CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIO SANITARI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAMON (BL) “CASA CHARITAS” E DELLA RSA DISABILI DI SOVRAMONTE (BL).
Centro Servizi “Casa Charitas” – Lamon (BL) Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxx (XX)
STIPULA MEDIANTE ATTO NOTARILE
CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIO SANITARI DELLA CASA DI RIPOSO DI LAMON (BL) “CASA CHARITAS” E DELLA RSA DISABILI DI SOVRAMONTE (BL).
CIG n. …………………………..
Tra i signori:
1) Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx di nato a Lamon il 15/02/1967 ed ivi residente in xxx X. Xxxxxx, 00, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della Casa di Riposo “Casa Caritas” di Lamon (C.F.:82001190253) - P.1VA0062584Q251, con sede in Xxxxx -Xxx Xxxxxxx.00, in qualità di Segretario Direttore giuste Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n° ............ del .....
2) ……………………………………, nato a ………………… (……) il …………………, ivi residente in …………………………………………, , che interviene in questo atto in nome,
per conto ed interesse della ditta …….…………………… …………………………, con sede in
…………………………………………..…… via ,
…………(C.F. …………………………), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/ che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse dell’associazione temporanea di imprese quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza.
P R E M E S S O
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stato deciso di provvedere l’affidamento dei servizi socio-sanitari per la Casa di Rriposo Casa Charitas di Lamon (BL) rivolti ad anziani auto e non autosufficienti in regime di residenzialità nonché quelli afferenti la RSA disabili di Sovramonte (BL), mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. , approvando il bando di gara;
- che con successiva determinazione del Segretario-Direttore n. ............... del ..................., è stata
approvata la proposta di aggiudicazione a favore di ,
che con il ribasso offerto del % sul prezzo posto a base di gara è risultata essere la migliore
offerente tra tutte le ditte partecipanti all' d'appalto;
- che della approvazione della proposta di aggiudicazione è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che è stata costituita con scrittura privata un’associazione temporanea di operatori economici tra:
................. capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ,mandante/i,
sottoscritta in data ........................, registrata all’Agenzia delle Entrate di .................. il al
n. ..................serie ;
- dato atto che in data , si è provveduto ad inoltrare la richiesta di informazioni
di cui 90 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e xx.xx.xx.xx materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;
oppure
- dato atto che essendo trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii./ (solo in caso di urgenza) dato atto che stante l'urgenza si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii..
oppure
- dato atto che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di
........................... ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
ART.1 – OGGETTO DELL' APPALTO
La Casa di Riposo “Casa Charitas” come sopra rappresentata, di seguito denominata Casa di Risposo concede in appalto alla ditta ……………………… che accetta, dei servizi socio-sanitari per la Casa di riposo Casa Charitas di Lamon (BL) rivolti ad anziani auto e non autosufficienti in regime di residenzialità nonché quelli afferenti la RSA disabili di Sovramonte (BL).
Il presente contratto è a corpo.
La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché: 1) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ………… del ; 2) del Capitolato Speciale
Descrittivo Prestazionale; 3) dell' offerta tecnica e 4) di quella economica presentate in sede di gara. Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti della Casa di Riposo, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto ed il DUVRI, che vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.
L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni dal D.Lgs 81/2008.
Rientrano inoltre nel corrispettivo dell’appalto come sopra indicato tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione delle migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di gara nella propria offerta tecnica, e tutto quanto conseguentemente, connesso o derivante dalla loro esecuzione, sia in via diretta che indiretta.
L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.
L’appaltatore si impegna ad assumere, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore e prima dell’inizio del servizio, il personale che attualmente svolge il servizio oggetto del presente appalto presso il committente, garantendo che il passaggio avvenga con il mantenimento da parte del personale di tutti i diritti acquisiti anche di quelli economici.
ART.2 – CORRISPETTIVO
L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi € ,
oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa, giusta il ribasso del % offerto complessivo
offerto in sede di gara.
Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto o, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
ART.3 - DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto e con possibilità di rinnovo a ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione per ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni contenute nel presente contratto.
Qualora non venga esercitata la facoltà del rinnovo, alla scadenza il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
L ’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su
richiesta della Casa di Riposo sino a quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.
Per i primi sei mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire al committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il committente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.
All'iniziativa di recesso del committente non potrà essere opposta da parte dell'appaltatore alcuna eccezione, né la circostanza di avere già svolto il servizio oggetto dell’appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto.
Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
ART.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.
E' ammesso il subappalto.
Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio
oppure
ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi:
.............................................................................................
I predetti servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall’ultimo periodo del 2° comma dell’art.105 medesimo.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:
a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va
allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.
Prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere al committente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015.
Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.
Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi
Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.
Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d’invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.
Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.
L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e
retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
ART. 5 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell’appaltatore, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
**********
Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210
Nella esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto d'appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.
ART.6 - GARANZIE
L’ Amministrazione accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\ fideiussione bancaria n.
.................................... prestata dalla compagnia assicuratrice "
- Agenzia di ...... (...) -\ Banca ……………………. – Sede di ……………….., da …………….
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di € …..…, nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.
Si dà altresì atto che l’appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con
………………………………. al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del con il massimale unico di €. 10.000.000,00 ( euro diecimilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine dell’appalto del servizio.
La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.
L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'
Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D:Lgs n. 50/2016 con le modalità decise dal direttore dell'esecuzione del contratto.
ART.8 – PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura.
La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.
In applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto , effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.
L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN
............, acceso ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217sul quale le persone delegate ad operare sono .......................................... C.F. .................................................
I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del
D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.
In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.
ART.9 - INADEMPIENZE E PENALITA'
Ove si verifichino delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivi Prestazionale, troveranno applicazione le penalità contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente eseguito, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto del servizio residuo su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.
Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.
In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.
ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE
E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n.
159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Casa di Riposo, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora la Casa di Riposo si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Casa di Riposo, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.
ART. 13 – RISERVATEZZA
L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione
atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall’Amministrazione.
ART.14 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in Lamon (BL), via a Cantoni, civico n° 10 presso la sede della Casa di Riposo.
ART.15 – CONTROVERSIE
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno. E’ escluso l’arbitrato.
In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.
ART.16- SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.
Art.17- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
ART.18 -RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.
La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
L' APPALTATORE IL SEGRETARIO DIRETTORE
..........................– firma digitale Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx – firma digitale