Contract
Progetto: REV. M.O.G. ex D.Lgs. 231/01 | |||
Documento emesso da Azienda Siciliana Trasporti Spa | |||
Ratificato dal C.d.A. in data / / | MO | 001 | |
Aggiornamento: 00 | REV:00 -. |
IMPLEMENTAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 231/01
Con il presente documento si intende implementare, modificare e/o integrare il MOG 231 già adottato dalla Società al fine di adeguarlo sia alle novelle legislative medio-tempore intervenute che al trasformato assetto statutario-societario di Asta Spa intervenuto nel 2016.
All'uopo si precisa che le implementazioni che seguono erano già state ritenute in conseguenza della emanazione della legge 190/2012 e che, per opportunità ,le stesse vengono raccolte e riepilogate in un unico documento che ha da considerarsi essenziale ed integrante del MOG già adottato.
AST oggi esplica la sua attività nel settore dei servizi pubblici locali e precisamente: Trasporti Urbani ed extraurbani di persone.
AST ha ottenuto la certificazione di conformità alle norme ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 9001/2008 nei settori di progettazione, gestione ed erogazione di servizi di Trasporti Pubblici Locale ( T P L ) in fase di aggiornamento alla luce della norma UNIEN ISO 9001/2015.
Nell'anno 2016 l'Ast ha subito un rilevante cambiamento anche nell'assetto degli organi societari poiché a seguito delle modifiche statutarie sono stati eliminati il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di gestione, sostituiti dalla istituzione del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio sindacale, come da verbale del 16 febbraio 2016.
Le cariche sociali sono state, quindi, elette come da prospetto che segue:
Consiglio di Amministrazione:
Presidente: Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (nominato 16.02.2016); Consiglieri
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx (nominato 9.03.2016); Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx (nominata il 9.03.2016); Collegio Sindacale:
Presidente Dott.ssa Xxxxx X. Xxxxxxxxx (nominata 9.03.2016); Sindaci
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (nominato 9.03.2016); Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (nominato 9.03.2016);ù Sindaci Supplenti:
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (nominata 22.03.2016 che non ha accettato) Rag. Xxxxxxxx Xxxxxx (nominato 22.03.2016).
Dal punto di vista aziendale, con deliberazione del Cda del 31.03.2016 è stato nominato Direttore generale il Xxxx. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 con Ods del 04.10.2016 n. 34 è stato nominato l'Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile Unico del procedimento negli appalti pubblici e nelle concessioni.
LA NOVELLA DI CUI ALLA LEGGE 190/2012
Con l’approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, nel D. Lgs. 231/01 all’art. 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell’art. 2635 codice civile e all’art. 25, comma 3°, viene inserito il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” di cui all’art. 319-quater c.p.
Il panorama dei reati presupposto di cui al D.Lgs n. 231/2001 si amplia e si interseca, quindi, per determinati aspetti con quelli di cui alla legge 190/2012
in particolare:
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
231/2001 CHE DELLA
RILEVANTI SIA NORMATIVA
AI
FINI DEL D.LGS.
ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012)
Nozioni e definizioni
Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.
1) Enti della Pubblica Amministrazione
Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi".
Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici”.
Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti alla categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.
A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:
Enti Pubblici | Categorie di Enti Pubblici |
1) Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: • Ministeri; • Camera e Senato; • Dipartimento Politiche Comunitarie; • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; | 1) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative |
• Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; • Banca di Italia; • Consob; • Autorità Garante per la protezione dei dati personali; • Agenzia delle Entrate; • ISVAP : Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. | 2) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni. |
3) Comunità montane e loro consorzi ed associazioni. | |
4) Enti e Monopoli di Stato | |
5) Rai | |
• Regioni • Province • Comuni | 6) ASL |
5) Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali, e locali: • INPS; • CNR; • INAIL; • INPDAI ; • INPDAP ; • ISTAT ; • ENASARCO. |
Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia
come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex X.Xxx. 231/2001.
In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.
2) Pubblici Ufficiali
Ai sensi dell’art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato Pubblico Ufficiale “agli effetti della legge penale”, colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
In altre parole è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.
Il secondo comma dell’art. 357, cod. pen., elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:
a) poteri deliberativi;
b) poteri autoritativi;
c) poteri certificativi.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.
Xxxxxx sembra infine affermare che, in tale contesto, non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’Ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).
La qualifica di Pubblici Ufficiali rileva nella configurazione dei reati di corruzione propria, impropria ed
in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione.
3) Incaricati di un pubblico servizio
La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.
Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.
L’art. 358 cod. pen., a tale riguardo specifica che: “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi propri della pubblica funzione.
La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.
La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.
In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:
• la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
• la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
• l’apporto finanziario da parte dello Stato;
• la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.
Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.
Sono, pertanto, Incaricati di Pubblico Servizio tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove per “pubblico servizio” si intende un’attività:
a) disciplinata da norme di diritto pubblico;
b) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
c) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
d) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.
La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti.
Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.)
Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.
In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, le somme vengano destinate ad accrescere il patrimonio sociale senza adempiere allo scopo per cui le stesse erano state concesse.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 316 ter cod. pen.)
Il reato si configura allorquando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l’uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.
Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l’induzione in errore mediante artifici o raggiri.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell’utilizzazione di documenti falsi.
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)
Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.
Per ‘artificio’ o ‘raggiro’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta
della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.
L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.
Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.
A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l’aggiudicazione di una licenza pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche giuridiche e tecniche di AST SPA Srl, ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l’aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)
Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, in quanto per ‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)
Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.
L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell’elaboratore, sia al software.
Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare la raccolta e la trasmissione di dati relativi alle informazioni richieste dalle Autorità (ad es., Garante della Privacy, Enti previdenziali ecc.).
Corruzione a) Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen.)
Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per
sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.
Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra).
Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
L’art. 1 co. 75 L. 190/2012 ha apportato rilevanti modifiche ai reati di Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) di cui alla successiva lettera e)
Si evidenzia come il legislatore si sia discostato, quanto alle finalità della dazione o promessa, sia dalla precedente impostazione che così disponeva: “per compiere un atto del suo ufficio”, sia da quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo che impone, agli artt. 2 e 3, di considerare reato la corruzione attiva e passiva in caso di promesse, offerte o dazioni fatte affinché il pubblico ufficiale “compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni”.
Nella vigente versione, invece, sono puniti ai sensi degli artt. 318 e 322 c.p.:
• il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicisticamente “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” e
• chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 322 co. 1 c.p.) “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.
E’ evidente che tale modifica non è solo terminologica, ma è sostanziale perché slega la condotta delittuosa dal compimento di un atto.
b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.)
Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.
E’ necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall’art.
322 cod. pen. (su cui, vedi infra).
c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)
Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
E’ opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell’ambito di un
contenzioso.
d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)
Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all’incaricato di pubblico servizio.
L’incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d’ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.
I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l’erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:
• dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
• da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
• dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.
Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l’erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:
• omaggi e, in genere, regalie;
• dazione/conferimento di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
• assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
• raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
• cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.
A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:
• l’aggiudicazione di una gara pubblica;
• che i prodotti/servizi della Società vengano preferiti ingiustamente – nell’acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti;
• il rilascio di una licenza in difetto dei requisiti di legge o con modalità più celeri;
• la mancata revoca di una convenzione o di un accordo di fornitura;
• un provvedimento autorizzativo a vantaggio della Società.
In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell’ambito di un contenzioso.
Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell’art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod.
pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.
e) Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)
Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l’offerta di una somma di denaro o di un’altra utilità, qualora la promessa o l’offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:
• il compimento di un atto d’ufficio;
• l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio;
• il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
E’, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. E’ necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi retro). Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.
f) Concussione (art. 317 cod. pen.)
Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un IPS, abusando della relativa posizione, costringano o inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ovvero, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si concorra nella condotta.
g) Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)
Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.
Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.
Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.
h) Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)
Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell’attività dell’Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.
Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l’Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l’applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.
i) Art. 2635. - (Corruzione tra privati)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».
L'introduzione del reato di corruzione tra privati mira a colpire i crescenti fenomeni di malcostume tra imprese, sino ad oggi sanzionabili solo sul piano civile qualora lesivi della concorrenza o integranti ipotesi di infedeltà del dipendente o dell'agente.
In realtà è una costruzione più nominale - concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale. Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” di cui al vecchio art. 2635 c.c.
La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinchè questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione
dei loro doveri. Il legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento.
Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.
Mentre la Convenzione di Xxxxxxxxxx intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, nell’art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito.
Il reato così come previsto dal legislatore italiano non è perciò diretto a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.
Il Legislatore prevede la procedibilità d’ufficio qualora dal reato derivi una distorsione della concorrenza.
Può essere chiamato a rispondere ai sensi del disposto del D.Lgs. 231/01 unicamente la società che abbia un rapporto organico con il corruttore, non quella del corrotto.
j) Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
In merito all’intervento normativo sul precedente reato di Concussione previsto dall’art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute all’art. 317 come novellato ed all’art. 319-quater.
Nella previgente versione, il reato di concussione puniva “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.
Oggi:
• è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l’incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
• tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quater c.p.).
Il risultato, ricavabile dal dato letterale, appare il seguente: ora l’incaricato di pubblico servizio che costringa taluno alla dazione non è più perseguibile, non più a sensi art. 317 c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quater.
I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12
Art. 314 c.p. Peculato
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.
Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.
Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata và individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.
Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel
caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.
Art. 323c.p. Abuso d'ufficio.
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno xxxxxxxx è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.” L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.
È comunque necessario che l’atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.
Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.
Può dunque integrare il delitto in parola l’omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.
Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”
Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”
Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.
Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall’art. 13 del Codice degli Appalti richiama l’art. 326 c.p.
Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.
Tra il reato di cui all’art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all’art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l’esclusiva applicabilità di quest’ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.
Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”
Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.
La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia
sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.
Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.
“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”
Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.
Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività.
Il turbamento della regolarità del servizio è l’evento del reato.
Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”
La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all’art. 346 bis c.p., rubricato “traffico di influenze illecite”, fattispecie che non costituisce reato presupposto 231.
L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.
I processi sensibili
Per quanto riguarda l'analisi delle aree a rischio in ottica Legge 190/2012 è stato predisposto il Piano Triennale Anticorruzione.
Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale ex D. Lgs 231/2001, i Processi Sensibili possono essere distinti in:
• Processi Sensibili diretti, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest’ultima interlocutrice diretta di AST SPA Srl, per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
• Processi Sensibili strumentali alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario, o nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.
I Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:
• Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di rilascio di licenze ed autorizzazioni, o convenzioni indispensabili allo svolgimento dell’attività di AST SPA (es. licenze edilizie, ecc.);
• Gestione rapporti continuativi con la P.A. connessi alla gestione della concessione ed alla definizione di altre iniziative (es. partecipazione a conferenze di servizi, pubbliche relazioni, ecc.); procedure per l’ottenimento di finanziamenti di progetti e per la partecipazione a bandi di gara pubblici nell’ambito della formazione e delle attività ad essa connesse;
• Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici nazionali ed estere, partecipazione a studi e progetti di ricerca in collaborazione con la P.A., erogazione di finanziamenti, contributi e consulenze per attività di ricerca e studio;
• Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
• Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro o altri, quali, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i VV.FF., i Ministeri, i Comuni e le Province, le Aziende Municipalizzate, i Gestori di servizi di pubblica utilità, la Commissioni di Collaudo, le Agenzie delle Entrate, Uffici Tecnici, INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro, ASL, Medico competente ex D.Lgs. 81/2008, Autorità Giudiziaria, periti e consulenti tecnici d’ufficio, arbitri;
• Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate
dalla legge;
• Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria;
• Gestione del contenzioso;
• Gestione rapporti osservatorio lavori pubblici e monitoraggio ambientale.
I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:
• Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane;
• Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori;
• Approvvigionamento di servizi o predisposizione di capitolati, contratti e convenzioni per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi;
• Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
• Gestione dei flussi finanziari – pagamenti;
• Gestione dei flussi finanziari – incassi;
• Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati, o Indizione e aggiudicazione gare pubbliche d’appalto per lavori, anche di manutenzione, forniture e servizi nonché partecipazione a gare d’appalto;
• Dazione o ricezione di omaggi e donazioni.
Le funzioni organizzative aziendali di AST SPA coinvolte nella realizzazione delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla documentazione di controllo di tali processi (desumibili dall’elenco documentazione attiva presente in azienda).
Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo
La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Paragrafo che segue in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti della presente Parte Speciale dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nei paragrafi precedenti.
Si prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:
• tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
• che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
• non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e
del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali;
• tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
All’uopo è fatto divieto in particolare di:
a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, allo scopo di influenzare il destinatario nell’espletamento dei suoi doveri e/o allo scopo di trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e nel presente Modello. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali, in occasioni consuete e prestabilite (ad es. festività natalizie) e comunque previa esplicita autorizzazione dell’Amministratore, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell’espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l’ufficio;
d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
g) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
h) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o
Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.
Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:
• la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
• tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di delega in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un’apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);
• tutti i dipendenti di AST SPA dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
• i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell’assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
• tutto il personale aziendale deve seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri eventuali sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
• gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con eventuale indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable attestanti l’attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
• tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
• tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
• le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, verifiche, ispezioni o sopralluoghi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre,
in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l’utilizzo del finanziamento/contributo;
• nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato;
• devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
• tutti i dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell’ambito dei Processi Sensibili;
• eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’Organismo di Vigilanza.
Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell’ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:
• la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l’assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
• i Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;
• i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, la gestione delle procedure di aggiudicazione gare, nonché gli incarichi con i Distributori, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;
• i contratti con i Fornitori, nonché gli incarichi con i Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere proposti e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
• la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.
Principi specifici di condotta e comportamento e componenti del sistema di organizzazione,
gestione e controllo
In relazione ai processi sensibili identificati nella documentazione di risk-assessment i protocolli aziendali:
• definiscono con chiarezza ruoli e compiti nelle diverse fasi sensibili del processo. In particolare tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna, coerentemente con la loro funzione, sulla base di specifica job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità e con stretta rispondenza rispetto ai limiti di spesa ed all’autonomia gestionale di ciascuno;
• individuano la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A.;
• contemplano la segregazione del processo in modo che lo stesso non possa essere interamente gestito da una singola funzione. Laddove il processo, per la particolare delicatezza o perché strettamente connesso ad informazioni riservate o strategiche venga svolto interamente da un soggetto, ogni attività deve essere portata all’attenzione di altro Responsabile e, comunque, sottoposta al controllo dell’Organismo di Xxxxxxxxx;
• prevedono che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dalla procedura di accesso alla convenzione devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
• prevedono che ogni singola frase sia tracciabile e tracciata. Laddove possibile la procedura deve svolgersi con modalità informatica; ove, invece, intervengano comunicazioni - richieste di chiarimenti, integrazioni etc – con esponenti della P.A. diverse dalla comunicazione scritta, di tali comunicazione deve essere redatto apposito verbale e, comunque, il contenuto e le modalità devono essere riassunte in forma scritta (ad es. invio di mail a riscontro dei colloqui intercorsi);
• prevedono che sia definito un sistema di controlli idoneo (ivi compresa la supervisione del responsabile gerarchico) ad evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l’esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per l’aggiudicazione della convenzione;
• prevedono la verifica delle integrazioni;
• prevedono l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla convenzione (ottenuta e non, in corso e/o scadute, in fase di rinnovo etc.);
• xxxxxxxxx che gli accordi e le convenzioni debbano essere definiti per iscritto e con
l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate;
• prevedono che le eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere
(anche in ragione dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne vengano sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’Organismo di Vigilanza.
Nel caso in cui i processi sensibili prevedano movimentazione di denaro oltre a quanto riferito ai punti precedenti i protocolli prevedono:
• procedura di controllo che permetta di incrociare i flussi delle erogazioni con le poste di bilancio;
• procedura che preveda che i pagamenti siano sottoposti al controllo e approvazione della Direzione e dell’Organismo di Vigilanza;
• mantenere traccia delle movimentazioni relative all’attività finanziata;
• sottoporre a controllo legale la documentazione prodotta per la partecipazione alle contribuzioni;
• codificare i movimenti e i flussi finanziari in modo univoco e tracciabile preferibilmente con modalità informatica e/o con duplicazione di controllo;
• prevedere una adeguata reportistica sulle richieste di erogazioni e sullo stato di avanzamento delle stesse;
• prevedere adeguati profili utenti per l’accesso ai diversi livelli del sistema gestionale e alla rete aziendale deputata alla trasmissione di documenti all’ente erogatore del contributo e ove il processo avviene esclusivamente con modalità informatiche;
• prevedere adeguata protezione e isolamento dalla rete aziendale per le postazioni dalle quali sono effettuate le estrazioni dati e i pagamenti ai soggetti pubblici;
• individuare con chiarezza le risorse abilitate ad operare la estrazione/trasmissione dati con i soggetti pubblici;
• prevedere una procedura di modifica periodica delle password di accesso;
• individuare con chiarezza le risorse abilitate ad utilizzare le postazioni deputate all’estrazione dei dati;
• rendere identificabili e tracciabili le transazioni eseguite sulla rete o sul software gestionale, identificando in modo puntuale l’esecutore, i dati inseriti e il momento dell’attività.
In tutti i casi in cui si verificano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione in conseguenza di ispezioni i protocolli prevedono:
• la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero
dotati di apposita procura;
• la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
• laddove la gestione del processo sia affidata in tutto (gestione contenzioso) o in parte (gestione verifiche G.d.F. o Garante Privacy) a soggetti esterni/consulenti individuano la funzione competente al controllo dell’adeguatezza dei corrispettivi riconosciuti al consulente e all’effettività della prestazione;
• xxxxxxxxx l’inserimento nel contratto in outsourcing con il consulente esterno di una clausola di “salvaguardia” in merito all’applicazione del D.Lgs. 231/01.
In relazione al processo di gestione del personale i protocolli aziendali provvedono a:
• garantire che la selezione del personale avvenga sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;
• documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione preposta nel corso dell’attività di gestione del personale, fornendo periodicamente informazioni sul personale assunto o dimesso, mediante l’invio di comunicazioni via posta elettronica all’Organismo di Vigilanza;
• prevedere specifiche procedure aziendali disciplinanti le modalità di formazione del personale dipendente, i criteri per usufruire delle sovvenzioni, contributi e finanziamenti erogati dallo Stato o dall’Unione Europea per promuovere la formazione del personale ed i rapporti con le società fornitrici di lavoro temporaneo;
• garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento in materia selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
• prevedere che la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita siano autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
• assicurare l’archiviazione scrupolosa dei contratti di assunzione e di tutta la documentazione relativa alla gestione del personale della Società presso l’Amministrazione;
• sancire il divieto di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio
del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con AST SPA di qualsivoglia natura, ivi comprese le situazioni in cui tali comportamenti possano condizionare il giudizio di esponenti della Pubblica Amministrazione nel corso di ispezioni, verifiche e/o sopralluoghi.
In merito al processo di individuazione del fornitore:
• la scelta del Fornitore/consulente deve essere effettuata attraverso procedure di evidenza chiare, certe e non discriminanti, assicurando l’orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
• gli accordi con i Fornitori/consulenti, ove diversi dalla procedura di gara, devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all’attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
• i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell’acquisto e/o dell’incarico, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
• non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
• è altresì fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all’autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
• assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito dei processi di approvvigionamento/consulenza in oggetto;
• il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute viene effettuato secondo i principi stabiliti dalle specifiche procedure di pagamento;
• i contratti con i Fornitori devono prevedere l’inserimento sistematico di una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
• gli ambiti di responsabilità/poteri dei Consulenti esterni con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che
regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi;
La gestione dei pagamenti e della cassa sono processi strumentali alla commissione dei reati indicati in questa parte speciale. E' quindi necessario specificare che:
• AST SPA Srl non può effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
• i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell’elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
• AST SPA non può concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
• l’autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l’assetto organizzativo e l’organigramma aziendale in essere ;
• il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata ed identificata .
Anche l'attività di sponsorizzazioni e/o gestione di liberalità può essere strumentale alla commissione dei reati precedentemente elencati. Per questo motivo:
• è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell’espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
• atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
• agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in
occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
• il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
• i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l’ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx
Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’Organismo di Vigilanza nel documento denominato ‘Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’Organismo di Xxxxxxxxx, tra l’altro, deve:
• verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
• vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
• verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
• comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
• curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività.
Documentazione applicativa
I principi indicati all'interno della presente sezione sono riportati (quando possibile) all'interno di:
• Mansionari dei dipendenti;
• Procedure Gestionali;
• Regolamenti interni;
• Delibere di C.d.A.;
• Ordini di Servizio;
• Deleghe e Procure;
Tale documentazione prevede anche compiti e mansioni in merito alle comunicazioni da fare all'Organismo di Vigilanza oltre che specifiche indicazioni in merito alle registrazioni da mantenere per avere evidenza delle attività svolte.
NOVITA' LEGISLATIVE
REATI SOCIETARI, REATI AMBIENTALI, AUTORICICLAGGIO
La L. 69/2015 è entrata in vigore il 14 giugno 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (“Legge Anticorruzione”).
I principali obiettivi che il Legislatore si prefissa con la nuova “Legge Anticorruzione” consistono nel
contrasto dei fenomeni corruttivi attraverso diverse misure che vanno da un generale incremento delle sanzioni per i reati contro la Pubblica Amministrazione, prevedendo il recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, al rafforzamento degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alla revisione del reato di false comunicazioni sociali.
In particolare, la Legge 27 maggio 2015 n. 69(G.U. n.124 del 30-5-2015), all’articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo 25-ter del Dlgs 231/01.
Da altro canto, la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”(G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell’impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del Dlgs 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.
REATI AMBIENTALI
Art. 000 xxx x.x. (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o undeterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 250 a 600 quote.E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda, per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniariaper l’ente da 400 a 800 quote.
E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda.
Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sonodiminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniariaper l’ente da 200 a 500 quote.
Art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti).-
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dalpresente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniariaper l’ente da 300 a 1000 quote.
Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita').
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniariaper l’ente da 250 a 600 quote.
REATI SOCIETARI
Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).-
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenticontabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniariaper l’ente da 200a 400 quote.
Art. 2621-bis c.c (Fatti di lieve entita')
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinataridella comunicazione sociale.
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniariaper l’ente da 100 a 200 quote.
Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle societa' quotate).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e iliquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale lastessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o leomissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 400 a 600 quote.
Art. 25-ter (sanzioni).
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previstodall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria daduecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria dacento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previstodall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria daquattrocento a seicento quote;
c) abrogata;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, previstadall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzionepecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria daduecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nellecomunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo2624, primo comma, del codice civile, la sanzionepecuniaria da centoa centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nellecomunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'articolo2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria daduecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria dacento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previstodall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centoa centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniariada cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili edelle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, lasanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quotesociali o della societa' controllante, previsto dall'articolo 2628del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottantaquote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniariada centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali daparte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile,la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previstodall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria dacentocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 delcodice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflittod'interessi previsto dall'articolo 2629-bis delcodice civile, lasanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delleautorita' pubbliche divigilanza, previsti dall' articolo 2638, primoe secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria daduecento a quattrocento quote;
((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote)). 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1,l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
TESTO ART. 25-UNDECIES MODIFICATO
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
((a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzionepecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzionepecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzionepecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo452-octies, la sanzione Pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452- sexies, la sanzionepecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzionepecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzionepecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote).
(1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre allesanzionipecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previstedall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per ildelitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquantaquote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino aduecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria dacentocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzionepecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniariada trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e daquattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzionepecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel casoprevisto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel casoprevisto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino aduecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
C) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis,comma 1, della medesima legge n.150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena nonsuperiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nelmassimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, incaso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decretolegislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente leseguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzionepecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentoquote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte dellameta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256,comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, letterea), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
AUTORICICLAGGIO (art. 25octies)
Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014, per disciplinare il meccanismo della cd. voluntary disclosure, diretto a favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero. Il
reato (nuovo art. 648ter.1, c.p.) punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo (di seguito, anche “reatobase”) che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita della provvista. Al contempo, si prevede la non punibilità delle condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita, in linea con l’assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reatobase (il c.d. post factum non punibile). Infatti, se il solo godimento delle utilità illecite fosse oggetto di autonoma sanzione, verrebbe duplicata la risposta sanzionatoria in relazione a condotte che sono riconducibili allo stesso fatto di reato e che, quindi, esprimono un disvalore penale unitario. . La disciplina della nuova fattispecie mira, in via principale, a rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità economica e al riutilizzo delle risorse di provenienza illecita, nonché a incentivare l’adesione alla voluntary disclosure, poiché la punibilità per autoriciclaggio è esclusa per coloro i quali si avvalgano di tale meccanismo. Sul piano sanzionatorio, l’art. 648 ter.1, c.p. prevede che il reato di autoriciclaggio è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a
25.000 euro. Se il reato base è meno grave, vale a dire punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, la misura della pena è ridotta: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro, salvo il caso in cui il reatobase sia stato commesso avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare associazioni mafiose. In tale ipotesi, infatti, si applica comunque la misura ordinaria della pena. Inoltre, la pena è: i) aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di una attività bancaria, finanziaria o comunque professionale; ii) diminuita se l’autore della condotta si è adoperato per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione delle utilità illecite. Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità dell’ente, sono applicabili le stesse sanzioni che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui allo stesso art. 25octies ). In particolare, si applicano le sanzioni: i) pecuniaria da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 quote, laddove il reatobase è punito con reclusione superiore nel massimo a 5 anni; ii) interdittive per un tempo non superiore a 2 anni.
Provenienza delle risorse reinvestite dall’esterno;
In questo scenario, non si pone alcun problema di aggiornamento dei principi comportamentali dei Modelli Organizzativi, dei protocolli e dei presidi di controllo interni, potendo ritenersi già efficaci procedure quelli già adottati dalle organizzazioni per prevenire il rischio di incorrere nella “responsabilità 231” per la commissione dei reati ex artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.
Provviste illecite derivanti da attività interne
Illeciti già rientranti tra i reati presupposto del Dlgs 231/01
In questi casi, la modalità più efficace per impedire il riciclaggio di tali utilità è la prevenzione dei reati base da cui le utilità originano. Ma questo scenario non presenta problemi pratici nell’aggiornamento
dei Modelli Organizzativi. Infatti, il reato-base del delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p. rientra fra quelli già presupposto del Dlgs 231/01, per i quali sono stae adottate delle misure atte a pevenire il verificarsi di tali reati.
Illeciti non rientranti tra i reati presupposto del Dlgs 231/01
Se invece le provviste illecite derivano da reati non già presupposto della “responsabilità 231” (come nel caso dei reati tributari, ad esempio, per la realizzazione dei quali si determina la permanenza in azienda, quale profitto dell’illecito, della somma corrispondente all’importo della somma evasa) si devono adottare dei protocolli comportamentali e presidi di controllo incentrati, non tanto sulla provenienza del denaro o delle utilità, potenzialmente di difficile “tracciabilità”, quanto sulle modalità di utilizzo delle stesse, cercando di limitare la probabilità al ricorso a comportamenti e tecniche idonei ad ostacolare in concreto l’individuazione della provenienza illecita delle provviste. In particolare, si dovranno stabilire con proptocolli ad hoc regole e controlli rigorosi operazioni come giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti/crediti, conferimenti, e quanto altro possa rendere più difficile la tracciabilità delle operazioni di contabilità aziendale.
Sempre in relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già individuati, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare all’ente denaro, beni o altre utilità. Tra i delitti presupposto menzionati, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:
• Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
• Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
• Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
• Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).
• Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:
• Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
• Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
• Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, 74/2000);
• Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, 74/2000);
• Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, 74/2000);
• Indebita compensazione (art. 10 quater, 74/2000);
• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, 74/2000).
Attività sensibili rispetto al rischio di commissione di reati richiamati dall’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01
Sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, le aree di attività diella azienda ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall’eventuale commissione dei reati sono quelle che ineriscono:
all’utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione; alla realizzazione di investimenti;
alla pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo, ivi compresi la conclusione ed esecuzione di contratti tra l'azienda ed altre società del Gruppo;
alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l’utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l’esterno o dall’esterno.
PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO
Scopo del presente protocollo di condotta è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di acquisto e vendita di beni o servizi nell’interesse o per conto della società.
Ambito di applicazione del protocollo e destinatari
Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all’interno della società (d’ora in avanti “Destinatari del Protocollo”), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili.
Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili
In ragione delle attività svolte, sono particolarmente tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo oltre agli amministratori della Società, i dipendenti e i dirigenti delle seguenti direzioni, settori e dipartimenti:
Direzione Generale;
Amministrazione, Finanza, Controllo e Acquisto Materiali ; Commerciale e Logistica;
Marketing e Controllo;
Elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Il presente paragrafo mira ad indicare alcuni dei fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto e alle operazioni economiche/commerciali da porre in essere.
Nell’ambito delle proprie funzioni ed attività di competenza, i Destinatari del presente protocollo assegnano agli elementi di valutazione di seguito descritti il rilievo che essi ritengono appropriato per la definizione del rischio relativamente all’attività da realizzare.
Criteri di valutazione concernenti il cliente e/o partner commerciale
In caso di cliente e/o partner commerciale persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. Rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l’utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi di legge.
In caso di cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l’individuazione del titolare effettivo o dell’effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.
Assume altresì rilievo la connessione del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative cliente e/o partner commerciale-non persona fisica; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità.
Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali. Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell’esecutore e dell’eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al Destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l’utilizzazione da parte del Destinatario stesso.
Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell’eventuale esecutore nel fornire le informazioni
richieste ovvero l’incompletezza o l’erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l’individuazione dell’eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell’operazione).
Valutazione del c.d. “rischio paese”
Ogni qualvolta la Società intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio o con soggetti che hanno sede/domicilio o residenza in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di “moralità” della controparte di seguito indicati), deve essere effettuata un’attività di analisi per valutare il c.d. “rischio paese”.
Rilevano a tal fine, la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell’attività svolta o comunque degli affari del cliente e/o del partner commerciale, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale della Società.
Assume altresì particolare rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di “economia sommersa” e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.
A tal fine, le aree interne interessate nello svolgimento delle attività sensibili di cui alla presente, prima di intraprendere le predette iniziative economiche/commerciali, procedono alla consultazione delle liste nominative della mappa sul rischio terrorismo stilata dagli organismi internazionali competenti, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte.
Valutazione di requisiti di moralità della controparte
Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all’ente controparte (in quest’ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.). Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di “moralità” della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l’affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta.
DESTINATARI
Il presente si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).
Possono altresì essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nel presente, anche i seguenti soggetti esterni:
- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società.
Principi generali di comportamento
Tutti i Destinatari del presente dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.
In questo senso, la società e tutti i destinatari del presente saranno tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i diversi fornitori e partner commerciali e finanziari, anche qualora gli stessi siano identificati in società appartenenti al Gruppo.
Tutti i Destinatari della presente e, in particolare, i ruoli interessati alle attività sensibili sono chiamati a tener conto della predetta procedura, anche ai fini della stretta osservanza dei principi e delle regole di condotta di cui al Modello Organizzativo nonché in funzione di prevenzione dei rischi di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
Denunzia all’OdV
Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del presente, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa: la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato presupposto del D.Lgs 231/2001, ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nel presente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni.