AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” – VOGHERA
-AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “XXXXX XXXXXXX” – VOGHERA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE E INFERMIERISTICO PROFESSIONALE
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
ART. 3 – METODOLOGIE GENERALI DI INTERVENTO ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 5 – CONTROLLI
ART. 6 –REQUISITI PROFESSIONALI E DI ABILITAZIONE RICHIESTI AL PERSONALE DELL’ APPALTATORE
ART. 7 – IMPORTO CONTRATTUALE
ART. 8 – ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
ART. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI CATEGORIA
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER IL COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI AI SERVIZI – SICUREZZA DEL LAVORO
ART. 11 – RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE ART. 12 –ASSICURAZIONI E GARANZIE CAUZIONALI
ART. 13 –FORZA MAGGIORE
ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO- FALLIMENTO DELL’ APPALTATORE – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ ESECUTORE DEL CONTRATTO
ART. 15 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
ART. 16 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI, MODELLO ORGANIZZATIVO, CODICE ETICO, CODICE ETICO COMPORTAMENTALE
ART. 17 – PENALITA’
ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 20 – CONTROVERSIE
ART.21 – DISPOSIZIONI FINALI
ART.22 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato Speciale ha per oggetto il servizio socioassistenziale e infermieristico professionale destinato ai seguenti nuclei delle XXX 0, XXX 2, CDI dell’A.S.P. “Xxxxx Xxxxxxx” in X.xx Xxxxxxxxxx x. 00 a Voghera:
RSA 1
SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE:
• gestione completa del servizio socioassistenziale svolto da ASA per le 24 ore nei nuclei Alzheimer (Giada 1 e 2), (vedi successivo art.4),
• gestione completa del servizio socioassistenziale svolto da ASA per le 24 ore nei nuclei Rubino 1 e 2, (vedi successivo art.4),
SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE:
• gestione completa per le 24 ore del servizio infermieristico professionale nei nuclei: Giada 1 e 2, Rubino 1e 2, Diamante 1 e 2, (vedi successivo art.4),
RSA 2
SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE:
gestione del servizio infermieristico professionale diurna nei nuclei Zaffiro 1 e 2, gestione notturna in tutti i nuclei: Zaffiro 1 e 2, Smeraldo 1 e 2, Topazio 1 e 2, (vedi successivo art.4),
CDI
Gestione diurna del servizio socioassistenziale e infermieristico professionale (vedi successivo art.4),
ART. 2 –DURATA DEL CONTRATTO
l’appalto in oggetto avrà durata di anni 3 (tre) per il periodo 1.4.2017 – 31.3.2020 o comunque dalla data effettiva di aggiudicazione della gara, se successiva, da tale data l’appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio appaltato a pieno regime;
nel caso in cui, allo scadere del termine naturale del contratto (31.3.2020), la stazione appaltante non avesse disposto il rinnovo del contratto medesimo e non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio con effetto dal 1 aprile 2020, l’appaltatore sarà obbligato ad assicurare la prosecuzione del servizio per un periodo non superiore ad un trimestre alle medesime condizioni contrattuali in essere alla scadenza del contratto.
ART. 3 – METODOLOGIE GENERALI DI INTERVENTO
Il servizio dovrà garantire tutte le attività necessarie a soddisfare i bisogni di assistenza socioassistenziale e sanitaria dei degenti ricoverati presso i nuclei di cui al successivo art. 4.
In particolare l’assistenza “socioassistenziale” si estrinsicherà nelle seguenti prestazioni elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
• attività di sorveglianza agli anziani,
• aiuto volto a favorire l’autosufficienza dell’ospite,
• aiuto nelle attività della persona (alzarsi, pulizia personale, alimentazione, deambulazione, ecc.)
• aiuto per il governo della camera (igiene e pulizia effetti personale, rifacimento letto, pulizia del comodino e armadio camera),
• aiuto per la vita di relazione (accompagnamento dell’ospite anche negli spazi comuni e all’aperto),
• aiuto volto alla tutela igienico – sanitaria: richiesta di assistenza infermieristica, attività di semplice attuazione non legate a situazioni di rischio specifico e valutate come non separabili da un’attività integrata di assistenza alla persona ( es. mobilizzazioni attive e passive, ecc.),
• tutte quelle prestazioni previste dalla normativa vigente per la figura di ausiliario socio assistenziale come definito dalla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8/7693 del 24.7.2008;
• l’ASA, di volta in volta in servizio provvederà a:ricevere all’inizio del servizio le consegne che verranno date dalle operatrici di riferimento, trasferire le consegne ricevute, agire sia individualmente sia in collaborazione con il personale in servizio;
L’attività infermieristico professionale, nell’ambito del profilo professionale definito dal DM 739/’94, si estrinsicherà nelle seguenti prestazioni:
• identificazione dei bisogni di salute degli ospiti
• identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica degli ospiti
• pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico
• esecuzione della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche
L’Amministrazione richiede inoltre che l’infermiere di volta in volta in servizio provveda:
• a ricevere all’inizio del servizio le consegne che verranno di volta in volta date dalle infermiere di riferimento
• a trasferire le consegne ricevute
• che agisca sia individualmente sia in collaborazione con il personale in servizio.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
0.Xx presente appalto comporta l’erogazione di ore annue di servizio socioassistenziale e infermieristico professionale pari a complessive 53.290 ore annue (159.870 ORE COMPLESSIVE APPALTO TRIENNALE). Il servizio dovrà essere reso secondo le seguenti modalità e quantificazioni da suddividersi come di seguito indicato:
SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE RSA 1
Il servizio dovrà essere reso 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno compresi i festivi per le fasce orarie e per il numero delle unità di ausiliario socioassistenziale come risultante dalle seguenti tabelle:
Struttura RSA1 nuclei | n. posti letto | Turno mattino/fasce orarie | Turno pomeriggio/fasce orarie | Turno notte/fasce orarie | Profilo professionale ASA Numero unità | Totale ore annue |
Giada 1 e 2 | 22 | 7-14 | 14-21 | 21-7 | n.3 turno mattino, n. 2 pomeriggio, n.1 notte | 16.425 |
Rubino 1 e 2 | 22 | 7-14 | 14-21 | 21-7 | n.3 unità dalle 7 alle 14, n. 2 unità pomeriggio dalle 14 alle 21 n.1 unità dalle 21 alle 7 | 16.425 |
Totale ore | 32.850 |
SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE CDI
Il servizio dovrà essere reso 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno compresi i festivi dalle 7,30 alle 19,30 per il numero delle unità di ausiliario socioassistenziale come risultante dalle seguenti tabelle:
Struttura CDI | n. utenti max. | Profilo | Profilo | Profilo | Totale | ore |
professionale | professionale | professionale ASA | annue | |||
ASA | ASA | Numero unità turno | ||||
Numero unità | Numero unità | pomeriggio | ||||
turno xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||||
CDI | 30 | n. 1 unità dalle 7,30 alle 13,30, | N. 1 unità per 6 ore giornaliere da suddividersi a cura della ditta nella propria proposta progettuale | n. 1 unità dalle 13,30 alle 19,30 | 6570 | |
Totale ore | 6570 |
SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE
Il servizio dovrà essere reso 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’ anno compresi i festivi nei nuclei e strutture, secondo gli orari e per il numero di unità indicati nella seguente tabella:
Struttura RSA1 /RSA 2:Nuclei, CDI | n. posti letto | Turno mattino/fasce orarie | Turno pomeriggio/fasce orarie | Turno notte/fasce orarie | Profilo professionale infermiere professionale Numero unità | Totale ore annue |
Giada 1 e | 90 | 7-14 | 14-21 | n. 2 unità al | 10.220 | |
2, Xxxxxx | per | xxxxxxx, n. | ||||
1 e 2, | RSA | 2 unità al | ||||
Diamante 1 e 2, | e max | pomeriggio | ||||
Zaffiro 1 | 30 | |||||
e2, CDI | per CDI | |||||
Tutti i nuclei RSA 1 e tutti i nuclei RSA 2 | 134 | 21-7 | n. 1 unità | 3.650 | ||
Totale ore | 13.870 |
L’unità che presta servizio durante il turno notturno sarà di stanza presso il nucleo Rubino 1 e 2, salvo sorveglianza o al bisogno presso anche gli altri nuclei della RSA 1 e RSA 2.
Nel nucleo Rubino 1 e 2 sono attivi alcuni posti per Ospiti in stato vegetativo o affetti da SLA le cui esigenze assistenziali potranno variare in funzione delle necessità derivanti dalla gravità delle patologie e dei carichi assistenziali previsti dalla normativa regionale di riferimento per le varie categorie (attualmente suddivise in cat. A, B, C, D) e conseguentemente potranno variare nel corso dell’appalto le ore di servizio erogate in positivo o in negativo.
1.Nel corso dell’appalto verrà richiesto un servizio di accompagnamento, da parte di operatori ASA, degli ospiti in ospedale per visite mediche al bisogno ed in caso di impossibilità da parte dei familiari di provvedere autonomamente; pertanto ogni mese potranno essere richieste ore ulteriori di servizio ASA che saranno fatturate alle stesse condizioni del servizio in struttura; sulla base dell’andamento del consuntivo 2015 si stima una necessità di ore 60 per anno, pari a una stima di circa 180 ore nel triennio.
0.Xx quantificazione oraria del servizio, come indicata nelle tabelle e nella voce sopra riportate, è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d’appalto, in relazione all’effettivo fabbisogno dell’ASP in ragione del numero di posti letto effettivamente accreditati e utilizzati, in applicazione degli standard regionali prefissati.
Le condizioni indicate al precedente capoverso non potranno rappresentare causa di eccezione di sorta da parte dell’appaltatore o richiesta di risarcimento danni o
indennizzo a qualsiasi titolo, né eccepire l’applicazione dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923, costituendo tali condizioni un elemento essenziale del contratto, di cui l’appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e del quale ha tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta.
3. Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
4. l’appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio e spese e con organizzazione propria il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente capitolato. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.
5.L’appaltatore dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto. Allo stesso competerà l’organizzazione del servizio, subordinatamente alle esigenze operative e funzionali dell’ASP; a tale scopo verranno programmati incontri periodici tra il referente dell’appaltatore ed i referenti dell’ASP.
6.E’ tassativamente vietato:
a) l’impiego in xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx in due turni consecutivi di servizio, non motivato da eccezionali, non programmabili ed indifferibili esigenze organizzative delle quali deve essere immediatamente informata la Direzione dell’ASP;
b) l’impiego nel servizio appaltato di ogni singolo operatore per una prestazione mensile, comprensiva di eventuali prestazioni straordinarie, superiore a 192 (centonovantadue) ore e comunque, oltre le 48 ore settimanali;
c) impiegare nell’appalto personale che, se dipendente di una pubblica amministrazione, abbia con quest’ultima un rapporto di lavoro a tempo parziale con orario lavorativo superiore al 50%;
d) l’impiego di operatori che abbiano già prestato servizio reso l’ASP o altra struttura (pubblica o privata) in un turno di almeno 7 ore continuative immediatamente precedente a quello da svolgere; per l’ASP l’appaltatore è comunque tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 66/2003 anche considerando il servizio già prestato dagli operatori presso altra struttura (pubblica o privata);
e) l’impiego, anche temporaneo o occasionale di personale sprovvisto dei titoli professionali espressamente indicati nel successivo art. 6;
7) al fine di garantire una continuità nel servizio, per tutta la durata del contratto l’appaltatore dovrà garantire un turn-over di personale non superiore al 30%,
8) il personale dell’appaltatore potrà essere invitato a partecipare ad eventuali riunioni di équipe indette e tenute presso i reparti di degenza, riconoscendo la presenza in servizio quale orario lavorativo. In nessun caso e per nessuna circostanza gli operatori inviati presso l’ASP potranno rivendicare rapporti di dipendenza dall’ASP appaltante, a tal proposito si richiamano espressamente le prescrizioni contenute nella Legge 23.10.1960, n. 1369 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 5 – CONTROLLI
1) L’ASP potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel
corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l’efficienza e l’efficacia degli interventi.
2) I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente per conto dell’ASP dai responsabili dei servizi in contraddittorio con il Referente operativo dell’appaltatore.
3) Ai fini della verifica del rispetto degli standards regionali d’accreditamento e del debito informativo, l’appaltatore deve fornire all’ASP, entro il giorno 15 del mese successivo, il consuntivo della turnistica effettuata nel mese precedente, presentando un tabulato nominativo riepilogativo delle ore prestate da ciascun operatore, con indicazione dei relativi dati anagrafici e codice fiscale.
4) In caso di inadempienze del personale che presta servizio, l’ASP informerà tempestivamente l’appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.
5) Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l’ASP avrà facoltà di applicare quanto previsto all’art. 17 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto.
6) Nel caso in cui l’appaltatore abbandonasse o sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste “a regola d’arte” nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, l’ASP avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di fiducia, a libero mercato, addebitando all’appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e/o le prestazioni fossero state eseguite regolarmente.
7) Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che l’ASP riterrà opportuna in idonea sede, intesa all’accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.
ART. 6 – REQUISITI PROFESSIONALI E DI ABILITAZIONE RICHIESTI AL PERSONALE DELL’APPALTATORE
1) Il personale di cui si avvarrà l’appaltatore per l’espletamento del servizio dovrà avere i seguenti requisiti inderogabili:
profilo professionale di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA): scuola dell’obbligo e possesso dello specifico attestato regionale di ausiliario socio assistenziale; è ammesso in alternativa, il possesso di attestato regionale di Operatore Socio Sanitario (OSS); qualora l’appaltatore impieghi per mansioni di ASA operatori in possesso di attestato regionale di OSS, non potrà in nessun caso vantare il corrispettivo orario previsto per il profilo OSS;
profilo professionale di infermiere professionale: diploma di infermiere professionale o diploma universitario di infermiere e di valido certificato di iscrizione all’albo professionale; gli infermieri stranieri dovranno essere in possesso, oltre ai documenti sopra indicati, anche del riconoscimento dell’equipollenza del titolo. L’infermiere generico, purché in possesso di idoneo diploma, potrà prestare servizio solo di giorno e sotto la supervisione
dell’infermiere professionale e comunque in percentuale non superiore al 10 % del totale delle ore presunte diurne.
2) Per ambedue i profili sopra indicati vengono richiesti, inoltre, i seguenti ulteriori requisiti:
• idoneità alla mansione specifica oggetto dell’appalto, ai sensi del D:Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,
• nel caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere attestata una capacità linguistica idonea a sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata, relativo alle specifiche competenze professionali,
• nel caso di personale di cittadinanza extracomunitaria, dovrà essere documentata la regolare posizione di permanenza in Italia secondo le vigenti disposizioni in materia.
ART.7 – IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale complessivo presunto quale corrispettivo per il servizio appaltato viene quantificato in € 3.625.998,00 (1.208.666,00 annui oneri sicurezza compresi), oltre l’ I.V.A. nella misura di legge se dovuta, determinato sulla base delle quantificazioni orarie indicate in articolo 4 ed è comunque puramente indicativo in quanto l’importo effettivo dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta dell’impresa aggiudicataria. L’importo di cui sopra è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza che sono stati quantificati nell’importo complessivo per tutta la durata dell’ appalto di € 36.260,00= oltre l’ I.V.A. nella misura di legge se dovuta, calcolati in misura forfettaria del 1,00 % dell’ importo contrattuale annuo presunto; detta cifra non è soggetta a ribasso e sarà corrisposta in quota fissa mensile, da evidenziare nelle fatturazioni, nell’ importo di € 1.007,223= (pari a 1/12 dell’ importo contrattuale annuo ed oltre I.V.A. nella misura di legge se dovuta).
I corrispettivi si intendono fissi e immutabili per tutta la durata del contratto.
ART. 8 – ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore organizza i mezzi necessari alla conduzione dell’attività, a propria cura, rischio e spesa, e fornisce i materiali, compresi gli abiti da lavoro e le calzature, guanti monouso e altri dispositivi di protezione individuali, la mano d’opera e tutta l’organizzazione tecnica e manageriale necessaria.
In particolar modo:
- assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi i materiali di consumo,
- prima dell’avvio del servizio organizza di concerto con la Direzione aziendale uno o più (in modo che gli operatori utilizzati nel servizio partecipino tutti) incontri formativi - informativi nel corso dei quali saranno fornite le indicazioni logistiche, organizzative, di metodologia di lavoro e di conoscenza delle problematiche di salute ricorrenti a garanzia di un intervento sempre competente e tempestivo sin dall’avvio del servizio,
- si impegna a garantire la non interruzione del servizio,
- si impegna a garantire che il servizio si svolga regolarmente ogni giorno dell’anno comprese le festività nazionali e le solennità civili e con qualsivoglia condizione di tempo. Tale impegno vale a tutti gli effetti anche in caso di sciopero del Personale dipendente dell’aggiudicataria e in ogni e qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo a circostanze di tempo e di luogo, l’ accadimento fortuito si poteva ragionevolmente ritenere probabile.
- Il servizio appaltato si considera di pubblica utilità – ad ogni conseguente effetto – e per nessuna ragione potrà essere soppresso o eseguito parzialmente.
- L’aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo i servizi nelle forme dalla stessa previste.
- In caso di proclamazione di sciopero del personale della ditta appaltatrice, l’ASP dovrà essere avvisata con almeno 3 giorni di anticipo; l’appaltatore dovrà comunque garantire i servizi minimi essenziali per legge, previo accordo con le OOSS, trattandosi di servizi essenziali.
- Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C.
ART. 9 – OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E DEI CONTRATTI DI LAVORO DI CATEGORIA
L’Aggiudicataria si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti dell’Amministrazione dell’ente.
Sono a carico dell’Aggiudicataria i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al Personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. L’ASP Pezzani resta esonerata da qualsiasi obbligo della specie e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.
L’Azienda ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla revoca unilaterale del contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili all’ente gestore.
Nella gestione dei servizi oggetto della presente gara l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL vigente e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalla organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’appaltatore aggiudicatario è inoltre tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertati dall’Azienda o ad esso segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL ecc.,
l’Azienda medesima comunicherà all’appaltatore, se del caso anche all’Ispettorato o agli Istituti suddetti, le inadempienze accertate.
L’appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs 81/’08.
Si impegna, infine, ad operare per assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza presso il servizio, riconoscendo che la continuità d’azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato agli standard aziendali.
L’Appaltatore sottoporrà, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a vigilanza sanitaria secondo le disposizioni normative vigenti nel periodo contrattuale; dovrà altresì garantire che il personale impiegato in turni fruisca di adeguati periodi di riposo per consentire il recupero psicofisico in ottemperanza alla normative contrattuali e/o legislative vigenti; dovrà inoltre fornire le divise, le calzature, i dispositivi di protezione individuale necessari al personale operante presso l’ente, che siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla legge n. 381/1991 e s.mi., le prescrizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti dei soci volontari. In nessun caso l’appaltatore potrà impiegare soci volontari oltre il limite del 20% delle prestazioni orarie rese in ciascun mese.
L’ASP utilizzerà inoltre i questionari regionali o specifici aziendali al fine di valutare la soddisfazione degli utenti e/o dei loro familiari per il servizio reso dall’appaltatore.
L’ASP potrà chiedere in qualsiasi momento l’esibizione del LUL (Libro Unico del Lavoro), i flussi E-mens e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l’ASP ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e s.m.i.-; l’ASP non potrà accettare l’applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.
Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l’ASP, previa comunicazione all’appaltatore dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l’emissione degli ordinativi di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’impresa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro o receda da essi.
L’appaltatore esonera pertanto fin da ora l’ASP nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
In nessun caso e per nessuna circostanza gli operatori dell’appaltatore operanti presso l’ASP nell’ambito del servizio appaltato, potranno rivendicare rapporti di dipendenza dall’ ASP.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER IL COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI AI SERVIZI – SICUREZZA DEL LAVORO
1.I dipendenti e i collaboratori dell’appaltatore devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza in particolare nei confronti degli utenti ed agire sempre, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.
L’Appaltatore deve altresì curare che il proprio personale:
- sia in possesso del libretto sanitario rilasciato dal competente servizio dell’ASL qualora richiesto dalla normativa
- sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi
- mantenga il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione dell’Asp di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
- si astenga durante l’orario di servizio dal ricevere visite o si intrattenga, anche telefonicamente, con familiari e conoscenti, salvi i casi d’urgenza.
L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.
Il personale addetto, durante l’espletamento del servizio, deve indossare idonea divisa di lavoro ed assumere un comportamento decoroso; dovrà essere dotato di cartellino identificativo con nome della ditta, nome e cognome dell’operatore, qualifica e foto.
0.Xx documento di valutazione dei rischi ed il piano di emergenza, il documento per la predisposizione del DUVRI (all. B) dell’A.S.P. Xxxxx Xxxxxxx sono disponibili e scaricabili dal sito aziendale: xxx.xxxxxxxxxx.xx link Albo Pretorio;
3.L’appaltatore deve provvedere alla redazione del proprio documento di valutazione dei rischi con espresso riferimento all’appalto in corso, ed alle modalità di espletamento dello stesso, avuto riguardo alle aree interessate.
0.Xx Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASP e l’appaltatore elaboreranno congiuntamente il piano di coordinamento per la limitazione ed il controllo dei rischi da interferenza nello svolgimento delle attività lavorative. Tale documento di valutazione del rischio da interferenza (D.U.V.R.I.) verrà allegato al contratto d’appalto.
5.L’ASP si impegna ad aggiornare tempestivamente l’appaltatore di eventuali variazioni del rischio lavorativo che dovessero insorgere in costanza di rapporto contrattuale.
6.L’ASP e l’appaltatore, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, prevedono momenti informativi periodici sulla situazione.
7.L’appaltatore si impegna a cooperare con il committente, garantendo:
a) la nomina del proprio specifico referente per la sicurezza nel presente l’appalto;
b) l’addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro dell’ASP. All’uopo, fornirà a quest’ultimo le opportune certificazioni; L’Aggiudicataria deve obbligatoriamente garantire entro 2 (due) mesi dalla data di inizio del servizio e successivamente a ogni nuovo inserimento di personale lo svolgimento dei corsi di addestramento a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali l’appaltatrice intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L’addestramento dei lavoratori impiegati deve, tra l’altro, prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e procedure adottate per il loro contenuto.
c) la circolazione, fra i lavoratori impiegati nell’appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dall’ASP sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
d) la partecipazione agli incontri congiunti concordati;
e) la partecipazione del proprio referente e/o del proprio personale a corsi organizzati dall’ASP per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
f) la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l’esecuzione dei servizi appaltati.
g) In caso di verificarsi di episodi di infortunio al proprio personale dipendente impiegato nel presente appalto, la ditta dovrà comunicare all’ASP il numero degli infortuni accaduti e le relative circostanze.
7.L’appaltatore garantisce l’idoneità lavorativa del personale impiegato nel servizio, avuto riguardo all’attività oggetto dell’appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.
8.L’appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.
9.L’appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.
10.L’ASP si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l’ASP - valutata la gravità dell’inadempienza - provvederà con le modalità di cui al successivo art. 17 all’applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, da €. 500,00= fino a €. 2.500,00= per ogni inadempienza, fermo restando l’obbligo a carico dell’Appaltatore di adempiere agli obblighi di legge e fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’ASP.
11.L’ASP è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale dell’appaltatore per inosservanza da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L’appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l’ASP nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.
Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente recepite dall’appaltatore. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste ex lege, dà diritto all’ASP di rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare penali contemplate nel presente Capitolato.
ART. 11– RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione e per fatti o attività connessi all’esecuzione di quanto contenuto nelle presenti condizioni di gara.
Risponde, inoltre, per i danni direttamente e indirettamente causati agli utenti o alle cose appartenenti ad essi ed ancora risponde per danni a persone presenti a qualunque titolo presso l’Asp, ovvero risponde per danni alle cose di questi ultimi. L’Appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o cose dell’Azienda o di terzi, che potessero derivare dall’espletamento del servizio ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, e per i quali a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere il concedente, che è completamente sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa e molestia.
A tal fine l’Appaltatore deve dimostrare di avere idonea copertura assicurativa sia contro i rischi di infortunio subito dagli operatori stessi nell’espletamento dell’attività oggetto delle presenti condizioni di gara nonché dei terzi come previsto dal successivo art. 12 sia per la copertura dei rischi di cui ai commi precedenti.
L’appaltatore, infine, assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio.
L’azienda si riserva di garantire in qualunque modo e a qualunque costo l’esecuzione del servizio rivalendosi, per le spese sostenute, sulla garanzia bancaria o assicurativa prevista al successivo art. 12, ove l’appaltatore, per
qualunque motivo, anche per causa di forza maggiore, non svolga o svolga in modo incompleto o inesatto il servizio oggetto della presente gara.
ART. 12 – ASSICURAZIONI E GARANZIE CAUZIONALI
1. A garanzia degli obblighi contrattuali, l’appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’ammontare contrattuale definitivo di aggiudicazione (inclusi gli oneri per la sicurezza). Tale percentuale verrà aumentata in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 % di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % secondo le disposizioni e modalità contenute nell’art. 113 del D.lgs. n. 163/06. La garanzia verrà ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 – comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2006 se l’appaltatore risulterà in possesso di certificazione di qualità; non sono consentite ulteriori riduzioni.
2. La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’appaltatore, in uno dei modi previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. Ove l’appaltatore opti per uno dei modi previsti dall’art. 1 - lettere b), c) - della citata legge, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a) di aver preso visione del presente capitolato, nonché degli allegati in esso richiamati; |
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; |
c) di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957/1 C.C.; |
d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; |
e) di obbligarsi a versare all’ASP, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi l’ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima; |
f) di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale. |
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, oltre agli altri effetti di legge.
4. A fronte di inadempienze agli obblighi assunti dal contraente l’ASP avrà la facoltà di incamerare la cauzione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni.
5. L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ASP si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
6. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo per un periodo di mesi sei successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.
7. Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l’ASP tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando
inoltre le maggiori spese emergenti per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta affidataria, a titolo di risarcimento danni.
8. L’appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili, di proprietà dell’ASP o di terzi, causati nell’espletamento del servizio (ivi compresi i danni causati dai fornitori dell’appaltatore medesimo) o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l’ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell’ASP, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
▪ massimale non inferiore a €. 10.000.000,00= (diecimilioni/00=) per sinistro |
▪ massimale non inferiore a €. 5.000.000,00= (cinquemilioni/00=) per persona |
▪ massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per animali o cose |
Tale assicurazione dovrà coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, arredi ed attrezzature di proprietà dell’ASP da parte del personale, fornitori e/o attrezzature dell’appaltatore.
9. Copia della suddetta polizza assicurativa nonché delle successive quietanze annuali di pagamento premio dovranno essere depositate presso la Direzione dell’ASP. In caso contrario il servizio non potrà essere conferito e l’appaltatore decadrà ipso jure dall'appalto, fatto salvo ogni diritto dell’ASP al risarcimento danni.
10. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’ASP sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell’appaltatore, trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell’importo del danno.
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXX
1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. Nella relazione tecnica presentata in sede di gara l’impresa dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo, nel caso si verifichino tali eventi imprevisti comunque documentati.
4. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
5. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 10 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 8 giorni, avrà facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
1. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di subappalto; in particolare, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 118.
2. È vietato all’appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa dell’ASP, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte dell’ASP.
3. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano l’ASP a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, incamerando l’intera cauzione prestata.
4. In caso di fallimento dell'appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, l’ASP si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.
5. In caso di decesso del titolare della Ditta Appaltatrice, gli eredi saranno tenuti all'adempimento degli oneri contrattuali del “de cuius” in via fra di loro solidale.
6. Si applicano al presente appalto le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
ART. 15 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. L’Ufficio Ragioneria e Contabilità dell’A.S.P., effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell’ASP, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2002. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora l’ASP dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, invitando l’appaltatore – anche a mezzo fax - a rettificare o integrare le discordanze rilevate. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Si dà atto che l’ASP è tenuta all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008, n. 40, per pagamenti di importo superiore ad €. 10.000,00=., nonché a quanto prescritto dalla LEGGE 13 agosto 2010
, n. 136 e s.m.i..
2. L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’ASP non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni
né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
3. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall’art. 5 – comma 1 – del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, stabiliscono che il tasso di interesse da applicarsi in caso di ritardato pagamento per l’eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 5, sia pari al saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284 C.C.
4. L’ASP non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall’appaltatore, in favore di soggetti diversi dall’appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART.16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - MODELLO ORGANIZZATIVO, CODICE ETICO, CODICE ETICO COMPORTAMENTALE
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore si obbliga all’osservanza del Codice di Comportamento aziendale, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice è prevista la risoluzione o la decadenza dal rapporto con la ditta fornitrice di beni o servizi.
ART. 17 – PENALITÀ
1.Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l’ASP avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di €. 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. L’appaltatore sarà altresì soggetto all’applicazione di una penale in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato, fissata nell’importo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00=). Ai fini dell’applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over ogni qualvolta il personale sostituito superi, nel mese, la percentuale del 30% dell’organico complessivo assegnato alla Struttura. Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18.
2.Nei casi previsti dai commi precedenti, l‘ASP procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l’ASP adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.
0.Xx caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.
4.A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18, comma 3, lettera q), l’ASP potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall’ASP e l’incameramento della cauzione definitiva.
5.Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’ASP si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal precedente comma.
ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Insorgendo controversie, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'ASP darà a mezzo dei propri incaricati.
2. Qualora l’appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell’ASP incamerare, per intero, la cauzione definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico dell’appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.
3. L’ASP potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze da parte dell’appaltatore nella conduzione del servizio, o di reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) abbandono maggiore; | o | interruzione | del | servizio, | fatta | salva | la | causa | di | forza |
b) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato; | ||||||||||
c) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato, | ||||||||||
d) reiterate scorrettezze comportamentali da parte del personale dell’appaltatore adibito al servizio nei riguardi dei degenti, loro famigliari, o personale dell’ASP; | ||||||||||
e) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del |
personale impiegato nel servizio appaltato; |
f) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali; |
g) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività; |
h) quando a carico di alcuno degli amministratori dell’impresa appaltatrice sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per xxxxx, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; |
i) mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro del committente; |
j) omesso o non sufficiente espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del proprio personale; |
k) mancata o inadeguata fornitura al proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; |
l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; |
m) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’ASP; |
n) dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco di un anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore; |
o) l’applicazione di n° 3 penali ciascuna di importo pari ad €. 2.500,00= (duemilacinquecento/00) nell’arco di un anno contrattuale; |
p) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio; q) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C. |
4. Nell’ipotesi di risoluzione, l’ASP si rivarrà dei danni sulla cauzione di cui all’art. 12 e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell’aggiudicatario inadempiente su cui graveranno, tra l’altro, i costi del riaffidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
5. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall’ASP all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.
6. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato fino alla data di operatività del recesso.
7. Nel caso di recesso dal contratto da parte dell’appaltatore, a qualsiasi causa dovuta, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’ASP per l’affidamento del servizio alla
ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta appaltatrice, provvedendo ad incamerare l’intera cauzione definitiva prestata.
ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’appaltatore sarà invitato a presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:
▪ i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1994. |
▪ la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 12; |
▪ polizza assicurativa R.C. nelle modalità previste al precedente art. 12; |
▪ l’elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso la Direzione dell’ASP per ciascun operatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione: a) copia del contratto individuale di lavoro o documento equivalente b) nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione; detta documentazione dovrà essere tenuta aggiornata per tutta la durata contrattuale (es. trasmissione bollettino versamento per rinnovo permesso di soggiorno) È fatto altresì obbligo all’appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, almeno 48 ore prima che lo stesso entri in servizio, la sopra elencata documentazione. |
2. La ditta dichiarata aggiudicataria, con la partecipazione alla gara, accetta l’obbligo di procedere all’esecuzione dei servizi alla decorrenza indicata, nelle more della stipula del contratto.
Qualora il contratto non potesse essere perfezionato ovvero l’aggiudicazione dovesse essere revocata, verranno corrisposti alla Ditta i soli importi relativi ai servizi effettivamente prestati, senza che la ditta medesima abbia altro a pretendere.
3. Xxxxx parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:
▪ il presente capitolato speciale e il disciplinare di gara; |
▪ l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria; |
▪ Il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) di cui |
all’art. 26 – comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ove la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l’ASP avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. L’ASP avrà la facoltà, quindi, di procedere all’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente.
5. Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto e nel corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
6. L’esecuzione del contratto sarà subordinata all’acquisizione da parte dell’ASP della documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l’ASP chiederà l’annullamento della aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati.
7. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l’ASP elegge domicilio presso la propria Sede Legale – Viale Repubblica, 86 27058 Voghera (PV); l’appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all’atto della sottoscrizione del contratto.
8. Sono a carico all’appaltatore tutte le spese attinenti alla stesura del contratto (scritturazione, bollo e registrazione - atto pubblico amministrativo- secondo le tariffe di legge), nonché ove sia fatto ricorso al Notaio su richiesta dell’appaltatore, le spese notarili; a tale fine alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto, da parte dell’ASP, di costituire, prima della stipulazione del contratto, apposito deposito in acconto per spese contrattuali di €. 1.000,00= (mille/00), salvo conguaglio. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese presenti e future che dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, salvo l’I.V.A. nella misura di legge che resta a carico dell’ASP.
ART. 20 – CONTROVERSIE
1. La verifica dell’adempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore è di competenza della Direzione dell’ASP, sulla base di relazioni del Coordinatore scientifico e sanitario. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, con riguardo alla interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del contratto d’appalto e dei suoi atti conseguenti è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pavia, sotto la cui giurisdizione ha sede l’ASP appaltante.
2. In ogni caso, durante le more del giudizio, l'appaltatore non può interrompere le prestazioni contrattuali.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
1. L’appaltatore si considera, all’atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l’esecuzione delle stesse.
2. L’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione delle prestazioni.
4. Ogni riferimento contenuto nel presente Capitolato ad “anno contrattuale” deve intendersi riferito ad un periodo temporale che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal Codice civile.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto o recesso disposto dall’ASP, si procederà scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniranno il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d’offerta.
7. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l’aggiudicatario avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore dell’ASP, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.
Per altre condizioni non espressamente contemplate e citate nelle presenti disposizioni si fa riferimento, per quanto applicabile, al disciplinare di gara d’appalto, al bando di gara, ad ogni altro provvedimento inerente tale procedura, alla normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
8. La partecipazione alla gara costituisce incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed impegna gli enti offerenti dal momento della partecipazione alla gara.
9. L’Azienda si riserva altresì la possibilità di non procedere all’aggiudicazione per intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse.
Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun compenso per la proposta gestionale organizzativa presentata o per altro.
ART. 22 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE
1. Il presente Capitolato speciale e relativi Allegati devono essere sottoscritti in
ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegati ai documenti di gara, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in essi contenute.
Il presente Capitolato, composto da n. 22 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso:
Data firma del Legale Rappresentante
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente Capitolato:
art. 2 Durata del contratto
art. 4 Organizzazione del servizio art. 5 Controlli
art. 7 Importo contrattuale
art. 8 Altri obblighi dell’ appaltatore
art. 9 Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro ed i categoria
art. 10 Responsabilità dell’ appaltatore per il comportamento degli addetti ai servizi – sicurezza del lavoro
art. 11 Rischi e responsabilità dell’ appaltatore art. 12. Assicurazioni e garanzie cauzionali art. 13 Forza maggiore
art. 14 Cessione del contratto – fallimento dell’ appaltatore – vicende soggettive dell’ esecutore del contratto
art.15 Pagamenti dei corrispettivi
art.16 tracciabilità dei flussi finanziari, modello organizzativo, codice etico, codice etico comportamentale
art. 17 Penalità
art. 18. Clausola risolutiva espressa art. 19 Stipula del contratto
art. 20 Controversie
art. 21 Disposizioni finali
art. 22 Accettazione del capitolato speciale
Data firma del Legale Rappresentante
Allegati: i sottoindicati documenti:
documento valutazione rischi, piano emergenza, Allegato B - DUVRI sono disponibili e scaricabili dal sito aziendale: xxx.xxxxxxxxxx.xx