SETTORE AFFARI GENERALI
SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE
Carpi Campogalliano Novi di Modena Soliera
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento di un Accordo Quadro di cui all’art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici per il vestiario di rappresentanza e degli operai e tecnici del Comune di Carpi. CIG Master: ZA637A7991 – CPV 18231000-7
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro di cui all’art. 54, del Codice dei contratti pubblici per la fornitura di divise e capi tecnici per dipendenti aventi diritto del Comune di Carpi (Onoranze Funebri, messi, uscieri, operai e tecnici).
Il servizio richiesto ha come CPV il codice 18000000-7 - Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:
- Stazione appaltante: Comune di Carpi , con sede legale a 00000 Xxxxx (XX), in Xxxxx X. Xxx x. 00, C.F. 00184280360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile del Settore Acquisti in comune dell’Unione delle Terre d’Argine Tel. 059/649857 – Fax: 059/649751;
- Fornitore: operatore economico aggiudicatario che sottoscriverà il contratto con l’Amministrazione.
Art. 2 - Importo e durata dell’accordo quadro
Il valore complessivo stimato dell’Accordo quadro è quantificato in Euro 20.000,00 (IVA al 22% esclusa).
La stima dell’importo dell’accordo quadro è stata effettuata sulla base delle forniture degli anni precedenti (2020/2021).
Nella stima dell’accordo quadro si è tenuto presente del fabbisogno indicativo di:
- n. 1 forniture estiva per Operai e Tecnici;
- n. 1 fornitura invernale ed estiva per il personale di rappresentanza delle Onoranze Funebri;
- n. 2 forniture complete per autisti, uscieri e xxxxx;
I prezzi unitari contenuti nell’allegato Computo Metrico sono stati definiti a seguito di una consultazione informale di mercato. La durata dell’accordo quadro è di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo dell’accordo quadro.
Il ribasso unico offerto in sede di presentazione di offerta/preventivo verrà applicato a tutti i prezzi contenuti nell’elenco prezzi/computo metrico allegato al presente capitolato. La percentuale di ribasso sarà altresì applicata ai prezzi dei beni non previsti che potranno essere richiesti in corso di esecuzione per le esigenze indicate all’art 4. b) del presente capitolato.
I singoli contratti discendenti saranno stipulati a corpo.
Il presente capitolato disciplina l’Accordo Quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Resta ferma la facoltà di questa Stazione Appaltante di recedere dall’accordo quadro qualora venissero attivate eventuali convenzioni CONSIP, o di altri soggetti aggregatori nel corso della validità dell’Accordo Quadro, risultate più convenienti per la Stazione appaltante.
Il valore complessivo massimo stimato dell’accordo quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente stipulati. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo quadro che è meramente presuntivo e, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell’importo totale affidato.
L’affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, con le indicazioni particolari e descrittive della fornitura in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni.
Il contratto di accordo quadro è formalizzato mediante scambio di corrispondenza a seguito di trattativa diretta sul MEPA.
I contratti discendenti saranno formalizzati mediate scambio di corrispondenza. I singoli ordinativi di fornitura saranno firmati digitalmente dal R.U.P. o da suo delegato in fase di esecuzione.
Art. 3 - Documenti che fanno parte dell’Accordo quadro
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:
- offerta dell’impresa;
- il presente capitolato speciale d’appalto;
- il computo metrico /elenco prezzi;
- D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- il Codice civile;
- DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi;
- Regolamento Comunale emanato con Delibera di Giunta Comunale n. 215/2002;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).
Art. 4 – Descrizione dell’appalto
L’oggetto del presente capitolato riguarda la fornitura di vestiario, calzature e relativi accessori per il personale tecnico operaio e di rappresentanza avente diritto del Comune di Carpi.
La Stazione appaltante provvederà ad ordinare gli articoli necessari a soddisfare il fabbisogno dei vari Servizi tramite contratti discendenti, come specificato all’art. 2 del presente Capitolato.
Gli ordinativi indicheranno:
o indirizzo di consegna della merce con il rispettivo referente;
o articoli codificati con relativo costo come indicato sul Computo Metrico;
o Ammontare dell’ordinativo;
o Numero di impegno e CIG da indicare in fattura elettronica.
a. FORNITURA STANDARD
L’operatore economico dovrà fornire all’Amministrazione gli articoli descritti nel Computo Metrico allegato al presente Capitolato a seguito di ordinativo inoltrato tramite corrispondenza telematica ai referenti della ditta assegnataria.
Il Fornitore è obbligato, inoltre, a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure comprese la extra extra large e la extra small (taglie conformate) per soggetti con corporature particolari e/o allergie e/o intolleranze verso determinati capi.
La fornitura dovrà essere recapitata nella sede del Comune di Carpi presso il Servizio Acquisti in comune in X.Xx Xxxxxxx Xxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX).
Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di Computo Metrico ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.
b. FORNITURE AGGIUNTIVE
L’operatore economico si dovrà rendere disponibile ad offrire all’Amministrazione anche articoli non inclusi nel Computo Metrico, ma che sono necessari per garantire la vestizione dei dipendenti del Comune di Carpi come previsto dalle normative vigenti.
Per tali forniture “straordinarie” il Comune di Carpi dovrà richiedere un preventivo ad hoc alla ditta incaricata e, nel caso di adeguatezza del prezzo, procedere con un ordinativo di fornitura standard.
Art. 5 – Consegna – esecuzione contratti discendenti
La consegna dei prodotti oggetto di un contratto discedente deve essere eseguita a cura, rischio e spese del Fornitore, direttamente presso la sede indicata nel precedente art. 4, nell’ambito del normale orario di lavoro, così come indicato in sede di emissione dell’ordinativo di fornitura.
L’operatore economico dovrà evadere l’ordinativo entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso. Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, accettata dall’Amministrazione, dovrà darne comunicazione scritta all’Ente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi verificatisi nella consegna.
Il Fornitore deve assicurare la costituzione di adeguate scorte presso i propri magazzini, al fine di garantire una dotazione non inferiore a n. 3 (tre) capi per ciascuna misura, al fine di poter rispondere ad eventuali urgenze dell’Amministrazione.
La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia. La sottoscrizione della stessa, da parte dell’Amministrazione contraente, non equivale ad accettazione incondizionata della merce.
Art. 6 – Caratteristiche tecniche
Ogni capo e/o calzatura dovrà essere munito di etichettatura, come richiesto in sede di presentazione di campionatura di cui al successivo art.7, così da attestare la conformità sotto l’aspetto merceologico e normativo corrispondente alla scheda tecnica di riferimento e soddisfare quanto previsto dai CAM.
Nell’ipotesi di variazione dei capi/articoli a seguito dell’emanazione di nuove normative, l’operatore economico dovrà uniformarsi alla nuova disciplina e trasmettere all’Amministrazione Comunale una nuova campionatura dei capi variati.
Le caratteristiche tecniche minime dei singoli capi/articoli di vestiario e capi tecnici sono le seguenti:
- certificazione UNI EN sugli indumenti di protezione e gli altri dispositivi anche nel rispetto del D. Lgs. 4/12/1995 n.475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"
- Rispetti le esigenze di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro previste all’interno del d.lgs 81/2008;
- conformità al Regolamento Comunale emanato con Delibera di Giunta Comunale n. 215/2002; Eventuali caratteristiche differenti potranno esser richieste dalla Stazione Appaltante, concordandole con il fornitore, che presenterà il preventivo per gli articoli diversi da quanto concordato in sede di presentazione dell’offerta.
Art. 7 – Campionatura
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto discendente o comunque entro il termine indicato dalla stazione appaltante, l’appaltatore è tenuto a presentare un campione di ogni prodotto/articolo oggetto dell’Accordo Quadro corredato da necessaria documentazione (scheda prodotto) ed etichettatura riportante i dati così come individuati nel precedente art.6
Il capo di campione di vestiario deve avere, oltre alle caratteristiche descritte nell’allegata scheda tecnica, impresso un marchio direttamente sul capo di vestiario che riporti il n. di identificazione dell’organismo di controllo autorizzato al rilascio del certificato di conformità (D. Lgs. 4/12/1995 n.475) oppure un’etichetta sufficientemente grande, ben visibile, cucita nel capo di vestiario con le caratteristiche suddette. La presentazione della documentazione contenente la conformità del prodotto/articolo (scheda prodotto) alle normative UNI EN vale anche per le calzature che sono da considerarsi alla stregua dei Dispositivi di Protezione Individuale – Calzature da Lavoro “DPI O” calzature da lavoro senza puntale di protezione. Anche le calzature dovranno quindi essere corredate da scheda prodotto per la verifica della conformità alle prescrizioni UNI-EN 347 e 344 e ai CAM di riferimento, al fine di garantire che le calzature abbiano comfort, solidità e su di esse siano stati impiegati materiali innocui (direttiva europea CEE/89/686 e s.m.i.).
Art. 8 – Verifiche di conformità
La Committente si riserva di svolgere il diritto di controllare con continuità tutte le forniture nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Responsabile di Procedimento o da uno o più referenti incaricati delle attività di supporto all’esecuzione del contratto.
La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle forniture rese dall’appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.
Art. 9 - Sospensione dell’esecuzione del contratto discendente
Il Responsabile di Procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
- nel caso in cui le tempistiche di consegna si protraggano oltre un tempo ragionevole per soddisfare le necessità dell’Ente;
- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
- Nei casi in cui le condizioni di mercato non consentano di garantire gli approvvigionamenti secondo le tempistiche previste nel presente capitolato;
Il RUP, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, con riassegnazione del nuovo termine finale di validità dell’accordo quadro, nei limiti dell’importo stimato massimo di cui all’art. 2 del presente capitolato.
Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto discendente, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 10 – Fatturazione
La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura.
Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il
fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.
Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.
In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, x. 00 - 00000 Xxxxx (XX) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.
Art. 11 - Disposizioni generali sui prezzi
Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L’importo indicato nei contratti attuativi si intenderà dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, per tutta la validità dell’accordo quadro. In conseguenza dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, il RUP potrà altresì valutare la richiesta adeguamento prezzi a valere sugli ordini dal 01/01/2023, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 106 citato, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Art. 12- Obblighi di tracciabilità
Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:
- ad utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o,
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.
Art. 13 - Altre disposizioni
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.
Art. 14 – Penalità
L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione della fornitura, l’effettuazione tardiva, o in modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti dal presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore le penali per ciascun evento contestato con riferimento. In particolare:
- per ogni giorno di ritardo : uno per mille sull’importo contrattuale
- fornitura non conforme all’ordinativo (difformità di taglia, di materiali, difetti, ecc…) Euro 50,00; L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 15.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva dei contratti discendenti.
Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore;
- mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro;
- penali comminate dal Comune sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente fornitura;
- manifesta non conformità delle forniture rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi;
ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.
All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per le forniture effettuate, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.
Art. 16 – Divieti, cessione del contratto, del credito. Subappalto
È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l’Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti.
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, fermo restando che in sede di offerta deve essere dichiarata la volontà di appaltare parte della fornitura.
L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.
Il subappalto sarà autorizzato secondo le prescrizioni e limiti di cui all’art 105, a condizione che l’appaltatore in sede di offerta per la stipula dell’accordo quadro, abbia espressamente manifestato l’intenzione di subappaltare le prestazioni.
Art. 17 - Esecuzione in danno
Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.
Art. 18 - Definizione delle controversie
Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.
Art. 19 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché il capitolato d’oneri del Bando “Prodotti” per l’ammissione degli operatori economici del settore merceologico “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all’affidamento, ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell’art. 29 comma 1, secondo periodo e dell’art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il presidente pro-tempore del Comune. Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali.
L’interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati personali degli enti.
La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l’ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.