ACCORDO SULLE LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
ACCORDO SULLE LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 27 maggio 2014 n. 39: “Approvazione dei preaccordi di contrattazione sottoscritti nelle sedute di delegazione trattante del 6 maggio 2014 e 19 maggio 2014. Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione.”;
Visto l’articolo 40 del d.lgs 165/2001 e successive modifiche, ed in particolare:
a) il comma 1 in forza del quale “la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”;
b) il comma 3 bis in forza del quale “le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
d) il comma 3 quinquies in forza del quale “la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’articolo 65 del d.lgs 150/2009, commi 1, 2, e 3, che prevede l’obbligo di adeguare i contratti collettivi integrativi del comparto regioni e autonomie locali, vigenti alla data di entrata in vigore della norma, entro il 31 dicembre 2011, pena la perdita della loro efficacia dal 31 dicembre 2012;
Visto l’accordo di contrattazione per la produttività collettiva del 18 dicembre 2012;
Visto l’accordo di contrattazione per la ripartizione e liquidazione del trattamento accessorio del 31 marzo 2014;
Visto il preaccordo 6 maggio 2014 recante “Integrazioni all’accordo di contrattazione per la produttività collettiva del 18 dicembre 2012 ed all’accordo per la ripartizione e liquidazione del trattamento accessorio del 31 marzo 2014”;
Visto il preaccordo 19 maggio 2014 recante “Integrazioni all’accordo 6 maggio 2014 per la disciplina delle modalità di erogazione dell’indennità di risultato per i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità”;
Visti i CCNL e i CCDI vigenti;
Vista la circolare del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2014, concernente le modalità attuative dell’articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla succitata circolare, il Governo, per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 16/2014, intende proporre la costituzione, presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative, anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all’Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali;
Ritenuto di dover attivare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, la procedura necessaria alla definizione e stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo sulla base delle indicazioni e delle linee guida fornite dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran);
Tutto ciò premesso e convenuto, le XX.XX. del comparto e l’Amministrazione concordano sulla necessità di procedere alla definizione e alla stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo, formulato sulla base delle indicazioni e delle linee guida contenute nell’allegato manuale operativo dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) nonché delle linee applicative che la stessa Agenzia formulerà in forza di quando elaborato dal comitato temporaneo di cui alla citata circolare del 12 maggio 2014
Inoltre,le somme eventualmente erogate relative ai compensi accessori, saranno soggette a recupero e/o conguaglio ove si accertasse la contrarietà ai vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.
Roma, 25 giugno 2014
L’Amministrazione
X.xx Il Presidente della delegazione trattante
X.xx CGIL X.xx CISL X.xx UIL