CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
(Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01)
Il Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza” dell’Università degli Studi di Trento,
p. iva 00340520220, in persona del Preside in carica, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx,
e
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – Brescia, P.IVA/C.F.: 00887710176, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, in persona del Legale Rappresentante in carica, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, autorizzato alla firma con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 23 febbraio 2021.
VISTI
- gli artt. 40 e 41 della legge 31.12.2012 n.247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professionale forense) ed in particolare il comma VI lettera d), che riconosce la facoltà di anticipare un semestre di pratica durante l’ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17.03.2016 n.70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41 comma 13 della legge 31.12.2012 n.247) e, in particolare, l’art. 5 del medesimo decreto;
- la convenzione quadro stipulata il 24.02.2017 a mente dell’art. 40 legge 247/2012 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- le linee guida adottate dal Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento in riguardo della procedura di attivazione del tirocinio anticipatorio della pratica forense, allegate alla presente convenzione sub A;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l’anticipazione di un semestre di pratica per l’accesso alla professione forense presso gli studi professionali degli avvocati iscritti all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituito presso l’Università degli Studi di Trento.
Art. 2 Requisiti di accesso
1. L’anticipazione di un semestre di pratica per l’accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:
a) iscritto almeno all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento;
b) che abbia conseguito almeno 240 cfu;
c) che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione Europea (IUS/14);
d) che goda del pieno esercizio dei diritti civili;
e) che non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge 247/212 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);
f) che non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) che non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
h) che sia di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
Elenco degli studi legali
1. Al fine di agevolare l’attivazione del tirocinio anticipatorio il Consiglio dell’Ordine predispone e aggiorna l’elenco degli avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere tirocinanti.
2. L’elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, il quale provvede a dar pubblicazione alle offerte relative alle posizioni di tirocinio riservate agli studenti che possono richiedere l’anticipazione di un semestre di pratica nelle apposite pagine web di unitn.
3. Xxxxx ferma la possibilità per lo studente/la studentessa di poter individuare autonomamente altro avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia.
Art. 4
Il Progetto Formativo
1. Gli studenti interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 predispongono il Progetto Formativo seguendo le procedure per l’attivazione del tirocinio definite dall’Università di Trento xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx.
2. Dal Progetto Formativo dovranno risultare chiaramente:
a) l’indicazione del nominativo e la sottoscrizione da parte del professionista (dominus) presso il quale si intende svolgere il tirocinio;
b) l’indicazione e la sottoscrizione da parte del tutor universitario supervisore del tirocinio;
c) il periodo e l’orario di frequenza dello studio professionale;
d) gli obiettivi, le tipologie e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio.
3. Nel Progetto Formativo possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini ̀ dell’elaborazione della dissertazione relativa all’esame finale di laurea in Giurisprudenza, secondo accordo tra dominus e tutor universitario.
4. Nel progetto formativo deve essere indicata la data presunta in cui verrà sostenuto l’esame di laurea.
Domanda di iscrizione anticipata al registro dei praticanti 1.Successivamente lo studente potrà presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia domanda di iscrizione al registro dei praticanti redatta ai sensi dell’art. 41 comma
3 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense)
corredata:
a) da autocertificazione predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 in cui si è dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della presente convenzione e di cui all’art. 17 comma 1 lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge 247/212;
b) dal Progetto Formativo, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolge il tirocinio, dal tutor accademico e dal tirocinante.
2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia delibera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 7, della legge 247/212.
Art. 6
Modalità di svolgimento del tirocinio
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 20 ore la settimana.
2. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è di almeno 20 secondo i criteri previsti dal regolamento per la pratica dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
3. Lo svolgimento del semestre anticipato di tirocinio non esime il praticante dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della legge professionale
4. Il Consiglio dell’Ordine può in ogni caso ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del consiglio dell’ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente tirocinante nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. Il Consiglio dell’Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. Ai sensi dell’articolo 41, comma 11, della legge professionale, il tirocinio effettuato dallo studente universitario non determina il diritto all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
8. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell’articolo 42 della legge professionale, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
9. Il riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato.
10. Nel caso in cui il praticante studente universitario consegua il diploma di laurea in giurisprudenza in una data successiva quella indicata nella domanda di tirocinio anticipato il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
11. Il periodo di pratica anticipata durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche qualora il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda entro 60 giorni a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
12. Nel caso in cui il praticante studente universitario consegua il diploma di laurea in giurisprudenza in una data anteriore a quella indicata nella domanda di cui all’articolo 4, comma 4, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.
Art. 7
Riconoscimento del semestre e accreditamento del tirocinio
1. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di pratica anticipata è fatta sulla base delle osservazioni e dell’attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di pratica professionale, rilasciato appositamente dal Consiglio dell’Ordine.
2. La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell’attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l’accertamento dell’effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza del Consiglio dell’Ordine, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
3. Il completamento dei 6 mesi di tirocinio che permettono l’anticipazione della pratica professionale è attributivo di 9 cfu che possono essere ottenuti seguendo le procedure per l’accreditamento predisposte dall’Università di Trento.
Art. 8 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge professionale forense e del regolamento per lo svolgimento della pratica adottato dal Consiglio dell’Ordine di Brescia.
2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell’offerta formativa universitaria.
3. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito all’accordo scritto tra le parti per eguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
Il Preside dell'Università degli studi di Trento Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brescia avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:XXXXXXXXX XXXXXX Xxxxx:4.6.1 Avvocato patrocinante in Cassazione Organizzazione:ORDINE AVVOCATI BRESCIA Data:24/02/2021 14:47:55