In particolare le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle Parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle Parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la Parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di giusta causa. In particolare qualora il collaboratore si renda colpevole di gravi negligenze con riferimento alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli Enti (di cui rispettivamente ai decreti legislativi 196/03, 81/08 e 231/2001), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 5 Trattamento economico
Il compenso massimo omnicomprensivo totale mensile per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in € 2.500,00
Il compenso forfettario sopra indicato deve intendersi I.V.A. esente ai sensi art.10, p.18
D.P.R 633/72, al lordo della ritenuta a titolo di acconto I.R.PE.F.
Il Compenso verrà erogato tramite anticipi con periodicità mensile in ragione dell’avanzamento delle attività e comunque secondo criteri di proporzionalità.
Il compenso come sopra determinato è dalle parti riconosciuto proporzionato alla attività richiesta al collaboratore e all’utilità conseguente dell’Azienda.
La corresponsione del compenso è subordinata alla verifica della compatibilità della prestazione svolta con le presenti condizioni e modalità di svolgimento dell’attività, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati, da effettuarsi a cura del Responsabile della Unità Operativa o suo delegato a sovrintendere all’incarico .
Art. 6 Dichiarazioni del collaboratore
Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per la quale risulta titolare di apposita Partita Iva.
Il collaboratore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l’Azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico.
Il collaboratore si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.
Il collaboratore, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso l’Azienda (consultabile sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx nella sezione Struttura Aziendale / Servizi a Direzione Centralizzata / Servizio Prevenzione e Protezione ), si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l’Azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda.
Art. 7 Attività di verifica
Il collaboratore
L’Azienda si riserva di sottoporre il collaboratore a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica al fine di verificare da parte dello stesso il possesso ed il mantenimento dei requisiti di idoneità allo svolgimento delle prestazioni professionali anche con riferimento alle specifiche caratteristiche del servizio presso cui si svolge la propria attività .
Le esigenze aziendali cui il presente incarico è riferito sono soggette ad una verifica periodica da parte del Responsabile di U.O. in relazione agli obiettivi aziendali ed alle condizioni organizzative, subordinatamente alla quale l’Azienda si riserva il diritto di sospendere o revocare il contratto, anche con riferimento ai risultati dell’attività svolta dal collaboratore in rapporto al programma di lavoro ed agli obiettivi aziendali ad esso connessi .
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Art. 8 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile
Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo.
Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono esenti da I.V.A. a norma dell’art. 10, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, come confermato dal Decreto del Ministro della Salute in data 17 maggio 2002.
All’atto dell’erogazione del compenso o di acconti, l’Azienda opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche (salvo eventuale esonero a norma di legge sulla base di espressa dichiarazione del Professionista).
In relazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali sarà cura del professionista provvedere a tutti gli adempimenti iscrittivi dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità in merito.
Art. 9 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali relative alla gestione dei dipendenti aziendali in quanto applicabili e quelle specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo.
Le Parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 e segg. del c.c., restando esclusa l’applicabilità di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, che regolamenti il rapporto libero professionale degli infermieri nelle istituzioni sanitarie private accreditate e non.
Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenuto conto della natura del presente incarico, oltre che le relative procedure operative aziendali.
Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il collaboratore non fa parte dell’organico dell’Azienda.
Art. 10 Controversie
Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione dell’incarico sarà competente il Foro di Brescia.
***
Il presente contratto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista ed uno custodito agli atti della Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’A.S.S.T del Garda
Il Dirigente Delegato Il collaboratore professionista Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Trattamento economico), 6 (dichiarazioni del collaboratore), 7 (Attività di verifica), 8 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile), 9 (disposizioni finali) e 10 ( controversie).
Per l’A.S.S.T. del Garda
Il Dirigente Delegato Il collaboratore professionista Dott ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi del Regolamento Europeo G.D.P.R. 678/2016, preso atto dell’informativa consultabile sul sito internet xxx.xxxx-xxxxx.xx alla sezione privacy, autorizzo l’A.S.S.T. del Garda al trattamento dei miei dati personali per le finalità oggetto del contratto.
Il collaboratore professionista