TRA
ALLEGATO 2)
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E SOCIETA’ TERME DI MONTECATINI SPA PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI
AMBULATORIALI (DGRT n.595/2005) Ambito Territoriale Valdinievole - PERIODO VALIDITA’ DAL 06 GIUGNO 2022AL 31 DICEMBRE 2023
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.548 del 13.05.2022;
E
La Società Terme di Montecatini SPA, di seguito denominata “Centro”, codice fiscale /P.I. 00467800470 con sede legale in Montecatini Terme, V.le G. Verdi, n.41 in persona del Legale Rappresentante dott. Alessandro Michelotti, nato a Pescia (PT) il 24/03/1960 C.F. MCHLSN60C24G491Y domiciliato per la carica presso la sede del Centro, nel prosieguo semplicemente indicata come “Società/Centro”;
VISTI:
• il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
• l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies...";
• la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
• la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
• il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
• il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
• la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
PREMESSO CHE:
• con Delibera GRT n.595 del 30.05.2005 “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”, la regione Toscana ha approvato il documento con il quale ha definito i criteri di accesso alle prestazioni specialistiche di medicina fisica e ai percorsi ambulatoriali di assistenza riabilitativa;
• con Delibera GRT n. 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, la Regione Toscana ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
PRESO ATTO:
• che con Delibera n.1131 del 29.07.2021 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni riabilitative percorso 3 (DGRT n.595/2005) per FKT in palestra e piscina ambito territoriale Firenze e ambito territoriale Valdinievole;
• del Verbale con il quale la Commissione ha individuato la Società Terme di Montecatini SPA idonea alla sottoscrizione della convenzione per l’erogazione delle prestazioni riabilitative percorso 3 di cui alla Delibera GRT n.595/2005 per la zona Valdinievole;
• della nota agli atti d’ufficio del Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, la quale previa valutazione della Direzione Sanitaria ha dato indicazione di procedere a sottoscrivere la convenzione per l’erogazione delle prestazioni riabilitative percorso 3 di cui alla Delibera GRT n.595/2005;
• che il soggetto Gestore sotto la propria responsabilità dichiara che:
a) non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
b) il gestore del Centro è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
c) che il Centro non si trova nelle condizioni di previste dal comma 16 ter dell’art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall’art.1, comma 42 della Legge 6 novembre 2012, n.190 “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
c) il Regolamento interno del Centro recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 approvato con Decreto del Presidente della
G.R.T. n.90/R del 11 agosto 2020 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie “Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79” e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le parti convengono che oggetto della convenzione è l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera riabilitative percorso 3 (DGRT n.595/2005) per FKT in palestra e piscina ambito territoriale Valdinievole, come definite nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). Le prestazioni sono
rivolte in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, degli altri territori della Regione Toscana.
L’onere di prestazioni rese ad utenti extra regione graverà sull’Azienda sanitaria di residenza dell’assistito al momento della ammissione al Centro al quale il Centro dovrà trasmettere regolare fattura.
La tipologia della prestazione è la seguente “prestazioni ambulatoriali complesse adulti” €54,25 come definito nella Delibera GRT n.1476/2018.
Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quella sopra indicata
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del Centro relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti del tetto economico di cui all’art.
La tariffa indicata nella presente convenzione corrisponde alla tariffa definita dalla normativa regionale in merito, salvo eventuali modifiche regionali successive, che daranno luogo alle modifiche delle stesse, se previsto.
ART. 2 - TIPOLOGIA D’ATTIVITA’
Il Centro si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti le prestazioni dettagliate all’art.1, in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, agli utenti extraregione storicamente inseriti e, successivamente, ad utenti degli altri territori della Regione Toscana.
Il Centro gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.
Il Centro si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i professionisti del Centro.
Inoltre il Centro opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all’allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 90/R/2020 e s.m.i.
ART. 3 - MODALITA’ OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE
Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Riabilitativo Individuale. L’ammissione dei pazienti al Centro è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla competente Struttura aziendale.
Il Progetto di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, in base al profilo funzionale del soggetto.
Il Centro inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione alla prestazione. L’accesso al Centro avverrà secondo la seguente procedura:
- l’utente viene preso in carico dalla Struttura territorialmente competente del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, viene redatto il PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento e tempistica.
Il Centro assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.
Il Centro si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dalla Struttura territorialmente competente del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa.
ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
Il Centro si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti.
Il Centro è tenuto a concordare con l’Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla Struttura aziendale del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa di riferimento e alla Struttura amministrativa di riferimento.
Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla Struttura aziendale del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa di riferimento e alla Struttura amministrativa di riferimento.
ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA
La tariffa di riferimento per le prestazioni erogate nel periodo effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale del presente atto fino al 31/12/2023 è indicata all’art.1.
Il tetto annuo, così come indicato nella Delibera n. 1131/2021 è pari ad EURO:
- anno 2022 EURO 60.000,00
- anno 2023 EURO 88.000,00
Il tetto sopra descritto non costituisce tetto storicizzabile.
All’interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto da parte del Centro del rapporto personale/utenza ai parametri del Regolamento 90/R e s.m.i. per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate nel Centro verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla Delibera GRT n.1476/2018.
Il Centro accetta per l’intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all’art.1, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i..
Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del Centro per l’attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.
L’utilizzo di quanto previsto nel presente accordo deve intendersi come numero massimo, non costituisce vincolo per l’Azienda, così come indicato dalla L.R. n.40/2005 all’art.76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private” e l’attivazione dell’ammissione al Centro è di competenza delle Strutture aziendali a ciò demandate.
La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell’intervento da parte del medico aziendale.
ART. 6 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
L’Azienda riconosce i report inseriti nel Sistema gestionale GAUSS, come descritto dal successivo art.7
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Centro provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco aziendale 08V1K8 (Pistoia) Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
Il Centro si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.
La SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati provvederà a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura alla SOC Fornitori dell’Azienda Sanitaria.
Ciascuna fattura deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
Il Centro si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall’Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L’Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l’Azienda provvede a rendere disponibile per la Società sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.
Il Centro si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.
Per l’attività di dicembre il termine per l’inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Società sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.
Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
L’Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.
I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.
L’Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel Flusso denominato DOC SPR.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
Il Centro comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Inoltre, l’Azienda si riserva di comunicare le modalità e le caratteristiche dell’elenco da inviare. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all’invio del dato richiesto.
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
Il Centro si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
Il Centro , ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nel Centro dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il Centro si impegna a non stipulare contratti di lavoro o comunque incarichi ad ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art.53, co.16-ter, del D. Lgs.165/2001.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno del Centro devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge
n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto al Centro di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi il Centro garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali del Centro, sono a carico del Centro che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 11 - CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l’anno.
Le verifiche sull’attività hanno il compito di accertare l’appropriatezza dell'invio del paziente al Centro accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte del Centro.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dal Centro e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo il Centro metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto al Centro
, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ANAC n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Centro si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Centro, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Centro risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall’Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
ART 13 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio il Centro ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso.
ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Centro dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Centro per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Centro dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora il Centro intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Centro da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 8 addebitabile a responsabilità del Centro;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà del Centro vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15 - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato
A.1 al contratto tra Azienda e Centro di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE
Nell'esecuzione delle prestazioni il Centro si impegna a tenere indenne l’Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale del Centro o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall’immobile e sue pertinenze.
Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all’art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Il Centro è tenuto all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Centro è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali
- atti generali”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 – DECORRENZA e DURATA
La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale del presente atto fino al 31 dicembre 2023.
Alla scadenza del 31 dicembre 2023, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART 20 – PERSONALE DELL’AZIENDA
Sono previsti momenti di verifica, secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa.
ART. 21 - RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda:
• il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
• il Responsabile professionale il Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato
b) per il Centro: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante
ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, firmato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
dott. Giorgio Nencioni
(firmato digitalmente)
per Soc Terme di Montecatini s.p.a.
Il Legale Rappresentante dott. Alessandro Michelotti (firmato digitalmente)
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | 548 |
Data della delibera | 13-05-2022 |
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | Esito avviso manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni riabilitative percorso 3 (DGRT n.595/2005) in palestra e piscina ambito territoriale Firenze ed ambito territoriale Valdinievole ed approvazione schema di convenzione – periodo 2022- 2023 |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore Dipartimento | BONCIANI RITA |
Struttura | SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI |
Direttore della Struttura | NENCIONI GIORGIO |
Responsabile del procedimento | VOLPONI BIANCAROSA |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
60.000 | ass.za riabil. extraosp. ex art.26 da privati | 3B020409 | 2022 |
88.000 | ass.za riabil. extraosp. ex art.26 da privati | 3B020409 | 2023 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
1 | 4 | Verbale Commissione |
2 | 9 | Schema di convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e Società Terme di Montecatini SPA per l?erogazione delle prestazioni di riabilitazione Percorso 3 in palestra e piscina scadenza 31 dicembre 2023 |
3 | 11 | Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
Vistala Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visti:
• il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
• l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies...";
• la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
• la delibera G.R.T. n. 595 del 30/05/2005 “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”;
• la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.i “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
• Decreto Ministero della Salute 18 ottobre 2012 “ Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”;
• il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R;
• il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
• la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
• la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
• il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020 approvato con Delibera C.R.T. n. 73/2019;
Considerato che con delibera n.1131 del 29.07.2021 “Approvazione avvisi di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni riabilitative percorso 3 (DGRT n.595/2005) per FKT in palestra e piscina ambito territoriale Firenze ed ambito territoriale Valdinievole” è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per i due ambiti territoriali sopra descritti precisando che per l’ambito territoriale Firenze la convenzione avrebbe previsto la scadenza del 31.12.2021 e per l’ambito territoriale della Valdinievole la convenzione avrebbe previsto la scadenza del 31.12.2023;
Preso atto che a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse le Strutture individuate dalla Commissione, come risulta dai verbali Allegato 1) trasmessi dalla competente Struttura aziendale quali parti integranti e sostanziali, sono rispettivamente, per l’ambito territoriale Firenze Blue Clinic srl e per l’ambito territoriale Valdinievole Terme di Montecatini s.p.a.,
Preso atto che a seguito di indicazione, agli atti d’ufficio, del Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, in accordo con la Direzione Sanitaria aziendale, è stato valutato di procedere al momento all’acquisizione delle prestazioni per l’ambito territoriale Valdinievole, rinviando a successiva analisi il fabbisogno delle prestazioni per gli altri ambiti territoriali;
Preso atto che Terme di Montecatini s.p.a risulta in possesso di autorizzazione quale centro ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale con atto n.111/2012 aggiornato con atto n.65 del 03/03/2021 rilasciato dal Comune di Montecatini Terme e del Decreto di accreditamento GRT n.19981del 09/12/2020, confermato con Decreto GRT n.15/03/2021;
Preso atto che Terme di Montecatini ha condiviso lo schema di convenzione, come risulta dalla nota agli atti d’ufficio;
Rilevato che la convenzione con Terme di Montecatini s.p.a. è sottoscritta ai sensi dell’ art. 8-bis “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali” del Decreto Lgs.502/92 secondo il quale “l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”;
Di procedere ad approvarelo schema di convenzione tra l’Azienda USL Toscana Centro e Terme di Montecatini s.p.a. all’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale in palestra e piscina per l’ambito territoriale Valdinievole per il periodo 2022-2023, ed avrà decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale apposta fino al 31/12/2023, così come indicato nella delibera n. 1131/2021, sopra ricordata;
Dato atto che il costo massimo annualeè pari ad EURO 88.000,00, e e sarà imputato nei rispettivi Bilanci:
- per l’anno 2022 pari ad EURO 60.000,00
- per l’anno 2023 pari ad EURO 88.000,00 al conto economico 3B020409 “Assistenza riabilitativa extraospedaliera ex art.26 da soggetti privati”;
- che il budget annuale assegnato alla Struttura non è da considerare “storicizzabile”;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”;
Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:
- al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”;
- al punto 5 del dispositivo è previsto “ che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”;
Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l’Azienda e Terme di Montecatini s.p.a. Allegato 2) - alla presente deliberazione l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”;
Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Ritenuto di individuare:
- responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato;
Ritenuto di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Azienda USL Toscana Centro e Terme di Montecatini s.p.a per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale in palestra e piscina per il periodo 2022-2023, ed avrà decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale apposta fino al 31/12/2023 ed alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati rispettivamente Allegato 1) ed Allegato 2) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;
Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimentoin servizio c/o la Struttura SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente atto al fine di formalizzare nel più breve tempo possibile la convenzione così da procedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Struttura ai pazienti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di prendere atto che a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse di cui alla Delibera aziendale n. 1131 del 29.07.2021 “Approvazione avvisi di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni riabilitative percorso 3 (DGRT n.595/2005) per FKT in palestra e piscina ambito territoriale Firenze ed ambito territoriale Valdinievole” la Commissione, come da verbali di cui all’Allegato 1) del presente atto, quali parti integranti e sostanziali, ha individuato rispettivamente, per l’ambito territoriale Firenze Blue Clinic srl e per l’ambito territoriale Valdinievole Terme di Montecatini s.p.a.;
2. di prendere atto che a seguito di indicazione, agli atti d’ufficio, del Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, in accordo con la Direzione Sanitaria aziendale, è stato valutato di procedere al momento all’acquisizione delle prestazioni per l’ambito territoriale Valdinievole, rinviando a successiva analisi il fabbisogno delle prestazioni per gli altri ambiti territoriali;
3. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, Allegato
2) tra l’Azienda USL Toscana Centro e Terme di Montecatini s.p.a. per l’erogazione di prestazioni riabilitative percorso 3 (DGRT 595/2005) per il periodo 2022-2023, che avrà decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale apposta fino al 31/12/2023 come risulta dai verbali agli atti d’ufficio trasmessi dalla competente Struttura Allegato 1) del presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
4. di stabilire che per la Struttura Terme di Montecatini s.p.a. il costo massimo annuale è pari ad EURO 88.000,00, così come definito dalla Delibera n.1131/2021, indicata in parte narrativa , e sarà imputato nei rispettivi Bilanci:
- per EURO 60.000,00 anno 2022
- per EURO 88. 000,00 anno 2023 al conto economico 3B020409 “Assistenza riabilitativa extraospedaliera ex art.26 da soggetti privati” e che tale budget annuale non è da considerarsi “storicizzabile”;
5. di dare atto che nella convenzione di cui all’Allegato 2) è prevista che alla scadenza del 31 dicembre 2023, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare la convenzione di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente;
6. di delegare il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione Allegato 2 )e alla stipula dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati Allegato 3) del presente atto, conferendogli con il presente atto, il relativo mandato;
7. di individuare :
- responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato;
8. di trasmettere a cura del responsabile del procedimento, ls presente delibera a:
- Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa
- Direttore Zona Distretto Valdinievole
- Direttore Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;
9. di dichiarareil presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’ art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
10. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
11. di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
ALLEGATO 2)
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E SOCIETA’ TERME DI MONTECATINI SPA PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI
AMBULATORIALI (DGRT n.595/2005) Ambito Territoriale Valdinievole - PERIODO VALIDITA’ DAL AL 31 DICEMBRE 2023
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ….. del ;
E
La Società Terme di Montecatini SPA, di seguito denominata “Centro”, codice fiscale /P.I. 00467800470 con sede legale in Montecatini Terme, V.le G. Verdi, n.41 in persona del Legale Rappresentante dott. Alessandro Michelotti, nato a Pescia (PT) il 24/03/1960 C.F. MCHLSN60C24G491Y domiciliato per la carica presso la sede del Centro, nel prosieguo semplicemente indicata come “Società/Centro”;
VISTI:
il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies ";
la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
PREMESSO CHE:
con Delibera GRT n.595 del 30.05.2005 “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”, la regione Toscana ha approvato il documento con il quale ha definito i criteri di accesso alle prestazioni specialistiche di medicina fisica e ai percorsi ambulatoriali di assistenza riabilitativa;
con Delibera GRT n. 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, la Regione Toscana ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
PRESO ATTO:
che con Delibera n.1131 del 29.07.2021 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni riabilitative percorso 3 (DGRT n.595/2005) per FKT in palestra e piscina ambito territoriale Firenze e ambito territoriale Valdinievole;
del Verbale con il quale la Commissione ha individuato la Società Terme di Montecatini SPA idonea alla sottoscrizione della convenzione per l’erogazione delle prestazioni riabilitative percorso 3 di cui alla Delibera GRT n.595/2005 per la zona Valdinievole;
della nota agli atti d’ufficio del Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, la quale previa valutazione della Direzione Sanitaria ha dato indicazione di procedere a sottoscrivere la convenzione per l’erogazione delle prestazioni riabilitative percorso 3 di cui alla Delibera GRT n.595/2005;
che il soggetto Gestore sotto la propria responsabilità dichiara che:
a) non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
b) il gestore del Centro è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
c) che il Centro non si trova nelle condizioni di previste dal comma 16 ter dell’art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall’art.1, comma 42 della Legge 6 novembre 2012, n.190 “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
c) il Regolamento interno del Centro recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 approvato con Decreto del Presidente della
G.R.T. n.90/R del 11 agosto 2020 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie “Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79” e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le parti convengono che oggetto della convenzione è l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera riabilitative percorso 3 (DGRT n.595/2005) per FKT in palestra e piscina ambito territoriale Valdinievole, come definite nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). Le prestazioni sono
rivolte in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, degli altri territori della Regione Toscana.
L’onere di prestazioni rese ad utenti extra regione graverà sull’Azienda sanitaria di residenza dell’assistito al momento della ammissione al Centro al quale il Centro dovrà trasmettere regolare fattura.
La tipologia della prestazione è la seguente “prestazioni ambulatoriali complesse adulti” €54,25 come definito nella Delibera GRT n.1476/2018.
Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quella sopra indicata
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del Centro relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti del tetto economico di cui all’art.
La tariffa indicata nella presente convenzione corrisponde alla tariffa definita dalla normativa regionale in merito, salvo eventuali modifiche regionali successive, che daranno luogo alle modifiche delle stesse, se previsto.
ART. 2 - TIPOLOGIA D’ATTIVITA’
Il Centro si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti le prestazioni dettagliate all’art.1, in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, agli utenti extraregione storicamente inseriti e, successivamente, ad utenti degli altri territori della Regione Toscana.
Il Centro gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.
Il Centro si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i professionisti del Centro.
Inoltre il Centro opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all’allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 90/R/2020 e s.m.i.
ART. 3 - MODALITA’ OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE
Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Riabilitativo Individuale. L’ammissione dei pazienti al Centro è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla competente Struttura aziendale.
Il Progetto di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, in base al profilo funzionale del soggetto.
Il Centro inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione alla prestazione. L’accesso al Centro avverrà secondo la seguente procedura:
- l’utente viene preso in carico dalla Struttura territorialmente competente del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, viene redatto il PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento e tempistica.
Il Centro assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.
Il Centro si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dalla Struttura territorialmente competente del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa.
ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
Il Centro si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti.
Il Centro è tenuto a concordare con l’Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla Struttura aziendale del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa di riferimento e alla Struttura amministrativa di riferimento.
Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla Struttura aziendale del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa di riferimento e alla Struttura amministrativa di riferimento.
ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA
La tariffa di riferimento per le prestazioni erogate nel periodo …………….fino al 31/12/2023 è indicata all’art.1.
Il tetto annuo, così come indicato nella Delibera n. 1131/2021 è pari ad EURO:
- anno 2022 EURO 60.000,00
- anno 2023 EURO 88.000,00
Il tetto sopra descritto non costituisce tetto storicizzabile.
All’interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto da parte del Centro del rapporto personale/utenza ai parametri del Regolamento 90/R e s.m.i. per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate nel Centro verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla Delibera GRT n.1476/2018.
Il Centro accetta per l’intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all’art.1, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i..
Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del Centro per l’attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.
L’utilizzo di quanto previsto nel presente accordo deve intendersi come numero massimo, non costituisce vincolo per l’Azienda, così come indicato dalla L.R. n.40/2005 all’art.76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private” e l’attivazione dell’ammissione al Centro è di competenza delle Strutture aziendali a ciò demandate.
La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell’intervento da parte del medico aziendale.
ART. 6 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
L’Azienda riconosce i report inseriti nel Sistema gestionale GAUSS, come descritto dal successivo art.7
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Centro provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco aziendale 08V1K8 (Pistoia) Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
Il Centro si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.
La SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati provvederà a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura alla SOC Fornitori dell’Azienda Sanitaria.
Ciascuna fattura deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
Il Centro si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall’Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L’Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l’Azienda provvede a rendere disponibile per la Società sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.
Il Centro si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.
Per l’attività di dicembre il termine per l’inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Società sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.
Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
L’Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.
I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.
L’Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel Flusso denominato DOC SPR.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
Il Centro comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Inoltre, l’Azienda si riserva di comunicare le modalità e le caratteristiche dell’elenco da inviare. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all’invio del dato richiesto.
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
Il Centro si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
Il Centro , ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nel Centro dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il Centro si impegna a non stipulare contratti di lavoro o comunque incarichi ad ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art.53, co.16-ter, del D. Lgs.165/2001.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno del Centro devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge
n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto al Centro di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi il Centro garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali del Centro, sono a carico del Centro che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 11 - CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l’anno.
Le verifiche sull’attività hanno il compito di accertare l’appropriatezza dell'invio del paziente al Centro accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte del Centro.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dal Centro e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo il Centro metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto al Centro
, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ANAC n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Centro si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Centro, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Centro risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall’Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
ART 13 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio il Centro ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso.
ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Centro dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Centro per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Centro dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora il Centro intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Centro da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 8 addebitabile a responsabilità del Centro;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà del Centro vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15 - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato
A.1 al contratto tra Azienda e Centro di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE
Nell'esecuzione delle prestazioni il Centro si impegna a tenere indenne l’Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale del Centro o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall’immobile e sue pertinenze.
Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all’art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Il Centro è tenuto all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Centro è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali
- atti generali”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 – DECORRENZA e DURATA
La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2023.
Alla scadenza del 31 dicembre 2023, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART 20 – PERSONALE DELL’AZIENDA
Sono previsti momenti di verifica, secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa.
ART. 21 - RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda:
il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
il Responsabile professionale il Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato
b) per il Centro: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante
ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, firmato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
dott. Giorgio Nencioni
(firmato digitalmente)
per Terme di Montecatini s.p.a.
Il Legale Rappresentante
…………………….
(firmato digitalmente)
ALLEGATO 3) ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, in persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come “AZIENDA”,
E
La Società Terme di Montecatini s.p.a., di seguito denominata “Centro”, P.I./C.F. 00467800470 con sede legale in Montecatini Terme, V.le G. Verdi, n.41 in persona del Legale Rappresentante dott. Alessandro Michelotti, nato a Pescia (PT) il 24/03/1960 C.F. MCHLSN60C24G491Y domiciliato per la carica presso la sede del Centro, di seguito anche come “Responsabile”, congiuntamente anche come le “Parti”
Premesso che:
- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• l’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- in data ………….. con deliberazione del Direttore Generale n è stato
approvato lo schema di convenzione tra Azienda e la Società Terme di Montecatini
s.p.a. avente ad oggetto l’acquisto di prestazioni di riabilitazione ambulatoriali (DGRT 595/2005) ambito territoriale Valdinievole valenza 2022-2023;
• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
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• il Titolare ha affidato alla Società Terme di Montecatini s.p.a. (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di l’erogazione di prestazioni di riabilitazione a ciclo residenziale e ambulatoriale di cui alla Delibera n………. del ………… che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.
Tutto quanto sopra premesso
l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente
NOMINA
in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), la Società Terme di Montecatini s.p.a.., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi
dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di erogazione di prestazioni di riabilitazione ambulatoriale, affidati dal Titolare al Responsabile.
Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.
Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati
Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:
• dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
• dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a
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identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.
Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati
Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:
- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all’interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza
Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/20131 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:
- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.
Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.
Articolo 6 - Cessazione del trattamento
Una volta cessati i trattamenti oggetto della convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a
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http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compo
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sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.
Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina
La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.
La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 8 - Sub-responsabili
Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.
Ai sensi dell’art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati
Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.
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In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l’accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l’accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.
Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.
Nello specifico il Responsabile:
• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
• garantisce l’adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
• cura la formazione e l’aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.
Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l’elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell’ambito della Convenzione/Contratto.
Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Articolo 11 - Diritti degli interessati
Premesso che l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende
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disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.
Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.
Articolo 12 - Registro dei trattamenti
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.
Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.
Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.
Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali
Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
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Il Responsabile fornisce al titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.
Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)
Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest’ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.
Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile
Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.
Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell’ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.
Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali
Il Responsabile si impegna:
• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, se non previamente
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autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell’esecuzione degli obblighi assunti;
• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.
Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati
Il Responsabile deve:
• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o
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subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.
Articolo 18 – Violazione dei dati
Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
• la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• la descrizione delle probabili conseguenze;
• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33
- 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva
Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei
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trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.
Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.
Articolo 21 - Attività di audit
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.
Articolo 22 - Ulteriori istruzioni
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all’affidamento dell’incarico, affinchè il Titolare possa accertare l’eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.
Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell’ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile. Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni
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Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR.
Articolo 24 – Norme finali e responsabilità
Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell’ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all’accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.
Il Responsabile dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.
Firenze, lì
p. Azienda USL Toscana Centro
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p. La Società Terme di Montecatini s.p.s