Addì, 4 luglio 2008, in Roma tra
Addì, 4 luglio 2008, in Roma tra
• la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA rappresentata dal presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dai vice presidenti Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal direttore generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx e da Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx,
e da una Delegazione industriale composta dai signori: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA
e
• FILCEM-CGIL rappresentata dal segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxx, dal segretario nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx, con l'assistenza della Segreteria confederale CGIL nella persona del segretario generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
• XXXXX-XXXX rappresentata dal segretario generale Xxxxxx Xxxxx, dal segretario generale aggiunto Xxxxxx Xxxxxxx, dai segretari nazionali Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal dirigente di comparto Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e assistiti dal segretario generale XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• XXXXXX-XXX, rappresentata dal segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxx, dai segretari nazionali Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dai segretari di comparto Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, assistiti dal segretario generale XXX Xxxxx Xxxxxxxxx; con la partecipazione della Delegazione Trattante Unitaria eletta a Xxxxxxxx
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ISCRITTE ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:
• FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA
• Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP)
Addì, 4 luglio 2008, in Roma
tra
• la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA rappresentata dal presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dai vice presidenti Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal direttore generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx e da Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx,
e da una Delegazione industriale composta dai signori: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA
e
• il Sindacato Nazionale UGL GOMMA PLASTICA rappresentato dal segretario nazionale Xxxxx Xxxxx, dai coordinatori nazionali: Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, coadiuvati da un Comitato di negoziazione composto dai delegati delle Segreterie provinciali: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx,
con l’assistenza del segretario confederale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx con delega alla Chimica e del segretario generale Xxxxxx Xxxxxxxxx
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ISCRITTE ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:
• FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA
• Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP)
N.B.
Il richiamo nel presente contratto a FILCEM-CGIL, FLERICA-CISL e UILCEM- UIL è esteso alle altre Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.
Addì, 4 luglio 2008, in Roma tra
• la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA rappresentata dal presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dai vice presidenti Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal direttore generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx e da Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx,
e da una Delegazione industriale composta dai signori: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA
e
• la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici (FAILC) della CONFAIL Settore Industria della Gomma, Cavi Elettrici e Affini, Materie Plastiche rappresentata dal suo segretario nazionale rag. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx e dai sigg. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,
con la partecipazione delle Segreterie provinciali delle RSA e RSU del settore;
con l’assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro CONFAIL rappresentata dal segretario generale Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal vice segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxx
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ISCRITTE ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:
• FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA
• Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP)
N.B.
Il richiamo nel presente contratto a FILCEM-CGIL, FLERICA-CISL e UILCEM- UIL è esteso alle altre Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.
Parte I
Titolo I - RELAZIONI INDUSTRIALI
RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE OSSERVATORIO NAZIONALE 1)
Le parti firmatarie, considerato quanto stabilito dagli Accordi interconfederali 25.1.90 e 23.7.93, condividono l’obiettivo di rispondere alle problematiche poste dalla Unione Europea attraverso la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per favorire e tutelare l’occupazione. Tenuto altresì conto della complessità dei problemi legati alle trasformazioni aperte in Italia, in Europa e nel resto del mondo, concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali costruttive, ispirate al
coinvolgimento e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente contratto.
2)
Pertanto, ferme restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le parti firmatarie convengono di costituire un Osservatorio nazionale che a richiesta di una delle Parti, e almeno una volta l’anno, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo, che di fattori di criticità.
3)
Le analisi e le valutazioni svolte dalle Parti all’interno dell’Osservatorio nazionale costituiscono punti di riferimento per le attività di loro competenza.
4)
In particolare saranno oggetto di esame congiunto al livello nazionale:
• l’andamento dei mercati nazionali e internazionali nonché, sulla base dei dati complessivi riguardanti le previsioni di investimento e i costi delle materie prime e della energia, le prospettive produttive del settore e dei suoi comparti più significativi, e gli effetti di tali prospettive sulla occupazione, con particolare riguardo alle eventuali aree territoriali di crisi;
• i processi di innovazione tecnologica e le tendenze della ricerca e sviluppo, con i relativi effetti in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della prestazione e formazione;
• le iniziative legislative che potranno avere effetti specifici sul settore, e in particolare gli eventuali interventi di sostegno ai programmi in materia di ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo;
• l’andamento complessivo degli investimenti, nonché la verifica delle ragioni che eventualmente si frappongono allo sviluppo di ulteriori investimenti sul territorio nazionale;
• le iniziative normative della UE che abbiano diretta influenza sul settore, nonché i raffronti fra Italia e UE in materia di: organizzazione ed efficacia delle relazioni industriali, costo del lavoro settoriale, incidenza degli oneri sociali e fiscali sul lavoro, orario di lavoro.
Sui temi sopra indicati le Parti potranno, di volta in volta, prevedere informazioni specifiche per i singoli comparti nei quali si articola il settore.
Inoltre, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sono istituite le seguenti sezioni di attività:
A) Lavoro.
Premesso quanto previsto dalla legislazione e nel rispetto degli accordi interconfederali vigenti, e riconoscendo l’importanza di perseguire
– nell’interesse delle imprese e dei lavoratori – la migliore funzionalità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più adeguati a dare risposte mirate e flessibili alle
esigenze del sistema produttivo, le parti nazionali esamineranno congiuntamente le seguenti materie:
• le caratteristiche e le eventuali problematiche in tema di occupazione e mercato del lavoro nel settore, attraverso un monitoraggio dell’andamento della occupazione complessiva, delle tipologie di contratti utilizzate (tempo parziale, tempo determinato, somministrazione, contratto di inserimento lavorativo), delle modalità della prestazione lavorativa in atto, della occupazione giovanile (inserimento lavorativo dei giovani e apprendistato);
• l’andamento della occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare le pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/91, con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimento dopo l’aspettativa per maternità e delle nuove disposizioni che dovessero essere emanate in merito;
• le opportunità di sviluppo e le problematiche poste da nuove forme di lavoro;
• le dinamiche retributive, attraverso l’analisi delle retribuzioni medie nazionali contrattuali e di fatto, e l’esame dell’andamento della contrattazione aziendale di risultato, anche in relazione ai più recenti incentivi previsti dall’Accordo interconfederale 23.7.07 e dalla legge n. 247 del 24.12.07;
• l’andamento del costo del lavoro e i riflessi della legislazione in materia contributiva, assistenziale, antinfortunistica e sociale, anche al fine di una valutazione di competitività internazionale;
• l’andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle norme contrattuali;
• le iniziative legislative che abbiano riflessi sul settore, in particolare in materia di previdenza obbligatoria e integrativa;
• lo stato di attuazione nel settore della normativa sui Comitati Aziendali Europei (CAE);
• i problemi connessi alla prestazione lavorativa dei disabili, con riferimento al loro inserimento lavorativo mirato e agli eventuali problemi occupazionali;
• la presenza di lavoratori stranieri nel settore, gli eventuali problemi posti per il loro inserimento lavorativo e per l’integrazione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro livello di alfabetizzazione e di conoscenza della lingua italiana, da segnalare eventualmente all’Organismo bilaterale nazionale per la formazione continua, per quanto di sua competenza;
• le tematiche inerenti le molestie sessuali e il ‘mobbing’, per contrastare le quali – in raccordo con iniziative eventualmente in atto al livello interconfederale – saranno studiate linee-guida;
• le azioni in materia di “responsabilità sociale”, attraverso il monitoraggio delle iniziative aziendali esistenti. Sulla base dei dati raccolti e allo scopo di valorizzare le migliori prassi, le Parti cureranno l’elaborazione di riferimenti utili a orientare l’impegno del settore sul tema della responsabilità sociale.
B) Prevenzione, Sicurezza sul lavoro e Ambiente.
Il miglioramento continuo dei livelli di prevenzione e di sicurezza a favore dei lavoratori che operano nelle aziende del settore, oltre che dal
rispetto delle norme di legge, può essere significativamente favorito dalle parti sociali nazionali attraverso il loro ruolo di indirizzo e di valorizzazione di buone prassi.
Di conseguenza le Parti si impegnano a un esame congiunto sui seguenti argomenti:
• verifica dei contenuti delle nuove norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sicurezza, per valutare le conseguenze sul settore e l’eventuale necessità di adeguare le norme contrattuali nazionali;
• analisi delle politiche ambientali e del loro impatto sul settore;
• eventuale necessità di intervenire sulle Istituzioni in relazione a modifiche legislative e regolamentari, in difesa degli interessi congiunti di imprese e lavoratori, e promozione presso le Autorità competenti di iniziative per superare vincoli amministrativi non giustificati e favorire lo sviluppo sostenibile;
• possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti da specifiche normative (schede etc.);
• tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
• possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione a indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
• possibilità di costituire una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli infortuni occorsi nel settore;
• problematiche eventualmente poste dalla applicazione dei valori e delle procedure previste per gli agenti chimici e fisici di cui al titolo IX, D.lgs. n. 81/08;
• evoluzione delle tabelle ACGIH e della normativa nazionale ed europea in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici.
Qualora le problematiche sopra indicate presentassero significativi riflessi in specifiche aree locali, le parti nazionali ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive Organizzazioni territoriali.
Oltre all’esame congiunto sulle materie sopra elencate, le Parti – in sede di Osservatorio nazionale – attiveranno le seguenti iniziative volte a migliorare la prevenzione e a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
• procederanno alla raccolta e alla analisi di normative, buone prassi, informazioni, e conoscenze specifiche sulla gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro; sulla base delle conoscenze così acquisite e condivise, elaboreranno linee-guida:
per la formazione di base e l’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza e l’Ambiente (RLSSA), con particolare attenzione alle specificità settoriali. La diffusione delle linee-guida elaborate dall’Osservatorio nazionale di categoria sarà effettuata in coordinamento con gli Organismi paritetici territoriali;
per la formazione dei lavoratori per i quali la legge prevede una quota di formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro (apprendisti, contratti di inserimento);
sulla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi di tutti i lavoratori che operano in azienda con contratti di lavoro subordinato;
• approfondiranno ed esamineranno le problematiche relative:
all’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto dei risultati più recenti di studi promossi da Istituti previsti dalla legge, dalle Regioni, e da Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l’esame della
tossicità ed cancerogenesi | ecotossicità e mutagenesi, | dei composti della UE, National Cancer Institute, | Commissioni EPA, NIOSH, |
OSHA); |
ai rischi relativi all’apparato muscolo-scheletrico, alla applicazione dei criteri di ergonomia nella prevenzione dei rischi, all’utilizzo dei videoterminali, alle modalità di definizione e di valutazione degli incidenti mancati.
Le linee-guida elaborate dalle parti nazionali saranno inoltre proposte alle istituzioni nazionali e regionali competenti, come contributo per orientare l’emanazione di norme e regolamenti applicativi in materia di ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In sede di Osservatorio nazionale sarà costituita una Anagrafe nazionale dei RLSSA. A tal fine saranno attivati gli opportuni collegamenti con gli Organismi bilaterali territoriali per la raccolta dei dati.
Le parti nazionali firmatarie si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.
C) Formazione – Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nel settore Gomma – Plastica – Cavi elettrici.
Le Parti confermano l’importanza crescente della valorizzazione professionale delle risorse umane. Per favorire la diffusione della formazione e il suo miglioramento qualitativo le Parti concordano le seguenti iniziative da attuare nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.
La sezione dell’Osservatorio nazionale dedicata alla formazione assume la denominazione di “Organismo bilaterale nazionale per la formazione nel settore gomma – plastica – cavi elettrici”.
Compiti dell’Organismo bilaterale sono i seguenti:
• individuare le linee generali dei fabbisogni formativi del settore, per migliorare l’incontro tra domanda di lavoro qualificato e offerta di lavoro;
• esaminare le necessità di intervento nei confronti delle istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di formazione tecnica e professionale, per migliorare il raccordo tra esigenze delle imprese e del mondo del lavoro e offerta formativa pubblica;
• mantenere i rapporti con FONDIMPRESA – Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua promosso dalle rispettive Confederazioni nazionali, collaborando con le sue articolazioni territoriali per l’elaborazione di piani formativi di interesse anche settoriale;
• elaborare piani settoriali di formazione continua da sottoporre alla approvazione di FONDIMPRESA, laddove previsti e realizzabili;
• elaborare linee-guida per piani di formazione continua da proporre alle aziende nell’ambito delle iniziative finanziate da FONDIMPRESA;
• monitorare l’evoluzione della normativa nazionale e regionale sulla formazione degli apprendisti e intervenire con proposte, laddove possibile;
• esaminare le problematiche della formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione aziendale, riconversione, ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratrici madri in fase di reinserimento lavorativo per facilitare il raccordo tra esigenze dei lavoratori e delle imprese, nel quadro delle iniziative legislative di sostegno esistenti;
• esaminare le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europea per il finanziamento dei processi formativi;
• elaborare proposte di piani formativi adottabili per il contratto di inserimento lavorativo;
• valutare le problematiche della formazione professionale eventualmente poste dall’inserimento lavorativo di stranieri.
In particolare, visto l’Accordo di settore sui fabbisogni formativi nelle piccole e medie imprese sottoscritto il 27.2.07 (allegato 5 al presente contratto) e considerata l’importanza di accrescere il ruolo delle categorie nella definizione dei programmi formativi assistiti da FONDIMPRESA, le parti nazionali nell’ambito dell’Organismo bilaterale daranno priorità alla sviluppo del predetto accordo e alla sua successiva diffusione territoriale.
Saranno pertanto definiti contenuti più particolareggiati per ciascuno degli obiettivi formativi già individuati. Sarà tenuta in considerazione anche la necessità di fare acquisire ai lavoratori conoscenze generali sul settore, sui mercati nazionali e internazionali in cui operano le aziende, nonché sui prodotti. Le indicazioni di dettaglio sulle materie formative dovranno favorire la programmazione – al livello territoriale e nell’ambito delle iniziative di FONDIMPRESA – di corsi con contenuti adeguati ai fabbisogni delle imprese e dei lavoratori del settore.
RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO TERRITORIALE 1)
Nelle Regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, l’Osservatorio nazionale, con le articolazioni ritenute adeguate, esaminerà:
• le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sulla occupazione;
• le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
• gli interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende e le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un migliore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro e le infrastrutture esistenti nella Regione;
• l’andamento della occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti a tempo parziale, a tempo determinato e di somministrazione;
• l’andamento della occupazione giovanile, in rapporto al contratto di inserimento lavorativo e al contratto di apprendistato;
• l’andamento della occupazione femminile, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/91, e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate.
In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:
• la spesa globale di ricerca realizzata e prevista e le principali finalizzazioni della stessa;
• l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati per investimenti dallo Stato e dalla Regione nel quadro di apposite leggi;
• i programmi di formazione professionale e l’eventuale utilizzo di fondi pubblici a questo fine;
• i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
• l’andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
• l’andamento della contrattazione aziendale, in riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali.
2)
Nelle aree provinciali o comprensoriali nelle quali le Parti individuino una significativa concentrazione di aziende che esercitano produzioni omogenee, i cosiddetti distretti industriali, saranno esaminati, con riferimento all’area territoriale interessata, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, alla occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale. Saranno inoltre esaminate le tematiche connesse alle dinamiche di insediamento, l’eventuale insorgenza di problematiche ambientali, le questioni connesse al reperimento di personale qualificato, anche in relazione alla possibilità di usufruire delle opportunità di formazione continua richiamate nel presente Titolo.
RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE
1) Gruppi industriali.
I gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati sul territorio nazionale e aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, forniranno a FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL un quadro aggiornato su:
• le prevedibili prospettive produttive, nonché i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell’andamento del mercato e della sua variabilità;
• in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle Regioni con indicazione delle leggi di riferimento, dell’Ente erogatore e della finalizzazione della erogazione;
• il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
• la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sui principali indirizzi della stessa;
• l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sulla organizzazione del lavoro;
• le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23.7.91 n. 223;
• il ricorso a contratti di apprendistato, di inserimento lavorativo, di somministrazione, a tempo parziale e a termine;
• l’andamento della occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All’esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate da FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL;
• i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
• i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente alla occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
2) Imprese con almeno 50 dipendenti.
Le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con almeno 50 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni territoriali competenti, forniranno a FILCEM-CGIL, FEMCA- CISL e UILCEM-UIL un quadro aggiornato su:
• le prevedibili prospettive produttive, nonché i dati previsionali di investimenti produttivi, potenziamenti o trasformazione di quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell’andamento del mercato e della sua variabilità;
• in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle Regioni, con indicazione delle leggi di riferimento, dell’Ente erogatore e della finalizzazione della erogazione;
• il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
• la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
• l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sulla organizzazione del lavoro;
• le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23.7.91 n. 223;
• il ricorso a contratti di apprendistato, di inserimento lavorativo, di somministrazione, a tempo parziale e a termine;
• l’andamento della occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All’esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate da FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL;
• i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
• eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente alla occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
3)
Le previsioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) costituiscono attuazione del D.lgs. n. 25 del 6.2.07.
4)
Ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto è istituita una Commissione di conciliazione formata da 3 rappresentanti della Federazione Gomma Plastica e altrettanti delle Organizzazioni sindacali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL. La Commissione è incaricata di risolvere le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie oggetto di informativa contrattuale, nonché di determinare le esigenze tecniche, organizzative e produttive che – per taluni argomenti – possono giustificare la mancata comunicazione di informazioni da parte del datore di lavoro. La richiesta di convocazione della Commissione sarà inoltrata – a cura di una delle parti aziendali interessate alla conciliazione – alla Federazione Gomma Plastica o alle Organizzazioni sindacali nazionali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL. Entro fine 2008 le Parti definiscono le modalità di funzionamento della Commissione.
5)
Le aziende quotate in borsa utilizzeranno modalità di informazione alle rappresentanze sindacali tali da salvaguardarne il ruolo, nel rispetto delle vigenti normative in tema di comunicazione e informazione al mercato.
6)
In riferimento alla normativa contrattuale dell’orario normale di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge, in occasione degli incontri a livello territoriale e aziendale, le Parti potranno concordare orari che, intervenendo in situazioni di variabilità dei volumi consentano, da una
parte, di attenuare l’impatto sociale e, dall’altra, di adeguare la prestazione lavorativa ai maggiori volumi richiesti.
Titolo II - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 1)
Le Parti dichiarano che la ricerca della efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico–economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali.
2)
Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le Parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori.
3)
In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare.
4)
In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello locale:
• la Direzione aziendale e la RSU esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse;
• la Direzione aziendale procederà all’inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all’art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla RSU, entro i 5 giorni successivi;
• le valutazioni sull’inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla RSU, formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale e, in caso di divergenza, saranno sottoposte ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione Paritetica Nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea.
5)
Inoltre, qualora l’importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l’intero settore, Direzione aziendale e RSU potranno proporre alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all’art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
Titolo III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE NORMATIVA GENERALE
1)
Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale FONDOGOMMA- PLASTICA:
• i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;
• a far data dall’1.7.04 i lavoratori, non in prova, con contratto di inserimento, contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi;
• i dipendenti delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie dei CCNL interessati;
• le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati.
2)
All’atto della assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore la documentazione informativa sulla previdenza complementare: scheda informativa di FONDOGOMMAPLASTICA, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
3)
Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazione informativa eventualmente predisposta dalle parti istitutive di FONDOGOMMAPLASTICA.
CONTRIBUZIONI 4)
I contributi al Fondo sono stabiliti come segue:
• a carico del lavoratore, l’1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
• a carico dell’azienda, l’1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
• per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.93, il 100% della quota di TFR maturata nell’anno;
• per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell’anno, a scelta degli stessi.
5)
Resta ferma la possibilità di devolvere al Fondo la sola quota di TFR, senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dal D.lgs. n. 252/05.
6)
I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori e il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante. In caso di iscrizione al Fondo in corso d’anno i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione.
7)
In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione del FONDOGOMMAPLASTICA.
8)
Viene stabilito un importo ‘una tantum’ pari a:
• E 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale versamento;
• E 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento della iscrizione.
PERMESSI PER I COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA 9)
Ai lavoratori eletti componenti della Assemblea del FONDOGOMMAPLASTICA, viene riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a 1 giorno di permesso retribuito per partecipare all’Assemblea.
10)
L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del FONDOGOMMAPLASTICA.
Dichiarazioni delle Parti. 1)
Le Parti riconoscono l’importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.
2)
A questo proposito le Parti verificheranno la situazione delle adesioni e il quadro legislativo di riferimento.
3)
Qualora si rileverà che un significativo numero di lavoratori non avrà aderito al Fondo sopra citato e il quadro legislativo di riferimento lo consentirà, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere nuove forme di previdenza complementare.
Titolo IV - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 1)
Le parti firmatarie confermano l’interesse a prevedere forme integrative della assistenza pubblica sanitaria da definire attraverso la contrattazione collettiva.
2)
A tal fine le Parti, tenuto conto della complessità della materia e della evoluzione che il quadro normativo di riferimento potrà avere in funzione delle competenze che il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato affida alle Regioni in materia di assistenza sanitaria, convengono sulla necessità di istituire una specifica Commissione paritetica che:
• xxxxxxx le disposizioni legislative relative, anche con riferimento ai provvedimenti emanandi;
• individui criteri e condizioni necessari per la realizzazione di tali forme di assistenza sanitaria integrativa, quali ad esempio la volontarietà della adesione, il regime fiscale previsto, le eventuali agevolazioni concesse, le risorse necessarie.
3)
Per la scadenza dei lavori della Commissione e per le conseguenti decisioni, si fa riferimento alla “Clausola di rinvio” riprodotta dopo l’art. 71 del presente contratto.
Titolo V - DECENTRAMENTO PRODUTTIVO, APPALTI E LAVORO A DOMICILIO 1)
In occasione degli incontri a livello nazionale e territoriale di cui al titolo I (Relazioni industriali) del presente contratto le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno a FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM- UIL:
• informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
• dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;
• le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e la relativa natura;
• dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati.
2)
Annualmente, le aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato sul dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive e, in occasione di specifici incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
3)
Le aziende, inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionali relativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da conferire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su quelli di ricorso al lavoro a domicilio.
4)
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Inoltre, ferme restando le responsabilità dei vari soggetti nel contratto di appalto, nel corso dell’incontro di cui al comma 2) le aziende daranno informazione sulla avvenuta consegna alla azienda stessa (in qualità di soggetto committente) della documentazione prevista dalla legge circa il corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte del soggetto appaltatore.
5)
In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l’azienda, come previsto dal D.lgs. n. 81/08, verificherà l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6)
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.
Titolo VI – INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 1)
Le Parti si danno atto che le disposizioni del vigente contratto costituiscono un corpo unico, inscindibilmente correlato in ogni sua parte.
2)
Esse sono pertanto impegnate ad adoperarsi attivamente anche tramite le rispettive strutture per rimuovere gli eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
Parte II
Art. 1 – Assunzione – documenti – residenza e domicilio. 1)
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
2)
L’assunzione deve essere comunicata al lavoratore mediante lettera che specifichi:
• l’identità delle Parti;
• la data di assunzione;
• la durata del rapporto di lavoro specificando se si tratta di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
• l’inquadramento ai sensi del successivo art. 4;
• il trattamento economico iniziale con l’indicazione del periodo di pagamento;
• la durata dell’eventuale periodo di prova;
• il luogo di lavoro;
• il rinvio alle norme del presente CCNL per gli istituti non espressamente richiamati;
• tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
3)
All’atto della assunzione il lavoratore deve presentare:
• la carta d’identità o altro documento equipollente
• il certificato di attribuzione del codice fiscale
• i prescritti documenti INPS
4)
E’ facoltà della azienda richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre.
5)
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
6)
L’azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 2 – Disciplina dell’apprendistato, del contratto di inserimento e dei contratti di cui ai Dd.lgs. nn. 368/01 e 276/03.
Paragrafo A) – Apprendistato. 1)
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
2)
L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di servizio effettivo pari a:
• 4 settimane per gli apprendisti assunti a un livello pari o inferiore al G;
• 8 settimane per gli apprendisti assunti ad un livello superiore al G.
3)
Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato sia agli effetti della anzianità di servizio.
4)
La durata dell’apprendistato professionalizzante è riportata nella tabella seguente:
qualificazione da conseguire | durata |
qualificazione corrispondente a mansioni di liv. Q-A | fino ad un massimo di 3 anni |
qualificazione corrispondente a mansioni pari o inferiori al livello B | fino ad un massimo di 4 anni (*) |
(*)
Fino ad un massimo di 5 anni per qualificazione corrispondente a mansioni di livelli F ed E, in assenza di titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire.
5)
La durata dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è regolata, rispettivamente, dagli artt. 48, commi 2) e 50, comma 3), D.lgs. n. 276/03.
6)
Durante il rapporto di apprendistato la durata della formazione interna ed esterna alla azienda è quella disciplinata dal D.lgs. n. 276/03.
I profili formativi e le modalità della erogazione della formazione nell’apprendistato professionalizzante sono disciplinate dall’allegato 4) del presente contratto che riproduce l’Accordo sottoscritto il 5.5.06.
7)
Come previsto dall’art. 8, legge 19.1.55 n. 25, ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altra azienda del medesimo comparto produttivo vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori a 1 anno e sempre che sia rispettata la durata minima di 2 anni stabilita dal D.lgs. n. 276/03.
8)
L’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di 2 livelli a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al termine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio, indipendentemente dal gruppo di appartenenza e dell’area funzionale. Comunque i lavoratori che, in base alla qualifica da conseguire al termine del rapporto di apprendistato, saranno inquadrati nei livelli H e G, passeranno al livello H dopo 12 mesi di permanenza nel livello I.
9)
Durante il rapporto di apprendistato la retribuzione spettante è composta dal minimo contrattuale, dalla indennità di contingenza e dall’EDR del livello in cui l’apprendista è stato inquadrato.
10)
La durata delle ferie è di 30 giorni di calendario per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni e di 4 settimane per quelli che hanno superato i
16 anni di età.
11)
A far data dall’1.7.04, nel corso del rapporto di apprendistato, in caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non professionali, il lavoratore apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
(a) mesi 6 per gli apprendisti con anzianità sino a 3 anni
(b) mesi 9 per gli apprendisti con anzianità oltre 3 anni 12)
Entro i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al lavoratore apprendista non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a:
• 60% della retribuzione prevista per i primi 2 o 3 mesi di malattia o infortunio non professionali, computati sommando tutti gli eventi morbosi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti a) e b), comma 11);
• 30% della retribuzione prevista per i successivi 4 o 6 mesi di malattia o infortunio non professionali, computati sommando tutti gli eventi morbosi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti a) e b), comma 11).
13)
Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro non abbia esercitato, ai sensi del D.lgs. n. 276/03, la facoltà di recesso, il lavoratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
14)
La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull’andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia, nonché sull’andamento e sui risultati della formazione.
15)
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell’azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati in rapporti a tempo indeterminato in misura pari a 4.
16)
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
Paragrafo B) – Contratto di inserimento. 17)
Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 276/03 e dell’Accordo interconfederale 11.2.04.
18)
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
19)
Nel contratto verranno indicati:
• la durata;
• l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal presente CCNL per il livello di inquadramento attribuito al lavoratore nel contratto di inserimento;
• l’orario di lavoro in funzione della ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
• l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di
2 livelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni per il conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio, indipendentemente dal gruppo di appartenenza e dall’area funzionale;
• l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di
1 livello qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo.
20)
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
(a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto;
(b) la durata e le modalità della formazione.
21)
Il contratto di inserimento ha una durata massima di 18 mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
22)
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 11.2.04 la durata sarà pari a 12 mesi qualora il lavoratore abbia svolto per più di
12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo.
23)
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di ‘e-learning’, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
24)
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto a un trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto in materia dagli accordi della disciplina dei contratti di formazione e lavoro, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento e comunque non inferiore a 70 giorni.
25)
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dalla utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (lavoro a turni, notturno, festivo etc.).
26)
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di inserimento verrà computato nella anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal presente CCNL, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
27)
La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull’andamento delle assunzioni con contratto di inserimento e la relativa tipologia.
Dichiarazioni delle parti stipulanti.
Le Parti convengono che la disciplina del presente articolo risponde alla necessità di soddisfare le esigenze aziendali e non ha finalità di destrutturazione del mercato del lavoro.
Art. 3 – Periodo di prova. 1)
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui al precedente art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione dello stesso.
2)
Nel corso del periodo di prova sussistono, tra le Parti, tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto da esso diversamente disposto. La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento, ad iniziativa di ciascuna delle due Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
3)
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma:
• ai lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), art. 4, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, in qualunque tempo, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi nel caso dei lavoratori di livello A e Q o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui al gruppo 1) appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al gruppo 2);
• in tutti gli altri casi di licenziamento l’azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
4)
Per i lavoratori di cui al gruppo 3), art. 4, la retribuzione sarà comunque corrisposta per i soli giorni di effettiva prestazione. La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
durata | livelli |
mesi 6 | Q–A |
mesi 3 | B–C-D |
mesi 2 | E-F-G-H |
mesi 1 | I |
Art. 4 – Classificazione del personale. Paragrafo A).
1)
I lavoratori sono inquadrati in scale classificatorie distinte a seconda delle seguenti aree funzionali di appartenenza: amministrazione e contabilità, commerciale/logistica, manutenzione, personale/ organizzazione/EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari.
2)
Le aree funzionali rappresentano le funzioni aziendali presenti nella prevalente struttura organizzativa delle imprese del settore.
3)
Nell’ambito di ogni area funzionale l’inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti viene effettuato in base alle relative declaratorie e posizioni professionali.
4)
Le declaratorie e le posizioni professionali relative ai livelli propri di ciascuna area funzionale sono riportate nell’allegato 2), che costituisce parte integrante del presente articolo.
5)
La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, si reputano indispensabili per inquadrare la mansione nel livello considerato.
6)
Le posizioni professionali determinano il minimo contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.
7)
La mansione svolta su più aree funzionali sarà inquadrata in base all’area di prevalente attività.
8)
La mansione il cui contenuto professionale non sia rappresentato dalle posizioni professionali verrà inquadrata nei livelli previsti per la relativa area di appartenenza, sulla base della declaratoria pertinente, con l’ausilio del riferimento analogico alle posizioni professionali esistenti.
9)
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, legge n. 190/85, le Parti si danno atto che caratteristiche indispensabili per l’appartenenza alla categoria dei Quadri sono:
• lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della impresa;
• il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità organizzative, con discrezionalità di poteri, per l’attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono o che espletano autonome mansioni specialistiche di equivalente importanza e responsabilità;
• in termini di conoscenza, responsabilità e autonomia, i suddetti lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri:
sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche dell’ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati o di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di importanti e complesse unità organizzative, anche in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate o della piena rispondenza dei contributi altamente qualificati forniti agli obiettivi strategici stabiliti;
nell’ambito del mandato ricevuto operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive strategiche stabilite dalla Direzione da cui dipendono.
10)
In relazione a quanto stabilito nell’allegato 2) le scale classificatorie relative a ciascuna area funzionale sono costituite dai seguenti livelli:
• area Amministrazione: A – B – C – F
• area Commerciale/Logistica: A – C – E – F – G – H
• area Manutenzione: A – C – D – E – F – H
• area Personale/Org./EDP: A – B – C – E – F
• area Produzione: A – C – E – F – G – H – I
• area Qualità: A – C – E – F – G – H
• area Ricerca e Sviluppo: A – C – E – F – H
• area Servizi vari: A – C – E – F – H – I
11)
I livelli previsti per un’area funzionale non sono utilizzabili per inquadrare lavoratori appartenenti ad altre aree, eccezion fatta per i casi di passaggio da un’area funzionale all’altra.
Paragrafo B)
12)
La RSU:
• verifica l’inquadramento delle mansioni attuato dall’azienda, avanza le eventuali diverse valutazioni e le esamina con la Direzione aziendale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo e dalle relative norme transitorie;
• segnala alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo comma 13), le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disac- cordo con la Direzione aziendale;
• esamina con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di organizzazione del lavoro sul sistema classificatorio;
• propone, congiuntamente alla Direzione aziendale, alla Commissione Paritetica Nazionale, le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale. Ciò con particolare riferimento a quanto previsto dall’ultimo comma del titolo II (Organizzazione del lavoro).
13)
Viene istituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da 9 rappresentanti delle Associazioni industriali e da 9 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
14)
La Commissione avrà il compito di:
• esprimere, entro 60 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sull’area funzionale e il livello di competenza delle mansioni sottoposte al suo esame dalla Direzione aziendale e/o dalla RSU;
• sottoporre alle parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale. Ciò con particolare riferimento a quanto previsto nell’ultimo comma del titolo II (Organizzazione del lavoro).
15)
L’esaurimento della procedura di cui ai punti precedenti rappresenta imprescindibile condizione di procedibilità per eventuali ricorsi alla Autorità giudiziaria e per eventuali iniziative conflittuali.
Paragrafo C) 16)
La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai
– effettuata in base alle disposizioni della legge e degli accordi interconfederali in materia – viene mantenuta, agli effetti delle norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali etc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il presente testo contrattuale adotta la seguente nomenclatura:
Gruppo 1):
qualifica Quadri
qualifica impiegatizia:
• area Amministrazione: A1 - B1 – C1 - F1
• area Commerciale/Logistica: A1 – C1 – E1
• area Manutenzione: A1 - C1 - D1
• area Personale/Org./EDP: A1 - B1 - C1 - E1 – F1
• area Produzione: A1 - C1
• area Qualità: A1 - C1
• area Ricerca e Sviluppo: A1 - C1 - E1
• area Servizi vari: A1 – C1 – E1 – F1 Gruppo 2)
qualifica speciale:
• area Commerciale/Logistica: C2
• area Produzione: C2 - E2
• area Qualità: C2 Gruppo 3):
qualifica operaia:
• area Commerciale/Logistica: F3 - G3 - H3
• area Manutenzione: D3 – E3 – F3 – H3
• area Personale/Org./EDP: E3
• area Produzione: E3 – F3 – G3 – H3 – I3
• area Qualità: E3 – F3 – G3 – H3
• area Ricerca e Sviluppo: E3 - F3 - H3
• area Servizi vari: F3 – H3 – I3
17)
I lavoratori addetti alla conduzione di macchine di produzione o alla esecuzione di operazioni di montaggio e assemblaggio di prodotti saranno inquadrati al livello H dopo un periodo massimo di 12 mesi di permanenza nel livello I.
Nota a verbale.
Le mansioni di cui all’allegato 3), sulla base della attività e della tecnologia attuale, sono inquadrate, negli indicati livelli e posizioni professionali delle aree produzione e qualità.
Dichiarazione delle Parti.
Le Parti convengono di riunire la Commissione nazionale di cui al comma
13) del presente articolo per esaminare la definizione di nuove esemplificazioni di mansione da inserire nell’allegato 3) al presente contratto, allo scopo di recepire le professionalità peculiari di taluni comparti produttivi. Nello svolgimento di tale attività saranno valutate
le conseguenze della evoluzione tecnologica e organizzativa sul lavoro: nuove mansioni, accorpamenti di mansioni, specializzazioni, semplificazioni di ruoli. Le proposte elaborate dalla Commissione saranno di volta in volta acquisite dalle parti stipulanti e trasferite nella disciplina contrattuale. L’attività della Commissione inizierà dal comparto delle fibre ottiche.
Art. 5 – Cumulo di mansioni.
Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diversi livelli è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima sia svolta con normale continuità.
Art. 6 – Passaggio di mansioni
(per i Quadri vedasi art. 29, comma 1).
1)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
2)
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.
3)
Il lavoratore che, per almeno 30 giorni consecutivi, disimpegni mansioni superiori nell’ambito del medesimo gruppo di cui all’art. 4, passa al pertinente livello superiore, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Art. 7 – Passaggi di qualifica. 1)
Il passaggio di qualifica non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
2)
L’anzianità di servizio acquisita nella qualifica di provenienza è considerata utile per intero agli effetti degli scatti.
3)
Agli effetti delle ferie, trattamento di malattia e di infortunio e del preavviso, la suddetta anzianità di servizio è considerata utile:
• per intero nel caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia;
• al 50% nei casi di passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale o alla qualifica impiegatizia.
Chiarimento a verbale.
Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore a quella di stipulazione del presente contratto si richiamano le disposizioni contrattuali vigenti al momento dei passaggi stessi.
Art. 8 – Orario di lavoro.
Paragrafo A) - Orario normale di lavoro. 1)
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2)
Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui all’art. 9.
3)
Nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
a) addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali | 219 | 220 | 221 | 218 |
b) addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali | 216,5 | 217,5 | 218,5 | 215,5 |
c) addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali | 214,5 | 215,5 | 216,5 | 213,5 |
4)
Il normale orario annuo di cui al precedente comma è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati e alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell’orario di lavoro di cui all’art. 9, di 20 giorni di ferie, delle festività di cui all’art. 15, escluse la ricorrenza del S. Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
5)
I programmi attuati dalla azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati – che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni – nonché gli eventuali
scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall’azienda.
6)
Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di organizzazione della attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turni giornalieri su più di 5 giorni la settimana.
ORARIO FLESSIBILE 7)
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni della intensità lavorativa in determinati periodi dell’anno l’orario normale di lavoro di cui al comma 1) del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).
8)
Tali programmi – che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni – nonché gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comunicati e valutati con la RSU, ivi compresi i casi di attività su 17 o
18 turni settimanali.
* * * * * * * * * 9)
Distribuzioni dell’orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
Paragrafo B) - Lavoro straordinario. 10)
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno. Nelle suddette situazioni, l’azienda può far ricorso al lavoro straordinario con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione alla RSU.
11)
Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
12)
I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 10), sono tenuti a disposizione della RSU.
13)
Il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.
Paragrafo C) - Conto ore. 14)
Le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore, ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 10) e 11), saranno al 50% recuperate entro l’anno successivo a quello di effettuazione.
15)
Il recupero avverrà compatibilmente con le esigenze produttive e di mercato.
16)
Le maggiorazioni verranno comunque corrisposte il mese successivo a quello della effettuazione.
Paragrafo D) - Lavoro a turni. 17)
Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali l’orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
18)
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
19)
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.
Paragrafo E) - Norme di attuazione del D.lgs. n. 66/03. 20)
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66/03, si conviene che la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi. Tale disposizione non modifica l’attuale disciplina contrattuale in materia di effettuazione dello straordinario e di corresponsione delle relative maggiorazioni.
21)
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 8, D.lgs. n. 66/03, si conviene che la prescrizione di cui al comma 1) del suindicato articolo è assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.
22)
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2), lett. d), D.lgs.
n. 66/03, si conviene che la prescrizione di cui al comma 1) del suindicato articolo è assolta in quelle situazioni aziendali di attività lavorativa, già in atto e/o regolate da accordi aziendali, che garantiscano comunque un periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore e un riposo medio settimanale di 35 ore da realizzare in un arco temporale di 3 mesi.
23)
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 17, comma 1), D.lgs. n. 66/03, si conviene che il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato dalla necessità di far fronte a situazioni di emergenza, di garantire l’incolumità delle persone, di mettere in sicurezza gli impianti, di assicurare la loro manutenzione e di evitare comunque il rischio di danni economici rilevanti quali ad esempio quelli che possono derivare dal mancato flusso energetico, dal mancato o irregolare approvvigionamento dei reparti di produzione o da interruzioni di lavorazioni in corso. Ulteriori specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali e sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente contratto. Considerata l’eccezionalità che deve caratterizzare la fattispecie disciplinata dal presente comma, l’azienda informerà tempestivamente la RSU sui casi di anticipo di turno avvenuti e sulle relative motivazioni. In caso di assenza della RSU, l’azienda farà pervenire le informazioni alle Organizzazioni sindacali provinciali, competenti per territorio, per il tramite della locale Associazione territoriale dei datori di lavoro.
Nota a verbale.
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
Chiarimento a verbale.
L’azienda, prima di definire la collocazione delle eventuali ferie collettive e l’effettuazione dei riposi aggiuntivi, valuterà con la RSU le problematiche relative, alla luce delle rispettive esigenze.
Dichiarazioni delle Parti. 1)
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre
assenze retribuite. Verifiche in tal senso saranno effettuate in occasione della valutazione dei programmi di cui ai precedenti commi 5) e 6), nonché negli incontri di cui al comma 6), titolo I (Relazioni industriali al livello aziendale) del presente contratto.
2)
Le Parti riconoscono che con quanto stabilito dal paragrafo E) è stata data completa attuazione ai rinvii alla contrattazione collettiva disposti dal D.lgs. n. 66/03.
Art. 9 – Giornate di riposo e riduzioni dell’orario di lavoro. 1)
I lavoratori hanno diritto di godere annualmente di 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54 e successive modifiche e del trattamento per le stesse previsto dall’Accordo interconfederale 26.1.77.
2)
Ai lavoratori indicati di seguito sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario annue (comprensive delle riduzioni di orario di 40 ore di cui al punto 11 del Protocollo ministeriale 22.1.83):
(a) 116 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 21 turni settimanali di 8 ore giornaliere - cicli continui;
(b) 100 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 18 o più turni settimanali di 8 ore giornaliere;
(c) 80 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 17 turni settimanali di 8 ore giornaliere e per quelli che prestano la loro opera su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana, per questi ultimi a partire dall’1.1.01 la riduzione sarà di 88 ore;
(d) 64 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 16 o 15 turni settimanali di 8 ore giornaliere;
(e) 52 ore per i lavoratori non addetti a turni o addetti a turni diversi da quelli suindicati.
3)
I riposi e le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno riproporzionati qualora nel corso dell’anno si verifichino i seguenti casi: assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, modifica della organizzazione dell’attività che comporti una variazione del numero di turni settimanali, assenze non retribuite, sospensione del rapporto di lavoro con l’intervento della CIG.
4)
I suddetti riposi assorbono sino a concorrenza, quanto a titolo di riduzione di orario già concesso o concordato a livello aziendale.
Chiarimento a verbale.
Con riferimento a quanto stabilito dalla legge 28.12.95 n. 549 si chiarisce che le giornate di riposo e le ore di riduzione dell’orario di lavoro, di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo, non sono computabili ai fini del superamento del limite di orario previsto.
Art. 10 – Lavoro a tempo parziale.
1)
Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni.
2)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2), lett. c), d) e d-bis), D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni.
3)
Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 7) e ss., D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni, possono essere previste clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSU indicato dal lavoratore medesimo e l’eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4)
Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle Parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato.
5)
Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile) il lavoratore avrà diritto a una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2). La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica) è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2), comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
6)
La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma 5) da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni.
7)
I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni e in particolare dall’art. 4, comma 2), lett. a) e b).
8)
E’ consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all’art. 5, D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni.
9)
E’ possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all’orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
10)
Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
11)
Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9), saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2), comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma
9) saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2), comprensiva della incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
12)
Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è possibile la prestazione di lavoro straordinario. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche e integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
13)
La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Chiarimento a verbale.
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5), nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità.
Art. 11 – Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia.
1)
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali previste dal D.lgs. n. 66/03.
2)
La durata dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
• 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore
• 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore
3)
Le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono gli orari settimanali di cui al comma 2)(45 e 48).
4)
Le ulteriori ore di prestazione saranno compensate con quote orarie di retribuzione maggiorate del 18% fino a 60 ore settimanali, del 25% per la 61a ora settimanale e 35% per le ore successive.
5)
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13a mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
6)
Ai guardiani che prestano servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di E 0,05 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
7)
Restano ferme le migliori condizioni anche aziendali in atto.
Chiarimento a verbale.
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 12 – Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni: definizioni e maggiorazioni.
1)
Lavoro straordinario è quello prestato oltre la durata dell’orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
2)
Lavoro notturno:
• per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) di cui all’art. 4 è quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le 8 antimeridiane;
• per i lavoratori di cui al gruppo 3), art. 4, è quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
3)
Lavoro festivo è quello effettuato nella giornata destinata al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c), art. 15. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo e straordinario festivo.
4)
Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
(1) lavoro straordinario diurno feriale:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale:
18%
- per la 49a ora:
25%
- per le ore successive:
35%
(2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi: 50%
(3) lavoro straordinario festivo e domenicale:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 50%
- per le ore successive:
70%
(4) lavoro domenicale con riposo compensativo: 25%
(5) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:
- lavoratori di cui al gruppo 3), art. 4: 30%
- lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), art. 4: 50%
(6) lavoro straordinario notturno
(compreso e non compreso in turni avvicendati):
A) lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 28%
- per la 49a ora: 60%
- per le ore successive: 75%
B) lavoro straordinario notturno non compreso | in turni avvicendati: | |
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: | ||
* lavoratori di cui al gruppo 3), art. 4: | 30% | |
* lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), art. 4: | 50% |
- per la 49a ora: | 60% | |
- per le ore successive: | 75% | |
(7) lavoro effettuato in | turni avvicendati: | |
- turni diurni: 4% - turno notturno: | 28% | |
5) |
La maggiorazione per il lavoro effettuato nel turno notturno di cui al punto 7) del precedente comma viene incrementata, per ogni turno notturno, dei seguenti valori:
liv. | E |
Q | 6,17 |
A | 5,45 |
B-C-D | 4,54 |
E-F | 3,93 |
G | 3,64 |
H | 3,33 |
I | 2,97 |
6)
Tali importi assorbono fino a concorrenza le somme aziendalmente corrisposte per lo stesso titolo.
7)
I lavoratori di cui al gruppo 3), art. 4, nel caso in cui siano addetti, nelle lavorazioni a turni, esclusivamente al turno notturno, in luogo della maggiorazione di cui al punto 5), comma 4), avranno diritto a quella di cui al punto 7), comma 4), nonché agli importi di cui al comma 5).
8)
Le percentuali suddette vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui ai punti a) e b), comma 1), art. 20, calcolate con il coefficiente di cui all’art. 19.
9)
Esse percentuali non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro, nei confronti del personale turnista, alle maggiorazioni sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati (turno diurno 4%, turno notturno 28% più importo fisso) andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al comma 4), punto 4), in caso di lavoro prestato in giornata domenicale con riposo compensativo e la percentuale di cui al comma 4), punto 2), in caso di lavoro non straordinario prestato nei giorni considerati festivi.
10)
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate la mezzora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal comma 4), punto 7) del presente articolo.
11)
Per ogni turno notturno effettivamente prestato nell’ambito dei turni avvicendati di cui al punto 7), comma 4) del presente articolo verrà corrisposta una indennità di E 4,50. Per i lavoratori turnisti addetti a
18 o più turni avvicendati di 8 ore, l’indennità da corrispondere per ogni turno notturno di effettiva prestazione sarà di E 5,00.
12)
Le indennità di cui al comma precedente non sono computabili agli effetti di alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR e assorbono sino a concorrenza quanto aziendalmente concesso o concordato allo stesso titolo.
13)
Per ogni sabato effettivamente lavorato nell’ambito della disciplina di orario flessibile di cui all’art. 8, comma 7), verrà corrisposta una indennità di E 5,16, assorbibile sino a concorrenza di quanto aziendalmente concesso o concordato allo stesso titolo. Tale indennità, salvo diversa disposizione aziendale, non è computabile agli effetti di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.
Dichiarazioni delle parti stipulanti. 1)
Quanto stabilito dal presente articolo in materia di corresponsione delle maggiorazioni non modifica le condizioni di miglior favore aziendali applicate al 2.6.04.
2)
Le Parti confermano quanto stabilito al punto 2), comma 3),
Protocollo interconfederale del luglio 1993 e quindi, con particolare riferimento alla indennità di turno notturno di cui al comma 11) del presente articolo, ribadiscono che nulla potrà essere contrattato a tale titolo a livello aziendale fino alla scadenza del presente contratto.
Chiarimenti a verbale. 1)
Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
2)
La percentuale del 4% prevista per il lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendano nei due soli turni diurni.
Nota a verbale.
Per tutto quanto previsto dal comma 4), punto 4) del presente articolo restano salve le condizioni, anche aziendali, di miglior favore che continueranno ad essere applicate.
Art. 13 – Turnisti a ciclo continuo.
1)
Per il lavoratore turnista addetto a cicli continui, intesi come tali quelli che si svolgono su 3 turni avvicendati sull’intero arco settimanale di 7 giorni, l’orario normale annuo di lavoro di cui al comma 3), art. 8 è comprensivo dei riposi a fronte delle festività di cui ai punti b) e c), paragrafo A), art. 15 – esclusa la ricorrenza del S. Patrono – e il lavoro prestato nelle stesse comporterà, in aggiunta ai valori della indennità di turno, il riconoscimento della sola maggiorazione del 50% di cui all’art. 12.
2)
La percentuale di maggiorazione per turno notturno viene elevata, per i lavoratori di cui al presente articolo, al 40%; inoltre fermo restante quanto previsto dal comma 11), art. 12, tale maggiorazione viene incrementata per ogni turno notturno dei valori di cui al comma 5) dello stesso articolo.
Chiarimento a verbale.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte tutte le volte che la distribuzione dell’orario di lavoro comporti, in via continuativa e per un periodo di tempo indefinito, la prestazione per 7 giorni, prevedendo quindi organicamente e sistematicamente il lavoro nelle
24 ore della domenica.
Art. 14 – Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni. 1)
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera a turni avvicendati le maggiorazioni di cui al comma 4), punto 7), e al comma 5), art. 12 e all’art. 13 saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, della 13a mensilità, del trattamento di malattia o di infortunio e dei riposi aggiuntivi di cui all’art. 9, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
2)
Restano salvi altri eventuali periodi di riferimento aziendalmente concordati.
Art. 15 – Giorni festivi e riposo settimanale. Paragrafo A) – Xxxxxx festivi.
1)
Sono considerati festivi:
(a) le domeniche e i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi del paragrafo B del presente articolo e delle disposizioni legislative vigenti;
(b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e le altre che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero stabilite;
(c) le seguenti 10 festività:
(1) Capodanno
(2) 6 gennaio (Epifania)
(3) lunedì di Pasqua (giorno dell’Angelo)
(4) 2 giugno (festa della Repubblica)
(5) 15 agosto (Assunzione)
(6) 1° novembre (Ognissanti)
(7) 8 dicembre (Immacolata Concezione)
(8) 25 dicembre (X. Xxxxxx)
(9) 26 dicembre (X. Xxxxxxx)
(10) giorno del S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento e le altre che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero stabilite;
(d) il giorno di Pasqua.
2)
In occasione della Pasqua, e comunque in coincidenza di una o più festività di cui alle lett. b) e c) del presente articolo tra di loro, o con la domenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di 1/25 della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2).
3)
Il lavoro nelle festività sopraindicate è consentito sotto osservanza delle norme di legge e del presente contratto; comunque l’effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all’art. 12 del presente contratto, salvi i casi di recupero o spostamento.
4)
Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione di novembre verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile a fronte della festività soppressa del 4 novembre, l’importo di 1/25 della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2).
Paragrafo B) – Riposo settimanale. 5)
Come previsto dal D.lgs. 8.4.03 n. 66 e fatto salvo quanto disposto per i minori il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
6)
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Art. 16 – Ferie.
1)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore in servizio ha diritto a un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2), secondo i termini sotto indicati:
A) per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), art. 4:
• 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni
• 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni
B) per i lavoratori di cui al gruppo 3), art. 4:
• 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni
• 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni
2)
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo il caso in cui non sia stata effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.
3)
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festività previste dalle lett. b) e c) – paragrafo A), comma 1), art. 15, che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni) non sono computabili, agli effetti delle ferie, e pertanto si farà luogo a un corrispondente prolungamento delle ferie stesse, ovvero, d’accordo con la RSU, al pagamento per le giornate di ferie non godute.
4)
La malattia sopravvenuta durante il periodo feriale, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:
(a) malattia che comporta il ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso;
(b) malattia la cui prognosi sia superiore a 8 giorni consecutivi.
5)
Per gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, il periodo di cui al comma 1) è stabilito in 30 giorni di calendario.
6)
La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
7)
Come previsto dall’art. 10, D.lgs. n. 66/03, così come modificato dal D.lgs. n. 213/04, il lavoratore ha diritto al godimento di almeno 4 settimane di ferie nell’anno feriale di maturazione.
8)
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle giornate eccedenti le
4 settimane di ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2), nella misura in atto al momento della liquidazione.
9)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso. Il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei 12simi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreché non abbia già usufruito dell’intero periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei 12simi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
10)
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 31 del presente contratto.
Norma transitoria.
I lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), art. 4, assunti precedentemente al 31.3.96, al compimento del 18° anno di anzianità, hanno diritto a 5 settimane e 2,5 giorni di ferie (pari a 27,5 giorni lavorativi).
Chiarimento a verbale.
L’interruzione delle ferie per le ragioni di cui ai punti a) e b), comma
4) del presente articolo – analogamente agli altri casi di mancato godimento delle ferie per malattia intervenuta prima del periodo feriale – non comporta l’automatico prolungamento del periodo feriale stesso e il lavoratore, qualora guarito, è tenuto a rientrare in servizio al termine di detto periodo.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Le Parti, con la regolamentazione di cui al comma 4) del presente articolo, hanno inteso disciplinare pattiziamente la fattispecie della insorgenza della malattia durante il periodo feriale, al fine di superare le problematiche interpretative poste dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Art. 17 – Trattamento economico minimo. 1)
I minimi contrattuali per ciascun livello sono fissati nella seguente tabella:
liv. | al 1.7.08 | al 1.1.09 | al 1.10.09 |
I | 615,06 | 638,67 | 654,86 |
H | 715,00 | 743,67 | 763,33 |
G | 762,38 | 793,58 | 814,98 |
F | 838,24 | 873,24 | 897,24 |
E | 877,94 | 913,36 | 937,65 |
D | 939,54 | 975,80 | 1.000,67 |
C | 954,89 | 991,99 | 1.017,44 |
B | 970,26 | 1.008,21 | 1.034,23 |
A | 1.066,12 | 1.105,34 | 1.132,23 |
Q | 1.164,45 | 1.205,77 | 1.234,11 |
I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure e alle scadenze che seguono:
liv. | al 1.7.08 | al 1.1.09 | al 1.10.09 | totale |
I | 29,02 | 23,61 | 16,19 | 68,82 |
H | 35,24 | 28,67 | 19,66 | 83,57 |
G | 38,34 | 31,20 | 21,40 | 90,94 |
F | 43,00 | 35,00 | 24,00 | 102,00 |
E | 43,52 | 35,42 | 24,29 | 103,23 |
D | 44,56 | 36,26 | 24,87 | 105,69 |
C | 45,59 | 37,10 | 25,45 | 108,14 |
B | 46,63 | 37,95 | 26,02 | 110,60 |
A | 48,18 | 39,22 | 26,89 | 114,29 |
Q | 50,78 | 41,32 | 28,34 | 120,44 |
2)
Le Parti concordano che, ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del biennio 2010-2011 la nuova retribuzione media di riferimento sarà pari ad E 1.685,00 lordi mensili.
Importo forfettario. 1)
Al personale in forza all’1.7.08 verrà corrisposto un importo forfettario di E 200,00 lordi, da erogarsi con le competenze di luglio 2008.
2)
L’importo complessivo è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati presso l’azienda nel periodo 1.1.08-30.6.08, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
3)
L’importo forfettario è stato determinato comprendendo gli effetti sulla retribuzione indiretta e differita. Pertanto esso non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e legali indiretti e differiti, ivi compreso il TFR.
Note a verbale.
1)
Le Parti si danno atto che i sopraindicati aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 sono stati calcolati sulla base di un tasso di inflazione del 6,4%.
2)
I costi relativi ai contributi al FONDOGOMMAPLASTICA a carico delle aziende stimati nello 0,2% (Nota a verbale dell’Accordo di rinnovo del biennio 2006-2007) saranno computati negli oneri del rinnovo contrattuale successivo al 31.12.09, in coerenza con gli approfondimenti in materia affidati alla Commissione paritetica.
Art. 18 – Indennità di contingenza. 1)
I valori della indennità di contingenza sono riportati nella seguente tabella:
livello | E |
I | 511,63 |
H | 513,76 |
G | 513,87 |
F | 515,61 |
E | 517,41 |
D | 521,40 |
C | 521,40 |
B | 521,40 |
A | 527,19 |
Q | 531,81 |
2)
L’EDR, di E 10,33 mensili, è regolato dal Protocollo 31.7.92 sulla politica dei redditi, la lotta alla inflazione e il costo del lavoro.
Art. 19 – Divisore orario.
Per tutti i lavoratori la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Art. 20 – Elementi della retribuzione. 1)
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
(a) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità, eventuale importo retributivo individuale ex art. 17, CCNL 2.7.92, indennità di funzione per la qualifica dei quadri, eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
(b) indennità di contingenza.
2)
Ai fini del pagamento degli istituti del contratto che richiamano il presente articolo, gli elementi retributivi contrattuali da computare ove spettanti e le relative modalità di calcolo sono i seguenti:
• elementi retributivi di cui al comma 1) del presente articolo;
• cottimo di cui all’art. 23: media del mese precedente;
• ‘ad personam’ cottimo di cui all’art. 23, comma 22);
• ‘ad personam’ compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi di cui alla Norma transitoria in calce all’art. 23, CCNL 15.4.00;
• premio di produzione di cui alla Nota a verbale dell’art. 25 e indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5) dello stesso art. 25;
• maggiorazioni per lavoro a turni per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera a turni avvicendati, di cui all’art. 14: maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi, salvo altri eventuali periodi di riferimento aziendalmente in vigore;
• ‘ad personam’ turni di cui all’art. 27;
• EDR di cui al Protocollo 31.7.92;
• ‘ad personam’ indennità nocive di cui alla Dichiarazione a verbale all’art. 43, CCNL 2.7.92.
3)
Gli elementi aziendali da computare, a questi fini, trovano regolamentazione nella normativa aziendale secondo quanto in atto.
Chiarimento a verbale.
Gli importi corrisposti dalle aziende ai lavoratori a fronte degli scatti di anzianità maturati fino al 30.6.80 e congelati secondo quanto previsto dal comma 2), Norma transitoria, art. 21, CCNL 14.7.80, sono compresi tra gli elementi retributivi mensili di cui alla lett. a), comma 1) del presente articolo.
Art. 21 – Corresponsione della retribuzione. 1)
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
2)
Nel caso che l’azienda, per fatto da essa dipendente e al di fuori dei casi di contestazione ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del TFR e della indennità di mancato preavviso.
3)
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza etc.) e l’elencazione delle trattenute e le ore da recuperare ai sensi dell’art. 8, paragrafo C).
4)
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
5)
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
6)
La retribuzione normale ai lavoratori è corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
7)
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
(a) ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui alle lett. b) e c) – paragrafo A), art. 15, escluse solo quelle coincidenti con la domenica;
(b) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a 1 mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.
8)
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
173/ore lavorative del mese 9)
Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero state assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività etc.).
10)
In caso di distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro su un arco di più settimane come previsto dai commi 7 e 17, art. 8, la retribuzione normale mensile rimane ragguagliata all’orario di 40 ore settimanali;
pertanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavorative del mese si intendono riferite a tale durata.
Art. 22 – Reclami sulla retribuzione.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il danaro contenuto nella busta stessa.
Art. 23 - Lavoro a cottimo. 1)
Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che seguono.
Paragrafo A) 2)
Le tariffe di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento) devono essere fissate dalla azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 12% del minimo di paga base del proprio livello, con l’aggiunta dell’importo di E 0,52 mensili. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità (intendendosi per tale almeno i 2/3) dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, con la stessa tariffa, nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto minimo, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità e operosità superiore al normale.
3)
Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
4)
Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dai precedenti commi, per cause a lui non imputabili e salva l’ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
Paragrafo B) 5)
La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori dovrà contenere le seguenti indicazioni:
(a) descrizione del posto di lavoro;
(b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
(c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
(d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
(e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6)
L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della RSU di cui al successivo paragrafo C), che ne potranno prendere visione, fermo restando l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
7)
Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l’azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della RSU di cui al comma 10).
8)
Successivamente l’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e
– a richiesta – anche con riferimento ai risultati delle singole tabelle (o tariffe).
9)
La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
Paragrafo C) 10)
Presso ogni stabilimento la RSU nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
11)
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della RSU di cui al precedente comma.
12)
Nell’espletamento del loro compito i delegati della RSU di cui al comma
10) potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
13)
Essi svolgeranno i loro compiti durante l’orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
14)
Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al comma 2), limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.
Paragrafo D) 15)
La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata resta in assestamento per un periodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite i delegati della RSU di cui al precedente comma 10).
16)
Durante il predetto periodo le Parti hanno facoltà di instaurare vertenza secondo le procedure previste dal presente contratto.
17)
Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore al 90% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione.
18)
Terminato tale periodo nessuna integrazione spetterà al lavoratore, salvo quanto disposto dalle norme di cui al paragrafo successivo.
Paragrafo E) 19)
I delegati della RSU, di cui al comma 10), qualora constatino che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnaleranno il caso all’azienda.
20)
L’azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione dei delegati della RSU di cui al comma 10) alla azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
21)
Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l’azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definitive o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei
precedenti paragrafi C) e D). Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, i delegati della RSU, di cui al comma 10) del presente articolo, potranno instaurare regolare controversia.
Paragrafo F) 22)
Ai lavoratori che abbiano lavorato a cottimo per oltre 15 anni, qualora vengano definitivamente spostati a lavori ad economia, sarà riconosciuto, ‘ad personam’, un importo pari all’80% della eventuale conseguente perdita di guadagno, calcolata in base al rendimento medio realizzato negli ultimi
3 anni precedenti la decorrenza dell’’ad personam’.
23)
Con riferimento a quanto stabilito al comma precedente lo spostamento viene considerato definitivo trascorso un periodo di 6 mesi.
24)
Qualora il lavoratore venga nuovamente adibito al lavoro a cottimo, l’importo di cui al comma 22) non è cumulabile con l’utile di cottimo che gli verrà corrisposto, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.
25)
Quando i lavoratori lavorino con tabelle di cottimo (o tariffe) già assestate, il conteggio del guadagno sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga, indipendentemente dai risultati di ciascuna tabella di cottimo (o tariffa). Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a causa non dipendente dalla volontà del lavoratore.
26)
Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tabelle di cottimo (o tariffe) assestate e quelle in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di cottimo, l’eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per l’integrazione prevista dal comma 4).
27)
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
28)
Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
29)
Quando il lavoratore passa da lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo,
sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
30)
Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
31)
Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo predeterminato.
32)
Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non troveranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.
Norme transitorie. 1)
Con riferimento alle variazioni della paga base stabilite dal presente contratto l’utile minimo di cottimo di cui al comma 2), alle decorrenze dell’1.7.08, dell’1.1.09 e dell’1.10.09, sarà riproporzionato senza oneri né vantaggi rispetto alla situazione precedente.
2)
Il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi di cui all’art. 25, CCNL 30.3.96, viene definitivamente consolidato negli importi in atto precedentemente alla stipula del CCNL 15.4.00 e continuerà ad essere erogato ‘ad personam’ ai soli lavoratori in forza al 30.4.00. Gli importi di cui sopra saranno corrisposti diminuiti di una cifra pari ad E 4,13 nel caso in cui il lavoratore interessato usufruisca anche della indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5), art. 25 del presente contratto.
3)
Il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi fissato aziendalmente in misura diversa da quella di cui all’art. 25, CCNL 30.3.96, segue la disciplina di cui alla Nota a verbale posta in calce all’art. 25 del vigente CCNL.
Art. 24 – Scatti di anzianità. 1)
Per ogni biennio di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società), verrà riconosciuto un aumento retributivo in cifra fissa, il cui importo è pari a:
livello | E |
Q | 20,14 |
A | 18,59 |
B-C-D | 16,53 |
E-F | 13,94 |
G | 13,43 |
H | 11,88 |
I | 10,33 |
2)
Il numero massimo maturabile di tali scatti è di 5.
3)
Gli stessi hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
4)
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo sarà diviso per il valore dello scatto di anzianità corrispondente al nuovo livello. Il quoziente indicherà il numero intero e la frazione di scatti di anzianità già maturati dal lavoratore e, per differenza con il totale degli scatti previsti dal presente articolo, il numero intero e la frazione di scatti di anzianità da maturare.
5)
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
6)
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Art. 25 – Contrattazione di 2° livello.
MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE A LIVELLO AZIENDALE 1)
In applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93 il vigente CCNL stabilisce le voci e le materie nelle quali si articola la contrattazione aziendale. Conseguentemente la contrattazione di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.
PREMIO DI RISULTATO 2)
Con riferimento allA impresa o alle singole unità produttive la contrattazione aziendale a contenuto economico riguarda l’istituzione di un premio per obiettivi, calcolato con specifico riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività e altri elementi di competitività. In apposito incontro a livello aziendale, le Parti, sulla base di elementi comuni di conoscenza e attraverso opportuni coinvolgimenti verificheranno l’esistenza delle condizioni per l’istituzione dei premi di risultato e dei conseguenti obiettivi, condizioni quali l’andamento economico della impresa, le prospettive di
sviluppo occupazionale, le prospettive di competitività e produttività nonché le essenziali condizioni di redditività.
3)
Il premio di risultato, la cui erogazione viene effettuata a consuntivo e con il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale, ha caratteristiche proprie e diverse rispetto a tutti gli altri elementi della retribuzione. Esso è, per sua natura, variabile e determinato in correlazione alla realizzazione degli obiettivi concordati. Potrà essere differenziato in funzione delle condizioni di lavoro, delle diverse prestazioni lavorative e di altre modalità aziendalmente definite dalle Parti.
4)
Le Parti potranno determinare, a livello aziendale, forme, tempi e clausole per la verifica dei risultati e per l’eventuale riesame degli obiettivi prefissati, in relazione a rilevanti modifiche delle condizioni delle unità produttive o dell’impresa.
5)
Nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 100 che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione o del premio di risultato si potrà sostituire il premio di risultato con l’indennità prevista all’allegato 1) del presente contratto.
6)
Con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 l’accordo aziendale ha durata quadriennale.
7)
In funzione delle distinte situazioni di programmabilità degli obiettivi riscontrabili nelle aziende, l’individuazione degli stessi e la determinazione dei premi da erogare al loro raggiungimento potranno avvenire con tempi e modalità da definire a livello aziendale.
8)
Per favorire migliori relazioni sindacali, la richiesta di rinnovo dell’accordo dovrà essere presentata in tempo utile, al fine di consentire l’apertura del negoziato 2 mesi prima della scadenza del precedente accordo, con l’esclusione di qualsiasi azione diretta, per il tempo e alle condizioni previste dall’Accordo interconfederale 25.1.90 e dal Protocollo 23.7.93.
Nota a verbale. 1)
I premi di produzione e gli istituti retributivi analoghi stabiliti a livello aziendale e consolidati in cifra ai sensi della Nota a verbale in calce all’art. 26, CCNL 30.3.96, vengono regolati come segue:
• ai lavoratori in forza al 15.4.00 continueranno ad essere corrisposti ‘ad personam’;
• ai lavoratori assunti a decorrere dal 16.4.00 saranno corrisposti per intero alla fine del 4º anno di anzianità di servizio e ‘pro rata’ nei primi 4 anni, secondo modalità definite a livello aziendale.
Ciò anche in considerazione dei necessari momenti di ‘training’ e di adeguata qualificazione professionale.
2)
Quanto sopra stabilito trova applicazione anche per il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi fissato aziendalmente in misura diversa da quella di cui all’art. 25, CCNL 30.3.96.
Dichiarazione delle Parti.
Le Parti si danno atto che la disciplina del premio di risultato, di cui al presente art. 25, è pienamente in linea con i principi del Protocollo
23.7.93 e che i premi aziendali stipulati in conformità alla stessa hanno i requisiti necessari per usufruire dei benefici, in particolare contributivo–previdenziali, eventualmente stabiliti dalla legge.
Art. 26 – Tredicesima mensilità. 1)
A norma di quanto stabilito dall’art. 17, Accordo interconfederale 27.10.46, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2).
2)
La corresponsione di tale mensilità deve avvenire prima di Natale, salvo conguaglio per gli eventuali elementi mobili.
3)
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti 12simi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
4)
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei 12simi di cui sopra.
Art. 27 – Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni. 1)
Ai lavoratori che si siano avvicendati su 3 o su 2 turni per oltre 20 anni, qualora vengano definitivamente spostati ad orari diurni, sarà riconosciuto ‘ad personam’ un importo in cifra corrispondente all’80% della eventuale conseguente perdita di guadagno calcolata in base alla maggiorazione a tale titolo mediamente realizzata negli ultimi 3 anni precedenti la decorrenza del ’ad personam’ stesso.
2)
Con riferimento a quanto previsto al comma precedente lo spostamento viene considerato definitivo, trascorso un periodo di 6 mesi.
3)
Qualora il lavoratore venga nuovamente adibito al lavoro in turni, l’importo di cui al comma 1) non è cumulabile con l’indennità di turno che gli verrà corrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.
Art. 28 – Indennità speciali.
Ai lavoratori del gruppo 1), art. 4, verranno corrisposte le seguenti indennità speciali:
a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro contante per riscossioni e pagamenti, con responsabilità finanziaria degli errori, ha diritto a una particolare indennità mensile ragguagliata all’8% del minimo tabellare della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste al lavoratore, a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di Credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
b) Indennità per disagiata sede.
Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati, e il perimetro del più vicino di questi disti km. 5 e oltre, l’azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto del personale, deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
Art. 29 – Quadri. 1)
In caso di assegnazione a mansioni superiori che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di Quadro, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, legge 13.5.85 n. 190 e in deroga all’art. 6, comma
3) del presente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6 mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi ma purché compresi in un massimo di 12 mesi.
2)
Fermo restando quanto stabilito dalla normativa in materia di brevetti e di diritti di autore, al Quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte.
3)
A favore dei Quadri verranno promossi interventi formativi e di aggiornamento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e di esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate.
4)
Ai Quadri verrà assicurata la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
5)
Ai lavoratori con qualifica di Quadro è riconosciuto con decorrenza 1.9.08 un nuovo elemento retributivo denominato ‘Indennità di funzione’, pari ad E 50,00 lordi. Detta indennità potrà assorbire fino a concorrenza quanto corrisposto a titolo di superminimo individuale o da analoghe indennità riconosciute a livello aziendale.
Nota a verbale.
La copertura delle spese e l’assistenza legale di cui al comma 4) del presente articolo verrà assicurata anche ai lavoratori che svolgono funzioni che possono comportare responsabilità di carattere civile e/o penale.
Art. 30 – Trattenute per risarcimento danni. 1)
I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.
2)
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Art. 31 – Trasferta. 1)
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà:
(a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
(b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
(c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione;
(d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3) una indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli
elementi retributivi indicati dall’art. 20, comma 2) del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore l’indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione.
2)
Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all’art. 12.
3)
L’indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
4)
L’indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Nota a verbale.
Ai fini del presente articolo la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile.
Art. 32 – Trasferimento. 1)
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, normalmente con congruo preavviso, fermo restando che lo stesso può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2)
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso le località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori e inerenti alle sue specifiche prestazioni.
3)
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennità di preavviso.
4)
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°), nonché il rimborso delle spese di trasporto (per gli effetti familiari, mobilia, bagaglio etc.) il tutto nei limiti della normalità e previi opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
5)
E’ anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità di trasferta di cui al punto d), art. 31. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della retribuzione di cui all’art. 20, comma 1), lett. a) e b) che andrà a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennità è commisurata alla intera mensilità della retribuzione di cui all’art. 20, comma 1), lett. a) e b). Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
6)
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Art. 33 – Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute. 1)
Per i lavoratori di cui al gruppo 3), art. 4, in caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
2)
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
3)
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
4)
E’ ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria. Il recupero deve essere effettuato, non oltre i 30 giorni immediatamente successivi, nel limite di 1 ora al giorno in giornate lavorative e per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati, in giorni feriali non lavorativi.
Art. 34 – Trattamento in caso di sospensione o di riduzione
dell’orario di lavoro.
1)
Per quanto attiene il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro si richiamano le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
2)
Rimane ferma, per il lavoratore, la facoltà di richiedere, in caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Chiarimento a verbale.
Laddove le norme sopra citate prevedano un trattamento a carico della azienda, questo non è cumulabile con quanto erogato dalla Cassa Integrazione Guadagni (INPS).
Art. 35 – Permessi e altre facilitazioni. Paragrafo A) – Permessi di entrata e uscita. 1)
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
2)
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
3)
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo superiore immediato; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.
Paragrafo B) – Congedi parentali e permessi per necessità diverse. 4)
L’azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, può concedere, su richiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai Paesi extracomunitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d’origine.
5)
Per i lavoratori handicappati o con figli, anche adottivi, portatori di handicap, valgono le disposizioni di cui alla legge 5.2.92 n. 104 e successive modifiche.
6)
In materia di congedi parentali e in particolare di permessi per il decesso di familiari, valgono le disposizioni di cui alla legge 8.3.00 n.
53 e successive modifiche.
7)
L’azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di 3 giorni per l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo devono essere comprovati da specifiche certificazioni.
Paragrafo C) – Volontariato. 8)
Per i lavoratori che facciano parte delle Organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge quadro sul volontariato, 11.8.91 n. 266, le Parti si richiamano alle facilitazioni in tema di flessibilità dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 della suddetta legge.
Art. 36 – Aspettativa. 1)
L’azienda può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, per necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa, che non comporterà, ad alcun effetto, la maturazione dell’anzianità né il diritto alla retribuzione.
2)
Per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari valgono le disposizioni di cui alla legge 26.6.90 n. 162.
Art. 37 – Congedo matrimoniale. 1)
Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio, compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo, con decorrenza della retribuzione (calcolata con riferimento agli elementi di cui all’art. 20, comma 2), pari a 15 giorni consecutivi, computati escludendo i giorni festivi.
2)
Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore abbia diritto di riscuotere da parte dell’INPS ed è subordinato, in tale caso, al riconoscimento del diritto da parte dell’istituto stesso.
3)
Nel caso che la normativa in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento.
Art. 38 – Servizio militare.
1)
Fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, legge n. 226/04, il servizio di leva obbligatoria è sospeso, in caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2)
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all’atto del richiamo.
3)
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro
1 mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore può essere considerato dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilità.
Art. 39 – Infortunio e malattie professionali. 1)
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi della assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2)
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3)
Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili alla azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
4)
Nel caso di malattia o di infortunio professionali il lavoratore dovrà attenersi alle istruzioni previste dall’art. 40 sul trattamento di malattia e infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso articolo stabilito.
5)
Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica o stabilizzazione.
6)
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Art. 40 – Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionali.
1)
L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda tempestivamente e comunque entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, salvo impedimento a lui non imputabile.
2)
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda al più presto possibile e comunque non oltre il 3° giorno dall’inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio; qualora il 3° giorno coincidesse con uno dei giorni festivi di cui al comma 1), art. 15, tale termine è posticipato al 1° giorno successivo non festivo.
3)
Nell’occasione, e nel prosieguo dell’assenza, l’azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente soltanto attraverso i servizi ispettivi competenti, come previsto dalle vigenti norme di legge, secondo le modalità previste dalle norme di legge e del presente contratto.
4)
A tal fine viene stabilito quanto segue:
(a) per consentire l’effettuazione della visita di controllo della malattia il lavoratore assente ha l’obbligo, anche nel caso in cui sia autorizzato ad uscire dal medico curante, di farsi trovare nel proprio domicilio o in quello che abbia tempestivamente comunicato all’inizio della assenza, almeno per 4 ore giornaliere, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di ciascun giorno della settimana;
(b) ferma restando l’entità e la durata minima delle fasce predette, la loro collocazione potrà essere modificata in funzione delle specifiche normative degli enti competenti;
(c) sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo; in tali casi il lavoratore ha l’obbligo di darne, salvi i casi di forza maggiore, preventiva comunicazione alla azienda e di fornire, a giustificazione, la relativa certificazione.
5)
Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1) e 2 del presente articolo l’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, sarà considerata ingiustificata ai fini economici e disciplinari.
6)
Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4) del presente articolo il lavoratore decadrà dall’intero trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per
l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo e ferma restando l’azione disciplinare.
7)
Avvenendo l’interruzione del servizio per malattia o infortunio non professionale, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (ad es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza etc.), il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
(a) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni
(b) mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni
(c) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni
8)
Entro i limiti di conservazione del posto sopra indicati l’azienda riconoscerà ai lavoratori, non in prova e non in CIG, i seguenti trattamenti:
- appartenenti al gruppo 3) di cui all’art. 4:
• anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità a carico dei competenti istituti;
• corresponsione di una integrazione della predetta indennità sino a raggiungere complessivamente l’importo netto della intera retribuzione, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2), nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti a), b) e c), comma 7);
• sempre nei limiti di conservazione del posto sopra indicati, qualora la corresponsione delle indennità a carico degli istituti di cui sopra venisse a cessare esclusivamente per il superamento dei limiti temporali previsti dalle rispettive regolamentazioni, corresponsione della metà della retribuzione di cui sopra:
- appartenenti ai gruppi 1) e 2) di cui all’art. 4:
• corresponsione della retribuzione calcolata come sopra secondo le seguenti misure:
(a) intera nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti a), b) e c), comma 7);
(b) 2/3 nei successivi 3, 5 e 7 mesi, sempreché non risultino superati i limiti temporali delle prestazioni economiche di malattia dell’istituto assicuratore;
(c) metà quando non risulti applicabile, sempre nei limiti di conserva- zione del posto sopra indicati, quanto previsto dai precedenti punti a) e b).
9)
Il trattamento economico di cui al precedente comma ricomincia ‘ex novo’ in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia.
10)
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la Tbc valgono le norme legislative in vigore.
11)
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
12)
Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto per il caso di licenziamento.
13)
Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio, nonché i doveri dei lavoratori durante l’interruzione del servizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
14)
Le assenze dal lavoro per malattia o infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
15)
Superati i limiti di conservazione del posto e di corresponsione dei trattamenti sopra indicati per un continuativo grave evento morboso, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddetti limiti, di un periodo di aspettativa della durata di 5 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.
16)
In presenza di malattie particolarmente gravi per natura e continuità di assenza, documentate clinicamente, azienda e RSU esamineranno i possibili interventi di tutela in quanto il lavoratore interessato ne faccia richiesta, nel rispetto del D.lgs. n. 196/03.
17)
Nella ipotesi in cui la malattia o l’infortunio sia ascrivibile a responsabilità di terzi il lavoratore ha l’obbligo di fornire alla azienda le generalità del responsabile e ogni altra informazione utile a consentire alla azienda stessa di effettuare l’azione di recupero delle somme da essa corrisposte per il trattamento di cui al presente articolo.
Chiarimenti a verbale. 1)
L’azienda anticiperà ai lavoratori, anche se in prova, le indennità a carico dell’INAIL, a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che ne venga garantito il rimborso da parte dell’istituto, attraverso conguaglio o altro analogo sistema.
2)
I periodi di conservazione del posto di cui al comma 7), nel caso di più assenze, si intendono riferiti a un arco temporale di 36 mesi.
3)
Nell’ambito della corresponsione del trattamento economico di malattia previsto dal comma 8) del presente articolo, l’azienda corrisponderà una integrazione della indennità a carico degli istituti assicuratori, anche con riferimento alla 13a mensilità.
Nota a verbale. 1)
Le parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di assenze sono tra le cause che incidono negativamente sulla organizzazione produttiva, sulla efficienza e sulla competitività delle aziende e, di conseguenza, sulla stessa occupazione. Le parti firmatarie confermano quindi che la diminuzione del fenomeno rientra tra gli obiettivi della loro azione.
2)
A tal fine, in occasione degli incontri dell’Osservatorio nazionale di cui alla parte I del presente contratto, le parti firmatarie porranno in essere gli strumenti necessari a quantificare il fenomeno, ne analizzeranno le cause e opereranno gli interventi, anche nei confronti delle autorità preposte, ritenuti più opportuni.
3)
In questa ottica nei casi in cui l’assenteismo per malattia sia superiore, a livello di unità operativa, alla media di settore individuata in sede di Osservatorio nazionale, azienda e RSU si incontreranno per valutare la situazione, individuare le cause e intraprendere tutte le iniziative utili per correggere la situazione ivi comprese quelle di carattere economico.
Art. 41 – Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. 1)
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
2)
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire, fino a concorrenza, il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
3)
Le lavoratrici riceveranno inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione – da computare con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2) – per i primi 5 mesi di assenza.
4)
Le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di mesi 9.
5)
Ove, durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 40 del presente contratto a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.
6)
L’azienda anticiperà, ai normali periodi di paga, ai sensi della legge
29.2.80 n. 33, l’indennità di maternità a carico dell’INPS.
Chiarimento a verbale.
Nell’ambito della corresponsione del trattamento economico di gravidanza e puerperio di cui al comma 3) del presente articolo l’azienda corrisponderà una integrazione della indennità a carico degli istituti assicuratori, anche con riferimento alla 13a mensilità.
Nota a verbale.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, comma 2), D.lgs. n. 151/01, la sostituzione di lavoratori in congedo è possibile con un anticipo sino a 2 mesi dall’inizio della astensione.
Art. 42 – Ambiente di lavoro – Rappresentanza per la Salute e Sicurezza e l’Ambiente.
Paragrafo A). 1)
In applicazione del D.lgs. n. 81/08 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall’Accordo interconfederale 22.6.95, è stata definita la seguente disciplina sul Rappresentante dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza e l’Ambiente (RLSSA). Il RLSSA subentra a tutti gli effetti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) previsto dal CCNL 2.6.04.
2)
In tutte le aziende e unità produttive, i lavoratori eleggono la RLSSA in ragione di:
• 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 100 dipendenti;
• 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
• 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
• 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1.000 dipendenti.
3)
La RLSSA viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLSSA viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4)
L’elezione della RLSSA avverrà secondo le procedure previste dall’Accordo interconfederale 22.6.95, che si intendono qui integralmente richiamate o secondo le procedure che verranno eventualmente definite in attuazione del D.lgs. n. 81/08.
Hanno diritto di votare per l’elezione della RLSSA tutti i dipendenti non in prova, in forza nella unità produttiva alla data delle elezioni. Sono eleggibili gli operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri non in prova in forza nella unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, e i lavoratori con contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo.
5)
La RLSSA svolge i compiti espressamente indicati dall’art. 50, D.lgs. n. 81/08. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda ovvero unità produttiva;
• è consultata in occasione della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
• è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
• è consultata in merito alla organizzazione della formazione di cui all’art. 37, comma 5), D.lgs. n. 81/08;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
• partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35, D.lgs. n. 81/08, nel corso della quale sono esaminati la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37, D.lgs. n. 81/08;
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione.
6)
La RLSSA inoltre partecipa a quei sopraluoghi specifici del medico competente eventualmente programmati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 50, lett. n), D.lgs. n. 81/08.
7)
Il diritto di accesso della RLSSA ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
8)
Le visite che la RLSSA intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLSSA accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
9)
Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLSSA, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dalla azienda, si intendono qui richiamati i punti 2.2) e 2.3), parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.
10)
Le riunioni periodiche, previste dall’art. 35, comma 1), D.lgs. n. 81/08 per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLSSA al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale, copia del quale è consegnato alla RLSSA per la opportuna sensibilizzazione dei lavoratori sui problemi dell’ambiente e della sicurezza affrontati.
11)
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, D.lgs. n. 81/08, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lett. b), c), d), g), i) ed l), ciascun componente la RLSSA ha diritto a:
• 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di
15 dipendenti;
• 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
• 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
12)
La RLSSA ha diritto a una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all’art. 37, D.lgs. n. 81/08.
13)
Il programma base per la formazione della RLSSA - svolto in 2 moduli nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 - ha una durata di
32 ore e deve comprendere, così come previsto dall’Accordo interconfederale 22.6.95, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.
14)
In aggiunta alla formazione di base di cui al comma precedente, la RLSSA ha diritto ad aggiornamenti formativi relativi alla evoluzione dei rischi ovvero alla insorgenza di rischi nuovi. I relativi moduli formativi, svolti sulla base delle linee-guida di settore elaborate dall’Osservatorio nazionale (titolo I, lett. B del presente contatto) avranno la durata di 8 ore annue.
Paragrafo B)
15)
L’azienda:
• qualora l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative;
• esaminerà con le Organizzazioni sindacali le caratteristiche relative all’ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione della loro installazione;
• annualmente, in occasione di una delle riunioni periodiche di cui al comma 10), affronterà con la RSU e la RLSSA le principali tematiche in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
16)
Inoltre, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08, nei casi in cui azienda e RLSSA abbiano concordato l’effettuazione di indagini e accertamenti sull’ambiente di lavoro:
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/ enti, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Dichiarazione a verbale.
Successivamente alla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL le Parti si incontreranno per valutare le necessità di coordinamento del testo contrattuale con le nuove disposizioni contenute nel Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/08), anche alla luce degli eventuali nuovi accordi interconfederali che dovessero intervenire.
Art. 43 – Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Paragrafo A) – Valori limite.
1)
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti:
• dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle della ACGIH (TLV);
• per il carico termico, a quelli già previsti dalla norma UNI EN 27243.
2)
I predetti valori verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati dai predetti enti, in modo da disporre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.
Paragrafo B) – Prevenzione. 3)
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
4)
In particolare l’azienda:
(a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
(b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
(c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma etc., sono forniti a cura e carico della azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
(d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
5)
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
6)
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
7)
Da parte sua il lavoratore è tenuto alla osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nella osservanza della legge, gli verranno impartite dalla azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Paragrafo C) – Registrazioni.
8)
Vengono istituiti:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
(b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione della RSU e dei lavoratori;
(c) il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nonché, in sezioni separate, le risultanze del registro di cui alla lett. a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle ASL o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
(d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al D.lgs. n. 52/97 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
• fasi di rischio della lavorazione;
• dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
• modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
• mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
• mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
• interventi sull’impianto in caso di emergenza.
9)
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo:
• proprietà chimico–fisiche delle sostanze;
• classificazione di pericolosità ai sensi del D.lgs. n. 52/97 e successive modifiche.
Art. 44 – Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti.
1)
Il diritto allo studio è riconosciuto a tutti i lavoratori con le modalità e le articolazioni sotto specificate per l’esercizio concreto del diritto stesso.
Paragrafo A) – Lavoratori studenti. 2)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
3)
Ferma restante la disposizione dell’art. 6, legge 8.3.00 n. 53, in attuazione dell’art. 10, legge 20.5.70 n. 300 si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari.
A tali lavoratori sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a 4.
Ai lavoratori che, nel corso dell’anno, devono sostenere esami, potranno essere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti sino ad un massimo di 25 giorni all’anno.
b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami. Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell’anno e fino ad un massimo di 25 giorni per coloro che devono sostenere gli esami di diploma.
4)
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo A).
Paragrafo B) – Diritto allo studio. 5)
Potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente paragrafo i lavoratori frequentanti corsi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della formazione culturale e al conseguimento di titoli di studio legali in corsi abbreviati e/o sperimentali, anche in relazione alla attività aziendale.
6)
I lavoratori che intendono frequentare i predetti corsi di studio tenuti da Istituti di istruzione pubblici, parificati o legalmente riconosciuti potranno usufruire, a loro richiesta e con le precisazioni indicate ai commi successivi, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali ‘pro capite’, comprensive delle prove di esame, nei limiti e a carico di un monte ore globale triennale messo a disposizione tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
7)
Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’azienda e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
8)
Le 150 ore ‘pro capite’, per triennio, potranno essere usufruite mediante concentrazione in un solo anno.
9)
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale della forza occupata nel turno stesso; nella unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
Tenuto conto della importanza di favorire la conoscenza della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, al fine della migliore integrazione e della prevenzione antinfortunistica, le aziende favoriranno la frequenza dei lavoratori stranieri ai corsi di lingua italiana di cui ai commi 5) e 6), indipendentemente dalla percentuale di assenza, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
10)
Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
11)
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta alla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
12)
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
13)
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennale, o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 9), la Direzione aziendale e la RSU, fermo restando quanto previsto al comma 9) stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per
concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio etc.) per l’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
14)
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza, con l’indicazione delle ore relative.
15)
I problemi applicativi circa l’osservanza delle condizioni specifiche del presente paragrafo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU.
16)
Le aziende erogheranno, durante la frequenza ai corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 5), è costituito dalla regolare frequenza all’intero corso.
Paragrafo C) – Congedi per la formazione. 17)
Ferme restanti le disposizioni della legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori con più di 5 anni di servizio presso la stessa azienda possono presentare, anche tramite la RSU, richieste di fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art. 5 della legge sopra indicata, con un preavviso di almeno:
• 30 giorni per quelli di durata non superiore a 5 giorni
• 60 giorni per quelli di durata superiore a 5 giorni
18)
Il numero di lavoratori che potranno avvalersi dei congedi per la formazione non potrà superare l’1% dei dipendenti occupati nella unità produttiva e sarà pari a 1 nelle unità produttive fino a 100 dipendenti.
19)
L’azienda formalizzerà al lavoratore che ha fatto richiesta di congedo la conferma del suo accoglimento o le motivazioni del suo diniego o del suo differimento che dovranno riguardare ragioni di carattere tecnico/ organizzativo, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, difficoltà o impossibilità di sostituzione.
Chiarimento a verbale.
Dove siano in atto trattamenti aziendali per i lavoratori studenti, le RSU opteranno per il trattamento da essi ritenuto più favorevole tra il complesso della norma contrattuale (ivi compreso il diritto allo studio) e il complessivo trattamento aziendale, restando escluso ogni cumulo di parti delle rispettive normative.
Art. 45 – Abiti da lavoro.
1)
Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai gruppi 2) e 3), art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
2)
Per quanto concerne i lavoratori di cui al gruppo 1), art. 4, l’abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
3)
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l’azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all’anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
4)
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad esempio: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo etc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad esempio: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami etc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta etc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone etc.
5)
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
6)
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
7)
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
8)
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
9)
Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti etc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Art. 46 – Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, in conformità con quanto stabilito al comma 4), art. 1, legge
9.12.77 n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell’articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori e al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attuali concrete situazioni aziendali di carattere tecnico–organizzativo, di rinviare l’individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purché per situazioni omogenee.
Art. 47 – Reclami e controversie. 1)
I reclami dei lavoratori potranno essere presentati dagli interessati o direttamente, o attraverso la RSU. L’esame delle controversie verrà effettuato in azienda con la RSU.
2)
In caso di mancato accordo fra le Parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
3)
Le controversie collettive per l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali.
Dichiarazione delle Parti.
Durante la vigenza del contratto, nell’ambito degli incontri di cui al titolo I “Relazioni industriali”, le Parti esamineranno la possibilità di realizzare, anche in relazione a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 25.1.90, procedure per la composizione delle controversie individuali e plurime.
Art. 48 – Inizio e fine del lavoro.
1)
L’inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
• il primo segnale è dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo stabilimento;
• il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro;
• il terzo segnale è dato all’ora precisa per l’inizio del lavoro e in tale momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
2)
Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezzora dopo l’orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreché il ritardo non superi la mezzora stessa.
3)
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima della emissione del segnale stesso.
Art. 49 – Consegna e conservazione utensili e materiali. 1)
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
2)
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, e in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
3)
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sulla liquidazione, l’importo relativo alle cose non consegnate.
4)
E’ preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui affidato.
5)
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione della azienda.
6)
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 30.
7)
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
8)
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.
Art. 50 – Visita di inventario e di controllo. 1)
Il lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli.
2)
Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le modalità previste all’art. 6, legge 20.5.70 n. 300.
Art. 51 – Assenze. 1)
Le assenze, salvo il caso di impedimento non imputabile al lavoratore, devono essere comunicate tempestivamente e comunque entro il normale orario di lavoro della giornata nella quale si verifica l’assenza e giustificate entro il giorno successivo.
2)
L’assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
3)
Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro, e prima dell’uscita, la sua presenza nello stabilimento; in tal caso però sarà considerato ritardatario.
Art. 52 – Rapporti in azienda. 1)
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Xxxxxx, fra l’altro, essere evitati:
• comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
• qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli alla attività lavorativa e alla convivenza nei luoghi di lavoro.
2)
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
3)
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire e a rivolgersi in caso di necessità.
4)
In particolare il lavoratore deve:
(a) osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dalla azienda per il controllo delle presenze;
(b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori;
(c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro e in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l’azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque quelli previsti dall’art. 2125 CC;
(d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 53 – Provvedimenti disciplinari. 1)
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
(a) richiamo verbale
(b) ammonizione scritta
(c) multa fino all’importo di 3 ore di paga e indennità di contingenza
(d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni
2)
Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il massimo di durata della sospensione prevista alla lett. d).
3)
L’azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
4)
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
5)
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
6)
Se il provvedimento non verrà emanato entro 10 giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l’azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.
7)
Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 54 – Multe e sospensioni. 1)
Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
(a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 51 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
(c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
(d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
(e) che costruisca, entro le officine della azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
(f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale della azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
(g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
(h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
(i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2)
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
3)
L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’INPS.
Art. 55 – Licenziamento per mancanze. 1)
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2)
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
(a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
(b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d), art. 54, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
(c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
(d) condanna a una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 CPP, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
(e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
(g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
(h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
(i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
(l) costruzione, entro le officine della azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
(m) recidiva nella mancanza di cui al punto f), art. 54;
(n) trascuratezza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 54;
(o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1) del presente articolo.
Art. 56 – Restituzione documenti di lavoro – Certificato di lavoro. 1)
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l’azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati e il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
2)
Nel caso che l’azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3)
Ai sensi dell’art. 2124 CC l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, una dichiarazione nella quale sia indicato il tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e le mansioni da esso esercitate.
Art. 57 – Preavviso. 1)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due Parti, salvo quanto previsto dall’art. 55, senza un periodo di preavviso i cui termini sono stabiliti al comma 6) del presente articolo.
2)
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
3)
La Parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 6) e 7) deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità di cui all’art. 20, comma 2).
4)
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
5)
Qualora il datore di lavoro esoneri il lavoratore dalla prestazione, l’indennità sostitutiva del preavviso è computata nella retribuzione annua agli effetti del TFR limitatamente agli elementi tassativamente elencati all’art. 58.
6)
In caso di licenziamento i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese, sono i seguenti:
anni di servizio | liv. Q-A | liv. B-C-D | liv. E-F | liv. G-H | liv. I |
fino a 5 anni compiuti | mesi 2 | mesi 1 e 1/2 | mesi 1 | settimane 3 | settimane 2 |
oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti | mesi 3 | mesi 2 | mesi 1 e 1/2 | mesi 1 | settimane 3 |
oltre 10 anni | mesi 4 | mesi 3 | mesi 2 | mesi 1 e 1/2 | mesi 1 |
7)
In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà, con un minimo di 2 mesi per i livelli Q e A, di 1,5 mesi per i livelli B, C e D, di 1 mese per i livelli E ed F, di 3 settimane per i livelli G ed H e di 2 settimane per il livello I.
Art. 58 – Trattamento di fine rapporto (TFR). 1)
Il TFR, spettante in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è disciplinato dall’art. 2120 CC, così come modificato dalla legge 29.5.82
n. 297 e successive modifiche.
2)
La retribuzione annua per la determinazione della quota TFR spettante è composta esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:
• paga mensile o stipendio (minimo contrattuale – scatti di anzianità e aumenti periodici di anzianità congelati ex art. 21, norma transitoria, CCNL 14.7.80 – eventuali aumenti di merito – eventuale importo retributivo individuale di cui all’art. 17, comma 2), CCNL 2.7.92, indennità di funzione per la qualifica dei quadri ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
• indennità di contingenza ed EDR di cui all’art. 18;
• maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati di cui al comma 4), punto 7), e al comma 5), art. 12 e ‘ad personam’ per mantenimento della maggiorazione di cui all’art. 27;
• premio di produzione di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 25, nonché l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma
5) del già citato articolo;
• cottimo o ‘ad personam’ di cui al comma 22), art. 23;
• “ad personam compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi” di cui alla Norma transitoria in calce all’art. 23, CCNL 15.4.00;
• compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
• indennità di mensa;
• dagli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13a mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso.
3)
Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3), art. 2120 CC.
4)
La quota annua ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell’anno al lavoratore sarà computata nella misura di 30/30.
Nota a verbale.
1)
L’indennità di anzianità maturata secondo la previgente disciplina viene accantonata e rivalutata secondo le disposizioni della legge n. 297/82.
2)
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro saranno conteggiate in aggiunta al TFR, se dovute e al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per livello, le seguenti somme:
• E 28,41 già eventualmente corrisposte, in applicazione dell’Accordo 31.3.77, ai lavoratori in forza e non in prova alla medesima data;
• E 64,56 già eventualmente corrisposte, in applicazione dell’Accordo 14.7.80, ai lavoratori in forza e non in prova alla medesima data.
Art. 59 – Indennità in caso di morte. 1)
Al riguardo dispongono le norme del Codice Civile (art. 2122) che disciplina la materia.
2)
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR previsti dalla corrispondente regolamentazione saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice Civile.
3)
In mancanza delle persone indicate nel comma 2) le indennità sono attribuite secondo le norme della successione.
Art. 60 – Cessione, trasformazione di azienda. 1)
In caso di cessione o di trasformazione, in qualsiasi modo, della azienda, il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
2)
Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione della azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR, nonché il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dal presente contratto.
Art. 61 – Rappresentanza Sindacale Unitaria, Commissioni Interne e Delegato d’impresa.
Paragrafo A) – Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
1)
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto e che abbiano formalmente aderito all’Accordo interconfederale 20.12.93, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la RSU, secondo la disciplina di elezione prevista dal su citato accordo.
2)
L’iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle Associazioni previste alla parte II, punto 4), lett. b), Accordo interconfederale 20.12.93 nel rispetto delle condizioni ivi previste.
3)
La RSU è composta, per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni di cui al comma 1) e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
4)
Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all’unità produttiva.
5)
Il numero dei componenti la RSU è individuato come segue, in funzione del numero di lavoratori in forza nelle unità produttive:
• 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti
• 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti
• 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti
• 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti
• 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti
• 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti
• 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti
• 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti
• 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti
• 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti
• 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni
6)
I componenti la RSU restano in carica 3 anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale territorialmente competente.
7)
Hanno diritto di votare per l’elezione della RSU tutti i dipendenti non in prova, in forza nella unità produttiva alla data delle elezioni. Sono eleggibili gli operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri non in prova in forza nella unità produttiva, compresi i lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno pari a 9 mesi, con contratto di inserimento lavorativo e di apprendistato.
8)
Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
9)
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all’art. 65, CCNL
2.7.92 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
10)
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell’ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 5), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70.
11)
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all’unità produttiva.
12)
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
13)
Le Associazioni sindacali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL per lo svolgimento della loro attività associativa all’interno delle unità produttive disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezzora per ogni dipendente in forza all’unità. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni.
14)
I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
15)
Le operazioni connesse con l’elezione della RSU saranno svolte, in funzione delle esigenze produttive, secondo le modalità indicate dall’Accordo interconfederale 20.12.93. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà alla Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall’Accordo interconfederale.
16)
Per l’espletamento delle proprie funzioni la RSU – nelle unità produttive al di sopra dei 130 dipendenti – avrà accesso a strumenti informatici con
modalità da definire in relazione alle situazioni aziendali e per le finalità connesse all’attività sindacale.
Paragrafo B) – Commissioni interne e Delegato d’impresa. 17)
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
18)
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale 18.4.66 inerenti il Delegato d’impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
* * * * * * * * * 19)
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dell’Accordo interconfederale 20.12.93.
Note a verbale. 1)
I permessi di cui al presente articolo assorbono quelli spettanti ai dirigenti della RSA a norma dell’art. 23, legge n. 300/70, nonché quelli sinora concessi alla Commissione interna.
2)
Le variazioni occupazionali della unità produttiva, comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del comma 5) del presente articolo, saranno considerate solo al momento della relativa nuova elezione.
3)
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Art. 62 – Assemblee. 1)
Fermo restante quanto previsto dall’Accordo interconfederale 20.12.93, nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti potranno essere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2)
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dalla azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
3)
Le assemblee durante l’orario di lavoro saranno svolte in modo tale da garantire l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e la RSU. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
4)
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, previamente indicati al datore di lavoro.
5)
La RSU che intenda convocare l’assemblea deve far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata presunta, nonché l’ordine del giorno.
6)
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.
7)
La RSU provvederà a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali.
8)
Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, è limitato a
10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
9)
Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
10)
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite.
11)
Nel caso di cui al precedente comma e nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, nelle quali non sia stata costituita la RSU, le assemblee potranno essere promosse unitariamente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
12)
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda. Dichiarazione a verbale.
Restano salve le eventuali normative aziendali in atto in materia di complessivo miglior favore.
Art. 63 – Affissioni. 1)
Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU e ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2)
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 64 – Permessi per cariche sindacali. 1)
Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e provinciali ad esse aderenti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico–produttive, permessi per l’espletamento delle loro funzioni.
2)
Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giorni all’anno per ciascun lavoratore.
3)
Il permesso deve venire espressamente, e con utile preavviso, richiesto per iscritto all’azienda, tramite l’Associazione provinciale dei datori di lavoro, dalle predette Organizzazioni dei lavoratori interessate.
4)
L’appartenenza agli Organi di cui al comma 1) e le variazioni relative devono esser comunicate per iscritto dalle Organizzazioni di cui sopra alle Associazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all’azienda interessata.
Art. 65 – Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali. 1)
Il lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive ovvero cariche sindacali provinciali e nazionali può, a richiesta, essere collocato in aspettativa per la durata della carica.
2)
Durante l’aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l’anzianità (non però agli effetti della 13a mensilità e del godimento delle ferie), fino a una durata massima di 2 anni, prolungata a 3, nel
caso che il lavoratore abbia precedentemente maturato presso l’azienda, all’inizio della aspettativa, una anzianità continuativa di effettivo servizio non inferiore a 3 anni.
Art. 66 – Versamento dei contributi sindacali. 1)
L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali sulla retribuzione dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante delega individuale, debitamente sottoscritta dal lavoratore interessato e valida fino a revoca.
2)
La delega dovrà contenere l’indicazione precisa dell’ammontare in percentuale sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza del contributo che l’azienda stessa è autorizzata a trattenere e della Organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versarlo.
3)
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento a un istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso sindacato. Le trattenute e i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.
Chiarimento a verbale.
Con le norme di cui al presente articolo le Parti hanno inteso disciplinare, per le aziende e per i lavoratori associati, il sistema di versamento delle quote sindacali, ma non di sostituire obbligatoriamente gli eventuali diversi sistemi concordati presso le singole aziende.
Dichiarazione a verbale. 1)
Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che i lavoratori da esse rappresentati ritengono che la trasformazione da cifra in misura percentuale sui minimi tabellari e indennità di contingenza, nonché ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di iscrizione e versamento, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.
2)
Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono atto della dichiarazione suddetta.
Art. 67 – Abrogazione dei precedenti contratti – Opzione. 1)
Il presente contratto, le cui norme sono inscindibili nel loro complesso, annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti
collettivi nazionali e quelli provinciali integrativi preesistenti per le categorie dei lavoratori cui si riferiscono.
2)
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal presente contratto, le cui disposizioni
– nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi – sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
3)
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali e accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per l’opzione – in relazione a singoli istituti – fra le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
4)
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 68 – Condizioni di miglior favore.
Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Art. 69 – Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.
Art. 70 – Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa. 1)
Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in servizio una copia del presente contratto di lavoro.
2)
Per l’applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
3)
E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Art. 71 – Decorrenza e durata.
1)
Il presente contratto, fatte salve le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti decorre dal 4 luglio 2008 e sarà valido fino al 31 dicembre 2009 per la parte retributiva e fino al 31 dicembre 2011 per la parte normativa.
2)
Esso si intenderà successivamente rinnovato, di anno in anno, qualora non sia stata data disdetta, con lettera raccomandata r/r, almeno 5 mesi prima.
Chiarimento a verbale.
Le Parti confermano la vigenza delle disposizioni del CCNL 2.6.04 nel periodo 1.1.08-3.7.08, così come quella del CCNL 4.7.08 fino al successivo rinnovo.
Clausola di rinvio. Le Parti,
– dandosi atto che la ricerca di un accordo su alcune materie della presente trattativa contrattuale richiederebbe una ulteriore dilazione dei tempi del confronto;
– ritenendo necessario dare attuazione alle intese già raggiunte e sopra riportate, che comprendono l’adeguamento delle retribuzioni contrattuali;
– considerando che su alcuni dei temi in discussione sono in atto interventi legislativi che potranno prevedere ulteriori rinvii alle Parti sociali;
– prendendo infine atto che a livello interconfederale è in corso una trattativa per la revisione degli assetti e delle competenze della contrattazione collettiva, così come definiti nel Protocollo 23.7.93, convengono di affidare ad una o più Commissioni paritetiche il compito di approfondire il confronto sui seguenti argomenti:
(1) assistenza sanitaria integrativa;
(2) interventi in materia di “mercato del lavoro” (rapporto di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro a tempo determinato, trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale);
(3) trattamento di malattia per apprendisti;
(4) trattamento per i casi di premorienza o invalidità permanente, a beneficio degli iscritti al FONDOGOMMAPLASTICA;
(5) interventi per favorire la competitività e l’efficienza, quali ad esempio la razionalizzazione delle maggiorazioni per lavoro a turni e notturno e dei criteri di maturazione delle riduzioni di orario.
Le Commissioni comunicheranno alle parti stipulanti i risultati degli approfondimenti entro l’1.7.09, per le eventuali conseguenti decisioni in occasione della successiva scadenza negoziale.
ALLEGATI
Allegato 1)
IMPORTI DELL'INDENNITA’ SOSTITUTIVA
DEL PREMIO DI RISULTATO MENSILE APPLICABILE,
IN ALTERNATIVA AL PREMIO DI RISULTATO ALLE IMPRESE DI CUI AL COMMA 5, ART. 25 DEL PRESENTE CONTRATTO
Allegato 1) – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREMIO DI RISULTATO
categoria | euro |
I | 30,00 |
H | 33,00 |
G | 35,00 |
F | 37,00 |
E | 39,00 |
D | 42,00 |
C | 43,00 |
B | 44,00 |
A | 47,00 |
Q | 51,00 |
ALLEGATI ALL’ART. 4 “CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE”
INDICE PER AREA
funzione | pos. | denominazione |
amministrazione | A/1 | responsabile settore/coordinatore attività contabili |
amministrazione | A/1 | specialista attività contabili |
amministrazione | A/1 | coordinatore attività di revisione interna |
amministrazione | B/1 | revisore |
amministrazione | C/1 | contabile |
amministrazione | C/1 | cassiere |
amministrazione | F/1 | addetto contabilità |
commerciale/logistica | A/1 | specialista di ‘marketing’ |
commerciale/logistica | A/1 | coordinatore di sezione commerciale |
commerciale/logistica | A/1 | venditore |
commerciale/logistica | A/1 | coordinatore tecnico-commerciale |
commerciale/logistica | A/1 | coordinatore gestione ordini |
commerciale/logistica | A/1 | acquisitore |
commerciale/logistica | A/1 | acquisitore di macchinari e apparecchiature complesse |
commerciale/logistica | A/1 | coordinatore programmazione e gestione scorte/programmatore |
commerciale/logistica | A/1 | gestore dei flussi ai depositi |
commerciale/logistica | A/1 | coordinatore trasporti |
commerciale/logistica | A/1 | responsabile di magazzino |
commerciale/logistica | C/1 | assistente commerciale/tecnico gestione ordini |
commerciale/logistica | C/1 | tecnico raccolta ed elaborazione dati di mercato |
commerciale/logistica | C/1 | assistente tecnico |
commerciale/logistica | C/1 | compratore/approvvigionatore |
commerciale/logistica | C/1 | assistente magazzino |
commerciale/logistica | E/1 | incaricato pratiche di magazzino/spedizione |
commerciale/logistica | E/1 | preparatore documenti per import/export |
commerciale/logistica | C/2 | capo squadra di magazzino |
commerciale/logistica | F/3 | addetto assistenza tecnica |
commerciale/logistica | F/3 | preparatore merci/magazziniere |
commerciale/logistica | F/3 | autista |
commerciale/logistica | G/3 | carrellista |
commerciale/logistica | G/3 | addetto a magazzini |
commerciale/logistica | H/3 | carrellista |
manutenzione | A/1 | assistente capo manutenzione |
manutenzione | C/1 | tecnico di manutenzione |
manutenzione | C/1 | assistente di manutenzione |
manutenzione | D/1 | addetto alla programmazione lavori di manutenzione |
manutenzione | D/3 | giuntista montatore provetto |
manutenzione | D/3 | aggiustatori/montatori |
manutenzione | D/3 | specialista elettronico |
manutenzione | D/3 | montatore/riparatore provetto di nastri trasportatori |
manutenzione | D/3 | costruttore di prototipi di stampi per presse |
manutenzione | D/3 | specialista sistemi di misura |
manutenzione | D/3 | specialista meccatronico |
manutenzione | E/3 | manutentore di impianti tecnologicamente complessi |
manutenzione | E/3 | montatore |
manutenzione | E/3 | attrezzista |
manutenzione | E/3 | addetto industrializzazione stampi materie plastiche |
manutenzione | E/3 | giuntista montatore |
manutenzione | E/3 | conduttore impianti di centrale termica |
manutenzione | F/3 | addetto macchine utensili |
manutenzione | F/3 | addetto alla manutenzione e al montaggio di macchine e impianti |
manutenzione | F/3 | addetto alla conduzione di generatori termici |
manutenzione | H/3 | ausiliario di manutenzione |
personale/organizz/EDP | A/1 | responsabile amministrazione del personale |
personale/organizz/EDP | A/1 | specialista risorse umane |
personale/organizz/EDP | A/1 | responsabile di formazione |
personale/organizz/EDP | A/1 | specialista di selezione |
personale/organizz/EDP | A/1 | analista di organizzazione |
personale/organizz/EDP | A/1 | analista programmatore |
personale/organizz/EDP | A/1 | responsabile operativo |
personale/organizz/EDP | A/1 | specialista di ‘software’ |
personale/organizz/EDP | B/1 | coordinatore incaricati pratiche amministrative del personale |
personale/organizz/EDP | C/1 | tecnico di organizzazione industriale |
personale/organizz/EDP | C/1 | tecnico di organizzazione amministrativa |
personale/organizz/EDP | C/1 | programmatore |
personale/organizz/EDP | C/1 | schedulatore lavori |
personale/organizz/EDP | C/1 | assistente di turno EDP |
personale/organizz/EDP | C/1 | tecnico pratiche amministrative del personale |
personale/organizz/EDP | E/1 | incaricato pratiche del personale |
personale/organizz/EDP | E/1 | operatore EDP |
personale/organizz/EDP | E/1 | incaricato supporto utenti e trattamenti input/output |
personale/organizz/EDP | F/1 | addetto registrazione/verifica dati |
personale/organizz/EDP | F/1 | operatore ausiliario EDP |
personale/organizz/EDP | E/3 | addestratore |
produzione | A/1 | assistente capo/sovrintendente/capo reparto |
produzione | A/1 | specialista di programmazione |
produzione | C/1 | assistente/supervisor |
produzione | C/1 | programmatore di produzione |
produzione | C/2 | capo turno/squadra di produzione |
produzione | E/2 | capogruppo di produzione |
produzione | E/3 | conduttore impianti a gestione complessa |
produzione | F/3 | ‘regleur’/attrezzatore |
produzione | F/3 | addetto conduzione impianti |
produzione | F/3 | addetto a macchine a ciclo complesso |
produzione | F/3 | addetto produzioni di piccola serie |
produzione | G/3 | addetto a macchine/impianti |
produzione | G/3 | preparatore mescole |
produzione | H/3 | operatore di macchine o impianti |
produzione | H/3 | addetto montaggio/imballaggio |
produzione | I/3 | addetti a lavori di preparazione |
produzione | I/3 | aiuto esecutivo |
qualità | A/1 | responsabile laboratorio |
qualità | A/1 | specialista di industrializzazione |
qualità | A/1 | specialista procedure di qualità |
qualità | A/1 | coordinatore controllo qualità |
qualità | C/1 | tecnico analista di qualità |
qualità | C/1 | tecnico di laboratorio |
qualità | C/1 | assistente di qualità |
qualità | C/1 | tecnico delle procedure di collaudo |
qualità | C/2 | capo squadra di qualità |
qualità | E/3 | controllore di qualità |
qualità | E/3 | controllore qualità materiali e componenti |
qualità | E/3 | classificatore prodotto finito |
qualità | F/3 | verificatore prodotto finito |
qualità | F/3 | addetto alle prove e collaudi di laboratorio |
qualità | G/3 | addetto a collaudi diversificati |
qualità | G/3 | operatore alle macchine di controllo prodotto finito |
qualità | H/3 | operatore alle prove |
ricerca e sviluppo | A/1 | ricercatore |
ricerca e sviluppo | A/1 | tecnologo |
ricerca e sviluppo | A/1 | assistente capo alle prove di ricerca e sviluppo |
ricerca e sviluppo | A/1 | progettista disegnatore |
ricerca e sviluppo | C/1 | disegnatore aiuto progettista |
ricerca e sviluppo | C/1 | tecnico delle prove di ricerca e sviluppo |
ricerca e sviluppo | C/1 | assistente tecnologo/ricercatore |
ricerca e sviluppo | E/1 | disegnatore/lucidista particolarista |
ricerca e sviluppo | E/3 | conduttore prove ad esecuzione complessa di R&S |
ricerca e sviluppo | E/3 | aggiustatore/montatore, impiantista su prototipi |
ricerca e sviluppo | F/3 | addetto alle prove di R&S |
ricerca e sviluppo | F/3 | addetto alla realizzazione di prototipi |
ricerca e sviluppo | F/3 | addetto a lavorazioni sul prodotto |
ricerca e sviluppo | H/3 | operatore alle prove di R&S |
servizi vari | A/1 | responsabile del servizio di sorveglianza e di sicurezza |
servizi vari | A/1 | specialista ambiente e sicurezza del lavoro |
servizi vari | C/1 | segretaria assistente |
servizi vari | E/1 | segretaria di direzione o servizi equivalenti |
servizi vari | F/1 | segretaria |
servizi vari | F/3 | operatore custode/sorvegliante |
servizi vari | F/3 | autista di vettura |
servizi vari | H/3 | fattorino |
servizi vari | I/3 | addetto a lavori non rientranti nel ciclo produttivo |
servizi vari | I/3 | addetto al prelievo e consegna documenti |
servizi vari | I/3 | addetto all’archivio |
Allegato 2)
DECLARATORIE E POSIZIONI PROFESSIONALI
Allegato 2 – AMMINISTRAZIONE
Livello A)
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
• in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie della area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
• hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi e/o la responsabilità dell'andamento funzionale della unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
• operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell'ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività.
Posizioni professionali:
gruppo 1):
A/1 - RESPONSABILE SETTORE/COORDINATORE ATTIVITA’ CONTABILI
• opera nell'ambito di un'area/settore amministrativo (contabilità: generale, analitica/industriale, fatturazione: clienti e fornitori);
• guida, coordina e controlla l'attività di personale amministrativo;
• garantisce lo svolgimento delle pratiche amministrative, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
• elabora le informazioni per la redazione di documenti amministrativi/ contabili e/o per analisi statistiche, previsionali e consuntive;
• le sue funzioni implicano anche rapporti con enti esterni all'azienda; A/1 - SPECIALISTA ATTIVITA’ CONTABILI
• nell'ambito di una unità operativa garantisce l'esecuzione di tutte le attività amministrative (contabilità, controllo di gestione, salda-conto clienti e fornitori, cassa etc.), anche attraverso rapporti con enti esterni e/o predispone procedure per l'ottimale gestione amministrativa della unità medesima;
A/1 - COORDINATORE ATTIVITA’ DI REVISIONE INTERNA
• opera nell'ambito dell'area amministrazione e contabilità;
• xxxxx, coordina e controlla il lavoro di uno o più revisori;
• controlla, anche con l'utilizzo di particolari tecniche, le attività di revisione interna. Valuta e verifica la corretta gestione amministrativa e contabile attraverso l'analisi e il riscontro delle varie operazioni e l'esame delle documentazioni, anche al fine del miglioramento della affidabilità del sistema di controlli interni.
Livello B)
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
• in possesso di conoscenze generali e tecniche acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore, o formazione equivalente, o esperienza precedente; unitamente a una approfondita conoscenza tecnica specialistica volta alla gestione critica di procedure, metodologie e adempimenti normativi nei settori giuslavoristici e di bilancio/ contabilità;
• hanno la responsabilità di garantire che il risultato delle attività, articolate secondo pratiche e metodi diversi, sia costantemente ed esattamente conforme, pur in presenza di numerose e complesse variabili e interferenze, alle disposizioni normative pertinenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area professionale;
• operano con ampia autonomia decisionale, disimpegnando compiti implicanti scelte nell'ambito delle pratiche e norme di riferimento; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività.
Posizioni professionali: gruppo 1):
B/1 – REVISORE
• esegue, secondo i programmi di ‘audit’, analisi, valutazioni, verifiche e riscontri di complesse procedure e di operazioni amministrative e contabili, accertandone la conformità alle normative aziendali e agli obblighi di legge;
• effettua le conseguenti segnalazioni e promuove il miglioramento delle suddette procedure, al fine di minimizzare le deviazioni dagli ‘standard’.
Livello C)
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
• in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie della area di appartenenza;
• hanno la responsabilità di attività, nell'ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità e incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale;
• operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell'ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali:
gruppo 1):
C/1 – CONTABILE
• opera nell'ambito di un settore amministrativo (contabilità, fatturazione clienti e/o fornitori etc.);
• sulla base delle procedure aziendali controlla l'attendibilità e la conformità dei dati contabili, anche attraverso contatti con enti interni ed esterni alla azienda, e ne esegue la registrazione e l'elaborazione, utilizzando anche supporti informatici;
C/1 – CASSIERE
• effettua, secondo procedure prestabilite, attività contabili conseguenti alle operazioni di pagamento e di incasso, avendone la responsabilità finanziaria degli errori.
Livello F) Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
• in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l'intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente a un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l'utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
• hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
• operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell'ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali:
gruppo 1):
F/1 - ADDETTO CONTABILITA’
• provvede alla raccolta di dati e allo svolgimento di una o più operazioni contabili, sulla base di schemi e metodologie ‘standard’: impostazione e registrazione dati su moduli o supporti informatici, totalizzazioni e valorizzazioni, elaborazioni statistiche etc.
COMMERCIALE E LOGISTICA
Livello A) Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
• in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie della area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
• hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi e/o la responsabilità dell'andamento funzionale della unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
• operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell'ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività.
Posizioni professionali: gruppo 1):
A/1 - SPECIALISTA DI ‘MARKETING’
• collabora alla definizione degli obiettivi di vendita, in termini di volumi, mix, condizioni di vendita e campagne promozionali, a livello nazionale e per singola zona;
• svolge attività di supporto alla linea di vendita, analizzando e curando la corretta applicazione metodologica e operativa delle leve di ‘marketing’;
• assicura l'attuazione, la gestione operativa e il costante aggiornamento del flusso informativo tra la linea di vendita e gli enti interni ed esterni alla Società;
A/1 - COORDINATORE DI SEZIONE COMMERCIALE
• analizza e stima il mercato, individuando le opportunità di sviluppo del ‘business’ e proponendo al capo zona gli obiettivi di zona coerenti con le politiche aziendali;
• esegue una valutazione della clientela in funzione del mix prodotto, mix canali, dei potenziali e della affidabilità della stessa; identifica inoltre le priorità di copertura e di penetrazione nel mercato;
• gestisce in modo differenziato la clientela nell'ambito delle relative leve a disposizione (sconto, credito, attività promozionale, assistenza tecnica, logistica) tenendosi informato dell'attività della concorrenza;
• assegna agli addetti alle vendite gli obiettivi in linea con il potenziale delle zone di competenza e fornisce loro supporto al fine di assicurare e controllare il raggiungimento degli obiettivi globali;
A/1 – VENDITORE
• realizza gli obiettivi di vendita concordati con il superiore, nell'ambito della zona e del prodotto di competenza, individuando la potenzialità del mercato, analizzando e valutando, in termini di copertura e di penetrazione, le varie informazioni acquisite;
• concorda con il capo zona i potenziali, gli obiettivi e i programmi di vendita per sin- golo cliente;
• sviluppa costantemente azioni promozionali e di vendita operando scelte di selezione e acquisizione della clientela e illustra a ciascun cliente i vantaggi previsti dalla campagna di vendita in funzione dei volumi, del mix di prodotto e dei tempi di acquisto e in confronto con quelli della concorrenza;
• verifica il rapporto fido/esposizione e programma il rifornimento tenendo conto delle possibilità finanziarie del cliente in modo da non creare possibilità di scaduto;
A1 - COORDINATORE TECNICO-COMMERCIALE
• fornisce consulenza e assistenza tecnica al cliente per garantire un corretto utilizzo del prodotto in funzione del tipo di applicazione, guidando, coordinando e controllando le attività di assistenti e addetti;
• raccoglie informazioni e dati utili a valutare il grado di apprezzamento del prodotto di competenza e a suggerire miglioramenti del prodotto/ servizio;
• supporta il personale di vendita durante le trattative commerciali qualora si presenti la necessità di fornire specifiche notizie tecniche;
A/1 - COORDINATORE GESTIONE ORDINI