Condizioni Generali
Condizioni Generali
Art.
1 : Conclusione del contratto
Il
presente contratto di noleggio autoveicoli si intende perfezionato
tra la società Rental Plus Srl (di seguito denominata Locatore) ed
il Cliente al momento della sottoscrizione del Cliente e, ove
previsto, anche del Soggetto Garante. Il contratto di noleggio è
regolato in via prioritaria dalle condizioni qui stese, che gli
interessati dichiarano di accettare, e che potranno essere modificate
solo con specifico accordo scritto tra le parti.
1. Il Cliente,
con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara altresì di
aver ricevuto una copia dello stesso e che essa è conforme
all’originale, il quale rimane depositato presso la sede del
Locatore.
2. E’ definito Garante il soggetto che assume, in
via solidale con il Cliente, nei confronti del Locatore, tutte le
obbligazioni nascenti e/o conseguenti al contratto di noleggio ed
alla sua esecuzione. Ne deriva che tutte le obbligazioni che sorgono
in capo al Cliente per effetto del presente contratto si intendono
riferite anche al Garante sotto il vincolo della solidarietà, anche
laddove nel testo del contratto qui di seguito si farà riferimento,
per semplificazione, in via generale, soltanto al Cliente.
3. E’
definito Conducente supplementare il soggetto, compiutamente
identificato nel contratto ed autorizzato dal Cliente alla
guida/conduzione del veicolo a noleggio, sotto la responsabilità del
Cliente, il quale risponde verso il Locatore per tutte le condotte
attive od omissive di tutti i Conducenti Supplementari da lui
autorizzati.
4. Il Cliente dichiara, consapevole di essere
perseguibile in caso di dichiarazioni mendaci, di aver fornito al
Locatore i propri dati reali ed utili alla propria identificazione
anagrafica e sostanziale e che i documenti forniti al Locatore sono
originali, ovvero copie conformi degli originali, in corso di
validità.
5. Il Cliente dichiara di aver preventivamente
esaminato l’autoveicolo e di riceverlo dal Locatore in ottimo stato
di conservazione, perfettamente funzionante in ogni sua parte, con la
dotazione di tutti i documenti previsti dalla legge per la
circolazione stradale in Italia e con le polizze assicurative in
corso di validità.
6. Il Cliente assume, per se e per tutti i
Conducenti autorizzati, l’obbligo di essere perennemente
reperibile, ai numeri di telefono indicati nel contratto.
7. Il
Locatore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non concludere il
contratto con persone o enti che, secondo il suo elusivo ed
insindacabile giudizio, non siano graditi.
Art.
2 : Consegna dell’autoveicolo
1.
L’autoveicolo s’intende idoneo all’uso convenuto nel contratto
di noleggio. Nel caso in cui il Cliente dovesse riscontrare danni e/o
anomalie sull’autoveicolo noleggiato e non li denunciasse facendoli
descrivere per iscritto in nota al presente contratto, l’autoveicolo
s’intenderà accettato senza esclusioni né riserve.
2. Nel
caso di indisponibilità dell’autoveicolo prenotato nel giorno
stabilito per la consegna, il Locatore potrà mettere a disposizione
del Cliente un autoveicolo sostitutivo di pari categoria e livello.
Solo se la società Rental Plus Srl non dovesse essere in grado di
fornire un autoveicolo sostitutivo, provvederà allo storno della
quota giornaliera del canone di noleggio pattuito per il periodo
intercorrente dal giorno della consegna prevista a quello della
consegna effettiva, salvo il diritto del Cliente a rescindere dal
contratto.
3. In caso di rinuncia del cliente al veicolo
prenotato comunicata al Locatore con preavviso inferiore a 48 ore,
egli dovrà pagare ugualmente una somma corrispondente alla tariffa
minima di noleggio per i giorni prenotati. Analogo importo sarà
dovuto al Locatore in caso di restituzione anticipata
dell’automezzo.
4. L’autoveicolo sarà consegnato pronto per
l’uso nel luogo pattuito con il Cliente. La consegna è subordinata
all’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale infruttifero
pari all’importo delle franchigie e degli scoperti assicurativi,
più il costo di un rifornimento totale di carburante. L’ammontare
del deposito cauzionale sarà specificato dal Locatore nell’offerta
di locazione/scheda d’ordine.
5. Decorsi 30 giorni dalla data
di messa a disposizione del veicolo, senza che il Cliente abbia
provveduto al versamento, il Locatore potrà recedere dal contratto
con addebito al Cliente di una penale pari all’importo di Euro
5.000,00. Il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento del canone
maturato dalla data di messa a disposizione del veicolo fino alla
data di dichiarazione di recesso.
6. L’offerta di
locazione/scheda d’ordine, sottoscritta dal Cliente costituisce una
richiesta di locazione e, una volta accettata dal Locatore, diviene
parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Locatore
concederà in locazione al Cliente, conformemente alle presenti
condizioni generali, il veicolo meglio descritto nella offerta di
locazione/scheda d’ordine, nella quale saranno anche specificati i
servizi richiesti, le caratteristiche principali della locazione e le
condizioni economiche della medesima. In caso di incompatibilità tra
le presenti condizioni generali e l’offerta di locazione/scheda
d’ordine, prevarranno le pattuizioni contenute in quest’ultima
limitatamente alla locazione del veicolo oggetto della stessa.
Art.
3 : Restituzione dell’autoveicolo
1.
Alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro
caso di risoluzione o interruzione anticipata, il Cliente si obbliga
a riconsegnare l’autoveicolo presso la sede della società Rental
Plus Srl o in diverso luogo autorizzato dalla stessa, nelle
condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo tener conto dell’usura
media determinata dall’utilizzo fatto in conformità del contratto,
e con i relativi documenti di circolazione e polizze assicurative.
2.
All’atto della consegna, il Cliente ha l’obbligo di verificare,
in contraddittorio con un incaricato della società Rental Plus Srl,
lo stato del veicolo e la percorrenza chilometrica. I costi di
ripristino eccedenti l’usura normale e quelli conseguenti i
sinistri non regolarmente denunciati, saranno addebitati al Cliente a
titolo di risarcimento danni. Il relativo importo sarà oggetto di
compensazione, fino a concorrenza, con la somma costituita a titolo
di deposito cauzionale e/o di altra garanzia a suo tempo prestata,
salvo il risarcimento degli ulteriori o diversi danni. La eventuale
maggiore percorrenza chilometrica rispetto a quanto concordato sarà
valutata al costo medio chilometrico relativo all’autoveicolo in
questione e addebitata al Cliente con le stesse modalità di cui
sopra e potrà essere trattenuta dalla caparra/cauzione.
3. Nel
caso in cui, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del
contratto, e comunque in tutti i casi di risoluzione e di recesso,
l’autoveicolo non venga restituito per qualsiasi causa, anche non
imputabile al Cliente, nel giorno/luogo/ora stabiliti, lo stesso sarà
tenuto al pagamento, di una penale pari al costo giornaliero del
noleggio fino al momento dell’effettiva riconsegna, salvo il
diritto del Locatore a richiedere eventuali maggiori danni. In ogni
caso il Locatore avrà la facoltà di inoltrare regolare
denuncia/querela alle Autorità giudiziarie competenti e di
provvedere al recupero forzato dell’autoveicolo a spese e
responsabilità del Cliente. Qualora ciò non fosse possibile il
Locatore potrà richiedere il pagamento di una somma pari alla
valutazione commerciale dell’autoveicolo al momento della mancata
riconsegna, oltre ai canoni di noleggio fino ad allora maturati.
4.
Rimane comunque convenuto che, in tutti i casi di mancata o
ingiustificata riconsegna (alla scadenza naturale o prorogata del
contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o interruzione
anticipata), il Cliente sarà sempre ritenuto responsabile della
custodia e conservazione dell’autoveicolo, anche nel tempo
eccedente il termine contrattuale.
5. La Società si riserva nel
termine di tre giorni dalla riconsegna del veicolo di verificare se
vi siano ammanchi di carburante, eventuali danni occulti, ivi
compresi danni all’interno dell’abitacolo, e/o ulteriori danni
extra non rilevati al momento della consegna. In tal caso i relativi
costi verranno addebitati al cliente.
Art.
4 : Titolo di proprietà
1.
La proprietà dei veicoli locati ed ogni altro diritto relativo
rimangono sempre e comunque in capo alla società Rental Plus Srl. Il
Cliente riconosce espressamente che non potrà vantare in relazione
agli stessi alcun diritto di proprietà.
2. Il Cliente non potrà
inoltre sublocare, ipotecare, e/o sottoporre i veicoli locati a
qualsiasi forma di privilegio o concederli in pegno o costituirli in
garanzia sotto qualsiasi forma.
3. Qualora Terzi esercitassero
azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi tipo nei
confronti dell’autoveicolo oggetto di noleggio, il Cliente è
obbligato a far immediatamente presente e dimostrare con ogni
documento in suo possesso, che il veicolo non è di sua proprietà,
bensì oggetto di contratto di noleggio. Egli è altresì obbligato a
comunicare tempestivamente (massimo 12 ore) al Locatore per iscritto
l’atto/fatto.
4. Il Cliente con la sottoscrizione del presente
contratto si obbliga a conservarne all’interno dell’autoveicolo
la copia conforme all’originale, ricevuta dal Locatore, e ad
esibirla su richiesta delle Autorità competenti. Se a causa
dell’inosservanza di tale obbligo il veicolo noleggiato dovesse
essere sottoposto a fermo o sequestro, il Cliente dovrà rimborsare
il Locatore del danno subito a causa di simili provvedimenti,
commisurato fin d’ora al corrispettivo del noleggio per ogni
giorno, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art.
5.: Obblighi del Cliente in relazione all’uso dell’autoveicolo
1.
Il veicolo sarà condotto da persone che possiedono età ed
abilitazione alla guida come previsto dalle norme vigenti e siano
dipendenti del Cliente, o terzi, comunque autorizzati per iscritto
dal Cliente (Conducente Supplementare) ed identificati nel presente
contratto con trascrizione dei dati riportati sulla patente in corso
di validità. Il locatore può rifiutare la consegna del veicolo nel
caso non sussistano i requisiti previsti.
2. Il veicolo non
dovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere invalide,
inefficaci o inapplicabili le condizioni delle polizze
assicurative.
3. Il veicolo non sarà adibito a trasporto di
persone e/o merci eccedenti le quantità previste dal libretto di
circolazione.
4. Lo strumento contachilometri non dovrà essere
manomesso e/o danneggiato: in caso di malfunzionamento del
dispositivo il Cliente sarà tenuto a darne immediata comunicazione
scritta tramite fax o e-mail alla società Rental Plus Srl.
5.
Il Cliente dovrà condurre, utilizzare e custodire il veicolo con la
diligenza del buon padre di famiglia e con la diligenza specifica
richiesta in rapporto alla tipologia del bene noleggiato ed al suo
valore commerciale, pena il risarcimento del danno.
6. Il
Cliente dovrà condurre ed utilizzare il veicolo attenendosi
scrupolosamente alle disposizioni di legge, allo specifico uso
previsto nella carta di circolazione, alle norme del Codice della
Strada ed assumendosi qualsiasi responsabilità conseguente da
eventuali infrazioni.
7. Il Cliente si impegna a rispettare
tutte le norme e prescrizioni del Codice della Strada e risponderà
di tutte le eventuali infrazioni. Per i verbali di contravvenzione
eventualmente notificati al Locatore quest’ultimo richiederà
all’Autorità competente di procedere alla rinotifica al Cliente ed
addebiterà le spese sostenute al Cliente direttamente. Il Cliente
autorizza espressamente a trattenere tutti i predetti importi anche
mediante addebito in Carta di Credito rilasciata al momento dal
versamento cauzione.
8. Il Cliente si obbliga a fornire
all’organo procedente tutti i dati personali e del conducente del
veicolo che venissero richiesti. Qualora il Cliente non rispettasse
tale obbligo, il Locatore addebiterà tutti gli importi che fosse
obbligato a versare. Il Cliente autorizza espressamente a trattenere
tutti i predetti importi anche mediante addebito in Carta di Credito
rilasciata al momento dal versamento cauzione.
9. Il Cliente non
dovrà utilizzare il veicolo per il trasporto di passeggeri dietro
compenso, per competizioni o manifestazioni di qualsiasi genere
(salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore), per trainare
(salvo che il veicolo sia munito di apposito gancio di traino
regolarmente richiesto al Locatore e da esso autorizzato e
assicurato), rimorchiare o spingere altro veicolo.
10.
Sottoscrivendo il presente contratto il Cliente si obbliga a non
condurre/usare l’autoveicolo noleggiato e a non tollerare che esso
sia condotto/utilizzato da altre persone sotto l’influenza di
alcol, droghe farmaci o qualunque altra sostanza che inibisca la
capacità di intendere, reagire o guidare.
11. Il Cliente si
obbliga altresì a non condurre/usare l’autoveicolo noleggiato e a
non tollerare che esso sia condotto/utilizzato da altre persone per
scopi contrari alla legge, per il trasporto di animali (salvo
espressa autorizzazione scritta del Locatore) anche se propri, per
trasporto di merci esplosive, pericolose o inquinanti.
12. E’
vietato fumare a bordo degli autoveicoli; consumare pasti o bevande o
viveri all’interno degli abitacoli; sottoporre l’autoveicolo a
lavaggi con rulli o simili che possano arrecare danni alla
vernice.
13. Il Locatore non è responsabile per gli oggetti
lasciati all’interno dell’autoveicolo, i quali si intendono
abbandonati.
14. Dalla data della locazione e fino a quella di
riconsegna dell’autoveicolo il Cliente sarà responsabile di tutti
i danni a persone/animali/cose derivanti dall’uso, custodia e
circolazione del veicolo anche se imputabili a caso fortuito, forza
maggiore o fatto di terzi.
15. In caso di sinistro stradale il
Cliente dovrà compilare correttamente in ogni sua parte il Modulo
Blu (ex modello CID – constatazione amichevole di incidente) e
sottoscriverlo. Tale modello, eventuale documentazione e qualsiasi
informazione aggiuntiva, dovranno essere trasmessi al Locatore via
fax o e-mail entro un giorno lavorativo successivo all’evento, e,
comunque, prima dell’inizio della riparazione del veicolo presso
l’officina autorizzata. La società Rental Plus Srl potrà
addebitare al Cliente i danni derivanti dalla mancanza o dal ritardo
nella trasmissione delle comunicazioni di cui sopra.
16. Il
Cliente è tenuto al pagamento dei pedaggi autostradali e dei
parcheggi. Il Locatore, in caso di ricevimento delle richieste di cui
sopra, chiederà all’ente preposto la rinotifica al Cliente
fornendo i relativi dati ed addebiterà, per ciascuna richiesta, le
spese sostenute al Cliente.
17. Tutti gli accessori, forniti o
meno dalla Casa Costruttrice, sono parte integrante del noleggio e,
in quanto tali, restano di proprietà della società Rental Plus Srl.
Gli stessi saranno oggetto di unica fornitura e in caso di guasto e/o
furto non saranno sostituiti.
18. Il Cliente si impegna a
riconsegnare il veicolo con la medesima quantità di carburante
presente al momento della ricezione della vettura. In caso contrario
verranno allo stesso addebitati € 18,00 a forfait per il servizio
di rifornimento, oltre ad € 2,00 per ogni litro (se diesel) od €
2,20 (se benzina).
19. Il cliente si impegna a restituire la
vettura in buono stato e pulita. In caso contrario al momento della
ricezione e ricognizione verranno addebitati € 28,00 a forfait per
il lavaggio completo o € 100,00 per il lavaggio e
l’igienizzazione.
20. E’ fatto divieto di fumare nella
vettura.
21. La parziale o totale inosservanza di uno o più
obblighi del presente articolo da parte del Cliente, anche per uno
solo dei veicoli oggetto del presente contratto, costituisce
inadempimento e legittima il Locatore a chiedere, secondo la sua
esclusiva discrezione, la risoluzione del contratto.
Art.
6: Responsabilità
1.
Il Cliente, nell’atto di presa in consegna dell’autoveicolo, si
costituisce custode dello stesso a tutti gli effetti di legge. Egli
si impegna legalmente a custodire il bene ricevuto con la diligenza
del buon padre di famiglia e con la diligenza specifica richiesta dal
valore commerciale e dall’uso del veicolo. Il cliente riconosce di
non essere né di divenire titolare di alcun diritto reale o
personale sull’autoveicolo noleggiato e sugli accessori (comprese
le chiavi) di cui questo è dotato o che sono forniti dal
Locatore.
2. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento
dell’autoveicolo e/o degli accessori che lo corredano, il Cliente è
obbligato a prendere immediato contatto col Locatore, nonché a
denunciare alle più vicine Autorità competenti il fatto, facendo
pervenire entro le 12 (dodici) ore successive al locatore copia
conforme dell’atto di denuncia. Il Cliente e il Garante si
impegnano a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa
sostenuta per il recupero del veicolo o di accessori ovvero per la
produzione del doppione delle chiavi, anche se ciò dovesse
comportare il cambio integrale dei sistemi di chiusura
dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi
ragione, anche a lui non imputabile, dovesse perdere in modo
irreversibile il possesso dell’autoveicolo noleggiato, egli sarà
tenuto a risarcire il Locatore del valore commerciale del veicolo,
detratte le somme liquidate dall’assicurazione.
3. Il Locatore
risponde, direttamente o tramite autofficina autorizzata, dei guasti
tecnici dell’autoveicolo e della manutenzione ordinaria e
straordinaria; non sono comprese le spese di viaggio e sosta
espressamente poste a carico del Cliente. Resta comunque esclusa
qualsiasi responsabilità a carico del Locatore per eventuali danni
derivanti a persone o cose in caso di malfunzionamento
dell’autoveicolo. 4. Il Locatore non è tenuto a rispondere dei
vizi, anche occulti, del veicolo e dei suoi accessori, dei difetti di
costruzione, per i quali si richiama l’applicazione del D.P.R.
224/1998 sulle responsabilità per prodotto difettoso, e dei relativi
danni accessori/conseguenti.
5. Il Locatore, inoltre, non
risponde in caso di inidoneità del veicolo al compimento del
servizio cui è destinato a causa di omesse o inesatte informazioni
fornite dal Cliente.
6. E’ fatto divieto di condurre
l’autoveicolo all’estero, salva la specifica autorizzazione
scritta del Locatore. In ipotesi di autorizzazione saranno definite a
parte le condizioni economiche. Nel caso in cui il Cliente lasci lo
Stato senza specifica autorizzazione si provvederà ad immediata
denuncia alle Autorità competenti e al recupero forzato
dell’autoveicolo a spese del Cliente. Altresì il Locatore avrà il
diritto all’incasso immediato della cauzione e all’addebito delle
penali per inadempimento contrattuale previste dall’art. 11.3 del
presente contratto. Nel caso in cui l’espatrio comporti il venir
meno delle coperture assicurative qualsiasi responsabilità ivi
compresi i danni causati a se o a terzi, all’autoveicolo
noleggiato, o per la perdita totale o parziale del bene, saranno di
esclusiva e totale responsabilità del Cliente.
Art.
7: Manutenzione e riparazione
1.
Il Locatore fornirà la manutenzione ordinaria e straordinaria per
mantenere i veicoli in stato di efficienza e sicurezza (quando ad
insindacabile giudizio del Locatore si rendesse necessaria anche in
considerazione del chilometraggio percorso) e provvederà alle
riparazioni. Per Manutenzione e riparazione si intendono:
a)
tutti gli interventi indicati dal libretto d’uso e manutenzione del
veicolo necessari al suo corretto funzionamento;
b) tutte le
riparazioni e/o sostituzioni, conseguenti a guasto, di quelle parti
di ricambio che, a giudizio del Locatore, si rendano tecnicamente
necessarie anche in considerazione dei chilometri percorsi;
c)
la revisione ordinaria e straordinaria;
d) i controlli periodici
alle date previste nel Libretto del Conducente;
e) l’eventuale
rabbocco olio (se necessario);
f) la sostituzione degli
pneumatici, quando siano usurati nei limiti minimi stabiliti dalle
norme vigenti. Il Cliente è tenuto ad informare per iscritto il
Locatore, qualora riscontrasse difetti degli pneumatici o anomalie
degli stessi. Non sono a carico del Locatore i costi inerenti le
forature. Non è prevista la fornitura degli pneumatici termici
stagionali, se non diversamente indicato nell’offerta di
locazione/scheda d’ordine e/o successive modifiche accettate dal
Cliente. Interventi esclusi:
a) la fornitura di carburante, di
oli speciali diversi da quelli consigliati dal Costruttore, di
additivi di qualsiasi tipo, la gonfiatura degli pneumatici con gas
diverso dall’aria;
b) le riparazioni dei danni causati
dall’utilizzo di carburanti inquinati o diversi da quelli indicati
dal Costruttore;
c) i lavaggi esterni ed interni del veicolo,
lavaggi motore;
d) le lucidature;
e) le riparazioni degli
interni dovute a deterioramento accidentale o ad incuria;
f) le
riparazioni conseguenti a perdita delle chiavi;
g) le
riparazioni per danni provocati dalla presenza di acqua nel serbatoio
del carburante o aspirazione acqua nel motore durante la marcia;
2.
Le operazioni di manutenzione e di riparazione dovranno essere
eseguite, nei giorni ed orari lavorativi, esclusivamente presso le
officine convenzionate con il Locatore, ovvero, previa autorizzazione
dello stesso, presso quelle scelte dal Cliente. Prima di effettuare
qualsiasi intervento di manutenzione il Cliente dovrà contattare
telefonicamente il Locatore per definire modalità, tempi e luoghi di
esecuzione. Le convenzioni e i rapporti con dette officine sono
gestite esclusivamente dal Locatore, che provvederà direttamente al
pagamento dei lavori. Le operazioni di riparazione e manutenzione
saranno eseguite sotto la esclusiva responsabilità dell’officina,
unica ritenuta responsabile per eventuali danni.
3. In caso di
assoluta necessità il Cliente, in deroga a quanto stabilito nel
precedente punto 7.2, potrà provvedere direttamente, previa
richiesta scritta di autorizzazione al Locatore, ad eventuali
riparazioni. Il rimborso sarà effettuato su presentazione di
regolare fattura dell’officina, debitamente quietanzata, intestata
alla società Rental Plus Srl, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx
Xxxxx 0 – Partita I.V.A. 09677370968 da far pervenire, via
Raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
4. E’ fatto
divieto al Cliente di utilizzare l’autoveicolo noleggiato in
condizioni di malfunzionamento, onde evitare possibili aggravamenti
del guasto o situazioni di pericolo per se o per altri, terzi,
animali o cose. Il Cliente, essendo nominato custode, è obbligato a
vigilare e ad attivarsi tempestivamente per la verifica e la
conservazione del buono stato di manutenzione e funzionamento
dell’autoveicolo.
5. In caso di guasto non riparabile, il
Cliente dovrà attivarsi con tempestività e diligenza per consentire
il rientro dell’autoveicolo mal funzionante presso la sede del
Locatore o, in alternativa, presso il più vicino centro di
assistenza tecnica autorizzata dalla casa costruttrice
dell’autoveicolo noleggiato designato dal Locatore, anche tramite
l’ausilio di idoneo mezzo di soccorso stradale se necessario.
6.
Al Cliente compete la totale responsabilità per il corretto ed
appropriato impiego dell’autoveicolo ed il controllo della sua
efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di riparazione o
manutenzione.
7. Il locatore avrà diritto di pretendere il
pagamento del corrispettivo per l’intera durata del noleggio
qualora, nel corso del rapporto di noleggio, l’autoveicolo venga
danneggiato o reso inservibile dal Cliente per fatto e colpa proprio
o per fatto e colpa di terzi ascrivibile al Cliente; salva la
facoltà, ad insindacabile valutazione del Locatore, di richiedere il
maggior danno.
8. Il Cliente si obbliga a riconsegnare
l’autoveicolo al Locatore pulito, col pieno di carburante e
comunque nello stesso stato in cui lo ha ricevuto. Qualora al momento
della riconsegna l’autoveicolo risultasse non rifornito con il
pieno di carburante, il Locatore avrà il diritto di addebitare al
Cliente i costi sostenuti per il rifornimento.
Art.
8: Facoltà di proroga
1.
Il Cliente ha la facoltà di richiedere, prima della scadenza del
contratto, una o più proroghe. Il Locatore si riserva la più amplia
discrezionalità nel valutare l’adesione alla proposta di proroga
della scadenza contrattuale, che potrà avvenire solo su accettazione
scritta del Locatore comunicata al Cliente insieme ad eventuali nuove
regolamentazioni economiche del contratto.
Art.
9: Assicurazioni
1.
Gli autoveicoli sono coperti dalle seguenti garanzie assicurative.
Responsabilità Civile Auto: Ai sensi della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del
Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive
modifiche; garantendo, entro i limiti convenuti, le somme che, per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei
veicoli locati. La copia delle polizze assicurative verrà fatta
visionare al Cliente in modo che egli sia consapevole del massimale
coperto, delle franchigie e delle scoperture, che rimangono ad
esclusivo carico del Cliente. Furto e Incendio totale o parziale:
Anche se tentato e rapina del veicolo, sia fermo che in circolazione,
compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta
dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento, viene
ricompresso anche l’incendio del veicolo, qualunque ne sia la
causa, sia fermo che in circolazione, ma solo se comprovato da
regolare denuncia alle autorità competenti, ad eccezione del furto
e/o danneggiamento dei beni contenuti nel bagagliaio o qualunque bene
trasportato, autoradio e qualunque accessorio e/o dotazione non
espressamente prevista dai singoli contratti assicurativi, che si
trovi dentro o fuori del veicolo locato. Se il furto o la rapina sono
avvenuti all’estero la denuncia deve essere ripetuta all’Autorità
italiana. In ogni caso di furto, il Cliente, anche per il tramite
dell’utilizzatore:
a) Si impegna a effettuare immediata
denuncia alle autorità competenti e ad inviare al Locatore
l’originale, a mezzo raccomandata A/R entro 3 giorni dall’evento,
anticipandola immediatamente via fax o via e-mail.
b) Solo in
caso di furto totale, si impegna a consegnare il set completo di
chiavi al Locatore.
c) Su richiesta e secondo la disponibilità
dei mezzi il Locatore, provvederà a sostituire il veicolo oggetto di
furto totale con altro del gruppo previsto in offerta in buone
condizioni per un periodo massimo di 60 gg. allo stesso canone del
contratto in essere al momento dell’accadimento, salvo diversa
richiesta da parte del Cliente.
d) Nel caso in cui il veicolo
sia ritrovato nel termine dei 60 giorni dalla data della denuncia, il
locatore avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, diversamente il
contratto si intenderà risolto, limitatamente a tale veicolo.
e)
Qualora il Cliente ordinasse un nuovo veicolo, le condizioni
tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione
della nuova offerta di locazione/scheda d’ordine.
f) In caso
di furto, perdita o deterioramento del libretto di circolazione,
della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra
documentazione, le spese di immatricolazione e di ripristino del
veicolo dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Ove
necessario dovrà essere esposta denuncia. Eventuali scoperti ( 0,00%
fisso con un minimo di Euro 1.500,00 per danni superiori ad Euro
30.000,00) saranno ad esclusivo carico del Cliente. Guasti integrali:
Oggetto di copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti
causati all’autoveicolo verificatisi in conseguenza d’urto,
collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione,
se questi sono comportamenti non colposi/dolosi: in queste due ultime
ipotesi ne risponde direttamente il Cliente. Rimane a carico del
Cliente lo scoperto assicurativo fissato nella misura del 0,00% con
un minimo di Euro 750,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i danni
provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di ebrezza, o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L.
30/04/92 n. 285. In tali casi i danni saranno interamente a carico
del Cliente. Lo stesso per danni causati con l’assunzione di
comportamenti vietati da questo contratto;
2. Nei seguenti casi
la responsabilità del Cliente, o del Conducente nella causazione
dell’evento dannoso, verrà regolata come segue:
a) dolo o
colpa del Cliente/Conducente o da un terzo che egli abbia ammesso
nell’uso del veicolo. In tal caso il Locatore addebiterà e il
Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale
del veicolo al momento del furto, o incendio;
b) mancata
restituzione del set completo di chiavi. In tal caso il Locatore
addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al
valore commerciale del veicolo al momento del furto;
c) mancata
denuncia alle Autorità competenti o mancata comunicazione al
Locatore nei termini e con le modalità descritte all’Art. 9 lett.
a) (Furto). In tal caso il Locatore addebiterà al Cliente, una somma
pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto.
d)
mancata compilazione del Modulo Blu o comunicazione al Locatore nei
termini e con le modalità descritte nel presente articolo. In tal
caso il Locatore addebiterà al Cliente l’ammontare previsto nella
offerta di locazione/scheda d’ordine a titolo di cauzione, oltre
alla differenza fino all’intero ammontare del danno come valutato e
quantificato da un perito scelto da Locatore.
3. In caso di
sinistro, il Cliente, direttamente e/o per il tramite
dell’utilizzatore, si impegna a denunciare al Locatore, che
provvederà a gestirlo, ogni singolo sinistro attraverso la
compilazione, in ogni loro parte, degli appositi moduli esistenti a
bordo di ogni veicolo (ModuloBlu) o predisporre opportuna denuncia di
sinistro senza controparte; non saranno considerate valide denunce
cumulative relative a più sinistri, il Cliente/Conducente è tenuto,
inoltre, a prestare diligente collaborazione nell’espletamento
delle eventuali pratiche presso la società assicuratrice. Tali
comunicazioni, così come quelle riguardanti i casi di furto,
incendio e/o totale distruzione del veicolo, dovranno essere inviate
immediatamente via fax o e-mail al Locatore e successivamente inviate
in originale a mezzo raccomandata A/R entro 3 gg. dell’accadimento.
Qualora a seguito di sinistri o guasti, sia preclusa la sicurezza e/o
la inidoneità all’uso del veicolo, oppure la riparazione del danno
appaia antieconomica il Locatore comunicherà la non riparabilità
del veicolo, con automatica e consensuale risoluzione del rapporto.
La valutazione di non riparabilità è rimessa all’insindacabile
giudizio del Locatore. In tali casi il Cliente potrà trattenere
l’eventuale veicolo sostitutivo già fornito, per un periodo
massimo di 30 gg. dalla comunicazione di irreparabilità.
Nell’ipotesi non fruisse di detto veicolo, il Locatore a richiesta
del Cliente provvederà a fornire un altro veicolo in buone
condizioni per un periodo di massimo 30 giorni dalla comunicazione di
irreparabilità allo stesso canone del contratto in vigore al momento
dell’accadimento. Il veicolo sostitutivo non sarà fornito nei casi
di cui all’Art. 12 lett. c), salvo diversa richiesta da parte del
Cliente. Qualora il Cliente ordini un nuovo veicolo, le condizioni
tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione
della nuova offerta.
4. Nel caso in cui al momento di chiusura
del Contratto venissero individuati danni relativi a sinistri non
denunciati, verrà addebitato al Cliente l’importo relativo al
ripristino del veicolo. Qualora gli indennizzi non fossero
recuperabili per causa imputabile al Cliente/Conducente, verranno
addebitati al Cliente i costi sostenuti.
5. Resta inteso altresì
che, qualsiasi indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza, verrà a
norma dell’art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla società
Locatrice nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo.
6.
Sono esclusi da tutte le assicurazioni i danni provocati dal Cliente
o dal Conducente in stato di ebrezza, o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n. 285. In tali
casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per
danni causati con l’assunzione di comportamenti vietati da questo
contratto.
7. Il Locatore consegnerà, al momento della
conclusione del presente contratto di noleggio, una copia delle
polizze assicurative, che devono rimanere all’interno
dell’autoveicolo per tutto il periodo di durata del contratto ed
essere restituite integre a scadenza, facendo presente gli scoperti,
le franchigie e i rischi esclusi, che rimangono a carico del Cliente
per intero.
Art.
10: Pagamento
1.
Pagamenti dei corrispettivi convenuti nel contratto di noleggio
devono essere regolati, a mezzo SDD e RIBA, alle scadenze pattuite.
Dovrà essere esibita una carta di credito finanziaria (si accettano
carte di credito internazionali, tipo: Visa, Mastercard;). Se la
carta di credito è accettata dal Locatore, egli, su autorizzazione
espressa del Cliente che si intende concessa e previa richiesta
autorizzatoria all’Istituto Emittente lo strumento di pagamento,
provvederà al vincolo delle somme ritenute necessarie per
l’esecuzione del contratto.
2. Al fine della stipula del
contratto di noleggio SUPERIORE AL MESE-28GG verrà richiesto un
deposito cauzionale fino a tre mensilità, più di un pieno di
carburante. Esso potrà essere effettuato anche tramite carta di
credito, previa autorizzazione di pagamento dell’Istituto
Emittente. Tale deposito, infruttifero, verrà riconsegnato nel caso
in cui il veicolo venga puntualmente restituito, alla scadenza del
contratto, integro e senza danni. Il deposito cauzionale dovrà
essere pagato con le principali carte di credito finanziare, se
accettate dal noleggiatore previo rilascio di apposita autorizzazione
dell’istituto emittente. La somma dovuta a titolo di deposito
cauzionale dovrà essere versata in anticipo almeno 24 (ventiquattro)
ore prima della consegna dell’autoveicolo se trattasi di noleggio a
breve termine, una settimana prima della consegna dell’autoveicolo
in caso di noleggio a lungo termine. In caso di mancato versamento
della somma in oggetto il contratto non potrà avere inizio ed il
Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto senza necessità di
preventiva diffida o messa in mora.
3. AL FINE DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO BREVE TERMINE (INFERIORE ALLA MENSILITà-28GG)VERRà
RICHIESTO UN DEPOSITO CAUZIONALE PARI ALLA PARTE DEL COSTO DEL
NOLEGGIO NON PREPAGATO Più UN PIENO DI CARBURANTE; TALE DEPOSITO, DA
AUTORIZZARE TRAMITE CARTA DI CREDITO, VERRà RESTITUITO ALLA
RICONSEGNA DELLA VETTURA, FATTO SALVO EVENTUALI ADDEBITI
4. Il
corrispettivo per il noleggio, più il deposito cauzionale, più
qualunque altra spesa accessoria di competenza del Cliente dovranno
essere coperte dalle carte di credito del Cliente e del Garante alla
data di stipula del presente contratto; a tal fine il cliente e il
Garante autorizzano il Locatore ad addebitare sulla propria carta di
credito, anche in più riprese, ogni importo utile per attestare lo
stato di copertura finanziaria delle stesse, che deve essere tale da
coprire interamente i costi del noleggio, della cauzione e
dell’eventuale rifornimento di carburante. Ogni spesa sostenuta dal
Locatore per verificare lo stato di disponibilità finanziaria delle
carte di credito del Cliente/Garante è ad esclusivo carico di questi
ultimi, i quali autorizzano fin d’ora il Locatore a provvedere
autonomamente all’addebito di tali oneri sulle stesse. In caso di
mancata copertura finanziaria, il contratto non potrà avere inizio
ed il Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto senza
necessità di preventiva diffida o messa in mora.
5.
Prenotazioni e cauzioni con carte di credito: Per il solo Noleggio a
Breve Termine per le prenotazioni effettuate sui siti web o nella
stazione del noleggio, a seconda della tariffa scelta, i pagamenti
potranno essere soggetti a pre-autorizzazione su carta di credito. A
Tutela della prenotazione, potrà essere verificata la validità
della carta di credito fornita a garanzia, sottoponendola ad una
pre-autorizzazione. A tal fine al momento della prenotazione ed a
garanzia saranno richiesti i dettagli della carta di credito, la
relativa data di scadenza ed il nominativo dell’intestatario. La
Rental Plus si riserva la facoltà di non accettare pagamenti a mezzo
di carte di credito prepagate. L’importo del noleggio potrà essere
addebitato in primis sulla carta di credito fornita a garanzia. In
caso di mancata disdetta entro le 48 ore dalla prenotazione verranno
addebitate a titolo di penale somme pari al 10% dell’importo totale
della prenotazioneNEL CASO DI NOLEGGI MENSILI, (oppure: a titolo di
penale la somma di € 40,00 oltre oneri di legge) NEL CASO DI
NOLEGGI BREVE TERMINE, salvo maggior danno. In ogni caso, per tutte
le prenotazioni l’importo addebitato sulla carta verrà trattenuto
in primo luogo a deconto dei canoni di utilizzo, nonché delle spese,
delle franchigie e/io dei danni.
6. Il Cliente si obbliga a
rimborsare immediatamente il Locatore per tutte le spese sostenute al
fine di ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie
dipendenti dal presente contratto. Per ogni forma di addebito il
Cliente espressamente autorizza il Locatore a trattenere le somme
depositate a titolo di deposito cauzionale, previa comunicazione
scritta ovvero e-mail, in caso di ritardo. In ogni caso di ritardato
pagamento saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora dovuti
dal giorno di scadenza dell’obbligazione sino al giorno di
effettivo pagamento.
7. Il Cliente accetta espressamente che il
Locatore ceda, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti
del Cliente, a terze Società (es. Factoring, sconto bancario, ecc.)
le quali, diventando titolari del diritto di credito, si adopereranno
per il recupero delle somme vantate.
8. Verranno addebitati al
Cliente, oltre ai costi relativi alle sanzioni amministrative
notificate dalle Autorità e relative al periodo di detenzione della
vettura, anche i costi di gestione ed amministrativi della posizione
gravante su Rental Plus Srl, quantificati in misura di €18,30 iva
inclusa per ciascuna posizione debitoria/sanzione
Art.
10 bis: Pagamento
1.
Qualora le condizioni del dettaglio dovessero essere differentemente
disciplinate nel contratto di noleggio prevarrà quanto disposto in
quest’ultimo.
Art.
11: Risoluzione espressa
1.
Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l’inadempimento da parte
del Cliente ad uno solo degli obblighi convenuti nei precedenti punti
1), 2), 3),4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) delle presenti condizioni
contrattuali comporterà la risoluzione di diritto del contratto con
conseguente diritto del Locatore a provvedere, previa formale
comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all’immediato
ritiro dell’autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza
limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà
corrispondere l’ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di
viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i
maggiori danni, valutati dal Locatore, causati dall’inadempimento.
2.
Il Locatore si riserva, comunque, il diritto di risolvere
unilateralmente il contratto di noleggio anche relativamente ad uno o
più veicoli, previa formale comunicazione di risoluzione tramite
posta elettronica, al verificarsi anche di una sola delle seguenti
fattispecie:
a) Mancato pagamento, anche parziale, da parte del
Cliente, del canone o di altra somma dovuta in virtù del presente
accordo, entro i termini stabiliti dallo stesso. Al verificarsi di
tale ipotesi, anche per uno solo veicolo il Locatore si riserva la
facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto anche per tutti o
per alcuni degli altri veicoli eventualmente in corso.
b)
Assoggettamento del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione
forzata su beni di sua proprietà.
c) Scioglimento e/o
liquidazione dell’impresa del Cliente per qualsiasi motivo.
d)
Dichiarazione di fallimento dell’impresa del Cliente o
assoggettamento a procedure concorsuali.
e) Cessione
dell’azienda o del ramo d’azienda o cambiamento del ramo
d’azienda interessato dalle presenti condizioni generali.
3.
Al verificarsi anche di una soltanto, tra le dette ipotesi, il
Locatore provvederà, previa formale comunicazione di risoluzione
tramite posta elettronica, all’immediato ritiro dell’autoveicolo
a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di
penale il Cliente dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni
ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto
dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal locatore,
causati dall’inadempimento. Ciò anche in costanza di opposizione o
contestazione, giudiziale o meno, del Cliente, e con facoltà di
accedere nei locali ove detti veicoli si trovino e rimuoverli,
agendo, in ogni caso, nei limiti di quanto legalmente consentito. Il
Cliente espressamente ed anticipatamente autorizza, fin d’ora, il
Locatore ad agire come sopra descritto al fine di farlo rientrare in
possesso dei beni oggetto dell’accordo, senza che ciò possa
costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie
o natura, sollevando, ? nel contempo il Locatore da qualsiasi
responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente.
4. In
tutti i casi di risoluzione sopra previsti, il Cliente è tenuto alla
immediata restituzione dei veicoli locati nei luoghi indicati dal
Locatore e nulla potrà pretendere in ordine alla anticipata
restituzione.
5. In tutti i casi di risoluzione previsti, il
Cliente sarà tenuto al pagamento degli insoluti maturati e relative
spese accessorie, oltre che dei canoni ancora a scadere, delle spese
di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i
maggiori danni, valutati dal Locatore.
Art.
12: Forma convenzionale per xxxxx xxxxxxxx o in deroga
1.
Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga a qualsiasi articolo
delle presenti condizioni generali, per poter essere considerata
vincolante fra le parti, dovrà essere stipulata per iscritto,
sottoscritta per accettazione a pena di nullità. Per tutto quanto
non previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 1571 cod.
civ.
Art.
13: Modalità di comunicazione:
1.
Per ogni comunicazione scritta da parte del Locatore, il Cliente
espressamente accetta che l’invio di messaggi scritti tramite
l’ausilio di mezzi informatici, più precisamente a mezzo e-mail
direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato in
contratto, abbia lo stesso valore di una comunicazione postale
avvenuta per mezzo di raccomandata.
Art.
14 : Trattamento dei dati personali
1.
Il Cliente si obbliga ad informare e rendere edotti i soggetti terzi,
dei quali comunicherà al Locatore i dati personali comuni ed
eventualmente sensibili, delle modalità e finalità di trattamento
dichiarate da quest’ultimo nell’Informativa in materia di
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, e seguenti modifiche o integrazioni anche secondo GDPR
2018, sul loro ambito di comunicazione e sui diritti riconosciuti
dalla legge all’interessato. Allo stesso modo il Cliente dichiara
di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 196 del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche o integrazioni anche ai sensi
del GDPR 2018, riguardante il trattamento dei dati personali, redatta
dalla società Locatrice ed a lui consegnata in copia.
Art.
15: Domicilio delle parti e Foro competente
1.
Il locatore ed il Cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio
i rispettivi indirizzi riportati nelle presenti Condizioni Generali e
si impegnano a comunicare immediatamente alla controparte per
iscritto ogni relativa variazione così come ogni variazione della
ragione o denominazione sociale e stato giuridico.
2. Per
qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla
interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti condizioni
generali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
3.
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali varranno
le norme del Codice Civile.
Art.
16: Geolocalizzatore
1.
Il cliente dichiara di essere a conoscenza ed autorizza espressamente
che sulla vettura potrà essere installato un geolocalizzatore, atto
a rilevare la posizione del mezzo sul territorio nazionale, a con la
sottoscrizione dichiara di esserne a conoscenza a ne da pieno
assenso. L’utilizzo dei dati verrà tratto nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 e successive integrazioni o modifiche anche ai sensi del
GDPR 2018.
Art.
17. Lingua e diritto nazionale
Il
presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge Italiana.
Le parti sono consapevoli e prendono atto di aver richiesto che il
presente contratto venisse redatto principalmente nella lingua
italiana e dichiarano di comprenderne il contenuto. Per ragioni di
opportunità, laddove uno dei due contraenti sia di nazionalità
diversa e fermo restando quanto sopra, il presente contratto verrà
tradotto anche nella lingua di appartenenza di quest’ultimo
(oppure: verrà tradotto in lingua inglese, che il contraente
dichiara di conoscere e comprendere e che accetta) e verrà
sottoscritto in 2 esemplari. In caso di contenzioso, il testo
italiano sarà l’unico che farà fede e l’unica lingua del
procedimento sarà l’italia.