CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI SPESE LEGALI E PERITALI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI SPESE LEGALI E PERITALI
SPESE LEGALI E PERITALI
Vita Privata
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− la Nota informativa, comprensiva del glossario;
− le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI SPESE LEGALI E PERITALI
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
ASSICURAZIONE | |
CONTRAENTE | il soggetto che stipula l’assicurazione |
INDENNZZO | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
MASSIMALE | la somma entro il quale la Società risponde per ogni sinistro |
POLIZZA | il documento che prova l’assicurazione |
PREMIO | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
SINISTRO | la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l’assicurazione |
SOCIETÀ | Generali Italia S.p.A. |
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.
- Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
- L’Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Si rinvia all’home page del sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
All’interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell’Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.
L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno.
Avvertenze
Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.
In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno.
Si rinvia all’art. 15 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
ll contratto è destinato alla copertura delle spese legali e giudiziali sostenute dall’Assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale in conseguenza di un fatto correlato alla vita privata dell’assicurato.
Si rinvia all’art. 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze
• Il contratto di assicurazione prevede esclusioni e limitazioni, ovvero condizioni di sospensione della garanzia. Si rinvia all’art. 2 per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenze
le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all’art. 10 delle condizioni di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all’ art. 12 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.
Esempio di aggravamento del rischio: aumento del numero degli assicurati.
6. Premi
Il premio è annuo.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo non superi l’importo di Euro 750,00.
È possibile frazionare il premio in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento:
• Semestrale 3%;
• Quadrimestrale 4%;
• Trimestrale 4,5%;
• Mensile 5%.
Avvertenze
La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
• sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate.
8. Diritto di recesso
Avvertenze
È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di qualunque sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Si rinvia all’art. 9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro e non oltre un anno dall’insorgere della controversia. Si rinvia all’art. 6 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Tel.: 00 00000000
– Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo della lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 3
Art. 4 Coesistenza con assicurazione RC 4
Art. 5 Decorrenza della garanzia 4
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 6
Art. 6 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 6
Art. 7 Gestione del sinistro 6
Art. 8 Libera scelta del legale 6
Art. 9 Recesso in caso di sinistro 7
Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 7
Art. 11 Pagamento del premio 7
Art. 12 Aggravamento o diminuzione del rischio 7
ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 8
Art. 14 Modifiche dell’assicurazione 8
Art. 15 Proroga dell’assicurazione 8
Art. 17 Rinvio alle norme di legge 8
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
ASSICURAZIONE | |
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE | tutela prestata all’Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice |
CONTRAENTE | il soggetto che stipula l’assicurazione |
CONTRAVVENZIONE | violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda |
DELITTO | violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa |
DELITTO COLPOSO (O CONTRO L’INTENZIONE) | fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie |
DELITTO DOLOSO (O SECONDO L’INTENZIONE) | fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge |
DERUBRICAZIONE DEL REATO | quando l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale |
ESTINZIONE DEL REATO | cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell’indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento) |
FATTO ILLECITO | inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico |
ILLECITO EXTRACONTRATTUALE | quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante |
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE | mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto |
INDENNIZZO | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
MASSIMALE | la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro |
POLIZZA | il documento che prova l’assicurazione |
PREMIO | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO | provvedimento definitivo non più impugnabile |
SINISTRO | la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l’assicurazione |
SOCIETÀ | Generali Italia S.p.A. |
SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO PENALE | i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato |
TRANSAZIONE | accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l’insorgenza di una causa o pongono fine ad una causa già iniziata |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in polizza, l’onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio, sia civile che penale, nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, per tutela degli interessi dell’Assicurato, in conseguenza di un fatto correlato alla vita privata dell’Assicurato.
Per spese si intendono:
• le spese per intervento di un legale;
• le spese peritali;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell’Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all’art. 1916 Codice Civile.
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito della vita privata e si riferisce ai seguenti casi:
a) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzione;
b) difesa penale per imputazioni penali di carattere doloso a condizione che l’Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo; resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento;
c) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
d) controversie relative ai danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti commessi dall’Assicurato;
e) alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare ove l’Assicurato/Contraente è residente nonché un’altra eventuale abitazione secondaria identificata in polizza purché a disposizione dell’Assicurato;
f) controversie relative a concessioni edilizie richieste per l’unità immobiliare identificata come abitazione principale dell’Assicurato/Contraente sempreché siano trascorsi due anni dalla data di decorrenza dell’assicurazione; la Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali ed extragiudiziali sostenute dinanzi a qualsiasi sede dall’Assicurato per la tutela dei propri interessi e diritti nelle controversie con la Pubblica Amministrazione in caso di rifiuto della concessione edilizia, purché non dovuto al mancato rispetto dei vincoli edilizi o di abusivismo;
g) alla materia di lavoro con i collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
h) alla circolazione dei veicoli identificati in polizza, di proprietà dell’Assicurato/Contraente o degli altri soggetti assicurati e da loro condotta, purché la circolazione e l’utilizzo del veicolo avvenga secondo tutte le norme vigenti;
i) inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore ad Euro 1.500,00.
Tutte le garanzie si estendono ai componenti il nucleo familiare dell’Assicurato presenti nel certificato di stato di famiglia.
La garanzia di cui alle lettera d) si estende ai collaboratori domestici dell’assicurato, regolarmente assunti, per fatti accaduti durante l’espletamento delle loro mansioni.
Art. 2 Esclusioni
Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:
a) controversie relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni;
b) controversie in materia amministrativa, contabile, fiscale e tributaria;
c) controversie di natura contrattuale salvo quanto previsto dall’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione lettera i);
d) controversie nei confronti della Società;
e) controversie di natura assistenziale o previdenziale nei confronti di Enti Pubblici;
f) controversie in materia finanziaria con Enti e/o soggetti che esercitano quell’attività e controversie con Compagnie Assicurative;
g) controversie riguardanti la circolazione di veicoli non indicati in polizza come previsto dall’ Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione lettera h;
h) controversie relative all’inquinamento dell’ambiente;
i) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.) e l’indennità di mediazione;
j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) controversie relative a qualsiasi attività lavorativa dell’assicurato;
l) recupero crediti;
m) controversie relative ad immobili dell’assicurato locati a terzi;
n) controversie tra soggetti assicurati;
o) controversie relative all’attività venatoria;
p) controversie non disciplinate dall’ Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione.
Art. 3 Limiti territoriali
L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi aderenti all’Unione Europea e che vengono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
Art. 4 Coesistenza con assicurazione RC
Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza. Qualora sussista un interesse diretto dell’Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall’Assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza nei limiti della sua operatività.
Art. 5 Decorrenza della garanzia
La garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
– dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i sinistri concernenti casi di responsabilità extracontrattuale e/o penale;
– trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi;
e sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 6 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne immediato avviso scritto all’Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società (art.1913 Codice Civile) e comunque non oltre un anno dal suo insorgere, intendendosi per tale, nei casi di procedimenti giudiziari, la notifica del primo atto ancorché si tratti di procedimenti penali per fatti dolosi.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo (art.1915 e art. 2952 Codice Civile).
Unitamente alla denuncia l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.
Art. 7 Gestione del sinistro
La Società, esperisce, su eventuale richiesta dell’Assicurato, ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena l’inoperatività della garanzia e il rimborso delle spese sostenute dalla Società.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla possibilità d’esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell’interpretazione degli Artt. 3 – Limiti territoriali e 5 – Decorrenza della garanzia del presente contratto, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali quale che sarà l’esito dell’arbitrato.
La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 8 Libera scelta del legale
Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.
Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l’Assicurato.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
La disciplina sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
Art. 9 Recesso in caso di sinistro
A seguito della denuncia di qualunque sinistro, effettuata a termini di polizza, nell’ambito della intera durata del contratto, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell’indennizzo od alla contestazione formale del sinistro.
Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile).
Art. 11 Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
I premi devono essere pagati all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).
Art. 12 Aggravamento o diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 13 Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
Art. 14 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 15 Proroga dell’assicurazione
Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 16 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 17 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.