CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
Vista la convenzione tra il Comune di Sumirago e la Parrocchia “X.Xxxx”, in Albusciago, per il sostegno di attività dell’oratorio estivo 2014, stipulata in data x/xx/2014,
Con la presente scrittura privata tra
la Parrocchia “X.Xxxx”, in Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx X. Xxxxxxxx Xxxxx x. 0, C.F. 82001490125, legal- mente rappresentata dal Parroco Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nato a Besana in Brianza, il 22/01/1964, C.F. MRSMRA64A22A818D, d'ora in poi indicata come "comodante"
e
il Comune di Sumirago, con sede in Sumirago, xxx Xxx Xxxxxxx x. 00, C.F./P.I. . 00309330124, legalmen- te rappresentata dal Responsabile di Posizione organizzativa del Settore Servizi Sociali, Educativi, Cultu- rali e Sportivi, Xxxxxx Xxxxx, nata a Milano il 01/02/1961, C.F. BNNSLV61B41F205P, d'ora in poi indica- to come "comodatario"
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 Concessione dell’immobile
Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, l'immobile sito in Albusciago, via S. Xxxxxxxx Xxxxx n. 2 così costituito come da planimetria allegata.
Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte e di averne constatato l’attuale stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.
Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.
Art. 2 Finalità
L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per la realizzazione di un centro ricreativo estivo rivolto ai minori nella fascia d’età 6 – 13 anni ( I anno Scuola Primaria- III anno Scuola Secondaria di Primo grado), mantenendo un comportamento conforme allo spirito edu- cativo-religioso del luogo in cui l'immobile è inserito. Viene esclusa fin d'ora ogni attività politica, partitica e sindacale.
Art 3 Durata
Il comodatario potrà usufruire dell’immobile sopra descritto per la durata di 1 mese, a partire da Lu- nedì 16 Giugno 2014, con scadenza Giovedì 10 Luglio. Alla scadenza il presente contratto si intende- rà cessato. Qualora entrambe le parti lo ritenessero opportuno, il presente comodato sarà rinnovabile per un ulteriore anno, previa adozione di apposito provvedimento.
Art. 4 Impegni a carico del comodatario
Il comodatario si impegna a fornire alle famiglie agevolazioni/riduzioni sui costi di iscrizione e fre- quenza del proprio centro ricreativo diurno e dell’oratorio estivo, differenziate in base alle condizioni socio-economiche, valutate sulla base della situazione I.S.E.E., mettendo a disposizione fondi propri e/o voucher sociali del Piano di Zona in attuazione alla D.G.R. n. 2413 del 2011.
Il comodatario si impegna a garantire la fruizione del pasto a condizioni economiche agevolate, fissa- te in € 3,00 per pasto consumato.
Art 5. Responsabilità e copertura assicurativa
Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo dichiara di essere coperto da opportuna polizza assicurativa e per un congruo massimale, contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del co- modante.
La polizza prevede l'obbligo a carico della Compagnia del risarcimento diretto del comodante o del terzo danneggiato ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizza- zioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.
Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto del presente comodato e di ce- dere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.
Art. 6 Penali
L'inosservanza delle condizioni del presente contratto produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario.
Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.
Art 7 Spese di contratto e di registrazione
Tutte le spese inerenti la formazione del presente contratto, ivi compresa l’imposta di registro dovuta per la registrazione, sono a totale carico del Comodatario.
Art. 8 Foro competente
Ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto o inerente la sua interpretazione, si intende devoluta al giudice ordinario, con esclusione di ogni competenza arbitrale, ed il relativo Foro competente è il Tribunale di Busto Arsizio.
Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile che rego- lano il comodato.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Comodante Il Comodatario
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
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Il Comodante Il Comodatario
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx