TRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI MOROSI DEI COMUNI GESTITI DA CLARA S.P.A., DELLE FATTURE TARI EMESSE NEGLI ANNI 2018, 2019 E 2020
L'anno 2019 il giorno XX del mese di XXXX;
TRA
CLARA S.p.A. con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, 00/X P.Iva - C.F. 01004910384, in seguito denominata Committente, rappresentata XXXX;
E
XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;
PREMESSO
- che è stata espletata una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale nei confronti dei clienti morosi dei Comuni gestiti da CLARA S.p.A., delle fatture TARI emesse negli anni 2018, 2019 e 2020”, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 9, e dell’articolo 60, e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l’appalto è stato aggiudicato alla società XXXX, la quale ha offerto una commissione percentuale pari al XX%, da applicare all’importo dei crediti effettivamente riscossi entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione ed una commissione percentuale pari al XX%, da applicare all’importo dei crediti effettivamente riscossi oltre il predetto termine;
- che gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono stati previsti, poiché la Committente non ha la disponibilità giuridica del luogo in cui si svolge l’appalto;
- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all’art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - (Oggetto del contratto)
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di riscossione coattiva, senza vincoli di esclusiva e sull’intero territorio nazionale, a mezzo di ingiunzione fiscale, nei confronti dei clienti morosi dei Comuni gestiti da CLARA S.p.A., delle fatture TARI (Tariffa dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati) emesse negli anni 2018, 2019 e 2020, secondo la normativa e i regolamenti vigenti.
La lista di carico inviata all’Appaltatore è costituita dall’elenco delle fatture per le quali sono stati emessi e notificati gli atti di messa in mora, depurato dai pagamenti ricevuti, dalle variazioni intervenute nella banca dati utenze, dalle posizioni messe a perdita su crediti e dalle rateizzazioni concesse. La soglia minima dell’importo è pari ad € 12,00 (euro dodici/00) in base a quanto stabilito dall'art. 25, co. 4, della L. n. 289/2002.
La Committente provvederà a trasmettere per ogni annualità di emissione delle fatture (2018, 2019 e 2020) circa 10.000 posizioni, per un importo oggetto di riscossione pari ad € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) per annualità: pertanto, il numero complessivo di posizioni che la Committente provvederà a trasmettere durante l’esecuzione del contratto ammonta a circa 30.000 posizioni, per
un importo complessivo oggetto di riscossione pari ad € 10.500.000,00 (euro diecimilionicinquecentomila/00).
Gli importi e le posizioni sono da intendersi indicativi e non vincolanti per la Committente.
L’Appaltatore dovrà altresì garantire il trasferimento e l’allineamento senza costi aggiuntivi degli archivi informatici, utilizzando il tracciato di trasmissione dati della Committente di cui all’Allegato 1 del capitolato speciale d'appalto.
Per tutto quanto non indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d’appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto.
La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento del servizio indicato in premessa e meglio specificato nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 3 - (Durata del contratto e penali)
La durata del presente affidamento è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
La durata indicata stabilisce il periodo durante il quale CLARA S.p.A. potrà trasmettere posizioni oggetto di riscossione all’Appaltatore. Il rapporto contrattuale e gli obblighi da esso derivanti si intenderanno conclusi solo al termine dell’iter procedurale normativamente previsto per la riscossione coattiva, che potrà pertanto eccedere la durata sopra indicata.
In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del
predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto, così come stabilito all’art. 4 del presente contratto.
In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
Ai sensi dell'art. 1382 del c.c. saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) 1 (uno) per mille del valore nominale complessivo del lotto di pratiche inviato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’avvio delle emissioni delle ingiunzioni fiscali relative alle pratiche trasmesse dalla Committente, rispetto ai 10 (dieci) giorni lavorativi previsti all’art. 9 punto 2 del capitolato speciale d’appalto, decorrenti dalla data di trasmissione delle pratiche;
b) 1 (uno) per mille del valore nominale complessivo del lotto di pratiche inviato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella conclusione delle emissioni delle ingiunzioni fiscali relative alle pratiche trasmesse dalla Committente, rispetto ai 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi previsti all’art. 9 punto 2 del capitolato speciale d’appalto, decorrenti dalla data di trasmissione delle pratiche;
c) € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'invio della rendicontazione mensile, oltre il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento come previsto all’art 9 punto 7 del capitolato speciale d’appalto;
d) € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno lavorativo di inaccessibilità al software gestionale attivato dall'Appaltatore per la consultazione da parte del personale della Committente delle banche dati;
e) € 500,00 (euro cinquecento/00) in caso di rendicontazione non conforme al tracciato definito dalla Committente di cui all’Allegato 1 del capitolato speciale d’appalto, che impedisca di conoscere lo stato di ogni pratica riguardo all’esito delle notifiche, degli incassi (specificando se corrispondono a quota capitale, interessi o
spese) delle dilazioni o rateizzazioni, dello stato delle fasi della riscossione.
Qualora si verifichino ripetuti inadempimenti riferiti alle fattispecie sub a), b), c), d),
e) tali da determinare un importo complessivo di sanzioni superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento diretto delle sanzioni irrogate dalla Committente ai sensi del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento. Per il ritardato pagamento delle sanzioni oltre i 30 (trenta) giorni previsti, si applicherà una indennità di mora pari al tasso legale vigente, maggiorato di tre punti, sulle somme non versate. Se la sommatoria dei ritardi nel pagamento delle sanzioni supera nell'arco di 12 mesi i 10 (dieci) giorni lavorativi, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 4 - (Corrispettivo dell’affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)
I servizi sono compensati a misura. Il corrispettivo è determinato applicando la commissione offerta in sede di gara agli importi dei crediti effettivamente riscossi, dati dall’importo della fattura da incassare incrementato di eventuali spese sostenute da CLARA S.p.A. e degli interessi maturati (sia di mora che per le rateizzazioni concesse) fino al momento dell’incasso; dall’importo al quale applicare la commissione offerta a titolo di corrispettivo sono esclusi aggi e altre somme quali, a titolo esemplificativo: spese di notifica, di esecuzione, legali e tutte le somme eventualmente dovute per imposte (di bollo, di registro), diritti per il contributo unico sulle spese di giustizia di cui al Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, ove dovuto.
Il corrispettivo massimo contrattuale dovuto all'Appaltatore per il periodo di
riferimento (2 anni), ammonta ad euro 180.000,00 (centottantamila/00). L'Appaltatore ha titolo di trattenere le eventuali spese così come individuate all'art. 9, sub 5) e 6) del capitolato speciale d’appalto.
Gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono stati previsti, poiché la Committente non ha la disponibilità giuridica del luogo in cui si svolge l’appalto.
Ai sensi dell’art. 9 sub 4) del capitolato speciale d’appalto i pagamenti da parte dei debitori dovranno essere effettuati con bonifico bancario su apposito c/c dell’Appaltatore, da questi appositamente aperto per la gestione delle pratiche trasmesse da CLARA S.p.A. ed accessibile alla stessa al fine di poter verificare l’andamento dei pagamenti. Il numero del c/c e le modalità di consultazione devono essere trasmessi a CLARA S.p.A. prima del trasferimento del primo lotto di pratiche. Ad avvenuta riscossione, l’Appaltatore provvederà a versare alla Committente l’ammontare delle riscossioni effettuate, al netto del corrispettivo di competenza calcolato come indicato all’art. 9 sub 5) del capitolato speciale d’appalto, in rate mensili scadenti il decimo giorno del mese successivo al mese di riferimento dell’incasso.
La Committente darà xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall'accertamento tecnico contabile di cui all'art. 26 del DM MIT n. 49 del 07/03/2018 o dal ricevimento della fattura qualora venga presentata dall’Appaltatore in un momento successivo al predetto accertamento.
La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (8011310626) ed essere intestata a CLARA S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01004910384. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.
Si richiama l’art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica. L’Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx indicando il codice univoco 5RUO82D.
La liquidazione della fattura è subordinata all’acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore l’inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti della Committente è applicabile il regime dello “Split Payment” (scissione contabile dei pagamenti).
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di
servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 5 - (Modalità di esecuzione)
L'Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i servizi oggetto del presente contratto con le modalità previste all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto, nel rispetto dei principi contrattuali di etica e correttezza professionale oltre che delle normative di legge.
In particolare l’Appaltatore:
- dovrà attivare a proprie spese un servizio telematico che permetta alla Committente di conoscere lo stato di ogni pratica riguardo all’esito delle notifiche, degli incassi (specificando se corrispondono a quota capitale, interessi o spese), delle dilazioni o rateizzazioni e dello stato delle fasi della riscossione; dovranno essere garantite almeno 2 giornate di formazione specifica al personale della Committente;
- dovrà iniziare la lavorazione delle pratiche trasmesse entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dalla data di trasmissione di ogni lotto. Le pratiche dovranno essere concluse, per ogni lotto, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione delle pratiche, accompagnate da una relazione conclusiva sull’attività svolta;
- dovrà fornire dettagliati rendiconti analitici delle somme riscosse con periodicità mensile, entro il decimo giorno del mese, contestualmente al versamento degli importi incassati. Il rendiconto dovrà essere trasmesso in formato elettronico conforme al tracciato definito dalla Committente di cui all’Allegato 1 al capitolato speciale d’appalto, che permetta di conoscere lo stato di ogni pratica riguardo all’esito delle notifiche, degli incassi (specificando se corrispondono a quota capitale, interessi o spese), delle dilazioni o rateizzazioni, dello stato delle fasi della riscossione.
In caso di inadempimento la Committente applicherà le sanzioni di cui al precedente art. 3 del presente contratto.
Art. 6 - (Obblighi dell’Appaltatore)
L'Appaltatore dovrà essere in possesso, per tutta la durata dell'appalto, dell'iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
La decadenza dell'Appaltatore dalla gestione dei servizi di riscossione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. n. 289/2000 comporta l'immediata risoluzione contrattuale.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del servizio hanno l’obbligo di garantire l’esecuzione delle attività oggetto dell'appalto nel rispetto dei
principi contrattuali di etica e correttezza professionale oltre che della normativa di legge vigente, ai sensi degli artt. 5 e 6 del capitolato speciale d'appalto. La violazione di uno solo dei predetti obblighi determinerà la facoltà per la Committente di risolvere il contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 108, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio; le notizie e le informazioni conosciute in conseguenza dell’esecuzione dei presenti servizi non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. L'Appaltatore dovrà essere in possesso della certificazione del sistema di qualità relativo alle attività oggetto dell'appalto, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in corso di validità.
L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere indenne la Committente da qualsiasi danno diretto o indiretto, materiale o morale, che possa derivare in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi prescritti dal presente contratto e capitolato speciale d’appalto.
La committente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull’andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.
L'Appaltatore dovrà provvedere al versamento delle somme dovute alla Committente con frequenza mensile, entro il decimo giorno del mese successivo al mese di riferimento dell’incasso.
Il mancato versamento delle somme dovute entro le scadenze stabilite costituisce
causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 2, lett. d), del D.M. n. 244/2000.
L'impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte della Committente costituisce causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Appaltatore dovrà impiegare personale in possesso delle necessarie autorizzazioni, in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento dei servizi così come descritti nel capitolato speciale d'appalto, riportante le modalità esecutive dei servizi che dovranno tassativamente essere rispettate.
L’Appaltatore dovrà tassativamente garantire la retribuzione delle risorse umane utilizzate nel corso dell’appalto, provvedendo al rispetto dei minimi salariali previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento.
L’Appaltatore dovrà tassativamente assicurare, secondo la legge vigente, la regolare contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.
Art. 7 - (Responsabilità dell’Appaltatore)
Nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura del servizio.
Art. 8 - (Documentazione da consegnare alla Committente)
All’atto della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la
seguente documentazione:
- polizza assicurativa o bancaria di euro XX (XX00) ai sensi dell’art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per la consegna del servizio. Ai sensi dell’art. 103, co, 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato di cui all'art. 9 del presente contratto.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- Copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati a terzi (tra cui la Committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00, per sinistro e decorre dalla data di consegna dei servizi e dovrà essere mantenuta operativa/valida per tutta la durata dell’affidamento. L’operatività o meno della copertura assicurativa predetta, e/o l’eventuale presenza di sottolimiti, scoperti e franchigie non esonerano l’appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalla suddetta polizza, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’Appaltatore si impegna a fornire ad ogni scadenza anniversaria della polizza assicurativa la documentazione comprovante il rinnovo della stessa.
- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante
l’esecuzione del servizio, che sia sempre reperibile durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;
- un numero di telefono fisso o mobile, di fax e un indirizzo di Posta Elettronica sempre attivi per la ricezione di segnalazioni, note e disposizioni di servizio da parte della Committente. L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;
- l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio, con gli estremi dei documenti di identificazione e di autorizzazione all’esercizio delle attività in oggetto: ad ogni sostituzione o integrazione dovrà tempestivamente aggiornare l’elenco fornito;
- il numero di c/c dedicato al pagamento da parte dei debitori, e le modalità di consultazione dello stesso da parte della Committente;
Durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- a cadenza mensile, contestualmente al versamento degli importi dovuti, rendiconto delle attività svolte, degli importi incassati e dello stato di ciascuna posizione, come indicato all'art. 9, punto 7 del capitolato speciale d'appalto;
- telematicamente le comunicazioni di inesigibilità, nei tempi e secondo le modalità consentiti dalla legge;
- al termine del servizio, una rendicontazione finale del lavoro svolto; tale rendicontazione dovrà essere in formato elettronico e dovrà rispettare il tracciato di cui all’Allegato 1 del capitolato speciale d'appalto.
Art. 9 - (Verifica di conformità)
La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
L'accertamento tecnico contabile non potrà avere durata superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione di rendicontazione delle attività svolte così come previsto all’art. 9, punto 7, del capitolato speciale d’appalto. All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113- bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 10 - (Subappalto)
In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore non può subappaltare le prestazioni poiché, ai sensi dell'art. 11, co. 2, lett. b), del D.M. n. 244/2000 del 18/10/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi costituisce causa di cancellazione dall'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con conseguente decadenza dalla gestione del servizio ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), del medesimo D.M..
Art. 11 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)
La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:
a) nella fattispecie richiamata all'art. 3 del presente contratto con riferimento a
ripetuti inadempimenti tali da determinare un importo complessivo di sanzioni superiori ad € 10.000,00;
b) nella fattispecie richiamata all'art. 3 del presente contratto con riferimento al ritardato pagamento delle sanzioni irrogate;
c) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore;
e) nella fattispecie di cui all’art. 4 del presente contratto;
f) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;
g) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della polizza RC Professionale;
h) nelle fattispecie di cui all’art. 6 del presente contratto;
i) in caso di violazione delle previsioni di cui all’art. 10 del presente contratto in relazione al subappalto;
l) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
m) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di Clara S.p.A." di cui all’art. 15 del presente contratto;
n) nella fattispecie di cui all’art. 16 del presente contratto.
In ordine alla regolazione della fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione della fattispecie sub b) trova applicazione l'art. 108, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione della fattispecie sub c) trova applicazione l’art. 108, co. 2 lett. b secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub d), e), f,) g), h), i), l), m), n) trova applicazione l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell’art. 1672 c.c..
La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 12 - (Recesso)
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle
disposizioni contenute nell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.
In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:
- alle prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- alle spese sostenute dall’Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 13 - (Cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., primo capoverso, l'Appaltatore può, in relazione ai crediti maturati nei confronti della Committente derivanti dal contratto d’appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell’opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stessa.
Ai sensi dell’art. 1260 del c.c. la cessione del credito si perfeziona per effetto del solo consenso tra i contraenti, senza che sia necessario l’assenso del debitore ceduto, tranne i casi espressamente vietati dalla legge.
Art. 14 - (Sospensione)
La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell’art. 107, co. 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell’art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’espletamento dei servizi o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si darà corso alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica a tal fine la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Art. 15 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di CLARA S.p.A.")
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi
della Legge n. 190/2012, il “Piano di Prevenzione della Corruzione” (di seguito anche “Piano Anticorruzione”).
L'Appaltatore aderisce al “Piano Anticorruzione” e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e le condotte che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.
L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
L'Appaltatore manleva la Committente fin d’ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.
L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.
Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal “Piano Anticorruzione”.
Art. 16 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del predetto documento e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.
L’Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.
Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 17 - (Registrazione e spese contrattuali)
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore L’imposta di bollo e di registro sono state assolte per un importo di € XX,00 (XX/00) dall’Appaltatore con pagamento tramite modello F23 in data XX/XX/2019.
Art. 18 - (Trattamento dei dati personali)
CLARA SPA in qualità di titolare (con sede in Xxxxxxx (XX) xxx X. Xxxxx x. 00/x,
Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; Centralino: x00 0000000000), tratterà i dati personali conferiti in ragione del presente contratto d’appalto con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
I dati saranno trattati per tutta la durata del contratto d’appalto e, successivamente alla scadenza del medesimo contratto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori autorizzati dal Titolare o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il Titolare, nella persona della dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, via A. Volta n. 26/a, Email: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; tel.: x00 0000000000).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Art. 19 - (Foro competente)
Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Art. 20 - (Normativa di riferimento)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs.
50/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 21 - (Clausola finale)
Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
x.xx digitalmente x.xx digitalmente
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 3) Durata del contratto e
penali; 4) Corrispettivo dell’affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari; 5) Modalità di esecuzione; 6) Obblighi dell’Appaltatore; 7) Responsabilità dell’Appaltatore; 11) Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto; 12) Recesso; 13) Cessione dei crediti; 14) Sospensione; 17) Registrazione e spese contrattuali; 19) Foro competente; 21) Xxxxxxxx finale.
LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
x.xx digitalmente x.xx digitalmente