Contract
1. DI COSA STIAMO PARLANDO
2. LA “STORIA” DEI TIROCINI:
1) LEGGE 12/2003 ER,
2) ART. 11 DL 138/2011,
3) LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA,
4) LA SENTENZA N. 287 DEL 19 DICEMBRE 2012,
5) L'ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE ADOTTA LE "LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI",
6) IL DISEGNO DI LEGGE DI GIUNTA DELLA REGIONE ER
3. LE LINEE GUIDA
4. LA CGIL ER:
1) documenti unitari;
2) Il principio del percorso formativo
5. LA CGIL NAZIONALE
6. LA MEDIAZIONE: LA GIUNTA ED IL DISEGNO DI LEGGE
7. IL XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXX
0. DI COSA STIAMO PARLANDO
Nel 2011 le imprese che in Italia hanno ospitato tirocinanti e stagisti sono state quasi 215 mila, in aumento del 4,7% rispetto alle 205.300 dell’anno precedente: complice anche il calo delle imprese totali (-1,7%).
Complessivamente tirocinanti e stagisti, retribuiti o meno e qualunque sia stata la durata della loro permanenza in azienda, sono stati oltre 307 mila, in leggero calo (-1,1%) rispetto ai 311 mila circa dell’anno precedente.
In media si sono quindi avuti 1,4 stagisti e tirocinanti per impresa (1,5 nel 2010) e 26,3 stagisti o tirocinanti ogni 1.000 dipendenti (anche questi in leggero calo rispetto ai 27 x
1.000 dell’anno precedente).
In arretramento sono anche altri due indicatori che l’indagine permette di calcolare, vale a dire la quota di tirocini e stages che le imprese hanno trasformato o intendono trasformare in vere e proprie assunzioni (dal 12,3 al 10,6%) e la quota di queste sul totale delle assunzioni previste nell’anno (dal 6,8 al 6,0%).
Xxxxxx Xxxxxxx nel 2011 ci sono:
Totale di 31.280 tirocini, di cui 21.140 nei servizi e 10.140 nell'industria. 22.800 in imprese con meno di 49 dipendenti.
Di cui il 45% massimo un mese e il 55% più di un mese.
Le trasformazioni a T Ind/Apprendistato sono il 9,8%. Il 16,9% nelle imprese con oltre 50 dipendenti ed il 7,2% con meno di 49 dipendenti. Il 9,1% industria ed il 10,1% servizi.
In Xxxxxx Xxxxxxx l'85% dei tirocini sono curricolari, il 3% sono disabili/svantaggiati, ed il 12% sono extracurricolari. I dati sono forniti dall'assessore Xxxxxxx.
Segnaliamo che i dati riportati nella relazione di acconpagnamento del testo di proposta di legge non coincidono con i dati excelsior.
1) IL PUBBLICO all'interno dei tirocini: Province, regione, comuni Enti Pubblici.
• I centri per l'impiego: molti avvisi di “cercasi”;
2) L'UNIVERSITA: fa la parte del leone.
LA SITUAZIONE GIURIDICA – POLITICA
1. Mancata attenzione da parte delle forze sociali al tema.
2. La legittima “incazzatura” dei giovani.
3. Mancati controlli della Regione. Non c'e' neppure modo di conoscerli a fondo.
4. Una legislazione regionale “contraddittoria” Legge 12 e legge 17 che, nello specifico dei tirocini, da una parte e' rigorosa dall'altra lascia ampi spazi.
5. Legislazione nazionale “contraddittoria”. Prima dell' art. 11/dl 138 c'era una legge che poi veniva allentata con atti amministrativi che introducevano il tirocinio di inserimento/reinserimento. Dopo l'art. 11/dl 138 tutto l'impegno e' stato posto nel ripristinare la vecchia situazione di fatto.
6. Il nodo resta la difficile separazione tra competenze dello Stato e delle Regioni. Procedere per leggi e successivi ricordi delle Regioni E viceversa) sulla incostituzionalità delle reciproche leggi non e' certo molto bello...
7. il Questo caso i curricolari sono dello stato mentre gli extracurricolari delle regioni (motivo per non parlare di tirocini ma di tipologie...)
8. Politica nazionale di CGIL:
• incentivare l'apprendistato come unica forma di accesso al lavoro;
• no ai tirocini di inserimento e reinserimento e quindi pieno assenso all'art. 11.
9. Politica regionale CGIL:
• attraverso Xxxxx per affrontare la crisi si e' stabilito di sostenere, anche economicamente, l'utilizzo dell'apprendistato;
• Un sistema di incentivi che premi l'assunzione a tempo ind. Ed in particolare la trasformazione dell'apprendistato a t. ind.,
• la CGIL ER sottolinea anche l'emergenza formativa.
2. LA “STORIA” DEI TIROCINI:
• LEGGE 12/2003 ER,
• ART. 11 DL 138/2011,
• LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA,
• LA SENTENZA N. 287 DEL 19 DICEMBRE 2012,
• L'ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE ADOTTA LE "LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI",
• IL DISEGNO DI LEGGE DI GIUNTA DELLA REGIONE ER
LEGGE XXXXXXXXX X.00/0000 XXXXXX XXXXXXX
Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.
3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.
Art. 11 - Decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i
tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal
conseguimento dei relativo titolo di studio.
In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.
L’articolo 11 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con la Legge n. 148/2011 sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha modificato i tirocini formativi e di orientamento, limitandone l’uso sia rispetto ai soggetti che ai tempi di utilizzo. Secondo questo articolo i tirocini formativi e di orientamento non curriculari possono essere promossi unicamente in favore di giovani neo diplomati o neo laureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio (ci si riferisce al momento dell’attivazione) e non possono durare per un periodo superiore a 6 mesi, comprensivo delle proroghe.
LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA
Il 27 gennaio è stata approvata la Legge Regionale n.3 del 2012 “Modifiche alla Legge Regionale n.32 del 2002 in materia di tirocini”. Con un successivo regolamento attuativo.
Art. 17 bis – Tirocini
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante , non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
Per offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione, la Regione Toscana rende obbligatorio per l’azienda il rimborso di almeno 500 euro mensili lordi per l’attivazione di un tirocinio extra-curricolare. Nel caso in cui il tirocinante abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) la Regione Toscana co-finanzia il tirocinio per 300 euro dei 500 previsti. Il rimborso spese di 500 euro mensili dovuti dal soggetto ospitante, sia in caso di soggetto svantaggiato (art. 17 ter comma 8) che in caso di soggetto disabile, è totalmente coperto dal contributo regionale senza limiti d’età.
Il tirocinio ha una durata, secondo i profili professionali, da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi, proroghe comprese, per arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o inoccupati e per le categorie svantaggiate individuate dalla art 17 ter comma 8 della L.R: 3/2012. Per i soggetti disabili di cui alla legge 68/99 il tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.
Il tirocinio è attivato da un ente promotore ed è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato.
Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane con un contratto a tempo indeterminato, la Regione mette a disposizione un incentivo pari a 8 mila euro, che saranno elevati a 10 mila in caso di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla legge sul diritto al lavoro dei disabili 68/99 e in caso di soggetti svantaggiati di cui all’art. 17 ter comma 8 della L.R. 3/2012.
E’ inoltre possibile per l’azienda ospitante accedere ad un contributo di 4 mila euro se questa, al termine del tirocinio, assume il giovane con un contratto a tempo determinato di almeno 2 anni. Tale incentivo sarà elevato a 5mila euro in caso di assunzione di un soggetto iscritto alla L. 68/99 o di un soggetto svantaggiato di cui all’art. 17 ter comma 8 della L.R. 3/2012.
DICHIARAZIONE ASSESSORE XXXXXXXXX X tirocini attivati da aprile 2012 (data di avvio, della legge) al dicembre dello stesso anno, registrati dalla banca dati dei servizi dell’impiego (Idol) sono in tutto 6732, per 2937 di questi (43,63%) è stata fatta richiesta di rimborso sulla base della legge regionale della quota di 300 euro a fronte dei 500 erogati.
Ma i tirocini si rivelano utili anche per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. Nel periodo aprile-dicembre 2012 sono arrivate alla Regione 84 domande per l’erogazione del contributo previsto per le aziende che assumono a tempo indeterminato il tirocinante dopo la fine del tirocinio.
LA SENTENZA N. 287 DEL 19 DICEMBRE 2012,
La Regione Xxxxxx-Romagna ha impugnato, all’inizio del 2012, l’art. 11 dinanzi alla Corte Costituzionale per lesione della competenza regionale, in quanto la materia dei tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimo l'articolo 11, considerato incostituzionale in quanto viola l'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia di legislazione. La legge statale, infatti, ha invaso un territorio di competenza normativa regionale: quello dell’istruzione e formazione professionale. Quindi le novità introdotte dall'art. 11 sono cancellate e ad oggi la normativa vigente è quella precedente (Decreto n.142/98 e Legge regionale n. 17/05).
L'ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE ADOTTA LE "LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI",
Il 24 gennaio 2013 è stato siglato L'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che adotta le "linee-guida in materia di tirocini" .
L'accordo prevede che le Regioni e Province autonome recepiscano nelle proprie normative i contenuti delle linee-guida entro sei mesi dalla data dell'Accordo stesso (24/07/2013): le disposizioni contenute nelle linee guida rappresenteranno la disciplina regionale sui tirocini.
I PUNTI PER NOI “SBAGLIATI”
• Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guidai tirocini curriculari, ECC...
• Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
• I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e strutturato secondo le seguenti sezioni:
• Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni: favorisce l’inserimento del tirocinante;promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
• il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante,
rilascia una attestazione dei risultati,
•
LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI
ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92
Premessa
1) Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
2) Durata del tirocinio
3) Enti pubblici titolari
4) Soggetti promotori
5) Soggetti ospitanti
6) Modalità di attivazione
7) Garanzie assicurative
8) Comunicazioni obbligatorie
9) Modalità di attuazione 10)Tutorship
11)Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 12)Indennità di partecipazione
13)Monitoraggio
14)Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Premessa
a) I riferimenti europei
La Commissione Europea nell’ambito della strategia Europa 2020 pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro.
Infatti, la promozione di tirocini di buona qualità viene considerata dalla Commissione un elemento rilevante per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché favorisce un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità geografica in particolare dei giovani.
Il documento “Un quadro di qualità per i tirocini”, presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, avvia una consultazione pubblica finalizzata a raggiungere il necessario consenso in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio. In questo quadro la Commissione ritiene necessaria la definizione di una Carta europea dei tirocini di qualità.
La Commissione auspica un “contratto di tirocinio europeo” che, come format unico di riferimento, dovrebbe indicare gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata e, se del caso, l'ammontare della retribuzione/compenso/indennità.
La Commissione valuta inoltre, che al termine del tirocinio dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
L’Europa pone, inoltre, la necessità di prevedere una durata ragionevole per i tirocini.
Infine, la Commissione ritiene necessaria la trasparenza delle informazioni rispetto ai diritti e agli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante e, se i tirocini sono inseriti in percorsi formativi strutturati, dell'istituto di istruzione coinvolto.
b) I riferimenti normativi italiani e gli obiettivi delle Linee guida
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, all’articolo 1, comma 34, prevede la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
1. la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
2. la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
3. l’ individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
4. il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.
Le presenti Linee guida sono da ritenersi in continuità con l’impegno già assunto da Governo, Regioni e Parti Sociali con la sottoscrizione dell’intesa per il rilancio dell’apprendistato dell’ottobre 2010, nel quale le Parti hanno concordato l’avvio di un percorso che avrebbe dovuto portare alla predisposizione di Linee guida nazionali in materia di tirocini al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all’istituto dell’apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.
Le presenti Linee guida sono definite al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome al fine dell’esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti.
Il contenuto delle Linee guida indica taluni standard minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela
Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:
1. i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
2. i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
3. i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
5. i tirocini estivi.
Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.
Le presenti Linee guide contengono principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.
1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
1. Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
2. Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;
3. Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
2. Durata del tirocinio
La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere superiore a sei mesi.
La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere superiore a dodici mesi.
La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per le persone di cui alla lettera c) del paragrafo 1, le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
3. Enti pubblici titolari
Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Soggetti promotori
Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:
1. servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
2. istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
3. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
4. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
5. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
6. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
7. istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
8. soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i..
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.
5. Soggetti ospitanti
Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2.
I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
6. Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti
più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per
promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare
ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e strutturato secondo le seguenti sezioni:
e) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
f) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
g) specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione; b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
h) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
7. Garanzie assicurative
Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.
8. Comunicazioni obbligatorie
I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.
Il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l’11 luglio 2002, definirà le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie.
9. Modalità di attuazione
Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:
1. favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
2. individuare un referente o turor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
3. promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio;
4. rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
5. contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re- inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
I compiti del soggetto ospitante sono:
1. stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
2. designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
3. assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
4. valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
5. le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
6. le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
7. le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale di cui al paragrafo 1, lett. c).
Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.
In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, si ritiene che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Le Regioni e Province Autonome possono, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.
Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
00. Tutorship
Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:
1. collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
2. coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
3. monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
4. acquisisce dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
5. concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione finale.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
1. favorisce l’inserimento del tirocinante;
2. promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
3. aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
4. accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
1. definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
2. garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
1. garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
11. Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione e Provincia autonoma.
L’esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sono definite dalla Regione e Provincia autonoma.
Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
12. Indennità di partecipazione
Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, non viene corrisposta l’indennità di tirocinio, in quanto già percettori di forme di sostegno al reddito.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge, e fatte salve successive norme di finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone di cui al paragrafo 1, lettera c), le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
13. Monitoraggio
Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell’attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell’attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, le Regioni e Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
A far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle presenti Linee Guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre a far data dall’entrata in vigore della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
IL DISEGNO DI LEGGE DI GIUNTA DELLA REGIONE ER
La Giunta ER invia, il 17 giugno, la delibera di Giunta Regionale n. 765/2013 del 10/6/2013 ad oggetto: “Proposta all'Assemblea Legislativa per l'approvazione del progetto di Legge Regionale Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005,
n. 17, norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.”
Progetto Di Legge “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”
Relazione illustrativa
1. Le finalità ed il contesto di riferimento
Con il presente progetto di legge la Regione intende dare piena attuazione al quadro di competenze, introdotto dalla Legge costituzione n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 287/2012, che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini.
Esso si inserisce nel quadro delle politiche regionali finalizzate a sostenere le scelte professionali ed a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché a supportare l’inserimento lavorativo delle persone.
Il tirocinio è uno degli strumenti individuati dalla Regione sia nell’ambito del sistema formativo sia delle politiche attive del lavoro, regolati dalle leggi regionali
n. 12/2003 e n. 17/2005, che continuano a costituire l'asse portante di tali politiche regionali.
Il presente progetto di legge, nel confermare la finalità dell'impianto strategico complessivo della legge 17, costituisce l’attuazione delle “Linee guida in materia di tirocini” adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo siglato il 24/01/2013 ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge
92/2012. A tal fine si è proceduto a modificare soltanto gli articoli che intervengono sulla materia dei tirocini.
I tirocini, regolati dalla L. 196/97, (cosiddetto pacchetto Treu), e dal Decreto Interministeriale n. 142/98 hanno conosciuto sin dalla prima attuazione una larga diffusione nella regione Xxxxxx-Romagna, soprattutto in favore dei giovani in uscita dai percorsi scolastici, formativi e universitari.
Secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Xxxxxx- Romagna1 risultano attivati, nel 2012, 10.448 tirocini, di cui 5.430 (52%) rivolti a donne e 5018 (48%) a uomini. Nell’ultimo triennio si assiste tuttavia ad una forte riduzione nel numero di tirocini attivati sia per effetto della crisi economica sia per effetto delle incertezze normative che hanno provocato un rallentamento nella promozione dello strumento. In particolare dai quasi 15mila tirocini complessivi del 2010, si è passati ai 14mila nel 2011 fino ai 10.448 del 2012, con una diminuzione più consistente per le femmine, - 2.474, che per i maschi, -1.905.
Dal 2011 al 2013 oltre il 90% dei tirocinanti ha attivato una sola esperienza di tirocinio, senza differenze di genere. I tirocinanti sono per oltre l’80% giovani di età compresa tra i 18 ai 34 anni, di cui inoltre circa la metà non supera i 24 anni, con alti livelli di scolarizzazione (oltre il 60% è in possesso di titolo di laurea o di alta specializzazione).
2. Le scelte di fondo
Con le modificazioni legislative introdotte ci si propone di raggiungere due fondamentali obiettivi: il rafforzamento degli elementi formativi nel tirocinio; il contrasto inoltre ai possibili utilizzi elusivi. Quest’ultimo aspetto emerge anche nella legge n. 92/2012 così come nelle “Linee guida in materia di tirocini”, mentre la legge regionale dettaglia maggiormente la valenza formativa del tirocinio.
In particolare si segnalano le seguenti novità.
Sono innanzitutto previste tre differenti tipologie di tirocinio, ciascuna delle quali
presenta alcune peculiarità funzionali e regolative.
La qualificazione dello strumento viene promossa innanzitutto introducendo quali obiettivi formativi del tirocinio, gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel sistema regionale delle qualifiche; inoltre attraverso l’individuazione di regole
speciali per i tirocini di inserimento o reinserimento, come anche, sotto diversi aspetti, per i tirocini appartenenti alla terza tipologia (concernenti persone con disabilità, socialmente svantaggiate nonché richiedenti asilo o protezione internazionale); e infine ponendo maggiore attenzione all’attività dei soggetti promotori, confermati sostanzialmente rispetto alle previsioni della legge regionale n. 17/2005.
La novità principale è rappresentata inoltre dal diritto del tirocinante ad una indennità, secondo le previsioni della Legge n. 92/2012.
Viene ancora promossa e rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro ed in particolare le Direzioni regionali e territoriali del lavoro.
A fronte di violazioni degli obblighi ricadenti su soggetto promotore ed ospitante sono infine previste l’immediata interruzione del tirocinio; il divieto di attivare ulteriori tirocini per determinati intervalli temporali; in caso di mancato od intempestivo invio della convenzione e del progetto formativo, da parte del soggetto promotore, l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (mentre è la legge n. 92/2012 a prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, a fronte di mancata corresponsione dell’indennità al tirocinante).
3. Elementi principali di disciplina
3.1 Tipologie di tirocinio
In attuazione delle linee guida si prevedono le seguenti tipologie di tirocinio:
a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola
e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo studio entro e non oltre i dodici mesi;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Il progetto di legge stabilisce la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, in particolare:
a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
b) dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento;
c) dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi nel caso di soggetti con disabilità.
Sono inoltre previste, in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e di soggetti con disabilità, misure di agevolazione e di
sostegno, condizioni di maggior favore, nonché eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.
3.2 Soggetti promotori
I soggetti che possono promuovere tirocini sono, con i dovuti aggiornamenti, gli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005, fatta eccezione per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
3.3 Vincoli
Per quanto attiene ai vincoli in capo ai soggetti ospitanti, è prevista l’impossibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché il divieto di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso Si prevede il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della normativa di cui alla legge n. 68 del 1999. Viene definito l’obbligo di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nonché l’obbligo di non fruire della Cassa Integrazione Guadagni anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché delle persone con disabilità.
3.4 Qualificazione dei tirocini
Nella progettazione del tirocinio, per valorizzarne al massimo la valenza formativa,
la proposta di legge prende a riferimento per la progettazione del tirocinio le qualifiche del Sistema Regionale delle Qualifiche.
La Giunta regionale, al fine di garantire un’attuazione di qualità dell’istituto nonché omogenea sul territorio regionale, si riserva di stabilire le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso di tirocinio, in coerenza con gli standard del sistema regionale e di definire un modello di convenzione e di progetto formativo.
Si rinvia altresì alla Giunta regionale, al fine di garantire inclusione e cittadinanza attiva, la disciplina che regoli le eventuali deroghe alle previsioni in materia di corresponsione o di ammontare dell’indennità, per i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché di soggetti con disabilità.
4. L’articolato
L’art. 1 sostituisce l’art. 24. Viene data, al comma 1, la definizione dei tirocini, quali modalità formative, non costituenti rapporto di lavoro, finalizzate a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta nel mondo del lavoro; ai commi 2 e segg. ne vengono definite le modalità di realizzazione: promozione da parte di un soggetto terzo rispetto a tirocinante e soggetto ospitante sulla base di una convenzione tra promotore e ospitante e attuazione sulla base di un progetto formativo individuale, i cui modelli verranno definiti dalla Giunta regionale, obbligo di assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante (comma 3). Il comma 4 introduce la previsione dell’obbligo di invio, da parte del soggetto
promotore, di convenzione e progetto formativo alla Regione nel rispetto dei termini stabiliti per la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale, che la Regione mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali (comma 4), obbligo di assicurazione del tirocinante (comma 5).
Al comma 6 viene ribadito l’obbligo di comunicazione, in capo al soggetto ospitante, di avvio del tirocinio. Il comma 7 introduce, come previsto nelle “Linee guida”, una novità rispetto alla regolamentazione precedente, e cioè che la normativa trova applicazione per i tirocini realizzati nel territorio regionale, anche se ospitati da datori di lavoro multilocalizzati. Viene comunque prevista la possibilità per la Giunta regionale, di definire accordi con altre Amministrazioni regionali, volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate.
L’art. 2 sostituisce l’art. 25. definisce le differenti tipologie di tirocinio e le relative durate, riprendendole dalle “Linee guida”. In particolare, al comma 1 vengono previste le seguenti tipologie: tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti con disabilità, persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Il comma 2 stabilisce poi la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe.
Il comma 3 chiarisce, a recepimento delle previsioni delle “Linee guida”, le circostanze che possono dar luogo alla sospensione del tirocinio: maternità, malattia od infortunio che si protragga per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. In questi casi il periodo di sospensione non concorre al computo della
durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati fino ad un massimo di sei mesi.
Il comma 4 prevede la possibilità per la Giunta di introdurre, in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e di soggetti con disabilità misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore, nonché inoltre eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.
L’art. 3 sostituisce l’art. 26. Al comma 1, vengono elencati i soggetti che possono promuovere tirocini: si tratta, degli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005, fatta eccezione per camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comma 2 introduce il divieto di promuovere più tirocini con medesimi obiettivi formativi per lo stesso tirocinante.
L’art. 4 introduce l’art. 26 bis. Vengono stabiliti, in linea con le “Linee guida”, i vincoli in capo ai soggetti ospitanti:
− impossibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante
− divieto di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
− essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999,
− non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative,
− non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga per attività
equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.
Il comma 4 quantifica, sulla base delle previsioni delle “Linee guida”, il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente.
Al comma 5 vengono esclusi da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché di soggetti con disabilità (tipologia c).
L’art. 5 introduce l’art. 26 ter. Contiene previsioni sulla qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati (comma 1)
Il comma 2 stabilisce che il progetto formativo abbia a riferimento una qualifica del sistema regionale. Il comma 3 specifica che nell’attuazione del tirocinio deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all’acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica, ai fini della sua formalizzazione e certificabilità; Ai tirocinanti deve essere poi garantita (comma 4) una formazione idonea relativamente a salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 5 demanda alla Giunta regionale le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio di inserimento e reinserimento il comma 6 prevede che soggetto promotore e soggetto ospitante valutino, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione, che devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato.
L’art. 6 introduce l’art. 26 quater. Prevede l’obbligo di erogazione al tirocinante, come previsto dalla legge 92/2012, di una indennità pari a € 450. Al comma 3 si
prevede che l’indennità di tirocinio non venga corrisposta in caso di beneficiari di tirocinio percettori di forme di sostegno al reddito, ad eccezione del rimborso per le spese sostenute. Il comma 4 demanda alla Giunta regionale la possibilità di definire, con finalità di inclusione, deroghe alle previsioni in materia di corresponsione o di ammontare dell’indennità per i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché di soggetti con disabilità.
L’art. 7 introduce l’art. 26 quinquies. Pone in capo alla Regione la funzione di monitoraggio e vigilanza, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie. La Regione promuove, di concerto con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Al comma 3 vengono poi previste sanzioni in capo ai soggetti promotori e ospitanti.
L’art. 8 introduce l’art. 26 sexies. Deefinisce sanzioni amministrative e pecuniarie per l’omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, da parte del soggetto promotore, nonché l’immediata interruzione del tirocinio in caso di irregolarità.
L’art. 9 introduce l’art. 26 septies. Stabilisce il recepimento di quanto stabilito dalla legge 92/2012 e dalle Linee guida e non normato dalla presente legge.
L’Articolo 10 stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)
Articolo 1 Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente: “Articolo 24 Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell’iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
3. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività, posto a disposizione del soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore invia alla Regione Xxxxxx-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 6, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38 della presente legge, la convenzione ed il progetto formativo, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, comma 3.
5. E’ obbligatoria l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.
6. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7. Le disposizioni del presente Capo trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio regionale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, anche in caso di soggetto ospitante multilocalizzato comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale, previi appositi accordi, può definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.”
Articolo 2 Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente: “Articolo 25 Tipologie e durata dei tirocini
1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini, in ragione delle diverse tipologie di utenti:
a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo studio entro e non oltre i dodici mesi;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro Sono finalizzati a percorsi
di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o
reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
2. I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe:
a) non superiore a sei mesi nel caso di cui alla lett. a) del comma1;
b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui alla lett. b) del comma 1;
c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.
3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia od infortunio che si protragga per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino ad un massimo di sei mesi .
4. Nel caso dei tirocini di cui alla lett. c), del comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Xxxxxx-Romagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e
ripetibilità.”
Articolo 3 Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 1.L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente: “Articolo 26 Soggetti promotori
1. Possono promuovere tirocini:
a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei
servizi per l’impiego di cui all’articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo.
c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione della formazione professionale;
e) l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO), istituita
con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
h) i Comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi
degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale all’esercizio di
funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.
3. La Regione verifica l’idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell’articolo 26 ter. “
Articolo 4 Introduzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 1.Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente: “Articolo 26 bis Obblighi per i soggetti ospitanti
1. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all’articolo 25.
2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4.
3. Il soggetto ospitante deve:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.
4. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:
a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 4 i tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui al all’articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c). “
Articolo 5 Introduzione dell'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 1.Dopo l’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente: “Articolo 26 ter Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.
2. Il progetto formativo di cui all’articolo 24 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche.
3. Nell’attuazione del tirocinio deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all’acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica di cui al comma 2, ai fini della sua certificabilità.
4. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla
prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all’articolo 6, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.
6. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25, il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione. Tali ulteriori modalità devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.
7. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cu all’articolo 26, comma 1, e le parti sociali. “
Articolo 6 Introduzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 1.Dopo l’articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente: “Articolo 26 quater Indennità di partecipazione
1. E’ corrisposta al tirocinante una indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. L’ indennità è di importo corrispondente a 450 euro mensili.
3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il
rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.
4. Ferme restando le previsioni dell’articolo 25, comma 4, nel caso dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c, la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Xxxxxx-Romagna (BURERT), può prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.“
Articolo 7 Introduzione dell'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005
1.Dopo l’articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
“Articolo 26 quinquies Monitoraggio e vigilanza
1. La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24, comma 4, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.
2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo al fine di:
a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
b) verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 26- ter.
3. In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale di cui all’articolo 24 comma 2 e degli obblighi di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
4. In caso di inosservanza degli obblighi posti dall’articolo 26 bis, il soggetto
ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto loro dalla Regione.”
Articolo 8 Introduzione dell'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 1.Dopo l’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
“Articolo 26 sexies Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L’omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, comporta l’irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all’art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 quinquies, commi 3 e 4, e al presente articolo, ferma restando l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati sono immediatamente interrotti. “
Articolo 9
Introduzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 1.Dopo l’articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
“Articolo 26 septies Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché quelle contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della medesima legge n. 92. “
Articolo 10 Norma transitoria
1.Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.
DOCUMENTI CGIL E CGIL CISL UIL REGIONALI
CGIL:
Nell’attuale crisi che sta mettendo in grave difficoltà il sistema sociale e produttivo dell’Xxxxxx Xxxxxxx, rileviamo la diminuzione costante delle opportunità formative per i più deboli: meno scuola dell’obbligo, meno istruzione professionale, meno formazione professionale, meno formazione continua e così via. Risulta decisivo, per il governo di questa Regione, invertire tale deriva per non impoverire troppo il tessuto sociale e produttivo fino al punto di non ritorno. All’interno di questa deriva i disoccupati, gli inoccupati, e tra loro, in particolare, i lavoratori espulsi del sistema produttivo, devono avere dalla formazione un reale sostegno. Le politiche attive devono fare perno sulla formazione, sui percorsi strutturati di formazione, quelli di maggior qualità svolti da chi e’ accreditato.
I tirocini sono una parte di tale problema. Riteniamo, innanzitutto, che si debba escludere chiaramente l’utilizzo distorto dei tirocini in qualità di ulteriore “rapporto di lavoro precario” mascherato e, aggravato da una definizione regionale. Vogliamo ricordare che l’estrema frammentazione e varietà dei rapporti di lavoro a termine (precari), in particolare ma non esclusivamente, per i piu’ giovani, non produce nessun effetto positivo nè sulla crescita nè sulla coesione sociale ne’ di aumento dell’occupazione.
La regione Xxxxxx Xxxxxxx ha già normato con due proprie leggi i tirocini: Legge 12/2003 e la legge 17/2005, riteniamo che i principi espressi nelle vigenti norme regionali siano attuali, corretti e condivisibili, con alcune minime variazioni alla Legge 17. L'intreccio tra tali norme e le Linee guida approvate dalle regioni possono produrre una regolamentazione regionale che sistematizzi l'istituto dei tirocini.
Le norme regionali, così come quelle nazionali, non distinguono tra tirocini curricolari ed extracurricolari: esiste una sola tipologia di tirocinio, quello formativo ed orientativo.
La legge 12, all’articolo 9, esplicita la definizione di tirocinio come “modalità didattica”. Conseguentemente il tirocinio per esistere ha bisogno di un percorso formativo specifico entro cui operare.
Sempre l’articolo 9 della citata legge ne individua anche la procedura di utilizzo. Il tirocinio ha bisogno di due precisi atti sottoscritti dai diversi soggetti identificati e coinvolti. Il primo atto e’ quello della convenzione tra il Proponente il tirocinio e l’Ospitante (azienda che accoglie il tirocinante). Il secondo atto, altrettanto necessario nonchè parte integrante della convenzione, e’ il progetto formativo (sottoscritto dal tirocinante) che viene costruito assieme tra un ente facente parte “il sistema formativo”, e quindi accreditato per la formazione professionale, e l’azienda ospitante. Ci sono, quindi, quattro soggetti: Proponente, Ospitante, Attuatore o Ente formativo, e Tirocinante.
L’utilizzo dei tirocini sarà conseguentemente sostenuto dalla Regione in quanto metodologia didattica particolarmente efficace a disposizione degli strumenti formativi di politica attiva finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e volti anche a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Riteniamo, per concludere, che sia necessario prevedere, per via legislativa, una specifica parte di “diritti dei tirocinanti”.
PRINCIPI
• La Regione ha già normato con le Leggi 12 e 17. In particolare legge 12 art. 9.
• Definire la natura del tirocinio quale modalità didattica.
• I tirocini, conseguentemente, non sono un nuovo rapporto di lavoro oppure politiche attive.
• Regolamentare tutti i tirocini in quanto, ad esempio, le condizioni che le aziende ospitanti devono rispettare oppure i diritti degli stessi tirocinanti sono uguali anche in percorsi formativi diversi (ad esempio curricolari oppure inserimento/reinserimento).
• I tirocini hanno bisogno di un percorso formativo che li contenga e quindi di un soggetto formativo accreditato che faccia da attuatore e certificatore.
LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PROPOSTE
DA CGIL CISL UIL a gennaio 2012
CGIL CISL UIL dell’Xxxxxx Xxxxxxx, rispetto alla proposta presentata nella CRT del 16 gennaio 2012 dalla Regione di normare ulteriormente la metodologia didattica dei tirocini, esprimono le seguenti valutazioni.
Nell’attuale crisi che sta mettendo in grave difficoltà il sistema sociale e produttivo dell’Xxxxxx Xxxxxxx, rileviamo la diminuzione costante delle opportunità formative per i più deboli: meno scuola dell’obbligo, meno istruzione professionale, meno formazione professionale, meno formazione continua e così via. Risulta decisivo, per il governo di questa Regione, invertire tale deriva per non impoverire troppo il tessuto sociale e produttivo fino al punto di non ritorno. All’interno di questa deriva i disoccupati, gli inoccupati, e tra loro, in particolare, i lavoratori espulsi del sistema produttivo, devono avere dalla formazione un reale sostegno. Le politiche attive devono fare perno sulla formazione, quella di maggior qualità, quella svolta da chi e’ accreditato.
I tirocini sono una parte, per quanto minima, di tale problema. Riteniamo, innanzitutto, che si debba escludere chiaramente l’utilizzo distorto dei tirocini in qualità di ulteriore “rapporto di lavoro precario” mascherato. Una parte non irrilevante dei tirocini si svolgono nelle Pubbliche Amministrazioni (tra cui anche la Regione). Vogliamo ricordare che l’estrema frammentazione e varietà dei rapporti di lavoro a termine (precari), in particolare ma non esclusivamente, per i piu’ giovani, non produce nessun effetto positivo nè sulla crescita nè sulla coesione sociale ne’ di aumento dell’occupazione.
La regione Xxxxxx Xxxxxxx ha già normato con due proprie leggi i tirocini: Legge 12/2003 e la legge 17/2005. CGIL CISL UIL ritengono che i principi espressi nelle vigenti norme regionali siano attuali, corretti e condivisibili.
Le norme regionali, così come quelle nazionali, non distinguono tra tirocini curricolari ed extracurricolari: esiste una sola tipologia di tirocinio, quello formativo ed orientativo.
La legge 12, all’articolo 9, esplicita la definizione di tirocinio come “modalità didattica”. Conseguentemente il tirocinio per esistere ha bisogno di un percorso formativo specifico entro cui operare. Ricordiamo che le modalità didattiche sono i possibili modi con cui la formazione si sviluppa ed agisce. La formazione a distanza, i laboratori, le visite guidate, gli stages, l’aula, i seminari, action learning, coaching, training on the job, ecc.. solo per elencare alcune modalità didattiche di uso comune nella formazione. L’insegnamento della storia (formazione) si puo’ articolare in modalità aula, oppure gruppo di lavoro oppure la visita guidata agli scavi di Xxxxxx, ecc… tutte accumunate da un percorso unitario che ha come scopo il raggiungimento dell’ obiettivo formativo. Ma la visita guidata agli scavi di Xxxxxx può essere: Visita turistica, lezione di storia, lezione di vulcanologia, una lezione di costruzioni, ecc… è ovviamente determinante il percorso formativo entro cui è inserita.
La didattica, utilizzando la definizione scientifica, concerne in che modo si debba insegnare, dando uno scopo all'insegnamento: chi insegna (docente) dovra’ avere la capacità di adottare ed applicare metodi diversi nell’insegnamento di una specifica disciplina allo scopo di facilitare l'apprendimento dell'allievo (discente). Da segnalare che, nella didattica, e’ presupposto fondante l’interazione tra docente ed allievo.
Il tirocinio e’ quindi a disposizione della didattica esercitata ed utilizzato da chi “insegna” in percorsi formativi. I modi della didattica rappresentano il cuore della libertà di insegnamento che resta uno dei principi della Costituzione Italiana (nonchè della democrazia).
Sempre l’articolo 9 della citata legge ne individua anche la procedura di utilizzo. Il tirocinio ha bisogno di due precisi atti sottoscritti dai diversi soggetti identificati e coinvolti. Il primo atto e’ quello della convenzione tra il Proponente il tirocinio e l’Ospitante (azienda che accoglie il tirocinante). Il secondo atto, altrettanto necessario nonchè parte integrante della convenzione, e’ il progetto formativo (sottoscritto dal tirocinante) che viene costruito assieme tra un ente facente parte “il sistema formativo”, e quindi accreditato per la formazione professionale, e l’azienda ospitante. Ci sono, quindi, quattro soggetti: Proponente, Ospitante, Attuatore o Ente formativo, e Tirocinante.
CGIL CISL UIL ritengono, altresì, che nella fase di attuazione, dal 2003 ad oggi, la Regione abbia poco esercitato il necessario controllo dei principi espressi dalle proprie norme, in specifico, per quanto riguarda l’utilizzo improprio del tirocinio come ennesimo rapporto di lavoro precario.
CGIL CISL UIL indicano alla Regione Xxxxxx - Romagna, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale e con le risorse e possibilità attuali, che l’ulteriore disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, non costituenti rapporto di lavoro, deve essere coerente con la definizione di tirocini quali metodologie didattiche.
L’utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento sarà conseguentemente sostenuto dalla Regione in quanto metodologia didattica particolarmente efficace a disposizione degli strumenti formativi di politica attiva finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e volti a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Sono compresi nella disciplina prevista i cosiddetti tirocini curricolari e stages, e cioè le esperienze di alternanza tra studio e lavoro, previste all’interno di un percorso formale di istruzione e formazione ed i tirocini cosiddetti non curricolari .
Il “progetto formativo” elaborato da un Ente del sistema formativo regionale accreditato, deve stabilire obiettivi in termini di competenze da acquisire, durata e modalità di svolgimento del tirocinio.
Ci devono, poi, essere delle condizioni di permanenza nell’azienda ospitante garantite al tirocinante, qualunque sia il “tipo” di tirocinio, alcune delle quali le elenchiamo di seguito (senza essere una lista esaustiva):
- Il tirocinio non può essere utilizzato per l’acquisizione di professionalità elementari, corrispondenti agli inquadramenti iniziali del CCNL applicato nell’azienda ospitante, nonchè connotate da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le esigenze connesse con specifiche disabilità.
- I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Durante lo svolgimento di tali funzioni deve sempre essere presente un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’azienda ospitante che svolga, all’interno del normale ciclo produttivo, tali funzioni.
- La presenza in azienda di tirocinanti non puo’ superare il 50% del normale orario di lavoro giornaliero e deve avvenire fuori dall’orario serale/notturno.
- Il soggetto ospitante deve rispettare la normativa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
- Il soggetto ospitante non deve avere attivato procedure di mobilita’ oppure usufruire di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga.
- Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per la sostituzione di lavoratori assenti.
- La mancata applicazione delle norme sopraesposte comporta l’impossibilità di attivare qualsiasi altra forma di tirocinio presso l’azienda ospitante.
- Il tirocinante può svolgere il tirocinio non curricolare una sola volta, fatte salve le esigenze connesse con specifiche disabilità e condizioni di svantaggio.
Riteniamo, per concludere, che sia necessario prevedere, per via legislativa, una specifica parte di “diritti dei tirocinanti”.
DOCUMENTO CGIL CISL UIL A MAGGIO 2013
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