Contract
Condizioni generali del contratto di fornitura di gas naturale per clienti finali non domestici con consumi inferiori a 200.000 mc/anno
In vigore dal 01/01/2015, rev. 1
1.- PARTI E OGGETTO DEL CONTRATTO |
1.1. Le presenti Condizioni generali di contratto riguardano la fornitura di gas naturale da parte di Restiani s.p.a. con sede legale e operativa in Alessandria, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria AL-90166, C.F. e P. IVA 00148250061 (di seguito anche “Fornitore” o “Esercente”) e il Cliente, i cui dati anagrafici e fiscali sono indicati nella Domanda di somministrazione. Il Fornitore e il Cliente saranno di seguito anche denominati, congiuntamente, “Parti”. Il contratto di fornitura di gas naturale sarà indicato come “Contratto”.
1.2. La fornitura di gas naturale avverrà presso il/i punto/i di fornitura del Cliente, così come indicato/i nella domanda di somministrazione e/o nell’Allegato 1, identificato/i dai codici REMI o PdR.
1.3. Al fine di poter somministrare gas naturale al Cliente, il Fornitore stipulerà per suo conto, ai sensi dell’art. 6 delle presenti Condizioni generali, i relativi contratti di trasporto e dispacciamento di gas naturale, con il Gestore della rete di trasporto nazionale e con il Distributore locale ove necessario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore, comprese le delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (d’ora in poi AEEG; tutte le delibere menzionate nelle presenti Condizioni generali di contratto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e possono essere consultate alla pagina web xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, e devono intendersi come comprendenti eventuali modifiche e integrazioni).
2.- RICHIESTA DELLA FORNITURA |
2.1. La Domanda di somministrazione, corredata dalle Condizioni Economiche, integra le presenti Condizioni generali di contratto e su queste prevale in caso di contrasto tra i rispettivi contenuti.
2.2. La Domanda di somministrazione, contenente fra l’altro le generalità del Cliente, i suoi dati fiscali, l’indirizzo per la fatturazione ed eventualmente i dati bancari per il pagamento tramite “Mandato Sepa Direct Debit” , debitamente compilata in ogni sua parte e datata e sottoscritta dal Cliente, costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 cod.civ. dal momento in cui viene consegnata in originale al Fornitore o, in caso di invio per posta, telefax o PEC ai recapiti di cui al successivo art. 14, quando viene ricevuta. In caso di invio per telefax o PEC, il Cliente dovrà spedire al Fornitore per posta l’originale.
La proposta vincola il Cliente per quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione della Domanda di somministrazione. Trascorso questo termine senza che la proposta sia stata accettata, essa si considera revocata.
3.- CONCLUSIONE, EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO. RECESSO UNILATERALE |
3.1. Il Contratto si conclude con l’accettazione, da parte del Fornitore, della proposta del Cliente. L’accettazione deve essere inviata all’indirizzo indicato nella Domanda di somministrazione per le comunicazioni, con raccomandata AR o altro mezzo (telefax o PEC) che permetta la conferma della ricezione.
3.2. L’efficacia del Contratto è comunque subordinata, salvo diversa comunicazione da parte del Fornitore, al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) Nemmeno un solo punto di consegna o di riconsegna (REMI o PdR), descritto nell’Allegato 1 o nella domanda di somministrazione, risulti sospeso per morosità alla richiesta di switching;
b) Il Gestore della rete di trasporto nazionale (d’ora in poi “Gestore”) o il Distributore locale competente (“Distributore”) abbiano attivato correttamente tale servizio;
c) Xxxxx stati completati i lavori eventualmente necessari ad attivare la fornitura;
d) In caso di cambio di fornitore, sia interamente decorso il termine di preavviso ai sensi della delibera 25 giugno 2007 n. 144/07 dell’AEEG, e successive modifiche.
3.3. Il Contratto, salvo se diversamente indicato nell’Allegato 2 “Condizioni Generali di Contratto” è a tempo indeterminato, ma il Cliente può recedere, dopo l’attivazione della fornitura, con comunicazione inviata al Fornitore per raccomandata AR, telefax o PEC con conferma di ricezione ai recapiti indicati all’art. 14, nei termini previsti dalle successive clausole 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. e 3.8.. Anche il Fornitore può recedere con le modalità e nei termini indicati dalla clausola 3.9..
3.4. Cliente con consumi non superiori a 200.000 smc/anno può recedere dal Contratto, al fine esclusivo di cessare la fornitura di gas naturale e i contratti ad essa collegati, in ogni momento dopo l’attivazione della fornitura e senza oneri, con un preavviso di almeno un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fornitore stesso.
3.5. Anche il recesso col fine di cambiare fornitore può essere esercitato, dopo l’attivazione della fornitura, in ogni momento e senza oneri dal Cliente con consumi non superiori a 200.000 smc/anno, con un preavviso di tre mesi e comunque in ottemperanza alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n° 144/07 e s.m.i., decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore. Per l’inoltro della comunicazione di recesso il Cliente può avvalersi del nuovo fornitore; se la comunicazione di recesso è inviata al Fornitore direttamente dal Cliente, la comunicazione stessa deve specificare che il diritto di recesso viene esercitato con il fine di cambiare fornitore.
3.6. Il Cliente con consumi, anche complessivi, superiori a 200.000 smc/anno rinuncia espressamente alla facoltà di recesso.
3.7. Qualora il Cliente receda dal Contratto in violazione della clausole 3.5. e 3.6 sarà tenuto al pagamento di una penale al Fornitore, salvo il diritto di quest’ultimo al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’importo della penale sarà pari al prezzo medio del gas naturale, comprensivo di tutti gli oneri (imposte incluse), moltiplicato per i consumi medi mensili e per il numero di mesi nei quali la fornitura avrebbe dovuto rimanere attiva, secondo la seguente formula: prezzo x (Volume di riferimento del Periodo Contrattuale /mesi del periodo contrattuale) x mesi di mancata fornitura, a causa della comunicazione di recesso non conforme al presente contratto.
3.8. Il recesso del Cliente ai sensi dell’art. 11 delle presenti Condizioni generali va effettuato con le modalità di cui al punto 3.3., entro un mese dal ricevimento della proposta di variazione. In tal caso il contratto rimane in vigore sino alle ore 06.00 del giorno in cui la variazione sarebbe stata applicata.
3.9. Ai sensi dell’art. 6 della Delibera 25 giugno 2007 n. 144/07, allegato A, dell’AEEG, il Fornitore può recedere dal Contratto stipulato con un Cliente i cui consumi non superino 200.000 smc/anno, in qualsiasi momento dopo l’attivazione della fornitura, con sei mesi di preavviso, inviando a mezzo raccomandata AR al Cliente una comunicazione in tal senso. Il periodo di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
4.- INIZIO E MODALITA’ DELLA SOMMINISTRAZIONE. QUALITÀ DEL GAS NATURALE. APPARECCHIATURE, VERIFICHE E RESPONSABILITÀ. |
4.1. Compatibilmente con la normativa vigente sui termini per l’attivazione del servizio di trasporto, dispacciamento e distribuzione di gas naturale, ovvero con le disposizioni del contratto con il precedente fornitore e sempre che si siano avverate le condizioni di cui al punto 3.2., la somministrazione di gas naturale inizia nella data indicata nella Domanda di somministrazione. Ove questa data non coincida o non sia compatibile, perché anteriore, con quella di attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento di gas naturale, la fornitura comincia nella prima data utile successiva e il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente, specificando le cause del cambiamento di data. Resta inteso che il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente di eventuali conseguenze pregiudizievoli dovute a tale cambiamento. Ove il Contratto riguardi una pluralità di punti di consegna o di riconsegna (REMI o PdR), il Fornitore si impegna a dar corso alla fornitura in relazione ai punti per i quali l’attivazione del servizio sia possibile. In questo caso, il Contratto stesso diviene efficace dall’attivazione del primo punto REMI o PdR .
4.2. Il gas naturale somministrato, ai sensi dell’art. 1.2., presso il/i punto/i di consegna o riconsegna indicato/i dal Cliente nell’Allegato 1 o nella domanda di somministrazione non può essere utilizzato per punti o località diverse o per usi differenti da quelli dichiarati, né può essere ceduto o in altro modo trasferito a terzi.
4.3. Gli aspetti qualitativi della somministrazione di gas naturale dipendono esclusivamente dal Distributore o dal Gestore (attualmente Snam rete gas s.p.a.) e sono regolati, oltre che dalla normativa di settore, dai contratti di trasporto, dispacciamento e distribuzione stipulati dal Fornitore per conto del Cliente ai sensi dell’art. 6. Pertanto il Fornitore non è in alcun modo responsabile per i danni eventualmente derivati al Cliente dalla qualità del servizio di somministrazione. La qualità del servizio riguarda, ad esempio, la pressione, comprese le sue variazioni, lo stato di manutenzione della rete distributiva o di trasporto, le modificazioni dell’allacciamento alla rete stessa, ecc..
Il Fornitore non risponde neppure dei danni provocati da eventuali interruzioni, sospensioni o limitazioni nella fornitura di gas naturale, anche senza preavviso, imputabili al Distributore o al Gestore o dovute a cause di forza maggiore (compresi i provvedimenti della Pubblica Autorità) che, finché perdurino, non rendano possibile la regolare somministrazione di gas al Cliente. In tali casi, qualora il Contratto riguardi siti allacciati direttamente alla rete nazionale e il Cliente richieda comunque la fornitura di gas con modalità alternative, i costi di tale servizio saranno interamente a suo carico; per i siti allacciati alla rete di distribuzione locale, ove il Distributore attivi modalità di fornitura alternative, i relativi costi verranno addebitati a ciascun cliente del Fornitore dell’area interessata in misura proporzionale al consumo (effettivo o stimato) nel mese di riferimento. I costi in questione verranno addebitati al Cliente con la prima fattura di consumo utile, oppure in una fattura ad hoc.
4.4. Sono di esclusiva competenza del Distributore e/o del Gestore anche gli aspetti riguardanti la correttezza della rilevazione dei consumi del Cliente. La misura del gas è regolata dalla delibera ARG/Gas 64/09 dell’AEEG. I dati di misura dei consumi rilevati dal Distributore o dal gestore fanno stato sino a quando non venga accertata la loro erroneità. Il Cliente può richiedere in ogni momento al Fornitore la verifica della regolarità della rilevazione, compresa la verifica del gruppo di misura, tramite richiesta inviata con raccomandata AR, telefax o PEC con conferma di ricezione, agli indirizzi indicati all’art. 14. In caso di riscontro di errori da parte del Gestore o del Distributore il Fornitore rettifica, nei limiti indicati dal Distributore stesso e nei termini di cui all’art. 10.2., i consumi fatturati al Cliente. La richiesta di verifica non esime il Cliente dall’obbligo di pagare le fatture emesse dal Fornitore, con le modalità e alle scadenze indicate dall’art. 7. Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari sono a carico del Fornitore che dispone il rimborso dell’eventuale importo erroneamente fatturato, nella fattura di consumo immediatamente successiva alla verifica. In caso di conferma della misura contestata, il Fornitore addebita al Cliente le spese sostenute.
Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del contatore, come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente per iscritto.
Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sulle somme eventualmente dovute dal, o al, Cliente, a seguito dei conguagli stessi. Eventuali tributi generati dal conguaglio dei volumi di gas sono a carico del Cliente, che dovrà corrisponderli al Fornitore.
4.5. Ai fini della misurazione dei consumi di gas naturale, si utilizza il metro cubo standard (“smc”), alle seguenti condizioni standard: temperatura di 288,15K=15° C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).
4.6. Il Fornitore, il Distributore o il Trasportatore nazionale, direttamente o tramite loro incaricati, hanno diritto di accedere alla Stazione di Misura / Gruppi di Misura, per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura. In caso di esito negativo del tentativo di lettura degli strumenti di misura, il Fornitore informa il Cliente e si applicano le disposizioni della clausola 5.2.
In caso di manomissione o alterazione degli strumenti di misura, o di sottrazione di gas naturale, per fatto o colpa del Cliente, il Fornitore potrà risolvere il Contratto ai sensi della clausola 12, fatto salvo il diritto al pagamento del prezzo del volume di gas naturale effettivamente somministrato e/o sottratto, e al risarcimento del danno.
4.7. Il gas naturale fornito al Cliente sarà conforme alla Specifica di Qualità indicata nel Codice di rete predisposto dal Gestore della rete di trasporto nazionale (d’ora in poi “Codice di rete”, il cui testo è reperibile nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Ove il gas naturale risulti non conforme alla Specifica di Qualità, il Cliente ne darà comunicazione tempestiva al Fornitore, che attiverà le necessarie verifiche nei confronti del Distributore o del Gestore. Resta inteso che il Fornitore non è in alcun modo responsabile della qualità del gas.
4.8. Il calcolo del Potere calorifico superiore (PCS) del gas naturale fornito al Cliente verrà effettuato con riferimento ai valori determinati dal trasportatore nazionale in conformità a quanto previsto dal Codice di rete. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo di qualità del gas effettuate dal trasportatore nazionale in conformità al predetto Codice. Le Parti potranno verificare, anche in contraddittorio con il trasportatore nazionale, la corrispondenza tra il valore di PCS mensile attribuito al Cliente e quello del gas messo a disposizione del Cliente stesso.
4.9. Le caratteristiche del gas naturale fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia. Il gas naturale verrà consegnato, al valore di pressione minima stabilita dal Distributore o dal Trasportatore, in corrispondenza dei siti REMI o PdR indicati nell’Allegato 1 o nella domanda di somministrazione. Ove necessario, in tale allegato viene indicata anche la “Capacità giornaliera” o “Cg”, cioè il volume che il Fornitore si impegna a mettere giornalmente a disposizione del Cliente durante il periodo di vigenza del Contratto.
4.10. Il gas naturale verrà messo dal Fornitore a disposizione del Cliente presso i Siti indicati dal Cliente nell’Allegato 1 o nella domanda di somministrazione con contestuale trasferimento della proprietà, dei rischi e delle responsabilità relativa dal Fornitore al Cliente. Gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo di gas naturale è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento di tali impianti, salvo che le predette disfunzioni siano imputabili al Fornitore stesso. Qualora, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intenda eseguire opere o lavori che modifichino o interferiscano con i Gruppi di Misura o le derivazioni d’utenza o i relativi ambienti, ovvero modifichino i dati relativi al Gruppo di Misura, alla matricola del contatore, alla classe del contatore, al codice identificativo del REMI o PdR o alla pressione di misura, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Fornitore che, a sua volta, sarà tenuto a comunicare tali variazioni al Distributore, come previsto dall’art. 8.3 della delibera n. 138/04 dell’AEEG (Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete).
4.11. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, salvo il caso di danneggiamento da parte di terzi. Il Gruppo di Misura non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore Locale (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Il Fornitore ha il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche; ove tali impianti e apparecchi siano ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente, l’accesso avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti. Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti che egli ritenga attribuibili a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento risultino non inerenti ai predetti impianti e apparecchi. Il Cliente è tenuto in ogni caso a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo addebitato dal Distributore Locale per l’intervento.
5.- CORRISPETTIVI E ONERI PER LA SOMMINISTRAZIONE |
5.1. A fronte della fornitura di gas naturale il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore un importo comprendente il prezzo del volume di gas naturale somministrato, determinato in accordo alle Condizioni Economiche allegate alla Domanda di somministrazione, nonché gli ulteriori corrispettivi e oneri per i servizi di cui al successivo art. 6 e ogni altro onere, anche fiscale, corrispettivo, maggiorazione, componente tariffaria, penali, ecc., stabiliti dal Contratto, dalla legge o da provvedimenti delle autorità competenti. Ad esempio sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti dei Distributori Locali in relazione ai servizi di distribuzione del gas, incluse le eventuali spese amministrative. Tali corrispettivi possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalle delibere dell’AEEG n. 237/00 (Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato), n. 170/04 (Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale); n. ARG/gas 159/08 (Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 –TUDG: Parte II “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 – RTDG") e n. ARG/Gas 184/09 (Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 –TUTG: Parte II “Regolazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 – RTTG”; Parte III " Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 – RMTG”). Sono altresì a carico del Cliente, con riferimento ai relativi servizi, gli importi pari alle componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio, come definite dalla delibera AEEG n. 138/03 (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l’attività di distribuzione).
5.2. Ove non siano disponibili, nei termini previsti per la fatturazione, i dati di consumo mensile di ciascun punto REMI o PdR, il Fornitore potrà stimare i consumi presunti sulla base dei dati di consumo storici del Cliente ovvero dei consumi dichiarati dal cliente stesso al momento della richiesta di attivazione della fornitura. In alternativa ed ove sia possibile, il Fornitore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili i dati di autolettura per la fatturazione del mese di competenza. In questo caso, il Fornitore comunica al Cliente l’eventuale non attendibilità dei dati di autolettura comunicatigli. Resta comunque inteso che l’autolettura che non presenti profili di inattendibilità non sostituisce la lettura effettiva da parte del Distributore, che verrà utilizzata per eventuali conguagli.
La fattura di conguaglio sarà emessa non appena saranno noti i consumi effettivi. Il Fornitore potrà addebitare o accreditare al Cliente anche importi derivanti da conguagli effettuati a seguito della lettura finale comunicata dal Distributore successivamente alla cessazione della fornitura.
Per i siti allacciati direttamente alla rete di trasporto nazionale, qualora presso l’impianto di misura venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo di gas naturale effettivamente transitato, tale quantitativo verrà fissato in misura pari al valore del fondo scala maggiorato del 30%, in conformità a quanto previsto nell’Allegato 10A, par. 5, del Codice di rete. Per i siti allacciati alla rete di distribuzione locale, i dati rilevati dal Distributore saranno riportati alle condizioni standard senza alcuna correzione, quanto ai PdR con Gruppi di misura dotati di un correttore dei volumi; oppure, quanto ai PdR con Gruppi di misura non dotati di correttore dei volumi, mediante l’applicazione del coefficiente correttivo “C” (ai sensi dell’art. 18 della Delibera n. 138/04 dell’AEEG).
5.3. Per quanto riguarda gli oneri fiscali, eventuali agevolazioni o esenzioni dal regime IVA di cui goda il Cliente, o richieste di riduzioni di altri oneri fiscali, dovranno essere comunicate da quest’ultimo al Fornitore, utilizzando il modello reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx. In assenza di tali comunicazioni ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria.
Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell’accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Cliente con la Domanda di somministrazione (uso del gas a fini fiscali: civile, industriale o produzione di energia elettrica) e nell’Allegato 8, evidenziando che saranno equiparati e tassati con l’aliquota prevista per l’uso civile gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come usi industriali in applicazione dell’art. 26, comma 3, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. In assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazione incompleta o inesatte, il Fornitore considererà il gas fornito al Cliente come destinato a usi civili e conseguentemente addebiterà l’accisa e le relative addizionali previste per tali usi.
In caso di omessa dichiarazione sulle modalità di pagamento delle imposte il Fornitore provvederà al pagamento delle stesse per conto del Cliente. Ove la modalità di pagamento risultasse non corretta per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane saranno a carico del Cliente stesso.
5.4. Il Cliente si assume ogni responsabilità in ordine alla correttezza e veridicità delle sue dichiarazioni e dei dati forniti al Fornitore. In caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore, entro cinque giorni dalla richiesta, ogni eventuale differenza di imposta, sanzione pecuniaria, indennità, interessi e ogni altra somma che il Fornitore stesso fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria, alle regioni e a qualunque altro ente coinvolto. Il comprovato e definitivo esito favorevole di eventuali iniziative delle Parti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, delle Regioni o di altro ente darà diritto al Cliente di ricevere dal Fornitore quanto da questi ricevuto dagli enti in questione.
5.5. Del pari il Cliente avrà diritto di ricevere dal Fornitore le somme riconosciute a quest’ultimo dall’Amministrazione finanziaria, dalle regioni o da altro ente, a titolo di rimborso per versamenti non dovuti, a condizione che il Cliente abbia chiesto in tempo utile al Fornitore di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme e che queste siano state effettivamente corrisposte al Fornitore stesso.
6.- TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E DISPACCIAMENTO |
6.1. Con la sottoscrizione della Domanda di somministrazione il Cliente conferisce al Fornitore o ad una società da questo designata, per i siti REMI e/o PdR indicati nell’Allegato 1, mandato senza rappresentanza, esclusivo e irrevocabile, a sottoscrivere per suo conto, rispettivamente con il Gestore della rete di trasporto nazionale e con il Distributore locale, i contratti di accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di dispacciamento, compresa la rilevazione dei consumi, a gestire tali contratti e a compiere ogni attività necessaria per l’espletamento delle pratiche necessaria alla regolare erogazione di gas naturale.
Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato per la partecipazione alla procedura di assegnazione di gas naturale di importazione e per la partecipazione ad ogni altra procedura avente come oggetto l’assegnazione di gas naturale a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori del settore.
6.2. Una volta accettati, i mandati di cui sopra hanno efficacia per tutta la durata del contratto di fornitura di gas naturale e sono a titolo gratuito. Nel caso in cui vi fossero spese, o oneri previsti dalla normativa vigente, il Fornitore ha diritto al rimborso. A tal fine, addebita al Cliente nelle fatture importi di valore pari agli oneri sostenuti.
6.3. I corrispettivi per i servizi di trasporto, dispacciamento e misura del gas somministrato sono a carico del Cliente.
6.4. Per Periodi Contrattuali non allineati all’anno termico, si presuppone la disponibilità della necessaria Capacità di Trasporto “Cg” sulla Rete Nazionale e Regionale in seguito al trasferimento di capacità dal fornitore uscente ed al conseguente conferimento della suddetta capacità da parte del trasportatore in conformità alla normativa vigente. Eventuali costi sostenuti dal Fornitore, così come fatturati dal Trasportatore, in seguito al mancato trasferimento della suddetta capacità verranno riaddebitati al Cliente. Se il fornitore subentrante richiedesse il trasferimento dell'intera Cg di cui all’Art. 9 che precede, tali costi saranno pari a zero.
7.- MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO |
7.1. Il Fornitore emette ogni mese, a partire da quello successivo al mese di inizio della fornitura, fattura di pagamento degli importi dovuti per la fornitura di gas naturale nel mese precedente. Il Fornitore comunica al
Cliente, anche attraverso note inserite o allegate alle fatture, eventuali modifiche nella frequenza della fatturazione.
7.2. Gli importi indicati in fattura, da intendersi in acconto e salvo conguaglio, comprendono il prezzo per il volume di gas somministrato, gli oneri, i corrispettivi e le maggiorazioni relativi ai servizi di cui all’art. 6 e quelli per l’assicurazione ai sensi dell’art. 15 ove dovuti, oltre, eventualmente, agli importi di conguaglio per dati solo stimati nel periodo precedente ovvero per dati errati o incompleti, agli interessi di mora e ad altri oneri, penali e maggiorazioni dovute ai sensi del presente Contratto e della normativa vigente pro tempore (v. art. 5.1.). Riguardo alla stima dei consumi in mancanza di dati certificati dal Distributore o di comunicazioni di lettura da parte del Cliente, si applicano le disposizioni di cui alla precedente clausola 5.2. La disponibilità dei dati sul consumo effettivo dà luogo all’emissione di fattura di conguaglio o all’inserimento di un’apposita voce nella prima fattura di consumo successiva o ancora, se del caso, all’emissione di una nuova fattura previo annullamento di quella precedente relativa ai consumi presunti. Del pari danno luogo a conguagli o all’annullamento della fattura e all’emissione di una nuova l’errata o incompleta comunicazione dei dati di misurazione da parte del Distributore. I conguagli o l’emissione di nuove fatture non comportano alcun addebito o accredito di interessi sugli importi ai quali si riferiscono.
7.3. La fattura indica altresì, a credito del Cliente, eventuali indennizzi automatici dovuti dal Fornitore per la mancata osservanza degli standard per la qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (allegato A alla delibera 8 luglio 2010 n. ARG/com 104/10 dell’AEEG) nonché della delibera 18 novembre 2008 n. ARG/com 164/08 dell’AEEG (TIQV).
7.4. La redazione delle fatture avviene nel rispetto delle disposizioni dell’AEEG in tema di fatturazione semplice e trasparente. Se il Cliente non richiede la fattura in formato elettronico, il Fornitore gliela spedisce in forma cartacea all’indirizzo indicato nella Domanda di somministrazione. La fattura in formato elettronico, unitamente ai dati di consumo, ove disponibili, è messa a disposizione del Cliente munito di password e che abbia accettato le condizioni di accesso al sito, nell’area del sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx riservata ai clienti, o, su sua richiesta, gli è inviata all’indirizzo PEC comunicato al Fornitore. Eventuali contestazioni sugli importi fatturati devono essere inviate al Fornitore per iscritto, tramite raccomandata AR, telefax o PEC con conferma di ricezione, ai recapiti indicati per i reclami all’art. 14, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. La contestazione non esonera il Cliente dall’obbligo di pagare la fattura entro la scadenza indicata all’art. 8. Eventuali somme pagate in eccesso verranno accreditate al Cliente o nella prima fattura utile, o con apposita nota di credito, nel rispetto dei termini massimi stabiliti dalla delibera 18 novembre 2008 n. ARG/com 164/08 dell’AEEG.
7.5. Il pagamento va effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura. In mancanza di accordi particolari, tale data viene fissata sin d’ora nel giorno 30 di ogni mese, salvo il mese di Febbraio per il quale la data di scadenza viene fissata il giorno 28. In caso di scadenza in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Ove per un disguido o un errore, il tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura e quella di scadenza sia inferiore a dieci giorni, il pagamento può essere effettuato entro il decimo giorno dalla data di emissione, senza alcun onere aggiuntivo.
7.6. Il pagamento stesso avviene con addebito diretto in conto corrente con procedura SEPA,o con bonifico bancario, con valuta in data corrispondente a quella di scadenza.
7.7. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il pagamento deve riguardare l’intero importo indicato in fattura.
7.8. Nel caso in cui il Cliente non abbia chiesto l’invio delle fatture solo per posta elettronica, le spese di spedizione della fattura in formato cartaceo saranno a carico del Cliente stesso.
8.- RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA, SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA |
8.1. Il pagamento delle fatture dopo la data di scadenza oppure il pagamento parziale, comportano l’applicazione di interessi di mora sulle somme dovute e il rimborso al Fornitore delle spese di sollecito e di esazione eventualmente sostenute. Gli interessi di mora sono calcolati su base annua, applicando il Tasso per le Transazioni Commerciali di cui al D.Lgs 213/02 e s.m.i...
8.2. Decorsi dieci giorni dalla data di scadenza senza che sia stato effettuato il pagamento il Fornitore può escutere la fideiussione di cui all’art. 9 sino a concorrenza dell’importo dovuto, comprendente interessi e spese, dandone notizia al Cliente con qualsiasi mezzo di trasmissione di cui possa essere confermata la ricezione. Con l’occasione il Fornitore assegna al Cliente un termine, non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la ricostituzione o l’integrazione della garanzia.
8.3. In caso di mancato pagamento anche solo parziale delle somme di cui alla clausola 8.1., in assenza di fideiussione, così come in caso di fideiussione non capiente o non ricostituita non seguita da prestazione di fideiussione (anche in caso di cessione in massa dei crediti) il Fornitore – salvo il diritto di risolvere il contratto ai sensi della clausola 12 - mette in mora il Cliente con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AR, contenente fra l’altro l’indicazione del termine ultimo per il pagamento o per la ricostituzione della garanzia, pari ad almeno 10 giorni dalla ricezione della raccomandata o dall’avviso postale. Decorsi cinque giorni dallo scadere di tale termine senza che il Cliente abbia comunicato (via telefax o PEC con conferma di lettura) al Fornitore l’avvenuto pagamento o la reintegrazione della garanzia, allegando i relativi comprovanti contabili, quest’ultimo può chiedere al Distributore di sospendere la somministrazione di gas naturale presso i siti REMI o PdR del Cliente moroso.
Ferma restando l’applicazione delle clausole 4.6 e 12, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione di gas naturale anche senza preavviso in caso di prelievi fraudolenti di gas naturale o di manomissione del Gruppo di misura.
La sospensione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. Le spese sostenute dal Fornitore per la sospensione e per l’eventuale riattivazione sono a carico del Cliente. Del pari sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati sino alla completa sospensione o cessazione della fornitura e dei relativi servizi, inclusi eventuali spese, costi, oneri aggiuntivi e penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione o risoluzione del Contratto.
9.- GARANZIE |
9.1. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha facoltà di subordinare l’attivazione della fornitura alla prestazione da parte del Cliente, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’inizio della fornitura stessa, di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per un importo pari a tre mensilità di massimo consumo. Il Fornitore ha facoltà di chiedere al Cliente, in ogni momento, la prestazione della fideiussione di cui si è detto, ove si verifichino fatti (come il mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente, il mancato pagamento delle fatture di consumo al fornitore uscente dopo la data di richiesta di switching, la scoperta dell’esistenza di obbligazioni del Cliente nei confronti del fornitore precedente) che rendano incerto l’adempimento delle obbligazioni da parte del Cliente stesso.
9.2. La fideiussione non verrà richiesta, all’atto della sottoscrizione del Contratto, ove il Cliente accetti, impegnandosi a sottoscrivere tutta la documentazione indicata dall’Istituto di credito o dalla società di factoring scelti dal Fornitore, la cessione in massa dei crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto e vi sia l’autorizzazione dei predetti Enti. Nel caso in cui, dopo l’inizio dell’esecuzione del Contratto, l’Istituto di credito o la società di factoring revochino la predetta autorizzazione, il Fornitore avrà diritto di chiedere al Cliente la prestazione di una fideiussione ai sensi della clausola 9.1., con lettera raccomandata AR o altra forma di comunicazione che permetta la conferma della ricezione. Ove il Cliente non presti la fideiussione entro dieci giorni dalla richiesta del Fornitore, quest’ultimo potrà risolvere il contratto ai sensi della clausola 12. Ove vi sia anche un ritardo nel pagamento delle fatture, il Fornitore stesso sospenderà la somministrazione di gas naturale ai sensi della clausola 8.3..
9.3. Le fideiussioni di cui alle clausole precedenti, il cui testo è disponibile nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx nell’area “Documenti e contratti” (Allegato 11), dovranno avere efficacia per 15 mesi, con successivi rinnovi annuali da effettuarsi durante tutta la durata del Contratto. In caso di fideiussione prestata ai sensi della clausola 9.2. il Fornitore ha facoltà di indicare un diverso termine di efficacia, nel momento in cui richiede al Cliente di costituire la garanzia.
10.- RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICHE RECLAMI |
10.1. Ove necessario il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo (mediante lettera raccomandata AR) o una richiesta scritta di rettifica (con le modalità previste dall’art. 7.4.) agli indirizzi previsti per i reclami all’art. 14 delle presenti Condizioni generali. Ai sensi della delibera 18 novembre 2008 n. ARG/com 164/08 dell’AEEG il Fornitore invierà al Cliente una risposta motivata entro 40 giorni dalla ricezione del reclamo o della richiesta di rettifica.
10.2. Salvo i casi particolari indicati nella predetta delibera 18 novembre 2008 n. ARG/com 164/08, il termine massimo per la rettifica della fatturazione è di 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di rettifica, eccettuato il caso di doppia fatturazione, per il quale il termine è di 20 giorni.
10.3. Ove il Cliente inoltri al Fornitore una richiesta scritta di informazioni, quest’ultimo è tenuto a inviare una risposta entro 30 giorni dal suo ricevimento.
11.- MODIFICHE DEL CONTRATTO |
11.1. Ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. sono inserite di diritto nel Contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi, eventuali condizioni imposte dalla legge o da provvedimenti delle autorità competenti.
11.2. Ai sensi dell’art. 13 del già menzionato Codice di condotta commerciale, il Fornitore deve comunicare al Cliente per iscritto ogni modifica unilaterale del contratto che potrà disporre per giustificati motivi. La comunicazione deve pervenire al Cliente almeno tre mesi prima della data di efficacia della variazione stessa. Il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Xxxxx prova contraria, si presume che il Cliente abbia ricevuto la predetta comunicazione trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal Fornitore.
11.3. Ove il Cliente non concordi sulla modifica comunicatagli, può esercitare il diritto di recesso nei modi e nei termini di cui all’art. 3.8. delle presenti Condizioni generali. Il recesso sarà efficace dalle ore 06.00 del giorno di decorrenza delle nuove condizioni. In mancanza di comunicazione di recesso, in caso di comunicazione tardiva o di mancato switching da parte del nuovo fornitore scelto dal Cliente, le nuove condizioni si intendono inserite nel Contratto, con abrogazione di quelle incompatibili, con effetto dalle ore 06.00 del giorno di decorrenza delle stesse. Nel caso di mancato switching le nuove condizioni saranno applicate transitoriamente sino a quando la procedura di switching non sarà andata a buon fine.
12.- RISOLUZIONE DEL DIRITTO DEL CONTRATTO |
12.1. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto può essere risolto di diritto dal Fornitore, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., tramite il semplice invio di una comunicazione in tal senso al Cliente con raccomandata AR, nei seguenti casi: a) ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento delle fatture di fornitura e/o sistematico ritardo o pagamento parziale (intendendosi per “sistematico” il comportamento che riguardi tre fatture successive); b) inserimento del Cliente nel registro dei protesti, iscrizione di ipoteche giudiziali, esistenza di decreti ingiuntivi, instaurazione di procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari; c) mancato rilascio/reintegro delle garanzie di cui agli artt. 8.3 e 9, se richieste; d) utilizzo del gas naturale in violazione della clausola 4.2.; e) manomissione o rottura delle apparecchiature atte al controllo dei consumi; f) non veridicità dei dati forniti dal Cliente al Fornitore o mancata comunicazione delle variazioni di tali dati; g) violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti della clausola 4.10; h) violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti delle clausole 5.3., 5.4. e 5.5..
12.2. La risoluzione del contratto comporta l’interruzione della fornitura.
13.- FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE |
13.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione ed efficacia del Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Alessandria.
14.- COMUNICAZIONI |
14.1. Le comunicazioni inerenti il Contratto dovranno essere inviate, nelle forme e nei termini in esso indicati, a Restiani s.p.a., in xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX), per le comunicazioni a mezzo posta; al numero 0131/244742 per le comunicazioni a mezzo telefax; e alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx per le comunicazioni in via telematica.
Salvo diversa indicazione indicata nelle fatture di pagamento, i reclami, le richieste di rettifica e di informazioni vanno inviati all’indirizzo e/o al numero di telefax di cui sopra o al seguente recapito di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. Per il Cliente vale l’indirizzo prescelto per l’invio delle fatture o, in mancanza, quello della sede legale. Per le comunicazioni a mezzo fax il numero del Cliente è indicato nella Domanda di somministrazione.
15.- ASSICURAZIONI E INFORTUNI |
15.1. Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/Gas 79/2010 del 25 maggio 2010 dell’AEEG (Disposizioni per l’estensione dell’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto sino al 31 dicembre 2013). La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: (a) i clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiori ai 200.000 mc alle condizioni standard per utilizzi industriali; (b) i clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 mc alle condizioni standard per usi ospedalieri;
(c) i consumatori di gas naturale per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del Punto di Riconsegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (“CIG”) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o seguire le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
16.- CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1. Il Cliente presta il suo consenso, ai sensi dell’art. 1407 c.c., alla cessione del contratto di fornitura ad altro esercente che sia in grado di svolgere il medesimo servizio, o a società controllate, controllanti o collegate al Fornitore.
16.2. Il presente contratto non potrà essere ceduto dal Cliente senza il consenso di Restiani. In caso di cessione, di affitto, o di usufrutto di azienda da parte del Cliente, il presente contratto potrà essere ceduto solo a condizione che il cessionario, l’affittuario o l’usufruttuario si accollino, a favore di Restiani, eventuali debiti per la fornitura del precedente titolare.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Restiani s.p.a. informa il Cliente, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, che i dati da lui forniti con la sottoscrizione della Domanda di somministrazione, con la compilazione dei moduli allegati (quali ad esempio le dichiarazioni per l’applicazione degli oneri fiscali) e, più in generale, durante l’esecuzione del contratto di fornitura di gas naturale, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, per finalità connesse all’esecuzione del contratto di fornitura stesso, compresa la stipula e la gestione dei collegati contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento di gas naturale. Il trattamento di tali dati è invero essenziale per il perfezionamento e la corretta esecuzione del contratto di fornitura e dei rapporti ad esso collegati. Previo consenso del Cliente, da esprimersi in calce alla Domanda di somministrazione, i dati potranno essere utilizzati anche per future iniziative promozionali o per iniziative di aggiornamento sul sistema e sul mercato del gas naturale effettuate da Restiani s.p.a. o da società controllate, controllanti o collegate. Il consenso per queste ultime finalità è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura di gas natuirale.
Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente è Restiani s.p.a., che potrà comunicarli per l’esecuzione del contratto, all’Amministrazione finanziaria, al distributore e al gestore della rete di trasporto nazionale. Per trattamento si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 196/2003, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o telematici (e dunque anche con procedure manuali), concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento dei dati così come appena delineato verrà effettuato adottando ogni precauzione e cautela onde evitare perdite, accessi non autorizzati o altri usi impropri dei dati stessi. Il trattamento potrà essere effettuato sia da dipendenti di Restiani s.p.a., specificamente incaricati ed istruiti al riguardo, sia da soggetti terzi che svolgono per conto di Restiani s.p.a. compiti tecnici, organizzativi o amministrativi. Il consenso del Cliente riguarda perciò anche l’attività di trattamento svolta da questi soggetti. Si informa il Cliente che i dati verranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti. Il Cliente può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cioè ottenere informazione sull’origine e il contenuto dei dati, verificarne l’esattezza e chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica). Il Cliente può altresì chiedere che i dati trattati in violazione della legge siano cancellati, trasformati in forma anonima o bloccati. Egli può infine opporsi in ogni momento all’uso dei suoi dati per finalità promozionali o di aggiornamento sul sistema e sul mercato del gas naturale. Tali diritti possono essere esercitati inviando le relative comunicazioni al Responsabile del trattamento, presso Restiani s.p.a., in xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx Nella sua qualità di Titolare del trattamento Restiani s.p.a. informa che i dati saranno conservati presso la sua sede in xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) e che il Responsabile del trattamento è il suo Amministratore Delegato pro tempore, domiciliato per la carica presso la stessa Restiani.
NOTA INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GAS NATURALE
Ai sensi della delibera dell’AEEG del 18 novembre 2008, n. ARG/com 164/08 e successive modifiche (“TIQV”)
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GAS NATURALE
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 40 giorni solari dal ricevimento del reclamo
Tempo massimo di rettifica di fatturazione: 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica
Tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione: 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica
LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GAS NATURALE
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il termine massimo di 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta: 95%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il termine massimo di 40 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta: 95%
INDENNIZZI AUTOMATICI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE*
Mancato rispetto del tempo massimo di risposta a reclami scritti o richieste scritte di rettifica: 20 Euro se la risposta è inviata tra il 41° e l’80° giorno; 40 Euro se la risposta è inviata tra l’81° e il 120° giorno; 60 Euro se la risposta è inviata dopo il 120° giorno.
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica della fatturazione: 20 Euro se la rettifica avviene tra il 91° e il 180° giorno; 40 Euro se la rettifica avviene tra il 181° e il 270° giorno; 60 Euro per le rettifiche effettuate dopo il 270° giorno.
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione: 20 Euro se la rettifica avviene tra il 21° e il 40° giorno; 40 Euro se la rettifica avviene tra il 41° e il 60° giorno; 60 Euro per le rettifiche effettuate dopo il 60° giorno.
*Il riconoscimento dell’indennizzo automatico avviene nella prima fatturazione utile e comunque entro otto mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica. L’indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall’art. 19 del TIQV
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Ai sensi della delibera 8 luglio 2010 n. ARG/com 104/10 dell’AEEG
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (*), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa Restiani s.p.a. - xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX)
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
Data e ora del contatto
Firma del personale commerciale che l’ha contattata
Riepilogo allegati
Copia carta di identità
Copia fattura dell’attuale fornitore
Allegato 9 - Dati catastali