Assicurazione di responsabilitá civile e professionale e generale per gli avvocati
Assicurazione di responsabilitá civile e professionale e generale per gli avvocati
Documento informativo relativo al prodotto denominato "polizza di responsabilitá civile professionale e generale per gli avvocati ai sensi del DM 22/09/2016"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Regno Unito. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Autorizzazione in italia n.: 401591
Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamentele informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia
Che tipo di assicurazione è?
Xxxxxxx "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale degli avvocati per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale e relative spese di difesa
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità dell'avvocato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale
✓ Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per responsabilità attribuibili all'assicurato
✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti, praticanti o ausiliari dell'assicurato
✓ Attività di difesa e rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri e atti ad essa preordinati
✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli non al portatore
✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli al portatore ed effetti al portatore
✓ Responsabilità civile per perdite cagionate a terzi per errato trattamento dei dati personali
✓ Responsabilità derivante da interruzione dell'attività professionale
✓ Attività di tutore, curatore e amministratore di sostegno
✓ Attività di conciliatore
✓ Assistenza al cliente nelle attività stragiudiziali
✓ Assistenza al cliente nelle procedure di mediazione
✓ Attività di componente di consigli di amministrazione di società limitatamente alla responsabilità civile connessa alla qualità di avvocato
✓ Attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC
✓ Attività di Amministratore di stabili condominiali
✓ Attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
✓ Attività di delegato alle vendite per conto di terzi
✓ Responsabilità derivante da ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
✓ Responsabilità per danni derivanti dal mancato funzionamento dei Sistemi di sicurezza
✓ Attività di membro di Commissione Tributaria
Che cosa non è assicurato?
🗶 Attività professionale diversa
🗶 Funzioni pubbliche (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
🗶 Sindaco e/o revisore legale di società e enti (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
🗶 Amministratore di Società o Enti
🗶 Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
🗶 Valore futuro/rendimento
🗶 Atti dolosi
🗶 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
🗶 Visto leggero (attività di apposizione di visti di conformità)
🗶 Visto pesante (attività di certificazione tributaria)
🗶 Rischio contrattuale puro (penalità contrattuale in genere, sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'assicurato,…)
Ci sono limiti di copertura?
• Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
• I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
• Le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta precedentemente o successivamente al periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato il fatto che ha causato tali richieste di risarcimento
Dove vale la copertura?
La copertura è valida per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato nel mondo ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada o Stati Uniti.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro (o da quando ne ha avuto conoscenza) può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta
• in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.
FASCICOLO INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/ 05/ 2010)
Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Avvocati Ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/ 09/ 2016
pubblicato sulla G.U. 238 dell’11/ 10/ 2016
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Informativa privacy.
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
NOTA INFORMATIVA DANNI
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 25 febbraio 2016
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35.
I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle condizioni di assicurazione.
Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
• AIG Europe Limited registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Xxx XXX xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX Rappresentanza Generale per l’Italia, impresa di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di AIG Europe Limited.
• La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Xxx xxxxx Xxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 00 00 00 000
< Sito Internet: xxx.xxx.xx.xx
< Indirizzo di posta elettronica: xx.xxxxx@xxx.xxx
• AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’ISVAP.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2015 - 30 novembre 2016. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.371 milioni (Euro 4.803 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 280 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1.551 milioni (Euro 2210 milioni).
• L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 108.4%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza: il contratto è stipulato con la formula del rinnovo annuale senza tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto di assicurazione fornisce le seguenti garanzie alternative:
• AVVOCATO
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Avvocato iscritto all’Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l’Ordine di competenza. Nei limiti ed alle condizioni contrattualmente previsti, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio di attività.
Si rinvia all’art. 20 per gli aspetti di dettaglio relativi alla presente garanzia AVVOCATO.
In aggiunta, sono previste una serie di estensioni di garanzia descritte alla sezione Condizioni Aggiuntive A) Funzioni Pubblichi e B)Attività di Sindaco e/o Revisore Legale di Società di Capitali o Enti delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di operatività e di attivazione.
Avvertenza:
Le coperture summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito si rimanda per gli aspetti di dettaglio al contenuto del Frontespizio, della lettera B) delle Condizioni Aggiuntive e dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”; 3 ”Altre assicurazioni/indennizzo”; 6 “Aggravamento del rischio”; 7 “Diminuzione del rischio”; 8 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”; 10 “Disdetta in caso di sinistro”; 11 “Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e durata dell’assicurazione”; 13 “Foro competente”; 14 “Rischi esclusi”; 17 “Delimitazione dell’Assicurazione”; 18 “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali”; 19 “Cessazione del rapporto assicurativo”; 21 “Inizio e termine della garanzia”; 22 “Rischi esclusi”; 23 “Estensione territoriale”; 24 “Limiti di indennizzo”; Art. 26 ”Cessazione dell’Attività”; 28 “Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)”, e 34 “Dichiarazioni contenute nel questionario”.
Avvertenza:
La presente garanzia è prestata secondo la modalità claims made. Pertanto, l’Assicurazione risponde purché la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia siano stati commesse dopo il periodo di retroattività indicata nella Scheda di Polizza, a condizione che la conseguente Richiesta di risarcimento sia per la prima volta pervenuta all’Assicurato e da questi regolarmente denunciata all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione. A tal proposito, si richiama l’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito si rimanda per gli aspetti di dettaglio ai punti 4 e 5 del Frontespizio, alla lettera B) delle Condizioni Aggiuntive e agli articoli 3 “Altre assicurazioni/indennizzo”; 18 “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali”; “20 “Oggetto dell’Assicurazione - Avvocato”; 21 “Inizio e termine della garanzia”; 24 “Limiti di Indennizzo”; 26 ”Cessazione dell’Attività”; 28 “Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)”; 29 “Studio Associato o Società tra professionisti”; 31 “Perdita di una persona chiave”; 32 “Spese per il ripristino della reputazione”; e 33 “Spese di Salvataggio” delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia: Massimale: € 10.000.000,00
Richiesta di risarcimento € 5.000.000,00
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. A tal proposito, si rimanda al contenuto dell’art. 1 “Dichiarazioni relativa alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. A tal proposito, si rinvia all’Art. 6 “Aggravamento del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si rinvia all’Art. 7 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
A) assunzione di incarichi sindacali in società;
B) incremento degli introiti derivanti da consulenza per società quotate in borsa.
Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:
C) riduzione significativa degli introiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata;
D) esito favorevole all’assicurato di una significativa vertenza di danno con un proprio cliente.
6. Premi
Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.
Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o dell’Intermediario.
7. Rivalse
Avvertenza:
Non è previsto un diritto di rivalsa della Società nei confronti dell’Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui la Società (su richiesta dell’Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero della relativa franchigia. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli articoli 15 “Diritto di surrogazione” e Art. 28.3 “Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro “RCO” delle Condizioni di Assicurazione
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
La polizza non prevede ipotesi di recesso a favore del Contraente o della Società. Ai sensi dell’art. 67
– duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (“Codice del Consumo”), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all’indirizzo dell’Assicuratore. In caso di esercizio del diritto di recesso, l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il
1. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
2. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
3. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
4. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso al broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. A tal proposito, si rimanda per gli aspetti di dettaglio all’articolo 8 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Reclami
Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a:
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
13. Arbitrato
In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell’errore professionale, sulle sue conseguenze, sull’ammissibilità del risarcimento del danno e sull’interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti hanno la facoltà di rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri. A tal proposito si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto previsto dall’articolo 25 “Arbitrato” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Resta fermo il diritto per entrambe le Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AIG EUROPE Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato | nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. |
Assicuratore | La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. |
Assicurazione | l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. |
Codice delle Assicurazioni | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. |
Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). |
Danno indennizzabile | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. |
Franchigia | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo. |
Indennizzo | la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
Massimale | l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. |
Polizza | il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. |
Premio | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. |
Risarcimento | la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rivalsa | il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
Sinistro | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Surrogazione | la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. |
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
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POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER GLI AVVOCATI
ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/09/2016 pubblicato sulla G.U. 238 dell’11/10/2016
L’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell’attività professionale assicurata è prestata nella forma “CLAIMS MADE” a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi al periodo di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.
“DICHIARAZIONI del Frontespizio di polizza”
Pol. N. XXX0000000.XXX
Broker: (Marsh PD 9012)
1) Contraente/Assicurato «NOME» «COGNOME» o «RAGIONE SOCIALE»
Sede Legale «INDIRIZZO» «CAP» «SEDE» «PV»
CF/P.IVA «CODICE_FISCALE» o «PARTITA IVA»
2) Attività Professionale: Attività di Avvocato
3) Periodo di assicurazione: Dalle ore 24.00 del <<DATA DECORRENZA>>
Alle ore 24.00 del <<DATA SCADENZA >>
4) Massimale: € <<MASSIMALE>> per sinistro e per anno assicurativo
5) Franchigia: € <<FRANCHIGIA>> per sinistro
6) Oggetto dell’Assicurazione: attività di avvocato di cui all’Art.20 delle Cond. Particolari
7) Condizioni Aggiuntive: <<A>>; <<B>>
8) Formazione del premio alla firma: Dalle ore 24.00 del ………. alle ore 24.00 del ………..
Premio Imponibile Euro <premio>/122,25*100 Imposte 22,25% Euro <premio/122.25*22.25> Totale Euro <premio lordo>
9) Estensione Territoriale: Mondo Intero esclusi Usa e Canada (vedere art.23 delle Cond. Particolari)
10) Retroattività: Illimitata
11) Assicurati Addizionali (Art.29) Cognome e Nome xxx Partita IVA XXXX
Cognome e Nome xxx Partita IVA XXXX
Cognome e Nome xxx Partita IVA XXXX
Pol. N. XXX0000000.XXX
Il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, Dichiara anche a nome degli Assicurati, che l’Assicurato o gli Assicurati :
- Di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia di DIP e Fascicolo Informativo, in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469; Allegato 3 e Allegato 4 di Marsh Spa; Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.Leg 196/2003, come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR
- Di aver preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (Polizza RC Professionale Avvocati Vers. gennaio 2018)
- Che alla domanda « Hai ricevuto richieste di risarcimento danni, chiuse e liquidate , negli ultimi tre anni?” ho risposto:
🞎 No
🞎 SI e senza esborso
🞎 SI per l’importo di €
- Che alla domanda “Hai ricevuto negli ultimi tre anni richieste di risarcimento danni tutora in fase di definizione (aperte) e/o sei a conoscenza di circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di richieste di risarcimento danni?” ho risposto: 🞎 Si 🞎 No
- Dichiaro a tal fine che il fatturato professionale con personale partita IVA dei soci elencati non è prevalente rispetto a quello dello Studio (Art. 29 di polizza)
- che alla domanda “Sei o sei stato Sindaco/Revisore in società/enti che durante o dopo l’espletamento dell’incarico siano stati sottoposti alle procedure concorsuali ex RD 267/42 (fallimento etc.) o Legge 95/79 (amministrazione straordinaria etc.)?” ho risposto:
- DICHIARAZIONE DA RILASCIARE SOLO IN FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE -
🞎 NO 🞎 SI
Se SI, le Società oggetto di tali procedure sono XXXXX P.IVA XXXXX
Prende inoltre atto che:
- l’assicurazione non è operante, relativamente all’attività di Sindaco/Revisore dei Conti, per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della sottoscrizione del primo contratto di RC Professionale Avvocati con AIG contente l’estensione all’attività di Sindaco/Revisione dei conti e mantenuto in vigore senza soluzione di continuità con AIG
- l’assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore dei conti presso Istituti Bancari e/o Finanziari e Società Sportive.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificatamente le seguenti clausole della polizza: : Art. 3 (Altre assicurazioni). Art.5 (Modifiche dell’Assicurazione). Art. 8 (Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro). Art. 10 (Disdetta in caso di sinistro). Art. 13 (Foro competente). Art. 18 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali). Art. 21 (Inizio e termine della garanzia). Art. 22 (esclusioni). Art. 25 (Arbitrato), Art. 34 (dichiarazioni contenute nel questionario).
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato.
La presente polizza é emessa a Milano, il XXXX Fanno parte integrante nr. 8 pagine.
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Il versamento di € «premio lordo» è stato effettuato a mie mani il
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono :
▪ per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
▪ per Assicurazione si intende il contratto di Assicurazione ;
▪ per Contraente si intende il soggetto chestipula l’Assicurazione ;
▪ per Xxxxx si intende qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, derivante dall’esercizio dell’attività professionale;
▪ per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
▪ per Xxxxxxx si intende il documento che prova l’Assicurazione ;
▪ per Premio si intende la somma dovuta dall’Assicurato alla Società ;
▪ per Richiesta di Risarcimento si intende:
(a) la prima Richiesta scritta di Risarcimento presentata da un terzo all’Assicurato in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell’esercizio dell’attività professionale per la quale è prestata l’Assicurazione;
(b) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell’Assicurato in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell’esercizio dell’attività professionale;
(c) qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l’intenzione di richiedere all’Assicurato il risarcimento dei Danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale, imprudenza o imperizia lievi o gravi nell’esercizio dell’attività professionale;
▪ per Xxxxxxxx si intende la notifica alla società di una richiesta di risarcimento;
▪ per Società si intende l’impresa assicuratrice che ha assunto il rischio;
▪ per Spese per il ripristino della reputazione: si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
▪ per Spese per la perdita di persona chiave: si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall`Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) della Società, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l`interruzione o il turbamento dell’attività dell’Assicurato direttamente causati dall’invalidità permanente o dalla morte durante il Periodo di validità della polizza di ogni amministratore, sindaco o dirigente del Contraente nonché di ogni altra persona chiave del Contraente.
▪ Per Sistema di sicurezza si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza include altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di passwords o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
Art. 2 - Dichiarazioni dell’Assicurato –Variazioni o comunicazioni.
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall’Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Le variazioni o modificazioni della polizza devono risultare da atto scritto.
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della Società o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell’Assicurato o della Spett.le Broker
Art. 3 - Altre assicurazioni/Indennizzo
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)
Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG Insurance, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento
Art. 4 - Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio e la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro:
L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:
a) a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
b)a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
- il contestato, supposto o potenziale Atto;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
- l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ( art. 1915 C.C.)
Salvo restando tutto quanto sopra l’Assicurato potrà dar notizia alla Società per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo.
Art. 10 - Disdetta in caso di sinistro
La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l’Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l’eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza.
Art. 11– Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e durata dell’assicurazione
1. Il Contratto può essere stipulato accedendo al portale internet dedicato seguendo la apposita procedura di preventivazione ed acquisto/conclusione del Contratto.
2. L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza richiesta dall’Assicurato solo in caso di ricezione del pagamento entro tale data.
3. Avvenuto il pagamento del Premio, la Società emetterà e trasmetterà all’Assicurato, per il tramite del broker, la Polizza ed il Contratto si intenderà definitivamente perfezionato.
4. L’Assicurato è tenuto a firmare e restituire alla Società una copia della Polizza (via e-mail o posta cartacea, secondo la modalità prescelta). Tale onere è ai soli fini di documentazione probatoria, in quanto il Contratto si intenderà comunque valido e perfezionato anche qualora l’Assicurato omettesse di eseguire tale adempimento.
5. A parziale deroga dell’art. 1899 c.c. l’Assicurazione ha durata di un anno o del maggior periodo come indicato nel frontespizio di Polizza.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 13 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Assicurato.
Art. 14 - Rischi esclusi.
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :
a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato odestituito dall'attività professionale
f) Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
Art. 15 - Diritto di surrogazione.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d). Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 17 - Delimitazione dell’Assicurazione
Ai fini dell’Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :
a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti, praticanti e sostituti processuali – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell’Assicurato;
Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’ azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè della spese di giustizia penale.
Art. 19 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa:
a) in caso di decesso dell’Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
b) in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale;
c) in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale;
In caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 20 Oggetto dell’Assicurazione –Avvocato
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge e come da Decreto Ministeriale del 22/09/2016 pubblicato sulla G.U. 238 dell’11/10/2016, derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all’Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l’Ordine di competenza.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;
b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni
d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all’Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo;
e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
In relazione a Documenti di Terzi:
(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, con sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
f) La responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) ss.mm.ii. per danni causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).
g) La responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all’attività professionale esercitata.
h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratoredi sostegno
i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;
j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistista si cui al D. L. 132/2014;
k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all’esercizio dell’attività professionale esercitata L’Assicurazione vale inoltre:
1. per l’attività dell’Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l’espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all’Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l’attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall’art. 1130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per l’attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) punto 4) della presente polizza, per cui è richiesta l’attivazione della specifica garanzia aggiuntiva.
7. Per la responsabilità derivante al contraente o all’assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell’esercizio dell’attività professionale
8. Per la responsabilità dell’Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza.
Art. 21 - Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali richieste di risarcimento siano stati posti in essere (retroattività illimitata).
Qualora l’Assicurato abbia polizza, per il medesimo rischio con la scrivente Società, avente scadenza alla data di decorrenza della presente polizza, quest’ultima si intenderà in sostituzione della precedente senza soluzione di continuità assicurativa.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.
Art. 22 - Rischi esclusi
L’Assicurazione non vale:
a) Attività professionale diversa
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
b) Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione
per qualsiasi sinistro inerente l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, salvo sia stata effettuata l’estensione della Condizione Aggiuntiva B); per qualsiasi sinistro inerente l’incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto salvo quanto indicato all’art.
20) punto 1.;
c) CAAF
per qualsiasi sinistro conseguenti all’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;
d) Valore futuro/rendimento
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
a) disponibilità di fondi
b) proprietà immobiliari o personali
c) beni e/o merci
d) qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
e) Rischio contrattuale puro
per qualsiasi sinistro riconducibile ad una :
a) penalità contrattuale in genere.
b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte all’Assicurato delle quali l’Assicurato sia coobligato o obbligato in solido alpagamento.
f) Atti dolosi
per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall’Assicurato; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell’Assicurato conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.
g) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore;
i) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato:
i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
l) Visto pesante
per qualsiasi danno involontariamente cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria ( c.d. visto pesante )
m) Assistenza fiscale
i danni involontariamente cagionati ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell’Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge
Art. 23 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato fatte nel mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che l’Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l’interpretazione della polizza.
Art. 24 Limiti di indennizzo.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell’Assicurato per sinistro per l’attività di avvocato, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza.
Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.
L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro verificatasi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza (sinistri in serie)
Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Art. 25 Arbitrato
In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell’errore professionale, sulle sue conseguenze, sull’ammissibilità del risarcimento del danno e sull’interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti hanno la facoltà, se di comune accordo, di rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri scelti fra gli Avvocati in esercizio sul territorio nazionale, con almeno tre anni di anzianità.
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Ordine al quale è iscritto l’Assicurato, o il Vicepresidente qualora il Presidente stesso sia parte in causa.
Il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitrio e della metà di quelle del terzo.
Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 26 Cessazione dell’attività – decesso – mancato rinnovo della polizza
Cessazione dell’attività
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall’albo, inclusa la cessazione dell’attività con chiusura della partita iva, l’Assicurato ha diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell’attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L’Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all’ultima annualità in corso.
In caso di radiazione dall’albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all’albo e riprenda ad esercitare l’attività professionale.
Il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all’art 20- Oggetto dell’assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l’Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.
Decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.
Il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all’art 20- Oggetto dell’assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l’Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.
Mancato rinnovo della polizza
In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell’Assicurato o dell’Assicuratore, l’Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L’Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 350% del premio riferito all’ultima annualità in corso.
Ai fini della presente proroga, il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all’art 20- Oggetto dell’assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.
L’Assicurato non avrà diritto alla presente proroga, che cesserà automaticamente, nel caso in cui la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.
Art. 27 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
L’assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.
1. RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00
Ferme le esclusioni di cui al punto 14. di polizza – Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:
a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale;
b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
a) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
b) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall’Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:
a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
2. Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
▪ INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38
▪ INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale Rc Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.
Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.
Precisazioni:
Novero dei terzi:
Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato.
Per prestatori di lavoro si intendono:
I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38
I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.
3. Rivalsa INPS
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
4. Committenza auto
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.
Art. 28 – Studio Associato o Società tra professionisti
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e fermo il periodo di retroattività stabilito nel frontespizio di Polizza.
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi nominativi siano riportati nel frontespizio di polizza e che gli introiti derivanti da quest’ultima attività siano stati dichiarati e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.
La retroattività per l’attività svolta dal Professionista socio con propria partita IVA è definita come all’articolo 21 del testo di polizza. È facoltà della Società verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, il rispetto del criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla Società.
La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.
Art. 29 Attività fiscale, tributaria e di revisione di Enti Locali
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:
1) all’attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
2) all’attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 30 Perdita di una persona chiave
La Società rimborserà all`Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00.
Art. 31 Spese per il ripristino della reputazione
La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro
Art. 32 Spese di salvataggio
Fermo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:
(i) La Società sia stata tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
(ii) La Società sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
(iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società; e
(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato; La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.
Art 33 - Dichiarazioni contenute nel questionario
Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la Società tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla Società , allora la Società potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.
In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.
Art. 34 Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Xxxxx S.p.A.
La gestione amministrativa e contabile è affidata a Xxxxx X.x.X. (Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx). Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Spett.le Xxxxx S.p.A., la quale tratterà con la Società.
La Società dichiara che in virtù di un accordo di libera collaborazione ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il “Broker”) alcuni degli adempimenti connessi alla stipula, esecuzione e successiva gestione del presente Contratto, ed in particolare:
a) in riferimento alla stipula del contratto di assicurazione, si precisa che il Contratto è intermediato a distanza (via internet) dal Broker; il Broker è autorizzato a ricevere la conferma di copertura dalla Società;
b) in riferimento all’ incasso dei Premi assicurativi, si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società;
c) in riferimento alla gestione di alcune comunicazioni in corso di contratto, quali le proposte di rinnovo annuali e la ricezione delle comunicazioni infra-anno, si precisa che ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni fatta al Broker dall’Assicurato si intenderà come fatta alla Società; analogamente ogni comunicazione fatta dal Broker l’Assicurato si intenderà come fatta dalla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti (ovvero la Società ed l’Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevute dall’altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto.
Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell’Assicurato previsti dall’art. 8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro.
Art. 35 Vincolo di solidarietà
Xxxxx restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide esclusivamente se espressamente richiamate)
A) Funzioni pubbliche
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa, oltre a quanto previsto dall’articolo 20 lettera h):
1) all’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
2) all’attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.
3) all’attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni
B) Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti.
A parziale modifica dell’esclusione di cui all’Art 22 punto b) delle Condizioni Particolari, l’Assicurazione vale per quanto l’Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria o Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell’Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell’art. 2403 – bis del Codice Civile.
L’Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società. L’assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive. La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque per un massimale non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l’applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.
Resta convenuto che, fermo restando i limiti di massimale e le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.
Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato nell’art 3. Altre Assicurazioni di cui sopra. S’intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.
S’intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell’ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s’intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell’incarico.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 0000, X. 000
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