CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Gestione Servizi Territoriali GeSTe Srl
CAPITOLATO D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO DAL 07/01/2015 FINO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
[CIG N. 5977681A67]
INDICE
CAPO I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 3
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 2 - SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO 3
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO 5
Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO 6
Art. 5 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO 6
CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 6
Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 7
Art. 7 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 7
Art. 8 - CONTENUTO DELL’OFFERTA 10
CAPO III – CONTRATTO D’APPALTO 11
Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI 12
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA 12
Art. 13 - CONTRATTI AGGIUNTIVI 12
Art. 14 - RINNOVO 13
CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 13
Art. 15 - INIZIO DELL'ESECUZIONE 13
Art. 16 - LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI 13
Art. 17 - OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 13
Art. 18 - ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO 16
Art. 19 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 16
Art. 20 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 16
Art. 21 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 17
Art. 22 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 18
Art. 23 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 19
Art. 24 - SUBAPPALTO 19
Art. 25 - DANNI E RESPONSABILITA’ 19
Art. 26 - AUMENTI CONTRATTUALI 19
CAPO V – PENALITA’ 20
Art. 27 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI 20
Art. 28 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE 21
CAPO VI – PAGAMENTI ALL’IMPRESA 21
Art. 29 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI 21
Art. 30 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 22
CAPO VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 22
Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO 22
Art. 32 - CESSIONE DELL'AZIENDA 22
Art. 33 - CESSIONE DEL CREDITO 22
Art. 34 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 23
CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 23
Art. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 23
Art. 36 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 24
Art. 37 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO 24
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 24
Art. 38 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 24
Art. 39 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO 25
CAPO X – NORME FINALI 25
Art. 40 - NORMA DI RINVIO 25
CAPO I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto l’espletamento, per i periodi indicati al successivo art. 3, del servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di San Giuliano Terme degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado (elementare e media).
2. Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo art. 2 e dal presente capitolato.
3. E’ comunque in facoltà della Stazione Appaltante di adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all’appaltatore l’attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione per km di servizio. Inoltre all’occorrenza e previo accordo con il competente ufficio i percorsi possono essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell’utenza.
Art. 2 - SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO
1. Il servizio comprende l’esecuzione del trasporto degli alunni della scuola Primaria e Secondaria da effettuarsi sul territorio del Comune di San Giuliano Terme garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno.
2. Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo quanto dettagliatamente indicato nell’Allegato A, che definisce percorsi, orari e tipologia dei mezzi in relazione alla zonizzazione delle scuole e dei servizi stabilita da GeSTe/Comune di San Giuliano Terme.
3. I trasporti indicati nell’Allegato A sono quelli svolti per l’anno scolastico 2014/2015 e potranno essere oggetto di modifiche riduzioni o integrazioni. La stazione appaltante comunicherà alla Ditta aggiudicataria almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio il “Programma di esercizio” definitivo relativo alla conclusione dell’anno scolastico 2014/2015.
4. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero la Ditta è tenuta ad avvertire almeno 5 giorni prima sia GESTE che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa.
5. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili dovranno essere comunicate immediatamente all’Ufficio preposto di GeSTe. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 giorni i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzate da GeSTe e le conseguenti variazioni saranno oggetto di conguaglio sulla base dell’effettiva percorrenza. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, devono essere comunicati all’Ufficio competente presso GeSTe, per l’adozione dei provvedimenti del caso. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati alla stazione appaltante ed adottati i provvedimenti di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi.
6. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l’esecuzione del servizio
non potessero essere utilizzati l’impresa è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi GeSTe e
gli utenti interessati ed ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 20 minuti dall’evento.
7. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l’impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno essere autorizzate dalla stazione appaltante, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti, e alle scuole interessate.
8. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato l’ente appaltante potrà sostituirsi all’appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l’affidamento ad altra Ditta con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.
9. La Ditta appaltatrice potrà proporre la variazione totale o parziale dei percorsi che sarà discrezione della società appaltante accogliere. La ditta deve partecipare con un Responsabile referente ad incontri collettivi o con singoli utenti, programmati dall’ente appaltante per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell’utenza. Inoltre l’Impresa deve tenere incontri con il competente ufficio prima dell’inizio di ogni anno scolastico per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta GeSTe lo ritenga opportuno.
10. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:
- luogo di espletamento: ambito territoriale del Comune di San Giuliano Terme ed eventuali comuni limitrofi;
- periodo di espletamento: dal 07/01/2015 fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018;
- giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al sabato;
- caratteristiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni alle fermate. Trasporto esclusivamente degli aventi diritto e divieto d’accesso a persone estranee al servizio. Consegna degli alunni ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l’alunno deve essere accompagnato alla sede della Ditta appaltatrice e custodito da apposito personale che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori;
- numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio: fermo il numero minimo sotto riportato quelli necessari a garantire l’assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto del numero degli utenti presenti su ogni singola corsa;
- personale impiegato: in quantità sufficiente a garantire il regolare e tempestivo svolgimento del servizio anche nei casi si assenze di personale impiegato;
- modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato, anche di parziali modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.
11 I mezzi da utilizzare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• Per l’esecuzione del servizio l’azienda deve avere una dotazione minima di 11 scuolabus di cui 1 bus attrezzato per disabili con le seguenti caratteristiche minime; tali bus devono avere immatricolazione dopo il 01/01/2000:
- 2 mezzi da 42 posti + 1;
- 2 mezzi da 41 posti + 1;
- 3 mezzi da 40 posti + 1;
- 2 mezzo da 35 posti + 1;
- 1 mezzo da 27 posti + 1;
- 1 mezzo da 24 posti + 1;
- disponibilità di autisti per garantire il completo svolgimento dell’intero servizio richiesto;
- Dotazione su ogni automezzo di telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari per comunicare eventuali emergenze;
- Sugli autobus durante l’espletamento del servizio dovrà essere esposta in modo da risultare ben visibile all’esterno la dicitura “Comune di San Giuliano Terme/GeSTe – Servizio scuolabus”, nonché dovrà essere esposto sul davanti un cartello con indicante il percorse effettuato;
12. Si precisa che l’impresa dovrà utilizzare automezzi che per dimensioni e altre caratteristiche si possano usare e non determinino problemi di sicurezza delle viabilità sui percorsi indicati nell’Allegato A.
13. In caso di necessità di utilizzo di automezzi con numero di posti superiore, per maggiore presenza di utenti, l’Appaltatore ha l’obbligo di sostituire lo scuolabus con un mezzo di capienza sufficiente a soddisfare il trasporto di tutti gli utenti.
14. E’ compreso nell’appalto, su richiesta della società appaltante, lo svolgimento di gite scolastiche / visite guidate, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio, da effettuarsi nel raggio di circa 40 km dalla sede della scuola e nell’intervallo di tempo fra i percorsi ordinari, e di gite giornaliere (da svolgersi dalle ore 09.00 alle ore 18.00 circa) entro un raggio di 90 km dalla sede della scuola. Se richiesto dall’Ente appaltante, l’impresa appaltatrice effettuerà gratuitamente tali gite fino ad un numero massimo di 100 spostamenti nell’arco dell’anno. Gli spostamenti nell’ambito del territorio comunale e le gite promosse dalle singole scuole, dovranno essere espletati dalla Ditta appaltatrice secondo le necessità. La società appaltante comunicherà all’Appaltatore, con almeno 72 ore di anticipo, gli itinerari e l’elenco e/o il numero dei bambini da trasportare per ogni trasferta.
15. E’ compreso nell’appalto lo svolgimento servizio palestra scuola Primaria di Metato e la scuola dell’Infanzia di Asciano come programma settimanale allegato (Allegato B).
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà inizio il 07/01/2015 e terminerà alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 e dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico degli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
2. Sarà facoltà della Stazione appaltante prorogare il contratto per ulteriori 2 anni scolastici (2018/2019 e 2019/2020) agli stessi patti e condizioni.
3. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa ai sensi dell’Art. 11, comma 9 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. in tema di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui all’Art. 38 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. nei confronti della ditta Aggiudicataria, e la costituzione della cauzione di cui all’art. 12.
Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo presunto a base di gara per il periodo dal 07/01/2015 fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 è: € 1.980.000,00 (unmilionenovecentottantamila/00) oltre IVA al 10%, comprensivo dell’eventuale proroga, oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico non soggetti a ribasso pari a € 0,00; importo calcolato sulla base delle percorrenze chilometriche stimate pari a Km 550.000 (pari a 100.000 Km. per anno scolastico). Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le attività, non essendovi alcun “contatto rischioso” tra il personale dell’Ente Appaltante e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano con contratti differenti.
2. L'importo complessivo dell'appalto per il periodo 07/01/2015 fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 a base di gara soggetto a ribasso è di € 1.260.000,00 (unmilioneduecentosessantamila/00) e € 0,00= per oneri per la sicurezza derivanti da rischio specifico non soggetto a ribasso oltre IVA al 10% a carico dell’ente appaltante, importo calcolato sulla base delle percorrenze chilometriche stimate pari a Km 350.000.
3. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, che non potrà superare l’importo indicato al comma precedente.
4. L’importo effettivo dell’appalto potrà variare nei limiti previsti dall’art. 26 e sarà calcolato sulla base dell’effettiva percorrenza e del prezzo che la Ditta dovrà indicare nell’offerta; Il prezzo/ km a base di gara svolto da scuolabus oltre oneri per la sicurezza è di €/km 3,60. oltre IVA 10%;
5. Le percorrenze sopra indicate sono calcolate sulla base dei percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa, quindi eventuali percorrenze per trasferimenti tecnici sono escluse dal conteggio delle suddette percorrenze
6. I percorsi e gli orari da effettuare da parte della Ditta per l’esecuzione del servizio sono indicati nell’Allegato A potranno essere soggetti a variazioni e modifiche sulla base delle effettive necessità dell’utenza scolastica in aumento o in diminuzione da stabilire nel programma di esercizio prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Fanno carico all’impresa appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
Art. 5 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. I prezzi offerti per l’espletamento del servizio sono assoggettati a revisione sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall’ISTAT e riferito alla media dell’anno a partire dal 01/01/2016.
CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui all’art.1 imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto purché in possesso di adeguati requisiti finanziari, economici tecnico organizzativi.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica le imprese che:
a) esecuzione di servizi analoghi (Trasporto Scolastico e Trasporto Pubblico Locale: escluso NCC) a quelli della gara negli ultimi tre anni (2011- 2013) per un fatturato non inferiore a
€ 750.000,00 complessivi;
b) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1.9.1993, n. 385;
c) Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale).
3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui al punto a) del comma precedente devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento mentre i requisiti di cui al punto b) e c) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento.
4. Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è inoltre consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163 del 2006.
Art. 7 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1. L’affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, valutabile in base ai seguenti parametri:
A | Offerta qualitativa | Massimo Punti 70 |
B | Prezzo | Massimo punti 30 |
Totale | Xxxxxxx Xxxxx 100 |
2. Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. A (offerta qualitativa) l’attribuzione dei relativi punteggi verrà effettuata da una Commissione di gara all’uopo nominata sulla base dei parametri e con le modalità sotto indicati:
Dispositivi GPS: | Massimo |
Sistema gestione delle flotte veicolari: il sistema deve prevedere l’utilizzo di un localizzatore/tracker GPS capace di ricevere i segnali di posizione ad intervalli prestabiliti e, mediante un collegamento GSM/GPRS inviare i dati (mediante una SIM card i cui costi di acquisto e traffico derivante dalla trasmissione dei dati ad un server pc saranno totalmente a carico dell’aggiudicatario del servizio) ad un server pc di proprietà di XxXXx. Xx punteggio sarà attribuito alla Ditta che si impegna ad installare tali dispositivi su tutti i bus entro 3 mesi dal termine dell’approvazione del sistema da parte di GeSTe, fornendo la documentazione attestante l’effettiva installazione. L’ente appaltante, dopo l’aggiudicazione, provvederà a valutare e approvare il sistema proposto (con la possibilità di una sua eventuale modifica) e, successivamente, a verificare l’effettiva dotazione sui mezzi offerti. La mancata installazione entro i termini suddetti comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, nonché la denuncia per dichiarazioni mendaci e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. A tal fine si dovrà riempire la casella “ (SI/NO)” dell’ Allegato C. | Punti 13 |
Età media dei veicoli messi a disposizione per lo svolgimento del servizio: il punteggio verrà attribuito prendendo a riferimento gli 11 scuolabus di cui all’art. 2 comma 11 dando il maggior punteggio alla ditta che offre un parco mezzi più giovane. A tal fine si dovrà riempire la casella “Data di immatricolazione” dell’ Allegato C. | Massimo Punti 25 |
Disponibilità all’assunzione degli autisti delle ditte uscenti: Verrà attribuito il punteggio in base al numero degli autisti, anche part-time, della gestione uscente che la ditta si impegna ad assumere. Per ogni addetto che sarà assunto verrà assegnato 1 punto. Il numero minimo di addetti per lo svolgimento del servizio è pari a 11. A tal fine si dovrà riempire la casella “Ex dipendente ditta uscente (SI/NO)” dell’ Allegato D. | Punti 11 |
Disponibilità di mezzi forniti di cinture di sicurezza omologate ai sensi del Regolamento ECE n. 44: Per ogni bus dotato di cinture di sicurezza verrà assegnato 1 xxxxx. Xx punteggio sarà attribuito anche al parco mezzi non dotato di cinture di sicurezza al momento della gara ma che si impegna ad installare entro 3 mesi dall’inizio dell’appalto fornendo la documentazione attestante l’effettiva installazione. L’ente appaltante dopo l’aggiudicazione provvederà a verificare l’effettiva dotazione delle cinture di sicurezza sui mezzi offerti. La mancata installazione entro i termini suddetti comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, nonché la denuncia per dichiarazioni mendaci e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. A tal fine si dovrà riempire la casella “Cinture di sicurezza (SI/NO)” dell’ Allegato C. | Punti 11 |
Offerta numero di gite scolastiche oltre a quelle previste all’art. 2 comma 17: da 0 a 25 punti 2 | Xxxxxxx Xxxxx 10 |
da 26 a 50 punti 4 da 51 a 75 punti 6 da 76 a 100 punti 8 oltre 100 punti 10 |
Con riferimento all’attribuzione del punteggio relativo all’età media dei veicoli messi a disposizione per lo svolgimento del servizio (25 punti): per tale attribuzione si determina l’età media dei mezzi rispetto al 2015 prendendo a riferimento solo l’anno di immatricolazione dei mezzi. Al parco mezzi che risulterà avere un’età media più bassa sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre un punteggio decrescente secondo la seguente formula:
X = (Pi / Po) x C
Dove: X sta per il punteggio da attribuire
Pi sta per età media più bassa
C sta per il punteggio massimo da attribuire Po età media in esame
Per l’attribuzione del suddetto punteggio occorre presentare fotocopia del frontespizio del libretto di circolazione di ogni mezzo immatricolato o una dichiarazione nella quale la Ditta offerente si impegna entro 2 mesi, in caso di aggiudicazione di appalto, all’acquisto dei mezzi necessari per svolgere il servizio, in caso contrario dovrà essere indicato il mezzo che sarà utilizzato per lo svolgimento del servizio in attesa dell’ingresso del mezzo da acquistare. Ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio saranno presi in considerazione soltanto i mezzi che la ditta s i impegna ad acquistare da immatricolare, ovvero ci cui possa rendere noto in modo oggettivo l’anno di immatricolazione (preliminare di acquisto, impegno irrevocabile del proprietario alla cessione, ecc.).
3. Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. B (prezzo) l’attribuzione dei punteggi avverrà nel seguente modo:
Offerta economica per il servizio di trasporto scolastico: attraverso la seguente formula, assegnando all’offerta economica più bassa il massimo del punteggio disponibile ( 30 punti):
X = (Pi / Po) x C
dove:
X = punteggio attribuito al concorrente.
Pi = prezzo complessivo più basso offerto in sede di gara. C = punteggio massimo attribuibile.
PO = Prezzo offerto dal concorrente in esame.
4. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all’elemento A (Offerta qualitativa) con il punteggio attribuito in relazione all’elemento B (Xxxxxx).
5. L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dal D.Lgs 163/2006.
Art. 8 - CONTENUTO DELL’OFFERTA
1. Al fine di poter procedere alle valutazioni di cui all’articolo 7, la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere:
− l’offerta qualitativa costituita:
- da una relazione, (max. 10 pagine formato A4) sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa concorrente o di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I., che evidenzi il sistema organizzativo proposto indicando gli elementi per l’assegnazione dei punteggi indicati al precedente articolo ovvero:
1) caratteristiche del parco automezzi da redigere sull’Allegato C: il concorrente dovrà indicare i mezzi da adibire al servizio oggetto della gara indicando modello, data di immatricolazione, numero di telaio, targa, l’omologazione ambientale (EURO) e numero di posti seduti con copia delle carte di circolazione. I punteggi saranno assegnati al numero di mezzi minimo necessario per effettuare il servizio indicati all’art. 2 ovvero 11 mezzi. Le fotocopie dei libretti di circolazione non rientrano nel max. 10 pagine;
2) personale autista addetto al trasporto scolastico da redigere sull’ Allegato D: il concorrente dovrà fornire i nominativi dei conducenti che si impegna ad utilizzare nel servizio, compreso eventuale personale di scorta;
3) dislocazione del deposito della Ditta: il concorrente dovrà indicare la sede del deposito della Ditta;
4) quant’altro ritenuto necessario per l’attribuzione dei punteggi di cui alla lett. A del comma 1 del precedente art. 7.
Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, obbligando l’appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto. Tuttavia per l’anno scolastico 2014/2015 l’impresa ha l’obbligo di aggiungere o ridurre eventuali automezzi da impiegare, rispetto all’impegno assunto in sede di gara, determinato da modifiche del trasporto. Nel corso dell’esecuzione del servizio inoltre i mezzi potranno anche essere variati, per motivi organizzativi, purché reintegrati con altrettanti che presentino analoghe caratteristiche e GeSTe ha facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.
− l’offerta economica, per la quale dovrà essere utilizzato l’omonimo modulo allegato al disciplinare di gara, dovrà contenere:
− l’indicazione del prezzo complessivo per l’espletamento del servizio, sia in cifre che in lettere, oneri per la sicurezza ed IVA inteso come unico prezzo da applicare all’intero appalto
per tutto il periodo di durata. Detto prezzo non potrà essere superiore quello fissato presuntivamente all’art. 4 comma 1. Nella stessa offerta si dovrà indicare il ribasso del prezzo al km indicato all’art. 4 del presente Capitolato, prezzo che moltiplicato per le percorrenze presunte indicate anch’essa all’art. 4 determineranno il prezzo complessivo dell’appalto oltre IVA al 10%;
2. L’offerta qualitativa dovrà essere inclusa in apposita busta sigillata recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Busta B - Offerta qualitativa”. L’offerta economica dovrà essere inclusa in una seconda busta sigillata recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Busta C - Offerta economica”. Le due buste dovranno essere inserite in una terza busta con le modalità prescritte al punto 10 del disciplinare.
CAPO III – CONTRATTO D’APPALTO
Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno all’ente appaltante, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs n. 163 del 2006, per cui il prezzo unitario offerto in sede di gara costituisce prezzo contrattuale; l’importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, fermi restando i limiti previsti al successivo articolo 26.
5. La ditta aggiudicataria, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà fornire all’ente appaltante tutta la documentazione necessaria all’identificazione degli scuolabus utilizzati (atto di proprietà, leasing, carta di circolazione e relative registrazioni di collaudo annuali, polizze assicurative) nonché lista dettagliata del personale autorizzato.
Art. 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato d’oneri;
b) l'offerta qualitativa ed economica della ditta aggiudicataria;
c) il provvedimento di aggiudicazione.
Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ente appaltante e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, GESTE trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 GeSTe ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa GESTE opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall’ente appaltante, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Art. 13 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato, nei limiti di aumento previsti dall'articolo 26, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 9 e 11.
Art. 14 - RINNOVO
1. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell’art. 57, comma 7, del D.Lgs n. 163 del 2006.
CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 15 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. L’esecuzione del contratto ha inizio il sette gennaio 2015 secondo le modalità indicate nel presente capitolato, anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’Art. 11, comma 9 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. in tema di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui all’Art. 38 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. nei confronti della ditta Aggiudicataria.
Art. 16 - LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI
1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio comunale e occasionalmente nei comuni limitrofi.
2. L’impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato o indicati per scritto dal competente ufficio della stazione appaltante.
3. Qualunque fatto che obbliga l'impresa aggiudicataria a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L’ente appaltante deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’impresa.
Art. 17 - OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE
1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- le spese per carburante;
- le spese per l’uso di magazzini tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
- la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 20 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente all’ente appaltante;
- qualora non vi abbia provveduto in sede di gara la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio;
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n. 88 da documentare prima dell’inizio del servizio;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l’individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l’ente appaltante e le Scuole
che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
- l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno;
- l’effettuazione dei percorsi stabiliti dall’ente appaltante (non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dall’ente appaltante, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’ufficio competente di GeSTe. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio);
- l’individuazione di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di San Giuliano Terme o in comuni limitrofi;
- la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulti dagli stessi autorizzati sulla base della documentazione (elenco degli alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i nominativi dei genitori e dell’eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dall’ente appaltante.
- la tempestiva comunicazione all’ente appaltante di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la comunicazione tempestiva all’ufficio competente dell’ente appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;
- l’adozione tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare
danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando GeSTe da qualsiasi responsabilità;
- la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto esonerando GeSTe da ogni responsabilità;
- l’assicurazione R.C.A. con massimale di garanzia di almeno € 5 milioni e R.C.T. con massimale di almeno € 3 milioni per danni a persone e cose per ogni automezzo;
- informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 1 della Legge Regionale 38 del 2007.
3. L’aggiudicatario è tenuto a compilare un modulo denominato “Diario di bordo” da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l’effettuazione del turno macchina e/o del turno autista. Il Diario è tenuto a bordo di ciascuna vettura in servizio e firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola. Nel Diario di bordo sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l’effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sulle prestazioni contrattuali e sulle prestazioni rese all’utente. In particolare nel diario sono riportate le seguenti informazioni:
a) entità e causa di eventuali ritardi e/o di salti di corsa o parti di percorso;
b) stato di malfunzionamento degli impianti di bordo;
c) carenze di funzionalità e sicurezza del mezzo;
d) segnalazioni di disservizi da parte della clientela;
e) segnalazione del livello di frequentazione dei mezzi.
4. L’aggiudicatario è tenuto a conservare presso la sede aziendale le scritture relative al Diario di bordo per tutta la durata dell’appalto più l’anno successivo ed a trasmettere le informazioni sintetiche così come indicate nella seguente tabella:
AZIENDA:
Diario della regolarità del mese di:
Data dell’evento | Matricola autista | Ora evento | Evento | Note | Intervento | Km | Minuti |
Dove per “evento” dovranno essere indicate le seguenti voci:
- blocco circolazione;
- cantieri di lavoro;
- strada chiusa per frane;
- congestione del traffico;
- eccessivo numero studenti;
- eventi straordinari;
- guasti;
- incidenti;
- manifestazioni;
- altro.
Il Diario deve rimanere a disposizione del personale incaricato dalla Stazione Appaltante sia a bordo che presso la sede aziendale. Il diario di bordo deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento su supporto digitale.
5. L’aggiudicatario è obbligato a presentare all’Amministrazione Comunale entro 2 mesi dall’inizio del servizio il programma di esercizio completo (descrizione dettagliata delle fermate con gli orari per ogni singola corsa in formato excel con i contenuti dell’Allegato A e relativo percorso cartografico in formato shape file) di cartografia su supporto digitale.
6. Per ogni variazione del programma di esercizio l’aggiudicatario deve aggiornare la banca dati e presentarlo all’Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data della variazione.
Art. 18 - ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO
1. Gli orari e i percorsi da effettuare per il trasporto scolastico sono indicati nell’Allegato A e sono soggetti alle variazioni previste all’art. 2. L’inizio del servizio di trasporto scolastico dovrà avvenire nel rispetto del calendario scolastico approvato ogni anno dall’Autorità Scolastica e dell’Amministrazione Comunale per quanto di competenza.
Art. 19 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il personale da impiegare nel servizio deve avere adeguata professionalità ed avere patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus o carta di qualificazione del conducente (C.A.P./C.Q.C.) per trasporto di persone. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
2. Qualora la Stazione Appaltante dovesse incrementare ampliare il servizio appaltato, ai sensi del successivo art. 26, al personale aggiuntivo si applica quanto disposto nel presente articolo nonché nel successivo art. 20.
3. La ditta dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 20 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed obblighi del personale adibito al servizio si rinvia all'art. 2 del presente capitolato, all’articolo precedente e alle altre norme contenenti disposizioni in merito.
3. Al Responsabile della stazione appaltante è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell’appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I conducenti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa al trasporto scolastico.
Art. 21 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente appaltante e di indennizzo da parte della medesima.
3. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio ed anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
- di applicare, nei confronti dei lavoratori e dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
4. L’impresa è responsabile, in rapporto all’ente appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’ente appaltante.
5. L’impresa deve certificare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente, a richiesta dell’ente appaltante, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali. L’ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
6. Ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale 38/2007, l’emissione di ogni certificato
di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’ente appaltante nell’ambito della verifica di cui al comma precedente, l’ente appaltante medesima comunica all'impresa e alla Direzione provinciale del lavoro l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente l'impresa non può opporre eccezione all’ente appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
9. L’appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi
b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
- Redazione del Documento di valutazione dei rischi delle interferenze previsto all’art.
26 del D.Lgs. 81/2008;
10. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’ente appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 22 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. GeSTe si riserva la facoltà di:
a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d’appalto.
b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con l’utenza e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e
le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi di GeSTe.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
Art. 23 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’ente appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 24 - SUBAPPALTO
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta dell’ente appaltante.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, GeSTe procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
Art. 25 - DANNI E RESPONSABILITA’
1. L'impresa è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’ente appaltante che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa sua apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio di GeSTe prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:
▪ l’impresa medesima come contraente
▪ massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compreso l’ente appaltante di importi adeguati, secondo quanto previsto all’art. 17 cui si rinvia.
3. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 26 - AUMENTI CONTRATTUALI
1. Nel corso dell'esecuzione del servizio e fino alla concorrenza di un quinto dell’originario importo contrattuale, GeSTe può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione ulteriore personale e automezzi per l’esecuzione del trasporto con spese a carico dell’ente appaltante, al costo unitario indicato in sede di espletamento delle procedure di appalto e alle condizioni tutte del contratto. GeSTe può ridurre nella misura di un quinto dell’originario importo dell’appalto i servizi di trasporto senza che la Ditta possa nulla pretendere ed applicando il costo unitario chilometrico offerto dalla Ditta.
2. GeSTe può inoltre, al prezzo unitario e alle condizioni sopra evidenziate, affidare all'impresa un ulteriore aumento contrattuale fino alla concorrenza di un altro quinto calcolato sull'ammontare originario, previa accettazione, per iscritto, da parte dell'impresa.
3. Gli aumenti contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono disposti con provvedimento del Responsabile Unico del procedimento.
CAPO V – PENALITA’
Art. 27 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
▪ per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 23: € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
▪ mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00. In caso di reiterazione della fattispecie GeSTe diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 al giorno;
▪ effettuazione del trasporto in anticipo/ritardo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio;
▪ mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza;
▪ ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate, come da precedente art. 2, degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
▪ mancata sostituzione del mezzo guasto entro i 20 minuti come da art.2 comma 5 applicazione penale di € 100,00 per ogni inadempienza;
▪ mancato adeguamento del parco mezzi come previsto all’art. 2 comma 16: applicazione penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
▪ ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus richiesto dall’ente appaltante: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
▪ mancata comunicazione a GeSTe di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio;
▪ mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio.
• La mancata presentazione entro 2 mesi dall’inizio del servizio del programma di esercizio completo di cartografia su supporto digitale: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
• La mancata presentazione entro 15 giorni dalla variazione del programma d’esercizio della banca dati aggiornata: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
• La mancata presentazione del diario di bordo entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 28 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell’art.12.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con GeSTe, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate di GeSTe.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
CAPO VI – PAGAMENTI ALL’IMPRESA
Art. 29 - CORRISPETTIVO - PAGAMENTI
1. La Società Appaltante, a titolo di corrispettivo per l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, corrisponderà all’impresa le somme risultanti dall’aggiudicazione della gara.
2. Il corrispettivo per l’effettuazione dei servizi sarà erogato all’Impresa sulla base di fatturazione, con cadenza mensile posticipata rispetto alla effettuazione del servizio, pari al 95% dell’importo così determinato: prezzo/km offerto moltiplicato le percorrenze come da “Programma di Esercizio” 2014/2015 suddiviso per 10 rate annue. Le percorrenze del “Programma di Esercizio” saranno calcolate sulla base dei percorsi per ogni singola corsa dal luogo di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa, eventuali percorrenze per trasferimenti tecnici sono escluse dal conteggio delle suddette percorrenze. Il pagamento avverrà a 30 gg. dall’accettazione della relativa fattura.
3. Al termine dell’anno scolastico si dovrà redigere apposito conguaglio indicando i chilometri realmente effettuati per l’espletamento del servizio sulla base dei percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio relativo al plesso scolastico e viceversa, eventuali percorrenze per
trasferimenti tecnici sono escluse dal conteggio delle suddette percorrenze.
4. Al termine del servizio sarà redatto apposito certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010. Il saldo, sarà liquidato entro 30 gg. dall’accettazione della fattura. Nel caso di saldo negativo il conguaglio sarà effettuato mediante restituzione entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta previa emissione della relativa nota di credito per pari importo.
Art. 30 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. La Società Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’ente appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
CAPO VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell’ente appaltante, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato d’oneri.
Art. 32 - CESSIONE DELL'AZIENDA
1. L'acquirente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra nel contratto con le modalità previste dall’art. 116 del D.Lgs 163/2006.
2. Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di trasformazione, fusioni e scissioni.
Art. 33 - CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso GeSTe, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 2006 e della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art. 34 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all’ente appaltante.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutt i gli obblighi assunti dal precedente.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, XxXXx continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.
CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando XxXXx e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; GeSTe incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
e) ricorso al subappalto senza autorizzazione; GeSTe incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati da GeSTe per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; GeSTe incamera la parte restante della cauzione;
g) cessione dell'azienda, ove GeSTe, ai sensi dell’art. 116, 2° comma, del D.Lgs 163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
h) ove GeSTe, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
i) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’ente appaltante si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; GeSTe incamera la
cauzione definitiva;
j) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;
k) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;
l) Nel caso in cui l’impresa si rifiuti di svolgere il servizio o parte del servizio di cui agli allegati A e B e relativi aggiornamenti.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Art. 36 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
Art. 37 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 35, GeSTe ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ente appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 38 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra GeSTe e l'impresa, oppure quando questa contesta le
prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
Art. 39 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1. Xxx l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita esclusivamente al foro di Pisa. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto d’appalto ad arbitri.
CAPO X – NORME FINALI
Art. 40 - NORMA DI RINVIO
1. A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, si richiama espressamente la normativa vigente nella materia oggetto dell’appalto.
X.xx
Il Responsabile del Procedimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx