CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: OPERATORI DEI TRASPORTI SU STRADA
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: OPERATORI DEI TRASPORTI SU STRADA
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
VERSIONE 01_06_2018 LSW1699G-12
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza
* * * * *
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
x. Xxxxx’x è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd’s.
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
d. Xxxxx’x ha recapito telefonico al n. x00000000000, e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed ha editato il sito internet XXX.xxxxxx.xxx.
e. I membri del Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 44 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2017* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 30.122 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s pari a Euro 27.660 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 0 milioni e dalle riserve centrali di Euro 2.462 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2017 è stato pari al 215%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 3.877 milioni e il Solvency Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.801 milioni. Tutti gli importi relativi alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” aggiornato al 31 Dicembre 2017**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2017: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx- relations/results/2017ar/ar2017_annual-report-2017.pdf
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2017:
*** Tasso di cambio al 31.12.2017: EUR 1,00 = GBP 0,8886 (fonte: Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è consultabile ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese): xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- lloyds xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Non è previsto il tacito rinnovo - Pag. 6 del testo di polizza 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILTA CIVILE PROFESSIONALE DANNI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
▪ Pag. 3 - 4 del testo di polizza ESTENSIONI – N/A
ESCLUSIONI
▪ Pag. 4 – 5 del testo di xxxxxxx
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 7 punto 1 del testo di xxxxxxx
5. Aggravamento del rischio
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 7 punto 1 del testo di xxxxxxx
6. Premi
La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE.
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Pag. 7 punto 3 del testo di xxxxxxx
7. Rivalse
Diritto che, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI - Pag. 6 del testo di xxxxxxx
8. Diritto di recesso
RECESSO IN CASO DI SINISTRO - Pag. 6 del testo di xxxxxxx
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Pag. 7 Punto 5 del testo di polizza
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in libertà di stabilimento. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO - Pag. 5 – 6 del testo di xxxxxxx
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
‐ Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000;; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
RECLAMI pag. 8 Art. 12 del testo di xxxxxxx
14. Arbitrato
N/A
* * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
OPERATORI DEI TRASPORTI SU STRADA
AVVERTENZA IMPORTANTE
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
PREMESSA
Premesso che l'Assicurato - in relazione alla propria esigenza di comprovare la ricorrenza in capo al medesimo dei requisiti di idoneità finanziaria previsti all'art. 7.1. del Regolamento (CE) N. 1071/2009 del 21.10.2009 - ha fatto pervenire ai Sottoscrittori del presente contratto un QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA scritto, recante la data indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, contenente vari particolari e dichiarazioni ed ha fatto inoltre pervenire altre informazioni scritte, i dati contenuti nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e quant'altro costituiscono, di comune accordo, la base di questo contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello stesso.
ATTESTAZIONE
Gli ASSICURATORI:
- Visto il comma 6-bis dell'art. 11 del D.L. 5/2012 che esclude dal computo dell'importo utile per la dimostrazione dell'idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di cose per conto di terzi i rimorchi, i semirimorchi ed i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t., facenti parte del parco veicolare dell'impresa;
- Visto l'art. 7, comma 1 del Reg. CE n. 1071/2009 che definisce il contenuto, gli importi minimi e le modalità di dimostrazione dell'idoneità finanziaria da parte delle Imprese di Trasporto su Strada per conto di terzi;
- Visto in particolare il comma 2 ed il comma 3 del citato art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009 come attuati con lett. b), art. 7, comma 1 del Decr. Dir. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dir. Trasp. Prot. n. 291 del 25.11.2011 (G.U. n. 277 del 28.11.2011) da ultimo meglio specificati Cir. Min. Infr. e Trasp. Prot. n. 11551 del 11.5.2012;
Attestano
1. Ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa, di avere emesso a favore dell'impresa individuata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l'importo garantito fino alla concorrenza massima del limite indicato nella MODULO/SCHEDA DI COPERTURA;
2. di avere allo scopo sottoscritto con la stessa impresa, a cui è trasmesso l'originale, la relativa POLIZZA avente validità annuale come indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e pertanto di almeno un anno dalla data di rilascio della presente attestazione;
3. di assumersi con il presente atto l'obbligo di comunicare all'Albo Provinciale competente, in forma scritta, "entro il termine di 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini delle variazioni contrattuali" (Ultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 del Decr. Dir. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dir. Trasp. Prot. n. 291 del 25.11.2011 ed ultimo periodo, punto 7 Cir. Min. Infr. e Trasp. Prot. n. 11551 del 11.5.2012
Sezione A DEFINIZIONI
I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
CLAIMS MADE – RETROATTIVITA’: L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell’ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.
CONTRAENTE: il soggetto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che sottoscrive la presente POLIZZA.
ASSICURATO:
a) La persona giuridica che svolga autonomamente l’attività professionale di seguito specificata.
b) La persona fisica che, in qualità di dipendente dell’ASSICURATO, svolge esclusivamente per conto dell’ASSICURATO stesso l’ATTIVITA’ PROFESSIONALE di seguito specificata.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: L’attività di autotrasportatore su strada iscritto all’ Albo quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme, e/o regolamenti attualmente vigenti in materia in Italia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
ASSICURATORI: Alcuni Assicuratori dei LLOYD’S di Londra, sottoscrittori della seguente POLIZZA.
TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO;
b) Le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) I Collaboratori dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all’ASSICURATO.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, ad un unico LIMITE DI INDENNIZZO ed ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA.
ATTO ILLECITO:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO e o da qualunque dipendente o amministratore dell’ASSICURATO;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto dall’ASSICURATO o da qualunque dipendente o amministratore dell’ASSICURATO.
Eventuali ATTI ILLECITI connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione.
CIRCOSTANZA:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI.
PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
PERDITA:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
b) i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un Provvedimento giudiziale;
c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
COSTI E SPESE:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi Collaboratori.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
c) I COSTI E LE SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITI DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
PERIODO DI RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO denunciate per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto PERIODO DI RETROATTIVITÀ. Il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE.
A tali ammontari vanno aggiunti i Xxxxx e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.
FRANCHIGIA O SCOPERTO: l’ammontare del LIMITE DI INDENNIZZO, percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
SOSTANZE INQUINANTI: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.
DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne
l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI
RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
ESCLUSIONI
Gli Assicuratori non saranno responsabili nei confronti dell'Assicurato per qualunque richiesta di risarcimento
(1) RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO derivante direttamente o indirettamente da infortunio, malattia, invalidità o morte di qualunque persona, che si sia verificata mentre questi stava effettuando una attività alle dipendenze dell'Assicurato, tanto in forza di un contratto di servizio quanto di apprendistato ovvero derivante dall'inosservanza di tutti gli obblighi ai quali l'Assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, è tenuto nei confronti dei suoi dipendenti,
(2) PROPRIETÀ, POSSESSO UTILIZZO E CONDUZIONE DI TERRENI, IMMOBILI ECC. derivante direttamente o
immobili, costruzioni, aeromobili, natanti e di qualunque veicolo a propulsione meccanica,
indirettamente dalla proprietà, possesso, utilizzo e/o conduzione da parte dell'Assicurato od in suo nome di terreni,
(3) COMPORTAMENTI. FRAUDOLENTI O DOLOSI derivanti direttamente o indirettamente dovuti a omissioni e/o
comportamenti dolosi, disonesti o fraudolenti posti in essere da parte dell'Assicurato, (4) DIFFAMAZIONE conseguenza di ingiuria o diffamazione,
(5) VIOLAZIONI dipendente da violazione di Copyright, Xxxxxxxx, Disegni/Progetti registrati, Marchi o Passing-off,
(6) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE derivante, direttamente o indirettamente, da ogni assunzione, da parte dell'Assicurato, di responsabilità contrattuale tramite esplicito accordo o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato comunque ritenuto responsabile per i danni conseguenti anche in assenza di tale esplicito accordo o garanzia, Allegato n. 2 Pagina nr. 7
(7) PRODOTTI dipendente da o dovuto a beni o prodotti venduti, forniti riparati, modificati, fabbricati, installati o manutenuti da parte dell'Assicurato o da parte di Società correlate o subappaltatrici dell'Assicurato,
(8) INFORTUNI E DANNI A COSE derivante da infortuni, malattie, invalidità o morte subiti da qualunque persona o derivante da perdita, danno o distruzione di cose.
(9) INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL' ASSICURATO derivante da o connessa sia in maniera diretta che indiretta con stati di insolvenza o fallimento dell'Assicurato,
(10) INFILTRAZIONE E INQUINAMENTO basato, derivante o connesso sia in maniera diretta che indiretta con infiltrazione, inquinamento, contaminazione di qualunque tipo,
(11) ALTRE ASSICURAZIONI rispetto alle quali I' Assicurato ha diritto ad essere risarcito da qualsiasi altra assicurazione, fatta eccezione per le somme che eccedano l'ammontare pagabile da parte di tali altre assicurazioni.
(12) CIRCOSTANZE NOTE derivante da tutte le circostanze e/o avvenimenti che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento sotto la presente Polizza, e delle quali l'Assicurato sia a conoscenza o debba ragionevolmente essere a conoscenza fin dall'inizio della presente copertura, sia che tali circostanze siano state notificate ad altre Compagnie di Assicurazione o meno,
(13) RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a fatti commessi in periodo anteriore alla data di retroattività concessa e indicata in SCHEDA DI COPERTURA
(14) CONTAMINAZIONI NUCLEARI direttamente o indirettamente causate da:
i. radiazioni ionizzanti e/o da contaminazione radioattiva causata da combustibili nucleari, scorie nucleari di qualsiasi genere e rifiuti tossici derivati dalla combustione nucleare,
ii. proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da qualsiasi altra proprietà pericolosa di apparati nucleari di qualsiasi genere o loro componenti.
(15) AZIONE LEGALE dove l'azione per il risarcimento dei danni sia stata sollevata in Tribunali di Paesi diversi da quelli indicati nella Scheda alla voce "Giurisdizione" ovvero, pur essendo sollevata nei tribunali dei paesi indicati nella Scheda, tale azione risulta essere diretta a far rispettare sentenze emanate da Stati non compresi alla suddetta voce "Giurisdizione" sia richiamando la Reciprocità che altro.
(16) MULTE/PENALITÀ riguardante multe, penalità, risarcimenti punitivi, multipli ed esemplari.
(17) RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE E RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO SPEDIZIONIERE derivante, direttamente o
indirettamente, dalla Responsabilità Civile del Vettore e dello Spedizioniere spettante all’Assicurato in virtù delle norme di legge vigenti.
(18) PERDITE CONSEQUENZIALI questa polizza è limitata ai soli costi sostenuti per la rettifica/correzione di azioni negligenti, errori od omissioni dell’assicurato ed esclude espressamente qualsiasi responsabilità generatasi in capo agli assicurati in conseguenza di tali azioni negligenti, errori od omissioni (da qui in avanti definite perdite consequenziali). Ai fini di questa esclusione le perdite consequenziali includono, ma non sono limitate a, qualsiasi perdita di profitto e / o profitti attesi, avviamento, reputazione o perdite di produzione subiti da parte di terzi e costi sostenuti per pulire qualsiasi rete fognaria o di inquinamento e danni alla proprietà
(19) ESCLUSIONE GUERRA, TERRORISMO ED EVENTI NATURALI In deroga a qualunque disposizione della presente polizza o a qualsiasi accordo affermante il contrario, sa da e si prende atto che la presente assicurazione esclude le
i)
guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia 8sia che la guerra sia o meno stata
dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti popolari equiparabili ad insurrezione usurpazione od
perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, risultanti da o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi o di qualunque altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita:
occupazione militare; o
ii)
ogni atto di terrorismo. Ai sensi di questa disposizione un atto di terrorismo significa un atto, che include ma che
non è limitato all’uso della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscano
singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influire qualsiasi governo e/o spaventare totalmente o parzialmente i popoli. La presente clausola esclude inoltre le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controlli, prevenire o sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo. Nel caso in cui gli Assicuratori sostengano in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta dalla presente assicurazione, l’onere di provare il contrario è posto a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui una parte della presente clausola dovesse risultare invalida o
inapplicabile, le restanti parti restano comunque valide.
(20) ESCLUSIONE DELL’AMIANTO Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di amianto e qualunque altro processo che coinvolga l’amianto. Tuttavia questa esclusione non potrà essere applicata ai reclami derivanti da atti, errori o omissioni dell’Assicurato derivanti dalle sue attività come riportato al punto 3. “Attività professionale” delle Definizioni e tutte le attività e mansioni a ciò attinenti. Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcun danno laddove questo danno o parte di esso, direttamente o indirettamente, sia basato su quanto sopra riportato o sia ad esso attribuibile, sia legato o nasca da qualsiasi pregiudizio reale o presunta lesione personale, malattia o morte di qualsiasi persona.
(21) ESCLUSIONE DELLE MUFFE TOSSICHE In considerazione del premio applicato, la copertura offerta da questa Polizza non si intende operante per reclami o spese di gestione dei sinistri che, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, riguardino o derivino dall'attuale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di muffe e funghi, spore e micotossine di qualsiasi tipo, o ogni azione intrapresa da qualsiasi parte in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore e micotossine di qualsiasi tipo.
(22) ESCLUSIONE D&O Questo contratto esclude ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell’Assicurato nella funzione di direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione: ma questa esclusione non si applica nei confronti di consulenza legale o servizi legali resi alle suddette aziende e/o organizzazioni.
(23) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DALLA COMPONENTISTICA DI
ESPLOSIVI NUCLEARI La presente polizza non copre: - perdita, distruzione o danneggiamento di qualsiasi bene o di eventuali perdite o spese di qualsiasi tipo risultanti o derivanti da qualsiasi danno indiretto. - qualsiasi responsabilità
ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari da combustibile
legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da o indirettamente derivanti da: - radiazioni
nucleare - proprietà di sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre sostanze pericolose o da qualsiasi insieme dei
componenti esplosivi nucleari o componente nucleari dello stesso.
(24) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un ASSICURATO che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’ASSICURATO stesso con riferimento all’incarico da questi assunto;
25) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte allo svolgimento di incarichi professionali all’assunzione dei quali l’ASSICURATO non ha adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla Legge.
CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITA’
Premesso che la presente XXXXXXX tiene indenne l'ASSICURATO per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da comportamenti posti in essere, ricevute dall’ASSICURATO e notificate agli ASSICURATORI nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE come indicato nell’oggetto dell'assicurazione, è previsto un eventuale PERIODO DI RETROATTIVITÀ, secondo quanto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
Resta inteso che, la garanzia non vale per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che risultano essere già state presentate all'ASSICURATO prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE di questo contratto o per quelle che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente al PERIODO massimo DI RETROATTIVITÀ della POLIZZA.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Premesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite all’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 10 giorni di:
I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una
RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
c) I Legali e Periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a termini del presente contratto.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanze e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando all’ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potrà essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
LEGALI RAPPRESENTANTI
In caso di morte dell'Assicurato gli Assicuratori indennizzeranno, rispetto alla responsabilità nelle quali sia eventualmente incorso lo stesso Assicurato, i suoi legali rappresentanti, nei termini della presente Polizza; resta inteso che tale legale rappresentante dovrà osservare, adempiere ed assoggettarsi ai termini, condizioni ed esclusioni della presente Xxxxxxx, in quanto applicabili, come se fosse egli stesso l'Assicurato.
RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
Se l'Assicurato lo richiederà per iscritto, gli Assicuratori indennizzeranno gli amministratori e i dipendenti dell'Assicurato allo stesso modo dell'Assicurato stesso; in questo caso resta inteso che tali soggetti dovranno osservare, adempiere ed assoggettarsi ai termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza, come se fossero loro stessi l'Assicurato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI
Premesso che gli Assicuratori sono surrogati nei diritti di rivalsa dell'Assicurato per ogni risarcimento liquidato ai sensi della presente Polizza, gli Assicuratori rinunciano a far valere tali diritti di rivalsa nei confronti degli amministratori o dei dipendenti dell'Assicurato stesso, ameno che la richiesta di risarcimento non sia stata originata o non sia in qualunque modo dipesa da omissioni o comportamenti dolosi, disonesti o fraudolenti posti in essere da parte dei suddetti amministratori e/o dipendenti.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell’Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte degli Assicuratori, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni.
Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro, non è prevista alcuna restituzione di premio.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
DEROGA DELLA TACITA PROROGA
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1899 Cod. Civ. il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Sezione B
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio - Aggravamento del rischio.
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all’indennizzo.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione o appendice della presente POLIZZA.
2. Altri contratti con altri assicuratori.
Qualora l'Assicurato abbia già in corso altra POLIZZA assicurativa, questo Contratto opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima POLIZZA ed a secondo rischio - con una franchigia pari al massimale di primo rischio - per tutte le garanzie previste dalla prima Polizza.
Resta convenuto che in caso di inoperatività della prima POLIZZA a causa di un mancato pagamento del PREMIO, la citata franchigia rimarrà comunque a carico dell'ASSICURATO stesso.
Sono richiamate le disposizioni dell'Art. 1910 Cod. Civ. ove applicabili.
3. Pagamento del PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Se l’ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).
Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
4. Oneri Fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO.
5. Rinvio alle norme di Legge.
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.
6. Estensione Territoriale.
L‘assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell‘Unione Europea.
7. Foro Competente
Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.
8. Conflitto tra testi di POLIZZA
Nel caso in cui ci dovessero essere differenza tra la versione Inglese del testo di polizza e la versione italiana del testo di polizza, prevarrà la versione italiana.
9. Elezione di domicilio.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
Xxxxxxxx Xxxxx
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
T: x00 00 0000000 - F: x00 00 00000000
10. Xxxxxxxx broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
11. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
12. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
Il Contraente U.I.A. SRL
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Sezione A
Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made - Retroattività) Definizioni
Esclusioni
Obblighi dell’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento
Sezione B - Condizioni Generali di Assicurazione
1. Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
2. Altri contratti con altri assicuratori
3. Pagamento del Premio
4. Oneri fiscali
5. Rinvio alle norme di legge
6. Estensione territoriale
7. Foro Competente
8. Conflitto tra testi di polizza
9. Elezione di domicilio
10. Xxxxxxxx broker (se operante)
11. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
Il Contraente U.I.A. SRL
GLOSSARIO
(Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Sindacato:
È definito Xxxxxxxxx il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s;
Bilanci dei membri:
L’utile/ (la perdita) da distribuire/ (da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s;
Consumatore:
È la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Fondi dei membri presso i Lloyd’s:
I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Claims made - Retroattività:
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
Questionario /Modulo di proposta:
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
Modulo/Scheda Di Copertura:
Il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Contraente:
Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Assicurato:
a) La persona giuridica che svolga autonomamente l’attività professionale di seguito specificata.
b) La persona fisica che, in qualità di dipendente dell’ASSICURATO, svolge esclusivamente per conto dell’ASSICURATO stesso l’ATTIVITA’ PROFESSIONALE di seguito specificata.
Attività professionale:
L’attività di autotrasportatore su strada iscritto all’ Albo quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme, e/o regolamenti attualmente vigenti in materia in Italia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Assicuratori:
Alcuni Assicuratori dei LLOYD’S di Londra, sottoscrittori della seguente POLIZZA.
Terzo:
Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine Terzo esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
b) Le imprese o Società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) I Collaboratori dell’Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
Richiesta di risarcimento:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all’Assicurato.
Più Richieste di Risarcimento contestuali riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito, anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, ad un unico Limite di Xxxxxxxxxx ed ad un unico Scoperto o Franchigia.
Sinistro:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Atto illecito:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO e o da qualunque dipendente o amministratore dell’ASSICURATO;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto dall’ASSICURATO o da qualunque dipendente o amministratore dell’ASSICURATO.
Eventuali ATTI ILLECITI connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
Polizza/Contratto d’ Assicurazione:
Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Circostanza:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a Terzi;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati.
Periodo di assicurazione:
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perdita:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;
b) i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i Xxxxx e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile.
Costi e spese:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Xxxxxxx non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.
c) I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Limiti di Indennizzo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.
Periodo di retroattività:
Il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento denunciate per la prima volta dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto Periodo di Retroattività. Il Limite di Indennizzo indicato nel
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
Premio:
Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Limite d’indennizzo/Massimale:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Sottolimite:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Franchigia:
Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Scoperto:
Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Atti terroristici:
A titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Sostanze inquinanti:
Qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.
Intermediario: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
Danni corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
MODULO DI PROPOSTA
RC PROFESSIONALE OPERATORE DEL TRASPORTO SU STRADA
1.
Nome e Cognome del Proponente
Natura giuridica | ditta individuale | società di persone | società di capitali |
Trasporto merci | Trasporto persone | entrambi |
Impresa di trasporto su strada che intende stipulare la polizza per conto terzi
Altro specificare dettagli Dipendenti n° di cui autisti n°
Partita Iva e/o Codice Fiscale del Proponente Indirizzo (via, città, CAP, provincia) del Proponente
Data di inizio dell’attività (GG/MM/AA) Data di iscrizione all’albo (GG/MM/AA) Ragione sociale del contraente Partita Iva Indirizzo (via, città, CAP, provincia)
Sito Web Data di costituzione (GG/MM/AA) Indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata
2.
Elenco mezzi (si escludono rimorchi, semirimorchi e veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5T) Numero Totale dei mezzi:
TARGA | PORTATA | P=Proprietà / L=Leasing / N=Nolo |
3.
Altre informazioni
A.
⮚ Il proponente può confermare che nessuna assicurazione analoga alla presente è mai stata rifiutata o cancellata o che il rinnovo non sia stato concesso? Si no
In caso di risposta negativa indicare la Compagnia di Assicurazione ed il motivo:
B.
⮚ Negli ultimi 2 anni il Contraente ha ricevuto richieste di risarcimento in relazione all’ esercizio dell’attività professionale dichiarata (per fatto proprio o dei collaboratori)? Si No
In caso di risposta affermativa fornire informazioni:
C.
⮚ Negli ultimi 2 anni il Proponente è stato oggetto di provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall’ Albo?
Si No
In caso di risposta affermativa fornire informazioni:
D.
⮚ Ricavi per l’attività espletata nel:
Ultimo esercizio: esercizio in corso (previsione):
E.
⮚ Massimale di garanzia richiesto per sinistro e per anno assicurativo (9000,00 € per il primo mezzo; 5000,00 € per i mezzi successivi): €
F.
⮚ Periodo di retroattività richiesta:
Data effetto polizza
G.
Da quanti anni risulta essere assicurato in modo continuativo?
⮚ Il proponente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti ovvero nei confronti dei suoi collaboratori.
In caso contrario fornire le informazioni relative:
IMPORTANTE
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l’assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come “base” per la stipula della polizza stessa in tal caso il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CODICE DELLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03) - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E S.M.I.
Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è U.I.A. SRL con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)
DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:
- che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato la “Nota Informativa”, le “Condizioni di Assicurazione”, il “Glossario” che, con il presente modulo di proposta di Assicurazione, formano parte integrante del Fascicolo Informativo;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso xx accettato l’informativa sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Xxxxx vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Xxxxx, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
ALLEGATO N°1- NO CLAIMS DECLARATION
La no claims declaration è una dichiarazione che il proponente/compilatore del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA deve utilizzare nel caso trascorrano più di trenta giorni dalla data di compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA alla data dell’ordine fermo, per “rivitalizzare” il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA precedentemente compilato e per ottenere la copertura.
Scaduto il termine di validità del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA (30 giorni dalla data di compilazione) compilare tutti i campi necessari:
Con la seguente NCD
si dichiara
che le informazioni contenute nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA datato / / . non hanno subito alcuna modifica e che, dopo un’accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l’insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma