REGOLAMENTO PER IL REPERIMENTO, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
REGOLAMENTO PER IL REPERIMENTO, LA CONTRATTUALIZZAZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 - verbale n. 3 del 21/02/2019
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO
ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE ART. 9 - IL DOCENTEMADRELINGUA ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE
ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI ART. 13 - FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE ALLA F.P. ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO standard
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE ART. 18 - DOVERI E RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO
ART. 19 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ART. 20 - AVVISI ANDATI DESERTI
ART. 21 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI ART. 22 - PUBBLICITA’
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI ed entrata in vigore
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali.
Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.
Tuttavia, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.
L’affidamento dell’incarico a dipendenti di un’altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell’Amministrazione richiedente dell’autorizzazione da rilasciarsi da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, in applicazione del disposto dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell’interessato .
E' fatto, peraltro, divieto all’istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria).
Si valuteranno, quindi:
a. Titoli di studio
b. Curriculum del candidato con:
− esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
− esperienze metodologiche – didattiche
− attività di libera professione nel settore
− corsi di aggiornamento
c. Pubblicazioni e altri titoli
d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
− livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
− congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione;
− valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
− eventuali precedenti esperienze didattiche.
Tuttavia, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l’adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo, si prescinde dalla laurea quando il candidato:
a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi;
b) Appartiene al mondo dell’Arte o dello Spettacolo (ad es. corsi di Teatro, ecc…);
c) E’ un Artigiano;
L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto.
Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell’esperto.
I requisiti saranno pubblicizzati dall’Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. I requisiti minimi individuati per incarichi analoghi conservano validità fino a nuova determinazione.
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:
1. verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica, attraverso interpelli interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
a) provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa; ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dell’art. 7 §6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna .
ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell’Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi MINIMI:
1. Il PREAMBOLO, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
2. L’OGGETTO della RICERCA, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
3. la DESCRIZIONE della PRESTAZIONE richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
4. La DURATA della prestazione;
5. Il COMPENSO offerto;
6. I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
7. I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
8. La SCADENZA e le MODALITA’ di presentazione della candidatura;
9. tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
10. indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
11. La tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
12. L’eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
13. L’INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679) . ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico/contratto occorre che il candidato:
sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell’Unione, ovvero goda dello status di rifugiato;
non abbia riportato condanne penali che comportino l’esclusione dal rapporto di pubblico impiego e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
In previsione dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (c.d. Brexit), per la contrattualizzazione dei docenti di madrelingua inglese si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.
Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.
ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di una Commissione appositamente costituita per la valutazione dei curricula, conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:
A – Incarichi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
a. i titoli di studio e le specializzazioni;
b. le esperienze lavorative nel settore;
x. xxxxxxxxxxxxx, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
d. pregressa esperienza nella scuola
B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:
a. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
b. laurea specifica;
c. eventuale possesso di abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
d. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
e. patente informatica;
f. certificazioni linguistiche;
g. dottorati di ricerca;
h. pubblicazioni;
i. specializzazioni afferenti all’area di intervento;
x. xxxxx di perfezionamento post – laurea;
x. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
l. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
m. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
n. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
o. appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal Miur.
C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere:
In questi casi di norma si richiede che il docente sia madrelingua.
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale
– Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione scolastica.
Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione.
E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.
ART. 9 - IL DOCENTE MADRELINGUA
Nei corsi riservati all’ insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) 10 o attestati simili per le altre lingue.
L’obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.. Tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.
ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all’articolo precedente e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive .
Le griglie di valutazione saranno create da un’apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e il Docente o i Docenti che hanno presentato i progetti.
ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE
La Circolare n°2/2008 del Ministero della F.P. chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto “intuitu personae”, che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino – per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso-spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o
seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione e simili, si possa non procedere alle procedure comparative né sia necessario ottemperare agli obblighi di pubblicità.
ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa.
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di una Commissione appositamente costituita, sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 7.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
a) abbiano svolto esperienze nel pertinente settore;
b) in subordine al punto a) il candidato più giovane di età;
È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).
La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico.
ART. 13 - FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione, che sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente.
Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l’esperto esterno o alla formalizzazione dell’incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.
Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, come precisato dal successivo art.14.
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Un’eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l’impegno economico originariamente previsto.
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA F.P.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165.
Tale autorizzazione va richiesta dall’Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell’esperto all’Istituto che ne consente l’impiego. Può anche essere richiesta direttamente dall’esperto alla propria segreteria.
ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO
Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
a) Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:
le Parti contraenti;
l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
luogo e modalità di espletamento dell’attività;
impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di xxxxxx;
l’acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Istituto dei risultati dell’incarico;
le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Vallo della Lucania (SA);
la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
l’informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso;
b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
c. Da quanto esposto nei due commi precedenti, il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.
I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del XXXX 0000-0000 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo. ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD
Il compenso standard è così definito:
− Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;
− Personale estraneo all’amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta, ed IRAP a carico dell’Istituto; INPS come da disposizioni di legge.
Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione occasionale, se l’Esperto dichiara di aver già superato il reddito lordo annuo di € 5.000 o se lo supera grazie alla prestazione che si accinge a compiere, il reddito eccedente i 5.000 euro è imponibile INPS, con l’aliquota pro tempore vigente. Il contributo INPS che ne deriva è per 1/3 a carico del prestatore d’opera e per i 2/3 a carico del committente (l’Istituto scolastico).
Qualifica / Incarico | Importo orario L. D. | Importo orario L. S. |
Collaboratore Scolastico | € 12,50 | € 16,59 |
Assistente Amministrativo | € 14,50 | € 19,24 |
D.S.G.A. | € 18,50 | € 24,55 |
Docente impegnato in attività non di lezione | € 17,50 | € 23,22 |
Docente impegnato in attività di lezione | € 35,00 | € 46,45 |
Docente impegnato in corsi di recupero | € 50,00 | € 66,35 |
Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza.
Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. pro tempore vigente.
− Personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):
a) personale non laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile
€ 46,00 (quarantasei/00);
b) personale laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);
c) docenti universitari e assimilati: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);
d) personale con competenze particolarmente qualificate: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);
Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all’amministrazione):
sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l’espletamento dell’incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato.
In questo caso il compenso deve tener conto:
a) del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o Associazione;
b) delle disponibilità finanziarie programmate.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.
I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall’origine (in atto del valore di € 2,00) se l’imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con esenzione dall’IVA, applicano il bollo come i collaboratori occasionali.
Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l’abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a titolo d’acconto. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE
Tipologia di intervento | Massimale d’importo |
Direzione ed Organizzazione | € 41,32 giornaliere (intera giornata lavorativa) |
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio | € 41,32 giornaliere, € 51,65 per docenti universitari |
Docenza | € 41,32 orarie, € 51,65 per docenti universitari |
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo | € 25,82 orarie |
Per la formazione al Personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n. 326 , che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l’insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:
ART. 18 - DOVERI E RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell’istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
ART. 19 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L’esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.
ART. 20 - AVVISI ANDATI DESERTI
Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad affidare l’appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali. In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell’esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall’Avviso originario.
ART. 21 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI
Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti esterni si intendono abrogate.
ART. 22 - PUBBLICITA’
Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell’Istituto per opportuna notizia e diffusione e all’Albo in quanto delibera del Consiglio. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente.
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitata.
Viene approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/02/2019, con delibera n. 4 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo della Scuola.
Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx