CONI SERVIZI S.p.A.
CONI SERVIZI S.p.A.
Capitolato d'oneri relativo all’affidamento del contratto attivo relativo alla gestione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nei locali e nelle aree dello Stadio Olimpico in occasione di manifestazioni aperte al pubblico e nei punti vendita siti in Curva Sud, Curva Nord e nella Sede CONI al Foro Italico per un periodo di quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro anni.
maggio 2014
Premesso
A che CONI Servizi Spa, e’ organismo di diritto pubblico, che espleta l’attività strumentale per l’attuazione dell’ente pubblico Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ed in tale veste giuridica detiene la proprietà dell’impianto sportivo Stadio Olimpico in Roma, di seguito anche Stadio, e delle relative pertinenze territoriali limitrofe, perimetrate e controllate, di seguito area riservata;
B. che la ditta aggiudicataria dovrà essere impresa specializzata nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto in almeno n. 5 punti vendita, all’interno di strutture complesse ad alta frequenza di pubblico, intendendosi per tali: impianti sportivi, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, aree di servizio autostradali.
D. che la ditta aggiudicataria dovrà assicurare e garantire che tutti i servizi
e le opere oggetto del presente capitolato saranno realizzate secondo le migliori regole dell'arte;
E. che la ditta aggiudicataria dovrà prendere atto che il servizio in oggetto è essenziale per il buon funzionamento dello Stadio Olimpico in occasione dello svolgimento delle manifestazioni e che pertanto dovrà essere regolarmente ed efficacemente prestato in tutte le occasioni in cui lo Stadio Olimpico sarà aperto al pubblico, pena l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste;
F. che le obbligazioni poste a carico della ditta aggiudicataria devono intendersi comprensive anche di tutte le altre attività, anche qui non espressamente citate, opportune per adempiere nel migliore dei modi alle obbligazioni medesime;
G. che la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di aver considerato, e accettato quale parte del proprio rischio d’impresa, che il ricavato derivante dall’esercizio del servizio di somministrazione all’interno dello Stadio Olimpico potrà subire variazioni dipendenti da vari elementi aleatori quali (a mero titolo esemplificativo): il numero e l’importanza delle manifestazioni che avranno luogo nello Stadio Olimpico nel periodo di durata del contratto; i risultati sportivi conseguiti dalle squadre A.S. Roma e S.S. Lazio; eventuali squalifiche del campo; lo svolgimento delle partite presso altra sede; l’esecuzione di lavori, richiesti per causa di forza maggiore, che potrebbero modificare la capienza dello Stadio Olimpico, o la capienza e/o la disposizione di alcuni settori; le disposizioni di pubbliche autorità, anche con riferimento alla limitazione alla vendita di alcune categorie di prodotti. Pertanto i corrispettivi dovuti dall’impresa appaltatrice a CONI Servizi dovranno essere integralmente corrisposti indipendentemente dai risultati economici conseguiti attraverso la gestione del servizio.
Art. 1 Premessa e allegati
1.1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante, vincolante e inscindibile del presente capitolato d’oneri.
Art. 2 Durata
2.1. Il contratto de quo ha durata dalla data di conferma della lettera di aggiudicazione, fino al 15 luglio 2018, con possibilità di rinnovo per quattro anni e comunque non oltre il 14 luglio 2022 sulla base delle condizioni infra previste all’art. 6. E’ esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
Art 3 Oggetto
3.1. Il presente capitolato ha quale oggetto l’affidamento da parte di CONI Servizi della gestione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande esclusivamente nell’ambito dei locali e delle aree interne allo Stadio Olimpico espressamente indicati nel presente capitolato, in occasione di manifestazioni aperte al pubblico e presso i punti vendita della Curva Sud, Curva Nord e della Sede CONI al Foro Italico (Palazzo H). In tali aree e in tali locali il servizio sarà gestito in via esclusiva dalla ditta aggiudicataria. La eventuale futura realizzazione di ulteriori punti vendita destinati alle medesime funzioni, in sostituzione o incremento rispetto ai punti vendita oggetto
del presente capitolato, sarà oggetto di integrazioni del contratto stipulato con l’impresa aggiudicataria. Per ogni punto vendita aggiuntivo l’aggiudicatario dovrà corrispondere, oltre al corrispettivo indicato al successivo art. 6, un ulteriore importo corrispondente al 25% del fatturato, al netto dell’IVA, di ciascun punto vendita aggiuntivo. Resta inteso che le spese concernenti i lavori infrastrutturali saranno a carico di Coni Servizi mentre gli oneri economici relativi agli arredi, alle attrezzature ed al personale aggiuntivo addetto alla vendita saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
3.2. Il progetto definitivo dovrà contenere piante, sezioni e prospetti in scala opportuna per rendere comprensibile il prodotto offerto nonché il numero di addetti.
3.3 L’affidamento all’appaltatore della gestione del servizio oggetto del presente contratto non pregiudica la facoltà di CONI Servizi o delle squadre A.S. Roma e S.S. Lazio di svolgere (o di far svolgere a soggetti terzi) attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività simili (ristorazione, catering, ecc.) presso locali o aree diversi/e da quelli/e espressamente indicati/e nel presente contratto. Inoltre l’impresa aggiudicataria dichiara di riconoscere ed accettare che in occasione di eventi privati o con accesso su invito l’eventuale gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere di volta in volta concordata con gli organizzatori, fermo restando il diritto
di questi di concludere accordi con soggetti terzi senza che ciò generi alcun diritto in capo all’impresa aggiudicataria.
3.4 Il servizio sarà prestato in occasione di manifestazioni sportive e non sportive che comportino l’apertura al pubblico dello Stadio Olimpico:
a) sugli spalti, mediante venditori itineranti (cosiddetti spaltisti), ad esclusione delle categorie di posti destinate a spettatori che abbiano diritto ad accedere ad aree riservate con servizi catering e hospitality;
b) presso i locali adibiti a bar (nel n° di 38 per ml 230 ca. di fronte vendita)
c) presso il locale di servizio indicato nelle planimetrie.
d) applicando tassativamente i listini prezzi al pubblico come infra indicati ex art. 3.5 , con obbligo per l’appaltatore di richiedere ed ottenere esplicito nulla osta da parte di CONI Servizi prima di procedere a qualsiasi modifica del listino. Tali listini dovranno prevedere anche le modalità per l’applicazione di tariffe convenzionate riservate ai dipendenti di CONI Servizi relativamente ad attività di ristorazione nei giorni in cui non siano previste manifestazioni.
3.5 Inoltre l’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare un servizio bar e tavola calda destinato al personale di CONI Servizi presso i punti vendita ubicati in Curva Sud, Curva Nord e nella sede CONI al Foro
Italico. Tale gestione dei servizi di bar fissi riguarda in particolare il servizio bar, snack, tavola calda e quant’altro rientri nella ristorazione veloce.
I prodotti in vendita dovranno essere disponibili in quantità sufficiente sia per il bar fissi che per i distributori automatici e con rifornimento costante e vario, osservando le norme per una buona conservazione igienica degli stessi.
L’impresa è tenuta a garantire che gli alimenti rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia. Tutte le vivande dovranno essere preparate in modo tale da salvaguardare al massimo la qualità igienica, nutrizionale e sensoriale dei cibi. A tal fine, a seconda dei casi, dovranno essere utilizzati banchi refrigerati o riscaldati o altri sistemi analoghi di refrigerazione o di riscaldamento.
Nel locale adibito a bar il concessionario dovrà esporre, in maniera chiaramente leggibile, i listini dei prezzi dei prodotti in vendita.
I prezzi dei generi in vendita nei bar fissi saranno quelli del listino pubblicato dall’ASSOBAR — locali di III categoria validi nella provincia di Roma, diminuiti del 30% (trentapercento).
Per tutti i prodotti non compresi nei suddetti listini, il concessionario dovrà presentare apposita lista con indicazione del relativo prezzo, che dovrà essere approvato dalla CONI Servizi Spa.
Le variazioni dei prezzi nel corso della concessione, in relazione alla pubblicazione di nuovi listini dell’ASSOBAR — locali di III categoria, potranno entrare in vigore dopo 15 giorni dall’avvenuta comunicazione scritta da parte del concessionario. In ogni caso la CONI Servizi Spa si riserva di accertare l’intervenuto aumento.
Il pagamento dei servizi previsti relativi ai bar fissi avverrà previa emissione di ricevuta fiscale, fattura o scontrino fiscale.
Il concessionario è tenuto alla esatta osservanza della normativa fiscale in materia. La violazione delle suddette disposizioni di legge, accertate da parte dell’Autorità Finanziaria, potrà dar luogo alla immediata revoca della concessione e risoluzione del contratto per grave inadempimento.
I rifiuti dovranno essere riposti in sacchi idonei e portati negli appositi contenitori dell’Azienda Municipale preposta al ritiro. Le spese relative a tale servizio sono a carico del concessionario.
Il servizio in oggetto dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00.
Nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto l’aggiudicatario dovrà accettare i buoni pasto aziendali per la somministrazione dei pasti nonché per tutti i prodotti in vendita nel bar. I prodotti in vendita dovranno essere disponibili in quantità sufficiente e con rifornimento costante e vario, osservando le norme per una buona conservazione igienica degli stessi.
3.6 L’uso da parte della ditta appaltatrice di locali o spazi nell’ambito dello Stadio Olimpico in forza del presente capitolato è strettamente funzionale all’esecuzione del servizio di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e non costituisce tra le parti rapporto di locazione avente ad oggetto tali locali e tali spazi. In tale criterio di funzionalità rientra anche il locale che sarà individuato da CONI Servizi e messo a disposizione dell’aggiudicatario per l’espletamento di attività di ufficio, amministrative ed organizzative connesse con l’effettuazione del servizio. Per l’effetto, l’impresa aggiudicataria non acquisisce in alcun modo la detenzione né, tantomeno, il possesso di locali e spazi, che restano nella piena disponibilità di CONI Servizi, che potrà accedervi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. CONI Servizi potrà inoltre effettuare lavori all’interno dei locali e disporre il trasferimento delle attività dell’appaltatore in altri locali idonei per superficie e ubicazione.
3.7 L’impresa aggiudicataria potrà operare in completa autonomia, avvalendosi della propria organizzazione aziendale e del proprio personale. Il personale addetto alla somministrazione e alla manipolazione di alimenti e bevande dovrà essere dotato delle prescritte certificazioni sanitarie.
3.8 Sono a carico dell’impresa aggiudicataria:
a) l’acquisto delle merci;
b) l’arredamento dei locali adibiti a bar, compresi i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
c) l’approntamento di tutti i macchinari e di ogni attrezzatura, impianto e quant’altro occorra per la fornitura del servizio;
d) la pulizia, la separazione dei rifiuti per la raccolta differenziata e la piccola manutenzione (compresa l’imbiancatura) dei locali bar;
e) la manutenzione delle strutture, delle attrezzature e, comunque, di qualunque altro bene impiegato per l’espletamento del servizio;
f) i costi per consumo d’acqua, energia elettrica, telefono e utenze in genere, secondo quanto specificato al punto 6.3;
g) la certificazione di sicurezza degli ambienti e la tenuta del registro dei controlli.
3.9 Il servizio dovrà essere prestato dall’impresa aggiudicataria in forza di licenze amministrative. Tali licenze dovranno essere richieste e ottenuta dall’impresa aggiudicataria con esclusivo riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e agli spazi e locali espressamente indicati nel capitolato medesimo. Copia della licenza dovrà essere trasmessa dall’impresa aggiudicataria a CONI Servizi.
3.10 L’impresa aggiudicataria è tenuta a farsi carico a sua esclusiva cura e spese del conseguimento di ogni altra licenza, autorizzazione, concessione, certificato occorrente per lo svolgimento della sua attività, con particolare riguardo a tutto ciò che concerne gli aspetti igienici e sanitari.
3.11 L’impresa aggiudicataria è tenuta a curare, sotto la sua esclusiva cura responsabilità e spese, che tutti i locali, tutte le attrezzature e, in generale, tutte le fasi della sua attività (quali, ad esempio, quelle di conservazione e manipolazione di alimenti e bevande) siano conformi al più rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia igienica e sanitaria.
3.12 In occasione dello svolgimento di manifestazioni presso lo Stadio Olimpico l’impresa aggiudicataria dovrà garantire i livelli minimi di servizio consistenti nell’apertura di tutti i bar localizzati all’interno dello Stadio Olimpico e della presenza di un adeguato numero di venditori “spaltisti” in base alla tipologia di evento in programma ed
alle ragionevoli previsioni relativamente al numero di spettatori (il numero degli “spaltisti” dovrà essere 1 ogni 300 spettatori.
Art. 4 Prodotti e fornitori
4.1. L’impresa aggiudicataria potrà porre in vendita nell’ambito del servizio prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
1) acque minerali;
2) soft drinks gasati (xxxx, aranciate, gassose, ecc.), bevande energetiche
(gatorade, red bull, ecc.)
3) succhi di frutta;
4) caffè e the, caldi e freddi;
5) snacks salati (patatine, salatini, ecc.);
6) snacks dolci (biscotti, merendine, ecc.);
7) cioccolatini, caramelle e chewing-gum;
8) gelati;
9) panini imbottiti, pizze e pietanze calde (queste ultime esclusivamente nelle aree per le quali sia stata ottenuta dall’appaltatore ogni prescritta autorizzazione, con particolare riferimento alle normative igienico-sanitarie in materia di cottura e manipolazione dei cibi);
10) birra e altri alcolici, a condizione che la vendita di tali prodotti sia preventivamente autorizzata dalle autorità preposte.
Non sono ammessi contenitori in vetro per ogni genere di bevanda che peraltro dovrà essere venduta priva del dispositivo di chiusura.
Eventuali modifiche della lista di prodotti contenuta nel presente articolo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti. La commercializzazione di soft drinks gasati e birra e di eventuali altri prodotti che possono arrecare danno al manto erboso non potrà essere effettuata nell’area del prato in quegli eventi che prevedano la presenza del pubblico in tale area, se non adottando opportuni accorgimenti che verranno di volta in volta indicati dalla stessa CONI Servizi. L’impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile per eventuali danni arrecati per non aver ottemperato alle suddette indicazioni.
4.2. L’impresa aggiudicataria avrà facoltà di approvvigionarsi dai propri fornitori, fatta salva diversa indicazione da parte di CONI Servizi che potrà indicare specifici fornitori e/o specifici prodotti. In tali ipotesi l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad adeguarsi alle indicazioni in merito provenienti da CONI Servizi. In entrambi i casi i relativi contratti di fornitura saranno stipulati direttamente tra l’impresa aggiudicataria e i singoli fornitori. In caso di indicazione relativa ad uno o più fornitori da parte di CONI Servizi, essa si impegna a comunicarli all’impresa aggiudicataria all’atto della sottoscrizione del contratto o, in caso di indicazioni successive, a permettere all’impresa
aggiudicataria di uniformarsi all’indicazione del fornitore a partire dal
1 luglio successivo alla data di comunicazione, allo scopo di salvaguardare eventuali impegni in vigore a carico dell’aggiudicatario. L’impresa aggiudicataria è consapevole e accetta che Coni Servizi potrà altresì indicare propri fornitori legati a singoli eventi - sportivi e non - che si svolgeranno all’interno dello Stadio Olimpico. Da parte sua l’impresa aggiudicataria si impegna a non stipulare con propri fornitori contratti con scadenza successiva al 30 giugno di ogni anno di vigenza del presente accordo, fatta eccezione per il primo anno contrattuale in cui la data di indicazione del fornitore è posticipata al 1 settembre.
4.3. L’impresa aggiudicataria non potrà porre in vendita nell’ambito dello Stadio Olimpico prodotti concorrenti con quelli dei fornitori indicati da CONI Servizi. Ai fini di tale norma, la concorrenza tra prodotti è valutata non solo in virtù della comune appartenenza ad una delle categorie merceologiche di cui all’art. 4.1., ma anche in considerazione della loro fungibilità (ad esempio: i succhi di frutta si intendono concorrenti con i soft drinks gasati e le acque minerali; i gelati si intendono concorrenti con gli snacks dolci e i cioccolatini).
4.4. L’impresa aggiudicataria non ha facoltà di concedere a soggetti terzi esclusive merceologiche di nessun genere, fermo restando quanto specificato nell’ultimo capoverso del precedente punto 4.2.
4.5. CONI Servizi si impegna a concordare con i fornitori che dovesse indicare all’impresa aggiudicataria di vendere all’impresa medesima i relativi prodotti al miglior prezzo di mercato disponibile sulla piazza, lasciando all’impresa aggiudicataria la facoltà di provare il miglior prezzo da essa ottenibile.
Art. 5 Spazi pubblicitari
5.1. L’impresa aggiudicataria prende atto e riconosce che tutti gli spazi pubblicitari utilizzabili o creabili all’interno o all’esterno dei punti vendita fissi o mobili, sulle cassette degli spaltisti, ecc. appartengono in via originaria ed esclusiva a CONI Servizi, che ne può liberamente disporre. Pertanto l’impresa aggiudicataria non ha facoltà di utilizzare tali spazi, né di esporre o consentire che siano esposti messaggi pubblicitari all’interno e all’esterno dei punti vendita fissi e mobili, nonché sulle cassette degli spaltisti, senza il preventivo consenso scritto di CONI Servizi.
5.2. Qualora tale consenso venga rilasciato da CONI Servizi, oltre all’individuazione degli spazi disponibili e delle modalità di utilizzo l’impresa aggiudicataria si impegna fin d’ora a garantire a propria cura e spese l’oscuramento di tutti i messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma, ivi compreso l’utilizzo di contenitori e/o accessori per alimenti e bevande (ad es. bicchieri, tovaglioli, ecc.), in occasione delle gare e competizioni in programma presso lo Stadio Olimpico, organizzate da
organismi sportivi internazionali (quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, FIFA, UEFA, IAAF, ecc.). L’oscuramento/rimozione dei messaggi pubblicitari non comporterà a favore dell’impresa aggiudicataria diritto di ricevere rimborsi, indennizzi o altre utilità, trattandosi di evenienza prevista all’atto della stipulazione del contratto ed accettata dall’impresa aggiudicataria. L’impresa aggiudicataria inoltre dovrà garantire di farsi cura, carico ed onere dell’ottenimento delle autorizzazioni per l’esposizione di messaggi pubblicitari presso i competenti uffici comunali provvedendo anche al pagamento delle relative imposte e manlevando fin d’ora CONI Servizi in caso di inadempienza o sanzioni di qualsiasi tipo.
Art. 6 Corrispettivo
6.1. L’intero incasso derivato dallo svolgimento delle attività descritte nell’oggetto del contratto compete all’impresa aggiudicataria. A fronte di ciò e del conferimento da parte di CONI Servizi a favore dell’impresa aggiudicataria dei diritti previsti dal contratto, l’impresa aggiudicataria si obbliga a corrispondere a CONI Servizi, il corrispettivo costituito dal minimo garantito e dalla percentuale sul fatturato eccedente tale minimo garantito. Nell’ipotesi in cui i posti dello Stadio Olimpico fossero ridotti ad un numero inferiore a 65.000,
le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede il corrispettivo dovuto a titolo di minimo garantito.
Quale minimo garantito si intende la somma presentata in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria, che dovrà essere non inferiore a € 1.250.000,00 + IVA (unmilioneduecentocinquantamila/00) soggetta a rialzo, per ciascun anno di vigenza del contratto, con rateo pro quota relativo alla prima e all’ ultima stagione.
A titolo di percentuale sul fatturato si intende un conguaglio, se positivo, pari ri al 25% del fatturato annuo al netto dell’ IVA.
L’impresa aggiudicataria avrà anche l’obbligo di rendicontazione per
ciascun evento, in cui dovranno essere riportati fatturato e quantitativi di prodotto venduti, per tipologia di prodotto e per ciascun punto vendita.
Fra le Parti resta convenzionalmente pattuito ed accettato che, alla scadenza di ogni anno contrattuale, il corrispettivo minimo garantito, senza bisogno di preventiva richiesta e ai sensi di legge, verrà aggiornato in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
6.2. L’importo indicato al precedente articolo 6.1. dovrà essere corrisposto dall’impresa aggiudicataria a CONI Servizi, suddiviso in rate mensili anticipate di uguale importo con scadenza il giorno 20 di ogni mese, a mezzo di bonifici bancari su conti correnti i cui estremi saranno comunicati per iscritto all’impresa aggiudicataria contestualmente all’emissione delle relative fatture.
Al fine di consentire la determinazione dell’importo del conguaglio calcolato sull’eccedenza di cui al precedente art. 6.1, l’appaltatore dovrà presentare a CONI Servizi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in ordine al fatturato conseguito l’anno precedente.
Al fine del calcolo della percentuale sul fatturato realizzato, si conviene che il periodo di riferimento coincide con l’anno solare.
L’appaltatore si impegna, altresì, a fornire e/o rendere disponibile, presso la propria sede, a semplice richiesta di CONI Servizi, o al soggetto da questa incaricato, ogni ulteriore documentazione utile, ed in particolare il giornale di fondo e il registro corrispettivi, e – ove esistente – la prima nota cassa, per la determinazione dei corrispettivi.
6.3. I consumi energetici (acqua, energia elettrica e condizionamento) verranno fatturati trimestralmente all’impresa aggiudicataria attraverso la contabilizzazione dei consumi o mediante stima degli stessi. Il pagamento da parte dell’impresa dovrà avvenire entro 30 gg. data fattura.
Art. 7
Sicurezza, personale, manleve, assicurazioni, penali, fidejussione, poteri di controllo di CONI Servizi.
7.1. L’impresa aggiudicataria risponde come del fatto proprio dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontraenti in genere. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre prendere visione del
regolamento d’uso dell’impianto sportivo e del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in esercizio ed in emergenza e dovrà designare un proprio responsabile durante le manifestazioni sportive deputato a curare l’applicazione dei documenti in parola per quanto di competenza.
7.2. L’impresa aggiudicataria garantisce che tutta la propria attività sarà svolta nel più rigoroso rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari a tutela della sicurezza, nonchè delle norme di sicurezza impartite da CONI Servizi. A tal fine l’impresa aggiudicataria, oltre a essere tenuta ad adottare a sua esclusiva cura, responsabilità e spese tutte le misure di sicurezza previste dalla legge (in particolare le disposizioni di cui all’art. 7 D.L. 626/94 come modificato dal D.L. 242/96 di cui all’allegato 3) e dai regolamenti applicabili, dovrà nominare un responsabile della sicurezza, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto a CONI Servizi e si obbliga altresì a imporre il rispetto delle norme di sicurezza a tutto il proprio personale, ai propri collaboratori e fornitori che avranno accesso allo Stadio Olimpico. L’appaltatore dovrà istruire i propri addetti sul comportamento da tenere in caso di emergenza sulla base del piano generale di emergenza dello Stadio Olimpico. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire a CONI Servizi l’elenco dettagliato delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti che saranno impiegati all’interno dello stadio.
7.3. L’impresa aggiudicataria dichiara e garantisce che tutto il personale impiegato dell’esecuzione del contratto sarà adeguatamente assicurato contro gli infortuni e in regola con tutte le norme lavoristiche, fiscali, assicurative e previdenziali che ne regolano l'attività. Pertanto l’impresa aggiudicataria assume in proprio e in via esclusiva la responsabilità dell’adempimento delle norme di legge, dei contratti collettivi e degli accordi sindacali relativi all’impiego della mano d’opera alle proprie dipendenze e di eventuali collaboratori esterni. L’impresa aggiudicataria si obbliga a tenere CONI Servizi manlevata e indenne da ogni responsabilità in ordine al rispetto dei livelli retributivi e al versamento di oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali di qualsiasi genere relativi all’impiego di mano d’opera.
7.4. L’impresa aggiudicataria non potrà impiegare direttamente o indirettamente all’interno dell’impianto, personale che sia stato assoggettato a sanzioni penali o amministrative per atti di violenza in ambito sportivo.
7.5. Tutto il personale impiegato dall’impresa aggiudicataria all’interno dello Stadio Olimpico dovrà essere immediatamente riconoscibile e identificabile, con apposita uniforme numerata ed indicante il settore di pertinenza.
7.6. In occasione delle manifestazioni, il personale impiegato dall’impresa aggiudicataria all’interno dell’impianto dovrà essere munito degli
appositi biglietti (o pass) di servizio rilasciati da CONI Servizi, dalle squadre A.S. Roma e S.S. Lazio (o, nel caso dell’organizzazione di manifestazioni da parte di soggetti terzi, da questi ultimi). Per consentire la tempestiva emissione di tali biglietti (o pass), l’impresa aggiudicataria dovrà far pervenire a CONI Servizi l’elenco nominativo degli addetti al servizio, con l’indicazione dei rispettivi incarichi, almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista per ogni singola manifestazione. A tal fine l’aggiudicatario dovrà farsi carico della raccolta del consenso per il trattamento dei dati personali degli interessati ai sensi della legge n. 196/2003. Il consenso dovrà avere ad oggetto sia il trattamento dei dati personali da parte di CONI Servizi, delle squadre A.S. Roma e S.S. Lazio o dei soggetti terzi organizzatori dell’evento e di eventuali soggetti terzi incaricati dell’emissione dei biglietti (o pass) di servizio, sia il trattamento dei dati personali da parte di CONI Servizi per la verifica di precedenti penali o amministrativi per comportamenti violenti in ambito sportivo a carico del personale impiegato dall’impresa aggiudicataria nell’esecuzione del servizio.
7.7. L’impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne CONI Servizi da
ogni domanda promossa da terzi (inclusi il personale, i collaboratori e i fornitori della impresa stessa) per condotte ascrivibili a fatto e colpa dell’impresa aggiudicataria medesima, del suo personale o di altri soggetti del cui operato sia tenuta a rispondere.
7.8. L’impresa aggiudicataria dovrà essere specificatamente autorizzata da CONI Servizi per tutte le attività di seguito elencate:
a) depositi di sostanze pericolose e/o locali non rientranti negli allegati 1 e 2;
b) esecuzione di lavori con pericolo di caduta dall’alto;
c) interventi che interessino tubazioni interrate (gasdotti, cavi elettrici, fognature, etc.);
d) interventi su o in prossimità di linee e apparecchiature elettriche;
e) lavori che interferiscono sull’agibilità delle normali vie di fuga dei luoghi ove si opera;
7.9. L’impresa aggiudicataria si impegna a sottoporre preventivamente al parere di CONI Servizi l’esecuzione di ogni eventuale lavoro di allaccio alla rete fognaria, posa di cavi o quadri elettrici o di qualsiasi altro lavoro infrastrutturale connesso alla realizzazione ed installazione secondo i progetti di cui al precedente art. 3.2. I relativi lavori, la cui esecuzione sarà a cura e carico dell’impresa aggiudicataria, potranno essere svolti solo dopo il rilascio di autorizzazione scritta da parte di XXXX Xxxxxxx. L’impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare preventivi realizzati da fornitori di propria fiducia o di chiedere a CONI Servizi appositi preventivi, il cui pagamento in caso di accettazione sarà a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
7.10. Il documento di valutazione dei rischi predisposto da CONI Servizi, sarà consegnato all’impresa aggiudicataria contestualmente alla stipulazione del contratto Eventuali variazioni e integrazioni saranno tempestivamente consegnate all’impresa aggiudicataria a cura di XXXX Xxxxxxx.
7.11. L’impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare presso primario istituto assicurativo valide ed efficaci polizze assicurative, che avranno durata non inferiore a quella del presente contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle obbligazioni previste dal contratto (responsabilità civile terzi, anche a copertura dei danni da prodotto, responsabilità civile nei confronti di lavoratori subordinati, parasubordinati e prestatori d’opera in genere nonché contro furti, incendi, danneggiamenti derivanti dalle attività oggetto dell’appalto e che possano verificarsi nelle aree e nei locali concessi in uso anche in conseguenza dell’operato del concessionario) e con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00(duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro.
7.12. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni e dell'esecuzione delle prestazioni stesse previste a carico dell’impresa aggiudicataria l’aggiudicatario si obbliga a consegnare, ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/06, alla data di stipulazione del contratto fidejussione bancaria o assicurativa dell’importo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) secondo una delle seguenti modalità:
• in valuta legale, mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro. La ricevuta del suddetto è considerato documento probatorio dell'avvenuta costituzione;
• in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente a quello del versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso l'Istituto Tesoriere con vincolo a favore della CONI Servizi;
• mediante fideiussione prestata da un istituto di credito;
• mediante fideiussione prestata da una delle società di assicurazioni elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni nonché da intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D. lgs. del 1 settembre 1993, n° 385 (Testo Unico bancario).
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:
• avere durata fino a 120 (centoventi) giorni successivi al termine
dell’appalto;
• prevedere il pagamento da parte del fideiussore a prima e semplice richiesta della CONI Servizi;
• escludere il beneficio della preventiva escussione dell'impresa aggiudicataria;
• prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
Nessun interesse è dovuto all'appaltatore sulle somme costituenti la cauzione, le cedole relative ai titoli costituiti in deposito saranno incassate dalla CONI Servizi ed il corrispettivo sarà versato al depositante.
7.13. CONI Servizi, direttamente o tramite altri terzi incaricati, ha in qualsiasi momento la facoltà di effettuare verifiche sui livelli di fornitura del servizio, di controllare l’esecuzione dei lavori che saranno eventualmente svolti dall’impresa appaltatrice e il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.
La CONI Servizi avrà diritto di accedere in qualsiasi momento in tutti i locali e/o aree affidati all’appaltatore; quest’ultimo o la persona delegata a svolgere detto compito, accompagnerà l’incaricato della CONI Servizi e accoglierà le segnalazioni delle eventuali inadempienze e deficienze.
Quando necessario verrà redatto, in contraddittorio, un apposito verbale dove verranno elencate le deficienze e le inadempienze riscontrate e verranno indicati i provvedimenti da adottare ed i tempi di esecuzione degli stessi.
Con le stesse modalità, la CONI Servizi si riserva la facoltà di effettuare verifiche sul funzionamento e sullo stato delle apparecchiature presenti nei locali, sull’effettuazione del servizio, sul
rispetto delle norme igieniche e su qualsiasi altro fatto o atto che riguardi direttamente o indirettamente la concessione oggetto del presente capitolato.
Qualora il concessionario non provveda entro i tempi stabiliti nei verbali suindicati agli adempimenti prescritti, la CONI Servizi avrà facoltà di far eseguire i lavori di riparazione, manutenzione, pulizie, ecc. da proprie imprese di fiducia, addebitando il relativo importo all’appaltatore, ovvero per quanto non economicamente determinabile, di rimettere senza ulteriore avviso la documentazione al proprio ufficio legale per i conseguenti adempimenti.
Al riguardo si segnala che all’interno dello Stadio sono comunque operanti le imprese appaltatrici, per conto della CONI Servizi, dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento.
La CONI Servizi Spa non assume responsabilità alcuna per danni, furti e manomissioni che dovessero verificarsi nei locali concessi in uso, rimanendo la custodia e la conservazione delle provviste, dei mobili e delle attrezzature, nonché di qualsiasi altro materiale, sotto la esclusiva competenza e responsabilità dell’appaltatore. Sarà cura del concessionario stesso il controllo e la verifica degli eventuali danni e furti e la rivalsa nei confronti dei responsabili diretti. Spetterà al concessionario, comunque, l’onere di provvedere con la massima tempestività a sostituire quanto mancante e a ripristinare quanto danneggiato.
I danni alle attrezzature, ai materiali ed ai locali saranno accertati, per quantità ed onere economico presunto, con apposito verbale sottoscritto dall’appaltatore e dal responsabile incaricato da XXXX Xxxxxxx.
7.14 L’impresa aggiudicataria dovrà dichiarare e accettare di considerare come parte del rischio imprenditoriale insito nell’attività oggetto del contratto eventuali danneggiamenti o atti di vandalismo che dovessero interessare le strutture ad opera di terzi, in special modo in caso di incidenti o tafferugli legati allo svolgimento di manifestazioni sportive, e di mantenere comunque manlevate ed indenni da qualsiasi rivalsa CONI Servizi.
7.15 CONI Servizi provvederà a contestare per iscritto le inosservanze dell’appaltatore alle disposizioni previste nel presente capitolato e, qualora non siano fornite per iscritto entro tre giorni sufficienti giustificazioni, applicherà una penale di importo compreso tra € 250,00 ed € 10.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento, salvo che non sia diversamente disposto dal presente capitolato.
Le suddette penali verranno pagate il mese successivo a quello di applicazione delle penali stesse, ed, eventualmente, nel caso non vengano così saldate, la CONI Servizi potrà avvalersi anche della cauzione definitiva di cui al precedente punto 7.12, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Art. 8
Recesso e altri casi di risoluzione anticipata del contratto
8.1. Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, CONI Servizi avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, con tutte le conseguenze previste dalla legge, qualora l’impresa appaltatrice direttamente o tramite terzi del cui operato debba rispondere:
a) violi anche solo una volta una delle norme di cui sub artt. 4.2., 6.1., 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11;
b) non fornisca i servizi minimi di cui sub premessa E art. e 3.12.;
c) ritardi il pagamento degli importi dovuti a CONI Servizi per più di giorni 20 (venti);
d) non fornisca la fidejussione prevista dall’art. 7.12. ovvero la fideiussione venisse meno per qualsiasi motivo;
e) sia sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo) o sia posta in liquidazione.;
f) violi le obbligazioni contenute nel presente capitolato che, nel corso di un anno, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari ad almeno € 10.000,00;
g) qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della CONI Servizi, l’appaltatore non adempia nel termine di gg. 3 (tre);
h) qualora la ditta aggiudicataria risulti essere in una delle situazioni previste dall'art. 38, comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
j) nel caso di cessione del contratto;
k) in caso di interruzione o sospensione dell’attività dei servizi, per colpa dell’appaltatore, per un periodo superiore a 3 giorni;
l) qualora non venga rispettato quanto indicato nel progetto-offerta;
m) qualora disattenda quanto stabilito per il personale di cui all’art. 10.
Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della CONI Servizi, dell'impianto sportivo presso cui devono essere effettuati i servizi oggetto dell'appalto.
La CONI Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere i servizi oggetto dell'appalto.
Nelle eventualità succitate, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della CONI Servizi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto sarà risolto o se ne potrà ridurre l'oggetto, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
La CONI Servizi si riserva inoltre il diritto di recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni.
La CONI Servizi si riserva il diritto di trasferire il contratto ad altro soggetto cui fosse affidata la gestione dell’impianto.
In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto l’appaltatore rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già anticipate.
In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la CONI Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.
Art. 9
Effetti della cessazione del contratto - Facoltà della concessionaria nell’ipotesi di mancato espletamento dei servizi minimi
9.1. Alla data di cessazione degli effetti del presente contratto, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere ad asportare, a sua cura responsabilità e spese, dallo Stadio tutti i beni (arredi, attrezzature, derrate, scorte, ecc.) di sua proprietà o, comunque nella sua disponibilità, ripristinando i
luoghi ove avrà operato nel loro pristino stato, fatto salvo il normale degrado d’uso. Qualora l’impresa appaltatrice non desse adempimento tempestivo alle previsioni del presente articolo, decorsi giorni 15 (quindici) da quello di cessazione del contratto, CONI Servizi avrà facoltà di rimuovere, senza necessità di autorizzazione e preavviso, tutti i beni dell’impresa appaltatrice che si troveranno all’interno dello Stadio Olimpico e di trasportarli presso la sede dell’impresa appaltatrice o presso magazzini. In tale ipotesi, le spese di smontaggio, trasporto e di magazzinaggio saranno addebitate alla impresa appaltatrice. CONI Servizi non risponderà dell’eventuale deperimento di derrate alimentari o di altri prodotti di difficile conservazione.
9.2. Qualora l’impresa appaltatrice non fornisse i livelli minimi di servizio di cui all’art. 3.12., CONI Servizi, fatto salvo il diritto di comunicare la risoluzione del contratto e indipendentemente dall’esercizio di tale diritto, avrà facoltà di sostituire con effetto immediato l’impresa appaltatrice con altro soggetto, o di gestire direttamente il servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, utilizzando, per il periodo massimo di giorni 60 (sessanta) le attrezzature e gli arredi dei bar installati dall’impresa appaltatrice senza dover corrispondere a quest’ultima alcun corrispettivo o indennizzo.
ART. 10
Personale addetto ai servizi
Entro 15 giorni dall’avvenuto affidamento, il concessionario dovrà presentare alla CONI Servizi Spa, l’elenco nominativo del personale che intende impiegare, mettendo altresì a disposizione della CONI Servizi S.p.A. stessa, per presa visione, i rispettivi libretti di lavoro.
Tale personale dovrà essere adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con l’esecuzione del servizio e dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le leggi vigenti.
Ogni variazione nella composizione del personale dovrà essere tempestivamente comunicata alla CONI Servizi Spa.
Il personale dovrà indossare una divisa, preventivamente approvata dalla CONI Servizi Spa decorosa e sempre pulita.
Il concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di affidamento dell’appalto, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.
La CONI Servizi Spa. si riserva il diritto di controllare sia direttamente che attraverso l’Ispettorato del Lavoro l’osservanza ditali norme.
Inoltre, il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l’utilizzazione e l’assunzione della mano d’opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Per tutelare la continuità e le condizioni di lavoro dei dipendenti, la gestione subentrante in accordo con la gestione uscente e le Organizzazioni Sindacali è tenuta, compatibilmente con la normativa vigente, ad assumere il personale della gestione uscente attualmente utilizzato per il servizio oggetto del presente appalto.
A tal fine, le imprese partecipanti alla gara sono tenute a verificare, prima della formulazione dell’offerta, presso l’attuale concessionaria l’esatta consistenza numerica e nominativa del personale iscritto sui libri paga matricola della gestione uscente.
La CONI Servizi Spa avrà facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Al riguardo il concessionario sarà tenuto a fornire, a semplice richiesta della CONI Servizi Spa, la relativa documentazione.
Art. 11
Norme specifiche in materia di sicurezza
La Ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La Ditta aggiudicataria deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza. L’impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
A completamento di quanto già indicato nei precedenti articoli si ricorda che le norme specifiche in materia di sicurezza sono le seguenti:
• schede di sicurezza dei materiali, delle attrezzature impiegate e dei mezzi d’opera necessari per l’espletamento dei servizi;
• il documento di valutazione dei rischi per la specifica attività lavorativa svolta;
• organigramma della sicurezza comprendente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del proposto cui è demandato il compito di coordinare costantemente l’attività lavorativa dei dipendenti e del medico competente;
• i locali da adibire a spogliatoio, mensa e locali di servizio, saranno individuati dalla CONI Servizi S.p.A. e dovranno essere adeguati alle normative vigenti dalla ditta stessa; qualora non fosse possibile utilizzare spazi esistenti sarà a carico della ditta la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate da ubicare secondo le indicazioni della CONI Servizi S.p.A.;
• ogni dipendente dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione
individuali previsti per la specifica attività nonché di indumenti di lavoro con il nome della ditta e xxxxxxxxxx con nome, cognome, funzioni e foto del dipendente;
• l’attività di ogni dipendente dovrà essere segnalata giornalmente su apposito registro tenuto dal responsabile delle emergenze dell’immobile o dell’impianto sportivo;
• la CONI Servizi S.p.A. fornirà le informative di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni e il piano di emergenza.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Compete inoltre alla Ditta aggiudicataria la nomina delle figure responsabili quali:
• R.S.P.P.;
• R.L.S.;
• Addetti all’emergenza;
• Addetti antincendio;
• Addetti pronto soccorso;
• Incaricato (da parte del datore di lavoro dell’appaltatore) del coordinamento per la sicurezza.
L’appaltatore è tenuto a provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
Si dovrà dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.
Art. 12 Miscellanea
12.1. L’impresa appaltatrice non ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, a terzi il presente contratto né i diritti e le facoltà che da esso derivano senza il consenso scritto di XXXX Xxxxxxx.
12.2. CONI Servizi non assume alcun obbligo di custodia dei beni (arredi, attrezzature, derrate, ecc.) dell’impresa appaltatrice all’interno dello Stadio Olimpico.
12.3. Tutti i locali e al cui interno l’impresa appaltatrice potrà operare (bar, locali di servizio, ecc.) saranno predisposti per l’uso convenuto da CONI Servizi, fatta eccezione per gli elementi di arredamento, i mobili e le attrezzature (il cui approntamento compete all’impresa appaltatrice).
12.4 La tolleranza manifestata da una delle parti alla condotta inadempiente dell’altra non produce effetti di rinunzia o deroga al dettato della norma scritta, né all’azione o al diritto che potrebbero essere fatti valere in difetto di condotta tollerante.
Art 13 Imposte e Tasse
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l'appalto compresa la tassa per la registrazione del contratto.
L'I.V.A. è a carico della CONI SERVIZI Spa.
Art 14
Foro Competente
Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.