ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNO O PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” - CER 20.01.08 (FORSU) - LOTTO 1 – CIG 713862862E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNO O PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” - CER 20.01.08 (FORSU) - LOTTO 1 – CIG 713862862E
LOTTO 2 – CIG 7138649782
art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la stipula di accordo quadro con uno o più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici
– affidati per mezzo di Contratti Applicativi dell’accordo quadro – aventi ad oggetto i servizi di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense – CER 20.01.08 (FORSU).
Il servizio oggetto di accordo quadro, che verrà affidato agli operatori economici per mezzo di aggiudicazione degli appalti specifici, è frazionato in 2 lotti funzionali così individuati:
• LOTTO 1 – CIG 713862862E: servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense: CER 20.01.08 (FORSU), stoccati presso la stazione di trasferimento RSU di Bellusco/Mezzago sita in xxx Xxxx - Xxxxxxx (XX) per un quanti- tativo annuo di circa 36.000 tonnellate, ulteriormente divisibili in ragione di 6 moduli da 6.000 tonnellate cadauno, come meglio specificato nel C.S.A. e al successivo para- grafo 5.2.
PREZZO A BASE DI GARA: €/ton. 72,50 oltre iva. IMPORTO ANNUO STIMATO: € 2.610.000,00 oltre iva.
• LOTTO 2 – CIG 7138649782: servizio trattamento e recupero (escluso trasporto) di ri- fiuti biodegradabili di cucine e mense: CER 20.01.08 (FORSU), per un quantitativo an- nuo di circa 6.500 tonnellate.
PREZZO A BASE DI GARA: €/ton. 68,00 oltre iva.
IMPORTO ANNUO STIMATO: € 442.000,00 oltre iva.
CEM Ambiente S.p.A. si riserva inoltre di negoziare con gli operatori economici – con le modalità indicate nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro e previa verifica della sussistenza del requisito di adeguata disponibilità dell’impianto
– un’eventuale estensione del servizio del lotto 2, per un quantitativo di rifiuto pari a circa ulteriori 6.500 tonnellate, in funzione delle proprie eventuali esigenze opera- tive.
Per entrambi i lotti le caratteristiche del rifiuto – da valutare a cura ed onere dei concorrenti in sede di effettuazione del sopralluogo – non potranno in nessun caso essere oggetto di contestazione nel corso di esecuzione del servizio.
Per entrambi i lotti, fatto salvo quanto sopra ed in esito al risultato del procedimento di gara esperito da CEM Ambiente, il concreto affidamento del servizio per mezzo dei contratti applicativi dell’accordo quadro potrà essere riferito all’intero quantitativo in oggetto o essere limitato ad un più ridotto quantitativo, corrispondente ad uno o più moduli, senza che tale decisione determini alcuna facoltà di proporre qualsivoglia eccezione da parte dell’appaltatore.
Il servizio, fatto salvo quanto previsto relativamente al caricamento degli automezzi, pesatura e compilazione dei documenti di trasporto, dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a to- tale carico della ditta concorrente, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale.
Relativamente ad entrambe i lotti, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizza- zioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all’espletamento dei servizi richiesti.
Limitatamente al lotto 1, ai sensi della normativa vigente con riferimento particolare al D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e D.M. 03.06.2014 nr. 120, l’appaltatore sarà obbligato a possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie: 1 e 4 e per le classi adeguate al quantitativo per il quale viene presentata offerta (uno o più moduli da 6.000 tonnellate / anno). In particolare, relativamente alla categoria 4 è richiesta, la classe minima d) valida per le tonnellate
>= 6.000 < 15.000 (per un solo modulo), le classi superiori sono richieste in funzione della scelta delle quantità da trasportare, indi del numero di moduli; mentre per la categoria 1 la classe minima richiesta è la c) valevole per il servizio di un solo modulo, per numero di moduli maggiori è xxxxxx- sta la classe b).
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
L’accordo quadro che verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari del procedimento di gara ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo quadro, ove per durata dell’accordo quadro s’intende il periodo entro il quale CEM Ambiente S.p.A. può procedere alla stipula dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, com- ma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
La stipula di contratti applicativi del terzo e quarto anno di accordo quadro è subordinata ad un ac- cordo consensuale intervenuto tra le parti, come specificato nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro.
Contestualmente all’individuazione degli operatori economici con cui CEM Ambiente S.p.A. sotto- scriverà l’accordo quadro, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, con la medesima procedura saranno altresì aggiudicati gli appalti specifici applicativi dell’accordo quadro relativi al primo biennio di accordo, ciascuno della durata di mesi 24 (ventiquattro)
L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla data del 1° gen- naio 2018, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appaltante trasmetterà via tele- fax con un preavviso di almeno 24 ore da tale data.
Qualora, dopo la scadenza del contratto applicativo in vigore, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta di CEM Ambiente S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle mede- sime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi quattro, senza poter pretendere inden- nizzo alcuno.
ART. 3 – QUANTITATIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO
Relativamente al lotto 1, in funzione di quanto previsto dal precedente art. 1 e dalla documenta- zione di gara circa la suddivisione del servizio in moduli, le quantità di rifiuto da trasportare, trattare e recuperare saranno stabilite dalla stazione appaltante in sede di affidamento del servizio sulla base delle offerte pervenute. Tali quantità, così come quelle del lotto 2, saranno in ogni caso passibili di variazione nell’ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto (quinto d’obbligo).
Il luogo di carico del rifiuto, relativamente al lotto 1, è la stazione di trasferimento RSU di Bellusco
/ Mezzago sita in xxx Xxxx - Xxxxxxx (XX): il carico dei rifiuti avverrà in relazione alle necessità operative dell’impianto e sarà di norma programmato entro la giornata di giovedì della settimana precedente. Dovranno anche essere garantiti n° 2 (due) trasporti nella giornata di Sabato. Il primo
con carico dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e il secondo con carico dalle ore 11.30 alle ore 12.00. Gli ora- ri di carico sono i seguenti:
- dal Lunedì al Venerdì: 8.00 / 12.30 – 14.00 / 16.30
- Sabato: 8.00 / 12.30
La stazione appaltante provvederà, a propria cura e spese, al carico dei rifiuti sugli automezzi, alle operazioni di pesatura in ingresso ed in uscita, ed alla compilazione dei documenti di trasporto.
Relativamente, invece, al lotto 2, il trasporto avverrà a cura ed onere di CEM Ambiente S.p.A. es- sendo a carico dell’appaltatore le sole attività relative al trattamento e recupero del rifiuto conferito.
I produttori dei rifiuti solo da trattare e recuperare, saranno i comuni Soci o altri soggetti convenzio- nati con CEM Ambiente S.p.a.
ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’accordo quadro che verrà stipulato da CEM Ambiente S.p.A., rappresentativo della sommatoria dei valori presunti degli appalti specifici potranno complessivamente essere ag- giudicati in virtù dell’accordo stesso, è pari ad € 13.976.000,00 oltre iva.
Il servizio verrà compensato “a misura“, ovvero in base alle reali quantità di rifiuti trasportati, trat- tati e recuperati (lotto 1) o solo trattati e recuperati (lotto 2), in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d’asta per ogni modulo o quantitativo
Relativamente al Lotto 2, atteso che l’onere del trasporto a carico di CEM Ambiente S.p.A., al solo fine della determinazione dell’offerta più conveniente, al prezzo unitario offerto dal concorrente sa- rà aggiunto un importo figurativo, legato ai costi di trasporto, determinato in base alla distanza dell’impianto identificato dal concorrente per il conferimento dei rifiuti in questione rispetto alla se- de di CEM Ambiente sita nel comune di Cavenago di Brianza (MB) (tragitto di andata e ritorno)1, distanza che in ragione dei contratti di trasporto già in essere non potrà in ogni caso essere supe- riore a km 60 di sola andata dalla sede di CEM Ambiente sopra indicata. Il prezzo offerto sarà quindi costituito dalla sommatoria tra il prezzo unitario offerto dai concorrenti ed il seguente coeffi- ciente:
• fino a 60 Km: + €. 0,00/ton.
• fino a 80 Km: + €. 2,50/ton.
• fino a 120 Km: + €. 5,00/ton.
1 Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo in questione si farà riferimento alla mappa xxx.Xxxxxxxx.xx / Calcola il tuo itinerario / tipo itinerario: il più corto (“auto”), indicando solo i comuni di riferimento senza l’ubicazione esatta della via.
Resta inteso che la valorizzazione del predetto costo di trasporto assume rilievo esclusivamente per l’individuazione della migliore offerta economica, atteso che successivamente alla definizione del miglior offerente il corrispettivo contrattuale per il servizio sarà quello offerto dal concorrente.
Di seguito riportati gli importi di gara:
- Lotto 1: servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili (FORSU) € / tonn. 72,50 oltre iva;
- Lotto 2: servizio di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili (FORSU)
€ / tonn 68,00 oltre iva.
Il valore annuale presunto del contratto, sulla base dei quantitativi stimati e dei prezzi posti a base di gara, per un totale complessivo di tutti i moduli, è pari a:
• Lotto 1: € 2.610.000,00 (trasporto compreso) - suddivisibile in massimo sei (6) moduli da 6.000 ton. cad. uno per ogni anno di appalto
• Lotto 2: € 442.000,00 (trasporto a carico di CEM) – modulo unico da 6.500 ton.
Tale valore è da intendersi come stima di riferimento e potrà variare in più come in meno in funzio- ne dell’effettivo quantitativo trattato nel periodo di riferimento contrattuale e del prezzo unitario of- ferto in sede di gara.
I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per l’intero periodo dell’appalto e non saranno assog- gettati a revisione prezzi.
ART. 5 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO
tutte le quantità di rifiuto affidate per mezzo dei contratti applicativi dell’accordo quadro saranno in ogni caso passibili di variazione nell’ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto (quinto d’obbligo)
Allo scadere del 24 mese di servizio CEM Ambiente S.p.A. intende rinegoziare, con tutti i sotto- scrittori dell’accordo quadro, con le modalità indicate nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro, le seguenti condizioni:
b) importo risultante dall’offerta di gara;
c) quantitativo di rifiuto, risultante dalla dichiarazione di impegno del concorrente presentata in gara e nei limiti della disponibilità degli impianti indicati;
Relativamente al LOTTO 1 resta fisso e invariabile il quantitativo minimo di 6.000 ton. per cia- scun modulo affidabile.
In esito alla rinegoziazione CEM Ambiente S.p.A. stipulerà di conseguenza i nuovi contratti appli-
cativi, anch’essi della durata di mesi 12.
La stipula di contratti applicativi del terzo anno di accordo quadro è subordinata ad un accordo con- sensuale intervenuto tra le parti, pertanto:
• È facoltà dei ciascun’interlocutore presentare o meno la propria offerta per il terzo anno di ac- cordo quadro.
• È altresì facoltà di CEM Ambiente S.p.A. interrompere i termini dell’accordo allo scadere del 24 mese, qualora mutassero le esigenze operative o qualora – in esito alla predetta fase di rine- goziazione – non dovesse pervenire alcuna offerta ritenuta vantaggiosa.
In caso di continuità del servizio e – quindi – di stipula dei contratti applicativi del terzo anno di ac- cordo quadro, la medesima procedura di rinegoziazione sarà ripetuta anche per l’affidamento del quarto anno di servizio.
In funzione di eventuali sopravvenute esigenze operative, relativamente al lotto 2 potrebbe rendersi necessario per CEM Ambiente S.p.A. estendere i quantitativi di rifiuto CER 20.01.08 per circa ulte- riori 6.500 tonnellate. In tal caso, CEM Ambiente si riserva quindi di negoziare con gli opera- tori economici le condizioni di affidamento di queste ulteriori 6.500 tonnellate di rifiuto.
Inoltre, qualora le offerte pervenute nella presente procedura o nelle successive rinegoziazioni an- nuali non concorressero – nel loro insieme – al raggiungimento del tonnellaggio di rifiuto da tratta- re, CEM Ambiente S.p.A. si riserva di rinegoziare con gli aggiudicatari l’estensione dei relativi con- tratti applicativi dell’accordo quadro, ferme le seguenti condizioni:
• a ciascun operatore economico non potrà essere affidato il trattamento di un quantitativo di ri- fiuto superiore alla disponibilità degli impianti indicati in gara;
• ogni eventuale estensione dei contratti applicativi è esclusivamente finalizzata alla soddisfazio- ne del fabbisogno di smaltimento di rifiuto da parte di CEM Ambiente S.p.A.
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla normativa vigente.
L’Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione ed in conse- guenza al trasporto (lotto 1), stoccaggio, trattamento e recupero.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i).
L’Appaltatore dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra, nonché tutte le norme di comportamento, di sicurezza e di impegno ambientale per le imprese Appaltatrici all’interno degli stabilimenti consortili.
L’Appaltatore dovrà sottoscrivere e ritirare copia di tale normativa prima dell’inizio di tale attività. Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quin- di attività di pubblico interesse; il servizio, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n.146 per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Si evidenzia che i tempi di attesa per il carico e lo scarico dei rifiuti non potranno dare luogo ad eventuali richieste di maggiori compensi da parte della ditta aggiudicataria.
ART. 7 – PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati in base alle fatture emesse mensilmente dalla ditta appaltatrice del servizio, in relazione ai quantitativi trasportati registrati con le pesature presso gli impianti di desti- no.
Le fatture saranno liquidate entro 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a mezzo bonifico bancario. I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore a norma di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanzia- ri.
ART. 8 – SUBAPPALTO / CESSIONE
I servizi previsti nel presente appalto possono essere concessi in subappalto a norma dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. previa autorizzazione della stazione appaltante.
Il presente contratto non può essere ceduto.
Il mancato rispetto di tali obblighi, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può es- sere causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore con risarcimento di eventuali danni.
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
Preliminarmente alla stipula dei contratti applicativi dell’accordo quadro, a garanzia dei patti con- trattuali ivi espressi, la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva per l’importo e se- condo le modalità previste e disciplinate dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016
Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa appaltatrice, la cau- zione di cui sopra sarà incamerata dal CEM Ambiente S.p.A., in via parziale o totale, fino alla co- pertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’impresa appaltatrice.
Qualora l’importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, l’Amministrazione committente avrà la facoltà di sequestrare le macchine ed automezzi di proprietà dell’Impresa appaltatrice nelle necessarie quantità.
art. 10 – Penalità / esecuzione d’ufficio / Rescissione
Nell’ipotesi in cui l’appaltatore ritardi lo svolgimento del servizio o non osservi il programma dei ritiri concordato, CEM Ambiente S.p.A. avrà la facoltà di far effettuare i trasporti da terzi, addebi- tando all’Appaltatore – oltre ai costi vivi sostenuti per l’effettuazione dei servizi – una penale pari al 10% del corrispettivo del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni.
Nel caso in cui la mancata attuazione del piano dei ritiri si verifichi per più di due volte consecutive, l’ente appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell’Appaltatore, dandone semplice comunicazione e fatta salva l’applicazione delle penali di cui sopra e l’addebito dei maggiori danni conseguenti.
Analogamente, pur al di fuori di tali eventualità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà – per il caso di gravi e/o ripetute inadempienze e previa diffida e messa in mora, di risolvere il presente con- tratto prima della scadenza contrattuale con apposito atto motivato.
L’importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dal CEM Ambiente S.p.A. per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme do- vute all’Appaltatore e, per l’eventuale eccedenza, sarà impuntato alla cauzione.
ART. 11 – REVOCA DELL’APPALTO
CEM Ambiente S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà – previa dif- fida e messa in mora – risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
▪ gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori;
▪ ritardo nel completamento degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti di tutti i rifiuti presenti sul sito rispetto ai termini previsti dal richiamato art. 3, superiori a 20 giorni solari.
▪ cessazione, cessione o fallimento dell’affidataria;
▪ violazione del divieto di subappalto stabilito dall’art. 8;
▪ venir meno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
CEM Ambiente potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva co- stituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all’esercizio dell’impianto nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.
Al verificarsi di tali eventualità, CEM Ambiente provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l’appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 12 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia legata all’esecuzione dell’appalto sarà competente il foro di Monza.
ART. 13 – SPESE
Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi – fatto salvo quanto precisato nell’art. 3 – sono a ca- rico dell’impresa appaltatrice.
Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti, etc. L’iva, in quanto dovuta, è a carico della stazione appaltante.
Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti sta- biliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
ART. 14 – RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed ai seguenti documenti stilati da CEM e pubblicati sul sito internet della società: Codi- ce Etico e Politica Ambientale che si intendono accettati con la sottoscrizione del presente Capitola- to.