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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 5553/23. Subject Codes: EF 15 ECOFIN 58 DELACT 10. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.1.2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati. Commission Document Number: C(2023) 399 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 20 gennaio 2023. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5443271620136914170_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 20 gennaio 2023 (OR. en)
5553/23
EF 15
ECOFIN 58
DELACT 10
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 20 gennaio 2023
Destinatario: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: C(2023) 399 final
Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
20.1.2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 399 final.
All.: C(2023) 399 final
5553/23 pc
ECOFIN.1.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.1.2023
C(2023) 399 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 20.1.2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati
RELAZIONE
1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
A norma dell'articolo 100 della direttiva 2014/59/UE1, gli Stati membri sono tenuti a istituire uno o più meccanismi di finanziamento ("fondi di risoluzione") per permettere alle autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione.
A norma dell'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri devono provvedere a che, entro la fine del 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento dei fondi di risoluzione raggiunga un livello-obiettivo pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.
L'articolo 103, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE dispone che, ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo, siano raccolti contributi annuali presso gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione, calcolati in base all'ammontare delle passività meno i depositi protetti di ciascuno degli enti.
Sulla base dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in combinato disposto con l'articolo 115 della medesima direttiva, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/63, del 21 ottobre 2014, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione2.
L'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/633 stabilisce che, per determinare le passività totali, il valore delle passività derivanti da contratti derivati dovrebbe essere calcolato a norma degli articoli 429, 000 xxx x 000 xxx xxx xxxxxxxxxxx (XX)
n. 575/20134 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR). Scopo dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63 è sostituire il valore contabile dei derivati (che non è armonizzato, in quanto non tutti gli enti applicano i principi IFRS/IAS) con il loro valore di mercato. Ciò al fine di assicurare il trattamento armonizzato dei derivati nel calcolo dei contributi annuali degli enti, garantendo la parità di trattamento tra gli enti.
A norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter della versione 2015 del CRR, gli enti erano tenuti a calcolare il valore dell'esposizione dei loro derivati utilizzando un metodo del valore di mercato (mark-to market), denominato metodo dell'esposizione corrente (Current Exposure Method – CEM), in virtù di un riferimento all'articolo 274 del CRR relativo al calcolo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.
1 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)
n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
2 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).
3 Modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 1).
4 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).
Dopo il 2015 la metodologia di calcolo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è stata modificata dal regolamento (UE) 2019/876 del 20 maggio 20195, che ha modificato il CRR. In particolare gli articoli 429, 429 bis e 429 ter del CRR sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 429 a 429 octies del CRR in virtù dell'articolo 1, punto 117, del regolamento (UE) 2019/876. A seguito di tale modifica il metodo standardizzato – rischio di controparte ("SA-CCR") ha sostituito il metodo precedente (metodo dell'esposizione corrente – CEM) per il calcolo del valore dei derivati, con effetti sui periodi di contribuzione ex ante a partire dal 20236.
Le modifiche sostanziali apportate al calcolo delle passività risultanti da derivati con il nuovo metodo SA-CCR rendono praticamente impossibile l'applicazione di questo metodo (in quanto il CEM è abbandonato) ai fini del regolamento delegato, a meno che siano introdotte variazioni importanti della metodologia. Ciò si deve al fatto che, in generale, il nuovo metodo prescritto dal CRR non è adatto ai fini del regolamento delegato, poiché le sue formule sono elaborate per le attività piuttosto che per le passività. Più specificamente, il risultato dell'applicazione delle sue formule creerebbe distorsioni nel calcolo delle passività risultanti da derivati, le quali interesserebbero alcuni enti più di altri.
Al fine di superare l'inapplicabilità del nuovo metodo SA-CCR per il calcolo delle passività risultanti da derivati, la soluzione più semplice e più efficace consisterebbe nel modificare il regolamento delegato (UE) 2015/63 ripristinandovi, per il calcolo dei derivati, la metodologia precedente di cui agli articoli 429, 429 bis e 429 ter della versione 2015 del CRR.
Modifiche delle disposizioni vigenti
– Con l'inserimento della metodologia precedente direttamente nel regolamento delegato (UE) 2015/63, è essenziale che l'espressione "passività derivanti da contratti derivati" sia definita nel regolamento delegato stesso. La definizione di tale espressione è pertanto aggiunta all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/63.
– Per quanto riguarda la metodologia di calcolo dell'importo delle passività derivanti da contratti derivati, l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 fa attualmente riferimento agli articoli 429, 429 bis e 429 ter del CRR, successivamente modificato dal regolamento (UE) 2019/876. Considerando che la metodologia SA-CCR è praticamente impossibile da applicare per calcolare l'importo delle passività derivanti da contratti derivati, la metodologia precedente è inserita nel regolamento delegato (UE) 2015/63 sotto forma di articoli da 5 bis a 5 sexies. Di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 è modificato per fare riferimento a questi nuovi articoli.
– Al fine di ripristinare il metodo dell'esposizione corrente, rinominato "metodo semplificato dell'esposizione", il testo degli articoli 429 quater, 274, 275, 295 e 298 del CRR (corrispondenti agli ex articoli 429, 429 bis e 429 ter del CRR e agli altri articoli ivi menzionati nella versione 2015 del CRR) è inserito nel regolamento delegato (UE) 2015/63 sotto forma di articoli da 5 bis a 5 sexies rispettivamente.
5 Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
6 A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/876, detto regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021, con effetti sui bilanci d'esercizio del 2021 che devono essere forniti dagli enti alle autorità di risoluzione nel 2023 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato.
– Considerando il tempo necessario affinché le modifiche legislative acquistino efficacia, è opportuno che le modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63 consentano alle autorità di risoluzione di derogare nel 2023 all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato di comunicare agli enti le decisioni sui contributi entro il 1º maggio, consentendo loro invece di comunicare tali decisioni agli enti entro il 31 maggio 2023. È quindi opportuno disporre una deroga all'obbligo in capo agli enti, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato, di trasmettere informazioni alle autorità di risoluzione entro il 31 gennaio, consentendo loro invece di trasmettere tali informazioni entro il 28 febbraio 2023.
– A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63 gli enti sono tenuti a trasmettere alle autorità di risoluzione i dati pertinenti ai fini del calcolo dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno (entro il 28 febbraio nel 2023). Le autorità di risoluzione devono inviare le istruzioni relative a tale raccolta di dati con largo anticipo. Per quanto riguarda il periodo di contribuzione del 2023, sarebbe opportuno rendere gli effetti del presente regolamento retroattivi al 1º ottobre 2022, in modo che le modifiche proposte riguardino anche le istruzioni inviate agli enti dalle autorità di risoluzione sui punti di dati da trasmettere entro il 28 febbraio 2023.
2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Al fine di elaborare il presente regolamento la Commissione ha tenuto conto della direttiva 2014/59/UE e, in particolare, degli articoli 100, 102 e 103, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di istituire uno o più meccanismi di finanziamento e di raccogliere contributi ex ante ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo entro la fine del 2024, e del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.
Ai fini dell'elaborazione del presente regolamento, la Commissione ha consultato gli esperti in occasione della riunione del gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni del 25 ottobre 2022. Il ruolo di tale gruppo di esperti consiste, tra l'altro, nel fornire alla Commissione assistenza e consulenza tecnica nell'elaborazione degli atti delegati. Il gruppo di esperti comprende esperti membri e osservatori designati dal Parlamento europeo, dagli Stati membri, dalla BCE e dal Comitato di risoluzione unico (Comitato). La Commissione ha raccolto i pareri dei membri e degli osservatori del gruppo di esperti prima, durante e poco dopo la riunione e ne ha tenuto conto ai fini della stesura del presente regolamento.
La Commissione ha inoltre raccolto informazioni tecniche dal Comitato in merito all'applicazione delle metodologie precedenti e attuali per il calcolo delle passività risultanti da derivati che discendono dal regolamento delegato (UE) 2015/63.
Non è prevista alcuna valutazione d'impatto: in effetti le modifiche proposte non hanno alcun impatto economico significativo, poiché si limiterebbero a prorogare l'applicazione di una metodologia in uso fino ad oggi. Per la medesima ragione la Commissione ritiene che non sia necessario condurre una consultazione pubblica sulle modifiche.
3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'articolo 1 del presente regolamento prevede le modifiche necessarie da apportare al regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione al fine di ripristinare la precedente metodologia di calcolo del valore delle passività risultanti da derivati.
Con l'articolo 1, punto 1, del presente regolamento si aggiunge la definizione di "passività derivanti da contratti derivati" all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione.
L'articolo 1, punto 2, del presente regolamento modifica l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione al fine di ripristinare la metodologia precedente che, secondo la proposta, è definita negli articoli da 5 bis a 5 sexies del medesimo regolamento delegato.
L'articolo 1, punto 3, del presente regolamento inserisce gli articoli da 5 bis a 5 sexies.
L'articolo 1, punto 4, del presente regolamento aggiunge due paragrafi all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, stabilendo disposizioni transitorie per il 2023 che consentono alle autorità di risoluzione di comunicare agli enti entro il 31 maggio 2023 le proprie decisioni che stabiliscono il contributo annuale, e agli enti di trasmettere informazioni alle autorità di risoluzione entro il 28 febbraio 2023.
L'articolo 2 del presente regolamento dispone che il regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1º ottobre 2022.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 20.1.2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE
e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 103, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63, le passività derivanti da contratti derivati sono una delle componenti del calcolo dei contributi annuali che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. In particolare l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 di tale articolo, derivanti da contratti derivati, deve essere valutato a norma degli articoli 429, 000 xxx x 000 xxx xxx xxxxxxxxxxx (XX)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli articoli 429, 000 xxx x 000 xxx xxx xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013 imponevano agli enti di calcolare il valore dell'esposizione dei loro derivati utilizzando un metodo del valore di mercato (mark-to-market), il metodo dell'esposizione corrente (Current Exposure Method – CEM), in virtù di un riferimento all'articolo 274 di tale regolamento, relativo al calcolo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.
(3) Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare gli articoli 429, 429 bis e 429 ter sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 429 a 429 octies. Tale modifica comprendeva, tra l'altro, l'introduzione, nell'articolo 429 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, dell'obbligo per gli enti di calcolare il valore dell'esposizione dei contratti derivati secondo il metodo del valore di mercato noto come metodo standardizzato – rischio di controparte (SA-CCR), che ha sostituito il metodo dell'esposizione corrente o "CEM" con effetti sui periodi di contribuzione ex ante a partire dal 2023.
(4) Il metodo standardizzato – rischio di controparte è impossibile da applicare per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati quando tale valutazione deve essere applicata ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/63. L'applicazione di tale metodo creerebbe, di fatto, distorsioni nel calcolo delle passività derivanti da contratti derivati, le quali interesserebbero alcuni enti più di altri. Ciò è dovuto, in primo luogo, alla presenza di una soglia zero in determinate formule da applicare, che inciderebbe in modo diverso sugli enti a seconda che applichino o no gli IFRS (International
Financial Reporting Standards) e, in secondo luogo, alle difficoltà tecniche e alle incertezze nell'applicazione delle formule per il calcolo dell'esposizione potenziale futura. È quindi necessario dare la possibilità agli enti di utilizzare il metodo dell'esposizione corrente per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati e introdurre tale metodo, precedentemente stabilito nel regolamento (UE)
n. 575/2013, nel regolamento delegato (UE) 2015/63.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/63.
(6) Xxxxxxx concedere più tempo alle autorità di risoluzione per adottare e comunicare le loro decisioni sui contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione in linea con le prescrizioni modificate. È pertanto necessario predisporre un meccanismo transitorio per l'anno 2023 che proroghi i termini per tale comunicazione.
(7) Poiché le autorità di risoluzione devono applicare le prescrizioni modificate per calcolare e raccogliere i contributi per l'anno 2023 quanto prima, è necessario disporre l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(8) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63 gli enti sono tenuti a trasmettere alle autorità di risoluzione le informazioni pertinenti ai fini del calcolo dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno. Occorre concedere agli enti un mese supplementare perché trasmettano tali informazioni nel 2023, mediante un meccanismo transitorio.
(9) È inoltre necessario dare la possibilità alle autorità di risoluzione di impartire istruzioni agli enti per la trasmissione di tali informazioni, coerentemente con le modifiche introdotte, in largo anticipo rispetto al termine fissato per il 2023, al fine di evitare che si crei una situazione di incertezza giuridica circa il metodo da applicare nel 2023 per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati. Per garantire la continuità del metodo di calcolo lungo tutti i periodi di contribuzione e consentire alle autorità di risoluzione di impartire istruzioni, a decorrere dal 1º ottobre 2022, sulla trasmissione di tali informazioni in conformità del presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo si applichi retroattivamente a decorrere da tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così modificato:
(1) all'articolo 3 è aggiunto il punto 30 seguente:
"30) "passività derivanti da contratti derivati": le singole passività derivanti da un contratto derivato o, se del caso, le passività derivanti da un insieme di attività soggette a compensazione di contratti derivati elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.";
(2) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, è valutato a norma degli articoli da 5 bis a 5 sexies del presente regolamento.
Tuttavia il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75 % del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l'ente è soggetto ai fini dell'informativa di bilancio.
Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili all'ente, per determinati derivati non esiste una misura contabile dell'esposizione perché tali strumenti derivati sono detenuti fuori bilancio, l'ente segnala all'autorità di risoluzione la somma dei valori equi (fair value) di tali derivati, se la somma è negativa, come costo di sostituzione e aggiunge tali derivati ai valori contabili in bilancio.";
(3) sono inseriti gli articoli da 5 bis a 5 sexies seguenti:
"Articolo 5 bis
Valore dell'esposizione dei derivati
1. Gli enti determinano il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo del valore di mercato (mark-to-market) di cui all'articolo 5 ter.
Nel determinare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 5 quinquies. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia gli enti possono compensare all'interno di una singola categoria di prodotti inclusa nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 quando sono soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.
2. Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle passività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono dedurre dalla parte del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione il margine di variazione pagato in contante alla controparte, nella misura in cui questo non sia già stato rilevato, in base alla disciplina contabile applicabile, come riduzione del valore dell'esposizione e purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) per le negoziazioni non compensate mediante una controparte centrale qualificata quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE)
n. 575/2013, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;
(b) il margine di variazione è calcolato e scambiato quotidianamente in base a una valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;
(c) il margine di variazione pagato in contante è nella valuta di regolamento del contratto derivato;
(d) il margine di variazione scambiato corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere completamente l'esposizione del derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi le soglie e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili all'ente;
(e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere un effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 5 quinquies.
Ai fini del primo comma, lettera c), se il contratto derivato è oggetto di un accordo quadro di compensazione ammissibile, per valuta di regolamento s'intende la valuta di regolamento specificata nel contratto derivato o nell'accordo quadro di compensazione ammissibile che lo disciplina.
L'ente che, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizza il margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte come passività da corrispondere può escludere tale passività dalla misura dell'esposizione purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e).
4. Ai fini del paragrafo 3 si applicano le disposizioni seguenti:
(a) la deduzione del margine di variazione pagato è limitata alla parte negativa del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione;
(b) l'ente non usa il margine di variazione pagato in contante per ridurre l'importo dell'esposizione creditizia potenziale futura, neanche ai fini dell'articolo 5 sexies, paragrafo 1, lettera b), punto ii).
5. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare il metodo semplificato dell'esposizione di cui all'articolo 5 quater per determinare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 575/2013, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati di tali enti soddisfi le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, di detto regolamento.
Gli enti che applicano il metodo semplificato dell'esposizione non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante.
Articolo 5 ter
Metodo del valore di mercato
1. Il costo corrente di sostituzione delle passività derivanti da contratti derivati a livello di insieme di attività soggette a compensazione è il valore assoluto del valore di mercato netto di tali contratti soggetti a compensazione, al lordo di eventuali garanzie reali detenute o fornite, laddove i valori di mercato positivi e negativi siano compensati nel calcolo del valore di mercato netto. A tal fine, gli enti trattano una singola operazione in derivati come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.
2. Al fine di determinare l'esposizione creditizia potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1 e nel rispetto di quanto segue:
(a) i contratti derivati che non rientrano in una delle cinque categorie di cui alla tabella 1 sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi;
(b) per i contratti derivati con più scambi del capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
(c) per i contratti derivati strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto derivato sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; in caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri e abbiano una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.
Tabella 1
Xxxxxx residua | Contratti su tassi di interesse | Contratti su tassi di cambio e oro | Contratti su azioni | Contratti su metalli preziosi diversi dall'oro | Contratti su merci diverse dai metalli preziosi |
1 anno o meno | 0 % | 1 % | 6 % | 7 % | 10 % |
Più di 1 anno ma non più di 5 anni | 0,5 % | 5 % | 8 % | 7 % | 12 % |
Oltre 5 anni | 1,5 % | 7,5 % | 10 % | 8 % | 15 % |
3. Il valore dell'esposizione è pari alla somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione creditizia potenziale futura.
Articolo 5 quater
Metodo semplificato dell'esposizione
1. Secondo il metodo semplificato dell'esposizione, gli enti determinano il valore dell'esposizione moltiplicando l'importo nozionale di ciascuno strumento per le percentuali di cui alla tabella 2.
Tabella 2
Xxxxxx originaria | Contratti su tassi di interesse | Contratti su tassi di cambio e oro |
1 anno o meno | 0,5 % | 2 % |
Più di 1 anno ma non più di 2 anni | 1 % | 5 % |
Incremento per ogni anno successivo | 1 % | 3 % |
2. Nel calcolare il valore dell'esposizione nel caso dei contratti su tassi di interesse, gli enti possono utilizzare la durata originaria o la durata residua.
Articolo 5 quinquies
Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio
Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 5 sexies, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità
competenti conformemente all'articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 297 di detto regolamento:
(a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproci sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, così da creare un unico nuovo contratto che è vincolante per le parti e sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti;
(b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte.
Articolo 5 sexies
Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
1. Gli enti considerano gli accordi di compensazione contrattuale come segue:
(a) nel caso dei contratti di novazione, gli enti possono procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi.
In applicazione dell'articolo 5 ter, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:
il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1;
gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2.
Nell'applicazione del metodo semplificato dell'esposizione, nel determinare l'importo nozionale di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell'importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 2;
(b) nel caso di altri accordi di compensazione, gli enti applicano l'articolo 5 ter come segue:
i) il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo a un credito netto per l'ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione è quantificato a "0";
ii) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:
PCEred = 0,4 ∙ PCEgross + 0,6 ∙ NGR ∙ PCEgross
dove:
PCEred = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;
PCEgross = la somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1;
NGR = il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) e il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).
2. Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura conformemente alla formula di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.
Nell'applicazione dell'articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2 dell'articolo 5 quater.
Ai fini del presente paragrafo, i contratti derivati perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.
3. Per tutti gli altri contratti derivati inclusi in un accordo di compensazione, gli enti possono ridurre le percentuali da applicare come indicato nella tabella 3.
Tabella 3
Xxxxxx originaria | Contratti su tassi di interesse | Contratti su tassi di cambio |
1 anno o meno | 0,35 % | 1,50 % |
Più di 1 anno ma non più di 2 anni | 0,75 % | 3,75 % |
Incremento per ogni anno successivo | 0,75 % | 2,25 % |
4. Nel caso di contratti su tassi di interesse, gli enti possono scegliere tra la durata originaria e la durata residua.";
(4) all'articolo 20 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:
"6. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, nel periodo di contribuzione 2023 le autorità di risoluzione notificano, entro il 31 maggio 2023, a ciascun ente di cui all'articolo 2 le decisioni con cui stabiliscono il contributo annuale dovuto da ciascun ente.
7. In deroga all'articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione nel 2023 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 28 febbraio 2023."
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20.1.2023
Per la Commissione La presidente
Xxxxxx XXX XXX XXXXX