CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
allegato 1)
COMUNE DI FABBRICO
Provincia di Reggio Xxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL TEATRO COMUNALE PEDRAZZOLI
PER LE STAGIONI TEATRALI 2018/2019 – 2021/2022 da 01 luglio 2018 al 30 giugno 2022
CPV 92320000-0
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE ART. 3 FINALITA’
ART. 4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ARTISTICA ART. 5 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
ART. 6 RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE
ART. 8 PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO ART. 9 CONTRIBUTI E SPONSOR
Art. 10 TARIFFE D'INGRESSO E CONCESSIONE D'USO DEL TEATRO A TERZI ART. 11 UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 13 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ART. 14 APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE – CESSIONE DEI CREDITI ART. 16 GARANZIE
ART. 17 CODICI DI COMPORTAMENTO
ART. 18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 20 CONTROVERSIE
ART. 21 SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART. 22 RINVIO A NORME VIGENTI
ART. 23 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 24 ALLEGATI
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente appalto ha per oggetto la concessione della gestione del Teatro Comunale Pedrazzoli, di proprietà del Comune di Fabbrico ivi ubicato in Xxx Xxxx 00, completo della strumentazione e degli arredi preposti all’attività teatrale, elencati nell’Allegato C).
La concessione in oggetto comprende quindi:
a) la gestione tecnica dell'immobile, così composto: piano terra:
- ingresso e biglietteria
- magazzino
piano primo - platea
- atrio;
- foyer;
- biglietteria e guardaroba, servizi igienici
- platea dimensionata per 302 posti + 2 handicap a sedere con poltroncine fissate a terra;
- palcoscenico collocato sul lato sud della sala, dotato degli impianti di scena e di tutto quanto previsto per gli usi consentiti;
- sottopalco
- n. 4 camerini con relativi servizi. Secondo piano
- ufficio;
- sala danza;
- sala ausilio regia;
- sala proiezione;
- cabina regia teatro;
- corridoi e servizi; Terzo piano
- spazio vuoto sopra platea;
- deposito.
b) la gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo (teatro, musica, danza, cinema) da realizzarsi all'interno dell'immobile, a patti, termini e condizioni di seguito specificati all'Art. 4.
c) la gestione, conservazione e cura del materiale originale di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, composta da
16 burattini, 1 fondale, manoscritti e documenti provenienti dai Musei Civici di Reggio Xxxxxx e ceduti in comodato d’uso al Comune di Fabbrico;
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata quadriennale e precisamente per le stagioni teatrali 2018/2019- 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 (più precisamente dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2022).
Il Comune si riserva la facoltà, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo alle medesime condizioni, per una ulteriore stagione teatrale, (ossia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023). Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al rinnovo.
Nei casi di revoca del contratto da parte dell’Amministrazione comunale, o di recesso da parte del Gestore, così come nei casi di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di
Fabbrico non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin da ora, ogni responsabilità in proposito.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno tre mesi.
Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016 e smi, anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell’area del Comune e dal legale rappresentate dell’operatore economico aggiudicatario.
Il valore stimato della concessione, per il periodo di vigenza della stessa risulta essere pari ad € 350.000,00 al netto dell’IVA calcolato come previsto dall’art. 167 del D. Lgs. 50/16, tenendo conto dei presunti ricavi annui totali della gestione, come rilevabili dal piano finanziario allegato alla determina di approvazione del presente capitolato, per tutta la durata del contratto, come da tabella sotto riportata:
Ricavi annui da tariffe, noleggio teatro e contributi da enti e/o privati | Corrispettivo annuo determinato dal Comune, soggetto a ribasso d’asta | Valore annuo della concessione | Valore della concessione (durata originale 4 anni più 1 di possibile rinnovo) |
28.000,00 | 47.000,00 | 70.000,00 | 350.000,00 |
L’importo complessivo posto a base di gara, pari al corrispettivo annuo determinato dal comune (€ 47.000,00) e rapportato alla durata originaria del contratto (4 anni + 1) è pertanto pari ad € 235.000,00 iva esclusa.
ART. 3 – FINALITA’
L'Amministrazione Comunale di Fabbrico, nell'affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale Pedrazzoli a terzi, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di una attività teatrale di elevata qualità artistica. L’obiettivo fondamentale è quello di far sì che il Teatro Comunale possa costituire un punto di riferimento culturale importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario, che in collaborazione con l'associazionismo del territorio, in modo da vivacizzare la vita culturale del Comune di Fabbrico.
ART. 4 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ARTISTICA
Il Concessionario, nella programmazione e realizzazione dell'attività artistica all'interno del Teatro Comunale, dovrà impegnarsi a lavorare in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive nel territorio del Comune di Fabbrico, ricercando ed incentivando rapporti e collaborazioni con l'associazionismo locale. Primaria importanza dovrà essere data all’attività svolta nei confronti dei giovani, privilegiando la collaborazione con le strutture scolastiche, artistiche, culturali e associative operanti nel territorio.
In particolare, dovrà realizzare quanto di seguito descritto:
A) ATTIVITA' GESTITA DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO
a) Stagione di prosa e Teatro Musicale, composta da n. 6 titoli per un’unica rappresentazione ciascuno, presentati da compagnie di attori professionisti a valenza nazionale, in grado di esprimere drammaturgie attente alla contemporaneità, in rapporto dialettico con la tradizione;
b) Teatro Ragazzi, in orario scolastico. Dovrà essere proposta almeno 1 rassegna annua per le scuole del territorio così strutturata: 2 spettacoli per le scuole dell’infanzia, 2 per la scuola primaria ed almeno uno per la scuola secondaria di primo grado;
c) la gestione, conservazione e cura del materiale originale di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, composta da 16 burattini, 1 fondale, manoscritti e documenti provenienti dai Musei Civici di Reggio Emilia e ceduti in comodato d’uso al Comune di Fabbrico;
La programmazione della stagione teatrale dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Comunale.
Sulla scorta dell’andamento della stagione teatrale svolta di anno in anno il concessionario può proporre all’Amministrazione Comunale modifiche alla programmazione minima come sopra definita. Solamente a seguito di un parere favorevole da parte dell’Amministrazione comunale le variazioni proposte possono essere attuate dal concessionario.
L’attività proposta all’interno della Sala di Xxxxx potrà essere realizzata con la collaborazione di Xxxxxx di Xxxxx e/o Associazioni con cui si condivide il progetto artistico ed educativo proposto.
B) ATTIVITA' ARTISTICHE GESTITE DA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E PATROCINATE DAL COMUNE DI FABBRICO
Al fine di valorizzare l'associazionismo locale, qualora vi sia la disponibilità delle Associazioni Culturali, Ricreative e/o di Volontariato del territorio ed in accordo con il Concessionario, oltre che con il Comune di Fabbrico, dette Associazioni potranno proporre attività artistiche all'interno del Teatro Comunale, quali Rassegne di Danza, Rassegne di Teatro Dialettale, ecc.
Per poter svolgere la predetta attività artistica, le Associazioni dovranno presentare, oltre che la richiesta al Concessionario, anche la richiesta di patrocinio non oneroso al Comune corredata da relativo programma artistico.
Le Associazioni organizzatrici di dette attività artistiche, qualora ottengano il patrocinio del Comune saranno esentate dal pagamento del noleggio del Teatro Comunale e le relative giornate di utilizzo saranno ricomprese nelle giornate totali annue riservate al Comune di Fabbrico, così come previsto al successivo Art. 11.
Resteranno a carico delle predette Associazioni le spese relative al personale tecnico e alle pulizie del teatro, così come tutta l’organizzazione e gestione degli eventi (spese relative a cachet degli artisti, richiesta permessi Siae e pagamento dei relativi diritti, servizi di biglietteria e maschera, produzione e diffusione del materiale pubblicitario e quant'altro dovesse essere necessario). I proventi degli incassi saranno introitati dalle Associazioni organizzatrici degli eventi.
Tutte le attività sopra descritte saranno da realizzarsi nel periodo compreso tra il mese di settembre e quello di giugno e dovranno garantire la qualità culturale ed artistica della proposta al pubblico.
ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Ogni onere inerente e conseguente alla presente concessione è a carico del Concessionario, che dovrà provvedere a:
a) direzione artistica del programma proposto;
b) elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
c) contratti con le compagnie ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di professionalità (agibilità Enpals, nulla osta ministeriale, permesso generale Siae);
d) pagamento del cachet alle compagnie ospiti;
e) assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli (elettricista, macchinista);
f) assistenza tecnica, fonica, elettrica e scenotecnica fornita da tecnici qualificati (elettricista, macchinista e fonico) nel numero richiesto dalle varie compagnie, per tutto il periodo del montaggio e dello smontaggio delle attrezzature occorrenti all'allestimento dello spettacolo;
g) gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala;
h) pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
i) progettazione grafica e stampa dei programmi di sala, dei biglietti e degli abbonamenti;
j) ufficio stampa, redazione di comunicati da inserire nel sito web del Comune di Fabbrico, gestione di newsletter;
k) affissione di manifesti e distribuzione del materiale nel territorio comunale con le agevolazioni riservate al Comune, oltre che consegna dei manifesti nei vari Comuni e pagamento degli oneri relativi.
Il Concessionario dovrà inoltre:
1. Garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relative all’esercizio di tali strutture;
2. Dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione del programma artistico concordato con l’Amministrazione Comunale;
3. Dotarsi di proprio personale (dipendente e/o incaricato) quantitativamente e qualitativamente necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai compiti da svolgere. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impiegato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario la sostituzione del personale con altro più idoneo. Il Concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, presente e futura, ora per allora, verso i propri dipendenti. Il Concessionario si renderà garante che il personale, che svolgerà il servizio in oggetto, rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà rapporto di dipendenza con il Comune.
4. In particolare il personale tecnico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• essere esperto nell’uso delle attrezzature teatrali (impianto audio, luci, attrezzature di palcoscenico, ecc.);
5. essere abilitato alla gestione della sicurezza (a norma del DM 19.08.1996, per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio, di cui al titolo XVIII del precitato DM) e, pertanto, in possesso di attestazione relativamente alla frequenza di un corso antincendio ad alto rischio;
6. Assicurare sempre la presenza di un numero sufficiente di addetti, muniti dei relativi attestati, tale da garantire l’emergenza antincendio e primo soccorso anche durante le attività gestite dalle Associazioni di cui alla lettera B) dell'Art. 4 del presente Capitolato.
7. Nei confronti del personale (dipendente e/o incaricato), che dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne, dovrà essere applicato tutto quanto previsto dal CCNL del settore competente, vigente nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio e tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti
di cui al D.Lgs. 81/08), lasciando indenne l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. In caso di assenze, a vario titolo, del personale, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo;
8. In relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 t.v. e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale. Il Concessionario dovrà inoltre fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi inclusa la tessera di riconoscimento di cui all’Art. 26, comma 8 D.Lgs. 81/2008; dovrà altresì predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all’interno della struttura;
9. Provvedere alla revisione semestrale dei presidi antincendio, alla redazione del documento di valutazione dei rischi e alla formazione del personale per la gestione dell’emergenza;
10. Mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituirlo, alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso; dovrà altresì provvedere all’idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti;
11. Garantire l’accurata pulizia ad ogni uso dei locali e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un’accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Le pulizie dovranno essere estese anche alle aree di pertinenza e alle attrezzature utilizzate;
12. Garantire la vigilanza e la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti;
13. Sostenere le spese relative alle utenze (idriche, elettriche, telefoniche e di riscaldamento) ed ogni altra spesa, imposta e tassa assimilabile a quelle citate, con l’obbligo di intestazione e/o volturazione dei relativi contratti;
14. Sostenere le spese relative a tutti gli interventi di “manutenzione ordinaria” necessari per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata, degli arredi, impianti ed attrezzature nelle migliori condizioni per l’uso a cui essa è destinata. All’atto della sottoscrizione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra Concessionario e concedente, un verbale sullo stato di manutenzione degli immobili e degli arredi ed impianti. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere previamente concordati con il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fabbrico.
Costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell’edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Il Comune di Fabbrico si riserva di poter richiedere, qualora lo ritenesse necessario, l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria, nell’ambito della sua attività di gestione del patrimonio, qualora ritenesse che tale manutenzione non venga correttamente eseguita autonomamente dal gestore;
15. Munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili all’espletamento delle attività prestate;
16. Assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
17. Sollevare il Comune di Fabbrico da qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, durante la gestione delle attività oggetto del contratto;
18. Indicare il nominativo di referente che mantenga costanti contatti con il Comune di Fabbrico. Non si rileva la necessità di predisporre il Duvri, ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 t.v., in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e del Comune di Fabbrico.
Il Concessionario si impegna, ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 t.v., relativamente al coordinamento e alla comunicazione sui rischi, ad effettuare la necessaria riunione con il Responsabile della sicurezza dell’Ente.
ART. 6 – RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA
Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi: gestione, vendita, incasso e tutto quanto indicato al precedente Art. 5.
Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività svolte all’interno del Teatro Comunale e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall’utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell’intera struttura, concessi in uso dall'Amministrazione Comunale stessa. Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, l’affidatario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale di tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa.
A tal fine, il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primaria Assicurazione, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe le seguenti coperture assicurative:
A) Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Fabbrico) e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro (inclusi volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga) addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presen- te appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nes- suna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT/O) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 unico per sinistro, per persona, e per cose e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
• conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
• committenza di lavori e servizi;
• danni a beni in consegna e/o custodia, danni a beni consegnati e non consegnati;
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione di lavori;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
• danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che par- tecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
Qualora l’appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa (RCT e RCO) con i medesimi con- tenuti, esso dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore, di capienza e perti- nenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfet- tamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
B) Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dal Comune di Xxxxxx- co sono assicurati a cura dell’Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scop- pio, e altri rischi accessori, e che l’Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.
Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Fabbrico per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Fabbrico per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O e/o l’eventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore prescelto dal Concessionario - che invierà copia delle polizze all’ufficio economato del Comune - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative anche in ragione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti assicurativi.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di controllare in qualunque momento l’integrità delle strutture e delle attrezzature ed impianti.
ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE
L'Amministrazione Comunale consegna al Concessionario il Teatro Comunale Pedrazzoli, con le relative pertinenze, arredato e completo di utensili e attrezzature tecniche e di scena, così come da inventario allegato al presente Capitolato (Allegato A). Al Concessionario verranno addebitate le differenze di inventario in diminuzione riscontrate alla scadenza del contratto.
Eventuali attrezzature supplementari dovranno essere noleggiate dal Concessionario, a sua cura e spesa.
Il Comune di Fabbrico, prima dell’inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l’accesso Teatro Comunale Pedrazzoli. Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione.
Sono a carico del Comune di Fabbrico la decisione e l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione. Costituiscono interventi di “manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportati al Teatro Comunale dal Concessionario dovranno essere autorizzati dal Comune di Fabbrico e resteranno acquisiti gratuitamente dall’Amministrazione Comunale, alla scadenza della presente convenzione.
Non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e del Comune di Fabbrico.
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Il Concessionario, di norma entro il 31 luglio ciascun anno, è tenuto a presentare alla Giunta Comunale per l’approvazione, il programma definitivo di attività della Stagione successiva (con esclusione delle attività artistiche proposte dalle Associazioni del territorio), corredato dalla proposta delle tariffe d’ingresso agli spettacoli e delle tariffe di noleggio a terzi del Teatro Comunale, Foyer, Sala danza, dal relativo bilancio di spesa preventivo, sia per quanto riguarda le attività culturali, che per i lavori di ordinaria manutenzione che il Concessionario effettuerà nel corso di detta Stagione, previo accordo con il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fabbrico, così come stabilito dall’Art. 5 del presente Capitolato.
Il Concessionario è altresì tenuto, sempre entro il 31 luglio di ciascun anno, a presentare, alla Giunta Comunale la dettagliata relazione consuntiva dell’attività svolta nella Stagione precedente, nella quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del movimento del pubblico, della effettiva fruizione, da parte dell’utenza, delle diverse attività culturali proposte. A detta relazione dovrà essere allegato un rendiconto finanziario dettagliato.
Eventuali passività di bilancio si intendono a carico totale ed esclusivo del Gestore.
ART. 9 - CONTRIBUTI E SPONSOR
Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsor finanziari nel rispetto delle finalità dell’attività culturale proposta per il Teatro Comunale. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità.
Il Concessionario si impegna ad utilizzare, per l’organizzazione delle attività previste dalla concessione, i fondi provenienti da eventuali contributi elargiti, per la gestione e la produzione, dallo Stato, dalla Regione Xxxxxx-Romagna, dalla Provincia di Reggio Xxxxxx, nonché da qualunque altro Ente od organizzazione pubblica o privata.
ART. 10 - TARIFFE D'INGRESSO E DI CONCESSIONE D'USO DEL TEATRO A TERZI
Il Concessionario si impegna a praticare, in accordo con l’Amministrazione Comunale, una politica dei prezzi tale da consentire la fruizione delle iniziative e delle attività culturali programmate ad una fascia di pubblico il più larga possibile. Si impegna altresì a praticare tariffe agevolate per anziani, ragazzi e disabili.
Per ogni Stagione Teatrale, la proposta di dette tariffe dovrà essere presentata alla Giunta Comunale, per l’approvazione con apposito atto deliberativo, entro il 31 luglio, così come previsto dall’Art. 8 del presente Capitolato.
Gli incassi derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe saranno introitati dal Concessionario.
E’ consentita al Concessionario la concessione in uso del Teatro Comunale Pedrazzoli, del Foyer e della Sala danza a terzi, (Enti, Associazioni, Partiti, Organizzazioni Sindacali, soggetti privati locali e non) per lo svolgimento di attività culturali e ricreative diverse da quelle descritte al precedente Art. 4 (assemblee, convegni, conferenze, seminari, prove di spettacoli e simili) nelle giornate da
comprendersi al di fuori di quelle riservate alla normale programmazione, previo pagamento delle tariffe d’uso.
L’utilizzo della sala danza per attività di danza classica e per altre eventuali, che non si sovrappongano alla attività di danza classica sopracitata, è sottoposto al pagamento di tariffe.
Tali tariffe (Foyer e Sala danza) dovranno essere approvate nell’atto deliberativo soprarichiamato.
Il corrispettivo della tariffa di concessione d’uso spetta integralmente al Concessionario.
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di concedere in uso la struttura a terzi, al di fuori delle ipotesi sopra previste.
ART. 11 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE
Al Comune di Fabbrico viene riservato l’utilizzo del Teatro Comunale sino ad un massimo di 6 giornate totali ( per ogni stagione teatrale) e l’utilizzo del Foyer sino ad un massimo di 8 giornate totali (per ogni stagione teatrale), per iniziative promosse o patrocinate dalla Amministrazione Comunale.
In caso di superamento delle aperture annue concordate, il Comune di Fabbrico corrisponderà al Concessionario una tariffa d’uso scontata del 50% rispetto a quelle determinate ai sensi del precedente art. 10, per un massimo di 2 utilizzi del teatro e 3 utilizzi del foyer.
Art. 12. - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Fabbrico si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, senza che, a seguito di ciò, il Concessionario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Il Concessionario è tenuto ad esibire, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.
Il RUP procede alla verifica di conformità/certificato regolare esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo annuale stabilito per la concessione della gestione del Teatro Comunale Pedrazzoli avverrà, in tre soluzioni:
• 1°rata pari al 50% sarà liquidata entro il 30 settembre di ogni anno;
• 2^ rata pari al 45% sarà liquidata entro il 15 febbraio di ogni anno;
• 3^ rata pari al restante 5% sarà liquidata entro il 31 luglio ad avvenuta presentazione di quanto previsto all’art. 8.
Le liquidazioni saranno effettuate, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica (ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012) previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell’Art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.
Ai sensi dell’Art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati a norma del citato Art. 3, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
Il Concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.
I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) “derivato”.
ART. 14 – APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.
Ogni condizioni tra quelle dichiarate dalla ditta, nell’offerta presentata (elementi qualitativi e quantitativi), e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni contenute nel capitolato, nel progetto culturale e negli altri documenti costituenti l’offerta tecnica presentati in sede di gara, l’Amministrazione Comunale previa contestazione scritta si riserva di applicare la seguenti penali a valere sul corrispettivo di cui all’art. 13 ed eventualmente sulla cauzione di cui all’art. 16 del presente capitolato:
- mancata realizzazione di spettacoli della stagione teatrale, penale di €800,00 cadauno;
- servizio non eseguito secondo la programmazione, penale di € 500,00 cadauno;
- mancata esecuzione dei servizi in caso di aperture del teatro per attività dell’Amministrazione comunale o di altri soggetti, penale di € 500,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;
- mancato inserimento in bilancio di entrate derivanti dall’attività oggetto della presente concessione, penale pari alla somma non inserita in bilancio;
- altri inadempimenti, penale da € 500,00 ad € 2.000,00 a seconda della gravità dell’inadempimento.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento.
L’ammontare delle penali, qualora comminate, sarà detratto dal corrispettivo dovuto al concessionario.
L’applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell’Amministrazione comunale o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.
Verificatosi gravi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la ditta concessionario, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio a spese della ditta concessionaria le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.
In materia di risoluzione contrattuale e recesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l’aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi D. Lgs. 50/2016 e delle ulteriori normative vigenti.
Il Comune di Fabbrico avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C. C. qualora l’aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall’Amministrazione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l’abbandono del sevizio senza giustificato motivo;
- il danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente;
- l’inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente.
In tali casi il Comune mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) comunicherà alla ditta appaltatrice la causa di grave inadempienza o il motivo di risoluzione del contratto e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.
Inoltre, il Comune di Fabbrico applicherà le disposizioni in materia di recesso/risoluzione del contratto nei casi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE – CESSIONE DEI CREDITI
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett.
d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto dall’appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della concessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP . Le cessioni di crediti sono efficaci ed opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il Cedente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il “CIG DERIVATO” al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti del Cedente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Concessionario medesimo, riportando il CIG.
L’amministrazione committente potrà opporre al concessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del contratto di cessione.
E’ fatto altresì divieto al concessionario, a pena di risoluzione del contratto, di sub-concedere, anche in forma parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo, la gestione del Teatro Comunale.
Art. 16 – GARANZIE
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita con le modalità di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della certificazione.
A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di fideiussione costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta.
La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito.
In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità:
- 20% al 31 luglio 2019;
- 20 al 31 luglio 2020;
- 20% al 31 luglio 2021;
- 20% al 31 luglio 2022;
Art. 17 – CODICI DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 2 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e dell’art. 1 del Codice di comportamento del comune di Fabbrico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 21/12/2013 (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come “Codici di comportamento”), il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del
contratto di concessione, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna ad osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.
Il committente trasmetterà all’Appaltatore copia di entrambi i Codici di comportamento con invio a mezzo posta elettronica certificata.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, la prova dell’avvenuta trasmissione.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. A tal fine, la Stazione Appaltante contesta per iscritto la violazione dell’Appaltatore, assegnandoli un termine non superiore a dieci giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Se queste non presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.
Art. 18 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui la presente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne di dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori, degli obblighi di segretezza predetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi, prima della sottoscrizione del Contratto, la informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personale che il Concessionario si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare, il Concessionario si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d. lgs. 196/03 e smi ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero il comune di Fabbrico.
Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, il Concessionario accetterà espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso – Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 196/03 e, per l’effetto, si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente non chè della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi – oltre al Codice per la protezione dei dati personali ed ai relativi allegami e smi – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce di genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Concessionario dovrà preventivamente darne pronta informazione all’Amministrazione;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli “Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire, tramite autocertificazione da fornire all’Amministrazione con cadenza annuale, che il trattamento dei dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all’Amministrazione eventuali verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire all’Amministrazione, laddove richiesta dal D. Lgs. 196/03, una dichiarazione scritta di conformità delle misure si sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati alle disposizioni del decreto citato ed in particolare dell’allegato B) dello stesso;
- informare l’Amministrazione di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 7, 8 del D. Lgs. 196/03 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatole;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, conservando direttamente e specificatamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell’Amministrazione, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l’Amministrazione si riserva di richiedere.
Art. 20– CONTROVERSIE
In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l’interpretazione e l’esecuzione del servizio e del presente Capitolato e del contratto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Xxxxxx. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione del servizio. E’ sempre esclusa la clausola compromissoria.
Art. 21 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, saranno a carico del Concessionario.
Art. 22 – RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.
Il Concessionario è tenuto, comunque, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
Il Comune di Fabbrico si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato d’appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento dei servizi, a tutela dell’efficienza e della qualità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel Disciplinare di Xxxx.
Art. 23– CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante ( S.U.A.) della Provincia di Reggio Emilia, la quale nominerà, secondo quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e la Linea Guida ANAC n. 5/2016 apposita Commissione giudicatrice, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:
- offerta tecnica: punteggio massimo 80 punti
- offerta economica: punteggio massimo 20 punti
L’Offerta Tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata, in ordine decrescente di importanza.
Qualità del servizio | Xxxxxxx punteggio tecnico assegnabile: 80 punti |
A) Progetto Artistico culturale Qualità complessiva dell’offerta artistica con ri- ferimento a pluralità di generi della programma- zione proposta – ipotesi di programmazione del primo anno di concessione stagione 2018/2019 | 34 |
B) Capacità di c r e a r e r e t e c o n l e r e a l t à a s s o c i a t i v e , c u l t u r a l i e d i m p r e n d i t o r i a l i p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o c o m u n a l e , p e r r e a - l i z z a r e l e f i n a l i t à p e r s e g u i t e d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a - l e , c o s ì c o m e i n dicate all’art. 3 del Ca- pitolato Speciale d’Appalto | 20 |
C) Struttura organizzativa e gestionale Modalità di gestione del servizio (direzione arti- stica, servizi biglietteria, servizio di assistenza agli spettatori, servizi tecnici, servizi di pulizia, gestione del locale e della sicurezza. Personale preposto ai servizi vari e organizzazio- ne del lavoro (specificare se personale interno e con quale tipologia di contratto di lavoro o se ditte incaricate) | 16 |
D) Strategia di comunicazione e promozione Modalità e tempistica con le quali si intende ge- stire la comunicazione al fine di promuovere l’attività artistica del Teatro Comunale (materiali pubblicitari, ufficio stampa, utilizzo dei sociale network, sito) | 10 |
Ogni commissario attribuirà un punteggio secondo il prospetto sotto indicato. Indi si farà la media dei vari giudizi dei commissari e si procederà ad attribuire il punteggio applicando il metodo aggre- gativo-compensatore di cui alle “Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Con- cessioni” di ANAC del 28 aprile 2016, con una sola riparametrazione per ciascun sub-criterio:
Per i criteri di cui ai precedenti punti della tabella sopra riportata, assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla scorta della seguente scala di giudizi:
Giudizio | Punteggio |
Ottimo | 1 |
Più che buono | 0.9 |
Buono | 0.8 |
Più che sufficiente | 0.7 |
Sufficiente | 0.6 |
Non completamente adeguato | 0.5 |
Limitato | 0.4 |
Molto limitato | 0.3 |
Minimo | 0.2 |
Appena valutabile | 0.1 |
Non valutabile | 0 |
Il punteggio complessivo assegnato all’Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:
Q(i)= A(i) + B(i) + C(i) + D(i);
Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima. SUBCRITERIO A(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Punti 34
calcolato sulla base della seguente formula:
A(i)= 34* a(i)/a(max) dove:
A(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A); a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A);
a(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
SUBCRITERIO B(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Punti 20
calcolato sulla base della seguente formula:
B(i)= 20* b(i)/b(max) dove:
B(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio B); b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B);
b(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
SUBCRITERIO C(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per Punti 16
calcolato sulla base della seguente formula:
C(i)= 16* c(i)/c(max) dove:
C(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio C); c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C);
c(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
SUBCRITERIO D(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per :
Punti 10
calcolato sulla base della seguente formula: D(i)= 10* d(i)/d(max)
dove:
D(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio D); d(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio D);
d(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.
Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all’apertura della buste contenenti le offerte economiche relative a concorrenti che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all’offerta tecnica, almeno il punteggio di 50 su 80.
L’offerta tecnica proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto affidatario ed il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.
OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20
I concorrenti dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla Stazione Appaltante, il ribasso percentuale che intendono applicare sull’importo a base di gara.
Il punteggio più alto (20 punti) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale (massimo due decimali) sull’importo a base d’asta ( € 235.000,00).
Agli operatori economici sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente for- mula:
P(i) = 20*Omi/Oi Dove:
P(i): punteggio del singolo concorrente da valutare; Omi: ribasso offerto dall’operatore economico;
Oi: ribasso più alto tra quelli pervenuti.
L’ aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i) per la parte qualitativa al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).
In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione a favore del committente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerte tecnica.
Art. 22 – ALLEGATI
Al presente Capitolato Speciale d’Appalto è allegata, per formarne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
Allegato A) Relazione tecnica - illustrativa dei servizi Allegato B) Planimetrie;
Allegato C) Piano finanziario di gestione;
Allegato D) Inventario delle attrezzature e degli arredi metrico