Accordo definitivo di ripartizione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2020
Accordo definitivo di ripartizione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2020
Il giorno 21 novembre 2022 si sono incontrati, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali per la sottoscrizione definitiva dell’accordo per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo risorse decentrate dell’anno 2020 (di seguito “Fondo”).
A tal fine le parti:
VISTO
il contenuto delle fonti di seguito citate:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Accordi sulle procedure di sviluppo economico, sottoscritti il 19 aprile 2011, il 17 settembre 2015, il 21 dicembre 2017, il 23 ottobre 2018 e l’8 agosto 2019;
Accordo sul finanziamento delle funzioni direttive nell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto il 14 dicembre 2010;
Accordo del 14 marzo 2022 sui riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione del nuovo modello di accoglienza degli uffici dell’Agenzia;
Accordo del 31 agosto 2022 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 7, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 per l’anno 2020, è stato destinato all’incentivazione del personale delle aree professionali un importo pari a € 153.383.570,90 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia;
Accordo del 31 agosto 2022 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con il quale è stato destinato all’incentivazione del personale
delle aree professionali, per l’anno 2020, una quota delle risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a € 77.870.854,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia;
Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;
Convenzione triennale per il triennio 2021-2023 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia;
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, n. 158 concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali”;
CONSIDERATO
che le risorse del Fondo per l’anno 2020 ridotte delle somme già erogate per il finanziamento dell’indennità di Agenzia, delle ex posizioni “super”, delle progressioni economiche effettuate negli anni precedenti, e della spesa per i centralinisti non vedenti, ammontano complessivamente a € 178.268.514,00 al netto dei contributi a carico del datore di lavoro
RITENUTO
che occorre procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per l’anno 2020 tra le diverse finalità previste dall’articolo 77 CCNL Funzioni centrali 2016-2018, in coerenza con quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009;
TENUTO CONTO
che è pervenuta la certificazione della compatibilità economico finanziaria e del rispetto dei vincoli e limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, dell’ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 settembre 2022, effettuata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 80522 del 27 ottobre 2022;
PRECISATO
che il punto 4.7 dell’Ipotesi di accordo del 6 settembre 2022 disciplina l’attribuzione di una indennità per le specifiche responsabilità assunte dai Conservatori dei registri immobiliari che, nel periodo gennaio – aprile 2020, hanno continuato a svolgere le funzioni, garantendo il necessario presidio delle attività istituzionali la cui effettività e continuità è prescritta direttamente dalla legge, pur essendo decaduti dal 1° gennaio 2020 dal correlato incarico di posizione organizzativa. L’indennità è riconosciuta in ragione dell’effettivo apporto partecipativo di ciascun Conservatore.
CONVENGONO
1. Ripartizione delle somme disponibili per l’anno 2020
L’importo complessivo delle risorse disponibili per l’anno 2020 pari a € 178.268.514,00 è ripartito nelle quote destinate alle finalità di seguito elencate.
Tutti gli importi del presente accordo, salvo specificazione contraria, sono indicati al netto dei contributi a carico del datore di lavoro.
2. Premio collegato alla Performance Individuale
Allo scopo di considerare adeguatamente le performance connesse alle principali attività di missione degli Uffici nazionali, delle strutture regionali, di quelle provinciali e degli Uffici Provinciali –Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino, una quota delle risorse del Fondo pari a € 71.984.826,00 è destinata al finanziamento del premio di Produttività Individuale, finalizzato ad incentivare l’apporto dato dal personale nelle diverse attività dell’Agenzia.
Tale importo viene attribuito secondo i criteri definiti nell’Allegato A.
Il premio individuale spettante viene determinato in considerazione del diverso contenuto professionale del lavoro svolto dal personale nei vari processi lavorativi degli uffici, anche sotto il profilo del livello di apporto specialistico e di polivalenza funzionale. L’apprezzamento del contributo professionale avverrà mediante l’attribuzione alle ore effettivamente prestate dal dipendente in ciascuna attività, di un coefficiente, come definito per ciascuna tipologia di attività nella tabella riportata nell’Allegato B e per le finalità di differenziazione del premio individuale previste dall’art. 78 del CCNL FC 2016 – 2018.
Sono considerate con parametro medio nazionale le ore relative all’astensione obbligatoria per maternità, le ore relative al congedo per le donne vittime di violenza, le ore di riposo giornaliero per allattamento di cui agli artt. 39, 40 e 41 del D. Lgs. n. 151/2001 e le ore per permessi fruiti ai sensi dell’art. 33, Legge n. 104/92. Tenuto conto dell’art. 28, commi 3 e 4, del CCNL FC 2019-2021, sono considerate con parametro medio nazionale, le ore di congedo
parentale di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 (in particolare, il compenso è parametrato alla stessa misura percentuale della retribuzione corrisposta durante i giorni di congedo fruiti), le ore di congedo per malattia del figlio, di cui all’art. 47, comma 0, xxxxx xxxxxx X. Xxx. x. 000/0000 (xxxxx per i primi trenta giorni interamente retribuiti), le ore per effettuazione di terapie salvavita di cui all’art. 30, commi 1 e 3, del CCNL FC 2019-2021 e le ore di fruizione di ferie solidali.
Inoltre, tenuto conto dell’eccezionalità dell’anno 2020 e dei provvedimenti adottati per contrastare la pandemia da Covid-19, sono considerate con parametro medio nazionale, le ore relative agli accertamenti sanitari Covid-19 (DM 19/10/2020); le assenze dal servizio disposte ai sensi dell’art. 19, comma 3, DL 9/2020; le assenze ai sensi dell’art. 33, Legge 104/92, disposte ai sensi del DL 17 marzo 2020, n. 18; i periodi di esenzione dal servizio Covid-19, e la malattia Covid-19.
In applicazione dell’art. 57 CCNL FC 2019-2021, comma 2, lett. d), sono considerate con parametro medio nazionale le ore dei soggetti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, del CCNL FC, nonché le ore dei soggetti di cui al CCNQ 10/07/1996 parte prima punto IV (RLS).
Sulla base della consuntivazione del lavoro svolto, ai dipendenti viene data preventiva informazione da parte dei responsabili delle strutture di appartenenza sulle ore di attività prestata nei processi lavorativi, ai fini della remunerazione spettante.
3. Premio collegato alla Performance Organizzativa
3.1 Una quota delle risorse del Fondo, pari a € 75.657.157,00 è destinata alla erogazione di compensi accessori in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia per l’anno 2020 ed è corrisposta sulla base del contributo assicurato dal personale, in ragione dell’effettivo apporto partecipativo.
3.2 Il contributo assicurato dal personale, in ragione dell’effettivo apporto partecipativo, è parametrato secondo la seguente scala:
COMPENSO ACCESSORIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE | |
Area III | Parametro 177 |
Area II | Parametro 158 |
Area I | Parametro 100 |
4. Fondo di sede
4.1 Una quota delle risorse del Fondo, pari a € 30.626.531,00 viene assegnata agli uffici a titolo di Fondo di sede, secondo quanto previsto dall’art. 77, comma 4 CCNL FC 2016-2018, per remunerare significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali realizzati sia con l’esercizio di compiti che richiedono elevata qualificazione professionale in materia tributaria o che comportano specifiche responsabilità, sia con l’attuazione di piani e progetti strumentali, nonché per premiare il merito e il miglioramento della performance del personale, secondo quanto definito a livello nazionale con il presente accordo.
Tale somma viene ripartita secondo i criteri di seguito indicati.
4.2 La quota di € 700.000,00 è destinata a remunerare il personale impiegato nelle attività collegate all’azione di prevenzione e contrasto all’evasione (verifiche, controlli mirati, interventi di contrasto alle frodi tributarie, accessi mirati eseguiti nell'ambito dell'attività di accertamento, accessi brevi, accordi preventivi, procedure amichevoli (MAP), accordi adempimento collaborativo etc.), comprese quelle svolte per conto dell’Autorità Giudiziaria.
Il compenso tiene conto del diverso grado di complessità dell’attività svolta, ed è differenziato in relazione alla tipologia di contribuente oggetto dell’attività di verifica fiscale.
Le attività remunerate sono esclusivamente quelle di cui all’Allegato C. L’attività svolta è valorizzata sulla base del Tempo Unitario Medio calcolato per ciascuna tipologia di attività e indicato nel citato Allegato C e le risorse sono ripartite tra le diverse tipologie in proporzione al valore risultante dal prodotto tra il totale delle attività consuntivate, risultanti dai sistemi gestionali, e il tempo unitario medio.
Il compenso viene attribuito al personale che ha svolto l’attività istruttoria, in ragione dell’effettivo e documentato apporto partecipativo di ciascuno, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali territoriali e con la RSU. Eventuali risorse residue nella corresponsione di tali compensi affluiscono nella quota di cui al punto 4.4
4.3 Tenuto conto della particolarità dell’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, si stabilisce di remunerare il personale che nello stesso anno è stato addetto all’attività di assistenza e informazione all’utenza, ad esclusione delle attività di cui al successivo punto 4.5, sui servizi di seguito specificati, anche se svolta da remoto, e compresa la richiesta di servizi resi in modalità semplificata tramite mail o pec (normalmente erogati presso gli sportelli) o attraverso le nuove modalità di erogazione dei servizi della pre-chiamata e videochiamata, (quest’ultima in relazione al personale coinvolto nella fase di sperimentazione avviata in alcuni Uffici):
codici fiscali; partite IVA; atti giudiziari; atti privati; dichiarazioni di successione; correttive in assistenza; appuntamenti tramite CUP; certificati ipotecari; visure e certificati rilasciati; ispezioni ipotecarie; domande di voltura; istanze di correzione e/o rettifica presentate; formalità acquisite.
A tal fine, a valere sul FRD 2020, è destinata la quota di € 9.000.000,00.
Al solo fine della ripartizione tra gli uffici della suddetta quota, si utilizza un indicatore di produzione (numero dei prodotti relativi alle principali tipologie di attività consuntivate moltiplicato per uno specifico parametro di ponderazione mediamente collegato al tempo di erogazione delle diverse tipologie di servizio richieste dall’utenza) relativo a: codici fiscali (parametro 1); partite IVA (parametro 1); atti giudiziari (parametro 0,5); atti privati (parametro 1,5); dichiarazioni di successione (parametro 2); correttive in assistenza (parametro 3); appuntamenti tramite CUP, (parametro 4); incremento degli atti privati telematici (parametro 2); certificati ipotecari richiesti (parametro 1,5); visure e certificati rilasciati, escluso SISTER (parametro 0,5); ispezioni ipotecarie in ufficio (parametro 0,5); domande di voltura presentate escluso SISTER (parametro 1); istanze di correzione e/o rettifica presentate (parametro 0,5); formalità acquisite (parametro 1). Gli indicatori di produzione dei servizi resi attraverso l’utilizzo della modalità videochiamata sono valorizzati con un parametro maggiorato del 50% rispetto a quelli resi con diverse modalità.
La somma attribuita agli uffici sulla base dei parametri di cui al punto precedente, sarà distribuita al personale interessato, in relazione all’impegno effettivamente prestato nell’attività di assistenza, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata di posto di lavoro.
La trattativa locale valorizzerà inoltre lo svolgimento dell’attività di pre-chiamata nonché la videochiamata, che si configura quale evoluzione del concetto di sportello fisico verso quello virtuale, effettuata dal personale coinvolto, in alcune strutture, nella fase di sperimentazione del servizio.
4.4 La quota di € 6.500.000,00 viene assegnata agli uffici in proporzione alle ore consuntivate nel 2020. Il predetto importo è comprensivo della quota relativa al fondo di sede degli Uffici centrali, pari a € 1.300.000,00. Il fondo di sede del Centro Operativo di Pescara include la somma di € 33.900,00 destinata alla remunerazione dell’attività del personale direttamente impegnato nel servizio di assistenza telefonica.
Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, la contrattazione di sede definirà il pagamento delle indennità e degli altri compensi sulla base dei criteri di cui all’Allegato D e la ripartizione della parte eventualmente residua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
4.5 Una quota pari a € 1.830.000,00 è destinata a remunerare, in ciascuna sede di contrattazione di posto di lavoro, l’impegno del personale in servizio presso le Sezioni di Assistenza Multicanale nelle attività di consulenza telefonica e risposta ai contribuenti.
4.6 Una quota pari a € 8.500.000,00 è destinata a retribuire la Performance collettiva in ciascuna sede di contrattazione di posto di lavoro, sulla base dei criteri previsti al precedente punto 3.1, per valorizzare l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi di Convenzione per l’anno 2020, in ragione dell’effettivo apporto partecipativo in sede, reso da
ciascun dipendente al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa nell’ambito delle attività essenziali individuate nella Direttiva del Direttore del 24 marzo 2020.
4.7 Una quota pari a € 130.000,00 è destinata, in ragione dell’effettivo apporto partecipativo, ai conservatori che nel periodo gennaio – aprile 2020, hanno continuato a svolgere le funzioni, garantendo il necessario presidio delle attività istituzionali la cui effettività e continuità è prescritta direttamente dalla legge.
4.8 Una quota pari a € 3.966.530,71 è destinata a retribuire la performance collettiva in ciascuna sede di contrattazione di posto di lavoro, sulla base dei criteri previsti al precedente punto 3.
5. Clausole finali
Alla corresponsione delle somme di cui ai punti precedenti, si applicano le disposizioni previste dall’Accordo del 27 gennaio 2021 sulle clausole di sospensione e di esclusione del pagamento dei compensi e premi incentivanti.
Roma, 21 novembre 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE | ORGANIZZAZIONI SINDACALI | |
FIRMATO | CISL FP | FIRMATO |
FP CGIL | FIRMATO | |
UIL PA | FIRMATO | |
CONFSAL-UNSA | FIRMATO | |
FLP | FIRMATO | |
USB PI | FIRMATO | |
CONFINTESA FP | FIRMATO |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si impegnano a rivedere la scala parametrale riferita all’area di appartenenza prevista per la distribuzione della Performance Organizzativa collettiva a decorrere dall’annualità 2022.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si impegnano a rivedere i criteri di remunerazione dell’attività di gestore di rete da applicare a partire dalla prima tornata contrattuale utile.