Stipulare un contratto
ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro
Stipulare un contratto
di apprendistato professionalizzante
Forma, durata del periodo formativo e contenuto del contratto
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Il datore di lavoro che assume un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro obbligatoriamente in FORMA SCRITTA.
Il contratto deve contenere:
1
l'attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto
2
la durata del periodo di prova (secondo le previsioni della contrattazione collettiva) e del periodo di formazione in apprendistato, nell'ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva
3
il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale
4
la qualificazione contrattuale che potrà essere acquisita al termine dell'apprendistato.
La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi, ad eccezione dei casi individuati dai CCNL con riferimento alle attività stagionali.
Il periodo di formazione previsto per l'apprendistato professionalizzante ha una durata massima di TRE ANNI; per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni. Le durate indicate vanno sempre intese come limite massimo; a seconda delle esperienze professionali già maturate o dei precedenti percorsi formativi, l'impresa può determinare una durata inferiore per il periodo formativo di apprendistato con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
Obblighi correlati all'attivazione del contratto
Comunicazione telematica
Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l'assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro per l'Impiego competente, secondo le modalità stabilite dalla Regione (sistema SARE).
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Piano Formativo Individuale (PFI) per la formazione professionalizzante
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), da predisporre entro 30 giorni dall'assunzione.
Il PFI descrive il percorso formativo del singolo apprendista in relazione agli obiettivi da conseguire, individuati con riferimento ad un "profilo" coerente fra quelli elaborati dalla contrattazione collettiva. Il PFI deve, inoltre, contenere:
⮊ i dati relativi all'azienda, all'apprendista e al tutor o referente aziendale
⮊ l'indicazione del profilo professionale o formativo di riferimento, con gli obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze e competenze professionalizzanti
⮊ le modalità di articolazione e di erogazione della formazione professionalizzante
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Tutor o referente aziendale
L'azienda deve individuare un tutore o referente aziendale, il cui ruolo e le cui caratteristiche sono definiti dalla contrattazione collettiva. La maggior parte dei CCNL/Accordi stabilisce che il tutor aziendale (ove diverso dal titolare dell'azienda stessa) debba possedere un livello d'inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista è destinato a conseguire e che debba seguire l'attuazione del PFI che egli stesso contribuisce a stilare.
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La contrattazione collettiva
Per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario partire dal contratto collettivo che si intende utilizzare come quadro di riferimento. Infatti, il contratto collettivo integra la normativa sull'apprendistato specificandone alcune norme per l'utilizzo (salario, orario di lavoro, ferie, ecc.) e, in particolare individua le modalità di svolgimento della formazione.
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I profili professionali
I profili professionali (denominati anche "profili formativi") descrivono un mestiere o ruolo professionale in termini di competenze necessarie al presidio dei processi di lavoro. In funzione dei profili professionali, e quindi delle competenze che dovrà acquisire l'apprendista per svolgere le prestazioni richieste, devono essere progettati, erogati, monitorati e valutati i percorsi di formazione. Pertanto, il Piano Formativo Individuale è costruito a partire dal profilo professionale di riferimento.