Acc. 19 settembre 2002 (1).
Acc. 19 settembre 2002 (1).
Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'àmbito del comparto regioni - autonomie locali siglato tra l'ARAN e le XX.XX. del 19 settembre 2002 (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione 02/181 del 25 set- tembre 2002).
AGGIORNATA AL 31/12/2008.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2002, n. 256, in allegato alla Delib. 25 settembre 2002, n.
181/02.
Art. 1. Campo di applicazione e finalità.
1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e confederazioni sindacali.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sin- dacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle verten- ze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolu- mità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2. Servizi pubblici essenziali.
1. Nel comparto regioni-autonomie locali, di cui all'art. 5 del CCNQ del 2 giugno 1998, e suc- cessive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'àmbito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assi- curare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fi- sica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle mi- sure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove nor- malmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sa- nitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limita- tamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbli- gatori;
b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
c) attività di pronto intervento;
d) attività della centrale operativa;
e) vigilanza casa municipale;
f) assistenza al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di pro- prietà dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sosten- tamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previ- denziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere ga- rantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del persona- le, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli articoli 3 e 4 del presente ac- cordo;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipa- zione a gare di appalto;
deposito bilanci e atti societari;
certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR); certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili,
tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste; registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lettere c), d), e) ed f) e 14), sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 3. Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne e delle altre scuo- le ge-stite dagli enti locali.
1. In relazione ai servizi concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema sco- lastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di Stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciope- ro entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valu- ta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle fami- glie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nel- l'art. 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa l'effi- cacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva let- tera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di quaranta ore indivi- duali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico), nelle scuole materne ed elementari e di sessanta ore (equivalenti a dodici giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzio- ne;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; il primo scio- pero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di u- n'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività e- ducative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effet- tuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in ora- rio pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ul- tima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una gior- nata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un diffe- rimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'at- tività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle ope- razioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclu- sione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previ- sto dall'art. 5.
Art. 4. Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido.
1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l'istru- zione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), ai sensi dell'art. l, comma 2, lettera d) del- la legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della effettività del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti pre- stazioni indispensabili:
a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. De- corso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima del- l'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del ser- vizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nel- l'art. 2, comma 2, n. 18) e nel comma 1 del presente articolo:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono su- perare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di quaranta ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, due giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi suc- cessivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclama- zione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridia- no gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere preci- sato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di attività educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una gior- nata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'attività educativa deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell'an- no scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previ- sto dall'art. 5.
Art. 5. Contingenti di personale.
1. Ai fini dell'art. 2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili pro- fessionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata in- tegrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 7 del pre- sente accordo.
4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del per- sonale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni ne- cessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno prece- dente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6 luglio 1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presen- te accordo.
6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.
Art. 6. Modalità di effettuazione degli scioperi.
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvol- gono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità d'attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentan- ze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti tra- smettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore dif-
fusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 7, comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata supe- riore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuati- ve, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'àmbito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti;
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quaran- totto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell'esi- stenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la funzione pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai ser- vizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.
Art. 7. Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche so- ciali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motiva- zioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conci- liazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può chiedere alle organizza-
zioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavo- rativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificato dalla legge n. 83 del 2000.
4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regio- nali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione del- le organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'a- pertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata com- plessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del con- fronto. Tale verbale è inviato alla commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costi- tuisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno es- sere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge
n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle ma- terie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'àmbito della mede- sima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dal- l'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6, comma 5.
Art. 8. Norme finali.
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applica l'art. 4 della predetta legge n. 146 del 1990.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti colletti- vi nazionali di lavoro per il personale del comparto regioni-autonomie locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di scio- pero proclamate nell'àmbito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e pro- vinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dal- l'ordinamento degli enti, siano state conferite responsabilità gestionali.