Contratto di Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo relativo ai finanziamenti concessi, ai sensi del D.P.R. n.° 180/50 e successive modifiche – Tariffa 114M.
Contratto di Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo relativo ai finanziamenti concessi, ai sensi del D.P.R. n.° 180/50 e successive modifiche – Tariffa 114M.
Condizioni di Assicurazione
Il presente documento contenente:
Condizioni di Assicurazione; Glossario.
deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della Convenzione.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni
Modello PB0114M_20190101
Condizioni di Assicurazione
Articolo 1. GLOSSARIO
Le parole di seguito elencate con la iniziale maiuscola, hanno il significato precisato nel presente articolo e nell’art. 1 della Convenzione.
Attestato di Inclusione: documento attestante l’inclusione della copertura assicurativa sulla vita di ciascun Cedente.
Cedente: la persona fisica pensionata o lavoratore dipendente, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla quale la Contraente ha concesso un prestito estinguibile con cessione di quote della pensione o di cessione/delega di quote dello stipendio e che ha prestato il consenso ai sensi dell’art. 1919 c.c.
Polizza: il presente documento.
Sinistro: l’evento il cui verificarsi dà diritto all’Indennizzo e che può essere dovuto a:
- cessazione del diritto alla pensione dovuta a decesso del Cedente;
- cessazione del diritto allo stipendio per il decesso del Cedente.
Articolo 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
La presente Xxxxxxx ha per oggetto l’assicurazione collettiva Temporanea per il Caso di Morte del Cedente a premio unico a copertura del debito residuo relativo ai finanziamenti concessi ai sensi del DPR 180/50 e successive modifiche (di seguito “Polizza Collettiva Vita”).
Nel periodo di copertura assicurativa il verificarsi dell’evento assicurato con riferimento a ciascun Cedente comporta per l’Impresa l’obbligo di corrispondere il Capitale Assicurato indicato in ciascun Attestato di Inclusione.
Il Cedente è mero portatore del rischio e non ha interesse economico diretto e/o indiretto alla prestazione, tramite i propri eredi, in quanto non paga il premio, e la Polizza è stipulata dalla Contraente per propria tutela.
Articolo 3. DATI E DICHIARAZIONI DEL CEDENTE - ATTESTATO DI INCLUSIONE
La Contraente è tenuta ad allegare al documento Dati e le Dichiarazioni del Cedente la documentazione indicata nell’Allegato 4 bis e quinquies della Convenzione.
In ogni caso l’Impresa ha facoltà di chiedere alla Contraente eventuale ulteriore documentazione prima dell’emissione del Attestato di Inclusione. Nel caso di mancato reperimento di tale documentazione, l’Impresa si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta di copertura.
Articolo 4. DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La copertura assicurativa di cui al precedente articolo 2, entra in vigore dalla data di Effetto di ciascun Attestato di Inclusione. La scadenza della garanzia relativa a ciascun Cedente coinciderà con la data prevista per il pagamento dell’ultima rata di ammortamento del Prestito concessogli dalla Contraente e comunque la durata della garanzia inizialmente prevista, coincide con quella fissata per il finanziamento originario.
In caso di sospensione temporanea della retribuzione si veda l’art. 4 della Convenzione
Il mancato verificarsi dell’evento assicurato determinerà al termine della durata contrattuale l’estinzione della copertura ed il Premio pagato resterà acquisito da Vittoria Assicurazioni.
Per la presente Polizza non è previsto alcun diritto di riscatto.
In caso di estinzione anticipata del Prestito, comprovata da una dichiarazione della Contraente che contenga anche la data dell’avvenuta estinzione, la copertura assicurativa relativa al
singolo Cedente cessa alle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione e la Contraente, ha diritto alla restituzione della parte di Premio pagato e non goduto relativo al singolo Cedente.
La restituzione è calcolata come una quota del Premio al netto dei costi di cui al successivo articolo 7, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale Assicurato residuo.
Articolo 5 – EVENTI ASSICURATI ED ESCLUSIONI
Salvo quanto previsto nell’Allegato 4 bis alla Convenzione, l’obbligo di Vittoria Assicurazioni di erogare il Capitale Assicurato insorge al verificarsi del decesso del Cedente.
L’obbligo di erogare il capitale assicurato non insorge se il decesso è causato da:
a) Dolo del Cedente;
b) Partecipazione attiva del Cedente a delitti dolosi;
c) Partecipazione attiva del Cedente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
d) Incidente di volo, se il Cedente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto;
e) Limitatamente ai primi cinque anni di assicurazione, Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Articolo 6 – CAPITALE ASSICURATO
Il Capitale Assicurato è commisurato al numero e all’importo delle rate di restituzione del finanziamento, in particolare il Capitale Assicurato, in un dato istante della durata contrattuale, coincide con il valore attuale delle rate che a tale epoca restano ancora da corrispondere, calcolato al tasso annuo di interesse TAN convenuto nel contratto di finanziamento.
Qualora il tasso TAN applicato risultasse inferiore al cinque per cento annuo, l’Impresa si riserva il diritto di procedere, in luogo del pagamento del Capitale Assicurato, alla corresponsione periodica, alle scadenze e nella rateazione pattuite nel contratto di finanziamento, delle rate di ammortamento residue a partire da quella avente scadenza immediatamente successiva alla data del decesso.
Articolo 7 – PREMIO ASSICURATIVO E COSTI
A fronte della copertura assicurativa è dovuto un Premio il cui importo è determinato moltiplicando il tasso di Premio, di cui all’Allegato dei Tassi, preso in corrispondenza dell’età del Cedente e della durata di estinzione del Prestito, per il totale annuo delle rate di restituzione previste.
Il Premio, dovuto in unica soluzione, è corrisposto dalla Contraente per tutelarsi dal rischio di decesso dei Cedenti inclusi nella Polizza Collettiva.
La Contraente si impegna a corrispondere il relativo Premio ed a inviare all’Impresa la documentazione relativa a ciascun Cedente.
I Premi relativi ai singoli Attestati di Inclusione, devono essere versati dalla Contraente all’Impresa, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di Effetto;
Se entro la fine del mese successivo a quello di Effetto, il Premio relativo ai singoli Attestati di Inclusione emessi non viene versato, la garanzia relativa sarà sospesa con effetto retroattivo e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio.
Trascorsi 90 giorni da quello di Effetto senza il pagamento del Premio da parte della Contraente, gli Attestati di Inclusione emessi a fronte del medesimo Cedente si intenderanno annullati automaticamente.
La Contraente si impegna a comunicare mensilmente all’Impresa, con apposito elenco informatico, le operazioni estinte anticipatamente.
L’importo di Premio così calcolato è comprensivo di costi variabili, a copertura delle spese di amministrazione e commerciali sostenute dall’Impresa.
Il costo gravante sul Premio ammonta al 21,0% dello stesso.
Articolo 8 – BENEFICIARI
Il Beneficiario delle prestazioni assicurate è la Contraente erogante il finanziamento o la persona giuridica da quest’ultima espressamente indicata. In caso di anticipata estinzione del finanziamento, verrà restituito alla Contraente il rateo di Premio non goduto.
Articolo 9 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
La liquidazione del Capitale Assicurato avviene a seguito della denuncia di Xxxxxxxx che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
certificato di morte in originale; qualora il certificato di morte fosse inviato solo in copia fotostatica dovrà essere inviata copia della comunicazione di avvenuto decesso da parte dell’ATC oppure dell’ente previdenziale di appartenenza o copia fotostatica corredata di timbro e firma della Contraente che dichiari trattarsi di copia conforme all’originale. La Contraente, in tale ultimo caso, si impegna a fornire comunque l’originale del documento, qualora la Compagnia ne dovesse fare richiesta.
numero della pratica di prestito corrispondente al Cedente deceduto;
conteggio estintivo relativo al Prestito calcolato al momento del decesso come risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del Prestito, al netto degli interessi;
quietanze di liquidazione del Prestito sottoscritte dal Cedente.
l’Impresa esegue il pagamento, tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa; trascorso tale periodo, sono dovuti gli interessi di mora, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso legale in vigore.
Resta salva la facoltà dell’Impresa, in caso di Sinistro, di richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare la veridicità dei dati trasmessi.
E’ fatta salva la facoltà per l’Impresa di rifiutare il pagamento dell’Indennizzo sia in caso di non corrispondenza tra quanto indicato sull’Attestato di Inclusione ed i documenti esaminati per l’emissione del certificato stesso sia in caso di indisponibilità dei documenti richiesti in fase di liquidazione.
Articolo 10. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dalla Contraente e/o dal Cedente, valgono le norme di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
La Contraente è consapevole della veridicità delle dichiarazioni del Cedente e prende atto che l’obbligazione assunta da Vittoria Assicurazioni S.p.A. è subordinata all’esatta descrizione del rischio da parte del Cedente.
Articolo 11. IMPOSTE DI ASSICURAZIONE
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti alla Polizza sono a carico della Contraente.
Articolo 12. PRESCRIZIONE E DECADENZA
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.
La Contraente, a pena di decadenza, è tenuta ad inoltrare all’Impresa regolare denuncia di Sinistro entro il termine massimo di 365 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
Articolo 13. DIRITTO DI RECESSO
La Contraente ha diritto di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione. Nonostante il recesso, la copertura assicurativa resterà pienamente efficace con riferimento ai singoli Attestati di Inclusione in corso alla data del recesso.
Articolo 14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato o espressamente previsto, valgono le norme di legge vigenti.
Articolo 15. FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione della presente Xxxxxxx è esclusivamente competente il Foro di Milano.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., la Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:
Art.4 DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE; Art. 5 EVENTI ASSICURATI ED ESCLUSIONI;
Art. 7 PREMIO ASSICURATIVO E COSTI; Art.9 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI;
Art. 10: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI; Art.12: PRESCRIZIONE E DECADENZA;
Art.15: FORO COMPETENTE.
La Contraente
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Glossario
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d’uso più comune con le relative definizioni:
ATC/Ceduto: il datore di lavoro del Cedente, impegnato verso la Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente.
Beneficiario: il soggetto cui l’Impresa deve corrispondere l’Indennizzo in caso di Sinistro.
Attestato di inclusione: documento attestante l’inclusione della copertura assicurativa sulla vita di ciascun Cedente.
Cedente: la persona fisica pensionata o lavoratore dipendente, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla quale la Contraente ha concesso un Prestito estinguibile con cessione di quote della pensione o di cessione/delega di quote dello stipendio.
Condizioni di Assicurazione: le clausole che regolano il contratto di assicurazione per la Polizza Collettiva Vita.
Contraente: la
Dati e Dichiarazioni del Cedente: documento mediante il quale è manifestata all’Impresa la volontà del Cedente ex art. 1919 C.C. e che contiene le dichiarazioni del Cedente per la valutazione del rischio.
Effetto: la data di efficacia indicata nell’Attestato di Inclusione.
FPC: Fondo di Previdenza Complementare.
Impresa: VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Indennizzo: la somma, dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro, costituita dal credito residuo della Contraente in relazione al Prestito erogato al Cedente.
Montante/Capitale Assicurato: la somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento al lordo degli interessi.
Polizza: il documento che contiene le Condizione di Assicurazione.
Premio: l’importo dovuto dalla Contraente all’Impresa.
Prestito: finanziamento erogato a pensionati o lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato con estinzione a mezzo cessione di quote della pensione o cessione/delega di pagamento di quote dello stipendio.
Recesso: facoltà della Contraente di annullare la Polizza entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
Sinistro: l’evento il cui verificarsi dà diritto all’Indennizzo e che può essere dovuto a:
- cessazione del diritto alla pensione dovuta a decesso del/Cedente;
- cessazione del diritto allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con l’ATC, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione, compreso il pensionamento anticipato ed il decesso del Cedente.
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/01/2019.