DIREZIONE ISTRUZIONE
DIREZIONE ISTRUZIONE
SERVIZIO INFANZIA, ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICHE E FORMATIVE
CAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022-2023
Art. 1 – Articolazione del servizio di fornitura pasti
Il servizio, che l’appaltatore si impegna a garantire per tutta la durata dell’Appalto, si articola nelle seguenti attività:
- preparazione, confezionamento in contenitore termosigillato, veicolazione, consegna dei pasti alle varie sedi dei centri estivi, secondo il menù previsto dal capitolato tecnico del Comune di Firenze;
- preparazione, confezionamento in monoporzione, veicolazione, consegna dei pasti speciali (diete) alle varie sedi dei centri estivi secondo il menù previsto dal capitolato tecnico del Comune di Firenze;
- fornitura coperti necessari per la consumazione del pasto presso i Centri Estivi in materiale biodegradabile compostabile:
a) per la scuola dell’infanzia (fascia età 3-5 anni): piatto piano, piatto fondo, bicchiere, posate (solo forchetta e cucchiaio);
b) per la scuola primaria e secondaria di primo grado (fascia età 6-14 anni): piatto piano, piatto fondo, bicchiere, posate (forchetta, cucchiaio, coltello)
- tovaglietta;
- tovaglioli monovelo;
- acqua in bottiglia pari a 1 (uno) litro a persona presente presso il Centro Estivo (in caso di uscita deve essere garantita la consegna di bottiglie da 0,50 litri);
- fornitura di mestolame per l’attività di sporzionamento, impiattamento e servizio ai tavoli
- fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti, tenendo conto della differenziazione dei rifiuti medesimi prevista in ogni Quartiere del Comune di Firenze dalla Società che gestisce il servizio di smaltimento per il territorio fiorentino;
- ogni materiale e bene necessario a garantire lo svolgimento del servizio e le attività previste dal presente Capitolato;
- lavaggio e rigovernatura delle stoviglie necessarie allo sporzionamento che andranno consegnate insieme alle pietanze e poi riprese in consegna nella stessa giornata.
Art. 2 - Tipologie pasti
La tipologia di pasti da somministrare, come previsto nei menù di cui agli allegati 1, 2 e 3 è la seguente:
1. “pasto in sede”: presso la sede dei plessi scolastici indicati nell’allegato C con il menù previsto all’allegato 2; si precisa che le sedi indicate nell’allegato C potranno subire cambiamenti dovuti ad interventi di manutenzione da parte della Direzione Servizi tecnici del Comune di Firenze nei plessi scolastici individuati. L’appaltatore dovrà comunque garantire il servizio di cui al presente Capitolato senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale;
2. “pranzo a sacco”: presso località senza tavoli per il consumo dei pasti, in sacchetti individuali ad uso alimentare; in tal caso deve essere garantito il pranzo a sacco di cui all’allegato 3.
In caso di diete speciali, è richiesto di assicurare la variabilità della composizione dei pasti a sacco che sarà consona al regime alimentare richiesto, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 4.
L’A.C. potrà richiedere all’appaltatore la fornitura di pasti freddi. Tali forniture, oltre che per le uscite, potranno essere richieste in caso di sciopero o di altre emergenze.
L’A.C. si riserva comunque di apportare modifiche alla composizione del pranzo a sacco nel corso dello svolgimento del servizio. Salvo casi di maltempo o allerta ozono, le uscite fuori sede (pranzo al sacco) dovrebbero avere la seguente frequenza:
- 3 uscite bisettimanali per l’infanzia (fascia di età 3-5 anni) luglio-agosto;
- 4 uscite bisettimanali per la primaria (fascia di età 6-14 anni) giugno – agosto.
Art. 3 - Preparazione
La preparazione dei pasti per i centri estivi potrà avvenire in un centro cottura nella disponibilità dell’appaltatore (proprietà, concessione, locazione, appalto), nel quale l’appaltatore dovrà provvedere in piena autonomia e a sue spese, con propria organizzazione e sotto la propria esclusiva responsabilità, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, alla preparazione, approntamento e veicolazione con le modalità indicate nel presente articolo.
Le pietanze dovranno essere confezionate in recipienti termosigillati, preparati nello stesso giorno in cui vengono distribuiti, trasportati in modo da assicurare la conservazione dei pasti secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia (D.P.R. 26/3/1980 n.327 e xx.xx.).
Art. 4 - Quantificazione della fornitura
Il prospetto riepilogativo con la stima del numero di pasti da consegnare nelle varie sedi è contenuto nell’Allegato C. Il numero dei pasti indicati per ciascun turno del centro estivo (in cui sono compresi pasti per scuole dell’infanzia, dell’obbligo e per gli adulti) è del tutto indicativo e sarà precisato ogni giorno dal personale del Centro estivo che procederà a comunicare all’aggiudicatario, entro le ore 9:50, tramite e-mail, il numero esatto dei pasti da fornire, comprensivo anche dei pasti speciali (diete). In caso di pranzo al sacco, vale la comunicazione bisettimanale di cui al punto 2 dell’art. 5.
L’Amministrazione contraente non si assume alcuna responsabilità in merito al numero effettivo degli utenti dei centri estivi e conseguentemente all’importo complessivo del corrispettivo. Pertanto l’aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, è consapevole di non poter pretendere alcun risarcimento o indennizzo nel caso in cui l’importo effettivo del corrispettivo per il servizio effettuato dovesse essere inferiore a quello stimato.
Art. 5 - Piani mensa
Il personale del centro estivo, in base alle iscrizioni e al programma comunicherà all’aggiudicatario del servizio oggetto della presente procedura e al Direttore dell’esecuzione del contratto il seguente piano mensa:
1) un prospetto generale indicante il numero totale previsto degli utenti, distinti per le sedi di svolgimento dei centri estivi (scuole) e il numero degli utenti che necessitano di pasto alternativo (diete speciali);
2) con congruo anticipo rispetto all’inizio del turno del centro estivo, di norma il mercoledì antecedente, un prospetto dettagliato bisettimanale indicante il numero totale degli utenti distinto per sedi di svolgimento; il numero di utenti che necessitano di diete speciali e la loro tipologia; il numero dei pranzi a sacco e i luoghi dove dovranno essere consegnati, quando sono previste le uscite;
3) giornalmente il prospetto giornaliero dei pasti, contenente il numero delle presenze effettive, cui corrisponde il numero effettivo complessivo dei pasti giornalieri; la suddivisione tra pasti ordinari, pasti “a sacco”, diete speciali; la conferma dei luoghi di consegna effettivi.
L’orario di consegna dei pasti è concordato con i coordinatori dei centri estivi delle diverse sedi nei seguenti orari:
- Centri estivi scuole infanzia (fascia di età 3-5 anni) pasto in sede: entro le ore 11:45;
- Centri estivi scuole primarie (fascia di età 6-14 anni) pasto in sede: entro le ore 12:00;
- Centri estivi scuole infanzia (fascia di età 3-5 anni) pranzo a sacco: entro le ore 9:00;
- Centri estivi scuole primarie (fascia di età 6-14 anni) pranzo a sacco: entro le ore 8:30.
Art. 6 – Durata dell'appalto
L'accordo quadro ha una durata massima di 15 mesi, a partire dal 20 giugno 2022 e fino al 31 agosto 2023. Per il 2022, il servizio di preparazione e consegna pasti si svolgerà, a partire dal 20 giugno 2022, tutti i giorni – escluso il sabato, la domenica e il 24 giugno 2022 – per una durata complessiva di 8 settimane, articolato in 4 turni: il primo turno di 9 giorni e secondo, terzo e quarto turno di 10 giorni ciascuno.
In caso di attivazione di contratto attuativo per l’anno 2023, le modalità di erogazione del servizio verranno comunicate in seguito.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può affidare il singolo contratto applicativo. Ove, alla scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento dei servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs. 50/16.
Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all’affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
Art. 7 - Sedi di consegna
Le sedi dei centri estivi presso cui effettuare la consegna, per l’anno 2022, sono indicate nell’allegato C. L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare le sedi dei centri estivi, il numero dei giorni di servizio o il numero dei pasti da fornire, senza che l’aggiudicatario possa vantare diritti a compensi ulteriori o indennizzi, a seguito di circostanze imprevedibili e insindacabili.
Le sedi dei centri estivi presso cui effettuare la consegna, per l’anno 2023, verranno comunicate in seguito in caso di sottoscrizione di successivo contratto attuativo.
Art. 8 – Polizze assicurative
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato nello svolgimento del servizio, sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.
Eventuali gravi violazioni di tali obblighi costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell’amministrazione committente, nonché motivo di denuncia alle competenti autorità.
L’Amministrazione Comunale non risponde di danni a persone derivanti dal consumo dei pasti consegnati, pertanto l’Impresa si impegna ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, riferita all’esercizio delle attività di preparazione e consegna pasti per il per i Centri estivi del Comune di Firenze nelle scuole indicate nell’allegato C, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente Capitolato. Tale Polizza RCT/RCO, stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale venga indicato espressamente che l’Amministrazione Comunale (suoi amministratori e dipendenti) sia considerata “terza” a tutti gli effetti dovrà:
- riferirsi inequivocabilmente e specificamente al servizio affidato con indicazione del relativo CIG;
- prevedere massimale RCT di Euro 10.000.000,00 e RCO di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni utente del servizio;
- contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’A.C., suoi amministratori e dipendenti;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti ed addetti al servizio;
- prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della compagnia di assicurazione, senza scoperti e/o franchigie superiori a € 300,00 a carico dell’appaltatore, con richiesta all’assicurazione di pagamento diretto al terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile, comma 2.
In caso di aggiudicazione di più lotti è possibile stipulare un’unica polizza complessiva, riportando comunque i CIG di ciascun lotto. Le copie digitali/conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni devono essere consegnate all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio. L’appaltatore dovrà tenere indenne l’AC dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
Art. 9 – Prezzo base
Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultante dalla percentuale di ribasso offerta dall’affidatario sul prezzo base di € 4,90 = per ogni pasto, oltre Iva 10%.
Il prezzo base è soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice FOI del mese di aprile, con il coefficiente a tre decimali di cui al sito ISTAT: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/
Con la stipula dell’accordo quadro l’AC può affidare le prestazioni fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro, ma non garantisce l’affidamento del servizio per l’intero importo massimo stimato, in quanto si riserva di valutare, per ciascuna annualità, le necessità contingenti in base al numero di iscrizioni effettive, nonché alle condizioni normative e alle disponibilità economico-finanziarie. L’AC si riserva la facoltà di ridurre il periodo di durata del singolo contratto attuativo e di non stipulare contratti attuativi per una o più annualità, anche in considerazione dell’adozione di diverso modello organizzativo di gestione dei centri estivi. Con riferimento a quanto stabilito negli allegati “Piatti e Grammature”, nel prezzo di un pasto si intendono interamente compensati dall’Amministrazione Comunale all’appaltatore tutti i servizi, le prestazioni di personale ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o diminuzione della prestazione, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assoggettarsi agli stessi prezzi patti e condizioni del presente appalto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell’importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura del contratto originario.
In ogni caso, sarà liquidato soltanto il corrispettivo corrispondente al numero di pasti effettivamente richiesti e consegnati.
Art. 10 – Condizioni migliorative della sostenibilità ambientale
Nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario proponga, alle stesse condizioni economiche, modalità di esecuzione del contratto più sostenibili dal punto di vista ambientale, l’Amministrazione Comunale si riserva di accoglierle in deroga al presente capitolato, previa valutazione di opportunità e di fattibilità operativa.
Art. 11 - Fatturazioni, liquidazioni, cessioni del credito
Le fatture potranno essere rimesse alla fine di ogni mese di servizio, complete delle note riportanti i pasti consegnati ai singoli centri estivi.
Ai sensi del D.M. 55/2013, le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA della Direzione Istruzione: LE20FE.
La Direzione Istruzione provvederà, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, al riscontro sulla regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e curerà i successivi adempimenti per la liquidazione.
Le fatture verranno liquidate entro 30 gg. dalla conclusione dell’effettuazione delle suddette verifiche, nei termini di cui all’ art. 4 del D.Lgs 231/2002.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Istruzione, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti.
In particolare, l’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, il presente appalto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della normativa suddetta.
L’A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell’impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 13 – Verifica regolarità contributiva e assicurativa
L’Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015, a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell’Impresa risultata aggiudicataria e di tutti i subappaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto.
Si applica l’art. 6 del D.P.R. 207 del 2010 come integrato dall'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n. 98 del 2013.
Art. 14 – Penali
L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.
A tale scopo, i controlli di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico saranno indirizzati oltre che sui requisiti di natura igienica, anche sulla qualità dei pasti forniti e saranno estesi, pertanto, ai centri estivi dove saranno consumati. L’aggiudicatario è tenuto a effettuare, attraverso confronti con i referenti dell’Amministrazione, periodiche verifiche dello stato di avanzamento delle attività.
La Direzione Istruzione eserciterà funzioni di controllo e di verifica circa la qualità del servizio.
La prestazione dovrà essere eseguita conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato e in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà, in primo luogo, all'applicazione delle seguenti penali:
1. qualora non fosse rispettato il limite delle due ore fra preparazione e somministrazione dei pasti, penali pari al 20% dell'importo pieno dei pasti forniti oltre tale limite, riservandosi il Comune di respingere la fornitura con l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di fornire un pasto freddo alternativo;
2. qualora il peso dei cibi fosse riscontrato, nella media dei campioni esaminati in un refettorio, inferiore a quello previsto nelle tabelle dietetiche, una penalità pari al 20% dell'importo totale dei pasti somministrati in quel refettorio; se le deficienze nelle grammature fossero rilevate su almeno cinque contenitori presso il centro di cottura le suddette penali saranno applicate per tutti i pasti preparati nello stesso centro. Se comunque durante tali conteggi fossero accertate porzioni inferiori di oltre il 15%, sarà applicata un'ulteriore penale pari al 20% dell’importo pieno di tutti i pasti forniti;
3. qualora fossero usate o anche soltanto conservate nel magazzino o nei frigoriferi derrate diverse o di qualità inferiore a quanto previsto agli articoli 1 del Capitolato tecnico, sarà applicata una penale di € 500,00 al giorno per derrata;
4. per eventuali cambiamenti nei menù non concordati con il Direttore dell’esecuzione/RUP del contratto, penale di €. 500,00 al giorno;
5. per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la preparazione e la conservazione dei pasti, le modalità di trasporto e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni, penale di € 250,00 per ogni inadempienza accertata nelle singole scuole; qualora la trasgressione fosse riferita alle modalità di trasporto la penale sarà di €. 500,00 per ogni mezzo di trasporto;
6. per il mancato rispetto di ogni norma relativa al personale, penale di € 500,00 per ogni inadempimento;
7. qualora si verificassero ritardi nella consegna dei pasti ai Centri estivi superiori ai 15 minuti, penale di € 250,00 per ogni singola sede;
8. per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nella singola porzione sarà applicata, per la prima volta una penale di € 250,00, con ulteriore penale di € 500,00 se il ritrovamento interessa più di una porzione, riservandosi il Comune di respingere la fornitura con l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di fornire un pasto sostitutivo; per ogni volta successiva alla prima, l’importo della penalità raddoppierà ogni volta, fino ad un massimo di € 8.000,00;
9. per il mancato rispetto del piano di autocontrollo adottato secondo il sistema H.A.C.C.P., penale di € 500,00 e penale di €. 250,00 per il mancato rispetto delle norme di pulizia e disinfezione per ogni singola scuola;
10. per deficienze qualitative nei pasti erogati o per il mancato mantenimento della temperatura ai livelli di legge anche riferito alle singole pietanze, penale di € 500,00 se le stesse fossero riferite alla generalità dei pasti o di € 250,00 se riferite ai pasti di ogni singolo Centro estivo;
11. qualora le deficienze fossero tali da impedire il consumo dei pasti o addirittura questi non fossero forniti, le penali - calcolate come indicato al precedente paragrafo – saranno raddoppiate, riservandosi il Comune di richiedere un piatto freddo alternativo;
12. per la mancata o erronea erogazione o somministrazione dei pasti dietetici, sarà applicata, per la prima volta, una penale di € 1.000,00 per ciascun caso; per ogni volta successiva alla prima, l’importo della penalità raddoppierà ogni volta, fino ad un massimo di € 8.000,00 per ciascun caso;
13. per altri casi di inadempienze non sopra compresi, ovvero in considerazione della particolare gravità dell'inadempienza stessa, il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, di applicare ulteriori penalità, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00.
L’importo delle penali sarà decurtato dalla liquidazione dei corrispettivi alla prima fatturazione utile.
La contestazione dell’inadempienza è inviata per scritto al soggetto aggiudicatario tramite PEC da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto/RUP, di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato di norma in 10 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata.
Si darà corso all’applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dal Comune come sopra, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l’inadempienza contestata non venga regolarizzata da parte dell’aggiudicatario.
Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte, fatta eccezione per i casi di cui ai punti 8 e 12 già disciplinati, l’Amministrazione Comunale potrà proseguire nell’applicazione di penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto.
L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni.
Art. 15 Risoluzione e recesso
Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, l'AC avrà la facoltà di risolvere l’accordo quadro e/o i singoli contratti attuativi, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, oltre che in caso di grave e reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, anche nelle seguenti ipotesi:
1. subappalto non autorizzato;
2. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
3. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
4. cessione del contratto;
5. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
6. ritardo nell’avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all’AC;
7. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
8. interruzione non motivata del servizio;
9. dichiarazioni mendaci;
10. per inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del Centro di Cottura.
11. qualora si verificassero casi di intossicazione alimentare accertati dalle autorità sanitarie;
12. utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dal “Capitolato Tecnico”;
13. qualora, nel corso dei controlli di cui all’art. 6 del Capitolato tecnico, venissero trovate nel Magazzino o nei frigoriferi derrate con termini di conservazione scaduti;
14. violazione del divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. previsto dalla L.R.T. n.53/2000;
15. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
In caso di risoluzione di uno solo dei contratti attuativi, l’AC si riserva di risolvere l’accordo quadro. La risoluzione dell’accordo quadro determina la risoluzione dei singoli contratti attuativi dalla data di risoluzione dell’accordo quadro.
L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato via PEC. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore, l’AC ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’AC rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
L’AC può interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
In caso di risoluzione dell’accordo quadro e/o dei contratti attuativi, l’AC procede ad incamerare le cauzioni di cui all’art. 103 del Codice dei contratti attuativi in essere e ad effettuare la conseguente segnalazione all’ANAC.
L’AC si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
L’Amministrazione, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii. si riserva di recedere qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
La risoluzione e il recesso vengono disposti con provvedimento dell'organo competente da notificare all’appaltatore.
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze - di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell’autorizzazione del subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. L’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 90, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all’articolo 21, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto, nonché alla revoca dell’autorizzazione del subappalto o subcontratto.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella struttura;
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all’art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
Art. 17 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/00012 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx0000.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’aggiudicatario del suindicato “Regolamento”.
Art. 19 –Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
L’impresa, con la sottoscrizione del contratto, assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. L’impresa si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
L’Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi, garantendo l’adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.
L’Appaltatore è tenuto ad accettare la nomina quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, comunicando in sede di gara gli estremi della persona fisica o giuridica da nominare.
Art. 20 – Stipula contratto, garanzie e oneri fiscali
L’aggiudicatario è tenuto a versare una garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità in esso riportate.
L’Accordo Quadro e i successivi contratti attuativi saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.
Art. 21– Sciopero
In caso di proclamazione di sciopero del comparto di riferimento, l'appaltatore lo comunica per iscritto all’AC e informa le famiglie utenti con almeno 5 giorni di anticipo.
Nulla è dovuto all’appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Art. 22– Definizione Controversie
Tutte le controversie tra il Comune di Firenze – Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative - e l’aggiudicatario, che a tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze, così durante l’esecuzione come al termine dell’affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.
Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato. Per effetto del suddetto comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 23 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, XX- 00000 - P.IVA 01307110484; PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx; Centralino: x00 000000), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l’adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento del presente affidamento. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’espletamento delle procedure per l’individuazione dell’operatore economico nell’ambito delle attività in oggetto.
I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di affidamento e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il Sub-Titolare del trattamento è il Responsabile della P.O. Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxxx. Xxxxxx Xxxx, Palazzo Medici Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx - email: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Art. 24 – Norme transitorie e finali
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
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