REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO
RIFIUTI URBANI, SPECIALI, PERICOLOSI.
Dicembre 2004
IL RESP.SETTORE AMBIENTE
(Geom.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Definizioni attività
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi prodotti nel territorio del Comune di Filottrano (AN) come previsto dal D. Lgs. 22/97 relativamente alle fasi di:
a) CONFERIMENTO: modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
b) RACCOLTA: operazione di prelievo e collettamento dei rifiuti sino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
c) SPAZZAMENTO: operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi.
d) STOCCAGGIO PROVVISORIO: accumulo temporaneo dei rifiuti raccolti in impianti allo scopo attrezzati ed adeguati al fine di evitare inconvenienti di ordine igienico-sanitario e del trasferimento dei rifiuti medesimi negli impianti di
trattamento finale e/o di trasformazione.
e) TRASPORTO: operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.
f) TRATTAMENTO DI TRASFORMAZIONE E/O FINALE: operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo,
l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul e/o nel suolo dei rifiuti in impianti di interramento igienico controllati ai sensi del D.Lgs. 22/97.
ART. 2
Principi generali e criteri di comportamento
L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
1
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.
Si dovrà provvedere ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.
ART. 3
Definizione e classificazione dei rifiuti
Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate all'allegato " a " al D.Lgs. 22/97, di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi, così classificati:
- URBANI;
- SPECIALI;
- PERICOLOSI.
ART. 4
Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
Il presente regolamento non si applica:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: - materiali fecali, reflui degli allevamenti zootecnici e delle industrie di trasformazione;
2
- altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
d) agli scarichi disciplinati dal D. Lgs. N. 152/99.
e) alle attività di trattamento che originano fertilizzanti individuati ai sensi della L. 784/84.
f) agli esplosivi in disuso.
g) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali.
h) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni, istituzioni che operano per scopi ambientali e caritatevoli senza fine di lucro.
i) ai materiali non pericolosi che derivano da attività di scavo.
ART. 5
Attività di competenza del Comune
Competono al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
ART. 6
Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.
Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.
ART. 7
Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
3
Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi
direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione.
ART. 8
Rifiuti urbani
Sono rifiuti urbani:
1) Rifiuti urbani domestici non ingombranti costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
2) Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli, destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensione e peso, in relazione alle forme organizzative di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
3) Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi ed analoghi.
4) Rifiuti urbani esterni: tutti quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.
5) Rifiuti dichiarati urbani: i rifiuti non pericolosi derivanti da locali o luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera 1) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma2, lettera g) del D.Lgs 22/97.
6) Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5.
ART. 9
Rifiuti speciali
Per rifiuti speciali si intendono:
4
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi non assimilati ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilati a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
ART. 10
Rifiuti pericolosi.
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G,H,I, del medesimo D.Lgs.
ART. 11
Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione e riguarda in particolare quelli prodotti da attività agro-alimentari, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, come di seguito elencati:
1) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982,
n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
5
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe', scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse
esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
2) gli accessori per l'informatica.
Al fine di garantire il conferimento senza gravi scompensi organizzativi e funzionali, del servizio medesimo, si definisce che:
a) vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
b) vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti eccessivamente polverulenti.
3) I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente comma 1 sono i seguenti:
- i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie che genere i rifiuti della medesima attività.
6
4) alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e adottata secondo le vigenti disposizione di legge. Per contro è garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del servizio.
ART. 12
Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento:
1) In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori dei rifiuti che a norma del suddetto art. 39 Legge 22.02.04, non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dall'applicazione della tariffa RSU delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
2) L'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati dalla Regione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione almeno di parte dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto all'articolo 11.
3) L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nell'articolo 11 del presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell' obbligo a provvedere a propie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
B1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
B2 specificazione dell'attività svolta;
B3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
B4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
B5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto,
7
alle modalità previste di smaltimento. Esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
B6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto); B7 superfici aziendali complessive;
B8 numero di addetti complessivi;
B9 numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".
4)Per rifiuti derivati da lavorazioni, o comunque derivati da sale di lavorazione, di imprese industriali, la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti X0, X0, X0, X0, X0.
5) La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:200, 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
6) Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, all'ente gestore.
Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al precedente art. 11, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto la propria responsabilità dell'ente o impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente regolamento.
L'attestazione (o la comunicazione) dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.
7) Non sono in ogni caso ammesse ad esclusione tariffaria, superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli o scarti metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.
In esito alla procedura di che trattasi l'ente gestore procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti entro 60 giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso alle conseguenti variazioni.
8
TITOLO II
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI.
ART. 13
Definizione della zona di raccolta
Le zone del territorio di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed
assimilati è stabilita entro i seguenti limiti:
ZONA 1: Centro urbano di Filottrano esteso sino alle aree comprese di zona industriale via Xxxxxxxxx; zona artigianale Fontebona; località Bartoluccio; Provinciale 362 compreso campo sportivo; provinciale Cingolana compresa S.Xxxx.
ZONA 2: Dalla zona industriale di via Xxxxxxxxx sino a Ponte Musone compreso e dall' Incrocio Cesarina sino all'incrocio con via dell'Industria; dall'area artigianale Fontebona sino alla località Marinuccia compresa; da via Bartoluccio sino alle
comprese Frazioni di Xxxxxxx e X.Xxxxxx; dal campo sportivo sino a tutta Imbrecciata e X.Xxxxx; da X.Xxxx sino a tutto Cantalupo e Taverna compreso X.Xxxxxxx.
Le zone di raccolta potranno essere aggiornate periodicamente secondo le future necessità. L'aggiornamento stesso non comporta modifica del presente regolamento.
ART. 14
Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani
Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso o da ditta incaricata.
Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilati ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.
Il conferimento dei rifiuti di cui al punto 1) dell'art. 8 del presente regolamento deve avvenire esclusivamente mediante sacchetti a perdere (ovvero analoghi recipienti) di proprietà dell'utente del servizio che saranno immessi, con ogni cura delle esigenze igieniche, negli appositi contenitori collettivi situati in prescelti luoghi a livello stradale di facile accesso ai mezzi di raccolta.
9
E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o sfusi ed in condizioni
diverse da quelle previste nel presente articolo.
ART 15.
Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
1)I rifiuti urbani domestici ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
a) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nelle stazioni di raccolta attrezzate, di cui una già in essere presso l'isola ecologica di via Grazie;
b) mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata, in questo caso su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto a pagamento, in base al costo del servizio reso.
ART. 16
Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati.
1)I residui di potatura e sfalcio dei giardini, orti e aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti con le seguenti modalità.
- mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
- con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingienti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.
ART. 17
Modalità di conferimento dei beni durevoli.
1) I beni durevoli per uso domestico individuati dal comma 5 dell'art. 44 del D.Lgs. 22/97:
a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria;
ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
10
equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio con le modalità stabilite dalla pubblica amministrazione.
ART. 18
Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.
1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. Lgs 22/1997 sono conferiti in apposite postazioni che dovranno essere predisposte dall'ente gestore.
ART. 19
Gestione dei rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni.
1) Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003:
a) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
b) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, distinti da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recante la scrittura "Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni".
ART. 20
Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero.
1)Il Comune di Filottrano, in accordo con il gestore del servizio, promuove ed istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti per il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità e tendendo al loro potenziamento.
2) E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.
Attualmente la raccolta differenziata avviene attraverso il posizionamento di:
n. 24 campane per la raccolta della carta;
n. 36 campane per la raccolta multimateriale;
n. 10 contenitori autoportanti, basamento in cls da 130 lt. per la raccolta pile;
n. 10 contenitori autoportanti come sopra per la raccolta farmaci;
n. 10 contenitori autoportanti come sopra dei T e/o F;
n. 3 container da mc. 25/30 per carta e cartone;
Nell'isola ecologica di via Grazie (ex mattatoio comunale) sono dislocati i seguenti contenitori ( in più rispetto a quelli sopra indicati):
n. 1 container da mc. 25/30 per i residui verdi;
n. 1 container come sopra per i materiali ferrosi;
n. 1 container come sopra per gli ingombranti;
n. 1 container per carta e cartone;
n. 1 container per i frigoriferi; 11
In ogni caso, la variazione numerica dei contenitori, non costituisce modifica al presente regolamento.
ART. 21
Modalità di effettuazione del servizio.
La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo definitivo nella discarica controllata.
All'interno delle zone di cui all'art. 13 il servizio di raccolta è obbligatorio e non sono ammesse eccezioni alcune.
La frequenza della raccolta è giornaliera ed effettuata secondo le modalità più sotto specificatamente riportate garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
Il territorio entro il quale è garantito il servizio di raccolta rifiuti comprende le seguenti località: quelle individuate come Zona 1 e Zona 2 nell'art. 13 del presente Regolamento.
L'utente si intende servito quando la distanza massima tra il contenitore dei rifiuti e la sede dell'utente non sia superiore a 400 mt. calcolati per via stradale.
I contenitori sono dislocati in modo da assicurare la capacità minima media a disposizione di ogni abitante di circa 38 lt/giorno solare.
Inoltre, per il conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi e di quelli da riciclare o riutilizzare per recuperare materiali ed energie, ciascun abitante dispone di specifici contenitori pari ad una capacità minima media di
lt. 10 al giorno solare.
Il servizio di raccolta si attua di norma secondo la seguente zonizzazione e frequenza: ZONA OVEST:
VIA O LOCALITA'
- Supermercato SIDIS
- Via Xxxx Xxxx
- Deposito zona Via Xxxx Xxxx
- Via X.Xxxxxxx, Circ. Sud
- Ristorante Sette Colli - Bocciodromo
- Campo Sportivo (S.S. 362)
- X.Xxxxx - Xxxxxxx
- Imbrecciata
- Via Xxxxxxxx XXXXX
- Via Europa (S.S. 362)
- Via Grazie
- Via De Gasperi
- Crocefisso
- X.Xxxx
- Monte Armato
- X.Xxxxxxx
- Croce di Storaco
12
- X.Xxxxxx
- Cantalupo
- Cesarina - Ponte Musone - Fraschetale
- Cimitero
- Montepulciano
ZONA EST:
VIA O LOCALITA'
- Via Casone
- Via Troscione
- Marinuccia
- Supermercato COAL 2
- Parcheggio Autocorriere
- Via Xxxxxxxx Veneto (dalla rotonda alla fine del paese)
- Tornazzano
- Bartoluccio
- Villa Xxxxx - Centofinestre
- X.Xxxxxx
- Curanova - Montedardo
- Montoro - Chiesa
- Montoro - Circonvallazione
- Montoro - Via Rotella
- Montoro - Centro
- Montoro - Via Tredici Camini
- Montoro - Via Montoro Vecchio
- Pip Montoro - Campo sportivo Nuovo
- X.Xxxxxx - Via Napoli
- Via Morolo
ZONA IN COMUNE:
XXX X XXXXXXXX'
- Xxx Xxxxxxxxx
- X.X. 362 - Via Goggetta
- Via Marconi (Ufficio Postale)
- Via X. Xxxxx
- Via Xxxxxxxx Veneto (dal Centro fino alla rotonda)
- Via XXX Giugno - Via Oberdan
- Nuova Scuola Media
- Supermercato COAL 1
- Xxx X. Xxxxxxxx
- Xxxxx Xxxxxxxxx
- Xxxxxxxx sotto Via XXX Giugno
- Largo X.Xxxxxxxx
- Piazza Garibaldi (Cassa Rurale)
- Piazza Dante
- Via Xxxxxxxx 13
- Xxxxx Xxxxxxxx
- Via Roma
- Piazza XI Febbraio
- Ospedale Civile
- Via Gramsci
- Zona X.Xxxxxxx (Via Bocconi, Europa, X.Xxxxxxx).
La raccolta viene effettuata nei giorni:
a – giorni dispari (Lunedì, mercoledì e venerdì)
raccolta nella zona OVEST e nella zona COMUNE sopra descritta; il lunedì, inoltre dovrà effettuarsi anche la raccolta dei cassonetti compresi tra la rotonda e
Tornazzano compreso (n. 11 contenitori).
b – giorni pari (Martedì, giovedì e sabato)
raccolta nella zona EST e nella zona COMUNE sopra descritta.
Le suddette frequenze del servizio di raccolta possono essere mutate per sopravvenute pubbliche esigenze e per aumento delle vie, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2.
Per il territorio del Comune di Filottrano si stima una capacità minima di smaltimento pari a 8,6 t/giorno solare con un aumento presunto percentuale per ogni anno solare di circa il 4% (quattro per cento).
Nella scelta, individuazione e gestione di un eventuale deposito temporaneo dei rifiuti si richiamano i principi generali di cui all'art. 2 del presente.
ART. 22
Trasporto dei rifiuti
Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o da impianto al luogo di trattamento.
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio nazionale, salvo speciali autorizzazioni che
possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
14
ART. 23
Trattamento dei rifiuti
Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad
interramento controllato.
Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. N. 22/97.
TITOLO III
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
ART. 24
Conferimento
I rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 10 del presente regolamento saranno oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza del Sindaco in appositi contenitori efficienti ed aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.
ART. 25
Obbligo di conferimento dei detentori
E' fatto obbligo della consegna dei rifiuti urbani pericolosi da chiunque ne faccia commercio o li detenga su appositi contenitori installati dal gestore nell'ambito del territorio comunale.
Tali detentori saranno tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti e conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta.
ART. 26
Raccolta e stoccaggio
La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita.
Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in idonei contenitori, da stoccare all'interno di un appropriato sito chiuso, nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22/97.
15
ART. 27
Smaltimento definitivo
Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento definitivo, autorizzati.
TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
ART. 28
Definizione
Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
ART. 29
Raccolta, trattamento e spazzamento
Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto entro il perimetro definito di cui all'art. 13 del presente regolamento.
L'onere del servizio di pulizia, di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei laghi, dei fiumi e simili, delle scarpate stradali
nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.
La frequenza e le modalità dei servizi di spezzamento sono previste nelle tavole C e D del "Programma dei lavori del servizio di Nettezza Urbana" che, in scala
rispettivamente 1:2.000 e 1:10.000, riportano:
- in rosso: area oggetto di pulizia tutti i giorni
- in giallo: " " " " 0 xxxxx xx xxxxxxxxx
- xx xxxxx: " " " " 2 volte al mese
- in blu: " " " " 1 volta al mese
L'eventuali piccole modifiche sulla individuazione delle aree soggette a spazzatura, non costituiscono modifica al presente regolamento.
ART. 30
Contenitori porta rifiuti
16
Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione Comunale installa nei vari punti, ove necessario, appositi contenitori per rifiuti.
E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.
ART. 31
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o non, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente
regolamento.
I conduttori e i proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente, ivi compreso il taglio dell'erba, evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
ART. 32
Pulizia dei terreni non edificati
I proprietari, i locatari, i conduttori di aree destinate all'edificazione e non ancora utilizzate per tale scopo, qualunque sia l'uso di fatto delle aree stesse, devono conservarle costantemente libere da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, curare adeguatamente la
vegetazione anche con l'eliminazione delle erbe infestanti.
A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curando con diligenza la corretta gestione
dell'ambiente.
ART. 33
Pulizia dei mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico,
debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.
17
ART. 34
Aree occupate da esercizi pubblici e da manifestazioni per il tempo libero.
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi ed idonei cestini raccoglitori.
I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.
Chiunque ottenga l'autorizzazione comunale per manifestazioni del tempo libero è tenuto a sottoscrivere, al momento del rilascio dell'autorizzazione, una convenzione che disciplini la raccolta dei rifiuti urbani con il gestore del servizio
durante e dopo la chiusura della manifestazione. Inoltre, il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a collocare, nelle zone interessate, e per tutta la durata della manifestazione, appositi contenitori dei rifiuti.
ART. 35
Xxxxxx e scarico di merci e materiali
A chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante, è vietato abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti alla rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge o di regolamento.
ART. 36
Servizi integrativi del servizio raccolta rifiuti
Sono di competenza del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani:
- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorizzazione dei bagni pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
18
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- asportazione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva.
ART. 37
Risanamento di discariche abusive
In caso di discariche abusive su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a
carico degli inadempienti.
ART. 38
Sgombro della neve
Obbligo dei frontisti in caso di nevicate
In caso di nevicate il servizio pubblico raccolta rifiuti provvede a mantenere e/o ripristinare il
traffico veicolare o pedonale mediante:
- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, al fine di tutelare l'incolumità dei pedoni, tutti i cittadini hanno il dovere di collaborare, nei limiti delle loro possibilità, con il servizio per lo spalamento della neve dai marciapiedi per la parte antistante l'accesso alla loro abitazione, esercizio commerciale e/o artigianale.
Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.
ART. 39
Rifiuti da attività edilizie
1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve
avvenire presso apposite discariche i impianti di trattamento adeguati.
19
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.
ART. 40
Aree di sosta per nomadi
Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza del Sindaco.
TITOLO V
DIVIETI – CONTROLLI - SANZIONI
ART. 41
Divieti
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97 le sanzioni al presente regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo; è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.
b) è vietato comunque l'imbrattamento e il danneggiamento dei contenitori;
c) è vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti dagli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso le discariche controllate;
d) è vietato il deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore;
e) è vietato il conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati;
f) è fatto obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata;
g) è fatto obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata;
h) è vietato il conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggio al servizio pubblico;
i)è vietato, dopo aver effettuato operazioni di carico e scarico, lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere;
20
l) è vietato lasciare sporche le aree interessate da cantieri, sia quotidianamente che al termine dell'attività;
m) è vietato sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali;
n) E' vietato sporcare il suolo pubblico da parte dei gestori di pubblici esercizi;
o) è vietato sporcare il suolo pubblico da parte di concessionari e di occupanti posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio;
p) è vietato mantenere sporchi i terreni non edificati;
q) è vietato l'abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale.
r) è vietato, qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata a domicilio con sacchetti unifamiliari, esporre il sacchetto stesso su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico nei giorni in cui non viene effettuata la raccolta;
ART. 42
Controlli
1. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento il personale dell' Ufficio Ambiente del Comune, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASUR.
ART. 43
Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97 le sanzioni al presente regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati.
2. Per la violazione delle norme di cui alle lettere a), d), e) del precedente art. 42 si applica la sanzione amministrativa:
per rifiuti urbani non ingombranti da € 25,82 a € 154,94 per rifiuti urbani ingombranti da € 103,29 a € 619,75 per rifiuti speciali non pericolosi da € 25,82 a € 154,94 per rifiuti speciali pericolosi da € 103,29 a € 619,75
2. Per la violazione delle norme di cui alla lettera b), si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23
3. Per la violazione delle norme di cui alla lettera f), si applica la sanzione
21
amministrativa da € 25,82 a € 103,29
4. Per le violazioni delle norme di cui alla lettera g), si applica la sanzione amministrativa da € 10,33 a € 103,29
5. Per la violazioni di cui alle lettere c), h), i), l), m), n), o), p), q), r), si applica la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94
6. Per le violazioni al presente regolamento, non dettagliatamente previste nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa
da € 25,82 a € 103,29
Oltre alla sanzione amministrativa, è sempre e in ogni caso dovuta la rimessa in pristino anche tramite adeguata pulizia.
Al presente regolamento si applica la disciplina per la riscossione delle sanzioni amministrative secondo la legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
E' ammesso il pagamento in misura ridotta.
ART. 44
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti approvato con la deliberazione consiliare n. 100 del 29.09.1995 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.
22
S O M M A R I O
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1-Oggetto del regolamento Definizione attività pag. 1
Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento..…....................pag. 1
Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti …………………………. pag. 2 Art. 4 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento ......pag. 2
Art. 5 - Attività di competenza del Comune .....………………………….pag. 3 Art. 6 – Attività di competenza dei produttori di r.u. e assimilabili .....pag. 3 Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi ....pag. 3 Art. 8 - Rifiuti urbani .......................……………………………………...pag. 4
Art. 9 - Rifiuti speciali .....................……………………………………...pag. 4 Art. 10 - Rifiuti pericolosi …………………………..………………………..pag. 5 Art. 11 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani……………………….......pag. 5 Art. 12 – Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani …………………pag. 7
TITOLO II
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI
Art. 13 - Definizione della zona di raccolta pag. 9
Art. 14 - Conferimento dei rifiuti .............…………………………………..pag. 9 Art. 15 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti…….………....pag. 10 Art. 16 – Conferimento degli urbani derivati da giardini privati……....pag. 10 Art. 17 –Modalità di conferimento dei beni durevoli……. ....................pag. 10 Art. 18 – Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi..….......pag. 11 Art. 19- Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni ……….….pag. 11 Art. 20- Conferimento differenziato dei materiali dest. al recupero .….pag. 11
Art. 21 – Modalità di effettuazione del servizio …………………………….pag. 12 Art. 22 – Trasporto dei rifiuti …………………………………………………..pag. 14 Art. 23 – Trattamento dei rifiuti ……………………………………………….pag. 15
TITOLO III
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Art. 24 - Conferimento .......................…………………………………...... pag. 15 Art. 25 - Obbligo di conferimento dei detentori …………………………...pag. 15 Art. 26 - Xxxxxxxx e stoccaggio ................…………………………………..pag. 15
Art. 27 - Smaltimento definitivo ...............………………………………....pag. 16
TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 28 - Definizione pag. 16
Art. 29 - Raccolta, trattamento e spazzamento ..…………………………...pag. 16 Art. 30 - Contenitori porta rifiuti .....……………………………………........pag. 16 Art. 31 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private ..................pag. 16
Art. 32 - Pulizia dei terreni non edificati ………………………………........pag. 17 Art. 33 - Pulizia dei mercati ........…………………………………….....….....pag. 17 Art. 34 – Aree occupate da esercizi pubb. e manifestaz.tempo libero .. .pag. 18
Art. 35 - Carico e scarico di merci e materiali ……………………………...pag. 18 Art. 36 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti ......................pag. 18 Art. 37 - Risanamento discariche abusive ....…………………………….....pag. 19 Art. 38 - Sgombro della neve - obbligo dei frontisti in caso di nevicata..pag. 19
Art. 39 - Rifiuti da attività edilizie ...…………………………………….........pag. 19 Art. 40 - Aree di sosta per nomadi .....……………………………………......pag. 20
TITOLO V
DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI
Art. 41 - Divieti ...............………………………………………….................pag. 20
Art. 42 - Controlli ..............……………………………………….................pag. 21
Art. 43 - Sanzioni...........................……………………………………….....pag. 21
Art. 44 – Disposizioni finali …………………………………………………….pag. 22