CONTRATTO DI LICENZA PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI RADIO LOCALI
Licenza Radio Locali 2019
CONTRATTO DI LICENZA PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI RADIO LOCALI
tra
SCF S.r.l., con sede in Xxx Xxxxx XXXX, 00, 00000 Xxxxxx, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di Milano n. 12925820156 in persona del Presidente dottor Xxxx Xxxxx (nel seguito “SCF”)
e
con xxxx xx xxxxxxxxx ( ),
Xxx , XXX , xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a Euro iscritta al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di al n. , Codice fiscale e Partita IVA n. in persona del suo legale rappresentante
(nel seguito “l’Emittente”)
PREMESSO CHE
A SCF è una società a responsabilità limitata istituita al fine di esercitare, in modo collettivo, i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato. SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti, (come infra definiti);
B L’Emittente è una società titolare del Canale Radiofonico denominato (di seguito il “Canale”); nell’eventualità in cui sia titolare di più di un Canale, l’Emittente si impegna a compilare l’Allegato 1 (“Elenco Canali”);
C L’Emittente intende comunicare al pubblico ai sensi dell’art. 73 L.d.A. il Repertorio (come infra definito) mediante la diffusione di quest’ultimo a mezzo della radio tramite tecnica analogica o digitale via etere terrestre, via satellite e via cavo;
D L’Emittente dichiara:
□ di comunicare al pubblico il Repertorio mediante il Canale a far data dal ; L’Emittente intende quindi regolarizzare gli utilizzi del Repertorio effettuati antecedentemente il 1° gennaio 2019; nell’eventualità in cui sia titolare di più di un Canale, l’Emittente si impegna a indicare la data di attivazione di ciascun Canale all’Allegato 1 (“Elenco Canali”);
Contratto n. 1
□ di NON aver effettuato utilizzi del Repertorio antecedentemente il 1° gennaio 2019 ovvero di aver già precedentemente ottenuto in licenza i necessari diritti con la sottoscrizione del contratto di licenza n° del che dovrà intendersi sostituito dal presente Contratto a tutti gli effetti a far data dal 1 gennaio 2019
E L’Emittente dichiara altresì:
□ di essere titolare e/o di avere la gestione editoriale del sito web
www. . (nel seguito il “Sito”);
□ di NON mettere a disposizione del pubblico sul Sito in modalità Simulcast il Repertorio;
□ di mettere a disposizione del pubblico in modalità Podcast/Audio on Demand il Repertorio sul Sito a far data dal (cfr “Elenco Canali”)
F L’Emittente dichiara altresì:
□ di essere soggetto titolare di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale (c.d. “Radio Comunitaria”).
□ di essere soggetto titolare di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale
G SCF intende concedere in licenza all’Emittente, che intende acquisirli, alcuni diritti di utilizzazione dei Fonogrammi ai fini della relativa comunicazione al pubblico nonché della messa a disposizione del pubblico via internet in modalità Simulcast (come infra definito), previo l’inserimento degli stessi nella programmazione del Canale.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene quanto segue:
ART. 1 - DEFINIZIONI
Nel presente contratto (nel seguito “Contratto”) le espressioni che seguono avranno il significato qui
di seguito loro attribuito:
“Audio on demand” - indica la messa a disposizione del pubblico, in Streaming e in modalità differita rispetto alla diffusione radiofonica, dei Programmi Radiofonici, o di frammenti di essi, già previamente comunicati al pubblico dall’Emittente nella fascia oraria compresa tra le ore 6 (sei) e le ore 24 (ventiquattro), effettuata dall’Emittente tramite il Sito in maniera tale che ciascun utente possa attivare il flusso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
“Canale” – indica il canale radiofonico di titolarità dell’Emittente;
“Download” - indica l’invio del flusso di dati audio effettuato via internet, in modo che l’utente possa prelevare i relativi file e, successivamente, trasferire i file medesimi su qualsiasi tipo di memoria di massa e fruirne attraverso qualsiasi device abilitato;
“Evento” - indica ogni singola giornata in cui si articola una manifestazione organizzata dalle Emittenti, nella quale venga utilizzato a qualsiasi titolo il Repertorio dei Mandanti SCF;
“Fonogramma” - indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia; “Mandanti” - indica i soggetti titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi e/o Videomusicali previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis L.d.A. che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell’elenco dei mandanti di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: xxx.xxxxxxxxx.xx, esclusi i produttori elencati sub Allegato A;
“Palinsesto” - indica l’insieme dei programmi del Canale;
“Podcast” - indica la messa a disposizione del pubblico, mediante Download, dei Programmi Radiofonici, o di frammenti di essi, già previamente comunicati al pubblico dall’Emittente nella fascia oraria compresa tra le ore 6 (sei) e le ore 24 (ventiquattro), effettuata da quest’ultima tramite il Sito; “Programmi Radiofonici” - indica i programmi radiofonici del Palinsesto, o estratti degli stessi programmi, già previamente comunicati al pubblico dall’Emittente e nei quali siano inseriti i Fonogrammi del Repertorio o frammenti dei medesimi;
“Reddito Fonogrammi” - indica la quota del reddito dell’Emittente imputabile alla utilizzazione di Fonogrammi del Repertorio, pari al prodotto tra il Reddito Lordo dell’Emittente, imputabile a ciascun Canale, ed il Tempo Musica SCF;
“Reddito Lordo dell’Emittente” - indica gli introiti o ricavi lordi annui dell’Emittente relativi alla gestione del Canale nel Territorio così come indicati dall’Emittente nella Informativa Economica di Sistema di cui alla Delibera n. 397/13/CONS (cfr. Allegato 2) e comprensivi, in particolare, dei canoni di abbonamento di qualsiasi natura, dei corrispettivi per la diffusione di messaggi o annunci pubblicitari di qualsiasi genere versati dagli inserzionisti, dei contributi per sponsorizzazioni corrisposti dagli sponsor e di ogni altro introito correlato all’attività di gestione del Canale;
“Repertorio” - indica tutti i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli;
“Repertorio Audio on demand” - indica i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti esclusi produttori elencati sub Allegato B;
“Repertorio Podcast” - indica i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti esclusi produttori elencati sub Allegato C;
“Simulcast” - indica la messa a disposizione del pubblico del Palinsesto tramite internet, simultaneamente alla comunicazione via analogica e/o digitale, via etere terrestre, via satellite e via cavo effettuata da parte dell’Emittente sul Sito e/o tramite applicativo web (c.d. “app”) di propria titolarità;
“Sonorizzazione” - indica la diffusione di Fonogrammi, non in primo piano, utilizzata come commento o sottofondo e non abbinata in modo permanente a messaggi di carattere pubblicitario;
“Streaming” - indica la trasmissione di dati audio, messi a disposizione via Internet, in modo tale che l’utente possa ascoltare un flusso audio, senza possibilità di riprodurre, registrare o comunque memorizzare il relativo file audio. Nell’ipotesi in cui lo streaming comprenda anche la messa a disposizione di Videomusicali le Emittenti dovranno stipulare con SCF un separato contratto;
“Tempo Musica” - Indica, relativamente a ciascun Canale, il coefficiente in misura percentuale atto a rappresentare, nella fascia oraria compresa tra le ore 6 (sei) e le ore 24 (ventiquattro), il rapporto tra i minuti secondi di trasmissione di Fonogrammi del Repertorio nel Palinsesto e i minuti secondi totali della trasmissione del Palinsesto;
“Territorio” – indica il territorio di Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
“Visualizzazioni” - Indica il numero complessivo di volte in cui i Programmi Radiofonici messi a disposizione dall’Emittente siano stati ascoltati in modalità Podcast e/o Audio on demand dagli utenti del Sito (ovvero il numero complessivo di volte in cui gli utenti del Sito abbiano attivato il flusso Podcast e/o Audio on demand).
ART. 2 - OGGETTO
2.1 A fronte del pagamento del corrispettivo indicato al successivo articolo 3 del Contratto, SCF concede all’Emittente, che li acquisisce, in licenza non esclusiva e non trasferibile, a qualsiasi titolo, a terzi, i seguenti diritti di utilizzazione del Repertorio nel Territorio:
a) il diritto, ai sensi dell’art. 72 lett. a) L.d.A., di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alle successive lettere b), c) e d) del presente articolo;
b) il diritto, ai sensi dell’art. 73 L.d.A., di comunicare al pubblico in tecnica analogica e/o digitale, via etere terrestre, via satellite e via cavo, i Fonogrammi del Repertorio mediante il loro inserimento nel Palinsesto dell’Emittente, nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente Contratto nonché il diritto di comunicare al pubblico, ex art. 73bis L.d.A., il Repertorio in occasione di Eventi sotto forma di Sonorizzazione nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 3.9;
c) mettere a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 72 lett. d) L.d.A., in modalità Simulcast, i Fonogrammi del Repertorio inseriti nel Palinsesto dell’Emittente, nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente Contratto, salvo che non ne abbia fatto espressa esclusione ai sensi del punto E delle Premesse;
d) mettere a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 72 lett. d) L.d.A., attraverso il Sito, in modalità Podcast e/o Audio on demand, i Programmi Radiofonici nei quali siano inseriti, rispettivamente, il Repertorio Podcast e il Repertorio Audio on demand, se richiesto ai sensi del punto E delle Premesse;
2.2 Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli qui indicati, è espressamente riservato a SCF ed escluso dalla Licenza. A titolo esemplificativo è escluso dall’oggetto della Licenza il diritto di utilizzare il Repertorio al fine della fornitura di palinsesti audio personalizzati e/o dedicati alla promozione di un singolo servizio o attività commerciale (c.d. Radio in Store) ovvero per la promozione di prodotti o servizi. Rimane inteso inoltre che, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.8, è esclusa dalla Licenza la comunicazione al pubblico di Fonogrammi in luoghi aperti al pubblico, anche se effettuata ai fini della diffusione radiofonica autorizzata; a tal fine non si considerano aperti al pubblico gli studi di emissione o registrazione delle Emittenti o di produzione radiofonica di terzi anche se la diffusione avviene in presenza di un ristretto pubblico ammesso gratuitamente. Rimane altresì inteso che i Programmi Radiofonici dovranno essere messi a disposizione in modalità Podcast e/o Audio on demand così come comunicati al pubblico ai sensi del Contratto e che pertanto i Fonogrammi in essi ricompresi dovranno rispettare le consuete modalità di utilizzo di fonogrammi nell’ambito della programmazione radiofonica (p.e. fade-in, fade-out, etc.).
2.3 Qualora l’Emittente intenda avvalersi di uno dei diritti di cui all’art. 79 L.d.A. e pertanto intenda, ad esempio, autorizzare la fissazione delle proprie emissioni dei programmi del Canale contenenti il Repertorio oppure autorizzare la riproduzione, ri-trasmissione, comunicazione al pubblico o distribuzione della predetta fissazione (fermo l’obbligo del cessionario di pagare a SCF il compenso dovuto per la diffusione di Fonogrammi), saranno tenute a darne tempestiva comunicazione scritta a SCF per ottenere le necessarie autorizzazioni.
ART. 3 – CALCOLO DEL COMPENSO
3.1 Compenso Totale Fonogrammi
A fronte della concessione da parte di SCF dei diritti indicati al precedente articolo 2, le Emittenti verseranno a SCF il Compenso Annuo Totale, da determinarsi come segue.
a) Compenso Comunicazione Fonogrammi
Quale corrispettivo della concessione in licenza del diritto di comunicazione al pubblico dei Fonogrammi del Repertorio, di cui al precedente art. 2, lett. b), l’Emittente verserà a SCF un Compenso Comunicazione Fonogrammi pari al 3,5% (tre virgola cinque per cento) del Reddito Fonogrammi.
Le Parti si danno atto e riconoscono che il compenso di cui al precedente capoverso deve intendersi così imputabile:
i. Per il 50% (1,75%) quale quota di spettanza del produttore di fonogrammi;
ii. Per il 50% (1,75%) quale quota di spettanza degli artisti interpreti ed esecutori
b) Compenso Riproduzione Fonogrammi
Quale corrispettivo della concessione in licenza del diritto di riproduzione dei Fonogrammi del Repertorio, specificato al precedente art. 2, lett. a), l’Emittente verserà a SCF un Compenso Riproduzione Fonogrammi pari all’1% (uno per cento) del Reddito Fonogrammi.
c) Compenso Simulcast e Podcast
Quale corrispettivo della concessione in licenza del diritto di cui al precedente art. 2, lett. c), l’Emittente verserà a SCF un Compenso Simulcast pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del Reddito Fonogrammi, salvo che non ne abbia fatto espressa esclusione ai sensi del punto E delle Premesse. Le Parti si danno atto e riconoscono che nel compenso come sopra determinato è da intendersi ricompreso il corrispettivo per la concessione in licenza del diritto di cui al precedente art. 2, lett. d) (Podcast/Audio on Demand) per un massimo di 250.000 (duecentocinquantamila) Visualizzazioni annue. Qualora l’Emittente dovesse superare la soglia delle 250.000 (duecentocinquantamila) Visualizzazioni annue, sarà tenuta a darne comunicazione scritta a SCF e corrisponderà un compenso aggiuntivo pari a € 7,50 (sette/50 €) per ogni 10.000 (diecimila) Visualizzazioni ulteriori.
3.2 Rendicontazione e Determinazione Reddito Fonogrammi
3.2.1 Ai fini della determinazione del Reddito Lordo, l’Emittente trasmetterà a SCF, entro il 31 luglio di ciascun anno, copia della dichiarazione del fatturato, riferibile all’attività radiofonica, realizzato dall’Emittente nell’esercizio annuale precedente così come riportato nella Informativa Economica di Sistema di cui alla Delibera n. 397/13/CONS (cfr. Allegato 2). Nell’eventualità in cui sia titolare di più Canali, l’Emittente si impegna a comunicare contestualmente a SCF le quote di Reddito Lordo imputabili a ciascun Canale.
Resta inoltre inteso che, ove l’Emittente non adempia all’obbligo ora descritto, SCF sarà automaticamente legittimata ad addebitarle, a titolo di Conguaglio Annuale, un importo pari al 10% di quanto corrisposto dall’Emittente a titolo di Acconto per l’anno di riferimento. Nell’eventualità, poi, in cui l’Emittente non provveda a comunicare a SCF l’indicazione delle quote di Reddito Lordo imputabili a ciascun Canale, SCF sarà autorizzata a provvedere al calcolo del Compenso ripartendo uniformemente il Reddito Lordo in parti uguali su tutti i Canali.
3.2.2 L’Emittente si impegna ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all’art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale “Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni” del 17 gennaio 2014 e all’art 23 del D.Lgs. n. 35/2017 utilizzando il modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, L’Emittente trasmetterà a SCF, entro il 28 febbraio di ogni anno di Durata del Contratto successivo al primo, in formato elettronico ed utilizzando
il tracciato messo a disposizione da SCF (cfr. Allegato 3), la rendicontazione dei Fonogrammi inseriti nel Palinsesto di ciascun Canale, così come comunicato al pubblico nell’anno precedente e comprensivo per ciascuno di detti Fonogrammi, delle seguenti indicazioni:
- Ragione Sociale Emittente (DATO OBBLIGATORIO)
- Partita IVA Emittente (DATO OBBLIGATORIO)
- Codice Fiscale (DATO OBBLIGATORIO)
- Nome Canale (DATO OBBLIGATORIO)
- Numero Licenza (DATO OBBLIGATORIO)
- Titolo (DATO OBBLIGATORIO);
- Artista interprete o esecutore primario (DATO OBBLIGATORIO);
- Produttore fonografico;
- Autore;
- Codice ISRC;
- Etichetta (DATO OBBLIGATORIO);
- Titolo dell’album discografico dal quale il fonogramma è tratto;
- Numero di catalogo dell’album discografico dal quale il fonogramma è tratto;
- Data e ora della trasmissione del fonogramma (DATO OBBLIGATORIO);
- Durata della trasmissione del fonogramma (DATO OBBLIGATORIO).
Entro il 31 luglio di ogni anno di Durata del Contratto, SCF comunicherà per iscritto all’Emittente:
- L’elenco dei fonogrammi indicati nella rendicontazione di cui al precedente capoverso
riconosciuti come facenti parte del Repertorio;
- Il relativo tempo di utilizzo espresso in minuti secondi;
- Il Tempo Musica SCF per l’anno di riferimento.
SCF avrà facoltà di comunicare all’Emittente eventuali integrazioni dell’elenco di fonogrammi riconosciuti come facenti parte del Repertorio per l’anno di competenza interessato, con conseguente aggiornamento del relativo Tempo Musica.
Il Reddito Fonogrammi dell’Emittente è, conseguentemente, dato dal prodotto tra il Reddito Lordo dell’Emittente e Il Tempo Musica SCF.
Le Parti si impegnano a rivedere il presente articolo nell’eventualità in cui, in seguito ad interventi normativi, le emittenti radiofoniche locali venissero ritenute esenti dall’obblighi di invio della rendicontazione analitica ovvero nel caso in cui venisse individuato dall’autorità competente e/o dagli organismi di gestione collettiva in accordo tra loro un formato di reportistica diverso da quello sopra concordato.
3.2.3 In parziale deroga a quanto previsto al precedente capoverso, nell’eventualità in cui il Tempo musica SCF dovesse risultare superiore al 65% (sessantacinque per cento) del tempo di trasmissione totale del Palinsesto, il Reddito Fonogrammi verrà determinato dalle Parti nella misura del 65% (sessantacinque per cento) del Reddito Lordo dell’Emittente.
3.2.4 Resta altresì inteso che nell’eventualità in cui l’Emittente non dovesse provvedere all’invio della rendicontazione di cui al precedente art. 3.2.2 il Reddito Fonogrammi verrà determinato dalle Parti nella misura del 65% (sessantacinque per cento) del Reddito Lordo dell’Emittente, fermi restando la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo art. 3.5 e gli altri rimedi per l’inadempimento previsti dalla Convenzione e dalla normativa vigente.
3.2.5 Con esclusivo riferimento ai compensi di competenza 2018, 2019, 2020 e 2021, nell’eventualità in cui il Reddito Lordo dell’anno di riferimento risulti superiore di oltre il 10% (dieci per cento) al valore del Reddito Lordo dell’anno precedente, il calcolo del Compenso Fonogrammi verrà effettuato prendendo a riferimento il Reddito Lordo dell’anno precedente maggiorato del 10% (dieci per cento).
3.3 Acconto
Nel corso della Durata del Contratto ed in relazione a ciascun Esercizio Annuale, anche in caso di rinnovo tacito del Contratto, l’Emittente verserà a SCF, a titolo di Acconto sul Compenso Totale Fonogrammi, una somma pari al 90% (novanta per cento) di quanto dovuto a SCF per l’anno precedente, salvo che non ricada nel campo di applicazione del Compenso Minimo Garantito di cui al successivo art. 4.
3.4 Compenso Anni Pregressi
Al fine di regolarizzare le utilizzazioni del Repertorio oggetto della Licenza, effettuate antecedentemente il 1° gennaio 2019 secondo quanto dichiarato al punto D delle Premesse, l’Emittente corrisponderà a SCF un Compenso Anni Pregressi calcolato, per ciascun anno di utilizzo, ai sensi del precedente art. 3.1 sulla base di un Tempo Musica forfetario del 65% (sessantacinque per cento) e delle Informative Economiche di Sistema relative a ciascun anno di utilizzo del Repertorio che l’Emittente si impegna a trasmettere a SCF alla sottoscrizione della Licenza.
3.5 Riduzione Emittenti Locali
In ragione della portata di carattere locale dell’attività imprenditoriale svolta dall’Emittente, sui compensi così come determinati ai sensi dei precedenti articoli, verrà applicata una riduzione del 25% (venticinque per cento). Resta inteso che tale riduzione verrà applicata esclusivamente alle emittenti locali che esercitino l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti, così come definite dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, d.lgs. 177/2005.
3.6 Abbattimento Diffusione Repertorio
In considerazione dell’attività di diffusione del Repertorio presso i propri ascoltatori, connaturata all’attività radiofonica, SCF riconosce alle Emittenti un abbattimento commisurato al “numero di ascoltatori del giorno medio” così come individuato dalle analisi statistiche svolte dal TER – Tavolo Editori Radio e calcolato secondo la tabella di seguito riportata:
N° ascoltatori nel Giorno Medio | % Abbattimento |
Oltre 4.000.000 | 10% * Tempo Musica |
Da 2.000.001 a 4.000.000 | 7% * Tempo Musica |
Da 1.000.001 a 2.000.001 | 3% * Tempo Musica |
Fino a 1.000.000 | 1% * Tempo Musica |
L’abbattimento viene calcolato moltiplicando la percentuale indicata nella tabella sopra riportata per il Tempo Musica dell’anno di riferimento.
Resta inteso che SCF si riserva di aggiornare la tabella sopra riportata qualora intervenissero rilevanti variazioni nelle modalità di rilevazione degli ascolti.
3.7 Quota AIE
In virtù degli accordi stipulati con gli organismi di gestione collettiva dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori Nuovo IMAIE e Xxxxxxxx, SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta agli artisti interpreti ed esecutori (AIE). SCF manleva l’Emittente da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo.
Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso, in caso di modifiche agli accordi attualmente vigenti tra SCF e gli organismi di gestione collettiva dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori Nuovo IMAIE e ItsRight di cui al punto d) delle Premesse, che abbiano effetti su quanto previsto al precedente capoverso e/o sulle modalità di ripartizione dei compensi dovuti, le Parti concordano che il Contratto continuerà a produrre effetti con riferimento alle quote di compenso di spettanza dei produttori di fonogrammi Mandanti (art. 3.1 lett. a) punto i., lett. b) e lett. c)), ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta
all’altra Parte a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r. Tale recesso avrà effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui verrà inviata la comunicazione del recesso stesso.
Resta inteso che, nell’eventualità di cui al precedente capoverso, l’Emittente sarà tenuta ad ottenere dalle competenti società di gestione collettiva le necessarie licenze di utilizzo con riferimenti ai diritti di spettanza degli artisti interpreti ed esecutori loro mandanti.
3.8 Programmi prodotti da terzi
A mero scopo di chiarezza le parti si danno reciprocamente atto che nel caso le utilizzazioni del Repertorio siano effettuate da terzi produttori o realizzatori di programmi inseriti nella programmazione del Canale dell’Emittente, i compensi relativi saranno versati a SCF interamente e direttamente dall’Emittente.
3.9 Comunicazione al pubblico di Fonogrammi in occasione di Eventi
In considerazione della funzione di carattere divulgativo e culturale dell’Emittente e della promozione del repertorio musicale che essa svolge organizzando eventi e manifestazioni, le Parti concordano che è da intendersi ricompreso nel compenso di cui al precedente art. 3.1 il diritto di comunicare al pubblico, ex art. 73bis L.d.A., il Repertorio sotto forma di Sonorizzazione in un numero annuo massimo di 15 (quindici) Eventi aventi le seguenti caratteristiche:
- Ingresso gratuito;
- Numero di partecipanti inferiore a 500 (cinquecento) persone.
Nell’eventualità in cui l’Emittente dovesse organizzare un numero di Eventi superiore a 15 (quindici) ovvero che non rispettino i requisiti di cui sopra dovrà ottenere da SCF la necessaria Licenza.
3.10 Regime IVA
Tutti i compensi si intendono IVA esclusa ed al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.
ART. 4 – COMPENSO MINIMO GARANTITO
4.1 Le Parti concordano che, per ciascun anno di durata del Contratto, nonché per i successivi anni di rinnovo, qualora l’Emittente sia tenuta, in base al precedente art. 3, a corrispondere un Compenso Totale che risultasse inferiore alla somma di € 207,65 (euro duecentosette/65), sarà comunque tenuta a corrispondere a SCF un Compenso Minimo Garantito pari, appunto, ad € 207,65 (euro duecentosette/65). Tale Compenso Minimo sarà di € 136,75 (euro centotrentasei/75), qualora l’Emittente sia soggetto privo di ricavi e titolare di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale.
4.2 Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Compenso Minimo di cui al presente articolo sarà soggetto a rivalutazione, in conformità alla variazione registrata dell’indice ISTAT “dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, riferita al mese di settembre dell’anno precedente
ART. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
5.1 L’Emittente provvederà a pagare quanto dovuto a SCF entro i termini e con le modalità che seguono:
- Acconto: il pagamento dell’Acconto sarà effettuato in quattro rate aventi scadenza il 31 Marzo, il 30 Giugno, il 30 Settembre ed il 20 Dicembre di ciascun anno, previa emissione, da parte di SCF, delle relative fatture.
- Compenso Minimo Garantito: il pagamento del Compenso Minimo Garantito sarà effettuato dalle Emittenti entro il 30 giugno di ciascun anno, previa emissione, da parte di SCF, della relativa fattura.
- Conguaglio Annuale: sulla base della Informativa Economica di Sistema SCF determinerà il Compenso Totale Fonogrammi. Il versamento del Conguaglio tra quanto complessivamente
dovuto e quanto anticipato sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte di SCF, della relativa fattura.
In caso di conguaglio negativo, l’ammontare della nota di credito emessa da SCF sarà portato in compensazione con quanto già eventualmente dovuto a SCF ovvero con i successivi crediti maturandi di SCF.
- Compenso Anni Pregressi (se dovuto): dovrà essere versato in 5 (cinque) rate mensili di pari importo - la prima scadente a 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto – previa emissione, da parte di SCF, delle relative fatture.
5.2 In caso di ritardo nei pagamenti, l’Emittente corrisponderà a SCF un interesse moratorio sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi dell’art. 5 D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora.
5.3 SCF provvederà all’invio delle fatture di compenso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o all’indirizzo mail di contatto indicati dall’Emittente al momento di sottoscrizione del Contratto. Qualora l’Emittente intenda ricevere le fatture in formato cartaceo dovrà farne richiesta scritta a SCF.
ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI E GARANZIE
6.1 L’Emittente si impegna ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l’integrità ed il valore artistico – culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l’immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. L’Emittente solleva SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dal presente Contratto.
6.2 A fronte del pagamento del Compenso, ed esclusivamente con riferimento al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa relativa alle utilizzazioni oggetto del Contratto e si impegna fin d’ora a manlevare l’Emittente dalle eventuali richieste di compensi avanzate dai propri Mandanti con riferimento ai diritti oggetto del Contratto.
6.3 Limitatamente alle eventuali utilizzazioni del Repertorio in modalità Podcast e Audio on demand, l’Emittente si impegna a:
a) non rendere noto anticipatamente il momento nel quale verranno messi a disposizione del pubblico determinati Fonogrammi, indicandone il titolo, o l’album di appartenenza o il nome dell’artista. La presente clausola non esclude peraltro la possibilità di segnalare al pubblico che, in un periodo di tempo futuro ma non specificato, verranno messe a disposizione le registrazioni di un determinato artista;
b) non mettere a disposizione del pubblico, in modalità Podcast e/o Audio on demand, Programmi Radiofonici dedicati ad un solo artista per tali intendendosi Programmi Radiofonici che contengano:
- più di 3 (tre) differenti Fonogrammi appartenenti ad un determinato artista, comunque non appartenenti allo stesso Album e mai consecutivi;
- più di 2 (due) Fonogrammi consecutivi;
c) non mettere a disposizione del pubblico, in modalità Podcast e/o Audio on demand, Programmi Radiofonici, con un Tempo musica superiore al 65% (sessantacinque per cento).
d) non mettere a disposizione del pubblico, in modalità Podcast e/o Audio on demand, Programmi Radiofonici per più di 3 (tre) settimane dalla loro messa a disposizione sul Sito delle Emittenti;
e) non utilizzare i Fonogrammi, sia da soli che abbinati a immagini visive, in modo tale da provocare confusione, incertezza, errore o comunque indurre il pubblico ad associare stabilmente gli artisti, o i titolari dei diritti d’autore, o i titolari dei diritti connessi con le
Emittenti, o un particolare prodotto o servizio pubblicizzato dalle Emittenti; ovvero ancora in modo tale da indurre il pubblico a ritenere che le attività svolte dalle Emittenti, diverse dalla mera messa a disposizione dei Fonogrammi, siano state sponsorizzate o approvate dagli artisti, dai titolari dei diritti d’autore, o dai titolari dei diritti connessi al diritto d’autore relativi ai Fonogrammi medesimi (c.d. diritto di sincronizzazione);
f) adottare ogni più opportuna misura tecnologica – che sia disponibile sul mercato e non comporti costi superiori allo 0,1% dei ricavi dell'Emittente – idonea a impedire che:
- l’utente, o ogni altro individuo o entità, possa effettuare la scansione automatica delle sequenze musicali messe a disposizione dalle Emittenti, sia da sole che insieme a sequenze di altre entità emittenti, al fine di selezionare, perché venga messa a sua disposizione, un determinato Fonogramma
- l’utente possa realizzare riproduzioni dei Fonogrammi che non siano strettamente temporanei e strumentali alla loro fruizione;
g) conformarsi alle misure tecnologiche adottate dai titolari dei diritti sui Fonogrammi per identificare o proteggere le opere in esse contenute e che siano tecnicamente adottabili dall’Emittente senza comportare costi superiori allo 0,1% dei ricavi dell'Emittente o la compromissione della qualità sonora;
h) indicare nel Sito e nel player Podcast o Audio on Demand, relativamente a ciascun Programma Radiofonico, la data di messa a disposizione e le Visualizzazioni; o in alternativa concedere a SCF user e password per accedere ai sistemi interni e verificare in tempo reale le informazioni relative a ciascun Programma Web.
i) non mettere a disposizione mediante il Sito registrazioni illegali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, bootlegs o Fonogrammi la cui utilizzazione in Streaming ovvero in qualunque altra modalità a mezzo Internet non sia ancora stata autorizzata dai Mandanti nel territorio ove l’Emittente abbia sede; in particolare l’Emittente si impegnano a non mettere a disposizione sul Sito in modalità Audio on demand e/o Podcast i Fonogrammi del Repertorio dei Mandanti indicati agli Allegati B e C;
l) non modificare, effettuare il re-mix, adattare, rimasterizzare, restaurare i Fonogrammi facenti parte del Repertorio o altrimenti manipolarne in qualsivoglia forma o modo la fissazione dei suoni;
m) non consentire al pubblico che acceda al Sito di programmare le sequenze di Fonogrammi. L’Emittente, inoltre, non avrà la facoltà di inserire nel Sito o nel player Podcast o Audio on demand alcun comando che consenta un ascolto interattivo dei Fonogrammi (quale, ad esempio, il comando del tipo “Skip” o “Back” utili a saltare specifiche sezioni di un Podcast e/o Audio on demand predeterminate dalle Emittenti), né di installare alcuna funzione che consenta al pubblico di personalizzare le sequenze di Fonogrammi, o di votare questi ultimi mentre vengono messi a disposizione.
n) non consentire al pubblico, adottando tutte le misure tecnologiche allo stato attuale conosciute e che non comportino costi superiori allo 0,1% dei ricavi dell'Emittente, lo stream ripping, ovvero l’estrazione e il salvataggio su memorie di massa, di Fonogrammi contenuti nei Programmi Radiofonici messi a disposizione in Podcast e/o Audio on demand.
o) a non fornire a terzi i metadati inerenti i Fonogrammi né a consentire a terzi di recuperare, dal flusso audio/video, detti metadati. Quanto qui stabilito non pregiudica in alcun modo all’Emittente di adempiere ad obbligazioni di rendicontazione derivanti da accordi di licenza con i titolari dei diritti sui Fonogrammi e/o i Videomusicali ovvero con altri enti o società di gestione collettiva.
6.4 Le Parti si danno atto che la comunicazione o messa a disposizione del pubblico del Repertorio in modalità Simulcast, Podcast e Audio on Demand al di fuori del Territorio non è autorizzata dalla Licenza; l’Emittente pertanto è responsabile di eventuali utilizzi non autorizzati del Repertorio nell’eventualità in cui non provveda ad adottare le misure tecniche necessarie a fare in modo che l’accesso da parte degli utenti al Repertorio messo a disposizione via internet sul Sito dell’Emittente sia possibile esclusivamente entro i limiti del Territorio (Geo Block), ovvero non ottenga previamente dal titolare dei diritti o dalle competenti società di collecting le necessarie licenze di utilizzo.
ART. 7 – PENALE E RISOLUZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO
7.1 Senza pregiudizio al diritto al risarcimento dei danni e all’esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, SCF avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione da inviarsi all’Emittente a mezzo lettera raccomandata a.r., nel caso in cui l’Emittente sia inadempiente ad una o più delle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Calcolo del Compenso), 5 (Termini e Modalità di Pagamento), 6 (Modalità di utilizzo dei Fonogrammi - Garanzie) del Contratto.
ART. 8 - DURATA
La durata del Contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019.
Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 1 (uno) anno ciascuno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all’altra, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della prima o di ogni successiva scadenza.
SCF avrà, in qualsiasi momento, la facoltà di recedere dal Contratto con dichiarazione scritta inviata all’Emittente via PEC o con lettera raccomandata a.r. in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento dell’Emittente stessa. Il recesso ha effetto al momento del ricevimento della dichiarazione di SCF da parte dell’Emittente. In caso di recesso rimane fermo l’obbligo dell’Emittente di versare a SCF il Compenso Annuo Totale di cui all’articolo 3 che precede e di trasmettere a SCF tutta la documentazione necessaria per il relativo calcolo.
ART. 9 – CONDIZIONI RISERVATE ALLE EMITTENTI ASSOCIATE
Qualora l’Emittente sia associata ad una associazione di categoria che abbia sottoscritto una convenzione con SCF verranno applicate le condizioni riservate alle Emittenti Associate così come espressamente previste nella convenzione di volta in volta applicabile e vigente al momento della determinazione annuale dei compensi dovuti. A partire dall’anno 2019 le condizioni riservate alle emittenti associate verranno applicate a condizione che l’Emittente risulti associata per l’anno di riferimento.
ART. 10 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad essa dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Licenziatario prende atto che ai fini della corretta gestione del rapporto contrattuale nonché per l’assolvimento dei connessi obblighi di legge e contrattuali, SCF ha necessità di trattare alcuni dati personali del Licenziatario.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, delle prescrizioni della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, nella
misura in cui saranno valide ed efficaci successivamente alla entrata in vigore del GDPR e di tutte le altre disposizioni di legge eventualmente suscettibili di applicazione.
Più specificatamente, il trattamento avverrà conformemente all’informativa privacy che viene resa al Licenziatario attraverso l’apposito documento allegato al presente contratto (allegato D) e che forma parte integrante del medesimo.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Licenziatario dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione della predetta informativa.
ART. 12 – CONFORMITA’ ALL’ETICA DEGLI AFFARI
Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’Utilizzatore si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori, ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell’Allegato E al presente contratto “Conformità all’etica degli affari”.
Milano, ………………
SCF S.r.l. | L’Emittente |
Per espressa approvazione, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile delle clausole 2 (Oggetto), 3 (Calcolo Compenso), 4 (Compenso Minimo Garantito), 5 (Termini e modalità di pagamento), 6 (Modalità di utilizzo dei Fonogrammi e Garanzie), 7 (Risoluzione in caso di inadempimento), 8 (Durata), 10 (Legge applicabile e Foro competente) del Contratto.
L’Emittente
ALLEGATO A
Elenco produttori fonografici esclusi dalla Licenza
Oyez! S.r.l. - Riservarossa S.r.l
ALLEGATO B
Elenco produttori fonografici esclusi – Audio on demand
(streaming non interattivo)
Baby Records International S.r.l., Oyez! S.r.l., Musicalmente S.n.c. di Xxxxxxx Xxxxx & C., VF MUSIQUES/TOT OU TARD, -Riservarossa S.r.l
ALLEGATO C
Elenco produttori fonografici esclusi – Podcast
Baby records International S.r.l., BECAUSE MUSIC Sarl, DO IT YOURSELF MULTIMEDIA GROUP S.r.l. UNIPERSONALE, Oyez! S.r.l., Musicalmente S.n.c. di Xxxxxxx Xxxxx & C., Record Makers, Riservarossa S.r.l, VF MUSIQUES/TOT OU TARD, XXX MUSIC, XXXXX XXXXXX PUBLISHING S.R.L. , WAGRAM MUSIC
ALLEGATO D
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), presente anche sul web all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx SCF S.r.l. (di seguito la “Società” o “SCF”), è molto attenta alla privacy ed alla protezione dei Dati personali. Con la presente intendiamo, quindi, informarvi circa le modalità con le quali tratteremo i vostri Dati personali in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio - GDPR). La presente informativa si applica ai rapporti negoziali che la Società intrattiene con gli utilizzatori di fonogrammi nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Le informazioni riportate di seguito illustrano ai soggetti, persone fisiche, che intrattengono rapporti commerciali con SCF le modalità di trattamento dei dati personali operate dalla nostra Società e i diritti garantiti agli interessati dalle leggi in materia di protezione dei dati personali. I dati personali vengono utilizzati ai fini della gestione dei rapporti commerciali e contrattuali, o la cui raccolta è prescritta dalla legge.
Quali Dati personali (di seguito, collettivamente, i “Dati”) utilizzeremo?
Trattiamo i dati personali che ci vengono forniti dagli utilizzatori delle licenze d’uso di fonogrammi, nel contesto della relazione commerciale instaurata o da instaurarsi. I dati sono raccolti direttamente presso gli interessati. Trattiamo anche i dati personali attinti da fonti pubbliche (per esempio Registro Protesti, registri commerciali e registri di associazioni, stampa, media, Internet), che otteniamo con mezzi legittimi e che la legge ci consente di trattare.
I Dati trattati possono essere:
• dati anagrafici e recapiti;
• dati di pagamento;
• informazioni sull’attività svolta;
• informazioni sull’utilizzo dei fonogrammi (musica trasmessa, eventi organizzati);
• dati relativi alla solvibilità e affidabilità.
Per quali finalità useremo i vostri Dati e sulla base di quali presupposti legali?
Useremo i vostri Dati, anche a mezzo di strumenti elettronici:
a) per l’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali I vostri Dati saranno utilizzati per finalità relative al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi previsti dagli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), per prestare eventuali servizi accessori e per far fronte a vostre specifiche richieste e, più in generale, per gestire il rapporto contrattuale instaurato o la relativa trattativa. L’eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i Xxxx potrà impedirci di dare corretta esecuzione ai rapporti contrattuali e/o evadere le specifiche richieste.
In caso di pagamenti effettuati on-line, i dati di pagamento (es. numero carta di credito) comunicati saranno utilizzati esclusivamente
ai fini dell’evasione dell’ordine e saranno trasmessi con modalità sicure che impediscono ad altri la lettura.
b) Per consentire a SCF la tutela dei propri diritti. Ad esempio, i vostri Dati potrebbero essere utilizzati per il recupero delle somme non pagate.
c) Per l’adempimento di obblighi di legge. Ad esempio, potremo trattare i vostri Dati per finalità contabili e fiscali.
Sino a quando conserveremo i vostri Dati?
I vostri Dati saranno trattati non oltre il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza.
A chi comunicheremo i vostri Dati?
Per gli adempimenti correlati alle finalità di trattamento sopra menzionate, i vostri Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, tra cui fornitori di servizi (es. fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi di pagamento, società di recupero crediti), nonché ad altri soggetti esterni, ove vi sia un obbligo di legge o una facoltà in tal senso. Inoltre, i dati potranno essere comunicati alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, i quali potranno consultare i Dati tramite accesso riservato ad una apposita area sul nostro sito (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto).
Un elenco completo di tali società sarà reso disponibile attraverso l’invio di una richiesta scritta ai contatti di seguito indicati.
Quali diritti potete esercitare?
Avete il diritto di richiedere l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e di opporvi al loro utilizzo da parte nostra, oltre al diritto di richiedere la consegna di alcuni di questi.
Diritti dell’Interessato:
Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali e, in tal caso, l’esistenza di garanzie adeguate;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che
lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europeo o del diritto lo Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento; Diritti di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano basato sull’interesse legittimo del titolare, compresa la profilazione. L’interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Come potete modificare le vostre preferenze?
Come contattare SCF per l’esercizio dei vostri diritti?
Potrete esercitare i vostri diritti scrivendo al titolare del trattamento, SCF S.r.l., ai recapiti di seguito indicati: SCF S.r.l. Xxx Xxxxx XXXX, 00 00000 Xxxxxx (XX) Tel.: 00-0000000 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxx@xxx.xx Come contattare l’Autorità di controllo competente per la presentazione di eventuali reclami?
Eventuali reclami potranno essere presentati all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali reperibile ai seguenti contatti:
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx Xxxxx Fax: (x00) 00.00000.0000 Tel: (x00) 00.000000 E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Eventuali modifiche alla presente informativa privacy
Questa informativa sulla privacy potrebbe subire delle modifiche e degli aggiornamenti, in tutto o in parte, anche a causa di variazioni alla normativa applicabile; qualora venissero apportate delle modifiche sostanziali al modo con cui vengono trattati i vostri Dati vi informeremo di tali variazioni.
ALLEGATO E
Conformità all’etica degli affari
1 – L’Emittente si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al D.lgs. 231/01. L’Emittente dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SCF e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SCF ai sensi del D.lgs 231/01 e si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello. L’Emittente dichiara e garantisce che non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del D.lgs. 231/01 e le leggi di ogni Paese in cui si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
2 - L’Emittente garantisce a SCF che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente:
(a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all’esecuzione del presente Contratto. L’Emittente dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
3 - L’Emittente assicura, dichiara e garantisce che nessuno dei propri soci, associati, dipendenti o collaboratori è un pubblico ufficiale.
4 - L’Emittente, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell’ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al D.lgs 231/01 essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5 - Qualora L’Emittente vìoli alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, conseguirà immediatamente la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ. Pertanto, SCF avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a SCF.
ALLEGATO 1 – ELENCO CANALI
NOME CANALE | DATA ATTIVAZIONE | DATA ATTIVAZIONE SIMULCAST |
ALLEGATO 2 – DELIBERA N. 397/13/CONS
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 25 giugno 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31luglio 1997, n. 177 – Supplemento Ordinario n. 154;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della mradiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Attuazione della direttiva2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2012, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2005, n. 112 – Supplemento Ordinario n. 93;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300; VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2001, n. 67;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamentoper l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (Regolamento ROC), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25 – Serie Generale – Parte I, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’Informativa economica di
sistema”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 maggio 2010, n. 104;
VISTA la delibera n. 303/11/CONS del 30 maggio 2011 recante “Informativa Economica di Sistema”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 18 giugno 2011, n. 140 – Supplemento Ordinario n. 150; CONSIDERATO:
1. che tra le finalità della Informativa Economica di Sistema (IES) vi è anche quella di acquisire dati e informazioni per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);
2. che l’art. 43, comma 10, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar) dispone che “[i] ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, lettera s) da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico”;
3. che l’art. 3, comma 5-bis, della legge n. 103 del 2012 ha inciso sul menzionato articolo 43 del Tusmar, prevedendo che “[a]ll’articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione»”;
4. pertanto, che le modifiche introdotte all’art. 43 del Tusmar indicano una estensione delle attività rilevanti ai fini della valorizzazione del SIC, all’evidente
scopo di adeguare la normativa al mutato – e ancora estremamente dinamico – mercato di riferimento;
5. che l’Autorità, nella sua attività di valutazione delle dimensioni economiche del SIC, dovrà considerare, nell’ambito dei ricavi di cui al menzionato articolo 43, comma 10, del Tusmar, anche quelli derivanti da tutte le forme di raccolta pubblicitaria realizzate su Internet;
RITENUTO, in relazione alla metodologia di rilevazione dei dati:
6. che sia necessario procedere ad una razionalizzazione sistematica delle informazioni acquisite, a fini di uniformità e completezza dei dati in possesso
dell’Autorità;
7. che tale operazione si rende necessaria in quanto, allo stato, accanto alla IES, nell’ambito del SIC si acquisiscono informazioni sulle imprese attive in mercati,
quali l’annuaristica e le concessionarie del cinema, trattandosi di soggetti, infatti, che pur rientrando nell’art. 43 del Tusmar, non sono oggetto della IES;
8. che ciò genera una non giustificabile differenza nel momento della rilevazione dei dati (con particolare riferimento alla loro portata e alla loro estensione), posto che nel corso della attività istruttoria volta alla valorizzazione del SIC, occorre necessariamente ampliare – in base alla normativa – la portata della
rilevazione già compiuta dall’Autorità in ambito IES;
9. che occorra effettuare, conseguentemente, un allineamento dei criteri di rilevazione, al fine di evitare la necessità di provvedere con indagini integrative e
ad hoc, in costanza del processo di valorizzazione del SIC;
10. che, in questo modo, si favorisce una ricomposizione metodologica, a beneficio della unitarietà delle rilevazioni effettuate e dei criteri di indagine seguiti;
11. che la suddetta opzione si iscrive nell’ambito di una mera attività informativa da parte dei soggetti attivi negli ambiti di attività dell’Autorità, di cui vengono
definite le modalità, in accordo con i poteri conferiti alla stessa dalla legge istitutiva;
12. che, in tale prospettiva, non vengono generati oneri amministrativi ulteriori in capo ai privati;
13. che le rilevazioni dei dati realizzate dall’Autorità integrano una funzione conoscitiva, in ordine alla quale è necessario seguire un metodo composito, per la commistione di aspetti economici e giuridici, che impone agli Uffici competenti un approccio flessibile e celere, idoneo a evitare il rischio di ossificazione delle rilevazioni e delle successive valutazioni;
14. che il percorso così tracciato risponde, pertanto, al fondamentale canone di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.), agendo a favore della speditezza delle funzioni (art. 1, legge n. 241 del 1990) affidate al regolatore per la rilevazione e la successiva analisi delle condizioni di mercato;
15. che, al fine di procedere alla suddetta analisi, l’Amministrazione regolatrice non può non tenere conto del fatto che si assiste ad una costante presenza di operatori che hanno sede legale in uno Stato estero ed esercitano la propria attività all’interno dell’ordinamento nazionale. Si è reso necessario, pertanto, rilevare anche i ricavi dichiarati derivanti dalla vendita di beni e servizi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati da società con sede all’estero, dato che la realizzazione dei ricavi all’interno dell’ordinamento è un chiaro indice dell’attività effettivamente espletata, ed è idonea a rivelare il modo in cui si sviluppa il mercato nazionale. Ciò avviene secondo i dettami di una corretta analisi concorrenziale, che deve seguire una prospettiva dinamica e non statica;
16. che la prospettiva seguita, peraltro, va nella direzione di una maggiore tutela del pluralismo, in quanto consente all’Autorità di rilevare la consistenza del mercato e le posizioni dei diversi soggetti al suo interno, permettendo una visione d’insieme circa il grado di sviluppo di un sano regime concorrenziale, in diretta rispondenza ai princìpi generali che governano il settore (art. 21 Cost.; art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo; art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 1 e 4, del Tusmar);
17. che sia necessario, in ultimo, adeguare i modelli dell’Informativa Economica di Sistema al fine di renderli conformi al mutato quadro legislativo e
regolamentare;
RITENUTO, alla luce del processo di completamento della metodologia di rilevazione indicata:
18. che, sul piano operativo, il perseguimento della prospettiva suesposta induce a ricomprendere nell’analisi da svolgere nel quadro della IES:
19. in primo luogo, tutti i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line, pubblicità cinematografica ed editoria annuaristica;
20. in secondo, i soggetti riconducibili alla nozione di agenzia di stampa, rilevante in ambito nazionale anche sul solo piano economico. Si tratta di un settore particolarmente sensibile e in costante mutamento, in ordine al quale è necessario, per l’Autorità, comprendere i ruoli specifici ed effettivi svolti da ciascun operatore. Il fine è valutare nella loro interezza realtà economiche che, in base ad una definizione che appare datata e troppo
stringente, sfuggirebbero ad un controllo orientato al mercato, penalizzando la ricchezza del quadro ricostruttivo cui l’Autorità, invece, deve tendere. Peraltro, una delimitazione eccessivamente restrittiva dei caratteri necessari a rilevare – sul piano economico – i tratti di una agenzia potrebbe porsi in contrasto con libertà fondamentali di manifestazione del pensiero, in quanto criteri eccessivamente rigidi potrebbero escludere dal computo operatori di primaria importanza, così incidendo negativamente sulla successiva analisi concorrenziale;
21. la rilevazione finalizzata al monitoraggio delle situazioni di controllo societario è invece effettuata dal Registro degli Operatori di Comunicazion (ROC), ex. artt. 8 e 9 del Regolamento ROC;
22. conseguentemente, le due tipologie di informazioni saranno integrate attraverso l’interconnessione dei sistemi informativi nonché la collaborazione degli
Uffici preposti;
RITENUTO necessario, infine, in considerazione dell’alto tasso di dinamismo del settore, riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi posti in capo alle imprese, qualora intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato; UDITA la relazione del Commissario Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità; DELIBERA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente delibera si applica alle attività di rilevazione delle informazioni riguardanti i soggetti che operano nei settori di competenza dell’Autorità, nel
quadro della Informativa economica di Sistema (IES).
Art. 2
Obbligo della Informativa Economica di Sistema
1. Sono obbligati all’invio della IES:
a) Gli operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxx in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
b) I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
c) I fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;
d) I soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
e) Le imprese concessionarie di pubblicità: i soggetti che esercitano, direttamente o per conto di terzi, attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani, periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, sugli annuari, al cinema e attraverso agenzie di stampa;
f) Le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma;
g) Gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali: 1) i
soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 416 del 1981, che
pubblicano, anche in formato elettronico, testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, o altri prodotti editoriali in misura superiore a dodici numeri
l’anno;
2) gli altri soggetti editori, anche ad azionariato diffuso, che pubblicano, anche in formato elettronico, una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità, ovvero prodotti realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico (con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici), purché sotto la direzione di un giornalista o di un pubblicista (art. 46, legge n. 69 del 1963; C. cost., sent. n. 98 del 1968); 3) i soggetti editori di annuari.
2. Sono esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti obbligati di cui al comma 1 aventi, nell’anno di riferimento, ricavi totali pertinenti alle attività relative ai settori della comunicazione ivi descritti pari a zero euro. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
3. È fatta salva la facoltà dell’Autorità di effettuare controlli sulla sussistenza dei presupposti per l’esenzione di cui al precedente comma.
4. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni o qualsiasi documento ritenuto necessario ai fini della completezza della Informativa Economica di Sistema.
Art. 3
Comunicazione annuale
1. I soggetti obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilare i modelli di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. I modelli, ai fini della trasmissione telematica, sono resi disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxx.xxxxx.xx, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
2. I modelli di cui al presente articolo sono articolati in due serie: “ridotto” e “base”.
3. I soggetti i cui ricavi risultano minori di 1 (un) milione di euro nei settori rilevati dalla Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilarla in conformità ai modelli della serie “ridotta”.
4. I soggetti i cui ricavi risultano superiori a 1 (un) milione di euro nei settoririlevati dalla Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilarla in conformità ai modelli della serie “base”.
5. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Ai fini della dichiarazione, devono essere altresì considerati i ricavi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero.
Art. 4
Modalità di trasmissione
1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica in conformità ai modelli di cui all’art. 3, resi disponibili sul sito web
dell’Autorità all’indirizzo xxx.xxxxx.xx nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
2. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti alle informazioni utili alla corretta compilazione degli stessi.
3. I modelli telematici delle serie “ridotto” e “base” devono essere compilati ed inviati, a mezzo di casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta
elettronica certificata xxx@xxxx.xxxxx.xx.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo generale dell’Autorità, bensì al registro di protocollo dedicato alla Informativa
Economica di Sistema e gestito, in via telematica, dalla casella di posta certificata xxx@xxxx.xxxxx.xx.
Art. 5
Termine
1. Le comunicazioni di cui all’art. 4, al fine di consentire la completa implementazione del nuovo sistema, potranno essere inviate soltanto a partire dal 15 luglio 2013. Il termine entro cui effettuare tali dichiarazioni è prorogato al 15 ottobre 2013.
2. Per gli anni successivi, l’invio delle comunicazioni potrà avvenire a partire dal 1° luglio, e dovrà concludersi entro e non oltre il termine del 30 settembre.
Art. 6
Sanzioni
1. I soggetti che, ai fini dell’obbligo di cui all’art. 2 della presente delibera, comunicano dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma
29, della legge n. 249 del 1997.
2. I soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all’obbligo di cui all’art. 2 sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della
legge n. 249 del 1997.
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente delibera abroga la delibera n. 303/11/CONS, recante “Informativa Economica di Sistema”.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxxx.xx) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato 3 - Modulo rendicontazione (disponibile in formato digitale sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) | ||||||||||
Ragione sociale utilizzatore | ||||||||||
P.IVA | in Rosso i campi obbligatori | |||||||||
Codice Fiscale | ||||||||||
Nome Canale | ||||||||||
Numero Licenza | ||||||||||
Titolo | Artista Interprete o esecutore primario | Etichetta | Data (gg/mm/aaaa) | ORA | Durata (Secondi) | Produttore Fonografico | Autore | ISRC | Titolo dell'album discografico dal quale il fonogramma è tratto | Numero di catalogo dell'album discografico dal quale il fonogramma è tratto |
20
Contratto n.