ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento ( Geom.Xxxxxx XXXXXXXXXX )
Il Progettista e Direttore dei lavori/esecuzione del contratto ( Xxxx.xx Xxxx XXXXXX )
Finale Ligure, Settembre 2022
1 - PREMESSA
1.1 - Contesto di riferimento
La gestione del verde urbano include una molteplice varietà di attività avente come finalità la manutenzione e cura del verde pubblico cittadino esistente, inclusi parchi, giardini e altri spazi aperti nonché la creazione di nuove aree che possano contribuire a ridurre l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'aria e ottimizzare la qualità della vita dei cittadini che mediante l'utilizzo di spazi verdi pubblici creano comunità.
Il Comune di Finale Ligure negli ultimi anni ha dovuto affrontare numerose problematiche inerenti il verde urbano. In conseguenza dell'ultimazione del censimento del proprio patrimonio arboreo nell'anno 2016 ed a seguito dei cambiamenti climatici degli ultimi anni, ha dovuto attuare nuove dinamiche gestionali e il servizio di manutenzione del verde quali, a titolo esemplificativo:
- approvazione del regolamento del verde che rappresenta la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano assieme al censimento del verde;
- monitoraggio costante delle alberature mediante affidamenti a ditte esterne specializzate con rilascio di schede VTA e VPA;
- utilizzo, con ottimi risultati, di nuove tecniche per la salvaguardia del proprio patrimonio palmicolo, di cui il genere “Phoenix” è il più rappresentato;
- affidamenti a ditte esterne di interventi di manutenzione ordinaria e/o pronto intervento
Quanto sopra ha contribuito a variare il paesaggio urbano cittadino dando avvio ad una serie di interventi mirati quali abbattimento di molteplici alberature, purtroppo inserite in classe di propensione al cedimento D-estremo ( fattore di sicurezza ormai esaurito con prospettive future compromesse ) a seguito dei monitoraggi esperiti , ma anche di rigenerazione degli spazi verdi pubblici su un territorio che vanta circa 60.000 mq di verde urbano e con 3058 esemplari arborei e/o palmicoli .
Il Comune di Finale Ligure gestisce, tramite le proprie maestranze comunali, le aree verdi pubbliche cittadine procedendo ad eseguire sfalci, potature, abbattimenti, ripiantumazioni, ripristino impianti di irrigazione e quant'altro necessario al decoro delle suddette aree.
Il patrimonio verde comunale, stante anche la vastità del territorio, è consistente ed eterogeneo essendo presenti specie diverse con particolari esigenze manutentive.
La progressiva riduzione del personale in organico (a causa del mancato ricambio generazionale a seguito dei rigidi vincoli per l'assunzione di nuove unità posti dalle regole di contenimento della spesa pubblica), il fisiologico innalzamento dell'età media ed un parco mezzi sempre più vetusto e limitato, contribuiscono a rendere sempre più difficoltoso il mantenimento di elevati standard di qualità correttamente pretesi dall'Amministrazione comunale.
Stante le suddette circostanze, è maturata nel tempo la convinzione della necessità di potenziare il supporto da parte di ditte esterne mediante specifici appalti, con l'intento di poter soddisfare non solo le esigenze manutentive (con tempestività e sulla base di una programmazione preventiva) ma anche quelle di manutenzione straordinaria e rinnovamento del patrimonio verde, delegando le attività più dispersive/estese ed impegnative a soggetti esterni in modo da poter concentrare l'impiego delle unità di personale operaio comunale disponibile per l'esecuzione di un numero più ridotto di attività/lavorazioni, garantendo livelli qualitativi più elevati ed assicurando la copertura delle esigenze su tutto il territorio.
Le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria (sfalci, potature, abbattimenti, tagli,ecc) e quelle connesse alla rigenerazione (messa a dimora di nuovi esemplari, esecuzione di nuovi impianti di irrigazione, nuove aree verdi, ecc) risultano caratterizzate da una pluralità di lavorazioni connesse sia ad esigenze programmate e/o riconducibili ad eventi imprevisti/imprevedibili, le quali possono anche
richiedere una tempistica di intervento non compatibile con le forme e le procedure ordinarie di affidamento previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, in molti casi, la forma e le dimensioni, l’ubicazione delle suddette attività, non possono essere definite con esattezza a priori in modo puntuale, in quanto trattasi anche di interventi non predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma resi necessari secondo le esigenze ravvisabili in corso di esercizio soprattutto per quanto concerne la manutenzione ma anche con riferimento alla rigenerazione.
Tenuto conto di tali particolari condizioni, si è ritenuta la formula dell'accordo quadro concluso con un solo operatore - ai sensi dell'Art.54 comma 3 del D.Lgs. 50/16 - la più rispondente alle esigenze prospettate (soprattutto in termini di flessibilità) anche in considerazione dello scenario normativo preesistente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16 il quale, come anche chiarito da pronunciamenti sull'argomento da parte dell'ex AVCP (Deliberazione n°40 del 20.02.200/) e dal Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere 17 settembre 2007, n. 3262), assimilava la formula del cosiddetto “contratto aperto”1 (disciplinato dall'ex Art.154 del D.P.R. 554/99 e, successivamente non riproposto letteralmente dal D.P.R. 207/10) all'accordo quadro di cui all'Art. 59 comma 4 del D.Lgs.164/06, i cui contenuti sono stati ripresi appunto dall'Art.54 del D.Lgs. 50/16.
L'accordo quadro di cui all'Art.54 del Dlgs.50/16 è, pertanto, uno strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti mediante il quale la stazione appaltante e l'operatore economico (nel caso in cui si concluda l’accordo con un unico operatore) definiscono le clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo e decidono in anticipo le condizioni in base alle quali attueranno le future acquisizioni.
La nuova formulazione dell’Art.54 del Dlgs.50/16, inoltre, a differenza del regime normativo precedente (Art.59 del Dlgs.163/06) che confinava l’applicazione dell’accordo quadro ai soli lavori di manutenzione, consente margini più ampi in quanto – in conformità all’Art.33 della direttiva 2014/24/UE – stabilisce che gli accordi quadro possono essere conclusi nel rispetto delle procedure previste dall’attuale codice e, quindi, senza alcuna limitazione.
In considerazione delle suddette condizioni si è provveduto negli anni precedenti, in funzione delle disponibilità di bilancio (non sempre contestuali) all’attivazione di due appalti distinti, a carattere pluriennale per economicità procedimentale e per garantire la continuità (unico appaltatore) nel corso del periodo di riferimento, aventi oggetto come di seguito indicato:
1. Accordo quadro di cui art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/pronto intervento verde pubblico
2. Accordo quadro di cui art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la rigenerazione del patrimonio verde comunale
Secondo quanto disposto da||'AVCP (ora ANAC) con successive Deliberazioni n°87/02 e n°72/07, Ia manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui “l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con |’utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. “quid novi”): cosi, ad esempio, la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, potatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., non configurano “lavori” ma servizi”.
In forza della suddetta declaratoria, l’appalto 1) è stato inquadrato come appalto di servizi, contrariamente
1 Il contratto aperto, può definirsi come il contratto che, in relazione a un determinato arco di tempo, prevede, come oggetto, l’esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero, poiché la quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che verranno in evidenza nell’arco temporale previsto contrattualmente (cfr. Determinazione 28 luglio 2004, n. 13).
all’appalto 2) inquadrato nell’ambito dei lavori.
Per entrambe le suddette formule, che si sono rivelate vincenti nella pratica operativa, la stipulazione dei singoli contratti applicativi, stante la specificità e natura delle prestazioni contemplate, è stata surrogata dall’emissione di specifici Ordini Di Intervento (ODI) da parte del direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del contratto, recanti le attività richieste e i tempi concessi per l’esecuzione oltre a delle informazioni generali specifiche per il caso concreto, secondo una precisa disciplina dettagliata nello schema di contratto/capitolato speciale.
L’appalto 1) ha altresì contemplato – a carico dell’appaltatore – l’obbligo di istituzione di un servizio di pronto intervento mediante reperibilità 24h/24h (attivabile attraverso numero dedicato) allo scopo di poter soddisfare eventuali urgenze connesse anche a condizioni di allerta meteorologica e protezione civile ma anche per fronteggiare esigenze fuori dal normale orario lavorativo dovute a situazione imprevedibili e, in quanto tali, non programmabili.
1.2 – Inquadramento normativo dell’appalto. Procedura
Per l’annualità in corso sono state rese disponibili adeguate risorse tali da rendere possibile un unico appalto che possa comprendere sia le attività di manutenzione che quelle di rigenerazione del patrimonio verde.
L’opportunità di un appalto unico con un unica procedura di affidamento ed unico appaltatore, presenta i seguenti indubbi vantaggi :
• trattandosi di prestazioni/attività strettamente collegate, è opportuno che l’esecuzione delle stesse rimanga in capo ad un unico soggetto che ne risponde globalmente;
• si consegue una maggiore flessibilità gestionale e si hanno più ampi margini di operatività in quanto è possibile programmare ed eseguire le diverse attività, che in precedenza erano ascrivibili ad appalti (e quindi, a soggetti) diversi, in modo contestuale con maggiore efficacia, celerità e razionalità.
Tali motivazioni, di ordine pratico/gestionale, giustificano anche la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell’Art.51 comma 1 del Dlgs.50/16
L’appalto si configura, pertanto, come un appalto misto rientrando nella disciplina di cui all’Art.28 del Dlgs.50/16, con le diverse parti del contratto (servizi e lavori) oggettivamente separabili e con conseguente applicazione dei commi 5 e 6 del suddetto Art.28.
Per la suddetta fattispecie sono ammesse due possibilità in quanto si può decidere se aggiudicare due appalti distinti o un appalto unico (strada che s’intende percorrere per le motivazioni riportate).
Nel caso di appalto unico, come previsto dal comma 6, la disciplina dettata dal codice dei contratti si applica all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un regime giuridico diverso e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
Nel caso di un appalto unico, inoltre, la valorizzazione economica delle relative prestazioni assicura che l’affidamento avvenga sulla base di previsioni normative di maggiore pubblicità, e dunque di maggior tutela della concorrenza nei relativi settori.
Come indicato dal comma 1 dell’Art.28, l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori e servizi prevista dal contratto.
In funzione degli importi previsti per la parte servizi e per la parte lavori, lo schema di contratto/capitolato speciale di appalto, indica i requisiti richiesti per l’affidamento.
2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Sulla base di quanto indicato al paragrafo 1) l’appalto ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico , ai sensi dell’Art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le annualità 2022-2024.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi, delle prestazioni, somministrazioni, lavori per la manutenzione e rigenerazione del patrimonio verde comunale, secondo le attività dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Con il soggetto risultato aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell’appalto e l’operatore economico sarà obbligato ad effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall’ufficio tecnico comunale competente.
Gli interventi saranno definiti in modo puntuale, preferibilmente ogni mensilità, secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all’atto esecutivo dal Direttore del contratto (DEC) – per le prestazioni di servizi – e dal direttore dei lavori (DL) per i lavori
I servizi oggetto dell’appalto, contemplati nel presente Disciplinare sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata qualità e protezione dell’ambiente.
In via esemplificativa e non esaustiva, i servizi e/o lavori da eseguire potranno essere ascritti alle fattispe - cie riportate nei punti seguenti.
2.1) PRESTAZIONE DI SERVIZI
• Interventi urgenti/programmati di messa in sicurezza alberature compromesse; le modalità di esecuzione dei suddetti interventi saranno definiti secondo le necessità del caso valutate dal DEC.
• Interventi di abbattimento alberature compromesse sia dal punto di vista vegetativo che di stabilità. Tale interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario.
• Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza, allerta meteorologica o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità per rimozione eventuali alberature pericolanti e/o rami e tronchi caduti al suolo. Tali interventi potranno essere eseguiti anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi). A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell’Art.9 del CSA.
• Allestimento e manutenzione di aiuole fiorite e fioriere
• Interventi di potatura alberature e palme
• Sagomatura in forma obbligata di siepi arbusti ed alberi
• Lavorazione del terreno con preparazione al trapianto o semina
• Rimozione di erbe infestanti e diserbo ( con prodotti autorizzati dal PAN ) di superfici a verde in ghiaia ed aree pavimentate
• Manutenzione impianti di irrigazione, pompe e pozzi
• Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro, passaggio con rete metallica , semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione per singole superfici da 300 a 500 mq
• Spollonatura al piede ( tiglio –platano –olmo etc )
• Fornitura e posa di materiale florovivaistico
• Interventi con operatori certificati in “tree climber
• Fornitura di piante e fiori per eventi
• Fornitura di prodotti per la cura del verde
• Interventi di riqualificazione e censimento del verde urbano
• Taglio tappeti erbosi con tosaerba a lama rotante, dotate di impianto irriguo con raccolta immediata del materiale di risulta escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25/35 tagli
/anno = per superfici singole da 500 a 2000 preferibilmente nelle aree sotto elencate:
- Porta Testa aree verdi per un tot di circa mq 1240;
- Sp490 comprese due rotatorie per un tot di circa mq 1000;
- Rotatoria di Finalpia circa mq 130
- RTA la Perla circa mq 600
- Giardini Parco Gatti via X.Xxxxxxxxx circa mq 1300
- Lungomare di Marina circa mq 2000
Plessi scolastici:
- Infanzia e primaria Calvisio circa mq 650
- Infanzia e primaria Marina Via X.Xxxxxxxxx circa mq 2100
- Medie Aycardi Ghiglieri scarpate mq 120 aiuole mq 100(pulizia scarpata ad h 2 ml per 50 ml )
• Potatura siepi sui tre lati in forma obbligata (compresa raccolta e conferimento in discarica del materiale ) principalmente nelle seguenti aree comunali :Via Calice, Largo Volpi, Piazza Toscana Finalpia, Via X.Xxxxxxxxx e via Manzoni
• Eventuali interventi aggiuntivi in urgenza e/o per messa in sicurezza.
• Manutenzione post trapianto e totale garanzia di attecchimento - per almeno un anno per alberi e due stagioni per arbusti, rampicanti e specie erbacee secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto – Prescrizioni tecniche.
• Interventi sostitutivi in caso di inottemperanza ordinanze sindacali e/o dirigenziali la cui tipologia sarà definita negli O.D.I. ( Ordini di intervento numerati progressivamente ).
• Manutenzione dell'arredo urbano esistente e degli attuali parchi gioco
• Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e nel loro insieme sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi la cui esecuzione verrà disposta dal Dec in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale su aree pubbliche specifiche.
2.2) LAVORI
• Sistemazioni paesaggistiche
• Realizzazione di piccoli interventi edili quali realizzazione nuove aiuole in muratura, cordoli, scavi e reinterri
• Fornitura e messa a dimora di alberature e/o palme in aree verdi, aiuole stradali, parchi, giardini
• Fornitura e messa a dimora di arbusti, siepi etc
• Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla;
• Fornitura e posa in opera di terra di coltivo, terricciati
• Fornitura e posa in opera di ammendanti : compostati, miscela di materiali vulcanici, sabbia di fiume silicea
• Fornitura e posa di arredo urbano
• Verde attrezzato
• Rigenerazione dei tappeti erbosi
• Creazione di nuovi spazi verdi su indicazione della D.L. con posa di elementi di arredo urbano quali barriere, fioriere etc
• Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito
• Interventi di abbattimento/piantumazione sostitutivi in caso di inottemperanza ordinanze sindacali e/o dirigenziali la cui tipologia sarà definita negli O.D.I.
• Estirpazione e/o frantumazione di ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali e in parchi e
giardini;
• Esecuzione di nuovi impianti di irrigazione completi di sistema di programmazione, accessori, parte idraulica.
• Progettazione di nuove aree verdi con sostituzione di alberature esistenti e ripiantumazione sulla base delle risultanze dei monitoraggi annuali
Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposi- zione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi in- quadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2).
L'aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro (2022/2024).
La durata dell'appalto è vincolata alle risorse disponibili, esaurite le quali sarà decretata la fine del contrat - to. In ogni caso il contratto avrà termine il 31.12.2024.
Parimenti l'accordo potrà anche concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a seguito di esau- rimento della disponibilità economica o ad insindacabile decisione della stazione appaltante.
Nel rispetto della normativa vigente in materia, il Rup potrà procedere alla esecuzione anticipata di inter- venti prima della stipula del contratto di accordo quadro.
3 – CONTABILITA' DELL’APPALTO
La contabilizzazione degli interventi ( prestazione di servizi / lavori ) sarà eseguita prevalentemente a misu- ra, ed in economia esclusivamente per quegli interventi che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco offerti dall’Appaltatore e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
4- CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, con l’Art.29 è stato previsto l’obbligo di inserire, nei documenti di gara di tutte le procedure in- dette a far data dal 27.12.2022 e fino al 31.12.2023 - al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanita- ria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 - le clausole di revisioni prezzi previste dall’Art.106 comma 1 lettera a) del Dlgs.50/16.
La suddetta clausola deve essere chiara, precisa, inequivocabile e non deve alterare la natura generale del contratto; in ogni caso le suddette clausole devono fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard ove definiti.
La formulazione della suddetta lettera a) ha una portata assolutamente generale e non specificando per quali categorie di appalti sia previsto l’inserimento delle clausole di revisione prezzi si deve intendere che essa sia applicabile indistintamente ad appalti di lavori, servizi e forniture.
Dubbi su tale portata generale, tuttavia, sono stati sollevati sulla base del prosieguo del nuovo innesto legi- slativo in quanto lo stesso sembra fare riferimento esclusivamente agli appalti di lavori non esprimendosi in merito agli appalti di beni e servizi.
Inoltre, se per i lavori (come stabilito dai commi 2,3,4 dello stesso Art.29), è stata definita una precisa pro - cedura per l’applicazione del meccanismo di revisione prezzi con la pubblicazione del MIT delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativi a ciascun semestre), nulla si è detto in merito ai servizi e forniture tanto da invocare – come si è letto sulla stampa specializzata – le disposizioni generali del codice civile (Art.1467 e Art.1664).
L’assenza di un meccanismo di compensazione/revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e fornitu- re analogo a quello disciplinato dai lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti forni- ture e servizi”
L’Anac stessa ha poi provveduto, in ossequio alla nuova normativa, all’aggiornamento del bando tipo 1 rela- tivo alla Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture
nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul- la base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuando all’Art.3.3 una serie di opzioni e previsioni, preci- sando, come evidenziato nella nota illustrativa di accompagnamento, che le indicazioni richieste dalla nor- ma dovranno essere inserite nel bando di gara e, per la disciplina di maggior dettaglio, nel capitolato spe- ciale d’appalto.
In particolare, nel capitolato speciale dovranno essere indicate le modalità per la richiesta della revisione in aumento o per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione, i documenti probatori
da presentare per comprovare l’aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraen- ti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche), i termini della richiesta, le modalità dell’istruttoria,le modalità di calcolo da seguire per l’applicazione della revisione e, in particola- re, dovranno essere indicati gli importi ai quali la percentuale di variazione si applica.
Sono inserite, inoltre, alcune previsioni facoltative, come la possibilità, nei contratti di durata superiore all’anno, di prevedere l’aggiornamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, oppure la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario o, ancora, di richiederla una sola volta per ciascuna annualità.
Nella clausola è richiesta l’indicazione delle modalità di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione.
A tal fine, sono previste alcune alternative, a titolo esemplificativo, come la possibilità di fare riferimento ai prezzi standard rilevati dall’ANAC, agli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non fossero disponibili, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im- piegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
Si evidenzia che, per la determinazione dei prezzi di riferimento ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decre- to legge 66/2014, l’ANAC prende in considerazione, tra i vari parametri, anche l’eventuale previsione, nei documenti di gara, della clausola di revisione dei prezzi.
Per alcuni prezzi è applicato l’indice di adeguamento calcolato sulla base dei parametri della CCIAA di Mila - no, per altri sono applicati indicatori calcolati dall’Istat.
Quanto sopra argomentato si riferisce alla quota servizi prevista nell’appalto misto in oggetto.
Relativamente alla quota lavori, si applica la disciplina definita dall’Art.29 del DL 4/22 che risulta sufficiente- mente dettagliata nelle modalità e procedura con la necessità di introdurre alcuni elementi specifici relativi ai messi di prova dell’eccessiva onerosità da parte dell’appaltatore.
Sulla base di quanto esposto, stante l’obbligatorietà dell’introduzione della clausola di revisione prezzi, te- nuto conto delle indicazioni generali contenute nell’aggiornamento del bando tipo 1 Anac (per le prestazio- ni di servizi) ed in funzione della particolari condizioni dell’appalto, la stessa è stata declinata secondo la formulazione riportata nello schema di contratto.
5 - SICUREZZA
Essendo l’appalto in oggetto un appalto misto (servizi/lavori) sulla base del quadro normativo di riferimen-
to potrà essere necessaria la redazione/produzione di documenti diversi in funzione delle specifiche condi- zioni.
In particolare potranno essere richieste all’appaltatore (mediante i singoli ODI) :
1. esclusivamente delle prestazioni di servizi (secondo la definizione riportata),
2. esclusivamente delle lavorazioni
3. una combinazione di prestazioni di servizi e lavori
Per ognuna delle tre fattispecie individuate, sono definite le relative modalità di gestione della sicurezza se- condo quanto di seguito indicato.
L’art. 26 del d.|gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente I’obbligo di elaborare i| Documento Unico di Valutazione dei Rischi da lnterferenze, in breve denominato DUVRI, indicando Ie misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre a| minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’lmpresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.
Il DUVRI è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti dell’impresa circa i rischi specifici nell’ambiente in cui l’impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. E’ un documento che va allegato al contratto.
Il DUVRI, ove previsto in base alle casistiche rappresentate, va redatto in ogni caso anche se non sono presenti rischi interferenziali (e, di conseguenza, oneri di sicurezza); in questo caso il documento dovrà evidenziare l’assenza di rischio – contratto non rischioso)
Gli unici casi in cui non è prevista la redazione del DUVRI sono quelli espressamente contemplati dall’Art.26 comma 3bis del Dlgs.81/08 (servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato.
Merita approfondimento la definizione dei rischi da interferenze.
Sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unita pro- duttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del Datore di Lavoro Committente (DLC), delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
La Determinazione n°3/08 dell’ANAC analizza il concetto di interferenza ed il conseguente obbligo di reda- zione del DUVRI.
Si annoverano tra le casistiche rappresentate anche i rischi : “immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore” “esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore”; “derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.
Nel caso dell’appalto in oggetto, non esiste ovviamente un luogo confinato o delimitato (es. edificio pubblico) ma sicuramente l’appaltatore immette nel luogo di lavoro dei rischi in conseguenza delle sue attività (es. tagli alberi, rami, ecc.).
Inoltre, le attività sono all’aperto su aree, piazze, vie pubbliche che, in un’interpretazione estensiva possono essere annoverate tra quelle nella disponibilità giuridica del comune (sono tutte aree pubbliche).
Presso tali luoghi, possono derivare rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appalta- tore.
Sulla base di tale considerazioni per l’appalto in oggetto si reputa necessaria la redazione del DUVRI.
Nei cantieri rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (Art.90 e seg. Del Dlgs.81/08), salvo che in cantiere sia presente un’unica impresa, l’analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi, sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI.
Nel caso di lavori, possono presentarsi i seguenti casi:
• Una sola impresa affidataria : POS – Occorre DUVRI da parte del committente
• Una sola impresa con sub-affidamenti (no subappalti) : DUVRI committente + POS + DUVRI a cura dell’impresa affidataria2
• Almeno due imprese (anche non contemporaneamente) o subappalti (che equivale ad imprese ag- giuntive): PSC (è il documento che analizza i rischi da lavorazioni interferenti) + POS impresa. Non è richiesto il DUVRI essendo presente il PSC
Nel caso di servizi si possono presentare i seguenti casi:
• Una sola impresa affidataria : Occorre DUVRI da parte del committente
• Una sola impresa con sub-affidamenti (no subappalti) : DUVRI da parte del committente + DUVRI a cura dell’impresa affidataria
• Almeno due imprese (anche non contemporaneamente) o subappalti (che equivale ad imprese ag- giuntive): Aggiornamento, revisione, DUVRI sulla base dell’apporto dei singoli soggetti operanti
Quanto sopra è riassunto nella tabella seguente:
Il DUVRI, ove previsto in base alle casistiche rappresentate, va redatto in ogni caso anche se non sono pre- senti rischi interferenziali (e, di conseguenza, oneri di sicurezza); in questo caso il documento dovrà eviden- ziare l’assenza di rischio – contratto non rischioso).
Gli unici casi in cui non è prevista la redazione del DUVRI sono quelli espressamente contemplati dall’Art.26 comma 3bis del Dlgs.81/08 (servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi
2 L’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, al comma 2, difatti, dispone l’estensione dell’obbligo dell’attuazione delle prescrizioni dell’articolo 26 anche nei confronti dell’impresa affidataria, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2. Quest’ultimo stabilisce deroga alla redazione del DUVRI e dell’obbligo d’informazione in quanto l’accettazione del PSC e la redazione del proprio POS costituiscono assolvimento di tali obblighi, oltre a quello di valutare e aggiornare il documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR).
derivanti dal rischio di incendio di livello elevato).
Il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell’appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando I’opera- tore economico che lo acquisirà, un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i i rischi rischi standard standard ed i relativi costi ed i relativi costi della sicurezza da interferenze della sicurezza da interferenze standard. Standard.
Tali rischi sono Ia somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro.
In fase esecutiva, i compiti del DLC in tema di condivisione, aggiornamento del DUVRI, coordinamento degli operatori economici individuati, saranno assolti dal DEC in quale verrà appositamente delegato allo scopo.
Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti indotti che si prevede di introdurre nell’ambiente oggetto delle opere, po- trà integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1.
È necessario pertanto che l’operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il il DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella for- ma DUVRI rev. 1, in caso di aggiudicazione.
Il DEC, al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Xxxxxx coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare ; a tal riguardo :
• prima della stipula del contratto mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o co- munque presenti negli stessi ambienti di lavori, il DUVR rev.1.
• ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nel- le fasi di lavoro
• modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento
L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s’impegnano a collaborare con il DEC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:
presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la si- curezza sulla base della propria “tecnologia” ed migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della pro- pria “tecnologia” ed esperienza;
• accettano il DUVRI rev. 1;
• cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il DEC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contrat- to, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo i ciclo delle azioni indica- te.
A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati,ove necessario:
• promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
• convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
• integra o aggiorna i| DUVRI individuando le misure migliorative;
• adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
• stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica i| contratto in esecuzione.
Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:
• propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
• richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del case;
• collaborano con il DLC nell’individuazioni delle misure migliorative;
• sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione
L’’accordo quadro, a differenza di un appalto ordinario, presente la peculiarità – proprio per la sua formula- zione e concezione - di non definire a priori le attività da eseguire visto che le stesse (prestazioni di servizi, lavori o una concomitanza di essi) saranno definite di volta in volta in funzione di necessità e, per quanto possibile, individuate nell’ambito di una programmazione.
Stante quanto sopra, il DUVRI allegato alla perizia è stato elaborato attraverso un’analisi ricognitiva dei ri- schi standard che potenzialmente potrebbero derivare dall’applicazione del contratto.
II DEC dopo la prima applicazione del contratto potrà integrare il documento inserendo (medianti apposi- ti addendum): rischi specifici, rischi interferenziali e procedure di sicurezza, l’integrazione sottoscritta dall’esecutore del contratto ed integrerà i documenti contrattuali.
Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla nor- mativa, attraverso l’organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell’unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecni- co, pianificatorio. Tale documento viene allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione del servizio.
Ai fini di promuovere il coordinamento tra le imprese e il personale dell’Amministrazione, l’impresa appaltatrice in funzione delle procedure operative e delle pratiche manutentive adottate, dovrà fornire una propria valutazione delle interferenze connesse all’attività del committente e all’ambiente dove vengono realizzate le operazioni.
La valutazione dovrà essere corredata dalle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate ed adotta- bili per eliminare e ridurre i rischi.
Analoghe considerazioni possono essere espresse per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Tito- lo IV del Dlgs. 81/08.
Comprendendo i contratti discendenti dall’Accordo Quadro lavorazioni che potrebbero non essere perfettamente individuate nei tempi e nel numero, risulta tecnicamente impreciso/impossibile redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’Art.100 del Dlgs.81/08 (d’altra parte non strettamente obbligatorio in quanto non sussistenti – a priori – le condizioni di cui all’Art.90 comma 3 del Dlgs.81/08). In
L’impresa esecutrice, pertanto, dovrà provvedere alla redazione di un POS (con i contenuti di cui all’Allegato XV che, al pari del DUVRI, sarà redatto con riferimento ai potenziali rischi derivanti dell’esecuzione delle possibili lavorazioni previste secondo la declaratoria riportata al paragrafo 2.2.
Tale documento sarà integrato in fase esecutiva – per ogni intervento pianificabile e qualora ritenuto ne- cessario dal direttore dei lavori in funzione delle specifiche e particolari situazioni del luogo d’intervento- da apposito “verbale di cantiere” recante le necessarie prescrizioni di sicurezza.
Tali verbali saranno da intendersi come addendum/integrazione al POS dell’impresa appaltatrice.
Laddove non direttamente realizzabile il verbale di cantiere a causa di interventi eseguiti in emergenza, il DL e/o il personale reperibile comunale, qualora intervenuto, sarà tenuto a trasmettere le necessarie informazioni relative all’area in cui si effettuerà l’intervento all’impresa esecutrice; inoltre lo stesso dovrà provvedere il giorno successivo all’intervento nel trascrivere le indicazioni previste sul verbale ed indicare le eventuali anomalie rilevate al fine di individuare gli opportuni adeguamenti apprestamenti migliorati -
vi. Nel caso di soggetto diverso dalla direzione lavori, lo stesso dovrà trasmettere tempestivamente il suddetto verbale al direttore dei lavori
Nel caso in cui si verifichi la presenza anche non contemporanea di due imprese esecutrici (es. nel caso di subappalto) si provvederà alla nomina del coordinatore della sicurezza il quale provvederà alla redazione
del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) con i contenuti di cui all’Allegato XV, strutturato in maniera analoga (in termini contenutistici vista l’indeterminazione aprioristica delle lavorazioni) al POS.
La presenza del coordinatore della sicurezza comporterà, da parte di quest’ultimo, l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui all’Art.92 del Dlgs.81/08.
In fase esecutiva, il “verbale di cantiere” (secondo quanto indicato) sarà compilato dal coordinatore della sicurezza che potrà/dovrà provvedere alle necessarie integrazioni del PSC in funzione degli scenari operati- vi.
Nel caso di intervento (previsto da apposito ODI) nel quale siano previsti lavori e prestazioni di servizi, si applicherà la corrispondente disciplina secondo gli scenari prospettati (una sola impresa: POS+DUVRI; due imprese anche non contemporanee : PSC+POS con presenza coordinatore della sicurezza).
Relativamente alla valutazione dei costi relativi alle misure protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza noti alla stazione appaltante e valutazione di massima costi della sicurezza connessi ai rischi relativi alle attività proprie dell’impresa, nel DUVRI è stata effettuata una stima fermo re- stando la contabilizzazione in corso d’opera dei relativi apprestamenti che saranno effettivamente posti in opera dall’appaltatore.
Si è ritenuto congruo valutare gli oneri di sicurezza in percentuale (3,5%)
Per quanto riguarda i costi della sicurezza di cui connessi alle misure previste nei piani di sicurezza (quota lavori) e/o per l’esecuzione dei lavori in generale, si farà riferimento alle indicazioni riportate nel paragrafo 4 dell’Allegato XV del Dlgs.81/08.
In via forfettaria e facendo riferimento a contratti analoghi eseguiti nel recente passato, stante l’importo stimato dei lavori, si è ritenuto congruo valutare gli oneri di sicurezza in percentuale (3%) fermo restando che in fase esecutiva si provvederà alla puntuale contabilizzazione in funzione degli apprestamenti effetti- vamente posti in opera.
6 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
Sulla base di quanto previsto dall'Art.23 comma 16 del Dlgs.50/16, nei contratti relativi a lavori e servizi, la stazione appaltante ha l'obbligo di individuare per lo specifico appalto i relativi costi della manodopera.
Tenuto conto che, per l’intervento in oggetto, non è disponibile un vero e proprio computo metrico estimativo delle prestazioni / lavorazioni da eseguire, occorre necessariamente individuare una percentuale media facendo riferimento alla letteratura disponibile e alle perizie precedenti.
Sicuramente da tenere presente sono le indicazioni fornite dai prezzari di riferimento (Assoverde 0000 / Xxxxxxx Xxxxxxx ultimo aggiornamento 07/2022) nei quali – per ogni singolo prezzo – è riportata l'incidenza percentuale.
Inoltre, utili risultano le indicazioni contenute nella DGR Umbria n°611 del 12.04.2006 avente ad oggetto “LR n°1/04 – Gruppo di lavoro sulla congruità manodopera edilizia. Approvazione percentuali e modalità do calcolo del valore congruo della manodopera rispetto alle tipologie di opere”.
Ebbene, mediando in base alle indicazioni desumibili dalle suddette fonti e tenuto conto della prevalenza delle prestazioni / lavorazioni stimabili in fase esecutiva, si ritene congruo un valore della percentuale pari al 49,00% con un costo della manodopera, valutato con riferimento all'importo di affidamento (pari a € 320.075,00 - escludendo le prestazioni e/o lavorazioni aggiuntive), di € 151.900,00.
Ciò fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e
cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica
ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compresso mediante predeterminazioni operate ex ante,.
Sulla base dei disposti dell’Art. 95 comma 10 del Dlgs.50/16 , l’operatore economico dovrà indicare in sede di offerta oltre agli oneri si sicurezza aziendali anche il costo della manodopera.
Tale dato sarà raffrontato con quello stimato dalla stazione appaltante ai fini della verifica di cui all'Art.95 comma 10 del Dlgs.50/16
7 – QUADRO ECONOMICO
L’aggiunta dell’ultimo periodo del comma 2 dell’Art.113 da parte del correttivo al codice dei contratti in vigore dal 20.05.2017 (La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione), in combinato con le previsioni del paragrafo 10.2 delle Linee guida n°3 (casi in cui il DEC è soggetto diverso dal RUP), porta a stabilire che l’incentivo, per gli appalti di servizi e forniture, sia dovuto esclusivamente nel caso in cui sia necessario individuare un DEC diverso dal XXX.Xx comma e) del paragrafo 10.2 delle suddette Linee guida, in particolare, indica che il RUP è soggetto diverso dal DEC per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Le procedure di gara sono svolte dell'Ufficio Gare , incardinata all’interno dell’Area 4, costituente un’unità organizzativa dotata di un certo livello di complessità ed autonomina, comunque chiaramente diversa dalle altre unità organizzative demandate all’esecuzione .
Conseguentemente, in tale assetto si ritiene che a pieno titolo ricorrano le ipotesi di cui al comma e) del paragrafo 10.2 delle Linee guida n°3 con la necessità di una nomina di un direttore dell’esecuzione del contratto diverso dal RUP essendo il RUP per il servizio in oggetto soggetto differente dal responsabile del procedimento di gara .
Sulla base di quanto sopra, nel quadro economico dell’intervento occorrerà considerare anche l’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’Art.113 del Dlgs.50/16.
L’importo complessivo dell’accordo quadro posto a base di gara (servizi + lavori) è pari a € € 320.075,00 inclusi € 10.075 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, configurando il seguente quadro economico
Importo lavori | € 155.000,00 |
Oneri di sicurezza (stima) | € 4.650,00 |
Importo lavori inclusi O.S. | € 159.650,00 |
Importo servizi | € 155.000,00 |
Oneri di sicurezza (stima) | € 5.425,00 |
Importo lavori inclusi O.S. | € 160.425,00 |
Importo totale appalto | € 320.075,00 |
Oneri di sicurezza totali (stima) | € 10.075,00 |
Importo soggetto a ribasso (al netto O.S.) | € 310.000,00 |
Somme a disposizione dell’Amministrazione |
Iva 22% | € 70.416,50 |
Spese tecniche (Art.113,3 Dlgs.50/16) | € 5.121,20 |
Spese tecniche (Art.113,4 Dlgs.50/16) | € 1.280,30 |
Contributo ANAC | € 225,00 |
Spese di pubblicità | € 2000,00 |
Imprevisti (Art.43 comma 2 lett.b) | € 882,00 |
Totale somme a disposizione | € 79.925,00 |
Importo complessivo | € 400.000,00 |