Contract
CONVENZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELL’ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI “ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONELIQUIDAZIONE” DI CUI ALL’ORDINANZA n. 98 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO SISMA 2016 del 9 MAGGIO 2020
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, Avv Xxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Rieti, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, (xx seguito, Commissario straordinario)
E
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. con sede legale in Roma – Xxx Xxxxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n.
05678721001, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, rappresentante pro tempore, giusta delega rilasciata dal CdA di Invitalia in data 18 marzo 2020, (di seguito Agenzia)
PREMESSO
− che l’Ordinanza. 98 del 9 maggio 2020, emanata dal Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 2 del
D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge;
− che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio di specifiche attività istruttorie, può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia, così come previsto all’art. 50, comma 9, del decreto-legge 189/2016;
VISTO
− che l’Agenzia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’art. 1 del Decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
− che a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, co. 459-463, l’Agenzia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta;
− che, in particolare, l’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999 innanzi richiamato, come sostituito dall’art. 1, comma 463 della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”. La successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 1, comma 461, della legge n. 296/2006, indica infine l’Agenzia quale “ente strumentale dell’Amministrazione Centrale”, rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;
− che l’art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 demanda al Ministero dello Sviluppo Economico l’individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell’Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
− che l’art. 00 xxx, xxxxx 0, xxx xxxxxxx–legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall’art. 29-bis, comma 1, decreto– legge 22 giugno 2012 , n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con l’Agenzia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
− che con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
− che l’articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;
− che l’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, iscrive di diritto INVITALIA nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
− che l’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che istituisce, presso l’ANAC, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art.5, prevede tra l’altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale;
− che l’ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per la medesima Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
− che il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
− la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, lett. q), il Commissario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
− l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo
1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
− che INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
− che INVITALIA, con nota prot. n. 000872 del 2 agosto 2018, ha comunicato alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il Sistema cooperativo e la gestione commissariale del Ministero dello Sviluppo economico l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2015-2017, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
− che in riscontro alla sopra citata nota INVITALIA del 2 agosto 2018, la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate, con nota prot. n. 0345497 del 27 settembre 2018, ha accertato che la percentuale di fatturato
realizzata da INVITALIA nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,66%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del Decreto Legislativo. n. 50/2016;
− che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 5, l’Agenzia realizza una quota superiore all’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
CONSIDERATO
− che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio del Ministri possa avvalersi dell’Agenzia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012;
− che il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilisce che l’Agenzia possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
− che si rende necessario avviare le attività istruttorie per la concessione dei contributi previsti dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge;
− che, con nota prot. 0325027 del 14/11/2019, il Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
− che l’Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la “Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota percentuale rispetto al totale dei costi sostenuti” – annualità 2016, validata dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. N. 157322 del 10 maggio 2018;
− che le attività di supporto tecnico-specialistico oggetto della presente Convenzione sono finalizzate a garantire l’implementazione e l’attuazione di quanto previsto dall’ordinanza n.98 del 9 maggio 2020.
− che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze;
− che è necessario far riferimento alle procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare per quanto attiene le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile disciplinate dall’art. 67 e ss. del medesimo Regolamento;
− che, alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario e l’Agenzia (di seguito, congiuntamente, le Parti) intendono disciplinare con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 9, del D.L. n. 189/2016, i termini e le modalità con le quali l’Agenzia fornirà il supporto alla esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione, liquidazione dei contributi ai sensi dell’Ordinanza n.98 del 9 maggio 2020
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA convengono quanto segue:
Articolo 1 (Premesse e Oggetto)
1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. Il Commissario straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge 189/2016, affida all’Agenzia, che accetta, la gestione delle attività di supporto nell’esecuzione delle procedure di concessione dei contributi di cui all’ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020;
2.Le attività oggetto dell’incarico sono dettagliatamente descritte nell’Allegato A “Piano operativo di dettaglio” alla presente Convenzione e dovranno essere svolte garantendo i tempi ivi previsti.
Articolo 3
(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di dettaglio)
1. Il Piano operativo, riportato nell’Allegato A, prevede in particolare: gli obiettivi specifici da conseguire; le modalità di attuazione e l’organizzazione delle attività; il cronoprogramma delle attività; l’analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all’art. 5.
2. Il Piano potrà essere integrato sulla base delle specifiche esigenze manifestate dal Commissario straordinario e le eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti e approvate dal Commissario medesimo.
3. Nel caso in cui, per le attività da svolgere fosse necessario avvalersi del lavoro di altre società, dovrà essere assicurato, in caso di rapporto con società pubblica, il rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 50 del 2016.
4. Eventuali esigenze di variazione saranno sottoposte dall’Agenzia all’approvazione del Commissario straordinario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario straordinario, saranno comunicate tempestivamente all’Agenzia che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Piano operativo di dettaglio.
Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)
1. La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2020 ed avrà effetti tra le Parti solo dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Eventuali proroghe e modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.
Articolo 5 (Corrispettivo)
1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, il Commissario straordinario riconosce all'Agenzia un corrispettivo massimo pari a € 778,786,42 (euro settecentosettantottomilasettecentottantasei/42 /82) XXX xxxxxxx, corrispondente ad € 950.119,43 (euro novecentocinquantamilacentodiciannove/43 ) IVA inclusa come dettagliato al punto 7 - Quadro Finanziario - dell’Allegato A - Piano operativo di dettaglio.
2. Il corrispettivo complessivo di cui al comma 1 si riferisce alla realizzazione da parte dell’Agenzia delle attività di supporto nell’esecuzione delle procedure di istruttoria, concessione, liquidazione relativamente alle domande di ammissione e di erogazione protocollate entro i termini stabiliti con Ordinanza del Commissario straordinario.
Articolo 6
(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)
1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni annualità, con scadenza al 31 dicembre dell’anno di pertinenza. A tal fine, entro i quattro mesi successivi alla scadenza annuale, l’Agenzia trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’annualità precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato alla presente sotto la lett. B.
2. Il Commissario straordinario valuterà l’ammissibilità dei costi rendicontati dall’Agenzia in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 30 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel “Disciplinare di rendicontazione” di cui sopra; successivamente alla ricezione dell’atto di approvazione della rendicontazione, l’Agenzia emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.
Articolo 7
(Esecuzione delle attività e il Responsabile della Convenzione)
1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest’ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.
2. Il Commissario straordinario, o suo delegato, è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione.
3. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Si individua, quale referente responsabile dell’Agenzia, il Responsabile dell’Area Ricostruzione Centro Italia.
5. Il Commissario straordinario si impegna a mettere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività.
6. L’Agenzia si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la Struttura commissariale, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive impartite da quest’ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
7. L’Agenzia si impegna ad operare, nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale, in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Articolo 8 (Contratto a terzi)
1.L’Agenzia, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, d’accordo con la committenza, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. L’Agenzia è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile, nei confronti del Commissario straordinario, per l’esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. L’Agenzia si impegna a sollevare il Commissario straordinario da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.
Articolo 9 (Obblighi dell’Agenzia)
1. L’Agenzia si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
- a garantire la corretta esecuzione di tutti gli interventi compresi nella “Linea di attività 1” descritta nell’allegato A (paragrafo 4 – descrizione delle attività); ed in particolare a mettere a disposizione del Commissario straordinario - che diviene esclusivo titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale - la piattaforma web per la presentazione delle domande di contributo descritta nell’allegato A, assicurando la piena funzionalità del supporto informatico per tutta la durata della convenzione. ;
- ad assicurare la corretta esecuzione di tutti gli interventi compresi nella “Linea di attività 2” descritta nell’allegato A (paragrafo 4 – descrizione delle attività), garantendo il corretto svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all’adozione- da parte del Commissario Straordinario - dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi.
Articolo 10 (Proprietà dei risultati)
1. I risultati tecnico–scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto rimangono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario che potrà disporne per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Articolo 11 (Controversie)
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine l’Agenzia, xxxxxxx abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario straordinario che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.
Articolo 12
(Diritto di recesso e risoluzione)
1. Il Commissario straordinario potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione qualora, a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse, la realizzazione dell’incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all’Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso – che dovranno essere opportunamente rendicontate - nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell’Agenzia a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.
Articolo 13 (Comunicazioni e notifiche)
1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere inviata all’indirizzo dei referenti indicato in premessa ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Commissario straordinario: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000@xxx.xxxxxxx.xx - Invitalia: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
3. E’ onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
Articolo 14 (Interruzione)
1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario straordinario, è dovuto all’Agenzia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale interruzione.
2. L'eventuale importo erogato all’Agenzia, e non rendicontato, che risulti eccedente a seguito dell'interruzione, dovrà essere rimborsato.
Articolo 15
(La tutela dei dati personali)
1. L’Agenzia ed il Commissario straordinario si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto.
2. L’Agenzia ed il Commissario straordinario si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:
- provvedere al trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
- Le modalità del trattamento: l’Agenzia ed il Commissario straordinario dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto
3. La comunicazione dei dati: l’Agenzia ed il Commissario straordinario si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del GDPR; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso.
4. L’Agenzia ed il Commissario straordinario si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
5. Persone autorizzate al trattamento: L’Agenzia ed il Commissario straordinario si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l’esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell’Interessato e la violazione dei dati: I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. L’Agenzia e il Commissario straordinario si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. L’Agenzia e il Commissario straordinario si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
7. I rapporti privacy diretti: l’Agenzia e il Commissario straordinario si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di esecuzione del presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.
8. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. L’Agenzia infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito dell’Agenzia.
Articolo 16 (Riservatezza)
1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l’accordo di entrambe le Parti.
3. L’agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.
Articolo 17
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. L’Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Articolo 18 (Norme di rinvio)
1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato nonché dalle norme del codice civile.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d’uso a spese a carico della Parte richiedente.
3. II presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale
COMMISSARIO STRAORDINARIO
On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 25.05.2020 19:57:01 UTC
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. - INVITALIA
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
rappresentante pro tempore, giusta delega rilasciata dal CdA di Invitalia in data 18 marzo 2020
ALLEGATO A
Piano Operativo di dettaglio
Sommario
1. Introduzione 14
2. Obiettivi 15
3. Modalità di attuazione 16
4. Descrizione delle attività 17
5. Cronoprogramma 20
6. Gruppo di lavoro 21
7. Quadro finanziario 24
8. Tempistiche di realizzazione 28
1. Introduzione
Con l’art 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi”, sono stati stanziati trenta milioni di euro – trasferiti sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 del medesimo decreto-legge - da parte dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - per il finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.
L’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020, nel dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 23, ha inteso disciplinare i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi come sopra definiti, individuando i soggetti beneficiari, gli interventi e le spese ammissibili.
In particolare, l’art. 1, comma 2 della Ordinanza n. 98 del 2020 ha specificato che il contributo può essere richiesto a sostegno dei seguenti interventi, volti:
a) a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma;
b) al contenimento del contagio da COVID-19, nei cantieri ubicati all’interno delle aree interessate dal sisma.
Il successivo art. 3, comma 1, prevede che, in riferimento agli obiettivi di cui all’art.1, comma 2, lett. a) sono ammessi al contributo le seguenti tipologie di intervento:
- rafforzamento locale effettuato sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
- messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.
2.Obiettivi
L’attività di assistenza di INVITALIA in favore del Commissario si realizza attraverso il supporto alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione volto a creare le condizioni idonee per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza, a partire dalla diffusione di tutte le informazioni necessarie per l’accesso al contributo, e fornendo altresì il supporto tecnico amministrativo ai tecnici incaricati della progettazione degli interventi.
Le attività di supporto alla Struttura del Commissario saranno pertanto realizzate garantendo un opportuno livello di partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo, per assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.
Rispetto al quadro complessivo di intervento, le attività dell’Agenzia hanno la finalità di supportare il Commissario tramite le seguenti azioni:
a. Adeguamento di una piattaforma informatica Invitalia per la presentazione della domanda in formato elettronico e dematerializzazione del processo di valutazione da parte degli istruttori di Invitalia;
b. Definizione procedure, standard e modalità operative per garantire il regolare svolgimento e avanzamento delle attività;
c. Attività istruttorie di natura tecnica ed amministrativa, ossia tutte le attività necessarie dalla presa in carico della domanda fino alla predisposizione del decreto di concessione/erogazione;
d. Verifica della documentazione amministrativa (visure camerali, DURC, Antimafia, tracciabilità dei flussi, ecc.).
3. Modalità di attuazione
Per il raggiungimento degli obiettivi delineati d’intesa con il Commissario, Invitalia metterà a disposizione un gruppo di lavoro che sarà organizzato sia per ambiti di attività che per fasi temporali, secondo la seguente tempistica:
a. Messa a disposizione di una piattaforma web per la presentazione delle domande di contributo e back- end semplificato per la sola gestione documentale delle medesime domande;
Fase 2:
a. Acquisizione delle domande di contributo a valle della pubblicazione della nuova Ordinanza e dei relativi avvisi;
b. Verifica preliminare delle domande ed ammissione formale;
c. Verifica dei progetti proposti e controllo di congruità tecnica ed economica;
d. Quantificazione dei contributi concedibili ed ammissione sostanziale;
e. Predisposizione dei decreti di concessione;
f. Verifica delle richieste di erogazione
g. Determinazione dei contributi liquidabili;
h. Predisposizione decreti di erogazione.
Nell’ambito del gruppo di lavoro sopra citato, saranno individuate le risorse impegnate nell’attività di gestione dell’intervento, che includono la programmazione delle attività, il coordinamento operativo, il monitoraggio dell’avanzamento tecnico e finanziario, la predisposizione della reportistica prevista dalla convenzione, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con la committenza.
4. Descrizione delle attività
L’operato di Invitalia, nel rispetto delle previsioni dell’Ordinanza all’uopo emessa, si sostanzia in un supporto specialistico al Commissario straordinario per la concessione ed erogazione dei contributi INAIL e dei contributi per il rimborso dei DPI Covid19, al fine di assicurare un’azione omogenea sul territorio interessato dagli eventi sismici del 2016, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto-legge 189.
Le attività, che terranno conto delle esigenze espresse dal Commissario straordinario, possono riassumersi nei seguenti passaggi:
1. Istruttoria delle domande di concessione;
2. Verifica adempimenti e predisposizione decreti di concessione;
3. Istruttoria delle domande di liquidazione, verifica adempimenti fiscali e previdenziali dei soggetti beneficiari e predisposizione decreti di erogazione;
Il supporto tecnico specialistico sarà articolato nelle seguenti due linee di attività:
⮚ Linea di attività 1) Adeguamento della piattaforma web per la presentazione della domanda di contributo. Definizione procedure e documenti standard;
⮚ Linea di attività 2) Attività istruttorie per concessione dei contributi, nel rispetto di quanto approvato dai competenti organi della Struttura commissariale
Di seguito una descrizione di dettaglio delle attività previste per ognuna delle linee individuate.
Linea di attività 1) adeguamento della piattaforma web per la presentazione della domanda di contributo. Definizione procedure e documenti standard.
L’Agenzia fornirà l’adeguato supporto tecnico-amministrativo alle imprese che vogliano accedere al finanziamento. Contestualmente saranno definite procedure, modelli standard e modalità operative per garantire la omogenea applicazione dei criteri in tutto il cratere ed il regolare avanzamento delle attività.
L’utilizzo della piattaforma web verrà esteso per consentire alle imprese di presentare formale richiesta di erogazione del contributo. Verranno inoltre implementate alcune funzionalità di back-end per la gestione documentale della pratica.
Adeguamento piattaforma informatica
Il progetto prevede la realizzazione di:
a. Un sito pubblico web per la presentazione della domanda
b. Un sistema di back-end di Valutazione/Post-Ammissione/Erogazione per la gestione delle domande.
⮚ Portale per la presentazione delle domande (F/E)
La soluzione sviluppata si comporrà di due sezioni: Anagrafica e Upload Documenti per entrambe le misure e prevede la realizzazione di maschere per l’inserimento dei dati previsti nell’allegato 1A e 1B dell’Ordinanza Commissariale e dei relativi avvisi.
La sezione Upload Documenti sarà simile a quella prevista per altre misure già implementate. Sarà previsto un controllo che blocchi il completamento della domanda in caso non vengano caricati i documenti obbligatori. Sarà possibile effettuare il caricamento multiplo dei documenti.
A seguito della emanazione del decreto di concessione sarà possibile inserire le richieste erogazione.
Sarà predisposta un’area pubblica informativa in una sezione dedicata del sito Invitalia contenente le istruzioni e il processo di accreditamento per i richiedenti.
Sistema Di Valutazione/Post-Ammissione/Erogazione(B/E) con le seguenti funzionalità:
- assegnazione domanda all’istruttore;
- gestione della documentazione di progetto;
- controllo sui massimali di spesa, verifica di utilizzo del fondo.
Inoltre, il progetto prevedrà anche la realizzazione di reportistica operativa per la verifica dell’andamento della misura.
La soluzione da realizzare prevede l’utilizzo della infrastruttura tecnologica già presente in Invitalia, adeguatamente implementata per poter gestire ulteriori accessi, basta sulle seguenti tecnologie:
- FE webapp su cloud Azure;
- BE istruttorio su Dynamics CRM on Azure;
- CMS sitecore per sito pubblico informativo.
4.2 Linea di attività 2) Attività istruttorie per concessione e liquidazione contributi
La pubblicazione della nuova Ordinanza darà l’avvio alla presentazione delle domande di contributo in un arco temporale prestabilito, in modo che il procedimento istruttorio non subisca rallentamenti di sorta. Il gruppo di lavoro di Xxxxxxxxx sarà incaricato di istruire i progetti che verranno presentati e di predisporre una proposta di ammissione contenente la determinazione del contributo concedibile. Tale proposta andrà sottoposta al Responsabile del Procedimento individuato dalla Struttura Commissariale, per l’approvazione definitiva che consentirà di trasmettere il decreto di ammissione – la cui redazione sarà sempre a cura del gruppo Invitalia - alla firma del Commissario. In caso di esito negativo dell’istruttoria, e quindi di non ammissibilità della domanda di contributo, la proposta di non ammissione seguirà lo stesso iter sopra descritto, a valle del quale si procederà alla comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all’ammissione della domanda, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/1990.
Tutti gli adempimenti preventivi alla emissione dei decreti potranno essere a carico di un team specifico Invitalia che sarà messo a disposizione della struttura commissariale per le verifiche Durc, Antimafia, Dichiarazioni sostitutive, titoli edilizi, de minimis e quanto altro occorrente alla concessione del contributo alle imprese richiedenti. Le modalità di accesso alle necessarie Banche Dati pubbliche per le verifiche sopra indicate saranno individuate e disciplinate dalla Struttura Commissariale.
Nel caso in cui il contributo non venga erogato in un’unica soluzione, il procedimento relativo alla liquidazione per Stati di avanzamento lavori (SAL) seguirà lo stesso iter della concessione, fino alla emissione/pubblicazione del decreto di erogazione.
5. Cronoprogramma
Le attività oggetto del presente piano saranno realizzate lungo un arco temporale della durata di 15 mesi. Di seguito si riporta un cronoprogramma previsionale delle attività per trimestre, suddiviso per linee di attività come sopra descritte:
Linea di attività | TRIMESTRI dal 01/05/2020 al 30/06/2021 | ||||
2020 | 2021 | ||||
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
A.1 Realizzazione sito presentazione domanda. Definizione procedure e documenti standard | |||||
A-2 Attività istruttorie per concessione e liquidazione contributi |
La linea di attività 1) prevede l’adeguamento del sito Invitalia per la presentazione della domanda di contributo, sia per l’istanza sugli immobili che relativamente al rimborso dei DPI per COVID-19 che sarà reso disponibile dopo 15 gg dall’uscita dell’ordinanza e dei successivi avvisi che regolamentano la concessione dei contributi ex art.23 del decreto-legge 189/2016.
La linea di attività 2) partirà dopo l’emissione dell’Ordinanza che stabilirà i nuovi termini di presentazione delle domande, In caso di non esaurimento fondi nella finestra così determinata, potrà essere avviato un secondo Bando e le domande potranno essere lavorate in continuità seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
6. Gruppo di lavoro
Per la realizzazione delle azioni di supporto specialistico sopra delineate, Invitalia si avvarrà di un gruppo di lavoro composto da risorse interne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi e delle problematiche oggetto d’intervento.
In considerazione della specificità delle attività da effettuare è previsto che le risorse coinvolte, oltre ad avere una formazione adeguata in materie tecnico-ingegneristiche e giuridico-economiche, eventualmente accompagnata da abilitazioni professionali nei settori di competenza, possano avere anche conoscenza delle procedure di controllo e verifica dei progetti e delle attività che Invitalia sta svolgendo nei processi di ricostruzione post terremoto sia in Xxxxxx Xxxxxxx (sisma del maggio 2012) sia in Centro Italia (sisma 2016).
L’intero gruppo di lavoro sarà coordinato da un Program Manager, di elevata competenza ed autonomia direzionale, con esperienza non inferiore ai 10 anni.
Con riferimento alle figure interne, saranno dedicati profili secondo la declinazione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di seguito riportati:
Tab. 1 - Profili professionali
Inquadramento aziedale | Funzioni | Declaratorie CCNL (Competenze e ruoli svolti nell'ambito dei gruppi di lavoro) |
1° livello Organizzativo del CCNL Invitalia | Responsabile di Unità Organizzativa | Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata la responsabilità di un’Unità Organizzativa. Nell’ambito delle responsabilità assegnate dall’Azienda ovvero dal Responsabile superiore, garantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura, gestisce le risorse umane e il budget assegnato e assume la responsabilità del risultato della propria azione gestionale. |
Professionale master | Lavoratore con elevato know how specialistico e riconosciuta competenza a cui, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, l’Azienda affida formalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel medesimo livello. | |
Specialista | Nell’ambito della unità operativa di appartenenza, assicura la gestione in autonomia dei progetti e/o processi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al Dirigente/Responsabile di Unità Organizzativa nella conduzione di attività complesse, assicurando l’interazione con i soggetti anche esterni e garantendo qualità e tempistica degli output prodotti. | |
2°, livello Organizzativo del CCNL Invitalia | Professional senior (2 livello) | Lavoratore che, nell’ambito della propria mansione e specializzazione esprime una elevata e consolidata seniority a cui - in quanto riferimento di un gruppo di lavoro – l’Azienda affida formalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel medesimo livello, nei limiti delle attività assegnate dal Responsabile di Unità Organizzativa o dal Professional Master. |
Esperto (2 livello) | Lavoratore che, nell’ambito della unità operativa di appartenenza, opera - nei limiti delle indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, del Professional Master ovvero del Professional Senior - con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate relativamente a progetti o fasi di processo, che richiedono la valutazione di aspetti anche complessi, e fornendo supporto di competenze al Responsabile di Unità |
Inquadramento aziedale | Funzioni | Declaratorie CCNL (Competenze e ruoli svolti nell'ambito dei gruppi di lavoro) |
Organizzativa, al Professional Master ovvero al Professional Senior nella conduzione di progetti. | ||
3°, livello Organizzativo del CCNL Invitalia | Analista (3 livello) | Lavoratore con competenze di tipo economico e/o amministrativo e/o giuridico ed adeguata esperienza professionale che opera nell’ambito dei relativi processi/progetti, assicurando la realizzazione di attività di media complessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari. |
Tecnico (3 livello) | Lavoratore con competenze di tipo tecnico e/o ingegneristico ed adeguata esperienza professionale che opera nell’ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di media complessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari. | |
4°, livello Organizzativo del CCNL Invitalia | Analista di Supporto (4 livello) | Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico e/o amministrativo e/o giuridico che opera nell’ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di attività di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specialistiche. |
Tecnico di Supporto (4 livello) | Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e/o ingegneristico che opera nell’ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specialistiche. | |
5°, livello Organizzativo del CCNL Invitalia | 5° livello | Appartengono a questo livello i Lavoratori con capacità tecnico pratiche di base adeguati allo svolgimento di compiti a carattere meramente esecutivo e proceduralizzato nell’ambito di procedure definite e senza autonomia decisionale. Operano in attività di supporto all’Azienda quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei servizi generali e le attività di protocollazione. |
Le previsioni di impegno dei singoli profili professionali, per ciascuna delle linee di attività, è riportata nella successiva Tabella 2.
Tabella 2 – Impegni stimati del gruppo di lavoro – risorse interne (GG/Uomo)
LINEE DI ATTIVITA' | PM | I livello | II Livello | III Livello | IV livello |
A-1 Realizzazione sito presentazione domanda. Definizione procedure e documenti standard | 2 | 8 | 55 | 120 | 20 |
A-2 Attività istruttorie per concessione e liquidazione contributi | 10 | 116 | 142 | 699 | 994 |
Totale | 12 | 124 | 197 | 819 | 1.014 |
2.166 |
La composizione e l’articolazione tra profili professionali dei team di lavoro da attivare per l’attuazione delle linee di attività potrà essere variabile nel tempo, sia all’interno della medesima linea sia tra le diverse linee, per rispondere ad eventuali picchi di carico di lavoro e consentire la massima efficienza in relazione alle esigenze operative segnalate dal Commissario, in linea con l’evoluzione del processo di attuazione della misura, dalle fasi di analisi e programmazione degli interventi a quelle di attuazione e monitoraggio.
Il dimensionamento del gruppo di lavoro e le relative attività saranno dettagliate in fase attuativa sulla base delle richieste formulate e del relativo fabbisogno.
Nel caso in cui, nell’ambito dell’oggetto della convenzione, siano richieste dal Commissario ulteriori e diverse attività tecniche, possono essere coinvolte professionalità specifiche attraverso l’attivazione di servizi consulenziali, che saranno pagati al costo comportando un aggiornamento del quadro economico.
7. Quadro finanziario
Il valore delle attività previste per la realizzazione dell’intervento è stimato complessivamente per l’intero periodo di euro € 778.786,42 IVA ESCLUSA corrispondente a 950.119,43 IVA INCLUSA
La stima dei costi del personale interno all’Agenzia è effettuata secondo le tabelle standard di costi unitari calcolati secondo la metodologia approvata dall’Agenzia per la Coesione territoriale con Decreto n. 19 del 7 aprile 2017.
Tabella 3 – Tabella Standard costi unitari orari
livello professionale Invitalia | Costo ORARIO |
Dirigente | 126,58 € |
1 Liv. Quadro Fascia A | 68,98 € |
1 Liv. Quadro Fascia B | 57,74 € |
2 Liv. | 46,79 € |
3 Liv. | 39,13 € |
4 Liv. | 31,86 € |
5 Liv. | 28,24 € |
Nella tabella successiva è riportato il costo delle risorse interne di Invitalia impegnate sulle attività, suddiviso per profilo professionale
NOTA*il valore considerato è dato dalla media ponderata dei valori previsti per tale profilo professionale indicati nella Tabella 3
.
Tabella 4 – Dettaglio costo risorse interne della società
Risorse interne | GG/Uomo | Costo standard giornaliero | Valore |
DIRIGENTE - PM | 12 | 911,38 € | 10.936,56 € |
QUADRO* | 124 | 440,80 € | 54.659,20 € |
II LIV | 197 | 336,89 € | 66.367,33 € |
III LIV | 819 | 281,74 € | 230.745,06 € |
IV LIV* | 1.014 | 224,80 € | 227.947,20 € |
Totale Struttura operativa | 590.655,35 € |
Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo previste per l’intervento.
Tabella 5 Costi complessivi dell’intervento
Voce di spesa | COSTO |
A. Struttura operativa | |
Risorse interne della Società | |
A-1 Adeguamento sito presentazione domanda - Definizione procedure e documenti standard | € 62.182,91 |
A-2 Attività istruttorie per concessione e liquidazione contributi | € 528.472,44 |
TOTALE A | € 590.655,35 |
B. Altre voci di costo | |
b.1 Beni e Servizi (comprensivi di spese informatiche) | € 70.000 |
TOTALE B | € 70.000,00 |
Totale A + B | € 660.655,35 |
SPESE GENERALI (20% sulla voce A) | € 118.131,07 |
Totale complessivo | € 778.786,42 |
IVA (22%) | € 171.333,01 |
Totale (IVA compresa) | € 950.119,43 |
Il punto b.) Altre voci di costo, alla voce b.1 Beni e Servizi prevede l’acquisizione di giornate di consulenza specialistica in ambito informatico previste nella convenzione Consip-SIG e il pagamento delle licenze dei prodotti che costituiranno l’infrastruttura tecnologica di riferimento, per tutto il periodo necessario alla realizzazione dell’intervento.
Si sottolinea che la ripartizione proposta ha carattere meramente programmatico; conseguentemente, la ripartizione delle gg/uu tra le diverse linee di attività e gli oneri diretti ed indiretti conseguenti, potranno essere oggetto di aggiornamento tra le linee di attività per meglio rispondere all’evolversi della situazione e alle diverse esigenze manifestate dal Commissario nell’ambito del complessivo processo di gestione e controllo della misura.
STIMA DELL’EFFORT PER LA GESTIONE DELL’ORDINANZA INAIL / COVID
PREMESSA
1) Per comodità espositiva, d’ora in poi si definirà “Misura INAIL” l’intervento di cui alla lettera a) dell’art. 2 comma 2 e “Misura COVID” l’intervento di cui alla lettera b) dell’Ordinanza 98 del 9 Aprile;
2) La dotazione complessiva dell’Ordinanza risulta pari a 30 milioni di euro con la seguente suddivisione:
a. Euro 10.000.000,00 per la misura INAIL
b. Euro 20.000.000,00 per la misura COVID;
3) Il contributo massimo previsto per ogni singola impresa richiedente risulta pari ad euro 100.000,00 per la Misura INAIL ed euro 10.000,00 per la Misura COVID;
4) Nell’ambito del processo di Ricostruzione post sisma 2012 in Xxxxxx-Romagna, l’esperienza maturata da Invitalia nella gestione di uno strumento agevolativo analogo alla “Misura INAIL”, ha evidenziato i seguenti quattro aspetti principali che incidono sulla capacità produttiva del gruppo di lavoro: il tasso di approvazione della domanda, il contributo medio concesso, la tipologia costruttiva degli immobili oggetto della richiesta di contributo, il tempo medio di lavorazione per l’istruttoria sia della domanda di concessione che di erogazione.
ANALISI Misura INAIL
Ipotizzato il tempo medio di istruttoria pari a 5 giornate lavorative, l’effort complessivo per la gestione della misura INAIL è definito pertanto in 575 giornate lavorative per 115 domande.
ANALISI Misura COVID
Considerata la tipologia di agevolazione prevista – rimborso di spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di distanziamento e sanificazione, tesi al contenimento della diffusione del coronavirus
– si prevede un tempo medio di istruttoria pari a 0,6 giornate lavorative, L’effort complessivo per la gestione della misura Covid è definito pertanto in 1386 giornate lavorative per 2310 domande.
CONCLUSIONI
Sulla base delle previsioni formulate in precedenza, l’effort complessivo a disposizione per le attività di istruttoria di concessione ed erogazione è definito in 1.961 giornate lavorative, come sintetizzato nella tabella seguente:
Tabella n. 6 – stima effort complessivo
DOMANDE ATTESE | GG x ISTRUTTORIA | EFFORT | |
MISURA INAIL | 115 | 5 | 575 |
MISURA COVID | 2.310 | 0,6 | 1.386 |
TOTALE | 1.961 |
Il Quadro Economico della commessa riportato nella precedente tabella 5 è stato elaborato sulla base delle seguenti ipotesi, in termini di giornate uomo (si veda al riguardo anche la tabella n. 2):
1) Le 205 giornate previste per la Linea 1 sono indipendenti dal numero di domande attese in quanto connesse esclusivamente alla progettazione ed implementazione del sistema gestionale, alla definizione delle procedure e degli standard documentali.
2) Sulla Linea 2, le 1.961 giornate previste per le risorse dirette dell’Agenzia, saranno realizzate secondo la progressiva implementazione e conseguente impegno del gruppo di lavoro sulla commessa, lungo la dinamica temporale del flusso di domande attese.
La conclusione dell'attività di istruttoria e di assistenza all'Amministrazione da parte dell’Agenzia è garantita per un numero massimo di istruttorie di concessione e di liquidazione pari a 2.425 di cui 115 per la misura Inail e 2.310 per la misura Covid
Resta inteso che non sono previste attività di sopralluogo presso i beneficiari e si stabilisce che le attività saranno svolte nel Comune di Roma, escludendo missioni e trasferte.
In caso di riduzione ovvero di aumento del numero delle istruttorie di cui al punto precedente, le parti potranno condividere, su richiesta del Commissario Delegato ovvero di Invitalia, una riduzione ovvero un incremento del numero del personale assegnato dall’Agenzia alle attività oggetto della presente Convenzione e la conseguente rimodulazione del quadro economico.
Nel caso in cui vengano introdotte modifiche alle ordinanze che abbiano impatto sugli obiettivi di produzione e/o sull’organizzazione, esse potranno essere oggetto di specifica analisi con l’eventuale modifica della presente convenzione.
Ai fini della presente Convenzione per "istruttoria" si intende:
• qualsiasi attività che si concluda con una proposta - da parte dell’Agenzia al Responsabile del Procedimento individuato dal Commissario - di ammissione o rigetto in fase di concessione, ivi compresi le variazioni dei progetti ovvero le varianti che richiedano una modifica ovvero una conferma della intervenuta concessione;
• le proposte di erogazione del contributo, con relativa proposta di Decreto, trasmesse al Commissario Delegato per la sottoscrizione;
• le proposte di erogazione del contributo oggetto di riesami, a seguito di contestazioni da parte del beneficiario, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario;
• le istanze di rinuncia intervenute nella fase di erogazione, con relativa proposta di decreto, trasmesse al Commissario Delegato;
• le relazioni elaborate a supporto della struttura del Commissario per i ricorsi amministrativi o giudiziali presentati dai beneficiari, nella fase di erogazione, con riferimento alla parte tecnica della relazione stessa, compresa tutta la documentazione a sostegno dei fatti.
8. Tempistiche di realizzazione
Le attività oggetto del presente piano saranno realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 30 Giugno 2021.
ALLEGATO B - DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE
1. PREMESSA
Il presente documento definisce le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (di seguito Invitalia) in qualità di soggetto affidatario dei servizi.
Anche in coerenza con le più recenti indicazioni dettate a livello comunitario, in tema di rendicontazione dei costi per l’attuazione degli interventi si definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da Invitalia in qualità di soggetto affidatario dei servizi.
2. Categorie di costi
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto affidatario dei servizi:
A) Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
B) Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.
3. Modalità di rendicontazione
Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate su base annuale ed entro 120 giorni dal termine del periodo di riferimento.
Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 20% nel rispetto di quanto previsto dall’art. 68 del regolamento UE n. 1303/2013.
Tale percentuale del 20%, determinata al ribasso rispetto all’effettiva incidenza dei costi indiretti come risultante dagli ultimi bilanci approvati dall’Agenzia, tiene conto delle efficienti operative rese possibili dalle precedenti esperienze maturate in analoghe Convenzioni con lo stesso Committente.
Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.
3.1 Costi diretti
Sono i costi direttamente legati all’operazione e adeguatamente documentati attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.
I costi diretti si suddividono in:
A) personale;
B) missioni;
C) acquisizione di beni e servizi.
A) Personale
In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sulle attività oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:
- Il lavoro del personale dipendente impiegato sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- Il lavoro del personale non dipendente con contratti di collaborazione sulla base del contratto e/o conferimento di incarico e xxxxxxxx paga;
- Il lavoro del personale non dipendente con contratti di somministrazione sulla base del contratto di somministrazione, e della relativa fattura.
Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della convenzione.
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Più in dettaglio, i costi del personale dipendente (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:
- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l’attività e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga) osservando la formula del costo orario effettivo di seguito riportata.
Costo orario effettivo:
Rml+differite+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor. ferie e assenza c/dip
Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sulle attività oggetto della convenzione mentre tutte le altre ore non impegnate sulle attività oggetto della convenzione sono, giornalmente, riepilogate in un’unica voce denominata “altra commessa”.
Il costo relativo al personale non dipendente è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione oltre ai tributi e gli oneri connessi.
B) Missioni
La categoria “Missioni” comprende le spese sostenute per missioni e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.
Sono ammissibili le spese di missione e viaggi riconducibili alle prestazioni debitamente rendicontate e accertate, purché siano espressamente autorizzate e previste dai relativi contratti di affidamento ed in essi non già remunerate in misura forfettaria.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno di INVITALIA.
C) Acquisizione di beni e servizi
Il regime di rendicontazione relativo all’acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:
- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nella commessa;
- le competenze dovute alle società di servizi per il reclutamento del personale non dipendente;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi della commessa;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all’acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio).
Per i costi relativi alle suddette voci, INVITALIA dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell’incarico/contratto e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.
NOTA: In questa categoria di spesa saranno rendicontati i costi sostenuti per l’acquisto di beni e la gestione e l’implementazione del sistema informativo, ivi compresi i costi per l’acquisto e la manutenzione/implementazione dei sistemi software e i canoni d’uso.
3.2 Costi indiretti
Sono considerati indiretti i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa ma che per loro natura sono funzionali alla realizzazione delle attività.
Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 20%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 della Commissione Europea, riguardanti il principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.
La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:
(costi del personale e missioni ) x P
considerando P=20%.
3.3 Costo complessivo rendicontabile
In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:
Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti
4. Documentazione di spesa
Per il personale dipendente, INVITALIA dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l’elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione del livello di inquadramento, della percentuale di utilizzo, delle ore imputate e del relativo costo.
Analogo rendiconto dovrà essere fornito per le società controllate eventualmente coinvolte nell’esecuzione delle attività.
Per i costi relativi a “beni e servizi” si intendono le spese sostenute in relazione alla commessa, risultanti dal documento giustificativo che è costituito dal contratto/lettera d’incarico e dalla fattura/ricevuta.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno di INVITALIA.
Per quanto attiene i costi indiretti, verranno calcolati in misura percentuale rispetto all’importo rendicontato. INVITALIA, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute, in originale, conformemente alle leggi nazionali in materia contabile e fiscale.
5. Relazione sulle attività svolte
Nei termini stabiliti dalla Convenzione, INVITALIA trasmette una relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti e rendicontati, in applicazione del presente Disciplinare di rendicontazione.