REGOLAMENTO SPECIALE DEL RISONE
REGOLAMENTO SPECIALE DEL RISONE
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 14 del 23 novembre 2009 Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 18 dicembre 2014
COMITATO DI FILIERA DEL RISONE E DEL RISO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERCELLI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile Risone ed in particolare i seguenti prodotti:
- Aiace A (in sigla “Aiace A”);
- Apollo A (in sigla “Apollo A”);
- Xxxxxxx X (in sigla “Xxxxxxx X”);
- Centauro A (in sigla “Centauro A”);
- Creso A (in sigla “Creso A”);
- Libero A (in sigla “Libero A”);
- Gange A (in sigla “Gange A”);
- Karnak A (in sigla “Karnak A”);
- Balilla A (in sigla “Balilla A”);
- Xxxxxxx X (in sigla “Selenio A”);
- Lido A (in sigla “Lido A”);
- Flipper A (in sigla “Flipper A”);
- Vialone Nano A (in sigla “Vialone Nano A”);
- Baldo A (in sigla “Baldo A”);
- Roma A (in sigla “Roma A”);
- Arborio A (in sigla “Arborio A”);
- Volano A (in sigla “Volano A”);
- Carnaroli A (in sigla “Carnaroli A”);
- X. Xxxxxx X (in sigla “X. Xxxxxx X”);
- Loto A (in sigla “Loto A”);
- Nembo A (in sigla “Nembo A”);
- Ariete A (in sigla “Ariete A”);
- Thaibonnet A (in sigla “Thaibonnet A”);
- Gladio A (in sigla “Gladio A”);
- Fragrance A (in sigla “Fragrance A”);
- SIS R215 A (in sigla “SIS R215 A”);
- Genio A (in sigla “Genio A”);
- CL 71 A (in sigla “CL 71 A”);
- Xxxx X (in sigla “Luna A”);
- Sirio A (in sigla “Sirio A”);
- Ulisse A (in sigla “Ulisse A”);
- Galileo A (in sigla “Galileo A”);
- Xxxxx X (in sigla “Aiace B”);
- Apollo B (in sigla “Apollo B”);
- Xxxxxxx X (in sigla “Xxxxxxx X”);
- Centauro B (in sigla “Centauro B”);
- Creso B (in sigla “Creso B”);
- Libero B (in sigla “Libero B”);
- Gange B (in sigla “Gange B”);
- Karnak B (in sigla “Karnak B”);
- Balilla B (in sigla “Balilla B”);
- Xxxxxxx X (in sigla “Selenio B”);
- Lido B (in sigla “Lido B”);
- Flipper B (in sigla “Flipper B”);
- Vialone Nano B (in sigla “Vialone Nano B”);
- Baldo B (in sigla “Baldo B”);
- Roma B (in sigla “Roma B”);
- Arborio B (in sigla “Arborio B”);
- Volano B (in sigla “Volano B”);
- Xxxxxxxxx X (in sigla “Carnaroli B”);
- X. Xxxxxx X (in sigla “X. Xxxxxx X”);
- Loto B (in sigla “Loto B”);
- Nembo B (in sigla “Nembo B”);
- Ariete B (in sigla “Ariete B ”);
- Thaibonnet B (in sigla “Thaibonnet B”);
- Gladio B (in sigla “Gladio B”);
- Fragrance B (in sigla “Fragrance B”);
- SIS R215 B (in sigla “SIS R215 B”);
- Genio B (in sigla “Genio B”);
- CL 00 X (xx xxxxx “XX 00 X”);
- Xxxx X (in sigla “Luna B”);
- Sirio B (in sigla “Sirio B”);
- Xxxxxx X (in sigla “Ulisse B”);
- Galileo B (in sigla “Galileo B”);
- Argo A (in sigla “Argo A”);
- Carnise A (in sigla “Carnise A”).
- Argo B (in sigla “Argo B”);
- Carnise B (in sigla “Carnise B”).
- CL 26 A (in sigla “CL 26 A”);
- CL 26 B (in sigla “CL 26 B”).
- Cammeo A (in sigla “Cammeo A”);
- Cammeo B (in sigla “Cammeo B”).
Il lotto minimo negoziabile = 5 t
I multipli del lotto minimo sono incrementabili di 1 t Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €/t
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Le caratteristiche dei prodotti oggetto del presente regolamento si intendono secondo la buona media dell’annata per i prodotti della categoria “A” e al di sotto della buona media dell’annata per i prodotti della categoria “B”.
Qualora il prodotto consegnato o ritirato non risponda alle caratteristiche indicate nel contratto sono previste tolleranze in base a quanto segue:
UMIDITA’
Il contenuto di umidità tollerato è pari al 14,00%.
Se l’umidità è compresa tra il 14,01% e il 15,00% il compratore ha la facoltà di contestare la merce con una detrazione percentuale che sarà pari al peso dell'acqua eccedente la tolleranza. Qualora il contenuto di umidità risultasse superiore al 15,00% il compratore può esercitare il diritto di rifiuto della merce.
RESA
La valutazione delle differenze di RESA e di RESA GLOBALE dovrà essere effettuata come segue: il valore del punto di RESA si calcola sottraendo dal prezzo massimo di listino 1 kg di riso lavorato di varietà qualità corrispondente a quella contrattata, il prezzo massimo di 1 kg di mezzagrana. Il valore del punto di RESA GLOBALE è considerato pari al prezzo di 1 kg di mezzagrana.
DIFETTI
qualora i difetti superino i valori indicati nel contratto si applicano le seguenti detrazioni percentuali rispetto al prezzo pattuito:
- Chicchi gessati: 0,50% per ogni mezzo punto eccedente il valore indicato;
- Grani striati rossi: 0,50% per ogni punto eccedente il valore indicato;
- Chicchi vaiolati e macchiati: 1% ogni mezzo punto eccedente il valore indicato;
- Chicchi ambrati: 0,75% per ogni quarto di punto eccedente il valore indicato;
- Chicchi gialli: 0,75% per ogni ottavo di punto eccedente il valore indicato.
CORPI ESTRANEI
E’ tollerata la presenza di sostanze estranee nella misura massima di:
- 0,15 per mille per le sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche;
- 0,30 per mille per la presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili.
Tutte le percentuali di tolleranza, salvo diversa indicazione, si intendono espresse in termini di peso.
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
- Resa grani interi (minima);
- Resa globale (minima);
- Umidità (massima);
- Grani danneggiati (Macchiati e Vaiolati – valore inteso come massimo);
- Gessati (massimo)
- Striati rossi (massimo)
- Ambrati (massimo)
- Gialli (massimo)
- Impurità varietali (massimo)
- Altre caratteristiche.
Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Modalità risoluzione controversie
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
- Specifiche consegna/ritiro;
- Modalità e tempi di pagamento
Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Pagamento (deroga all’art. 8 delle disposizioni generali)
Il pagamento, salvo diversa pattuizione, dovrà essere effettuato entro sessanta (60) giorni dalla conclusione del contratto telematico (o prestabilito di contratto).
In caso di mancato pagamento il venditore ha la facoltà di sospendere e differire le eventuali consegne della merce.
In caso di contestazione, il compratore è tenuto all’osservanza dei termini, avendo la facoltà di trattenere dal pagamento l’importo corrispondente alla presunta differenza di valore della stessa.
Termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto (deroga all’art. 9 delle disposizioni generali)
I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:
a) Xxx contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta”, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto e comunque entro 5 giorni lavorativi oltre la data di pagamento.
b) Xxx i contratti stipulati alla condizioni di consegna differita in una o più epoche, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev’essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinchè il compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna. Se effettuata l’ultimo giorno di detto periodo, dev’essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici). Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s’intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo. Tuttavia, al venditore, è accordata la facoltà di anticipare l’invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia, in tal caso, decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale.
Le operazioni di carico/scarico della merce devono essere completate entro il termine massimo di 4 ore, trascorso il quale si applica una penale di Euro 103,29 /ora.
Per le merci vendute con modalità “franco arrivo” i cali, gli ammanchi e le avarie debbono essere immediatamente notificati al Venditore e constatati con apposito verbale scritto dal vettore o dal Soggetto Abilitato all’Intermediazione. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio, non determina la risoluzione del contratto.
Per le merci vendute con modalità “franco partenza”, il peso riconosciuto è quello eseguito al peso pubblico più vicino al luogo di carico. Per le merci vendute con modalità “franco arrivo”, il peso riconosciuto è quello effettuato al peso pubblico più vicino al luogo di scarico. In entrambi i casi sono fatte salve esplicite diverse pattuizioni. Ognuna delle parti può chiedere, all’atto della prima pesatura, che venga eseguita una verifica presso altro peso pubblico.
Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
Si dispone che, salvo diverso accordo preso fra le parti, il Venditore fornisca all’Acquirente per il tramite del Soggetto Abilitato all’Intermediazione un campione della partita contrattata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla conclusione del
contratto telematico (o prestabilito di contratto). Qualora il campione non dovesse essere conforme alle qualità (minime) e difetti (massimi) stabiliti come da suddetto articolo 2, il contratto si intende risolto.
Il venditore è tenuto a fare il campionamento della merce durante le operazioni di carico. Le modalità di campionamento sono le seguenti:
- per le merci vendute con modalità “franco partenza”, il campionamento deve essere effettuato in contraddittorio tra le parti, o rappresentanti delle medesime, sulla merce oggetto di consegna.
- per quelle vendute con modalità “franco arrivo”, il campionamento, con le norme di cui sopra, viene effettuato al luogo di scarico.
Di ogni consegna o ritiro devono essere prelevati, sigillati e controfirmati almeno tre campioni del peso minimo di grammi 200 ciascuno, in sacchetti di carta o altri adatti contenitori. Uno dei tre campioni viene trattenuto dal venditore.
In caso di assenza o rifiuto di una delle parti al campionamento di constatazione, esso viene fatto eseguire dalla parte diligente appena possibile a mezzo del Soggetto Abilitato all’Intermediazione che ne rilascia attestazione.
Se il campionamento è fatto eseguire dalla parte diligente in assenza dell'altra, il contraente che ha proceduto al campionamento stesso deve prontamente informarne la controparte, tenendo a sua disposizione il campione od i campioni di sua spettanza, con l’indicazione degli estremi della partita e delle modalità di campionamento.
Diritto di rifiuto della merce (integrazione all’art. 11 delle disposizioni generali)
Eventuali eccedenze stabilite danno al compratore il diritto di rifiutare la merce. La presenza di INSETTI VIVI o SOSTANZE TOSSICHE dà sempre il diritto al compratore al rifiuto della merce.
Ai fini della contestazione o del rifiuto della merce, il calcolo delle percentuali deve essere effettuato senza tener conto di una franchigia dell' 1%.
Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Pavia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.