CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA ALLEGATE AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STIPULATO DAL GROSSISTA O DA ALTRO MANDATARIO PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO O AUTOPRODUTTORI
CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA ALLEGATE AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STIPULATO DAL GROSSISTA O DA ALTRO MANDATARIO PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO O AUTOPRODUTTORI
Cliente finale _ _ | |
Numero presa utente _ _ | Tensione di alimentazione Kv |
DEFINIZIONI
Cliente idoneo - Cliente finale che ha conseguito il riconoscimento di idoneità, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 79/99 e successive modificazioni ed integrazioni, per conto del quale viene stipulato dal Grossista un contratto di trasporto dell’energia elettrica, di seguito indicato anche come Cliente finale o solo Cliente.
Autoproduttore - Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi e/o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
Grossista - Persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione, che stipula un contratto di trasporto dell’energia elettrica in nome proprio e per conto del Cliente finale.
Le presenti condizioni sono accessorie al contratto di trasporto dell’energia elettrica stipulato dal Grossista per conto del Cliente e specificano e disciplinano gli aspetti tecnici relativi e/o funzionali all’erogazione del detto servizio di trasporto.
1) Tensione e fasi
Il valore di tensione è quello sopra riportato. Il valore della frequenza è di 50 Hz.
2) Tolleranze
Per la tensione è del ± 10%; per la frequenza è del ± 2%.
3) Potenza
Il Cliente dichiara che il valore di “potenza disponibile”, per cui ha corrisposto al Distributore gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore.
Non sono consentiti prelievi eccedenti la “potenza disponibile”.
In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore e/o gestore competente comunicherà al Grossista o altro mandatario l’eventuale modifica contrattuale ed invierà al Cliente finale apposita fattura per l’adeguamento del contributo necessario per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del gestore della rete interessato. Il Cliente si impegna a corrispondere al Distributore e/o gestore di rete competente il predetto contributo entro la scadenza indicata in fattura.
Qualora, in relazione alla capacità dei predetti impianti, l’aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore ne dà comunicazione al Cliente, oltre che al Grossista o altro mandatario. Se ciò non ostante il Cliente effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile o nel caso il Cliente finale non corrisponda quanto dovuto per l’adeguamento della potenza disponibile al proprio fabbisogno massimo di potenza, il Distributore può sospendere l’esecuzione ovvero risolvere di diritto il contratto e cessare il servizio di trasporto nei riguardi del Cliente medesimo.
In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o gestore della rete competente o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la “potenza disponibile”, anche se relativi alla qualità del servizio – in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione – erogato.
4) Fattore di potenza ed energia reattiva
Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente si impegna a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, il Cliente si impegna a modificare i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l’impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.
5) Condizioni per ottenere il servizio di trasporto
Il servizio di trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
b) il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura, da parte del proprietario dell’immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l’autorizzazione all’esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Distributore e/o gestore di
rete competente anche per connessioni di altri Clienti; ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Distributore e/o gestore della rete l’uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all’installazione delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura dell’energia elettrica. Il Distributore e/o gestore rimane proprietario degli impianti ed apparecchi che installerà in detto locale e potrà utilizzarli per connessioni di terzi, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere al Distributore e/o gestore di rete competente un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per il servizio di trasporto nell’immobile;
c) l’esecuzione del servizio di trasporto è da intendersi comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant’altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti
d) il Distributore e/o gestore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l’energia trasportata fino al punto di consegna, ne rimane proprietario e potrà utilizzarli anche per le connessioni di terzi.
6) Modifiche delle caratteristiche dell’energia trasportata o degli impianti
Il Distributore e/o gestore di rete competente in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del servizio di trasporto dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore e/o gestore competente avverte il Cliente, mediante idonea comunicazione. In particolare se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, detta comunicazione sarà inviata almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata dal Distributore e/o gestore competente anche al Grossista. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e/o gestore competente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.
7) Xxxxx causati dall’energia trasportata
Il Distributore non risponde dei danni causati dall’energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.
8) Xxxxxxxx e apparecchi del Cliente – Verifiche
8.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore e/o gestore di rete competente. In particolare:
(a) gli impianti del Cliente sono progettati, tenendo presente che, con la connessione, l’impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri Clienti;
(b) gli impianti del Cliente devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone e cose. L’esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d’arte;
(c) non devono essere immessi con gli impianti ed apparecchi del Cliente disturbi sulla rete alla quale è connesso che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica, in particolare i disturbi generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connessa di pari tensione;
(d) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell’impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso e/o altri clienti;
(e) per il servizio di trasporto dell’energia elettrica sulle reti trifasi il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
(f) i circuiti del Cliente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti – salvo diversa specifica pattuizione - in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata dal Distributore e/o gestore di rete competente, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni;
(g) l’energia elettrica oggetto del servizio di trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel presente contratto né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.
8.2 Il Distributore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere il servizio di trasporto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
9) Impianti ed apparecchi del Distributore o gestore di rete se diverso dal Distributore – Verifiche
9.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi del Distributore e/o gestore di rete situati nei luoghi di pertinenza del Cliente medesimo, tranne il caso in cui altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmetta tempestivamente copia al Distributore.
Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente medesimo.
9.2 Il Distributore o gestore di rete ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
9.3 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente , le spese sono a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore e/o gestore di rete (Idi cui al provvedimento CIP n. 42/1986 e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore e/o gestore di rete , il quale provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.
9.4 Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
9.5 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete , le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore e/o gestore di rete per l’intervento, determinato in base ai criteri di cui all’art. 9.3.
10) Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del misuratore (gruppo di misura)
10.1 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel punto di prelievo, l’intervento di manutenzione del Distributore o del gestore di rete competente è effettuato entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dandone tempestiva informazione al Cliente ed al Grossista o altro mandatario.
10.2 Il Cliente è tenuto comunque ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Distributore e/o gestore di rete e non devono essere manomessi. Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete , informa il Cliente ed il Grossista o altro mandatario mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.
10.3 Il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul
prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). Il Distributore effettuerà le valutazioni sull’errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento sui metodi di ricostruzione applicabili, determinando l’algoritmo di ricostruzione dell’energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l’installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l’energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall’inizio del mese in cui l’irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
10.4 L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell’evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Cliente ed al Grossista o altro mandatario prima dell’eventuale sostituzione del misuratore guasto (o dei componenti guasti) e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l’immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore e/o gestore di rete sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del servizio di trasporto dell’energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore e/o gestore di rete tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
10.5 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’ufficio del Distributore indicato nella fattura.
11) Casi di interruzione e limitazione del servizio di trasporto
11.1 Il Distributore e/o gestore di rete fornisce il servizio di trasporto di energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.) nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasporto Nazionale che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.
11.2 Il Distributore e/o gestore di rete competente inoltre può interrompere il servizio di trasporto per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l’effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del servizio di trasporto dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il servizio di trasporto né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.
12) Riservatezza – Autorizzazione all’utilizzo delle misure dell’energia elettrica
Il Cliente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31.12.1996 n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Grossista ed al Distributore il trattamento e la comunicazione dei propri dati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto di trasporto stipulato fra i predetti soggetti.
Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, inoltre, il Cliente presta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 29.4 del Testo integrato annesso alla Delibera 262/01 dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas, alla comunicazione da parte del Distributore ai soggetti ivi indicati delle misure dell’energia elettrica rilevate e registrate nei punti di prelievo.
Magliano di Tenna, li
Comune di Magliano di Tenna Il Cliente
Servizio Distribuzione Energia Elettrica
PATTI SPECIALI
Comune di Magliano di Tenna Il Cliente
Servizio Distribuzione Energia Elettrica