CAPO I - IL CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
SOMMARIO
CAPO I - IL CONTRATTO
Art. 1 - OGGETTO Art. 2 - CONTRATTO
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA Art. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI
Art. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO Art. 6 - SUBAPPALTO
Art. 7 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE Art. 8 - PROROGA E PROROGA TECNICA
Art. 9 - REVISIONE DEI PREZZI
CAPO II - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – COLLAUDI – VERIFICHE DI QUALITA’ – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Art. 10 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11 – VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 12 – GARANZIA
Art. 13 – CAMPIONATURA (Vendita su campione art. C.C. 1522) Art. 14 – COLLAUDO
Art. 15 – ACCETTAZIONE BENI E SERVIZI
Art. 16 - MODALITA’ PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Art. 17 – CESSIONE DEL CREDITO
CAPO III - CONTESTAZIONI – CONTROVERSIE
Art. 18 – PENALI
Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 20 – RECESSO UNILATERALE
CAPO IV – NORME FINALI
Art. 21 – TUTELA DATI PRIVACY Art. 22 – FORO COMPETENTE Art. 23 – DISPOSIZIONI VARIE Art. 24 – CLAUSOLA FINALE
Capo I° - Il contratto
ART. 1 – Oggetto
Le presenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c. si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, così come definita dalla vigente normativa, alla AZIENDA ULSS 12 Veneziana (di seguito indicata come L’A. ULSS ) salvo diverse disposizioni previste espressamente. di volta in volta, nei singoli documenti contrattuali, capitolato tecnico e lettera d’invito o da quanto previsto dal Regolamento per affidamento in economia di beni e servizi.
ART. 2 – Contratto
L’A. ULSS, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Ad aggiudicazione efficace, fatti salvi i poteri di autotutela, la stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni, salvo sia previsto un diverso termine, ove ciò non avvenga per colpa dell’Amministrazione, l’aggiudicatario può - con atto notificato — sciogliersi da ogni vincolo con il solo diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati salvo motivate ragioni di urgenza.
Il contratto è sottoposto alle eventuali condizioni sospensive o risolutive previste dall’A. ULSS. Il contratto può essere stipulato: mediante atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante, mediante scrittura privata. Nel caso di affidamenti relativi a servizi e forniture in economia il contratto potrà essere concluso anche mediante scambio di corrispondenza commerciale.
ART. 3 – Decorrenza e durata della fornitura
1. La fornitura decorre dalla data indicata nei documenti contrattuali o dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione o nel contratto.
2. La durata è stabilita o dal bando di gara o dalla lettera invito a presentare offerta o dal capitolato tecnico di fornitura.
ART. 4 – Depositi cauzionali
1. L’esecutore del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale; la fideiussione bancaria o assicurativa potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari come previsto dalla normativa vigente. Se l’aggiudicazione comporta un ribasso d’asta (ipotesi di prezzo a base d’asta) superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti pari a quelli eccedenti il 10%; se superiore al 20% di due punti ogni punto superiore al 20%.
La fideiussione deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, ed operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’A. ULSS.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione sino ad un massimo del 75% dell’importo iniziale. Lo svincolo nella quantità e nei tempi previsti è automatico, senza benestare dell’A. ULSS, purché l’appaltante consegni all’istituto garante in originale o copia autentica documento di avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria procedendo altresì all’aggiudicazione al secondo in graduatoria .
La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell’A. ULSS nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’A. ULSS effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’A. ULSS, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 19. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).
3. Fermo restando quanto precisato nel successivo comma 5, la cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva è da intendersi svincolata allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
5. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo o alla scadenza della garanzia, secondo la tipologia della fornitura.
6. La cauzione definitiva potrà non essere richiesta quando l’importo contrattuale è inferiore a Euro
25.000 al netto di IVA.
ART. 5 – Cessione del contratto
1. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’X. XXXX si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382c.c.).
3. Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto non hanno effetto verso l’A. ULSS sino a quando il nuovo soggetto non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni di cui al D.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al primo soggetto .
4. Nei 60 giorni successivi l’A. ULSS può opporsi al subentro, con effetti risolutivi sulla situazione in essere laddove non sussistano i requisiti di cui all’art. 10-sexies l. 575/65 e smi.
5. Ferme comunque tutte le disposizioni antimafia, decorsi 60 giorni senza opposizione, le vicende soggettive dell’esecutore del contratto producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge nei confronti dell’A. ULSS.
6. Quanto sopra si applica anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale (fallimento, amministrazione controllata ecc.) se compiute a favore di cooperative costituite o da costituire secondo le norme di cui alla L. 59/1992 e smi.
ART. 6 – Subappalto
1. L’esecuzione del contratto può essere subappaltata nel rispetto della normativa vigente.
2. Rimane invariata la responsabilità dell’Impresa appaltatrice, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
3. L’affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso l’A. ULSS almeno 20 giorni prima dell’inizio della prestazione.
4. Contestualmente al deposito del contratto deve essere trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti per la prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
D. Lgs. 163/06 e smi. e della non sussistenza nei propri confronti dei divieti di cui alla L. 575/65 e smi.
5. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.
6. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, società o consorzio. L’X. XXXX provvederà alla autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l’autorizzazione si intende concessa. Il termine è ridotto a 15 giorni nel caso che il subappalto sia pari o inferiore al 2% dell’importo complessivo o inferiore a 100.000,00 euro.
7. L’esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Si rinvia, per quanto concerne la disciplina del subappalto a quanto previsto dal d. lgs. 163/06 e smi.
9. Non ricade nella fattispecie prevista dal presente articolo l’affidamento a terzi, salvo i casi in cui non sia previsto espressamente dal capitolato tecnico, del servizio di trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura. Parimenti ai fini del subappalto non sono considerati tali:
a) affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi
b) subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
ART. 7 – Aumento o diminuzione della prestazione
1. L’A. ULSS si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare alle medesime originarie condizioni, purché contenuta entro il 20% dell’importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
ART. 8 – Proroga e proroga tecnica
1. E’ vietata la proroga tacita dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Per i contratti che contemplano espressamente la clausola della proroga, intesa come facoltà unilaterale dell’A. ULSS, entro tre mesi dalla scadenza del contratto stesso, l’A. ULSS stessa procede sulla base di:
a) una indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento;
b) del costo di una nuova procedura;
c) delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano,
alla verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza e di pubblico interesse per prorogare il contratto.
3. L’X. XXXX accertata la sussistenza delle suddette ragioni, comunica, per iscritto, la propria volontà di prorogare il contratto alla controparte, la quale, a sua volta, è tenuta a comunicare all’A. ULSS la accettazione alla proroga entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Qualora il contratto non sia ad esecuzione immediata l’A. ULSS può disporne la prosecuzione per un periodo non superiore a 90 giorni – o altro periodo altrimenti indicato - dalla data di scadenza del contratto medesimo in ragione di motivi tecnici. Prosecuzione alla quale l’affidatario dovrà sottostare.
ART. 9 – Revisione dei prezzi
1. Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.
2. La revisione viene operata dai Dirigenti Responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5, del D. Lgs. 163/06 e smi. La revisione viene effettuata sulla base di una istruttoria riferendosi ai costi standardizzati rilevati dagli Osservatori preposti (nazionale e regionale) se esistenti. In mancanza di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura si farà riferimento all’indice ISTAT FOI medio su base annua per le revisioni in aumento e ad indagini di mercato effettuate, in particolare, presso altre A. ULSS della Regione Veneto per revisioni prezzo in diminuzione.
Capo II° Esecuzione del contratto – collaudi - verifiche di qualità – pagamento del corrispettivo
ART. 10 – Esecuzione del contratto
1. Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni o servizi oggetto del contratto. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi dell’ A. ULSS.
2. La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’A. ULSS e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati. Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni sia durante il trasporto sia durante il deposito nei locali della
A. ULSS in attesa del collaudo o accettazione dei prodotti fatto salvo che il danno non sia imputabile alla A. ULSS.
3. Il fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato tecnico di fornitura.
4. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dall’A. ULSS In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere effettuata entro un giorno dal suo verificarsi e, pena la decadenza, confermata formalmente entro 3 giorni dal suo verificarsi.
5. In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l’A. ULSS avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
6. Le consegne dovranno avvenire nell’orario e presso i locali indicati nell’ordine.
7. L’eventuale programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi, dovrà essere concordato con le competenti strutture dell’A. ULSS.
8. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura dell’A. ULSS, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. A seconda della complessità dell’oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
10. La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato della X. XXXX, nel quale dovranno, tra l’altro, essere indicati:
- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla A. ULSS.
11. Il fornitore dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all’ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta.
12. L’X. XXXX ha la facoltà, da esercitarsi entro due giorni lavorativi dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo.
13. In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell’ordine, l’A. ULSS potrà applicare una penale a carico del fornitore con le modalità previste dall’art. 18 delle presenti condizioni generali di contratto.
14. Il documento di trasporto dei beni, in un’unica soluzione o ripartite, in relazione al tipo di contratto, dovrà essere firmato dal competente incaricato dell’A. ULSS. L’apposizione della firma non preclude per l’A. ULSS il diritto ad eventuali ed ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.
15. Qualora, durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all’A. ULSS l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. L’X. XXXX conserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.
16. Il fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato o di Ditte, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
17. Nell’esecuzione della fornitura, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la fornitura medesima.
18. Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati all’A. ULSS prima dell’avvio del servizio e ogni volta che siano sostituiti.
19. L’X. XXXX si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
20. Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dell’A.XXXX non diminuisce le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l’esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.
ART. 11 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
1. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna della merce o dai responsabili dell’esecuzione del contratto.
2. Il ricevente provvede alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato tecnico possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra l’accertamento dei requisiti, la verifica deve essere effettuata entro il termine pattuito o, in assenza, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento. Fermo restando che la firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, agli effetti della completa accettazione del bene la suddetta firma non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza dalla consegna, quando cioè, all’apertura dei colli ne sarà possibile il controllo.
3. L’A. ULSS si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore.
4. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.
5. I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 10 giorni salvo diversi termini stabiliti nel capitolato e/o nel contratto, salva l’applicazione di penali e salvo, in ogni caso, il diritto dell’A. ULSS di risolvere il contratto.
6. I prodotti risultati a seguito di verifica difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore che dovrà ritirarli, anche se tolti dagli imballaggi originari, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, anche a mezzo fax. Ove ciò non avvenga verrà effettuata la restituzione con oneri a carico della ditta o, a scelta della Stazione appaltante, avviati al macero sempre con spese a carico della ditta interessata
7. Anche nel caso che gli imballaggi – contenenti i prodotti da consegnare - presentassero difetti, a giudizio del personale dell’A. ULSS o incaricato, sarà respinta la consegna ed il fornitore dovrà provvedere entro di 10 giorni salvo diversi termini stabiliti nel capitolato e/o nel contratto alla loro sostituzione.
8. Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, il fornitore, su richiesta dell’A. ULSS, ha l’obbligo di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura al fine di eliminarne, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o a sostituire le parti difettose. In tale ipotesi, il periodo di garanzia è prorogato di altri 12 mesi.
9. Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei modi previsti dal D. Lgs. 163/06 e smi.
ART. 12 – Garanzia
1. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per il periodo previsto dalla normativa vigente decorrente dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 giorni dalla data di denunzia da parte dell’A. ULSS dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
3. La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, deve essere effettuata, da parte dell’A. ULSS, entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
4. Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l’A. ULSS, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo.
ART. 13 - Campionatura (Vendita su campione ART. C.C. 1522 )
1. Il Capitolato Tecnico di fornitura o la lettera invito, possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni dei beni da fornire in confezione di vendita a titolo gratuito o, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche ed economiche del prodotto, in conto visione od a titolo di acquisto, ai fini della relativa valutazione.
2. I campioni non deteriorabili presentati dall’impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall’ULSS, opportunamente chiusi e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall’A. ULSS per tutta la durata della fornitura a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
3. L’X. XXXX può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita dei marchi dell’A. ULSS, sarà presentata nei luoghi indicati nei Capitolati tecnici o nelle lettere invito, alle persone che intenderanno prenderne visione.
4. I campioni presentati dalle ditte non aggiudicatarie dovranno essere ritirati a cura e spese della ditta stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta non aggiudicazione. Ove tale termine passasse inutilmente i campioni saranno acquisiti dalla A. ULSS a titolo gratuito.
ART. 14 – Collaudo
1. Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità previste dalla normativa vigente e/o specificatamente previste nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura.
2. La fornitura si intende accettata dall’X. XXXX solo in caso di collaudo positivo.
3. L’operazione di collaudo deve avvenire di norma entro 30 giorni dalla consegna del bene, alla presenza di personale dell’A. ULSS tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dall’X. XXXX medesima e alla presenza di persona incaricata dell’impresa fornitrice.
4. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’impresa fornitrice. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
5. Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dal Direttore dell’esecuzione individuato dall’X. XXXX e dagli incaricati dell’impresa.
6. In caso di assenza ingiustificata dell’impresa, il verbale di collaudo farà ugualmente stato contro di essa.
7. Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione, o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze.
8. Nel caso in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell’ordine, l’A. ULSS potrà richiedere che si proceda ad un collaudo parziale al fine di utilizzare le apparecchiature consegnate. Di conseguenza, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo.
Art. 15 – Accettazione beni e servizi
1. Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
2. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l’impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.
3. In caso di fornitura di servizi l’accettazione sarà costituita dall’ attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti
ART. 16 – Modalità pagamento del corrispettivo
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.
2. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
3. In riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 231/02 il pagamento delle fatture, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale Regione Veneto L. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni
– art. 58 -, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D. X.xx., sarà effettuato nel termine di 90 giorni fine mese ricevimento delle fatture medesime, come risultante dal protocollo generale dell’A. ULSS perché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto o quant’altro previsto dal capitolato tecnico.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza così determinati: tasso di riferimento di cui all’art. 5
c. 1 del D. X.xx. 231/2002 maggiorato di tre punti, calcolati pro-die.
In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’A. ULSS.
4. L’X. XXXX, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i termini, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, dei pagamenti o il pagamento stesso al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura o nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali ( art. 1460 cc. ).
ART. 17 – Cessione del credito
Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art. 117 del D.lgs.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo III° Contestazioni, controversie
ART. 18 – Penali
1. L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito, di volta in volta nei singoli capitolati tecnici in relazione all’entità dell’importo della fornitura dei beni o dei servizi in caso di:
esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni e/o servizi
ritardo nella consegna dei prodotti o nell’esecuzione del servizio
ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all’A. ULSS nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’A. ULSS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste.
3. Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto e/o nella diffida ad adempiere, l’A. ULSS, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
4. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’A. ULSS dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
5. Le penali per inadempienza del fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza.
6. L’X. XXXX potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
ART. 19 – Risoluzione del contratto
1. L’A. ULSS, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 c.c. diffida ad adempiere).
2. L’X. XXXX, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
In caso di frode nella fornitura;
in caso di gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, all’elevazione scritta della II° contestazione;
in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
nel caso in cui l’esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto;
nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
in caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
in caso di cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione dei soggetti esecutori del contratto, di subappalto in assenza delle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dal D. X.xx. 163/2006 e smi;
in caso di morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
3. Con la risoluzione del contratto sorge nell’A. ULSS il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno all’impresa inadempiente.
4. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’A. ULSS rispetto a quelle previste dal contratto risolto oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
5. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.
7. L’X. XXXX potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente, l’impresa con la quale abbia precedentemente dovuto risolvere un contratto, per una delle circostanze previste al precedente comma 2.
ART. 20 – Recesso unilaterale
L’X. XXXX potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
Capo IV° Norme finali
ART. 21 – Tutela dati Privacy
Informativa – Legge 196/2003 – In riferimento al procedimento instaurato si informa che:
- le finalità e le modalità del trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all’instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della X. XXXX implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
ART. 22 – Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e l’A. ULSS, il Foro competente per territorio sarà esclusivamente quello dell’Amministrazione Contraente.
ART. 23 – Disposizioni varie
1. Definizione dei termini temporali ( giorni, mesi ecc.):
I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi. Se il termine scade di giorno festivo e/o sabato il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Se il periodo è indicato in mesi, senza sia precisato il giorno, la decorrenza si intende dal primo giorno del mese iniziale e terminerà all’ultimo giorno del mese finale.
2. Modalità comunicazioni:
Le comunicazioni rilevanti per il decorso dei termini possono essere effettuate dalla A. ULSS sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale o suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni del fornitore concernenti l’esecuzione del contratto, anticipabili via fax e/o mail certificata al Servizio competente dell’A. ULSS, devono pervenire al Protocollo Generale dell’A. ULSS.
3. Eventuali altre spese:
In caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico del fornitore le spese eventuali per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti legali e per quant’altro del caso.
ART. 24 – Clausola finale
In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel Capitolato Tecnico o Lettera Invito prevale quanto disposto in questi ultimi due documenti.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
L’impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi all’A. ULSS12 e di averne compreso la portata e gli effetti.
Data
PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Generalità – Qualifica – Firma)
Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:
Art. 7 – Aumento o diminuzione della prestazione Art. 8 – Proroga e proroga tecnica
Art. 9 – Revisione dei prezzi
Art. 10 – Esecuzione del contratto
Art. 11 – Verifica di qualità nell’esecuzione del contratto Art. 12 - Garanzia
Art. 14 – Collaudo
Art. 16 – Modalità di pagamento del corrispettivo Art. 18 - Penali
Art. 19 – Risoluzione del contratto Art. 20 – Recesso unilaterale
Art. 22 – Foro competente
PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Generalità – Qualifica – Firma)
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato affisso all'Albo della Azienda ULSS 12 Veneziana il 18/08/2009 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.
Lo stesso giorno dell'affissione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.
Il Dirigente Responsabile (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che l'atto è diventato esecutivo il 29/08/2009 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
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