CAPO I – GENERALITA’
Unité des Communes valdôtaines Evançon
Regolamento
per la gestione del servizio di nido d’infanzia
Approvato con deliberazione della Giunta n. 68 del 24.10.2022
CAPO I – GENERALITA’
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il funzionamento del servizio di nido d’infanzia presso le strutture presenti sul territorio dell’Xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
0. Il nido d’infanzia è un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa fra sei mesi e tre anni di età, senza distinzione di sesso, di religione, di appartenenza etnica e di condizioni sociali e personali, anche se di nazionalità straniera o apolidi, residenti in Valle d‘Aosta e, prioritariamente, nei Comuni dell’Unité des communes valdôtaines Evançon.
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 2 – Titolarità
1. L’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia presenti sul territorio è rilasciata dall’Amministrazione regionale all’Unité che a sua volta, per la gestione del servizio, si avvale di soggetti gestori esterni compresa, se del caso, la messa a disposizione di idonea struttura.
Articolo 3 – Capienza delle strutture
1. La capienza massima dei nidi d’infanzia è stabilita dall’Amministrazione regionale.
2. In considerazione della non corrispondenza tra minori iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di minori superiore alla ricettività autorizzata, fino a un massimo del 30%, nel rispetto dei requisiti strutturali previsti.
Articolo 4 - Orario e calendario
1. L’anno socio-educativo decorre dal 1° settembre sino al 31 agosto dell’anno solare successivo.
2. Il servizio di nido d’infanzia è funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30, per almeno quarantotto settimane all’anno.
3. Le chiusure annuali sono stabilite dall’Unité sulla base delle esigenze delle famiglie, dell’organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e sono tempestivamente comunicate agli utenti.
4. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e un buon funzionamento del servizio. In caso di assenza, la struttura deve essere avvertita entro le ore 9,00.
5. L’orario di permanenza al nido d’infanzia è concordato tra il coordinatore e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del minore.
6. In caso di particolari esigenze temporanee dei genitori/esercenti la potestà parentale del minore, l’orario concordato può subire specifiche variazioni, limitate nel tempo.
7. Il servizio prevede una frequenza minima obbligatoria di utilizzo e un limite massimo, in termini di ore giornaliere. Questa obbligatorietà minima consente una programmabilità delle utenze e delle attività da svolgere (programmazione pedagogica) e, nel contempo, una ottimizzazione della gestione tale da incidere positivamente sui costi del servizio per le famiglie.
8. L’individuazione periodica puntuale da parte delle famiglie dell’orario di frequenza e il conseguente calcolo della retta, sempre congruente alle ore di servizio, consentono al gestore
di conoscere con certezza le presenze dei minori e di conseguenza prevedere il personale effettivamente necessario.
9. Il pagamento delle rette è calcolato sulla base di una quota fissa (frequenza minima obbligatoria x giorni di apertura = ore di frequenza obbligatorie mensili) + ore extra (ore svolte meno ore obbligatorie).
10. La frequenza a tempo pieno, ai fini del computo tariffario, è pari a 8 ore/die 40 ore settimanali.
CAPO III – ACCESSO AL SERVIZIO
Articolo 5 – Soggetti ammessi al servizio di nido d’infanzia
1. Sono ammessi al servizio di nido d’infanzia, su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci, come previsto al Titolo IX -Della potestà dei genitori- del codice civile, i minori fino al terzo anno di età, residenti nei Comuni del comprensorio dell’Unité e in altri Comuni della Valle d’Aosta. Nel caso di inserimento di minori residenti in Comuni al di fuori del comprensorio, l’Unité propone all’Unité di competenza la stipula di apposita convenzione, ai fini della ripartizione dei costi.
2. L’inserimento del minore al nido è effettuato sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria, redatta ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.
3. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l’apertura della scuola dell’infanzia, la permanenza al nido è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima.
4. In via eccezionale è consentita la permanenza presso il nido d’infanzia oltre il terzo anno di età di minori disabili, su richiesta dell’équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Unità Sanitaria Locale.
5. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:
a) minori con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all’art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l’inserimento; nel caso in cui il minore disabile (per il quale è previsto l’educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un’altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari;
b) minori appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
c) minori con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
d) minori affidati a parenti o a terze persone;
In caso di cassa integrazione, licenziamento, temporanea mancanza di attività lavorativa di uno o di entrambi i genitori, l’Unité Evançon può prevedere una revisione della quota di contribuzione al servizio sulla base della nuova situazione economica del nucleo familiare dietro presentazione di un ISEE corrente.
Le condizioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c) devono essere attestate dall’équipe socio- sanitaria o dal responsabile dell’équipe stessa con apposita relazione entro prima dell’ammissione al servizio, salvo casi imprevisti o imprevedibili.
Per quanto riguarda i minori con disabilità di cui al punto a), qualora l’équipe socio-sanitaria individui la necessità di prevedere un educatore di sostegno dovrà altresì precisare il numero
di ore di permanenza del minore al nido da concordare con la famiglia e con il servizio presso il quale è previsto l’inserimento.
Articolo 6 – Iscrizioni e ammissione al servizio di nido d’infanzia
1. Le domande di ammissione sono predisposte secondo le indicazioni riportate sul sito dell’Unité.
2. Ad ogni domanda presentata verranno assegnati i punteggi previsti all’art. 7 del presente regolamento, al fine di redigere la graduatoria di inserimento per ciascuna struttura.
3. Con cadenza semestrale, l’Unité Evançon redige una nuova graduatoria, considerando le domande pervenute fino al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. In particolare, le domande pervenute entro il 31 maggio danno diritto all’inserimento dal primo luglio al 31 dicembre, mentre quelle pervenute entro il 30 novembre danno diritto all’inserimento dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo. In caso di posti disponibili, il coordinatore, in accordo con l’Unité può disporre l’inserimento anticipato.
4. Qualora si raggiunga la capienza massima e pertanto in assenza di disponibilità di posto, le domande presentate verranno inserite in una lista d’attesa, che verrà predisposta e aggiornata secondo i punteggi assegnati alle domande.
5. I minori già ammessi al servizio gli anni precedenti, mantengono l’iscrizione sino alla data di inizio della frequentazione della scuola dell’infanzia e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
6. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia abbia precedentemente rinunciato al posto.
7. Non sono ammessi al servizio di nido d’infanzia i minori appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso. È facoltà della Giunta ammettere i minori stessi, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.
Articolo 7 – Graduatoria e criteri di ammissione
1. Ai fini della formazione della graduatoria, vengono assegnati i seguenti punteggi, considerando la situazione al momento della presentazione della domanda di ammissione:
Situazione lavorativa dei genitori | ||
a. | Per ogni genitore lavoratore a tempo pieno | punti 10 |
b. | Per ogni genitore lavoratore con contratto a tempo parziale | punti 5 |
c. | Per ogni genitore cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria o frequentante corsi scolastici, universitari o di specializzazione professionale | punti 2,5 |
d. | Per ogni genitore con sede lavorativa nel territorio dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon | punti 0,50 |
Situazione del nucleo famigliare | ||
a. | Per nucleo famigliare con un figlio a carico | punti 1 |
b. | Per nucleo famigliare con due figli a carico | punti 2 |
c. | Per nucleo famigliare con tre figli a carico | punti 3 |
d. | Per nucleo famigliare con quattro o più figli a carico | punti 4 |
e. | Per nuclei famigliari che richiedano l’inserimento al nido di due o più gemelli o fratelli in età inferiore ai tre anni | punti 5 |
f. | Famiglie monogenitoriali caratterizzate da un solo genitore in vita o da un genitore con affido esclusivo. | punti 10 |
g. | Per presenza di famigliari conviventi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 22/1995 | punti 3 |
Residenza del nucleo famigliare | ||
a. | Residenti in un Comune dell’Unité Evançon | punti 30 |
b. | Residenti in altri Comuni della Valle d’Aosta | punti 5 |
Frequenza al servizio | ||
a. | Frequenza a tempo pieno 40 ore | Punti 4 |
b. | Frequenza 30 ore | Punti 3 |
c. | Frequenza 20 ore | Punti 2 |
d. | Frequenza 15 ore | Punti 1,5 |
Graduatorie precedenti | ||
a. | Utenti che hanno già presentato domanda, ma esclusi dalla precedente graduatoria | Punti 2 |
2. Costituiscono titolo per l’accesso prioritario le situazioni previste all’articolo 5, comma 5 del presente regolamento.
3. A parità di punteggio, precede il minore di maggiore età anagrafica.
4. I minori che non hanno ancora compiuto i sei mesi al momento della chiamata, conservano il loro posto e sono inseriti al compimento del sesto, solo in presenza della disponibilità di posti.
5. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato, ha a disposizione cinque giorni lavorativi di tempo per accettare, o rinunciare all'inserimento medesimo.
CAPO IV – FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 8 – Inserimento al nido d’infanzia
1. Ai fini dell’ingresso del minore al nido d’infanzia, è richiesta un’attestazione di idoneità all’inserimento, rilasciata o dal medico curante o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. È richiesta, per ogni minore, la presentazione della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi vaccinali, ai sensi della normativa vigente. In mancanza di tale documentazione, il minore non potrà essere accolto al nido .
2. L'inserimento del minore al nido d’infanzia deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dal coordinatore del servizio e dagli operatori di riferimento, tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del minore, e comunque secondo opportune e graduali modalità, sulla base dei posti disponibili, in modo scaglionato, individualmente o in piccoli gruppi, tenendo conto della graduatoria formata e dei posti disponibili nelle sezioni.
3. La data di inserimento deve essere concordata con il coordinatore del servizio. Il mancato inserimento, entro la data concordata, se non per gravi e comprovati motivi, comporta la perdita del diritto all’ammissione.
4. Nel periodo di inserimento il minore deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.
5. Il tempo minimo richiesto per effettuare un buon inserimento è di una settimana durante la quale è necessaria la presenza presso il nido d’infanzia di un genitore, ovvero, in casi eccezionali, di una persona comunque familiare al minore, a ciò espressamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale.
6. Gli inserimenti sono effettuati, di norma, nel momento in cui si verifichino disponibilità di posti.
Articolo 9 - Frequenza del minore
1. Il genitore è tenuto alla stretta osservanza dell’orario di uscita stabilito per il tempo parziali e i tempi normali. I ritardi nel ritiro del minore sono opportunamente segnalati al Coordinatore e contestati al genitore, da parte del personale educativo.
2. Il genitore è tenuto a trovarsi all’interno della struttura almeno cinque minuti prima dell’orario di uscita del minore, onde consentire lo scambio di notizie relativo alla giornata appena trascorsa.
3. Le variazioni di orario e le assenze del minore per motivi di salute o altro, devono sempre essere comunicate, per consentire l’organizzazione dei turni di lavoro, in funzione dei minori presenti.
4. Per fini socio - educativi, è opportuno che i minori frequentino in modo regolare, evitando assenze prolungate nel tempo, se non dovute a causa di forza maggiore.
5. Non è consentita all’interno del nido la somministrazione di alimenti forniti dal genitore.
Articolo 10 - Ritiro dei minori
1. Al fine di tutelare i minori frequentanti la struttura, i genitori che al termine del servizio siano impossibilitati a riprendere i propri figli, devono:
- avvisare preventivamente il personale della struttura;
- compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, esclusivamente di maggiore età, a riprendere il minore ovvero a comunicare il nominativo della persona delegata al ritiro del minore;
- disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.
Articolo 11 – Allontanamento dal nido d’infanzia in caso di malattia
1. Il coordinatore o, in sua assenza, l’educatore di riferimento, nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie in vigore, avvisano i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente, al ritiro dei minori dal nido. A tal fine è fatto obbligo ai genitori di comunicare i propri recapiti telefonici.
Articolo 12 – Riammissione a seguito di allontanamento
1. Qualora l’allontanamento sia dovuto a sospetto da parte dell’educatore, di malattia infettiva e/o diffusiva, per la riammissione i genitori devono comunicare l’avvenuta visita medica o produrre altro scritto giudicato idoneo dal curante..
2. La richiesta di certificato per la riammissione è disciplinata dalle linee di indirizzo in materia igienico – sanitaria per i servizi alla prima infanzia.
Articolo 13 – Assistenza socio-sanitaria
1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.
2. In caso di incidente il coordinatore o, in sua assenza, il personale educativo, chiede l’intervento urgente del servizio dell’Azienda USL, previa comunicazione ai genitori di quanto occorso al minore.
3. In caso di necessità il coordinatore del nido d’infanzia, anche su segnalazione degli educatori, deve fare ricorso alla consulenza degli operatori delle équipe socio-sanitarie di distretto, utilizzando le procedure individuate dalla normativa vigente.
4. La struttura sanitaria può intervenire con gli opportuni accertamenti nei casi epidemiologicamente giustificati e, comunque, costituenti pericolo per la comunità.
5. Gli operatori possono somministrare medicinali ai minori entro limiti ben precisi:
• impossibilità di rinviare la somministrazione ad orario diverso da quello di permanenza al nido d’infanzia;
• puntuale prescrizione medica;
• richiesta scritta dei genitori al soggetto gestore.
6. La certificazione di necessità di assunzione di un farmaco per patologia cronica deve riportare il nome del farmaco, la posologia, l’orario e, in caso d’urgenza, le modalità di somministrazione dello stesso (es. convulsioni febbrili, ipoglicemia in soggetto diabetico).
7. Invece, per quanto attiene alla patologia acuta corrente che si avvalga di terapia per i giorni necessari alla risoluzione del problema, la posologia dei farmaci non raggiunge mai le 4 somministrazioni giornaliere e può quindi essere gestita dalla famiglia fuori dalle ore di permanenza del minore nel servizio.
Articolo 14 – Alimentazione
1. L’Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali, in sinergia con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, sostiene i principi della sana alimentazione, soprattutto tramite l’organizzazione di attività comunicative a livello locale, senza soluzione di continuità tra casa e servizi per la prima infanzia. Tali iniziative in ambito di educazione alimentare culminano con l’adozione formale da parte dei servizi per la prima infanzia di linee di indirizzo per la ristorazione collettiva denominati “Buon appetito bambini - le linee guida per la ristorazione collettiva nella prima infanzia (0-3 anni)”. L’Unité aderisce e ne fa propri i principi.
2. Il menù viene redatto sulla base delle linee guida ed è approvato dai competenti servizi dell’Azienda Sanitaria Locale.
3. L’elaborazione di una dieta speciale, cioè diversa dal menù previsto, è giustificata nei casi di allergie o intolleranze, previa prescrizione medica, rilasciata dal medico di struttura pubblica o altro specialista USL (allergologo, dietologo, gastroenterologo) che segue il minore; in tale certificazione deve essere indicata la diagnosi, nonché tutti gli alimenti specifici che non possono essere consumati e la validità temporale della dieta.
4. La suddetta certificazione va presentata annualmente e per casi particolarmente complessi, l’Unité si riserva di chiedere la consulenza del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
5. Le richieste derivanti da motivi religiosi o diversi (es. vegetariani) devono essere corredate da apposita autocertificazione.
Art. 15 – Abbigliamento
1. L’abbigliamento che i bambini indosseranno al nido potrà essere liberamente scelto dai genitori, ma è importante che esso consenta ai bambini la massima libertà di movimento e d’uso, così da facilitare la progressiva autonomia. Le molteplici attività svolte al nido, spesso anche all’aria aperta, suggeriscono inoltre un abbigliamento “a prova di gioco”, ossia facilmente lavabile e di modesto valore. E’ altresì opportuno fare indossare pantofole o sandali ad uso esclusivo nel nido.
Art. 16 –Sicurezza
1. E’ proibito l’uso di orecchini, collane, braccialetti ed anelli che possono costituire un pericolo.
2. E’ inoltre vietato fornire i bambini di merendine, caramelle, biscotti, ecc.
3. E’ consigliabile controllare che i bambini non portino all’interno del nido oggetti pericolosi per la loro incolumità e che possano essere accidentalmente ingeriti.
articolo 17 – Regolamentazione dei tirocini
1. Nei nidi d’infanzia gestiti dall’Unité sono ammessi i tirocinanti. A tal fine le istanze da parte delle Istituzioni scolastiche interessate devono pervenire con congruo anticipo.
2. Il tirocinio è autorizzato dall’Unité in accordo con il coordinatore.
3. Le visite da parte di gruppi di studenti devono avvenire al di fuori dell’orario di apertura del servizio agli utenti.
CAPO V - TARIFFE
Articolo 18 – Quota mensile di contribuzione
1. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia del minore, successivamente individuata quale “retta”, è stabilita dall’ente gestore secondo le disposizioni dettate dalle Direttive regionali, sulla base all’indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo famigliare (I.S.E.E minorenni).
2. I genitori o i soggetti esercenti la potestà parentale, sono tenuti a presentare la documentazione
I.S.E.E. al momento dell’accettazione all’inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l’applicazione della quota di contribuzione massima.
3. Nel caso di variazione della composizione del nucleo famigliare che si verifichi successivamente all’ammissione, i genitori possono presentare apposita domanda e dichiarare il nuovo valore ISEE per ottenere la rideterminazione della tariffa, che avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
4. Così come stabilito all’art. 4, comma 9, il pagamento delle rette è calcolato sulla base di una quota fissa (frequenza minima obbligatoria x giorni di apertura = ore di frequenza obbligatorie mensili) + ore extra (ore svolte meno ore obbligatorie).
5. Nel caso di inserimento a tempo parziale, la retta è parametrata rispetto alle ore di frequenza. In ogni caso la medesima non può essere inferiore al limite minimo di contribuzione stabilito dalla deliberazione della Giunta dall’Unité.
6. La tariffa mensile deve essere puntualmente versata entro i termini stabiliti dall’Ente gestore, pena il riconoscimento di un’inadempienza, valida ai fini dell’esclusione dal servizio.
7. La tariffa è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del bambino, quando di norma l’orario è ridotto. Nel caso in cui l’inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel mese è determinata per ogni giorno in ragione di 1/22 dell’importo mensile.
8. In caso di ritiro nel corso del mese, verrà conteggiata l’intera retta mensile dovuta detratta in ragione di 1/22 per i giorni dal ritiro
Articolo 19 –Riduzioni della retta
1. L’ammontare della retta può essere ridotta, ovvero temporaneamente sospesa, a seguito di specifica richiesta dell’assistente sociale competente.
2. Sono ammesse detrazioni, pari a 1/22, nei seguenti casi:
• in caso di malattia di almeno 6 giorni consecutivi, giustificata con certificato medico per la riammissione; la detrazione sarà calcolata solo sui giorni di apertura del servizio;
• in caso di assenza per malattia per l’intero mese (dal primo all’ultimo giorno del mese), giustificata dal medico, è dovuta una retta pari al 30% dell’ammontare mensile;
• in caso di chiusure del servizio programmate, dovute a cause di forza maggiore o a scioperi;
3. NON sono detraibili i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
4. Nel caso in cui due o più minori del medesimo nucleo famigliare siano iscritti allo stesso nido d’infanzia, la retta del secondo minore sarà ridotta del 50%.
Articolo 20 – Dimissioni
1. Il genitore che intende ritirare il minore dal nido d’infanzia è tenuto a darne comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. Le dimissioni hanno validità a
decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con il coordinatore.
2. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è tenuto a pagare l’intera retta mensile a suo carico.
3. Il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può disporre le dimissioni del minore dal nido d’infanzia per le seguenti motivazioni:
• riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
• assenza superiore a 30 giorni consecutivi non imputabile a motivi sanitari certificati;
• mancato pagamento della quota di frequenza per due rate, anche non consecutive;
• mancato rispetto delle regole di funzionamento del presente regolamento.
CAPO VI – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA.
Art. 21 – Carta dei servizi
1. Il nido d’infanzia è dotato di una carta dei servizi in cui sono descritte l’ubicazione e le caratteristiche fondamentali antropiche e paesaggistiche del territorio di riferimento, la storia, le risorse umane e strutturali, le attività principali, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, la definizione della retta mensile degli utenti, le norme igienicosanitarie, il menù applicato, metodi, strumenti e tempi della valutazione dei processi e degli esiti del servizio e delle azioni pedagogiche e di cura con un set minimo di indicatori e descrittori.
Art. 22 – Assemblea generale
1. La partecipazione attiva della famiglia all’interno del servizio di nido d’infanzia è attuata attraverso la costituzione di una Assemblea generale, composta dai genitori dei bambini iscritti al servizio o su chi ne esercita la potestà parentale, dal personale in servizio e da due rappresentanti nominati dall’ente gestore e che si tiene, distintamente per ogni struttura, almeno una volta all’anno.
2. L’assemblea dei genitori:
• esprime pareri e proposte in ordine agli aspetti generali dell’organizzazione, della gestione e conduzione del servizio;
• prende atto del progetto pedagogico e di quello educativo annuale;
• concorda eventuali proposte da formulare agli enti e/o titolari e gestori;
• esprime parere sul calendario annuale delle attività.
3. Un genitore è eletto Presidente durante la prima assemblea generale, rimane in carica per tutto il periodo di frequenza del figlio nel servizio. Egli deve:
• presiedere l’assemblea;
• farsi portavoce delle istanze dei genitori presso il coordinatore del servizio e l’ente titolare o il gestore del servizio;
• predisporre l’ordine del giorno dell’assemblea in accordo con il coordinatore.
4. L’assemblea generale è convocata dal Presidente dell’Assemblea o dal coordinatore, i quali provvedono a stabilire, in accordo con l’ente titolare del servizio, le modalità di svolgimento delle riunioni.
5. L’assemblea si riunisce una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano: il coordinatore del servizio, l’ente titolare o gestore del servizio, il Presidente, i genitori rappresentati almeno un quinto dei bambini iscritti.
6. L’assemblea è valida alla presenza di un terzo dei genitori (o delegati), di almeno tre rappresentanti del personale e di uno dell’ente gestore.
7. La condivisione degli obiettivi educativi riguardanti i singoli bambini è garantita anche da altri momenti di incontro, formali o informali, che ciascuna struttura programmerà in corso d’anno, e dai colloqui individuali.
articolo 23 – Utilizzo di immagini e video.
1. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i servizi alla prima infanzia non utilizzano immagini dei minori ai fini della diffusione per scopi divulgativi dell’attività sociale (ad es. pubblicazione di foto/audio/video sul sito web o sui social, su articoli, locandine, in occasione di mostre e esposizioni). Eventuali riprese saranno effettuate in modo tale da non consentire l’identificazione dei minori.
2. A seguito di acquisizione di specifica autorizzazione, il personale utilizza fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti dati personali dei minori quali l'immagine, la voce, il nome, per documentare attività educative e didattiche. Tali materiali (dossier stampati/file) sono utilizzati esclusivamente per uso interno e comunicati esclusivamente ai genitori/esercenti la potestà parentale in occasione degli incontri con le famiglie.
3. In occasione di particolari eventi quali feste di fine anno ed altre iniziative rivolte alle famiglie dei minori, potrà essere realizzata documentazione fotografica a scopo divulgativo che non consenta il riconoscimento dei minori coinvolti.
4. In presenza di particolari necessità di documentazione, verrà fornita idonea informativa sull’uso che si vuole fare delle riprese audio e video fotografiche e, in quel contesto, se d’accordo, potrà essere espresso il consenso al trattamento delle immagini.
5. Non è in nessun caso consentita, da parte delle famiglie utenti del servizio, alcuna forma di divulgazione del materiale fotografico esposto all’interno della struttura e/o consegnato. In particolare ne sono vietate la comunicazione e la diffusione sia in formato cartaceo, sia telematico, ivi compreso mediante i social media (stati di whatsapp, facebook o altri canali social). Comportamenti difformi saranno di esclusiva responsabilità dell’autore.
Articolo 24 – Norme transitorie o finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché alle linee guida regionali,
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo settembre 2022.