Contract
di collaborazione | |
NR:55 | DATA:29/11/2006 |
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 19.10 cessa di verbalizzare il xxxx. Xxxxxxxxx e verbalizza la dott.ssa Xxxxx, appena giunta in aula.
Premesso che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.43 della legge 449/1997 e nell’art.119 del D.Lgs. 267/2000, al fine di favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali, è opportuno incentivare iniziative di sponsorizzazione e accordi di collaborazione.
Ritenuto necessario regolamentare le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione.
Esaminato lo schema regolamentare all’uopo elaborato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione (All. “A”).
Esaminato lo schema di contratto all’uopo elaborato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione (All. “B”).
Udita la relazione dell’assessore Xxxxx. Udita la relazione del Segretario Comunale.
Alle ore 19.20 esce dall’aula il consigliere Di Xxxxxxx.
Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale dagli 11 Consiglieri presenti e votanti.
Di approvare:
- il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione
- il contratto di sponsorizzazione
che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
All. A)
COMUNE DI LAVELLO
Provincia di Potenza
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N°55 del 29/11/2006
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione devono tendere al soddisfacimento di un interesse pubblico, a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, o l’equivalente corrispettivo, inseriti nei programmi di spesa ordinari, ovvero da inserire con apposita variazione, con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente;
4. Il risultato della sponsorizzazione o della collaborazione si concretizza nella realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Lavello (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire una determinata prestazione o bene, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
c) per "sponsor": ai sensi dell’art. 119 del T.U. approvato con X.Xxx. n. 267/2000, il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Lavello;
d) per “sponsee”: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso, il Comune di Lavello;
e) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Lavello per la pubblicità dello sponsor.
Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione.
1. Gli accordi di collaborazione si hanno qualora lo sponsor, o c.d. “collaborante”, investa rilevanti somme di denaro a vantaggio del Comune di Lavello e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene o servizio oggetto della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno economico finanziario delle somme erogate.
Art.4 – Il Comune come sponsee.
1. Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni/collaborazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Lavello il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni/collaborazioni, in via generale con l’approvazione del PEG e successive variazioni, e per iniziative specifiche con apposite deliberazioni di Giunta Comunale.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenze del Responsabile del Servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina.
Art.5 – Il Comune come Sponsor
1. Il Comune di Lavello, come previsto dall’art. 4 - comma 1 - lett. b del presente regolamento, può assumere anche la veste di sponsor, veicolando il proprio nome e la propria immagine in occasione delle seguenti iniziative di rilevante interesse pubblico:
a) particolari manifestazioni o eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali del Comune di Lavello;
b) iniziative sportive ed attività sociali che abbiano almeno rilevanza provinciale;
c) iniziative a sostegno del disagio;
d) iniziative a sostegno della ricerca scientifica.
2. Il corrispettivo di spesa deve essere in ogni caso previsto nell’apposito capitolo del PEG assegnato al Responsabile di Settore che attiva la sponsorizzazione. Il Responsabile, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano degli Obiettivi e nel PEG, o su indirizzo del Sindaco, provvederà al relativo impegno di spesa e alla sottoscrizione del contratto con lo sponsee.
3. Le sponsorizzazioni nelle quali il Comune di Lavello assume la veste di
sponsor possono essere attivate su iniziativa:
a) dei soggetti di cui all’art.2 - comma 1;
b) del Comune stesso, attraverso la pubblicazione di apposito bando nel quale saranno indicate le motivazioni della sponsorizzazione, i contenuti del contratto, i beni, i servizi o la somma di denaro che si intende corrispondere allo sponsee. Il bando è pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet del Comune e, eventualmente, attraverso altri mezzi ritenuti di volta in volta convenienti per garantirne la più ampia pubblicità.
Art. 6 Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente
1. La scelta del contraente è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso ovvero mediante trattativa privata qualora la natura, l’oggetto della sponsorizzazione/collaborazione e/o le modalità di realizzazione della stessa siano tali da escludere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica. È possibile l’affidamento del contratto di sponsorizzazione/collaborazione a trattativa privata diretta, quando il valore complessivo della sponsorizzazione non superi € 20.000,00 iva esclusa, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPR 384/2001 e s.m.
2. All'avviso di sponsorizzazione/collaborazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune di Lavello e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso, approvato dal Responsabile di Settore competente unitamente allo schema di contratto, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
b) i vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.)
c) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
e) procedure di valutazione delle proposte;
f) passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee.
g) eventuali criteri particolari di selezione fissati motivatamente dal Dirigente in relazione ai singoli progetti.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e di regola indica:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. L'offerta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione attestante:
a) per le persone fisiche:
il possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b) per le persone giuridiche:
oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte sono valutate dal Servizio competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. L’aggiudicazione del contratto è effettuata dal Responsabile di Settore competente con propria determinazione. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile di Settore che organizza l’iniziativa o l’evento; con il contratto di
sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
9. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, potrà essere previsto che non possa essere affidato al medesimo sponsor più di uno o due contratti.
10.Qualora un soggetto offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni, ecc., il Comune di Lavello garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l’offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
Art. 7 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile di Settore. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al Responsabile di Settore per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione/collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.
3. sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
4. La sponsorizzazione/collaborazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
a) Sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di promozione turistica;
b) Utilizzo di spazi all’interno delle sedi Comunali;
c) Attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche (determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 24 del 5.12.2001);
d) Manutenzione o restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali;
e) Ogni altra attività di interesse pubblico.
Art.8- Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione
1. La gestione della sponsorizzazione/collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) L’oggetto del contratto;
b) il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
c) il valore e la durata del contratto;
d) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
f) ogni altro elemento utile a discrezione del Responsabile di Settore del servizio competente.
2. Il contratto si intende risolto qualora cause eccezionali non consentano al Comune di Lavello la realizzazione dell’iniziativa; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapporti.
3. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario con oneri a proprio carico.
Art. 9 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche
1. Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.24/2001, l’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l’esecuzione, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. I contratti stipulati contengono l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi che dovranno svolgersi nel rispetto delle direttive impartite dall’Ufficio Tecnico, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
3. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. L’Amministrazione provvederà ad effettuare adeguata sorveglianza e vigilanza in merito.
Art.10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
d) Pubblicità ingannevole.
3. Il Responsabile di Xxxxxxx è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per il Comune di Lavello.
4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con il Comune di Lavello.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lavello in persona del suo Sindaco pro tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 12 – Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
Art. 13 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dal Comune di Lavello secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune di Lavello, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 14 – Norme transitorie
1. Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.
Art. 15 - Spese contrattuali
1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione/collaborazione sono a carico dello sponsor.
Art. 16 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 15° giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
All. B)
N. di rep.
L'anno ………… il giorno …….. del mese ………. di …….. nella sede del Comune di Lavello
1. Il Comune di Lavello, rappresentato da ……………………nato a il
………….., in qualità di Dirigente/Responsabile del servizio del
Comune di Lavello, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, P. IVA n… ;
2. ………………………………………….. nato a …………… il in
qualità di ……………………….. della Società …………….. con sede in
……………….. Via …………….….. P. IVA ;
PREMESSO:
- che con atto n. …. del………. è stato individuato quale obiettivo del Servizio
……………… la realizzazione di iniziative, progetti, manifestazioni con risorse reperite mediante contratti di sponsorizzazione;
- che, con determina n…………… del …………….. del Dirigente/Responsabile del Servizio ………… è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione alle iniziative (o alla manifestazione) ;
- che, quindi, con atto n…….. del …….. del Dirigente/Responsabile del Servizio
………. è stato selezionato, quale sponsor, la Società …………. (o l'Associazione
…………) con sede in ……………. Via ;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
"OGGETTO E FINALITÀ"
Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società
……….dell'iniziativa denominata ……….. (o del progetto di o dell'attività
inerente …………) posta in essere dal Servizio del Comune di Lavello;
Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato:
- all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte ad incrementare il contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio (oppure della diffusione dello sport ……, ecc.);
- alla realizzazione di economie di spesa attraverso risorse messe a disposizione da soggetti privati.
Mediante il presente contratto la Società ……….. intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.
ART. 2 "DURATA"
Il presente contratto ha durata di ……….. (dal …. al ……..). Qualora, sulla base di sviluppi dell'attività (o del progetto o dell'iniziativa) oggetto della sponsorizzazione e di adeguate valutazioni tecnico-economiche delle parti, sia ritenuta possibile la prosecuzione della sponsorizzazione per un periodo ulteriore rispetto a quello sopra denominato, il Comune di Lavello può procedere, con proprio specifico provvedimento, alla definizione di una proroga per un periodo massimo di mesi
…….. (il periodo deve essere inferiore alla durata del presente contratto)
a) ……………..………., in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi corrisponde/fornisce al Comune di Lavello, in ordine all'attività/all'iniziativa/al progetto di
…………………………………………………………..
b) …………… …………. mette a disposizione del Comune di Lavello, adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto.
c) L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire con personale qualificato, regolarmente assunto dalla ditta in parola, munito delle coperture previdenziali, assicurative ed assistenziali che la legge dispone, e non sarà consentita alcuna forma di subappalto e cottimo, il tutto a pena di immediata risoluzione del presente contratto con semplice comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale.
d) Xxxxx le lavorazioni dovranno eseguirsi nel rispetto di tutte le normative a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori, rimanendo a carico dello sponsor la predisposizione del Piano Sostitutivo di Sicurezza ed ogni altro adempimento inerente e conseguente.
e) Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare l’andamento dei lavori riservandosi la facoltà di impartire quelle disposizioni che si reputeranno necessarie al buon fine dell’intervento e alla messa in esercizio degli ambienti.
f) Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Lavello.
g) Tutte le spese, nessuna esclusa, per la esecuzione dei lavori oggetto della presente sponsorizzazione, sono a totale ed esclusivo carico dello Sponsor. Restano, pertanto, a carico dello sponsor anche tutte le spese ed i risarcimenti occorrenti per danni alle cose, persone ed a terzi che dovessero verificarsi durante l’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi.
h) Lo Sponsor dovrà eventualmente consentire, dietro semplice comunicazione dell’Amministrazione Comunale, la contemporanea esecuzione de interventi di diversa natura da parte di altre ditte eventualmente incaricate.
i) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e con semplice comunicazione scritta, in particolare in caso di violazione dei commi c) ed e) senza che allo Sponsor sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni.
j) Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.
k) E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
l) Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.
m) Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.
ART. 4 "OBBLIGHI DELLO SPONSEE"
Il Comune di Lavello, in qualità di sponsee, si impegna:
- ad inserire il marchio ……….. dello Sponsor …………… nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa, in particolare: (specificare gli spazi)………………………………………………………
- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/al progetto/all'attività di
………, come sponsor ufficiale;
- altro (da specificare dettagliatamente di volta in volta)
ART. 5
"IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO"
Lo Sponsor …………… si impegna a (effettuare una prestazione, fornire beni, versare una somma corrispondente alle elencate spese, ecc.) al Comune di Lavello, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto la somma di (o per un valore di) €…………… (di cui €………… per IVA) in un'unica soluzione conseguente la stipula del contratto e, comunque, prima dell'attuazione del progetto/dell'iniziativa/della manifestazione.
Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo, anche a fronte di un ritorno pubblicitario/comunicativo per lo Sponsor, inferiore a quello previsto.
ART. 6 "CLAUSOLA DI ESCLUSIVA"
…………. ………….. è sponsor esclusivo dell'iniziativa in oggetto. Il Comune di Lavello si impegna a non inserire marchi o ….. (altro da specificare) …….di altri Soggetti nel materiale illustrativo dell'iniziativa.
ART. 7 "RECESSO E RISOLUZIONE"
Le parti hanno facoltà di recedere, per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione/dell'iniziativa/dell'attività.
Il presente contratto si intende risolto:
- qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in relazione anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto;
- qualora cause eccezionali non consentano al Comune di Lavello la realizzazione dell'iniziativa dell'attività/della manifestazione; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione dell'Ente;
- qualora, dopo l'aggiudicazione, si verifichi una situazione di conflitto di interessi tra l'attività amministrativa del Comune di Lavello e l'attività imprenditoriale dello sponsor; in tale ipotesi il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
- l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
- i diritti maturati al momento della risoluzione.
ART. 8
Le difformità in ordine alla correttezza degli adempimenti convenuti, ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, ecc., emerse in sede di verifica periodica da parte del Servizio competente, sono immediatamente notificate allo sponsor, con lettera raccomandata A.R.; tale lettera deve contenere diffida ad adempiere conformemente a quanto stabilito con il presente contratto entro un determinato termine, oltre il quale il Comune di Lavello può sciogliere l’accordo senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo.
ART. 9
"CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO"
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente in materia; in particolare:
- al regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione C.C. n. del ;
- al progetto approvato con atto ;
- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile;
- per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. 929/42 ed al D. Lgs. 480/92 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 10 "CONTROVERSIE"
Per ogni controversia inerente il presente contratto, è competente il Foro di Potenza.
ART. 11
"SPESE CONTRATTUALI"
Ogni spesa inerente la stipulazione e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.