ADDENDUM
ADDENDUM
AL
Regolamento
PER
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI
“INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.”
(in vigore sino al 31.12.2021 approvato dal C.d.A. in data 04.02.2021)
PREMESSA
A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 178 del 16/07/2020 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - in vigore dal 17/07/2020 - e della sua conversione nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata sulla G.U. n.
228 del 14/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (in breve Decreto “Semplificazioni”) al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono previste procedure derogatorie al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in breve “Codice”). Deve precisarsi che per tali finalità le regole sono state estese anche ai Settori Speciali ed i valori indicati sono quelli in vigore dal 01/01/2020.
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Va chiarito che dette misure si applicano “a prescindere” dalla dichiarazione di uno stato di emergenza COVID o da una connessione con specifiche problematiche COVID, al solo fine di accelerare qualsiasi procedura di gara, sia sopra che sotto soglia comunitaria, tanto che vi sono alcune misure applicabili solamente sino al 31.12.2021 ed altre che modificano “a regime” il D.Lgs. 50/2016.
Di seguito vengono riportate le principali novità che apportano modifiche al Regolamento e al processo di affidamento precisando che il presente addendum è mirato specificamente a quelle (la maggior parte) temporaneamente vigenti solamente sino alla data del 31.12.2021. Fermo restando che è preferibile ritenere che dette misure sia “obbligatorie” sino al 31.12.2021, stanti i fini acceleratori, nell’ipotesi in cui Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. (di seguito “Interporto”) intendesse comunque osservare le procedure descritte nel Regolamento o quelle diverse del D.Lgs. 50/2016 (che non sono state abrogate nel frattempo, né sospese: ad esempio, l’art. 36, D.Lgs. 50/2016), e non quelle descritte nel presente addendum, si renderà necessario indicare la motivazione sottesa a detta scelta all’interno della determina a contrarre atteso che verrebbe interpretata come una scelta di non avvalersi dell’accelerazione.
Si ricorda infatti che l’art. 21, Decreto Semplificazioni prevede significativamente – per tutti i “fatti” avvenuti, rispetto a qualsiasi tipo di procedura di gara o fase esecutiva che siano avvenuti dopo luglio 2020 - l’esonero da responsabilità erariale da “colpa grave” innanzi alla Corte dei Conti nelle ipotesi in cui non si rallenti o vi siano si omissioni in un ambito procedimentale.
A) SETTORI SPECIALI - SERVIZI E FORNITURE
A1) Regime sopra soglia comunitaria (>= € 428.000)
Per qualsiasi tipo di bene o servizio si applicano, alternativamente, le procedure di cui all’art. 2, commi
2 (con una accelerazione dei termini), 3 (con la possibilità di avvalersi della procedura negoziata per l’urgenza con una motivazione più agevole), mentre, laddove riguardi – nel caso di Interporto - i trasporti, le infrastrutture ferroviarie ed i contratti ad essi collegati Interporto potrà utilizzare anche la procedura “ultrasemplificata” di cui al comma 4 del medesimo art. 2 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020.
A2) Regime sotto soglia comunitaria (< € 428.000)
Per qualsiasi tipo di bene o servizio si applicano l’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del DL 76/2020 conv. in L.
120/2020 e, pertanto, la disciplina nel presente Addendum.
B) SETTORI SPECIALI - LAVORI PUBBLICI
B1) Regime sopra soglia comunitaria (>= € 5.350.000)
Per qualsiasi tipo di lavoro si applicano, alternativamente, le procedure di cui all’art. 2, commi 2 (con una accelerazione dei termini), 3 (con la possibilità di avvalersi della procedura negoziata per l’urgenza con una motivazione più agevole) del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, mentre laddove riguardi - nel caso di Interporto - i trasporti, le infrastrutture ferroviarie ed i contratti ad essi collegati Interporto potrà utilizzare anche la procedura “ultrasemplificata” di cui al comma 4 del medesimo art. 2 del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020.
B2) Regime sotto soglia comunitaria (< € 5.350.000)
Per qualsiasi tipo di lavoro si applicano l’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 76/2020 conv. in L.
120/2020 e, pertanto, la disciplina nel presente Addendum.
REGIME SOPRA SOGLIA
Per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria ed architettura indicati all’art. 157, D.Lgs. 50/2016 di valore superiore alla soglia comunitaria Interporto può osservare alternativamente le seguenti procedure:
1) comma 2, art. 2: procedure di cui agli articoli 123 e 124, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e quindi con una semplice accelerazione delle tempistiche;
2) comma 3, art. 2: procedura negoziata di cui all’articolo 125, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria e quando vi siano due specifiche motivazioni:
a) ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, talché i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;
b) si tratti di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In questi due casi l’accelerazione è molto più significativa sotto due profili:
a) l’“estrema urgenza” è molto più agevolmente motivabile;
b) nella fase di gara e nella fase esecutiva – per effetto di quanto disposto al comma 4 dell’art. 2 - si può operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:
I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;
II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;
III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;
IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.
Sul piano processuale, solamente in questo specifico caso si applica integralmente l’art. 125, D.Lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo non può più essere dichiarato inefficace nemmeno dal Giudice;
3) comma 4, art. 2: negli specifici settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, sia nella fase di gara che nella fase esecutiva si può operare, come nel caso del comma 3° dell’art. 2, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:
I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;
II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;
III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;
IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.
Sul piano processuale, in questo specifico caso non si applica però integralmente l’art. 125, D.Lgs.
104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo può
essere dichiarato inefficace dal Giudice ed è solamente più difficile, per il ricorrente, ottenere un provvedimento cautelare;
Sia nel caso sub 2) che sub 3), siccome Interporto opera nel settore dei “trasporti” e “infrastrutture ferroviarie” è possibile adottare una procedura negoziata semplificata anche nel “sopra soglia” e che risulta vincolata al rispetto delle sole disposizioni espressamente richiamate dalla norma riportata. Essa consiste, in concreto, nella pubblicazione di un “avviso di gara” (essendo previsto l’obbligo di trasparenza) contenente già il disciplinare di gara e la lettera di invito e gli elementi minimi di rilievo comunitario per consentire agli operatori economici di formulare la propria offerta (soccorso istruttorio, stand still, ecc.).
Tale procedura ricalca, nella sostanza, quella dei contratti esclusi dell’art. 4, Codice (ad esempio, per la
ricerca di finanziamenti, mutui, ecc.);
4) oltre ai due casi specifici di procedura negoziata indicati al punto sub 2) (cioè anche in ipotesi diverse dalla “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi), Interporto può procedere, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 125 del Codice mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara. Deve però motivare espressamente la presenza di una delle ipotesi tassativamente indicate nella relativa disposizione dell’art. 125 e, soprattutto, non opera la deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia; il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE; il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice; il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto), ma si seguiranno le norme sui settori speciali di ci al D.lgs. 50/2016.
SOTTO SOGLIA
FORNITURE DI BENI E SERVIZI nonché SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, inclusa
l’attività di progettazione (< € 428.000)
1° livello di valore: € 0 - 75.000,00;
2° livello di valore: € 75.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 428.000,00.
Per tutti gli affidamenti verranno osservate le seguenti operazioni principali:
• constatazione della ricezione dell’offerta sulla piattaforma telematica E-Appalti;
• constatazione della presenza, delle eventuali buste virtuali interne;
• valutazione del preventivo/delle offerte;
• affidamento al miglior preventivo/offerta;
• preferibile dare atto delle operazioni eseguite in appositi verbali di gara.
È applicabile ai servizi ed alle forniture regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e
l’aumento o diminuzione del quinto d’obbligo prevista per i settori ordinari (cfr. art. 106 del Codice).
Art. 1 – Forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l’attività di
progettazione di importo < € 75.000,00
1. L’affidamento delle forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l’attività di progettazione di importo inferiore ad € 75.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto (RDO tramite E-Appalti) anche senza l’acquisizione di preventivi.
Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario.
In ogni caso l’affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell’ANAC.
Art. 2 – Forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l’attività di
progettazione di importo tra € 75.001,00 ed € 428.000,00
1. I servizi e le forniture, i servizi di ingegneria e architettura inclusa l’attività di progettazione di importo compreso tra € 75.001,00 ed € 428.000,00 può avvenire mediante procedura negoziata senza bando (RDO tramite E-Appalti) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Quanto ai servizi di ingegneria e architettura inclusa l’attività di progettazione si deve ritenere che il limite di € 40.000,00 previsto per applicare obbligatoriamente il criterio dell’o.e.p.v. sia implicitamente elevato, sino al 31.12.2021, ad € 75.000,00.
LAVORI (< € 5.350.000)
1° livello di valore: € 0 – 150.000,00;
2° livello di valore: € 150.001,00 – 350.000,00;
3° livello di valore: € 350.001,00 – 1.000.000,00;
4° livello di valore: € 1.000.001,00 sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 5.350.000,00.
Art. 3 – Lavori di importo < € 150.000,00
L’affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto (RDO tramite E-Appalti) anche senza l’acquisizione di preventivi.
Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario.
Le imprese scelte fiduciariamente dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto prevista dall’art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del Codice.
Art. 4 – Lavori di importo tra € 150.001,00 ed inferiori alla soglia comunitaria
Valori superiori ad € 150.001,00 e sino ad € 350.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito (RDO tramite E-Appalti) ad almeno cinque operatori economici.
Tali lavori sono affidati sulla base di una valutazione di almeno 5 operatori economici.
Valori superiori ad € 350.000,00 e sino ad € 1.000.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito (RDO tramite E-Appalti) ad almeno 10 imprese.
Valori superiori ad € 1.001.000,00 e sino ad € 5.350.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito (RDO tramite E-Appalti) ad almeno 15 imprese.
In tutte le procedure negoziate sopra indicate Interporto dovrà rispettare:
- i principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice;
- il criterio di rotazione degli inviti;
- la diversa dislocazione territoriale.
Gli operatori economici dovranno essere individuati in base a:
- indagine di mercato previa pubblicazione di avviso;
- elenchi o albi interni (non è possibile invitare gli operatori economici al di fuori di tali elenchi ma chi non è iscritto a tali elenchi non può chiedere di essere invitato alla procedura di affidamento).
Il contraente potrà essere selezionato mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso fermo restando il rispetto delle ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 95 in cui il criterio dell’OEPV risulta obbligatorio.
Nel caso in cui Interporto ricorra all’aggiudicazione con applicazione del criterio del prezzo più basso procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.