Comune di ………..
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Comune di ………..
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 2
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI 2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 2
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione 6
Articolo 6 – Diniego della definizione 7
Articolo 7 – Sospensione del processo 7
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali 8
CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE 8
Articolo 9 – Conciliazione agevolata 8
CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI 11
Articolo 11 – Ambito di applicazione 11
Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione 11
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:
- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore1 entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende:
a) il Comune di …….., per quanto attiene l’ICI, l’IMU, TARES, TARI, TASI…..
b) il Gestore Alfa, per quanto attiene la TARES e la TARI;
c) il Concessionario Beta, per quanto attiene …………….;2
d) la Società in house Delta, per quanto attiene …….
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria3 in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti4.
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario o società in house o società gestione Tares/Tari, …) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall’approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.
Articolo 4 – Importi dovuti
1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell’esito delle pronunce depositate5 entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
il 100% del valore della controversia, nell’ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 20236, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria7;
il 100% del valore della controversia, nell’ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore8;
il 90% del valore della controversia, nell’ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado9 oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione10;
il 40% del valore della controversia, nell’ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore11;
il 15% del valore della controversia, nell’ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
il 5% del valore della controversia, nell’ipotesi di controversie pendenti12 innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente13 in tutti i precedenti gradi di giudizio14.
2. In caso di soccombenza reciproca15 la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore16;
il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.
3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti xxxxxxx00:
il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
il 40% del valore della controversia negli altri casi18;
in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all’irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall’ammontare delle sanzioni19.
5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell’ingiunzione di pagamento o del carico relativo all’accertamento esecutivo).
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione
1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 4, entro il 30 giugno 2023.
2. Se l’importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 202320. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 201821.
3. Qualora, ai sensi dell’articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda22.
4. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all’articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Articolo 6 – Diniego della definizione
1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 202423 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.
2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.
Articolo 7 – Sospensione del processo
1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata24.
2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali
1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione25, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 202326.
CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE
Articolo 9 – Conciliazione agevolata
1. In alternativa27 alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi28, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54629.
2. All’accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori30.
3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24131.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva32 delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta33.
Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione34
1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI
Articolo 11 – Ambito di applicazione
1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:
accertamento con adesione;
acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
acquiescenza ad accertamento esecutivo35;
reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali36, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.
3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata37, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l’atto di intimazione38.
Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione
1. La regolarizzazione di cui all’articolo 11 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 202339, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l’articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l’intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto40.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione41.
1 Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Sul punto si veda la nota IFEL, del 7 gennaio 2023, Legge di bilancio 2023 – Gli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione (xxxxxxxxxxxxxx.xx).
2 Nell’ipotesi in cui il Comune abbia affidato in concessione la riscossione coattiva.
3 L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/2019, con riferimento alla definizione prevista dal dl 119/2018, ha ritenuto definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario (es. Giudice di pace) o a quello amministrativo (TAR). Di contro non risulterebbero definibili, ad avviso dell’Agenzia, le liti diverse da quelle tributarie erroneamente instaurate innanzi la corte di giustizia tributaria. Quest’ultima casistica si potrebbe porre con riferimento alle controversie relative al canone unico patrimoniale (CUP), per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che diverse corti di giustizia ritengono comunque rientranti nella giurisdizione tributaria (cfr., da ultimo, CGT di primo grado Milano, sentenza 27 gennaio 2023, n. 260). Si sconta qui una persistente incertezza sulla natura giuridica del CUP e delle sue componenti.
4 In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l’importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
5 L’art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, “depositate” alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.
6 Rientrano nel perimetro della definizione anche i ricorsi notificati lo stesso 1° gennaio 2023.
7 L’ipotesi si verifica di norma per i ricorsi soggetti a reclamo/mediazione, per i quali il deposito in corte di giustizia tributaria deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la fase del reclamo/mediazione, per quanto disposto dall’art. 17-bis, d.lgs. 546/1992.
8 Pertanto, se al 1° gennaio 2023 l’ultima sentenza depositata è favorevole al Comune ed a marzo viene depositata sentenza di appello favorevole al contribuente, la definizione opera con il pagamento del 100%.
9 Rientrano in tale casistica anche i casi di controversie per le quali si è tenuta l’udienza di trattazione, ma non è stata ancora depositata la sentenza. Rientrano, altresì, in tale ipotesi anche i casi di ricorsi soggetti a reclamo depositati prima dello spirare del termine di 90 giorni previsto dall’art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, sebbene tali ricorsi siano improcedibili, per quanto disposto dal comma 2, del citato art. 17-bis. Ne consegue, che rientrano in tale ipotesi anche i casi limite di ricorsi notificati il 1° gennaio 2023 e depositati in pari data, anche se soggetti a reclamo/mediazione.
10 Nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il giudizio si considera come pendente in primo grado. Al riguardo si rammenta che l’art. 68, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 546/1992, prevede, ai fini della riscossione in pendenza di giudizio, che è possibile riscuotere “per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio”. Peraltro, si tratta di conclusione avvalorata da numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate e da ultimo, proprio con riferimento alla definizione delle liti disciplinata dalla legge 197/2022, si veda circolare n. 2/2023, Si vedano, inoltre, la circolare n. 12/1002, la risoluzione n. 4/2003, la circolare n. 48/2011, nelle quali si precisa che «è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (…) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (…) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente (‘per la prima volta’, così testualmente Cass. n. 5901 del 1994) sulle domande proposte dalle parti” (Xxxx. 17 novembre 2000, n. 14892; in senso conforme Cass., 06 dicembre 2000, n. 15489; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824;Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 28 marzo 2012, n. 5044; Cass. 3 luglio 2013, n. 16689; Cass. 9 giugno 2016 n. 11844)».
11 Risultano quindi irrilevanti gli esiti della sentenza di secondo grado depositata dopo il 1° gennaio 2023.
12 Questo implica che al 1° gennaio 2023 doveva essere stato già notificato il ricorso per cassazione.
13 Non sono, pertanto, definibili con la percentuale del 5% le controversie nelle quali il Comune è risultato parzialmente soccombente.
14 Fermo restando che per le altre controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione si applicano le percentuali del 40% o del 15% a secondo dell’esito della sentenza di appello, oppure della sentenza di primo grado, nella remota ipotesi di ricorso per saltum, di cui all’art. 62, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992.
15 Sempre decisa con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023.
16 Essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente.
17 L’art. 1, comma 191, legge 197/2022, prevede che in caso di controversia relativa esclusivamente alle “sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono”, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. In tale ipotesi, la lite si definisce, quindi, con la sola presentazione della domanda, senza versare alcun importo.
18 Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2023:
l’ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.
19 Si precisa che l’importo della lite non corrisponde sempre all’ammontare dell’imposta pretesa con l’accertamento tributario, o delle sanzioni nel caso di impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto occorre tener conto dell’importo effettivo in contestazione, nel caso di impugnazioni parziali, o di rideterminazione parziale della pretesa nell’ipotesi di rettifica dell’atto di accertamento. Inoltre, il valore della controversia deve essere calcolato con riferimento alla lite pendente, e quindi non occorre considerare gli importi coperti da giudicato interno, od oggetto di accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale, che non hanno riguardato l’intera pretesa avanzata dall’Ente.
20 Si ritiene che il Comune non possa regolamentare scadenze delle rate diverse da quelle previste dall’art. 1, comma 194, legge 197/2022, in quanto verrebbe a mancare il necessario coordinamento con le norme sulla sospensione dei termini di impugnazione, e soprattutto con quanto previsto, in tema di sospensione dei processi e di dichiarazione di estinzione del processo, dai commi 197 e 198. Peraltro, tra il 31 marzo (data ultima di approvazione del regolamento) ed il 30 giugno (data di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute o della prima rata), maturano un numero di giorni sufficienti al rispetto della prescrizione di cui all’art. 3, comma 2, legge 212/2000, a mente del quale “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
21 Che a sua volta rinvia all’art. 15-ter, d.P.R. 602/1973. Si ricorda, peraltro, che il comma 2 del citato art. 15-ter, prevede che il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13, d.lgs. 471/1997, aumentata della metà (e quindi pari al 45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
22 Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all’articolo 4 del presente regolamento.
23 Il 31 luglio 2024 va considerato come termine ultimo, sicché il Comune può ben notificare prima di tale data il diniego alla definizione agevolata. La data del 31 luglio 2024 è prevista dall’art. 1, comma 200, legge 197/2022
24 La possibilità di sospendere le controversie relative ai tributi comunali, in quanto “potenzialmente definibili”, è stata accertata dalla Corte di cassazione con diverse ordinanze. Tra le tante, Cassazione, 30 gennaio 2023, n. 2687.
25 Si osserva che la normativa dispone la sola sospensione dei termini di impugnazione, ma non gli altri termini processuali, pur previsti a pena di inammissibilità, come il deposito del ricorso o dell’appello, notificato entro il 1° gennaio 2023, presso le competenti corti di giustizia tributaria. La sospensione, inoltre, non è subordinata all’effettiva adesione, ma opera in modo generalizzato per tutte le controversie definibili.
26 La scelta regolamentare è di mera prudenza, in quanto l’art. 1, comma 199, legge 197/2022, dispone la sospensione dei termini di impugnazione per le “controversie definibili”, mentre quelle comunali sono “potenzialmente definibili” fintanto che non venga approvato il regolamento comunale. Solo da questa data possono considerarsi definibili. Il problema si pone, sia per il Comune che per il contribuente, per i termini di impugnazione che scadono nel periodo che va dal 2 gennaio 2023 alla data di esecutività del regolamento. Peraltro, il problema si pone anche con riferimento all’ipotesi in cui il Comune decida di non approvare il regolamento sulla definizione, perché anche in questo caso sorge il dubbio sull’applicabilità o meno del periodo di sospensione dei termini di impugnazione. IFEL ha già evidenziato la problematica nella nota del 7 gennaio 2023, auspicando un chiarimento normativo o di prassi, che tuttavia non è intervenuto.
27 La valutazione circa la “convenienza” della conciliazione agevolata è di norma a carico al contribuente, il quale potrebbe corrispondere complessivamente un importo inferiore rispetto a quello della definizione agevolata, perché l’accordo conciliativo permette di intervenire anche sull’ammontare dell’imposta dovuta. Per i tributi comunali l’ipotesi più ricorrente è quella relativa alle controversie sul valore venale delle aree fabbricabili. Ovviamente, occorre acquisire l’accordo del Comune, al quale spetterà una valutazione attenta della proposta conciliativa formulata dalla controparte. Nulla impedisce, comunque, che sia il Comune stesso a formulare una proposta conciliativa alla controparte, anche considerando che l’art. 1, comma 206, legge 197/2022 non individua a priori la parte proponente l’accordo, in coerenza con l’istituto disciplinato dal d.lgs. 546/1992.
28 La norma, a differenza della definizione delle liti pendenti, ove si fa riferimento a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, contempla solo gli atti impositivi, escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento, le quali avendo come presupposto un atto di accertamento definitivo, difficilmente possono essere oggetto di accordo conciliativo, che presuppone pur sempre della materia concordabile, oltre alla considerazione che tali atti non sono soggetti ad ulteriori sanzioni, salvo l’ipotesi di applicazione della sanzione di cui all’art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.
29 Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall’art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023.
30 L’art. 1, comma 207, legge 197/2022, deroga alla riduzione delle sanzioni ordinariamente previste dall’art. 48-ter, d.lgs. 546/1992, a mente del quale le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
31 Il comma ripropone il testo dell’art. 1, comma 208, legge 197/2022, in quanto non diversamente regolamentabile dal Comune. Si ritiene infatti che l’astratta regolamentabilità locale delle rateizzazioni non possa condurre a variazioni delle modalità di adesione alla definizione agevolata, di cui lo schema di rateazione legificato costituisce parte integrante, in deroga all’ordinario svolgimento del rapporto tributario.
32 L’art. 1, comma 209, legge 197/2022 considera la sola ipotesi di iscrizione a ruolo, facendo la disposizione normativa espressamente riferimento all’Agenzia delle entrate come parte processuale. Nel regolamento si fa genericamente riferimento alla riscossione coattiva, che può essere effettuata tramite iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale.
33 Si ritiene utile rammentare che la conciliazione giudiziale fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo conciliativo, con il quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore. Nel caso di conciliazione in udienza, la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore. A seguito dell’accordo, in udienza o fuori udienza, la corte di giustizia dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Può accadere, tuttavia, che nonostante l’intervenuto accordo, il contribuente non paghi l’importo dovuto o la prima rata entro i venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo o di redazione del processo verbale. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’accordo conciliativo sostituisce l’accertamento, se non è impugnata la pronuncia di estinzione del giudizio, che costituisce, quindi, giudicato sulla pretesa tributaria (Cass. 18445/2021).
A differenza delle conciliazioni “ordinarie”, che si possono perfezionare anche senza il pagamento di quanto concordato, la conciliazione agevolata si perfeziona con il pagato dell’intero importo dovuto, sicché in caso di omesso o parziale versamento si decade dal beneficio della riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni, risultando così applicabili la ordinaria riduzione del 40% o del 50% delle sanzioni minime previste dalla legge, a seconda che la conciliazione avvenga in primo o secondo grado.
34 L’articolo del regolamento riproduce l’art. 1, commi da 213 a 216, della legge 197/2022.
35 Di cui all’art. 1, comma 792, legge 160/2019.
36 Come già evidenziato, la conciliazione giudiziale può essersi perfezionata anche senza alcun pagamento, in caso di pronuncia di dichiarazione dell’estinzione del giudizio passata in giudicato.
37 Invero, la normativa non indica la data entro la quale non debba essere stata notificata la cartella di pagamento/ingiunzione fiscale o atto di intimazione ad adempiere, non facendo espresso riferimento alla data del 1° gennaio 2023, pertanto, si deve ritenere che la notifica non deve essere avvenuta prima della data di regolarizzazione (si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023). Inoltre, si ritiene che la regolarizzazione non sia preclusa in caso di avvenuta notifica del provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, anche adottato entro il 1° gennaio 2023, in assenza di successiva notifica del titolo esecutivo o di intimazione ad adempiere.
38 Nell’ipotesi degli accertamenti esecutivi.
39 L’art. 1, comma 220, legge 197/2022, invero, prevede la data del 31 marzo 2023, data incompatibile con il termine ultimo entro il quale il Comune può deliberare la regolarizzazione, che il nuovo comma 221-bis fissa proprio al 31 marzo 2023. Nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 3, comma 2, della legge 212/2000, il Comune può indicare una data non anteriore al 31 maggio.
40 E quindi il dies a quo coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).
41 A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l’immediata esecutività.
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