REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 556 del 20-7-2016
O G G E T T O
Accordo con il Centro Medico SALUS, struttura chirurgica extraospedaliera per ottemperare ai requisiti richiesti dalla Legge Regionale 22/2002.
Rinnovo per il periodo 0.00.0000 - 00.00.0000.
Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 635
Il Direttore della “Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate” riferisce che:
“Con delibera n. 727 del 24.12.2010 questa Azienda X.X.XX. ha provveduto ad approvare il modello di disciplinare finalizzato alla stipula di uno specifico accordo con alcune Strutture Sanitarie Private che, così come previsto dalla normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06.08.2004 n. 2501 e D.G.R.V. 25.02.2005 n. 549) sono state classificate quali “strutture extraospedaliere di chirurgia”.
La “struttura extraospedaliera di chirurgia” è una struttura autorizzata ad effettuare interventi chirurgici che si colloca in una posizione intermedia fra gli ambulatori con sala chirurgica e le strutture di ricovero in “day surgery”; la struttura sanitaria così definita, oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica, deve:
➢ formalizzare un accordo per il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti;
➢ formalizzare un accordo che consenta loro, per il tramite del proprio Medico anestesista, l’accesso ai farmaci di categoria H necessari per l’anestesia.
A tal fine, una volta perfezionato con la delibera sopracitata il modello da adottare per la sottoscrizione di accordi con le Strutture Chirurgiche Extraospedaliere, dall’anno 2010 detto modello di accordo si è tradotto in specifiche convenzioni stipulate con alcune strutture sanitarie private tra le quali in particolare il Centro Medico “Salus”.
In vista della scadenza, prevista per il 31 gennaio 2016, il Legale Rappresentante della predetta Struttura, con nota del 17 dicembre 2015, agli atti, ne ha chiesto il rinnovo.
Il Centro Medico SALUS riconoscerà all’X.X.XX. n. 6, per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedale di Vicenza, la somma forfetaria annua di € 6.000,00= (seimila).
Ciò premesso, si propone di approvare il rinnovo della convenzione con la Struttura in argomento alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo dell’accordo, per il periodo decorrente dal 1.02.2016 al 31.01.2017, con il Centro Medico “Salus”, Struttura Extraospedaliera di Chirurgia con sede a Vicenza, alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di dare atto che la somma forfetaria annua prevista dal contratto troverà riferimento nel Bilancio Sanitario dell’anno 2016.
3. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate di adempiere per ogni atto consequenziale inerente il contratto in argomento.
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.07.20
15:14:22 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
ACCORDO PER L’ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI OPERATI PRESSO STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA
TRA
l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata anche X.X.XX. n. 6, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 – codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxxxxx Xxxxxx ,
E
il Centro Medico SALUS (di seguito denominato “Struttura”) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via X. Xxxxxxxxx n. 55 - partita IVA 00902820240 - nella persona del legale rappresentante, Sig.ra Xxxx Xxxxxx,
PREMESSO CHE
⮚ con delibera n.727 del 24.12.2010 questa Azienda X.X.XX. ha provveduto ad approvare il modello di disciplinare finalizzato alla stipula di uno specifico accordo con alcune Strutture Sanitarie Private che, così come previsto dalla normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06.08.2004 n° 2501 e D.G.R.V. 25.02.2005 n° 549) sono state classificate quali “strutture extraospedaliere di chirurgia”;
⮚ le strutture sanitarie così definite, autorizzate ad effettuare interventi chirurgici, si collocano in una posizione intermedia fra gli ambulatori con sala chirurgica e le strutture di ricovero in “day surgery” e garantiscono:
• la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24
ore successive alla procedura chirurgica,
• il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti;
• l’accesso, per il tramite del proprio Medico anestesista, ai farmaci di
categoria H necessari per l’anestesia.
Il Centro Medico SALUS, che rientra nella fattispecie in argomento ha chiesto, con nota del 17 dicembre 2015, il rinnovo del rapporto di collaborazione con l’X.X.XX.
n. 6 per l’accesso in Ospedale dei pazienti operati presso la sede della Struttura medesima;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Pronto Ricovero
Il presente accordo ha lo scopo di garantire al paziente la prosecuzione dell’assistenza sanitaria nei casi in cui, entro le 48 ore successive all’intervento, sia necessario prolungare l’osservazione per sopravvenute complicanze che non rendono possibile il rientro del paziente al domicilio, ovvero nel caso in cui lo stesso fosse già rientrato e necessiti, entro tale arco temporale, di ulteriori cure collegate all’intervento stesso.
Il trasferimento del paziente dalla Struttura al Presidio Ospedaliero di Vicenza deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (Allegato 1_1).
La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l’organizzazione del trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di stabilizzazione ed una adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto all’Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.
Articolo 2– Aspetti economici
1. Per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedaleo di
Vicenza, la Struttura riconoscerà all’X.X.XX. n. 6 la somma forfetaria annua di € 6.000,00= (seimila) da versarsi alla sottoscrizione del presente accordo previa emissione di regolare fattura da parte dell’X.X.XX. n. 6. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321. Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l’intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata “remunerazione soggetti erogatori”.
Articolo 3 - Farmaci di Fascia H
L'X.X.XX. n. 6 consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista, ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, ai farmaci di fascia H per la somministrazione dell’anestesia inclusi nel Prontuario Farmaceutico Ospedaliero adottato dal Servizio Farmacia dell’Ospedale dell'X.X.XX. n. 6.
La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:
- deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici;
- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;
- arredi ed attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei dispositivi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza.
La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.
Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente
codice di magazzino attribuito al Centro Medico SALUS: 948020.
Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione dell'anestesia da parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il registro sotto riportati:
• mod. "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici
non stupefacenti
• bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
• registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'X.X.XX.
n. 6 o suo delegato.
L’attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell’anestesia presso la Struttura è assicurato dal Servizio Farmaceutico Territoriale dell’X.X.XX. n. 6 secondo la prassi e gli accordi interni aziendali dell’X.X.XX. n. 6.
La modulistica ed il registro saranno forniti dal Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'X.X.XX. n. 6 alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.
Il Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'X.X.XX. n. 6 provvederà, con cadenza trimestrale, a trasmettere al proprio Servizio Finanziario e Fiscale l'elenco dei farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di IVA, forniti alla Struttura.
Il Servizio Finanziario e Fiscale provvederà, quindi, con cadenza trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma.
Articolo 4 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è La Struttura.
Il personale medico dell’X.X.XX. n. 6 si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali della Struttura e nel rispetto della precitata normativa in materia.
Articolo 5 - Durata
Il presente accordo ha validità annuale dal 01.02.2016 al 31.01.2017 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’X.X.XX. n. 6. Non è previsto il rinnovo tacito.
Articolo 6 – Inadempimento e recesso
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall’X.X.XX. n. 6.
Articolo 7 - Foro competente
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Articolo 8 - Clausole finali
Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa
riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.
Articolo 9 - Registrazione ed imposta di bollo
Il presente contratto:
▪ è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
▪ è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
▪ è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
▪ viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.
241/1990 e s.m.i..
Articolo 10 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. Lì
per il Centro Medico SALUS
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
per l’Azienda X.X.XX. n. 6 IL DIRETTORE GENERALE
(Sig.ra Xxxx Xxxxxx) (Xxxxxxxx Xxxxxx)
ALLEGATO 1_1
PROTOCOLLO
PER L’ACCOGLIMENTO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI OPERATI
presso la
STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA
⮚ Nel caso in cui un paziente sottoposto ad intervento necessiti di ricovero, entro le 48 ore successive all’intervento, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso lo stesso poliambulatorio sia nel caso in cui il paziente sia già rientrato a domicilio, la struttura chirurgica inviante attraverso il proprio personale medico provvederà a:
1. compilare in duplice copia la proposta/richiesta di ricovero/indagini diagnostiche alla quale sarà unita la documentazione clinica del paziente;
2. organizzare il trasferimento del paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza;
3. assicurare l’assistenza medica al paziente durante il trasporto all’Ospedale.
Nota Bene: per il trasferimento la struttura extraospedaliera di chirurgia si avvarrà di mezzi diversi da quelli del SUEM 118 (fatti salvi i casi di urgenza ed emergenza occorsi entro le 48 ore successive all’intervento) come disposto dalla normativa regionale in materia.
⮚ Il paziente sarà accolto e seguito secondo le procedure attualmente in essere presso il Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vicenza.
ALLEGATO 1_1
PROPOSTA ULTERIORI ACCERTAMENTI o RICOVERO
nell’ambito dell’accordo tra l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” e
(indicare la denominazione della Struttura Chirurgica inviante)
Al Pronto Soccorso Alla Direzione Medica
Presidio Ospedaliero di Vicenza
COGNOME
COMUNE DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
NOME
DATA DI NASCITA *TELEFONO
VIA N°
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) VIA N°
TESSERA SANITARIA
CODICE FISCALE
DESCRIZIONE INTERVENTO SUBITO: ORA INTERVENTO:
REAZIONE AVVERSA:
MOTIVO PROPOSTA O RICOVERO (Diagnosi Clinica)
Vicenza, li _ _
Ora _
TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO
Allegati: Documentazione clinica