COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXX
Nella seduta del 17/04/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, titolare di un contratto di mutuo chirografario stipulato con l’intermediario, si duole dell’usurarietà delle condizioni economiche applicate al rapporto. Rappresenta, in particolare, che la banca ha applicato un TAN fisso pari al 6,84% ed un TAEG del 7,689% nonché interessi moratori nella misura di “4 punti percentuali di maggiorazione sul tasso contrattuale in vigore”. Lamenta, pertanto, l’usurarietà genetica del contratto, atteso che il TEG del finanziamento erogato supera ab origine il tasso d’usura vigente al momento della stipula del contratto, dovendosi computare nello stesso le spese di istruttoria, le spese di pagamento rata, il premio assicurativo, le spese di invio della comunicazione annuale, le spese di estinzione anticipata nonché gli interessi moratori. Chiede,
pertanto, la nullità/annullamento del contratto per usurarietà genetica con tutte le conseguenze ex art. 1815 c.c. o, in subordine, l’accertamento dell’erroneità del TAEG indicato del contratto, perché difforme da quello reale con conseguente annullamento del contratto per errore essenziale oppure il ricalcolo degli interessi dovuti ex art. 117, comma 4, TUB.
L’intermediario, anzitutto, precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha stipulato con la medesima un finanziamento a tasso fisso e non un “prestito personale” e, in tali ipotesi, la valutazione di usurarietà dei tassi di interessi deve essere condotta facendo riferimento al momento in cui gli interessi sono convenuti e non a quello del pagamento. Eccepisce, poi, la piena legittimità del tasso di interesse applicato al finanziamento, atteso che: (i) gli interessi di mora sono esclusi dal computo del TEG; (ii) le spese assicurative esulano dal computo del TAEG in ragione del fatto che, nel caso di specie, la copertura assicurativa non era necessaria ai fini dell’erogazione del finanziamento; (iii) le spese previste per l’ipotesi di estinzione anticipata in misura del 2% anche se computate nel TEG sono tali da mantenerlo comunque al di sotto del tasso soglia. Contesta, inoltre, il lamentato vizio di errore essenziale del contratto ex artt. 1428 e 1430 c.c. nonché il richiamo all’art. 117 TUB, giacché il contratto era chiaramente indicativo di tutte le voci di spesa. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato.
DIRITTO
La controversia in esame verte sulla presunta illegittimità della condotta della banca in ordine all’applicazione di interessi usurari al finanziamento stipulato con la ricorrente.
In particolare, il ricorrente pone all’attenzione di questo Collegio due differenti problematiche, l’una attinente all’usurarietà genetica del finanziamento e l’altra afferente all’erronea indicazione del TAEG nel contratto stipulato.
Con riferimento alla prima delle due citate questioni, xxxxx premettere che la L.
108 del 1996 non stabilisce quale sia il tasso usurario, bensì istituisce un procedimento volto alla determinazione del tasso soglia con cadenza trimestrale in relazione a tipologie predefinite di credito e all’andamento del mercato. Nel Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) rilevato trimestralmente
andranno computati le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse). Così determinato il TEGM, il comma 4 dell’art. 2 della legge antiusura fissa il tasso soglia nel TEGM risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato (a seguito delle modiche apportate dal D.L. n. 70/2011) di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, con il vincolo di mantenere la differenza tra il limite ed il tasso medio entro 8 punti percentuali.
Anche i diversi Collegi dell’ABF hanno avuto modo di esprimersi, a più riprese, sull’annosa questione concernente l’individuazione delle singole voci di spesa da computare nel TEG e con riferimento, in particolare, agli interessi di mora, sono oramai concordi nel ritenere che i predetti interessi non concorrono alla formazione del TEG giacché, in ragione della loro natura, la loro dovutezza è meramente eventuale e non discende automaticamente dalla stipula del finanziamento. Alla stessa conclusione deve giungersi in ordine alle spese dovute per l’estinzione anticipata del rapporto, stante proprio l’eventualità della corresponsione che le caratterizza.
Quanto precede trova conforto altresì nelle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento della stipula del contratto, ove chiaramente si escludono dal calcolo del TEG gli interessi di mora e le “penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto”.
Diversamente deve dirsi, invece, con riferimento alle spese assicurative. Ed infatti, anche in questo caso soccorrono le predette Istruzioni della Banca d’Italia che espressamente prevedono l’inclusione nel calcolo del TEG delle “spese di assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”.
Così individuate le voci di spesa da computarsi nel TEG, da un attento esame della documentazione versata in atti si desume che, in ogni caso, il tasso di interesse applicato al rapporto in questione si pone ben al di sotto del tasso soglia di riferimento. Ed infatti, il TEG del finanziamento in essere con la ricorrente è pari a 9,51% a fronte di un tasso soglia che nel primo trimestre del 2011 risulta essere pari al 16,95%.
La domanda della ricorrente relativa all’usura genetica del contratto appare, dunque, destituita di un qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, ancor più ove si consideri che né gli interessi moratori né le spese per l’estinzione anticipata del finanziamento sono mai stati richiesti alla ricorrente e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Residua, quindi, il problema relativo all’accertamento dell’erroneità del TAEG del finanziamento de quo indicato nel contratto.
Al riguardo, non può non rilevarsi che le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia espressamente statuiscono che il TAEG indicato nel contratto debba essere comprensivo di tutti gli interessi ed i costi di cui il finanziatore è a conoscenza, ivi inclusi quelli relativi ai servizi accessori e alle imposte.
In particolare, la questione controversa nell’orientamento dell’ABF concerne l’inclusione o meno delle spese assicurative nel computo del TAEG. Sul punto, l’intermediario rileva la correttezza dell’esclusione del premio assicurativo dal calcolo del TAEG atteso che la stipula della polizza non era condizione dell’erogazione del finanziamento e, dunque, si tratterebbe di una spesa che la ricorrente ha autonomamente scelto di sostenere.
L’assunto della resistente non persuade questo Collegio.
Ed infatti, le considerazioni dell’intermediario si pongono in evidente spregio dell’art. 117, comma 4, TUB, a mente del quale “… i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Peraltro, il computo delle spese assicurative nel TAEG deve desumersi, finanche, dalle già citate Istruzioni della Banca d’Italia nonché dal dovere generale di comportarsi secondo buona fede che impone all’intermediario, specie nei rapporti con il consumatore, il precipuo obbligo di fornire informazioni chiare, complete e comprensibili in ordine al costo complessivo del credito erogato, tali da garantire la consapevolezza del consumatore.
Ora, rilevata l’opacità della rappresentazione dei costi dell’operazione in contratto, occorre stabilire quali siano le conseguenze da essa derivanti. Ebbene, alla fattispecie in esame deve applicarsi il disposto di cui all’art. 125-
bis TUB con la conseguenza che, accertata la nullità delle clausole del contratto non indicative di tutti i costi a carico del consumatore, la banca deve provvedere al ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente.
Ad abundantiam, si osserva che, in ogni caso, la condotta dell’intermediario rileva anche sotto il profilo della trasparenza e della correttezza precontrattuale, giacché la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti. Ed infatti, l’intermediario non ha assolto all’onere di riportare dettagliatamente nel contratto tutte le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG, né emerge dalle evidenze probatorie che la banca abbia scrupolosamente indicato alla ricorrente le varie componenti rientranti nel calcolo del TAEG, con la conseguenza che deve concludersi nel senso della mancata formazione del consenso della ricorrente alla stipula del contratto di mutuo in difetto di puntuale ottemperamento degli obblighi informativi da parte della banca (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 1419/12).
P.Q.M
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la banca ricalcoli il TAEG.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1