REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ORDINARIA E CODICE ETICO
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ORDINARIA E CODICE ETICO
Articolo 1 Ambito di applicazione del Regolamento e caratteristiche della procedura
1.1
Il presente regolamento (di seguito denominato “Regolamento”) disciplina la procedura per la risoluzione delle controversie sottoposte alla Associazione Co.Med.A., organismo di mediazione indipendente (di seguito denominato semplicemente “Organismo”) costituito allo scopo di erogare il servizio di mediazione. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’Associazione Co.Med.A. in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
1.2
L’organismo di mediazione svolge, tramite un mediatore, attività di mediazione sia facoltativa che obbligatoria nelle materie indicate espressamente nell’art. 5 comma 1 – bis del d. lgs 28/2010. Tali materie riguardano le controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili delle parti secondo le disposizioni dell’art. 2 del D. Lgs 28/2010.
1.3
La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del mediatore che ne garantiscono l’imparzialità e l’idoneità allo svolgimento dell’incarico nonché criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
1.4
I mediatori, specializzati in tecniche di composizione dei conflitti, sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata della lite, accettabile e soddisfacente per entrambe. I conciliatori intervengono nella procedura in conformità al presente Regolamento.
Articolo 2 Avvio della procedura di conciliazione
2.1
Chiunque desideri ricorrere alla procedura di mediazione, anche volontariamente, per la conciliazione di una controversia civile o commerciale in materia di diritti disponibili, deve presentare personalmente o con l’ausilio di un legale di fiducia domanda scritta all’Associazione Co.Med.A.. La domanda può essere presentata anche a mezzo fax o per posta elettronica anche certificata al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti coinvolte.
Le parti possono avviare la mediazione, o aderire ad essa, sia utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ Associazione Co.Med.A, sia in carta libera purché la domanda di mediazione contenga le stesse informazioni richieste dai suddetti moduli. E’ predisposto e disponibile al pubblico, presso la segreteria dell’organismo e sul sito web, un modello prestampato di domanda. La procedura s’intende avviata alla data del ricevimento della domanda da parte dell’Organismo.
2.2
La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 del D. Lgs. 28/2010 è presentata mediante deposito di una istanza presso l’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. L’istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione dell’organismo di mediazione “Associazione Co.Med.A” e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b) generalità della parte richiedente con recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
c) nome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia;
d) nome o denominazione, indirizzo e quant’altro possa servire a contattare la(e) parte(i) nei cui confronti si desidera attivare la procedura;
e) l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa, nonché un’esposizione sintetica dei fatti;
f) eventuali documenti allegati;
g) il valore indicativo della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminabile, ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, l’Associazione Co.Med.A. decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti;
h) l’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità; 2.3
La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza. All’atto di presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
2.4
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti partecipano con l’assistenza dell’avvocato. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2.5.
In caso di mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5 comma 1bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
2.6.
Nella mediazione cosiddetta facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito dalla circolare Ministeriale del 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le prati vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e pre gli effetti di cui all’ art. 12 del d.lgs 28/2010.
2.7.
Ai sensi dell’art. 84 del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito in L. il 09/08/2013 n. 98, il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. In caso di esito negativo il mediatore redige verbale di mancato accordo. In questo caso nessun compenso è dovuto per l’Organismo di Mediazione ai sensi del comma 5 ter dell’art.17 del d.lgs 28/2010. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza accordo. Se nel corso del primo incontro emerge la possibilità di dare inizia al procedimento di mediazione, il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro da quale dovrà risultare il consenso delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria come definita dall’ art.1 comma 1 lett. A) del d.lgs 28/2010.
Articolo 3 Scelta e nomina del conciliatore
3.1
La Segreteria provvede a trasmettere le istanze di mediazione al Responsabile dell’Organismo che assegna gli affari di mediazione ai propri mediatori accreditati, i quali dovranno avere comprovata competenza giuridica, desunta dalla laurea posseduta che deve attestare una conoscenza approfondita dei principi generali del diritto, del diritto civile e del diritto commerciale quanto meno, nonché sulla base della propria
esperienza professionale acquisita. Inoltre è determinante, ai fini dell’assegnazione dell’affare di mediazione, oltre alla sopradetta competenza giuridica, anche la capacità tecnica di sostenere il percorso di mediazione, che verrà di volta in volta valutata in relazione alla natura della controversia e delle parti. Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e di conseguenza, si procederà ad indentificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione potrà seguirsi un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenze. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenti profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo i criteri di turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina un mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. L’Organismo si riserva, a possibilità, di avvalersi delle strutture, del personale, e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, che per singoli affari di mediazione.
3.2.
In ogni caso non possono assumere l’incarico di mediatore colo i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di all’art.51 del codice di procedura civile e all’ art. 6 del DM 139/2014.
3.3
Il mediatore designato ha l’obbligo di comunicare sia al Responsabile dell’Organismo sia alle parti qualsiasi interesse personale o economico e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità e neutralità. Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l’incarico ricevuto, il Responsabile sente le parti per la designazione di un altro conciliatore secondo quanto stabilito dall’art. 3.1.
3.4
Il conciliatore designato, accettato per iscritto l’incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza sottoscrivendo un’apposita “dichiarazione di imparzialità” senza la quale il procedimento non può avere inizio.
3.5
Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un’altra procedura di risoluzione della controversia. Ove la controversia giunga alla fase arbitrale, a seguito della mancata conciliazione, il conciliatore designato non potrà fungere da arbitro, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 4 Il Procedimento di mediazione
4.1
Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore ai 90 giorni, salva diversa volontà di tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione. Il termine decorre dalla data del deposito della domanda di mediazione. La data di conclusione coincide con il verbale di avvenuta o fallita conciliazione che termina la procedura. L’esito negativo di un procedimento, anche per assenza delle parti, non esclude la proposizione di altra istanza di conciliazione, essendo l’accesso alla mediazione attribuito alla volontà delle parti.
4.2
L’istanza di mediazione è esente da imposta di bollo, tassa, e diritti di qualsiasi natura. Le istanze sono numerate progressivamente in ragione d’anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito. Presso la segreteria dell’organismo è tenuto un apposito registro, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d’ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. A norma dell’art. 2691 primo comma del c.c. è fatto obbligo all’Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data di esaurimento del mandato.
4.3
Per ogni affare di mediazione, il Responsabile dell’Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti, di cui trasmette copia al mediatore dopo che questi ha accettato per iscritto l’incarico e sottoscritto la dichiarazione di imparzialità. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4.4
Ogni incontro si svolge presso la sede dell’organismo di mediazione o presso una delle unità locali del medesimo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DM 180/2010 il luogo di svolgimento del procedimento di mediazione può essere derogato con il consenso di tutte le parti, del mediatore, e del responsabile dell’Organismo e, all’effetto, la mediazione potrà svolgersi in un diverso luogo, scelto, unanimemente da tutti i soggetti del procedimento. Rimane salva la previsione di cui all’art. 7 comma 2 lettera c) del DM 180/2010.
4.5
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. L’Organismo ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.Durante il primo incontro di mediazione, il mediatore informa le parti su come intende condurre la mediazione e le informa in merito alle finalità della stessa;
chiede agli avvocati di esprimersi sulla procedibilità della procedura di mediazione e qualora emergessero impedimenti oggettivi ostativi alla prosecuzione della stessa, le informa che nulla sarà dovuto all’Organismo a titolo di compenso, ex art. 17, comma 5 ter, D. Lgs. 28/2010.Nel caso si procedesse nel merito durante lo stesso primo incontro, il mediatore specificherà che la procedura diventa onerosa. Le parti espressamente sottoscrivono il verbale di prosecuzione della procedura conciliativa. Gli eventuali incontri successivi sono stabiliti d’intesa con le parti. Al termine dell’incontro conclusivo verrà redatto un verbale contenente gli estremi delle parti, degli avvocati, del luogo e della data in cui si è svolto l’incontro di mediazione; il verbale verrà sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal Mediatore il quale certifica l’autografia della sottoscrizione o la impossibilità delle parti a sottoscrivere. Ciascuna parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento, comunicandolo al conciliatore e alla(e) controparte(i).
4.6
Il mediatore incaricato cura la procedura nel rispetto delle disposizioni delle norme contenute nel d.lgs. 28/2010. In seguito al deposito dell’istanza, e alla nomina del mediatore, la segreteria comunica alle parti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuta ricezione nonché la sicurezza della comunicazione e il rispetto della riservatezza, la domanda di mediazione e il provvedimento di fissazione della data del primo incontro. La segreteria deve curare la spedizione e deve accertarsi dell’avvenuta ricezione. Dal momento della comunicazione alle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. lgs. 28/2010. Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità di procedura, con le modalità più opportune, ma sempre nel rispetto del regolamento, della legge e delle norme di ordine pubblico. Il mediatore sente le parti congiuntamente e/o separatamente; il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, come pure ogni altra informazione dalla stessa ricevuta, salvo diversa disposizione delle parte interessata. Il mediatore, ricevuto il fascicolo, agisce al fine di favorire la rapida composizione della lite aiutando le parti a raggiungere un accordo accettabile da entrambe. E’ libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, e della volontà delle parti. Per le controversie che richiedono particolari competenze tecniche, e nel caso sia necessario ai fini della formulazione della proposta conciliativa, il mediatore può, così come disposto dall’art. 8 comma 4 del D. Lgs. 28/2010, secondo la prerogativa che le è propria, avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il responsabile provvede ad individuare in piena autonomia l’esperto competente per materia e ad affidargli l’incarico. Il responsabile, sentito l’esperto, informa le parti del prevedibile onere da sostenere concordato con il professionista individuato ed in base alle tariffe applicabili. Al termine della consulenza l’esperto emette regolare parcella alle parti. Il mediatore può formulare proprie proposte conciliative atte a definire amichevolmente la lite. In ogni caso, il mediatore non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti.
4.7.
Se le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato, come parte integrante e sostanziale, il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d. lgs. 28/2010, relativamente alle conseguenze sulle spese legali nel successivo procedimento giurisdizionale, qualora la proposta rifiutata corrisponda interamente al provvedimento che definisce il giudizio. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a cura della segreteria, con ogni mezzo idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento, la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1- bis, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.
4.8
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo tassa e diritti.
Articolo 5 Imparzialità del mediatore e Riservatezza della conciliazione
5.1
Il mediatore incaricato deve sottoscrivere per ciascuna procedura di mediazione una dichiarazione in cui attesta la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Qualora il mediatore dichiari di non accettare l’incarico per motivi di interesse o conoscenza personale delle parti, rimette il fascicolo alla segreteria che informerà il Responsabile dell’Organismo che procederà alla nomina di un altro conciliatore secondo i criteri di designazione del presente regolamento.
5.2
La procedura di conciliazione è riservata. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, avvocati, consulenti legali ed esperti, e dal conciliatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi. L’obbligo di privacy in particolare si estende a:
1. qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti a meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti autonomamente dalla procedura di mediazione;
2. qualsiasi documento relativo alla proposta del mediatore o le sue proposte verbali per tentare la mediazione;
3. le proposte di transazione fatte da una qualsiasi delle parti durante il procedimento di mediazione;
4. i fatti narrati nel corso della procedura. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
a. tutte le parti consentono a derogarvi;
b. nei casi di cui all’art. 22 del d.lgs. 28/2010 che ha esteso gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa sull’antiriciclaggio anche al procedimento di mediazione.
Per l’eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in un’altra sessione del procedimento stesso, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente dalla parte per iscritto. Le parti, i loro rappresentanti, avvocati, consulenti legali ed esperti si impegnano a non utilizzare quanto sopra in ogni altra e diversa sede, compresa quella contenziosa o arbitrale, e a non citare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il mediatore o il suo ausiliario, il personale, il Responsabile dell’Organismo e chiunque altro sia stato coinvolto nella procedura in questione, tranne i casi in cui l’obbligo di testimonianza è previsto dalla legge. E’ fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale ex art. 10 comma secondo del d. lgs. 28/2010. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico dell’Organismo, come pure il personale dipendente dell’organismo, è tenuto all’obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso. I dati raccolti dall’Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Né il mediatore né il personale dell’Organismo potranno essere considerati responsabili per qualsiasi atto od omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di mediazione.
5.3
Conclusa la procedura, l’Associazione Co.Med.A restituisce alla parte che ne fa richiesta tutto il materiale (atti e documenti) dalla stessa precedentemente consegnati. Di detto materiale, l’Organismo conserverà una copia per il periodo di tre anni dall’esaurimento del mandato ai sensi dell’art. 2961, primo comma, del codice civile.
Articolo 6 Efficacia esecutiva del verbale di accordo
6.1
Il verbale di conciliazione, su istanza delle parti, verrà depositato unitamente all’istanza di omologazione, presso la Cancelleria del Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l’Organismo. Il verbale omologato acquista efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Presso la segreteria dell’Organismo è istituito apposito registro dei verbali di avvenuta conciliazione, numerati e con l’annotazione dell’intervenuta omologazione.
Articolo 7 Criteri di determinazione dell’indennità
7.1
Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere all’Organismo, inclusive delle spese amministrative e del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
7.2
Le spese di avvio del procedimento sono versate dalla parte richiedente al momento del deposito della domanda e, dalla controparte, contestualmente all’accettazione di partecipazione alla procedura di mediazione.
7.3
Le indennità di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore cui è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti, per l’intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti.
-L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
-Per la spesa di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
- L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’artico5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quelle che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso fra lo scaglione immediatamente precedente e quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato;
- Gli importi dovuti per il primo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro;
- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile;
- Qualora il valora risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stina, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione nella misura non inferiore della metà. Le indennità debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nell’ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;
- Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un’unica parte.
- Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata, sono derogabili.
7.4
L’eventuale parte di indennità non ancora versata e gli eventuali aumenti devono essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di
50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
7.5
Oltre alle indennità complessive devono essere corrisposte altresì le spese vive purché documentate dall’Organismo di mediazione.
Articolo 8 Responsabilità delle parti
È di competenza esclusiva delle parti verificare:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
d. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f. la determinazione del valore della controversia;
g. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
Articolo 9 Accesso al gratuito patrocinio
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1- bis, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.
A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Articolo 10 Elenco dei mediatori
Presso la segreteria dell’Organismo è istituito l’elenco dei mediatori. I mediatori si dichiarano disponibili al servizio mediante distinte dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento del servizio. Il numero minimo di mediatori fissato per lo svolgimento dell’attività è di cinque. Ogni eventuale modifica deliberata dall’organismo verrà comunicata dall’organismo stesso al responsabile del registro degli organismi abilitati al servizio di mediazione, presso il Ministero di giustizia. Il mediatore che intende prestare servizio presso l’Organismo, ed essere inserito nell’elenco dei mediatori dell’Associazione Co.Med.A, dovrà presentare domanda presso la segreteria dell’organismo, allegando i requisiti di qualificazione dei mediatori richiesti ai sensi dell’art. 4, comma terzo, del D. M 180 del 18 ottobre 2010 così come modificato dal DM 145/2011. Il mediatore in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione, non può esercitare professioni incompatibili con la natura di imparzialità tipica della figura del mediatore. Non possono esercitare la funzione di mediatori i giudici di pace, finché dura il loro mandato, perché non possono svolgere la conciliazione in modi diversi da quelli stabiliti dall’art. 322 del codice di procedura civile. Il mediatore non può essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione.
Articolo 11 Tirocinio dei mediatori
L’Organismo consente ai mediatori, a titolo gratuito, il tirocinio assistito previsto e reso obbligatorio dagli artt. 4 e 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal d.m.145/2011.
11.1
Al fine di consentire ai mediatori iscritti il tirocinio assistito reso obbligatorio dalla normativa vigente, al mediatore designato per ogni singolo affare di mediazione, vengono affiancati fino a tre tirocinanti. I tirocinanti assistono alle sessioni di mediazione, collaborano ed espletano le incombenze materiali che eventualmente si possono rendere utili o necessarie, e sono vincolati agli stessi obblighi di riservatezza e di segreto professionale a cui sono vincolati i mediatori, le parti e i loro rappresentanti, ai sensi della normativa vigente in materia. I mediatori tirocinanti sono altresì sottoposti agli stessi obblighi dei mediatori come stabiliti nell’art. 6 del presente regolamento e della normativa in vigore. Ai tirocinanti si estendono le garanzie ed il principio di inutilizzabilità sancito nell’art. 10 del D. Lgs. 28/2010.
Articolo 12 Collaborazioni con altri Organismi
L’Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
Articolo 13 Sospensione o cancellazione dell’Organismo
In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro ai sensi dell’Art. 10 del D.M. 180/2010, entro 3 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento il Responsabile dell’Organismo ne provvede a dare comunicazione al mediatore e alle parti, il procedimento di mediazione è conseguentemente interrotto e deve proseguire presso l’Organismo scelto dalle parti entro i 15 giorni successivi.
Articolo 14 Legge applicabile
La procedura prevista dal presente Regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
CODICE ETICO DI CONDOTTA DEL MEDIATORE (*ALLEGATO AL REGOLAMENTO)
Tutti coloro che assumono l'incarico e svolgono la funzione di conciliatori per l’Organismo di Conciliazione “Associazione Co.Med.A.” s'impegnano all'osservanza delle seguenti regole di comportamento, indicate nel Codice Europeo di Condotta per i Mediatori.
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: a) sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; b) il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte a meno che ciò sia imposto dalla legge.
ALLEGATO 1 – SPESE ED INDENNITA’
Spese di avvio e notifica
Il pagamento delle spese di avvio e quelle di notifica, queste ultime dovute solo dalla parte istante, va effettuato al momento del deposito dell’istanza di mediazione ed è condizione per l’avvio della procedura. Il pagamento delle spese di avvio a carico della parte convocata deve avvenire al momento della sua adesione al procedimento.
- € 40 + Iva per le spese di avvio per le liti del valore fino a euro 250.000,00; € 80,00 + Iva per liti di valore superiore a euro 250.000,00
- Per il servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata, saranno dovute le spese vive sostenute dall’Organismo e indicate in maniera specifica.
Criteri di determinazione dell’indennità di mediazione
L’ammontare delle indennità è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, l’Organismo decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti.
Le indennità di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore cui è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti, per l’intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti.
-L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
-Per la spesa di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
- L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’artico5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quelle che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
- Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso fra lo scaglione immediatamente precedente e quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato;
- Gli importi dovuti per il primo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro;
- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile;
- Qualora il valora risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stina, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione nella misura non inferiore della metà. Le indennità debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nell’ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;
- Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un’unica parte.
- Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata, sono derogabili.
SPESE DI MEDIAZIONE
Valore della lite Spesa per ciascuna parte (+ IVA al 22%)