CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’ OPERA tra
Registro contratti n. 26 /2017
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’ OPERA
tra
l'Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria X. XXXXX di Lamporecchio, con sede in xxxxxx X. Xx Xxxxxxx, 0 x Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx), nella persona del legale rappresentante la dirigente scolastica XXXXXXXX XXXXXXX
e
il sig. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Cerreto Guidi (FI) il 15.12.1963, domiciliato in xxx Xxxxxxx, 000 Xxxxxxxxxxxx (XX) (X.X. NNCFBA63T15C529X), legale rappresentante della Associazione Sport e Forma individuato quale esperto in grado di realizzare un laboratorio di Psicomotricità e avviamento allo Sport rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia, in ragione dei titoli professionali debitamente documentati negli atti depositati presso la Segreteria
PREMESSO
che l'art. 32 del Decreto 01.02.2001 n.° 44 attribuisce la competenza dell’attività negoziale al dirigente scolastico;
che l’art. 40 dello stesso Regolamento 44/2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e visto l’art. 14 del DPR 275/99;
che è in vigore, in merito, il “Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti”, approvato dal Consiglio di Istituto il 27.06.2008;
che il laboratorio di cui sopra è stato richiesto dagli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia di Mastromarco facente parte dell’ Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio come approvato dal Collegio Docenti del 18/11/2016 e dal Consiglio di Istituto con delibera di approvazione dei progetti del POF del 19/12/2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi della C.M. n.° 279 del 18 giugno 1998;
che lo stesso rientra nella progettazione per l’arricchimento formativo previsto nel POF triennale;
che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti non disponibili all’interno dell’istituzione scolastica;
che è stata esperita la procedura comparativa e la relativa pubblicizzazione sul sito di istituto con avviso prot. n. 8067/B21 del 30/12/2016, ai sensi del D. Lgsv 165/2001 art 7 comma 6;
che all’esito della procedura di selezione è risultata aggiudicataria l’Associazione Sport e Forma unica offerente
che le spese per l’attività suddetta saranno imputate al progetto nel programma annuale;
CONSIDERATO
Che la stipula del contratto è vincolata all’accertamento della copertura finanziaria a seguito di finanziamento da parte dei genitori ;
VISTO
che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Lamporecchio ha curato l'attività istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – L’Esperto (e/o i suoi collaboratori) presterà la sua opera professionale nell'ambito del progetto indicato in premessa, nel pieno rispetto degli obiettivi, delle modalità operative e dei tempi previsti, svolgendo le attività con i bambini della Scuola dell’Infanzia di MASTROMARCO.
Art. 2 - Le attività previste si svolgeranno con le modalità descritte nel progetto.
Sono stati concordati n. 14 incontri di 2 ore ciascuna, per un totale di 28 ore nel periodo gennaio - maggio 2017 + MANIFESTAZIONE FINALE.
Art. 3 - Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata questo Istituto si impegna a riconoscere all’associazione un compenso lordo omnicomprensivo di € 800,00. Ogni altro onere contributivo è a carico dell’esperto contraente e /o del comitato finanziatore.
Art. 4 - Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato al termine dell’attività previa presentazione di fattura/notula da parte dell’Associazione. Le ore previste potranno essere ridotte nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx finanziamento di parte del progetto da parte dei genitori finanziatori. L’esperto si impegna a consegnare una specifica relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. Un apposito registro, opportunamente predisposto, dovrà contenere le firme di presenza dell’esperto, apposte a fianco dell’indicazione del giorno e delle ore di svolgimento dell’attività. Tale registro sarà firmato anche dai docenti della Scuola dell’Infanzia direttamente coinvolti nel progetto.
Art. 5 L’esperto dichiara la propria assunzione di responsabilità connessa sia alla sorveglianza sia alla sicurezza dei bambini durante lo svolgimento delle attività laboratoriali anche in momentanea assenza del personale docente.
Art. 6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
L’esperto provvederà a garantirsi con polizza personale contro eventuali danni che gli dovessero derivare dallo svolgimento dell’incarico o che dovesse causare a terzi.
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Art. 7 - L' Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Lamporecchio fa presente altresì che i dati forniti in occasione della partecipazione al procedimento di selezione e al rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgsv. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
A tale proposito si precisa che il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio.
Art. 8 - L'Istituto Comprensivo di Lamporecchio si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Si precisa che qualora, per responsabilità dell’esperto l’attività venga svolta in misura inferiore all’80% delle ore programmate, così da pregiudicare l’utilità complessiva del lavoro, non sarà erogato alcun compenso da parte dell’Istituto Scolastico.
Art. 9 - Per ogni controversia relativa al presente contratto ci si rivolgerà al competente Foro.
Art. 10 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
Art. 11 - E' vietata la cessione del presente contratto.
Art. 12 – Le spese di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto. Letto, confermato e sottoscritto.
Si allega:
- il progetto;
- il calendario degli incontri programmati; Lamporecchio, 07/02/2017
I CONTRAENTI
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