Direzione regionale Calabria
Direzione regionale Calabria
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO E LA DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA DELL’INAIL PER LA COLLABORAZIONE AL FINE DI CONCORRERE AL PROCESSO FORMATIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO.
VISTO il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI, art. 34 e seguenti, che disciplina tra l’altro la formazione dei medici specialisti nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
VISTO il D.lgs. 21 dicembre1999, n.517, concernente la “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419”;
VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”);
VISTO il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, concernente il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” che, all’art.3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell’ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
VISTO l’Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, allegato al D.I. n. 68/2015, il quale prevede, fra l’altro, tra le attività professionalizzanti obbligatorie della predetta Scuola l'aver frequentato per almeno due mesi una sede INAIL;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 05.07.2016 recante “P.O. 2016-2018 - Intervento 2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed integrazione DCA n. 30 del 3/03/2016”;
VISTO il Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n.402, con il quale sono stati identificati, fra l’altro, i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
VISTO in particolare, quanto previsto nell’Allegato 1 al sopracitato D.I. n.402/2017, punto 1.2, in merito alle strutture “universitarie, ospedaliere e territoriali, nelle loro diverse articolazioni, inserite della rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica” in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro”;
PREMESSO che secondo quanto previsto dal sopra richiamato D.I. n.402/2017, allegato 1, punti 1.1 e 1.2, ai fini dell’accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria sono oggetto di specifico accreditamento, su proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, le singole strutture che compongono la rete formativa;
PREMESSO che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017 è costituita da “Strutture di sede della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola” nonché da “eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate)”, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, oltre che da eventuali strutture complementari;
VISTO quanto precisato dalla nota MIUR prot. n. 17995 del 21/06/2017 ed in particolare che le Scuole possono inserire le strutture di "Enti non universitari che espletano attività o erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN", capaci di concorrere al processo formativo delle Scuole;
VISTO quanto precisato dalla nota MIUR 0031249 del 7.11.2017 ed in particolare che il divieto di cui al punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 ( …” una stessa struttura non può essere messa a disposizione di reti formative afferenti ad Atenei diversi…”) non si applica in ogni caso alle strutture complementari cosiddette di chiara fama a livello regionale o nazionale;
VISTO il Decreto ministeriale n. 20461 del 09.07.2017 con il quale, ai sensi del sopracitato D.I. n. 402/2017 e su proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, è stato concesso l’accreditamento provvisorio fino all’a.a. 2017/2018, fra le altre, della Scuola di specializzazione in Medicina Legale dell’Università degli Studi “Magna Graecia”di Catanzaro e sono altresì state accreditate la struttura di sede e le strutture collegate;
VISTO il D.R. n. 708. del 01 agosto 2018 con il quale è stato integrato il regolamento didattico di Ateneo in via provvisoria con l’inserimento a decorrere dall’a.a. 2017/2018, fra le altre, della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale;
PREMESSO l’interesse alla reciproca collaborazione al fine di concorrere al processo formativo della scuola di specializzazione in Medicina Legale dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;
PREMESSO che le attribuzioni medico-legali che competono all'INAIL sono legate al fenomeno infortunistico e tecnopatico negli ambienti di lavoro, e che le conoscenze delle procedure amministrative e dei criteri medico legali di valutazione costituiscono parte integrante della formazione professionale del Medico specialista in Medicina Legale;
PREMESSO che l'INAIL ha rapporti organici con il Servizio Sanitario Nazionale - SSN e che con la I. 122/2010, conversione del DL 78/2010 ha assunto, sotto il controllo del Ministero delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute le funzioni già attribuite all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
PREMESSO che l'INAIL, riconoscendo l'importanza dei rapporti, la sistematizzazione e l'ampliamento dei rapporti con il mondo accademico, ha da tempo avviato collaborazioni e convenzioni a livello centrale e territoriale per la formazione dei medici specializzandi in medicina legale sulle tematiche istituzionali della tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, allo scopo di avere professionisti efficacemente formati in ambito di medicina assicurativa e sicurezza sociale con i quali poter cooperare in futuro sia sul versante interno che su quello esterno;
VISTO che in relazione a quanto sopra l'INAIL può offrire servizi e attività, utili a contribuire al raggiungimento e/o al completamento della formazione degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in medicina legale della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro per quanto concerne l'ambito delle assicurazioni sociali ed in particolare quello della tutela degli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
PREMESSO che l'INAIL è disponibile a rendere fruibili le proprie strutture sanitarie delle Direzioni territoriali della Calabria per le finalità formative sopra indicate;
PREMESSO che l'INAIL e l'Università sono interessate alla valorizzazione e formazione continua delle proprie professionalità in una logica di rete e sinergia, al fine di raggiungere i propri obiettivi istituzionali con la massima efficacia ed efficienza;
VISTO il verbale del 19 luglio 2018 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia relativo alla convenzione in oggetto e il parere favorevole del 6.02.2019 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia in merito alla proposta di attivazione della convenzione in oggetto;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, ed in particolare l’art.4, c.1, lettera j;
TUTTO CIÒ PREMESSO
l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (di seguito denominata Università), con sede legale in Catanzaro, Campus Universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, codice fiscale n. 97026980793, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovambattista De Xxxxx, nato a xxxxxxxxxx (CZ) il xxxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra;
E
La Direzione Regionale per la Calabria dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominata INAIL), con sede legale in Catanzaro, Via Xxxxxxxx Veneto, n. 60, P. IVA 00968951004 - C.F. 01165400589, rappresentata dal Direttore Regionale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx nata a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART.1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente Convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere finanziario per l'Università e per l'INAIL.
ART. 2 – Oggetto della convenzione
Le parti si impegnano a collaborare a decorrere dall’a.a. 2017/2018 al fine di concorrere al processo formativo della Scuola di specializzazione in Medicina Legale avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti delle strutture sanitarie delle Direzioni territoriali della Calabria per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.
ART. 3 – Impegni dell’INAIL
Per l’attuazione del rapporto di collaborazione l’INAIL si impegna a:
1. mettere a disposizione dell’Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
2. garantire l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’art. 38, comma 2 del D. Lgs. n 368/99 e all'art. 3, comma 4 del D. I n. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l’accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l’INAIL che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
ART. 4 – Impegni dell’Università
L’Università si impegna a:
1. definire modalità e forme di partecipazione del personale dipendente dell’INAIL, di concerto con l’Istituto, nell’ambito delle rispettive competenze;
2. verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenza, anche informatici;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art.39 del D.Lgs.
n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.
L’Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell’INAIL le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.
In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010.
ART. 5 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica
La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.
L’attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all’apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.
In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica. L’INAIL si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l’effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Tali attività sono correlate all’acquisizione delle competenze specifiche rientranti tra le attività professionalizzanti obbligatorie della scuola di specializzazione in medicina legale, come previsto dal D.I. n. 68/2015.
Il Dirigente medico INAIL della struttura presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell’attività svolta dal medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.
Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente/tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.
L’attività formativa oggetto della presente convenzione non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l’INAIL ed il medico in formazione specialistica.
ART. 6 - Definizione delle attività di formazione
Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico.
Il medico in formazione specialistica viene assegnato alla struttura INAIL per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo stabilito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione dell’Università di Catanzaro, di concerto con l’INAIL, previo accordo tra il Direttore della predetta Scuola di Specializzazione e il Dirigente Medico INAIL di II Livello /SSR sentiti rispettivamente il Consiglio della Scuola e il Direttore della Sede INAIL competente.
ART.7 – Assicurazione
I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative presso la struttura di sede sono coperti dall'A.O.U. Mater Domini di Catanzaro con assicurazione contro gli infortuni
(assicurazione INAIL integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 368/99, l’INAIL provvede invece, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
ART. 8 - Sorveglianza sanitaria
L’Università assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le strutture oggetto della convenzione. L’INAIL si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.
Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse.
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.
ART. 9 - Verifica della corretta applicazione della convenzione
Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.
ART. 10 - Modifiche alla convenzione
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all’esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.
ART. 11 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101.
I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall’INAIL, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.
ART. 12 – Controversie
Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell’accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
ART. 13 - Entrata in vigore e durata
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell’art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.
La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti.
Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso di almeno sei mesi, da inviare alle altre Parti mediante Posta Elettronica Certificata.
ART. 14 – Imposta di bollo
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Catanzaro,15 febbraio 2019
INAIL Direzione Regionale per la Calabria | Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro |
Il Direttore Regionale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx | Il Rettore Prof. Giovambattista De Xxxxx |