Inter-User Agreement tra
Inter-User Agreement tra
User e
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A
Sommario
Clausola Pagina
1 Definizioni e criteri interpretative 1
2 Obblighi di allocazione e di consegna 2
3 Rimborso del GNL fornito 2
4 Utenti inadempienti 3
5 Unità di Coordinamento 4
6 Requisiti di Credito 5
7 Fatturazione e Pagamento 5
8 Adesione da parte di Altri Utenti 7
9 Durata e Risoluzione 7
10 Limitazioni di Responsabilità 7
11 Risoluzione delle controversie 8
12 Varie 8
Allegato 2 – Modello di Inter-User Agreement
Il presente INTER-USER AGREEMENT che reca la data [●] è concluso
TRA
1 Ciascun soggetto che ha o avrà diritto a ricevere i Servizi presso il Terminale per effetto della stipula di un Contratto di Capacità con il Gestore e che, sottoscrivendo il presente Inter-User Agreement, diviene parte del presente contratto,
(ciascuno definito come Utente e, collettivamente, come Utenti); e
2 OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., società di diritto italiano, registrata in Italia, P.I./Cod.Fisc. numero 07197231009, con sede legale in in Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx (Gestore),
CONSIDERATO CHE
A. L’Utente ha stipulato un distinto Contratto di Capacità con il Gestore per la fornitura dei Servizi presso il Terminale, in base alle condizioni stabilite in tale Contratto di Capacità.
B. L’Utente ha accettato di essere vincolato al rispetto delle procedure stabilite nel Codice di Accesso che prevede specifiche modalità attraverso le quali ciascun Utente condividerà il GNL scaricato dai propri Cargo presso il Terminale.
C. Il Gestore dovrà monitorare taluni aspetti collegati alle suddette modalità di condivisione del GNL e notificare prontamente le relative informazioni agli Utenti, come specificato nel presente Inter-User Agreement, nel Codice di Accesso.
D. Il presente Inter-User Agreement stabilisce, inoltre, i diritti e le obbligazioni tra tutti gli Utenti in materia di scambio di GNL presso il Terminale, in conformità con la clausola 3.2.5 del Codice di Accesso.
E. Ogni Utente che abbia stipulato un Contratto di Capacità con il Gestore potrà aderire al presente Inter-User Agreement in conformità con quanto disposto dal successivo Articolo 8.
LE PARTI DICHIARANO DI ESSERE GIURIDICAMENTE VINCOLATE DA QUANTO SEGUE:
1 Definizioni e criteri interpretativi
1.1 Definizioni
1.1.1 Salvo che non siano definiti diversamente, i seguenti termini in maiuscolo nel presente Inter-User Agreement hanno il significato indicato nella Clausola 1.1.1 del Codice di Accesso.
1.1.2 Inoltre, i seguenti termini avranno il seguente significato:
Codice di Accesso significa il Codice di Accesso che stabilisce i termini e le condizioni per la fornitura dei Servizi presso il Terminale, la cui versione più aggiornata sarà reperibile presso il sito web del Gestore;
Contratto di Cessione significa, in relazione a ciascun Utente, l'accordo stipulato da un Utente, come descritto più dettagliatamente dall’Articolo 4;
Garanzia del Credito Inter-User Richiesta ha il significato ad esso attribuito dall’Articolo 6.2;
Garanzia Inter-User della Società del Gruppo ha il significato ad esso attribuito dall’Articolo 6.2(a);
Informazioni Riservate ha il significato ad esso attribuito dall’Articolo 12.4.1;
Garanzia di Credito Inter-User ha il significato ad esso attribuito dall’Articolo 6.2.1(b);
Parte significa parte contraente del presente Inter-User Agreement;
Utente Ricevente ha il significato ad esso attribuito dall’Articolo 2.2;
1.2 Interpretazione
Il presente Inter-User Agreement sarà interpretato alla luce delle disposizioni della Clausola 1.1.2 del Codice di Accesso. Inoltre:
(a) per Articoli si intendono gli articoli del presente Inter-User Agreement;
(b) per Allegati si intendono gli allegati del presente Inter-User Agreement; ed infine
(c) per Clausole e Capitoli si intendono le clausole e i capitoli del Codice di Accesso.
2 Obblighi di consegna
2.1 Obblighi di consegna
2.1.1 Ciascun Utente si obbliga, fermo restando quanto previsto dall’ Articolo 2.1.2, a garantire che la consegna del Cargo Confermato venga effettuata ai sensi del Programma Trimestrale delle Discariche.
2.1.2 L’Utente non sarà tenuto ad ottemperare all’obbligo derivante dall’Articolo 2.1.1 qualora la consegna al Terminale del Cargo Confermato ai sensi del Programma Trimestrale delle Discariche non venga effettuata per i seguenti motivi:
(a) Condizioni Meteorologiche Avverse;
(b) eventuali cancellazioni delle Navi Metaniere da parte del Gestore per qualunque motivo ad esclusione di casi imputabile all’Utente; e/o
(c) Forza Maggiore quando il Gestore è la Parte Colpita.
2.2 Conseguenze per la mancata consegna
Qualora un Utente non consegni un Cargo Confermato che avrebbe dovuto consegnare in ottemperanza ai suoi obblighi derivanti dall’Articolo 2.1.1, a meno che ciò sia dovuto per le ragioni di cui all’Articolo 2.1.2 e salvo che l’Utente trovi una soluzione che, comunicata al Gestore, questi verifichi che sia accettabile dagli altri Utenti e/o dal Gestore stesso, nel caso in cui trovi applicazione la Clausola 3.4.1.6 del Codice di Accesso, entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla cancellazione del Cargo Confermato, l’Utente sarà considerato un “Utente Ricevente” e sarà soggetto ai Rimedi per la Risoluzione della Controversia di cui all’Articolo 3.2.
3 Restituzione del GNL fornito
3.1 Mancata consegna di un Cargo Confermato
Un Utente Ricevente non avrà più diritto alla propria Quota Percentuale di tale Cargo Confermato né di altri Cargo Confermati precedenti e successivi nel corso di tale Mese.
3.2 Rimedi per la Risoluzione della Controversia
Qualora l’Utente Ricevente non fosse in grado di rendere disponibile il GNL nei serbatoi agli altri Utenti del relativo Periodo di Riconsegna e/o al Gestore, nel caso in cui trovi applicazione la
Clausola 3.4.1.6 del Codice di Accesso, in maniera che questi/o ultimi/o non siano/sia pregiudicati/o dalla mancata consegna del Cargo Confermato, ed a meno che l’Utente trovi una soluzione che, comunicata al Gestore, questi verifichi che sia accettabile dagli altri Utenti e/o dal Gestore stesso, entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla cancellazione del Cargo Confermato, allora:
(a) Qualora l’Utente Ricevente notifichi al Gestore la mancata consegna di un Cargo Confermato prima dell’inizio del Periodo di Riconsegna del Mese M del relativo Programma Trimestrale delle Discariche, l’Utente Ricevente dovrà risarcire gli Utenti tramite un’escussione parziale, operata dal Gestore stesso, della Garanzia del Credito Inter-User Richiesta per un importo complessivo pari a 1,000,000 € come risarcimento forfettario per i costi aggiuntivi sostenuti dall’altro Utente/i per tale inadempimento. L’importo corrisposto dall’Utente Ricevente sarà suddiviso tra gli altri Utenti/e proporzionalmente alla Quota Percentuale del relativo Mese calcolata non considerando l’Utente Ricevente.
(b) Qualora l’Utente Ricevente notifichi al Gestore la mancata consegna di un Cargo Confermato dopo l’inizio del Periodo di Riconsegna del Mese M del relativo Programma Trimestrale delle Discariche:
(i) gli altri Utenti chiederanno al Gestore di modificare, all’inizio del successivo Mese (Mese M + 1), le allocazioni delle riconsegne di Gas relative al Mese M (il Mese in cui si è verificata la mancata consegna del Cargo Confermato) al Punto di Riconsegna tra l’Utente Ricevente e l’altro/i Utente/i; e
(ii) l’Utente Ricevente è tenuto a risarcire l’altro Utente(i) con l’escussione totale, operata dal Gestore stesso, della Garanzia del Credito Inter-User Richiesta come risarcimento per gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall’Utente/i per tale inadempimento. L’importo corrisposto dall’Utente Ricevente sarà suddiviso tra gli altri Utenti/e proporzionalmente alla Quota Percentuale del relativo Mese calcolata non considerando l’Utente Ricevente.
(c) Qualora l’Utente Ricevente notifichi al Gestore la mancata consegna di un Cargo Confermato dopo che, ai sensi e in applicazione di quanto previsto alla Clausola
3.4.1.6 del Codice di Accesso, il Gestore ha proceduto alla riconsegna di tutti o parte dei volumi presenti nel Terminale e funzionali al Servizio di Peak Shaving, il Gestore provvederà a modificare, all’inizio del successivo Mese (Mese M + 1), le allocazioni delle riconsegne di Gas relative al Mese M (il Mese in cui si è verificata la mancata consegna del Cargo Confermato) al Punto di Riconsegna dell’Utente Ricevente ed eventualmente dell’altro/i Utente/i e provvederà inoltre (i) all’escussione totale della Garanzia di Credito Peak Shaving, provvedendo successivamente a corrispondere a SRG un importo pari al corrispettivo da riconoscere al Fornitore del Servizio di Peak Shaving, ed eventualmente (ii) all’escussione totale della Garanzia del Credito Inter- User Richiesta come risarcimento per i costi aggiuntivi sostenuti dall’Utente/i per tale inadempimento.
4 Utenti inadempienti
4.1 Vendita ed acquisto di Quantitativi Risultanti dall’Inadempimento
Qualora un Utente violi la Clausola 2.1.1(a) del Codice di Accesso e in conseguenza di tale violazione la fornitura di Servizi all’Utente venga sospesa dal Gestore (Utente Inadempiente), il GNL dell'Utente Inadempiente sarà immesso nella Rete e venduto sul mercato del bilanciamento cercando di non influenzare negativamente gli altri Utenti. L'importo corrisposto da Snam Rete Gas al Gestore in cambio della consegna di tali quantitativi, sarà prima utilizzato dal Gestore a copertura di eventuali pagamenti in sospeso dell'Utente Inadempiente non coperti dalla Garanzia Bancaria di cui alla Clausola 3.1.1 del Codice di Accesso. L’importo rimanente sarà restituito
all'Utente Inadempiente al netto dell’importo di € 1.000 dovuto al Gestore per il recupero forfettario delle spese amministrative per il servizio prestato.
4.2 Acquisto dello Stoccaggio Minimo del Cliente in caso di risoluzione di un Contratto di Foundation Capacity
4.2.1 In caso di risoluzione di un Contratto di Foundation Capacity, l’Utente interessato trasferirà automaticamente la propria quota di Stoccaggio Minimo (calcolata ai sensi della Clausola 3.5.3(a) del Codice di Accesso) agli altri Utenti con Stoccaggio Minimo, proporzionalmente alle loro quote nello Stoccaggio Minimo, tramite una cessione dei propri diritti relativi a tale quota.
4.2.2 Gli Utenti con Stoccaggio Minimo accetteranno automaticamente di acquistare tale Stoccaggio Minimo proporzionalmente alla propria ACQ ai sensi del Contratto di Cessione stipulato da ciascun Utente interessato. Il prezzo a cui l'Utente interessato dovrà vendere la propria quota di Stoccaggio Minimo ai sensi del presente Articolo 4.2, è la media annuale dei Prezzi di Mercato Mensili nell’ultimo Anno Termico del relativo Contratto di Foundation Capacity, al netto dell’importo di € 1.000 dovuta al Gestore per il recupero forfettario delle spese amministrative per il servizio prestato.
Il Gestore, a sua completa discrezione, potrà agire come un Utente con Stoccaggio Minimo od un Utente interessato ai fini del presente Articolo 4.2.
4.3 Compravendita dello Stoccaggio Operativo
4.3.1 L’Utente interessato trasferirà automaticamente il proprio Stoccaggio Operativo (calcolato ai sensi della Clausola 3.5.3(b) del Codice di Accesso) agli altri Utenti, al fine di soddisfare i relativi obblighi (Obbligo di Fuel Gas e l’Obbligo Minimo di Riconsegna), tramite una cessione del proprio Stoccaggio Operativo.
4.3.2 Gli altri Utenti accetteranno automaticamente di acquistare tale Stoccaggio Operativo ai sensi del Contratto di Cessione stipulato da ciascun Utente interessato. Il prezzo a cui l'Utente interessato dovrà vendere il suo Stoccaggio Operativo ai sensi del presente Articolo 4.3, è il Prezzo di Mercato Mensile del relativo Mese, incrementato del 30%.
Il Gestore, a sua completa discrezione, potrà agire come Utente o Utente interessato ai fini del presente Articolo 4.3.
Qualora l'Utente interessato o l'altro Utente non eseguano il trasferimento dello Stoccaggio Operativo concordato nel presente Articolo 4.3 entro le tempistiche previste alla Clausola 3.6.1.1, il Gestore, a sua completa discrezione, potrà eseguire tale operazione in loro nome corrispondendo il relativo importo attraverso la Garanzia del Credito Inter-User Richiesta.
5 Unità di Coordinamento
5.1 Con riferimento Unità di Coordinamento di cui alla Clausola 4.2.1 del Codice di Accesso, gli Utenti convengono che:
(a) ciascun Membro dell’Unità di Coordinamento avrà un diritto di voto;
(b) salvo che sia diversamente previsto nel presente Inter-User Agreement o nel Codice di Accesso, le comunicazioni dell’Unità di Coordinamento esigono l'unanime voto favorevole di tutti i Membri dell’Unità di Coordinamento;
(c) qualora non fosse possibile raggiungere un accordo unanime tra i Membri dell’Unità di Coordinamento, il responsabile dell'unità di coordinamento (Responsabile dell'Unità di Coordinamento) sarà nominato mediante estrazione a sorte; e
(d) i Membri dell’Unità di Coordinamento sono vincolati dalle comunicazioni dell’Unità di Coordinamento conformi alle disposizioni del presente Inter-User Agreement e alla Clausola 4.2.1 del Codice di Accesso che, onde evitare dubbi di qualsiasi natura, avverranno senza pregiudizio della riservatezza delle informazioni commerciali di ogni Utente e saranno adottate nel pieno rispetto delle leggi sulla concorrenza.
6 Requisiti di Credito
6.1 Obbligo di Mantenere Garanzia del Credito
Ciascun Utente è tenuto, durante il Periodo di Riconsegna e per tutto il tempo successivo durante il quale tale Utente risulti avere un obbligo di pagamento - derivante da o in relazione al presente Inter-User Agreement - non adempiuto nei confronti degli altri Utenti, a procurarsi e mantenere la Garanzia del Credito Inter-User Richiesta a titolo di garanzia finanziaria per gli obblighi di pagamento dell’Utente nei confronti di tutti gli altri Utenti che sono o diverranno Parti del presente Inter-User Agreement.
6.2 Garanzia del Credito Inter-User
Ai fini del presente Inter-User Agreement, la Garanzia del Credito Inter-User Richiesta, deve poter coprire l’Importo della Garanzia Inter-User e può essere rappresentata, con riferimento a ciascun Utente, da una delle seguenti alternative:
(a) Garanzia Inter-User della Società del Gruppo. Una garanzia a prima richiesta irrevocabile emessa da una Società del Gruppo dell’Utente che possiede il Rating del Credito Richiesto, sostanzialmente nella forma prevista dall’Allegato 2 a favore del Gestore che agirà per conto e nell’interesse di tutti gli Utenti che sono o diverranno Parti del presente Inter-User Agreement (comprese tutte le necessarie approvazioni da parte dei competenti organi societari di tale Società del Gruppo relativi alla concessione di tale garanzia e, se richiesto dalle Parti che saranno i beneficiari di tale Garanzia Inter- User della Società del Gruppo, un parere legale in relazione a tale garanzia, soddisfacente a tali Parti), al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Inter-User Agreement; oppure
(b) Garanzia di Credito Inter-User. Una garanzia bancaria a prima richiesta irrevocabile rilasciata da un Istituto di Credito Approvato sostanzialmente nella forma prevista dall’Allegato 3 (Garanzia di Credito Inter-User) a favore del Gestore, che agirà per conto e nell’interesse di tutti gli Utenti che sono o diverranno Parti dell’Inter-User Agreement, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Ai fini del presente Inter-User Agreement, l’Importo della Garanzia Inter-User con riferimento all’Utente è pari a 2,000,000 €.
7 Fatturazione e Pagamento
7.1 Qualora un qualsiasi importo di denaro sia dovuto da una Parte ad un’altra Parte ai sensi del presente Inter-User Agreement, la Parte a cui tale somma è dovuta dovrà predisporre e consegnare all’altra Parte una fattura con la relativa documentazione, sufficiente a far comprendere le modalità di calcolo di detto importo.
7.2 Pagamento
7.2.1 Tutte le fatture devono essere saldate entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione. Qualsiasi pagamento con scadenza in un Giorno che non è un Giorno Lavorativo sarà saldabile il Giorno Lavorativo successivo.
7.2.2 Tutti i pagamenti sono effettuati in euro.
7.2.3 Tutti pagamenti dovranno essere effettuati entro le date di scadenze previste tramite bonifico bancario sui conti correnti bancari, come indicato dalla relativa Parte senza alcuno sconto associato al trasferimento di denaro ed a spese di tale Parte.
7.2.4 Il conto corrente deve essere specificato nella fattura.
7.3 Adeguamento degli Errori
7.3.1 Qualora una delle Parti riscontri un errore manifesto nell’importo dovuto in una fattura emessa dall’altra Parte e qualora tale circostanza sia comunicata alla Parte che ha emesso la fattura entro centodieci (110) Giorni dopo la data di emissione di tale fattura, la Parte che ha emesso la fattura è tenuta ad emettere una dichiarazione di rettifica quanto prima possibile. Qualsiasi adeguamento tra le Parti con riferimento all’errore, oltre agli interessi sulla somma di tale adeguamento a partire ed incluso il Giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura fino al Giorno in cui il pagamento dell'importo di tale adeguamento viene effettivamente effettuato, al tasso di interesse pari all'Euribor (in vigore il Giorno successivo a tale data di scadenza del pagamento e come in vigore il primo Giorno di ogni Mese successivo) più il due per cento (2%), sarà versato entro dieci (10) Giorni Lavorativi dopo che la Parte che ha emesso la fattura ha inviato la dichiarazione di rettifica.
7.3.2 Salvo il caso in cui sia riscontrato un significativo e manifesto errore in una fattura, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1462 del Codice Civile Italiano, le Parti non sono autorizzate a sospendere o posticipare il pagamento di una qualsiasi altra fattura in seguito a qualsiasi pretesa, azione, reclamo o eccezione sollevata nei confronti dell'altra Parte o in seguito a qualsiasi controversia in essere con l’altra Parte.
7.4 Controversie sulla fatturazione
7.4.1 Nel caso in cui una qualsiasi somma sia oggetto di una controversia in buona fede in relazione al presente Inter-User Agreement, la Parte che effettua la contestazione dell’importo dovrà, almeno cinque (5) Giorni Lavorativi prima della data di scadenza del pagamento, darne comunicazione all’altra Parte (specificando i dettagli e le motivazioni della contestazione) e dovrà provvedere, nel giorno della scadenza, a versare le somme oggetto della controversia in un conto di garanzia fruttifero di interessi (Conto di Garanzia Inter-User).
7.4.2 Entro trenta (30) Giorni dalla data della comunicazione, le Parti coinvolte nella controversia si adopereranno in buona fede per la sua risoluzione, e la Parte che ha effettuato il pagamento si impegna a non dare avvio ad alcun procedimento giudiziale riguardo la controversia in oggetto, fino alla scadenza del suddetto periodo di trenta (30) Giorni. Decorso inutilmente il termine di trenta (30) Giorni di cui sopra senza che le Parti abbiano raggiunto un’intesa, troverà applicazione la procedura descritta nell’Articolo 11.
7.4.3 A seguito della risoluzione della controversia, qualsiasi somma concordata o giudicata come dovuta e pagabile ad una delle Parti dovrà essere ad essa corrisposta attingendo dal Conto di Garanzia Inter-User (ad inclusione di qualsiasi interesse maturato sul Conto di Garanzia Inter- User durante il periodo di riferimento); qualsiasi differenza in eccesso risultante dovrà essere restituita alla Parte che ha inizialmente effettuato il versamento. Qualora si verificasse che tale differenza venga restituita alla Parte che ha inizialmente effettuato il versamento, l’altra Parte emetterà a favore della Parte a cui è stato restituito l’importo una nota di credito inclusiva dell’IVA applicabile per la restituzione di tale cifra.
7.5 Pagamento in ritardo
Qualora il pagamento di qualsiasi importo fatturato fosse ritardato oltre la data di scadenza, la Parte pagante dovrà corrispondere gli interessi all’altra Parte per ciascun Giorno di ritardo a partire ed incluso il Giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura fino al Giorno in cui il pagamento dell'importo viene effettivamente effettuato, al tasso di interesse pari all'Euribor (in vigore il Giorno successivo a tale data di scadenza del pagamento e come in vigore il primo
Giorno di ogni Mese successivo) più il due per cento (2%). Nel caso in cui l’interesse così determinato ecceda i limiti consentiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7 Marzo 1996, n. 108, si applicherà il tasso di interesse di xxxx xxxxxxx consentito dalla legislazione Italiana.
8 Adesione da parte di Altri Utenti
8.1 Altri Utenti
8.1.1 Le Parti convengono che ogni Utente che abbia stipulato un Contratto per la Capacità potrà aderire al presente Inter-User Agreement ai sensi e per gli effetti dell’art. 1332 del codice civile, inviando un’apposita comunicazione al Gestore che manterrà aggiornate le identità delle Parti del presente contratto.
9 Durata e Risoluzione
9.1 Durata
9.1.1 Il presente Inter-User Agreement avrà effetto con riferimento a ciascun Utente, dal momento della sottoscrizione dell’ Inter-User Agreement ovvero della sua adesione da parte di quest’ultimo.
9.1.2 Fatte salve le disposizioni di Articolo 9.2, il presente Inter-User Agreement rimarrà in vigore:
(a) Per qualunque Utente, fintanto che tale Utente continui ad avere diritto a ricevere Servizi presso il Terminale, in ogni caso il presente Inter-User Agreement resterà in vigore nei confronti di qualsiasi Utente fino a quando tutti i volumi di GNL presso il Terminale di cui tale Utente abbia un interesse siano stati scaricati dal Terminale, e
(b) Per il Gestore, fino alla risoluzione o scadenza di tutti i Contratti di Capacità;
ed in ogni caso, per tutte le Parti (a) le disposizioni di cui all’Articolo 1.1 e all’Articolo 7 resteranno in vigore dopo la scadenza o la risoluzione anticipata del presente Inter-User Agreement rispetto alle eventuali operazioni sorte prima di tale data, e (b) le disposizioni degli Articoli 10, 11 e 12 rimangono in vigore dopo la scadenza o la risoluzione del presente Inter- User Agreement.
9.2 Sospensione e Risoluzione
9.2.1 La risoluzione non pregiudica i diritti e gli obblighi maturati delle Parti.
9.2.2 Qualora il Gestore sospenda la fornitura dei Servizi a qualunque Utente ai sensi della Clausola
2.1.3 del Codice di Accesso, dal momento effettivo di tale sospensione e per la durata di tale sospensione dei Servizi ai sensi del Codice di Accesso:
(a) qualora la sospensione sia dovuta ad un inadempimento della Clausola 2.1.1(a) del Codice di Accesso da parte dell’Utente, si applicano le disposizioni dell’Articolo 5;
(b) in tutte le altre circostanze, l'Utente interessato continuerà a godere dei diritti derivanti dall’Inter-User Agreement in relazione esclusivamente al GNL già presente nel Terminale, restando invece inteso che gli altri diritti derivanti dall’Inter-User Agreement saranno automaticamente sospesi.
10 Limitazioni di Responsabilità
10.1 Rimedio Esclusivo
10.1.1 I rimedi di cui all’Articolo 3, congiuntamente con le disposizioni dell’Articolo 4 eventualmente applicabili in relazione all’obbligo dell’Utente Ricevente di mantenere una garanzia di credito, saranno i soli ed esclusivi rimedi nei confronti dell’Utente nel caso in cui a quest’ultimo non possano essere forniti, anche parzialmente, i relativi Servizi di Riconsegna Continui e/o Servizi di Riconsegna Interrompibili confermati in un qualunque Giorno Gas come risultato della mancata consegna del Cargo Confermato da parte dell’Utente Ricevente in violazione dell’Articolo 2.1.1.
10.2 Responsabilità del Gestore
10.2.1 Salvo quanto disposto dall’Articolo 1 e dalle disposizioni del Codice di Accesso che impongono obblighi in capo al Gestore il relazione al presente Inter-User Agreement:
(a) Il Gestore non sarà responsabile per ogni eventuale perdita, responsabilità, reclamo, danno, costi subiti da qualsiasi Utente o da un loro dipendete, appaltatore, agente e/o terzi che agiscono per conto di tale Utente, dovuti, direttamente o indirettamente, al mancato adempimento delle proprie obbligazioni da parte del Gestore o di un dipendente, appaltatore, agente o terzi, ivi inclusa la Società Appaltatrice O&M o qualunque altro Subappaltatore, che agiscono per conto del Gestore, o di qualsiasi obbligo di quest’ultimo derivante da qualsiasi disposizione dell’Inter-User Agreement o comunque altrimenti derivante da o in connessione con (ivi inclusa la Responsabilità extracontrattuale) il presente Inter-User Agreement;
(b) il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi Utente o Utente Ricevente in relazione alla Garanzia del Credito Inter-User Richiesta e la relativa Garanzia Inter-User della Società del Gruppo e/o Garanzia di Credito Inter-User;
(c) con la presente ciascun Utente rinuncerà a qualsiasi eventuale pretesa o azione nei confronti del Gestore derivanti da o in connessione al presente Inter-User Agreement fatto eccezione per eventuali responsabilità dovute a dolo o a colpa grave del Gestore.
11 Risoluzione delle controversie
11.1 Le disposizione della Clausola 5.4.2 del Codice di Accesso si applicano al presente Inter-User Agreement, come opportunamente modificate e come se integralmente richiamate nel presente Inter-User Agreement, con le seguenti modifiche:
(a) Fatto salvo quanto disposto dal sub (d) di seguito, tutti i riferimenti al "Contratto di Capacità" nella Clausola 5.4.2 del Codice di Accesso saranno considerati come riferimenti al presente Inter-User Agreement;
(b) Ciascun riferimento a ”Parte” o “Parti” nella Clausola 5.4.2 del Codice di Accesso saranno considerati come riferimenti a “Parte” o “Parti” al presente Inter-User Agreement;
(c) La prima frase della Clausola 5.4.2.3 del Codice di Accesso sarà considerate modificata a “Le disposizioni di cui alla Clausola 5.4.2.3 (a)-(q) si applicheranno alle Parti che convengo che la Controversia possa essere riferita e risolta da un esperto (Esperto)”;
(d) La Clausola 5.4.2.7 sarà considerate modificata a “Nella presente Clausola 5.4.2.7 Contratto Collegato significa qualsiasi Contratto di Capacità concluso tra il Gestore e un Utente in relazione alla fornitura di Servizi (come definiti nello stesso Contratto di Capacità”.
12 Varie
12.1 Diritto Applicabile
Il presente Inter-User Agreement e il rapporto tra le Parti saranno regolati e interpretati in conformità con la legge italiana, mentre non sarà applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG 1980).
12.2 Comunicazioni
12.2.1 Invio di Comunicazioni. Fatto salvo quanto indicato nel presente Inter-User Agreement, qualsiasi comunicazione da una Parte ad un’altra, in base o comunque derivante dal presente Inter-User Agreement, dovrà avvenire in forma scritta. Tale comunicazione potrà avvenire tramite fax al numero indicato nell’Allegato 3 oppure essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata, raccomandata o corriere all'indirizzo specificato nell’Allegato 3. La comunicazione dovrà essere indirizzata all'attenzione del soggetto competente per la ricezione indicato nel Contratto di Capacità (salvo quanto diversamente comunicato di volta in volta ai sensi del presente Articolo 12.2). Qualsiasi comunicazione consegnata a mano, inviata via fax, corriere o posta sarà ritenuta come debitamente recapitata:
(a) in caso di consegna a mano, invio mediante raccomandata pre-pagata, consegna per espresso, raccomandata o corriere, al momento della consegna; o
(b) in caso di invio xxx xxx, xx momento della trasmissione,
in ogni caso, nell’eventualità in cui la consegna a mano, xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx pre- pagata, via consegna per espresso, raccomandata o corriere, avvenga dopo le 18:00 di un Giorno Lavorativo, o durante un giorno che non sia lavorativo, la comunicazione si considererà recapitata alle ore 9:00 del Giorno Lavorativo successivo.
12.2.2 Modifiche ai dati delle comunicazioni. Una Parte potrà comunicare all'altra Parte il cambiamento del proprio nome, del soggetto all’attenzione del quale inviare le comunicazioni, indirizzo o numero di fax, e tale comunicazione avrà effetto a decorrere:
(a) dalla data specificata nella comunicazione come data nella quale la modifica ha luogo;
(b) da cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la consegna della comunicazione riguardante le modifiche, nel caso in cui non sia specificata alcuna data o la data indicata cada prima di cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la data di consegna della comunicazione.
12.3 Diritti di Terzi
Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 8, che permette a soggetti non originariamente Parti del presente Inter-User Agreement di divenire una Parte a seguito dell’invio di apposita comunicazione al Gestore, successiva alla richiesta inviata al Gestore per prendere conoscenza dei diritti e delle obbligazioni del presente contratto, l’Inter-User Agreement non attribuisce comunque alcun diritto a terzi i quali non possono fare affidamento e richiedere l’esecuzione di alcuna disposizione del presente Inter-User Agreement.
12.4 Riservatezza
12.4.1 Riservatezza
Ciascuna Parte dovrà:
(a) osservare l’obbligo di riservatezza con riguardo al presente Inter-User Agreement e alle informazioni che per loro stessa natura debbano essere considerate come riservate (Informazioni Riservate); e
(b) accertarsi che i propri dirigenti, funzionari, dipendenti e rappresentanti, unitamente a quelli delle proprie Società del Gruppo o dei propri azionisti, osservino l’obbligo di riservatezza e trattino le Informazioni Riservate come confidenziali.
12.4.2 Divulgazione consentita
Articolo 12.4.1 non si applica alle informazioni che:
(a) pubblicate o divenute di dominio pubblico tramite altra modalità, successivamente alla data di efficacia del presente Inter-User Agreement, ad eccezione di quando ciò sia dovuto un atto colposo o doloso, o di un atto o omissione della Parte ricevente che contravvenga le obbligazioni previste dall’Articolo 12.4.1;
(b) divulgate da una Parte alle proprie Società del Gruppo o ai suoi azionisti, purché (i) tale divulgazione avvenga per scopi inerenti all’Inter-User Agreement e che (ii) tali Società del Gruppo e azionisti abbiano sottoscritto, prima dell’avvenuta divulgazione, un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dall’Articolo 12.4.1;
(c) divulgate alla Parte ricevente da un terzo che sia autorizzato a rendere note tali Informazioni Riservate, e che non sia vincolato a nessun obbligo di riservatezza con riguardo a tali Informazioni Riservate nei confronti della Parte ricevente;
(d) divulgate nella misura richiesta da qualsiasi Legge Applicabile o Autorità Marittima, da Snam Rete Gas o da qualsiasi borsa valori riconosciuta o Autorità Competente alle cui regole è soggetta, da un punto di vista legale o meno, la Parte che effettua la divulgazione o qualsiasi Società del Gruppo; ciò a condizione che la Parte che divulga le Informazioni Riservate provveda ad inviare una comunicazione, non appena possibile e prima della divulgazione stessa, all’altra Parte con riferimento alle Informazioni Riservate che dovranno essere rese note (recante inoltre indicazione in merito alle motivazioni della richiesta di tali Informazioni). La suddetta Parte si adopererà inoltre per intraprendere qualsiasi azione ragionevole volta ad evitare e limitare la divulgazione delle Informazioni in oggetto;
(e) che siano state raccolte ed elaborate dalla Parte ricevente in modo indipendente, a meno che siano state raccolte durante l’esercizio di attività previste dal presente Inter- User Agreement o dalla sua applicazione;
(f) divulgate ad un cessionario o assegnatario in buona fede, di parte o tutti i diritti della Parte divulgante, ai sensi dell’Inter-User Agreement;
(g) divulgate ad un potenziale azionista in buona fede della Parte divulgante, che si è proposto per l'acquisizione dell’intero capitale sociale della Parte divulgante, o di una quota significativa di essa;
(h) divulgate a banche, altri istituti finanziari, investitori o sottoscrittori di obbligazioni o a qualsiasi altra parte relativamente ad una potenziale cartolarizzazione correlata al tentativo della Parte o di una Società del Gruppo di tale Parte di reperire fondi, o per certificare qualsiasi prestito in merito o garanzie concesse dalla Parte o da una Società del Gruppo, o in connessione con qualsiasi emissione di obbligazioni o cartolarizzazione;
(i) nella misura in cui la divulgazione delle Informazioni Riservate sia debitamente e ragionevolmente richiesta, da qualsiasi consulente, revisore, perito, esperto, appaltatore o subappaltatore che sia nominato o già incaricato (o il cui incarico o impegno sia in corso di valutazione) dalla Parte, dalla banca o da altro istituto finanziario o entità indicata nell’Articolo 12.4.1(h), e la cui funzione richieda la disponibilità di tali Informazioni Riservate;
(j) divulgate ad un fornitore o ad un potenziale fornitore di GNL che dovrà essere Scaricato presso il Terminale, per finalità che si ritengano ragionevolmente necessarie con riferimento a tale fornitura
(k) nella misura in cui l’Informazione Riservata sia richiesta secondo modalità adeguate e ragionevoli da una qualsiasi Parte per risolvere una controversia o delle controversie sorte in connessione alla fornitura e/o al ricevimento dei Servizi presso il Terminale
(l) divulgate a qualsiasi autorità fiscale competente, nella misura richiesta da un obbligo di legge
(m) divulgate, previo consenso dell'altra Parte (tale consenso non potrà essere negato o sospeso senza una valida motivazione), nella misura in cui ciò sia richiesto, su base ragionevole, per supportare la definizione delle questioni fiscali della Parte divulgante o di qualsiasi suo azionista, o, ancora, qualsiasi altro individuo che si trovi nella medesima posizione della Parte divulgante; ovvero
(n) che la parte Ricevente possa provare che le Informazioni Riservate fossero già note prima del ricevimento delle stesse ad opera della Parte divulgante; o
a condizione che, in caso di divulgazione ai sensi dell’Articolo 12.4.1(f), (g), (h), (i) o (j) di cui sopra, il destinatario di tali informazioni sia già soggetto a sua volta ad un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quanto stabilito nell’Articolo 12.4.1, e rimanga soggetto a tale obbligo per un periodo di dieci (10) anni dalla data della divulgazione.
12.4.3 Durata dell’obbligo di riservatezza. Le disposizioni della presente Articolo 12.4 resteranno valide anche a seguito della risoluzione, cessazione o scadenza del presente Inter-User Agreement o cessione da parte del Cliente di tutti i propri diritti ed obblighi derivanti dal presente Inter-User Agreement, per un periodi di dieci (10) anni dalla data di risoluzione, cessazione o cessione.
12.5 Lingua
Tutte le comunicazioni e gli altri documenti consegnati in base o relativi al presente Inter-User Agreement saranno redatti in lingua italiana (salvo diversi accordi) o, nel caso in cui sia richiesto dalla Legge Applicabile, in qualsiasi altra lingua. In quest’ultimo caso, il documento sarà accompagnato da una traduzione in lingua inglese. In caso di discrepanze riscontrate tra il testo italiano e il testo in un’altra lingua, prevarrà la versione italiana, salvo i casi in cui la Legge Applicabile richieda la redazione del documento in un'altra lingua. In quest’ultimo caso, prevarrà la versione del testo redatta nella suddetta altra lingua
12.6 Modifiche
Eventuali modiche al presente Inter-User Agreement avranno efficacia solo se effettuate per iscritto e sottoscritte dalle Parti
Il presente INTER-USER AGREEMENT è stato stipulato alla data indicata all'inizio di questo documento
SOTTOCRITTO dalle Parti:
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Firma autorizzata
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Firma autorizzata
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ....................................................
Firma autorizzata