REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONTEMURLO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONTEMURLO
(Provincia di Prato)
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CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
CIG CUC 7440387197 - CIG DERIVATO .
L’anno duemila (20 ), il giorno ( ) del mese di , in Montemurlo, nella residenza comunale posta in xxx Xxxxxxxxx, 000/000, avanti a me, dr.ssa Xxxx Xxxxxx, Segretario Generale del predetto Comune e come tale autorizzato a ricevere e rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’art. 97, co. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:
A) dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Cantagallo (Po) il 13/12/1956 domiciliata presso la sede comunale nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Montemurlo, CF. 00584640486 e P.IVA 00238960975, la quale interviene nel presente atto e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, di seguito denominato comune committente;
B) , nat_ a ( )
il , nella sua qualità di
, con sede legale a
, come rilevato dalla certificazione della
C.C.I.A.A. di n. dell' , la quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell’interesse esclusivo del soggetto che rappresenta, di seguito denominato appaltatore. PREMESSO CHE:
1) con determinazione n. del , esecutiva, veniva stabilito di procedere all'appalto del servizio di refezione scolastica, per il periodo 01.09.2018-31.08.2023;
2) con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara, da tenersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in applicazione dell'art.95, comma 3, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di € 5.317.964,70, oltre all'importo di € 165,00, IVA esclusa, per oneri della sicurezza conseguenti all'applicazione del DUVRI, non soggetti a ribasso, e € 17.500,00 per interventi a carico dell'aggiudicatario rimborsati dall'Amministrazione, per un totale presunto di € 5.335.629,70;
3) a seguito di procedura aperta l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato a , come risulta dai verbali delle sessioni di gara tenutesi nei giorni
; (indicare eventuale cooperativa
esecutrice);
4) con determinazione n. del il
servizio è stato definitivamente aggiudicato all'appaltatore per l'importo contrattuale di € ( );
5) detta determinazione ha assunto piena efficacia dal , stante la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara a carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Oggetto del contratto)
1. Il Comune di Montemurlo, come sopra rappresentato, conferisce l'appalto relativo ala refezione scolastica per il periodo 01.09.2018-31.08.2023 a
, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna e si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività inerenti il servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad esso allegati, come elencati al successivo art. 4, o in esso richiamati, nonché all’osservanza della normativa in materia e del Codice Civile, nonché del D.Lgs 50/2016. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sulle attività oggetto della prestazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.
Art. 2 (Corrispettivo dell'appalto)
1. L’importo contrattuale ammonta a € (euro
), oltre IVA nella misura di
legge, di cui :
a) € (euro ) per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio;
b) € 165,00 (euro seicentocinquantaquattrovirgolazero) per oneri afferenti la sicurezza per i rischi interferenziali;
c) € 17.500 (euro diciassettemilacinquecento) per interventi a carico dell'aggiudicatario.
2. L'importo contrattuale è stato calcolato sulla base del prezzo a base d'asta depurato del ribasso offerto in sede di gara, pari a %. Il corrispettivo dovuto dal Comune è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e di qualsiasi onere inerente e conseguente l’appalto. I3. Il prezzo dell'appalto resta immodificabile nel primo anno di durata del contratto. A decorrere dal secondo anno contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'adeguamento del prezzo avverrà a seguito di formale istruttoria da parte del RUP. Qualora non fossero disponibili i dati previsti, si farà riferimento agli ordinari indici ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo, con riferimento al mese di luglio. Tale indice rappresenta il limite massimo oltre il quale non sarà possibile alcuna altra determinazione del compenso revisionale, salvo circostanze eccezionali che dovranno essere provate e documentate dall'appaltatore.
4. Le fatture saranno contabilizzate sulla base del servizio effettivamente prestato e dovranno essere inviate al Comune di Montemurlo, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo PEC:
xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; esse saranno liquidate successivamente all'esito favorevole del possesso dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti pubblici e della positiva verifica degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di registrazione del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: acceso presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
5. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture darà diritto all'appaltatore di chiedere l'applicazione degli interessi di mora stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti fattispecie, nel qual caso detto termine sarà interrotto e i pagamenti saranno sospesi fino alla regolarizzazione della posizione dell'appaltatore, senza che le sospensioni diano diritto ad interessi e/o risarcimento danni di alcun tipo:
- l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-bis del
D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche;
- l'irrogazione di penali di cui all'art. 31 del capitolato speciale di appalto da parte del responsabile del procedimento;
- l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione.
Art. 3 (Durata dell'appalto)
1. Il presente contratto avrà durata dal 01.09.2018 al 31.08.2023.
Art. 4
(Allegati contrattuali e obblighi dell'appaltatore)
1. L’appalto viene concesso dal Comune di Montemurlo ed accettato da
sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:
a) capitolato speciale di appalto ed allegati;
b) progetto tecnico;
c) DUVRI;
d) offerta economica.
2.I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e lettera d), sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dal Comune Committente presso il servizio Contracting e Contenzioso.
3. Sono a carico totale dell'appaltatore gli oneri previsti all'art. 12 del capitolato speciale di appalto.
4. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente il comune committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
5. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che il comune committente ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a sua volta a trasmettere copia del Decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il comune committente, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'appaltatore per iscritto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni Art. 5
(Responsabilità e garanzie)
1. L’appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del Comune Comittente o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto, con conseguente esonero del comune committente da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze assicurative, valide fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione:
- polizza assicurativa di responsabilità civile rischi vari (responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro) n. , emessa
da , in data .
2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, mediante
n. - emessa il
da
, per l’importo di €
, in applicazione dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, ridotto del 50% per gli effetti del combinato art.103, comma 1, e art. 93,
comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, essendo l’Appaltatore in possesso di
certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.
rilasciato dall'organismo Accreditato
).
3. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che il comune committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il comune committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto, in modo tale che l’importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell’appalto; resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata ai
sensi di legge.
Art. 6
(Norme sulla sicurezza)
1. Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, prevede l’esistenza di rischi interferenziali, per cui si è resa necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che è parte integrante del presente contratto.
2. L'appaltatore ha comunicato i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, degli Addetti antincendio e degli Addetti pronto soccorso, in possesso dei requisiti di legge, richiamati all'art. 17 del capitolato speciale di appalto, e si è impegnato a rispettare i seguenti adempimenti:
1) svolgimento di adeguate e documentate attività di informazione e formazione dei propri lavoratori e addetti a vario titolo impiegati nei servizi in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 36-37, D.lgs. n. 81/2008 e smi, comprendenti l’organizzazione di almeno due prove di evacuazione annuali, dandone informazione al comune committente tramite invio di copia del verbale entro i 15 giorni successivi alle prove stesse;
2) presentazione del piano di emergenza interno a firma del datore di lavoro e del RSPP;
3) dotazione agli operatori impiegati nel servizio dei necessari DPI e di apposita tessera di riconoscimento;
4) costante aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 81/2008;
5) utilizzo degli spazi rispettando la loro destinazione e per le attività per le quali gli stessi sono abilitati, in conformità alle prescrizioni stabilite dal comune committente con il presente contratto e rispettivi allegati, dal DUVRI e da tutta la documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle prescrizioni connesse all'agibilità dei locali e alla normativa antincendio, dotando ogni struttura destinataria del servizio della cassetta di pronto soccorso, come previsto dal decreto n. 388/2003, con obbligo di reintegrare costantemente i prodotti utilizzati;
6) rispetto, anche da parte di terzi, di tutte le disposizioni di cui al presente contratto, le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore e disposti, di volta in volta, dalle autorità competenti;
7) applicazione di tutte le misure atte ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi a carico di chiunque usufruisca del servizio e degli operatori impiegati, garantendo la loro incolumità, con particolare attenzione alle attività di sorveglianza sanitaria a cura del medico competente, rispettando le modalità e le frequenze prescritte dal documento di valutazione dei rischi.
3. Il Comune Committente si riserva il diritto di indicare eventuali ed ulteriori adempimenti in materia di sicurezza, in merito ai quali l’appaltatore dovrà adeguarsi entro 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione.
Art. 7 (Subappalto)
1. (se l'aggiudicatario ha espresso volontà di subappaltare in sede di
offerta) E’ consentito il subappalto esclusivamente per le operazioni di trasporto e consegna dei pasti nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, come previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
(se l'aggiudicatario non ha espresso volontà di subappaltare in sede di offerta) E’ fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altri soggetti il servizio oggetto di appalto, pena la risoluzione del contratto. Non è considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per la manutenzione e per gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 8
(Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. L'appaltatore è, inoltre, obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono viene eseguito l'appalto.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il comune committente potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, sospendere l’emissione dei mandati di pagamento e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, anche all’escussione della cauzione definitiva. Sulle
somme sospese non saranno corrisposti interessi, né l'appaltatore potrà porre eccezioni o pretendere risarcimenti da parte della stazione appaltante.
Art. 9
(Penalità e risoluzione del contratto)
1. In caso di inadempienze e penalità si applica l'art. 15 del capitolato speciale di appalto, come le modalità prescritte.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) cessione del contratto;
b) subappalto non autorizzato;
c) ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
d) grave inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione dei centri di produzione pasti;
e) utilizzo di derrate alimentari in violazione alle norme previste dal contratto e allegati relativi e dalla normativa vigente, sia per gli aspetti igienici che per le caratteristiche merceologiche;
f) accertamento di episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare;
g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) interruzione non motivata di servizio;
i) mancato rispetto della normativa e delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) mancato rispetto della normativa e delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
k) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste nell'offerta di gara;
l) Applicazione di n. 3 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste nell'art.15;
m) errore nella preparazione e somministrazione di dieta speciale tale da pregiudicare, in modo grave, la salute dell'utente.
3. Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, nonché al riconoscimento della responsabilità civile e penale, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata.
4. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione di diritto del contratto, anche se sopravvenute:
- l’impossibilità accertata, per l’appaltatore, a realizzare la prestazione ad iniziata esecuzione del presente contratto;
- le violazione di obblighi derivanti dal DPR 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”.
5. Il comune committente, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la possibilità di recedere dal contratto di appalto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere all’appaltatore le somme dovute per le prestazioni sino a quel giorno maturate.
6. È fatto salvo ogni diritto della stazione appaltante al risarcimento per i
danni subiti.
Art. 10 (Risoluzione delle controversie)
1. Eventuali controversie tra il comune committente e l'appaltatore durante l’esecuzione del servizio, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 206 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo xxxxxxx non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale ed eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Prato.
Art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’appalto è il seguente: CIG CUC 7440387197 – CIG DERIVATO .
2. L'appaltatore, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modifiche, si impegna:
a) ad utilizzare il conto corrente o lo strumento idoneo già comunicato al Comune come conto dedicato alle operazioni finanziarie relative alla gestione del presente contratto;
b) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente rapporto, quali, ad esempio, subappaltatori o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta di detti contratti;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora il contraente avesse notizia di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto c), informando contestualmente sia il Comune di Montemurlo che la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 12 (Trattamento dei dati personali)
1. Il Comune conferisce all'appaltatore, che ne diviene responsabile, ai fini dell'esecuzione del contratto, i dati relativi agli utenti, classificati come personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri:
- la comunicazione e l’aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività regolate dal presente contratto, che rientrano tra le finalità istituzionali del Comune nell’ambito dei servizi educativi, ed in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto;
- è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge;
- i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza del presente contratto.
2. L'appaltatore rende noto, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, i responsabili del trattamento dei dati.
3. L'appaltatore dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal X.Xxx. n. 196/2003 e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso descritte ed in particolare quanto stabilito dall'art. 11, commi 1 e 2;
- di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento del servizio sono dati personali e sensibili e, come tali, sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 196/2003;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare semestralmente ogni anno sulle misure di sicurezza adottate e di informare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
4. Si applica l'art. 17 del Capitolato speciale di appalto.
Art. 13 (Spese contrattuali)
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, senza eccezione alcuna, sono a totale carico dell’appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto ad IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. L’imposta sul valore aggiunto, alle
aliquote di legge, è a carico del Comune.
3. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi del n. 27 bis, tabella B, del D.P.R. n.642/1972.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 . Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 18 (diciotto) pagine a video.
Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i.
L'appaltatore (firmato digitalmente)
Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona (firmato digitalmente) Il Segretario Generale (firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i.
Il Segretario Generale ( firmato digitalmente)