COMUNE DI GESICO
COMUNE DI GESICO
Provincia di Cagliari
Settore Tecnico – servizio lavori pubblici
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX, 0 – 09040 – GESICO (CA)
Tel. + 00000000000 Fax: + 00000000000
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) | |
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 2006 | |
Lavori relativi all’intervento denominato “Programma per la realizzazione di interventi di patrimonio pubblico ad uso non residenziale ovvero di acquisto e recupero alloggi residenziali da assegnare a canone sociale” | |
CUP: H84G11000030002 | CIG: 6055481500 |
PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico contenente la documentazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara e la busta dell’offerta di cui alla lettera g), deve pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara:
- all’indirizzo appositamente indicato al punto I.1) del bando di gara;
b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
b.1)a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.2)mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.3)nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.4)direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a) all’ufficio protocollo, con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
10,00 alle ore 13,00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all’esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
f) il plico dev’essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e ad impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
g) la busta interna contenente l’offerta di cui al Capo 3 deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di cui alla precedente lettera f) e deve recare all’esterno l’intestazione del mittente.
2. Contenuto del plico esterno alla busta dell’offerta – Documentazione:
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
a.1) la situazione personale dell’offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
a.3) il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006;
b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da:
b.1)titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b.2)fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con
d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; (in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l’assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell’offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);
e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica:
e.1) la parte di lavori della categoria scorporabile OG11 costituenti strutture, impianti o opere speciali di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo superiore al 15 per cento dell’importo totale dell’appalto, elencata all’articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di cui non è in possesso della relativa qualificazione in misura sufficiente (in ogni caso da possedere in misura non inferiore al 70 per cento e quindi comunque in classifica I), che deve obbligatoriamente subappaltare limitatamente all’importo eccedente la propria qualificazione, in ogni caso in misura non superiore al 30% (trenta per cento), nonché le indicazioni di cui al successivo Capo 4.5;
e.2) quali ulteriori lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
--- possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
--- possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
--- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
g) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
g.1)ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
g.2)il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio
concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1;
i) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
i.2) l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica;
i.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx sioneContributi; l’utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
CIG 6055481500;
il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
Si riportano di seguito le istruzioni per il pagamento del contributo in argomento estratte dal sito dell’A.N.A.C.:
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
k) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
k.1) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
k.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al Capo 4.3, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto k.1); l’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d’ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
k.3) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto k.1); l’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se la presa visione del progetto è accertata d’ufficio o il concorrente ha acquisito copia degli atti progettuali, se una di tali condizioni risulta agli atti della Stazione appaltante; le due attestazioni della stazione appaltante di cui ai precedenti punti k.2 e k.3 possono essere rilasciate in
un'unica attestazione che le comprenda entrambe.
l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
l.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
l.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
m)dichiarazione, richiesta al punto VI.3), lettera b), del bando di gara, ai sensi dell’articolo 119, comma 5, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità sulla lista dei lavori e delle forniture utilizzata per l’offerta, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta stessa la quale, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l’assenza di tale dichiarazione non è causa di esclusione se è apposta a corredo della lista dell’offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera e).
2.1. Situazione personale dell’offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1- bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
---tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
---i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
---tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
---i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l’scrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002;
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
l.1) è inferiore a 15;
l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
m)che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l’scrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
---tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
---i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) se vi sono tali soggetti cessati:
--- l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
--- l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
4) piani individuali di emersione: ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale
consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.
(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del
2010)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:
a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG2 in classifica adeguata (classifica III) in conformità al successivo punto a.3) e inoltre:
a.1) obbligatoriamente nella seguente categoria scorporabile (OG11 classifica I) costituenti strutture, impianti o opere speciali di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo superiore al 15 per cento dell’importo totale dell’appalto, elencata all’articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
Si precisa pertanto che i requisiti minimi di qualificazione del concorrente per poter partecipare al presente appalto sono la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione SOA in categoria OG2 classifica III e in categoria OG11 classifica I, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell’ambito del raggruppamento;
b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al
precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all’incidenza dell’importo della categoria prevalente;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all’incidenza dell’importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);
b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore EA28, richiesta al punto III.2.3), lettera c), del bando di gara, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF. Ai sensi all’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all’attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
2.4. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3.
a) la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
b) ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara;
categoria importo incidenza sul uguale o totale degli impianti maggiore del | |||
OS3 38066,40 23,89% => 10% OS28 73194,89 45,17% => 25% | |||
OS30 | 50793,28 | 31,34% | => 25% |
c) ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue:
Totale (OG11) | 100,00% | --- |
3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.
L’offerta è redatta mediante la compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori (nel seguito «lista»), messa a disposizione dell’offerente da parte della Stazione appaltante, completata in ogni sua parte e in base alla quale è determinato il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerto, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
a) la lista dell’offerta deve essere sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1), oppure Capo 2.1, lettera d);
b) deve essere utilizzata esclusivamente la lista vidimata preventivamente su ogni foglio dall’incaricato della Stazione appaltante; tale lista è composta da sette colonne come segue:
b.1)le prime quattro colonne sono precompilate dalla Stazione appaltante:
- nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
- nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
- nella terza colonna è riportata l’unità di misura;
- nella quarta colonna è riportata la quantità prevista per ogni voce; b.2)le successive tre colonne sono compilate dall’offerente il quale riporta:
- nella quinta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre;
- nella sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in lettere; nel caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;
- nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi unitari in lettere introdotti dall’offerente nella sesta colonna;
b.3)in calce all'ultima pagina della lista l’offerente indica:
- il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, espresso in cifre e in lettere;
- il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale l’indicazione del ribasso in lettere;
c) sono ammesse correzioni al ribasso e ai prezzi indicati in lettere solo se l’offerente le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in calce ad ogni foglio ma, in questo caso, con la postilla «si confermano le correzioni ai prezzi n. _ _», completa dei numeri delle voci corrette, tratti dalla prima colonna, a pena di esclusione dell’offerta;
d) la lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la sola parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto anche ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R.
n. 207 del 2010; pertanto l’offerente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta per la sola parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla Stazione appaltante e acquisibili; in esito a tale verifica l’offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, per cui:
d.1)può modificare una o più d’una delle quantità indicate dalla Stazione appaltante nella sola parte a corpo, mediante tracciamento di una riga sulla quantità che intende correggere e l’indicazione a margine della diversa quantità che intende indicare in sostituzione;
d.2)l’offerente può altresì aggiungere un foglio (o più fogli), ovviamente senza necessità di preventiva vidimazione, redatto secondo le modalità utilizzate dalla Stazione appaltante per la redazione della lista, sul quale indica ordinatamente voci, quantità, prezzi unitari in cifre e in lettere ed importi risultanti, relativamente alle voci che ritiene siano state omesse dalla Stazione appaltante nella sola parte a corpo, e che somma al fine di determinare l’importo complessivo e il ribasso percentuale offerti; anche tale foglio deve essere sottoscritto dall’offerente con le modalità di cui alla lettera a);
e) ai sensi dell’articolo 119, comma 5, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce alla lista l’offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate sulla stessa lista non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta della sola parte a corpo che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata unitamente alla documentazione ai sensi del Capo 2, lettera m);
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2;
4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
4.1. Avvalimento (articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006)
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del precedente Capo 2,
lettera h):
a) l’avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a) e il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro di cui allo stesso Capo 2.3, lettera a); per ciascuna categoria l’impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura integrale richiesta dal bando (non è ammesso, per una stessa categoria, il cumulo di una quota del requisito posseduto dal concorrente con una quota del requisito posseduto dall’impresa ausiliaria);
b) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità se l’attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario riporta il possesso di tale requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito l’ottenimento del requisito;
c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
c.1)una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
c.2)una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
c.3)originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l’ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell’intervenuto accordo ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all’impresa
ausiliaria.
4.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006) Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all’articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
a) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al punto III.2.3), lettera c), del bando di gara come descritto al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all’articolo 63 del
d.P.R. n. 207 del 2010;
b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
b.1) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
b.2) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
b.3) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
b.4) per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell’originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale;
c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni previste dal Capo 4.1, lettera b).
4.3. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti
Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera k), sub. k.1), stante la particolarità dell’intervento in relazione alle condizioni locali di esecuzione dei lavori, dei siti di lavorazione e dello stato di conservazione degli immobili oggetto del presente appalto
(1) sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del punto VI.3), lettera k), del bando di gara, e del precedente Capo 2, lettera k), sub. k.2) e sub. k.3), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
--- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
--- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
--- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente
lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l’ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l’ora della visita di sopralluogo;
c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest’ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l’eventuale accertamento delle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) la sola presa visione si ha per assolta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi del punto IV.3.3), del bando di gara, ovvero della loro acquisizione con una delle modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera e); resta fermo l’obbligo di sopralluogo assistito.
4.4. Reti di imprese e Contratti di rete.
In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4- quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico- finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
e) ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
5. Cause di esclusione in fase di ammissione:
Considerazioni preliminari sul Soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Si precisa che la Stazione Appaltante, ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della previsione normativa dell’art.39 del D.L. 24 giugno 2014
n.90 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114); in particolare si precisa che:
a) Le dichiarazioni costituenti la documentazione di gara di cui al precedente punto 2 devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante
b) Le dichiarazioni ed i documenti costituenti la documentazione di gara di cui al precedente punto 2 possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.
c) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotti dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni comporta altresì, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, una sanzione pecuniaria fissata nel 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) dell’importo dell’appalto pari a € 5.265,00 come stabilito dal bando di gara (punto
VI.3 lettera q)
d) ai fini dell’applicazione dei principi e delle procedure del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. si farà pieno riferimento alla determinazione dell’ANAC n. 1 del 08.01.2015 avente per oggetto “criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 –bis e dell’art. 46 comma 1- ter del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d’invio:
a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
a.2) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;
a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, i concorrenti:
b.1)la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
b.2)la cui busta interna dell’offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
b.3)che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
b.4)che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
b.5)che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all’ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);
b.6)che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, prescritto dall’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
b.7)che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al
precedente Capo 2, lettera k), punto k.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi al Capo 4.3, lettera a) fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
b.8)che non hanno assolto l’obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto al precedente Capo 2, lettera k), punto k.3) fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) sono altresì esclusi prima dell’apertura della busta interna, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., gli offerenti:
c.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l’esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d’ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
--- di non
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
--- di non essere
a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
--- di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
--- non hanno
prodotto l’atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2,
lettera f), punto f.1), oppure l’atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto
f.2), salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);
--- hanno
omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
--- hanno
presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c), punti c.1), c.2) o c.3), o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti, oppure gli stessi operatori economici ausiliari hanno messo a disposizione un singolo requisito in misura parziale rispetto a quanto richiesto dal bando e oggetto di avvalimento, in violazione del Capo 4.1, lettera a);
c.7) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d’atto delle quantità e dei prezzi di cui al Capo 2, lettera m), ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti unita all’offerta ai sensi del Capo 3, lettera e);
d) sono comunque esclusi gli offerenti previa attivazione delle procedure del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.:
d.1)per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
d.2)che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
d.3)la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con
d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4)la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione:
Sono oggetto dell’offerta di ribasso i lavori di cui al punto II.2.1), numero 1), del bando di gara;
a) l’aggiudicazione, con le precisazioni di cui al successivo Capo 3, avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 000 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; trova applicazione l’articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, se queste sono discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
c) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale alle condizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come previsto al successivo Capo 3, lettera c);
d) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Fase iniziale di ammissione alla gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati dal punto
IV.3.8) del bando di gara per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica:
a) dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l’offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti;
b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara,
ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
b.1)che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b.2)che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b.3)che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
c) provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all’apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3, senza soluzione di continuità;
d) considerato che i requisiti di partecipazione sono assorbiti dall’attestazione S.O.A., non trova applicazione la procedura di sorteggio e comprova di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) la seduta di gara può essere sospesa se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
f.1) fissa, se possibile, la data e l’ora della nuova seduta pubblica per l’apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo;
f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
g) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter).
3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti se la seduta non è stata sospesa, oppure nel giorno e nell’ora di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), o, in caso di differimento, in altro giorno e
ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità:
a) procede, per ciascuna busta, ad accertarne l’integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede:
a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; a verificare altresì la correttezza della lista, in quanto redatta sull’originale preventivamente vidimato dalla Stazione appaltante, completa di tutte le pagine, dei prezzi unitari in lettere e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l’esclusione;
a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
a.4) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
a.5) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
a.6) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 5;
b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
c) se le offerte ammesse sono in numero:
c.1) pari o superiore a 10 (dieci), procede all’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse individuate ai sensi del precedente Capo 1, lettera b), in applicazione degli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c.2) inferiore a 10 (dieci), non procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone alla verifica della congruità delle eventuali offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo e del successivo Capo 9;
d) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
e) dichiara chiusa la seduta pubblica.
4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del
bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza
legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e se concluso con l’esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.
5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:
a) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati, in calce all’offerta, oppure su uno o più d’uno dei fogli intercalari, salvo che per questi ultimi l’eventuale difetto di sottoscrizione, per constatazione oggettiva dell’atto, possa essere superato dall’assenza di incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta;
a.2) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l’indicazione relativa all’incidenza o all’importo degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
a.3) che recano, in relazione all’indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
a.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);
a.7) che, sulla lista dell’offerta di cui alla Parte prima, Capo 3:
--- non recano
l’indicazione di uno o più prezzi unitari, oppure più prezzi unitari sono indicati in cifre ma omessi in lettere;
--- recano, in
corrispondenza di uno o più prezzi unitari espressi in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, non espressamente confermate con sottoscrizione a margine ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera c);
--- xxxxxxx xx
fogli non preventivamente vidimati dalla stazione appaltante;
--- che non
riportano la dichiarazione di presa d’atto dell’ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui alla Parte prima, Capo 2, lettera m);
b) sono comunque escluse le offerte:
b.1)di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
b.2)di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
b.3)la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con
d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
b.4)la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
6. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
b) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni, trascorsi i quali l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria;
c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
c.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: d.1)procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale, richiesti al punto III.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del
d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
d.2)può revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
e) l’aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l’aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.
f) ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario sulla lista, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizza l’approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R.
n. 207 del 2010;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1)una dichiarazione cumulativa:
--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2)i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b.3)i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
--- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
--- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
--- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
--- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4)il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
b.5)il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.6)l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7)il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto
3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare
la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi
compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8. Comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. E’ omessa per le motivazioni di cui al precedente Capo 2, lettera d).
9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse:
quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 3, lettera c), punto c.2), le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, per la sola parte a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in sedute riservate:
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante
convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
h) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente se questi:
h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
h.3) non si presenta all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell’8 luglio 2009.
9.2. Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto II.2), rigo 2), del bando di gara, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro
volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale, anche con riferimento ai singoli prezzi offerti o alle singole quantità determinate dal concorrente in sede di offerta;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1)che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2)che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3)che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.4) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’impresa;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
d.7) utile d’impresa;
d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell’area territoriale di pertinenza;
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.
PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
a.4) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2,
lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 79, comma 5- bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
Telefono: | + 39070987043 | Telefono: | + 39070987056 | Telefax: | + 39070987239 |
e-mail ordinaria: | |||||
e-mail certificata (PEC): |
a) ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara, al Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera p), dello stesso bando di gara, ai seguenti recapiti:
all’indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a):
b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
e) la lista per l’offerta di cui alla Parte Prima, Capo 3, deve essere obbligatoriamente ritirata, tutti i giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso:
- il punto di contatto di cui al punto I.1), del bando di gara;
- l’ufficio di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a);
- il Responsabile del procedimento di cui alla precedente lettera a);
(Si ricorda che: i sopralluoghi assistiti invece potranno essere effettuati e svolti esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì mattina ore 11.00 -13.00, previo appuntamento, prenotazione e concordamento con il RUP, o con il suo assistente (Geom. Xxxxx Xxxxxx), almeno due giorni prima della data del sopralluogo, come specificato nel bando di gara)
3. Disposizioni finali
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) supplente: ai sensi dell’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
--- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
--- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
--- l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e
240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale;
d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1)titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento nella persona del geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx
d.2)il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
d.3)il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4)i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d.5)i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6)l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della
Sardegna sede / sezione di Cagliari con le seguenti precisazioni:
e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;
e.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi
3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo
30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:
g.1)il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g.2)il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
g.3)il capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, per quanto ancora applicabile e per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
Gesico 17 giugno 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993'
Allegati: modelli per la partecipazione:
(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del
2006)
A - Dichiarazioni cumulative del concorrente;
B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)
B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
C - Dichiarazione cumulativa del consorziato; D - Dichiarazione cumulativa dell’ausiliario;
E dichiarazione costi aziendali della sicurezza
F - Modello di offerta economica e lista offerta prezzi unitari
1 Indicare sinteticamente le motivazioni che impongono l’obbligo di sopralluogo assistito e di presa visione degli atti progettuali.